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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/05/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2748/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente rel .ed est. dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di R.G.2748/2024 promossa
DA
N.Q. DI IMPRESA DESIGNATA ALLA Parte_1 Parte_2
(C.F. , rappresentata e difesa
[...] Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Valentina Lucianetti (C.F ) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._1
studio in Foggia, alla via A. Gramsci n.73/a, appellante
CONTRO
(c.f. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), quali procuratorie speciali di , , C.F._3 CP_3 CP_4
, quest'ultima in proprio e quale unico genitore superstite esercente la potestà sui figli Parte_3
minori , E Persona_1 Persona_2 Persona_3
E
quale procuratore speciale di , , CP_5 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , , Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Cornalba Davide (C.F. Parte_10
pagina 1 di 14 ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lodi, Via XX Settembre n. C.F._4
51; appellati e appellanti incidentali
E CONTRO
(C.F. Controparte_6 C.F._5
appellato contumace
Avente ad oggetto: Morte
Sulle seguenti conclusioni.
PER Parte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, ogni altra eccezione, deduzione e richiesta disattesa, così provvedere: a) in via preliminare, pregiudiziale e cautelare, ricorrendone tutti i presupposti di legge, voglia, nelle more della decisione di appello, sospendere e/o revocare – anche inaudita altera parte – la efficacia esecutiva della sentenza impugnata (sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 5361/2024 r.g. sent. (pubblicata in data 23 maggio 2024, emessa nella causa iscritta al n. 13798/2021 R.G. - Repertorio n. 4502/2024 del 23 maggio 2024) e, se iniziata, l'esecuzione della stessa, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto di appello;
b) nel merito, accogliere l'appello proposto con il presente atto e, per l'effetto, riformare i capi e le parti impugnate della sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 5361/2024 r.g. Sent. (pubblicata in data 23 maggio 2024, emessa nella causa iscritta al n. 13798/2021 R.G. - Repertorio n. 4502/2024 del 23 maggio 2024) riportati e trascritti nella narrativa del presente atto, nei termini ivi indicati e, quindi, rigettare la domanda proposta da ciascuno degli appellati per carenza di legittimazione attiva e di capacità processuale o, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della relativa censura e di condanna nei confronti della deducente Compagnia, dichiarare la responsabilità concorsuale della vittima deceduta, IG nella determinazione dell'investimento e delle sue conseguenze in misura non Persona_4 inferiore al 50% e, quindi, contenere l'onere risarcitorio della deducente appellante in proporzione al grado di responsabilità del IG , riducendo proporzionalmente il risarcimento nei confronti di tutte le parti Persona_5 appellate;
c) Ancora nel merito, accogliere l'appello proposto con il presente atto e, per l'effetto, riformare i capi e le parti impugnate della sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 5361/2024 rg. Sent. (pubblicata in data 23 maggio 2024, emessa nella causa iscritta al n. 13798/2021 R.G. - Repertorio n. 4502/2024 del 23 maggio 2024) riportati e trascritti nella narrativa del presente atto, nei termini ivi indicati e, quindi, rigettare la domanda proposta da , quale procuratore speciale Parte_11 dei germani del de cuius IGi , , , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
e per mancata dimostrazione del danno patito;
Parte_9 Parte_10 d) Sempre nel merito, accogliere l'appello proposto con il presente atto e, per l'effetto, riformare i capi e le parti impugnate della sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 5361/2024 rg. Sent. (pubblicata in data 23 maggio 2024, emessa nella causa iscritta al n. 13798/2021 R.G. - Repertorio n, 4502/2024 del 23 maggio 2024) riportati e trascritti nella narrativa del presente atto, nei termini ivi indicati e, quindi, rigettare la domanda proposta da e , quali CP_1 Controparte_2 procuratori speciali dei IGi , e – quest'ultima in proprio e quale unico Parte_12 Parte_13 Parte_14 genitore superstite esercente la potestà sui figli minori e per mancata dimostrazione Persona_1 Persona_2 Persona_3 del danno patito e, comunque, ridurre l'importo del risarcimento riconosciuto escludendo, nel calcolo del quantum del danno da risarcire, il parametro incrementativo della convivenza;
e) per scrupolo difensivo, ripropone espressamente la questione del limite di massimale, non esaminata in primo grado, riformando -ove occorra- la sentenza e richiedendo di accertare e dichiarare che qualsivoglia condanna venga effettuata entro il massimale stabilito dalla legge come limite massimo omnicomprensivo, con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento;
f) Ancora nel merito ed in subordine, accogliere l'appello proposto con il presente atto e, per l'effetto, riformare i capi e le parti impugnate della sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 5361/2024 r.g. Sent. (pubblicata in data 23 maggio 2024, emessa nella causa iscritta al n. 13798/2021 R.G. - Repertorio n, 4502/2024 del 23 maggio 2024) riportati e trascritti nella
pagina 2 di 14 narrativa del presente atto, nei termini ivi indicati e, quindi, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della appellante, emettere sentenza in favore dei procuratori speciali costituiti e;
CP_1 Controparte_2 Parte_11 g) condannare -in ogni caso- gli appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. Ai fini dell'art 13 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche si dichiara che il valore del presente giudizio è superiore a 520.000,00 euro e che, pertanto, il corrispondente contributo unificato è pari a 2.529,00 euro.
PER GLI APPELLATI
1) in via preliminare/pregiudiziale: dichiarare l'appello proposto da inammissibile per le ragioni ex ante Parte_1 esposte;
2) in via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto perchè infondato in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui narrativa e quindi confermare nel merito la sentenza appellata n. 5361/24 emessa dal Tribunale Civile di Milano sez. X G.
U. dott. Quatrida e pubblicata il 23.5.24;
3) in via incidentale: riformare la suindicata sentenza di primo grado nella sola parte in cui condanna al pagamento delle somme a favore degli aventi diritto, anziché a favore dei loro rispettivi procuratori speciali, disponendo pertanto la condanna al pagamento a favore di e quali procuratori speciali della famiglia nucleare e CP_1 Controparte_2 di quale procuratore speciale della famiglia d'origine così come sopra meglio specificato e dettagliato. Parte_11
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari per ambo i gradi di giudizio di cui si chiede la distrazione. Ex art. 14 comma 3 del DPR 115/02 si dichiara che il presente appello incidentale non modifica il valore dell'appello principale proposto ed è di valore indeterminabile, pertanto soggetto a contributounificato di € 777,00.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tramite i loro procuratori speciali, (quest'ultima in proprio e Parte_12 Parte_13 Parte_14
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , Persona_1 Persona_2
e ), , , , Persona_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
e , rispettivamente nella qualità di figli maggiorenni, IE, figli Parte_9 Parte_10
minorenni e fratelli di , convenivano in giudizio -quale impresa designata Persona_4 Parte_1
in relazione al e , chiedendone la Parte_2 Controparte_6
condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso di . Persona_4
A sostegno della richiesta di risarcimento, gli attori esponevano che:
- in data 22.12.2017, il loro congiunto era stato investito mortalmente dall'autovettura Persona_4
condotta da , risultata rubata;
Controparte_6
- che la dinamica del sinistro e la responsabilità esclusiva del conducente della vettura era stata accertata con sentenza penale pronunciata dalla Corte di Assise di Foggia, poi confermata in grado di appello;
- che, in conseguenza della morte del loro congiunto, avevano subito danni non patrimoniali per la perdita del rapporto parentale, di cui chiedevano il risarcimento;
, costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto Pt_1
e in diritto.
non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Controparte_6 pagina 3 di 14 Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5361/2024 del 23.05.2024 accoglieva integralmente le domande attoree.
Il Tribunale dava preliminarmente atto del fatto che sulla vicenda oggetto di causa era intervenuta una sentenza penale che, con riferimento alla morte di aveva accertato l'esclusiva Persona_4 colpevolezza del conducente dell'auto (il quale al momento dell'investimento Controparte_6
viaggiava tenendo una velocità superiore ai consentiti limiti di legge e, in ogni caso, non adeguata alle circostanze del caso concreto, stante l'assenza di illuminazione artificiale, le ridotte dimensioni della sede stradale, la prossimità di una curva, l'incrocio con un'altra auto) e l'assenza di alcuna responsabilità in capo al pedone investito.
Dava altresì atto del fatto che la dinamica del sinistro così ricostruita coincideva con quanto accertato con relazione del consulente tecnico del PM, le cui risultanze erano state oggetto di valutazione nel processo penale e non erano state specificatamente e prontamente contestate nel giudizio de quo.
Ritenendo tali accertamenti suscettibili di essere valutati nel processo civile e pienamente attendibili, condannava quindi le parti convenute e , in solido tra loro, al risarcimento del Pt_1 Controparte_6
danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale. Utilizzava ai fini della quantificazione del danno le Tabelle a punti dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano del 2022 e statuiva che:
- in relazione alla IE , tenuto conto dell'età della stessa al momento del fatto Parte_14
(44 anni), dell'età del marito deceduto (47 anni) e della loro convivenza, appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 188.440,00;
- in relazione al figlio , tenuto conto dell'età dello stesso al momento del fatto (19 Parte_12 anni), dell'età del padre deceduto (47 anni) e della loro convivenza, appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 208.630,00;
- in relazione alla LI , tenuto conto dell'età della stessa al momento del fatto (17 Parte_13 anni), dell'età del padre deceduto (47 anni) e della loro convivenza, appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 208.630,00;
- in relazione al figlio , tenuto conto dell'età dello stesso al momento del fatto (12 Persona_1 anni), dell'età del padre deceduto (47 anni) e della loro convivenza, appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 208.630,00;
- in relazione alla LI , tenuto conto dell'età della stessa al momento del fatto (5 Persona_2 anni), dell'età del padre deceduto (47 anni) e della loro convivenza appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 215.360,00;
pagina 4 di 14 - in relazione alla LI , tenuto conto dell'età della stessa al momento del fatto (9 Persona_3 anni), dell'età del padre deceduto (47 anni), e della loro convivenza, appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 215.360,00;
- in relazione al RA , tenuto conto dell'età dello stesso al momento del fatto (40 Parte_4 anni) e dell'età del RA deceduto (47 anni), appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 43.836,00;
- in relazione al RA , tenuto conto dell'età dello stesso al momento del fatto (49 Parte_5 anni) e dell'età del RA deceduto (47 anni), appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 40.913,60;
- in relazione alla EL , tenuto conto dell'età della stessa al momento del fatto Parte_6
(30 anni) e dell'età del RA deceduto (47 anni), appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 46.758,40;
- in relazione alla EL , tenuto conto dell'età della stessa al momento Parte_7 del fatto (41 anni) e dell'età del RA deceduto (47 anni), appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 40.913,60;
- in relazione alla EL , tenuto conto dell'età della stessa al momento del fatto Parte_8
(43 anni) e dell'età del RA deceduto (47 anni), appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 40.913,60;
- in relazione alla EL , tenuto conto dell'età della stessa al Parte_9 momento del fatto (38 anni) e dell'età del RA deceduto (47 anni), appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 43.836,00;
- in relazione alla EL , tenuto conto dell'età della stessa al momento del Parte_10 fatto (46 anni) e dell'età del RA deceduto (47 anni), appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 40.913,60;
Avverso tale sentenza ha proposto appello , previa sospensione della provvisoria esecutività e Pt_1
sollevando sei motivi di gravame, che di seguito si riportano:
1. Con il primo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha acriticamente ritenuto sussistente legittimazione attiva in capo agli attori, nonostante l'assoluta inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'effettiva sussistenza del vincolo familiare e di consanguineità con la vittima.
pagina 5 di 14 Evidenzia a tal proposito che il certificato di matrimonio prodotto onde attestare il rapporto di coniugio sussistente tra (IE) e (marito) non riporta i dati anagrafici degli sposi e Parte_14 Persona_4
fa riferimento a persone con nomi diversi da quelle di cui si discute (essendo il marito, indicato come
, e la IE come ). Persona_6 Persona_7
Evidenzia, inoltre, che tutti i certificati di nascita prodotti onde attestare la qualità di figli, fratelli e sorelle della vittima non risultano legalizzati e apostillati e presentano una forma scarsamente leggibile.
Sottolinea poi ulteriori incongruenze, quale il fatto che i figli nati prima del matrimonio non riportavano il cognome del padre così come indicato nel certificato di nozze ( ), e il fatto che Pt_10
uno dei fratelli del defunto risultava avere genitori diversi dagli altri. Lamenta, infine, la mancata produzione del libretto di famiglia, essenziale onde stabilire il grado di parentela dichiarato.
2. Con il secondo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto valide ed efficaci le procure speciali offerte in giudizio dagli attori, nonostante la mancanza dei requisiti minimi di idoneità previsti dal codice di rito.
3. Con il terzo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la responsabilità concorsuale della vittima nella determinazione dell'evento e delle sue conseguenze.
Sostiene che la vittima avrebbe tenuto una condotta contraria agli standard di prudenza e diligenza richiesti dal codice della strada (circolando con vestiti scuri, in orario serale, in una strada di campagna isolata e priva di illuminazione e senza che risulti provato che camminasse in senso opposto a quello di marcia dei veicoli), tale da giustificare un suo concorso di colpa quantomeno nella misura del 50%.
4. Con il quarto motivo di appello contesta la quantificazione del danno così come operata dal
Tribunale, il quale non ha tenuto conto del fatto che lo sconvolgimento dell'esistenza in cui si concretizza il danno da perdita del rapporto parentale va puntualmente allegato e provato da chi invoca il risarcimento.
Sostiene, quindi, con riferimento ai membri della famiglia nucleare, che il giudice ha ritenuto acriticamente applicabile il parametro della “convivenza”, nonostante tale dato non sia stato dimostrato ed anzi risulti smentito dalla documentazione in atti.
Evidenzia in particolare che ciascuno dei soggetti indicati risulta domiciliato in Romania nella città di
Sodova, ossia in luogo differente dalla residenza/ domicilio della vittima, ubicata a Foggia in via
Sprecacenere; che le certificazioni prodotte indicano che i figli maggiorenni hanno un domicilio differenti dai germani minorenni;
che dalla sentenza resa nel contesto del procedimento penale a carico del presunto investitore, risulta che i figli della vittima avevano un comune risentimento nei confronti pagina 6 di 14 della madre che “li aveva abbandonati per andare con un altro uomo”: e tanto porta ad Parte_14 escludere la convivenza/coabitazione di quest'ultima con il marito oltre che, Persona_5
evidentemente, la sussistenza di un rapporto corrente e stabile tra i coniugi.
Aggiunge, che il giudice ha acriticamente risarcito il danno in favore dei fratelli e delle sorelle del defunto, nonostante non sia stata in alcun modo dimostrata la solidarietà affettiva ed economica sussistente tra gli stessi e il defunto.
5. Con il quinto motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui la condanna senza tener conto dei limiti del massimale di legge.
6. Con il sesto motivo di appello chiede, nel solo caso di rigetto integrale di tutte le precedenti censure, di essere condannata al pagamento delle somme in favore dei rappresentanti e procuratori speciali e per conto dei IGi , e CP_1 Controparte_2 Parte_12 Parte_13 Pt_14
(quest'ultima in proprio e quale unico genitore superstite esercente la potestà sui figli minori
[...]
e ) e per i IGi , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_11 Parte_4 Parte_5 [...]
, , e . Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Si sono costituiti e (quali procuratorie speciali di , CP_1 Controparte_2 CP_3
, , quest'ultima in proprio e quale unico genitore superstite esercente la CP_4 Parte_3
potestà sui figli minori ) e (quale procuratore Persona_1 Persona_8 Persona_3 CP_5
speciale di , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, ), contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello proposto e Parte_9 Parte_10
formulando a loro volta appello incidentale nella sola parte in cui è stata disposta la condanna di e al pagamento a favore degli aventi diritto anziché a favore dei loro Pt_1 Controparte_6
procuratori speciali, e (procuratori speciali della famiglia nucleare) e di CP_1 Controparte_2
(procuratore speciale della famiglia d'origine). Parte_11
In data 6.12.2024 veniva accolta l'istanza di sospensiva proposta da e all'udienza del Pt_1
10.4.2025, a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è parzialmente fondato per le ragioni che seguono. Pt_1
I. Si ritiene opportuno affrontare in via preliminare la questione sollevata con il secondo motivo di appello, relativa alla validità delle procure speciali con cui i familiari del de cuius si sono fatti rappresentare in giudizio dai propri congiunti e (procuratori speciali di Controparte_2 CP_1
, , , quest'ultima in proprio e quale unico genitore superstite CP_3 CP_4 Parte_3
pagina 7 di 14 esercente la potestà sui figli minori e Persona_1 Persona_9 CP_5
(procuratore speciale di , , , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, ). Parte_9 Parte_10
Le censure mosse da parte appellante non meritano di essere condivise, risultando, dalla documentazione versata in atti, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini della relativa validità. Trattasi, infatti, di procure notarili, rilasciate alla presenza di testimoni, corredate di traduzione autentica ed apostilla, conformemente a quanto previsto dalla legge rumena dei Pubblici Notai n. 36/95.
Quanto alle contestazioni relative all'assenza di firme, basti osservare che è la stessa legge sopra citata a non prevedere la presenza delle stesse come obbligatoria. La notaia , infatti, Persona_10 attesta, in calce a ciascuna delle due procure, che l'atto è “valido senza firma delle parti”.
Nemmeno merita accoglimento la censura relativa all'assenza di autorizzazione, ex art.320 c.c., all'azione giudiziale per i soggetti minori da parte del Giudice Tutelare, essendo questa richiesta esclusivamente “per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace” (Cass. n. 743/2012, in tal senso anche Cass. n. 322/2002 e Cass. n. 1611/2009): come accaduto nel caso di specie.
Il secondo motivo di appello va pertanto integralmente rigettato
II. Parimenti, deve rigettarsi il terzo motivo di appello, con cui censura l'esclusione del Pt_1
concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro.
Secondo l'appellante, profili di responsabilità in capo alla vittima si riscontrerebbero nel Persona_4
fatto che questa percorreva in orario serale una strada di campagna priva di illuminazione, verosimilmente in violazione dell'art 141 cds., che impone al pedone di camminare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli.
La genericità e l'astrattezza delle contestazioni sopra riportate (tra cui rientrano peraltro mere ipotesi in alcun modo dimostrate, quale la violazione dell'art. 141 cds) non consente tuttavia di superare la presunzione di responsabilità del conducente di un veicolo di cui al primo comma dell'art 2054 c.c., che richiede invece la prova di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, non fornita nel caso di specie, non essendovi del resto alcun concreto riscontro alla tesi prospettata dalla Compagnia.
Piuttosto, diversi e numerosi elementi depongono, al contrario, nel senso di una responsabilità esclusiva del conducente della vettura.
pagina 8 di 14 Emerge, infatti, sia dalla relazione del consulente tecnico del PM sulla dinamica del sinistro che dalle dichiarazioni dello stesso così come riportate in sentenza penale (confermata in appello Controparte_6
e passata in giudicato), che il guidatore teneva una velocità superiore a quella consentita e che
“superata una curva, incrociava un'auto che lo abbagliava inducendolo ad un istintivo spostamento sul margine destro dell'angusta carreggiata”, così percependo in quel frangente la presenza di un viandante “che non poteva evitare di investire urtandolo con il parabrezza” (cfr. sentenza penale doc.
A fasc. odierni appellati).
Per le ragioni sopra esposte, anche tale doglianza deve quindi essere rigettata.
III. Nemmeno merita accoglimento il primo motivo di appello, con cui sostiene l'inidoneità Pt_1 della documentazione prodotta a dimostrare l'effettiva sussistenza del vincolo familiare e di consanguineità sussistente tra coloro che chiedono il risarcimento e la vittima e, dunque, la stessa sussistenza della legittimazione attiva.
Risultano anzitutto destituite di fondamento le contestazioni relative all'idoneità del certificato di matrimonio ad attestare il rapporto di coniugio sussistente tra (IE) e Parte_14 Persona_4
(marito). Diversamente da quanto sostenuto da , il documento in esame riporta testualmente e Pt_1
chiaramente sia la data che il luogo di nascita di entrambi i coniugi , nonché i nomi dei rispettivi genitori, consentendo così la piena identificazione degli stessi (p. 3 doc. 7 fasc. appellati).
Allo stesso modo, non meritano considerazione le contestazioni relative al fatto che in tale documento i coniugi siano individuati con nomi diversi rispetto a quelli indicati in atti (il marito Persona_6
anziché , e la IE anziché ). È infatti lo stesso certificato Persona_4 Persona_7 Parte_14
che indica, con riferimento a entrambi, sia il cognome di questi prima del matrimonio ( e Pt_10
Per_
) che il cognome -comune- di entrambi acquisito dopo il matrimonio, ossia ”. Per_4
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il documento in esame ben consenta di ritenere provato il rapporto di coniugio sussistente tra e . Persona_4 Parte_14
Quanto invece ai certificati di nascita prodotti onde attestare la qualità di figli, fratelli e sorelle della vittima, basti osservare che gli stessi, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, ben risultano leggibili, tradotti, legalizzati e apostillati.
Destituite di fondamento appaiono infine le ulteriori contestazioni relative al cognome dei figli nati
Per_ prima del matrimonio (aventi un cognome, , diverso da quello posseduto dal padre antecedentemente al matrimonio), ben consentendo la legge rumena di scegliere tra l'acquisizione del cognome dal ramo materno o paterno della famiglia.
pagina 9 di 14 IV. Considerazioni diverse devono invece essere fatte con riferimento al quarto motivo di appello, con cui contesta la quantificazione del danno così come operata dal primo giudice. Pt_1
IV.I Con riferimento ai membri della famiglia nucleare, l'appellante lamenta che il giudice ha ritenuto acriticamente applicabile il parametro della “convivenza” nonostante tale dato, non solo non risulta essere stato in alcun modo dimostrato, ma anzi risulti smentito dalla documentazione in atti.
La censura risulta fondata.
Le parti appellate sostengono che viveva insieme alla IE e ai cinque figli in via Persona_4
Cerignola km. 3, e che ciò sarebbe dimostrato dal raffronto tra il doc. 3 di loro produzione, che indica in tale via il domicilio di e il doc. 4, prodotto solamente in grado di appello, che Persona_4
confermerebbe il medesimo domicilio anche per gli altri membri della famiglia nucleare.
Siffatto documento, prodotto tardivamente non rientra in nessuna delle ipotesi di ammissibilità di cui all'art. 345 co. 3 c.p.c. essendo sin dal primo grado nella disponibilità degli appellati;
ma anche a ritenere che lo stesso semplicemente integrerebbe il doc. 5 già prodotto da in primo grado di Pt_1
giudizio, riguardando le medesime indagini condotte dai C.C nella immediatezza dei fatti, deve rilevarsi l'irrilevanza dello stesso ai fini della decisione, stante le numerose contraddizioni e incongruenze ivi riportate, che non consentono di individuare il domicilio dei soggetti in esame.
A pagina 8 di tale documento si legge, infatti, che (conducente della vettura), figlio di Persona_11
(soggetto investito) “si recava in Via Bari (…) all'interno di un altro campo nomadi ove Persona_4 era ubicata l'abitazione di sua madre e suo padre e dei suoi fratelli”, lasciando così intendere che la comune abitazione della famiglia nucleare di fosse ubicata in quella via, e non, come Persona_4
sostenuto in atti, in via Cerignola. La medesima circostanza viene confermata anche a p. 23 del medesimo documento, nonché nella sentenza penale emessa all'esito del processo nei confronti di
(sentenza poi confermata in grado di appello e divenuta definitiva). Persona_11
Ciò, tuttavia, non corrisponde a quanto riportato a p. 27 e a p.18 del medesimo documento, in cui
[...]
e il figlio maggiore vengono indicati come domiciliati in via Cerignola km. Per_4 Parte_12
3,00, né le parti appellate forniscono in merito ulteriori spiegazioni e documentazione onde chiarire il reale domicilio di tali soggetti.
Si aggiunga, inoltre, che da un'integrale lettura dei documenti di causa emergono poi ulteriori Per_ incongruenze circa il reale domicilio dei membri della famiglia .
Nella sentenza penale si legge infatti che “aveva appreso che vi era la necessità di Controparte_6
procurarsi del denaro per consentire al padre di recarsi in Romania ove trascorrervi le feste natalizie
pagina 10 di 14 con una LI”, lasciando così intendere che una delle figlie di vivesse in Romania, Persona_4
lontano quindi dai genitori.
Ancora, a pagina. 10 della sentenza penale, (figlio della vittima che, tuttavia, non Controparte_2 chiede il risarcimento del danno), dichiara che “la IE di e la di lei famiglia non avevano CP_6
buoni rapporti con il;
in particolare la donna non aveva voluto ospitare il suocero presso la Per_4
loro abitazione ed aveva spinto il marito (ossia ) a cercare una casa per i suoi Controparte_6 genitori”, poi trovata, per l'appunto, in via Bari. Si osserva come da tali dichiarazioni non emerge alcun riferimento ai ben 5 figli della coppia, sembrando al contrario che i coniugi non abitassero con i figli.
Deve poi aggiungersi che anche la convivenza dei due coniugi e non risulta Per_4 Parte_14
dimostrata ed anzi sembra essere smentita dalla documentazione prodotta in atti, leggendosi nella sentenza penale che “il risentimento comune dei fratelli era piuttosto per la madre che li aveva abbandonati per andare con un altro uomo”.
Alla luce di tutte le incongruenze sopra riportate e dell'assenza di alcun documento che faccia chiarezza in ordine alla questione sopra delineata, individuando un domicilio comune di tutti i membri della famiglia nucleare presso un campo nomadi o altrove, deve dunque escludersi la sussistenza del requisito della convivenza, che non è oggetto di presunzione e, dunque, deve essere dimostrato da colui che lo invoca.
Per tutte la ragioni sopra esposte, deve quindi essere rideterminato il quantum dovuto alla IE e ai figli di , non tenendo conto del parametro della convivenza. Persona_4
Il risarcimento deve essere calcolato sulla base delle attuali (cfr. Cass. 39516/2019) tabelle del 2024, con cui si è provveduto ad un aggiornamento dei valori di liquidazione del danno.
Di conseguenza, i risarcimenti da perdita del rapporto parentale di cui trattasi, altresì considerando che sono rimasti in vita i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius (per i figli, l'altro genitore e numerosi fratelli), e che non è stata dimostrazione di una specifica qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava gli specifici rapporti parentali perduti, vanno così riliquidati:
- in relazione alla IE , tenuto conto dell'età della stessa al momento del fatto Parte_14
(44 anni), dell'età del marito deceduto (47 anni), appare equo liquidare il danno non patrimoniale nella misura di € 156.440,00
- in relazione al figlio tenuto conto dell'età dello stesso al momento del fatto (19 Parte_12 anni), dell'età del padre deceduto (47 anni), appare equo liquidare il danno non patrimoniale nella misura di € 179.906,00
pagina 11 di 14 - in relazione alla LI tenuto conto dell'età della stessa al momento del fatto Parte_13
(17 anni), dell'età del padre deceduto (47 anni), appare equo liquidare il danno non patrimoniale nella misura di € 179.906,00;
- in relazione al figlio , tenuto conto dell'età dello stesso al momento del fatto (12 Persona_1 anni), dell'età del padre deceduto (47 anni), appare equo liquidare il danno non patrimoniale nella misura di € 179.906,00;
- in relazione alla LI tenuto conto dell'età della stessa al momento del fatto (5 Persona_2
anni), dell'età del padre deceduto (47 anni), appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di € 187.728,00;
- in relazione alla LI tenuto conto dell'età della stessa al momento del fatto (9 Persona_3 anni), dell'età del padre deceduto (47 anni), appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di € 187.728,00;
IV.II Non meritano invece accoglimento le censure sollevate con riferimento alla quantificazione del danno liquidato in favore dei fratelli e delle sorelle di . Persona_4
Secondo l'appellante, il giudice ha erroneamente liquidato il risarcimento del danno anche in favore dei fratelli e delle sorelle di , nonostante non fosse stata in alcun modo dimostrata la Persona_4
solidarietà affettiva ed economica sussistente tra questi e il defunto.
Le considerazioni di parte appellante non meritano tuttavia considerazione, essendo la giurisprudenza di legittimità concorde nel ritenere che “la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante
l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale)” (Cass. n.
5769/2024, ma nello stesso senso anche Cass. n. 2776/2024 Cass. n. 22937/ 2022 e Cass. n.
9010/2022): prova contraria che, nel caso di specie, non è stata fornita.
V. Il quinto motivo di appello, con cui viene censurata la sentenza nella parte in cui non tiene conto dei limiti del massimale, va rigettato, essendo il massimale di legge per il GV (fondo garanzia per le
) nel caso di danni alle persone per sinistro, dal 11 giugno 2017, pari ad € Parte_2
6.070.000,00, e non avendo prodotto nulla che indicasse la previsione di un massimale diverso Pt_1
e inferiore.
pagina 12 di 14 VI. Va infine accolto il sesto motivo di appello nonché l'appello incidentale proposto dagli appellati in aderenza, ed avente ad oggetto la medesima questione. con cui chiede di essere Pt_1
condannata al pagamento delle somme in favore dei rappresentanti e procuratori speciali CP_1
e per conto di , e (quest'ultima in proprio e Controparte_2 Parte_12 Parte_13 Parte_14
quale unico genitore superstite esercente la potestà sui figli minori e Persona_1 Persona_2 Per_3
e per , , ,
[...] Parte_11 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
e .
[...] Parte_9 Parte_10
Gli importi risarcitori dovuti devono infatti essere liquidati nei confronti dei procuratori speciali: parti effettive del giudizio in forza di valide procure speciali notarili (doc. 1 e 2 del fascicolo appellati) che li autorizzano, tra le altre cose, all'incasso delle somme ricevute in relazione al sinistro.
Quanto alle spese di lite di entrambi, reputa questa Corte che l'accoglimento parziale dell'appello proposto da e l'esito complessivo del giudizio, giustifichi la compensazione nella misura di 1/5, Pt_1
rimanendo i residui 4/5, determinati alla stregua del D.M. 147/22, (scaglione superiore ad € 520.000, in misura intermedia tra minimi e medi per la non particolare complessità e con aumento del 20% per la presenza di più parti con posizione analoga) a carico dell'appellante principale, liquidati come in dispositivo.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
n.q. di impresa designata alla gestione del in parziale Parte_2
riforma della sentenza n. 5361/2024 del 23.05.2024 emessa dal Tribunale di Milano, così provvede:
- riduce la sorte capitale di cui al capo 1 del dispositivo della sentenza impugnata, nei confronti della IE , ad € 156.440,00, oltre interessi ed accessori come già indicati nella Parte_14
sentenza di primo grado, da liquidarsi in favore dei procuratori speciali e CP_1 CP_2
;
[...]
- riduce la sorte capitale di cui al capo 2, nei confronti del figlio , ad € 179.906,00, Parte_12
oltre interessi ed accessori come già indicati nella sentenza di primo grado, da liquidarsi in favore dei procuratori speciali e;
CP_1 Controparte_2
- riduce la sorte capitale di cui al capo 3, nei confronti della LI ad € Parte_13
179.906,00, oltre interessi ed accessori come già indicati nella sentenza di primo grado, da liquidarsi in favore dei procuratori speciali e;
CP_1 Controparte_2
pagina 13 di 14 - riduce la sorte capitale di cui al capo 4, nei confronti del figlio , ad € 179.906,00, Persona_1
oltre interessi ed accessori come già indicati nella sentenza di primo grado da liquidarsi in favore dei procuratori speciali e;
CP_1 Controparte_2
- riduce la sorte capitale di cui al capo 5, nei confronti della LI ad € Persona_2
187.728,00, oltre interessi ed accessori come già indicati nella sentenza di primo grado da liquidarsi in favore dei procuratori speciali e;
CP_1 Controparte_2
- riduce la sorte capitale di cui al capo 6, nei confronti della LI ad € Persona_3
187.728,00, oltre interessi ed accessori come già indicati nella sentenza di primo grado da liquidarsi in favore dei procuratori speciali e;
CP_1 Controparte_2
- dispone che gli importi di cui ai capi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della sentenza impugnata vengano liquidati in favore del procuratore speciale;
Parte_11
- conferma nel resto;
- condanna al pagamento dei 4/5 delle spese del doppio grado che, in tal misura liquida, per il Pt_1
primo grado, nella misura dei 4/5 della somma ivi già liquidata;
per il presente grado, in complessivi € 18.000,00; per tutti oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in Milano il 17.04.2025.
Il Presidente estensore dott. Francesco Distefano
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Francesco Distefano Presidente rel .ed est. dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Irene Lupo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di R.G.2748/2024 promossa
DA
N.Q. DI IMPRESA DESIGNATA ALLA Parte_1 Parte_2
(C.F. , rappresentata e difesa
[...] Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Valentina Lucianetti (C.F ) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._1
studio in Foggia, alla via A. Gramsci n.73/a, appellante
CONTRO
(c.f. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), quali procuratorie speciali di , , C.F._3 CP_3 CP_4
, quest'ultima in proprio e quale unico genitore superstite esercente la potestà sui figli Parte_3
minori , E Persona_1 Persona_2 Persona_3
E
quale procuratore speciale di , , CP_5 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , , Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Cornalba Davide (C.F. Parte_10
pagina 1 di 14 ) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lodi, Via XX Settembre n. C.F._4
51; appellati e appellanti incidentali
E CONTRO
(C.F. Controparte_6 C.F._5
appellato contumace
Avente ad oggetto: Morte
Sulle seguenti conclusioni.
PER Parte_1
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, ogni altra eccezione, deduzione e richiesta disattesa, così provvedere: a) in via preliminare, pregiudiziale e cautelare, ricorrendone tutti i presupposti di legge, voglia, nelle more della decisione di appello, sospendere e/o revocare – anche inaudita altera parte – la efficacia esecutiva della sentenza impugnata (sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 5361/2024 r.g. sent. (pubblicata in data 23 maggio 2024, emessa nella causa iscritta al n. 13798/2021 R.G. - Repertorio n. 4502/2024 del 23 maggio 2024) e, se iniziata, l'esecuzione della stessa, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto di appello;
b) nel merito, accogliere l'appello proposto con il presente atto e, per l'effetto, riformare i capi e le parti impugnate della sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 5361/2024 r.g. Sent. (pubblicata in data 23 maggio 2024, emessa nella causa iscritta al n. 13798/2021 R.G. - Repertorio n. 4502/2024 del 23 maggio 2024) riportati e trascritti nella narrativa del presente atto, nei termini ivi indicati e, quindi, rigettare la domanda proposta da ciascuno degli appellati per carenza di legittimazione attiva e di capacità processuale o, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della relativa censura e di condanna nei confronti della deducente Compagnia, dichiarare la responsabilità concorsuale della vittima deceduta, IG nella determinazione dell'investimento e delle sue conseguenze in misura non Persona_4 inferiore al 50% e, quindi, contenere l'onere risarcitorio della deducente appellante in proporzione al grado di responsabilità del IG , riducendo proporzionalmente il risarcimento nei confronti di tutte le parti Persona_5 appellate;
c) Ancora nel merito, accogliere l'appello proposto con il presente atto e, per l'effetto, riformare i capi e le parti impugnate della sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 5361/2024 rg. Sent. (pubblicata in data 23 maggio 2024, emessa nella causa iscritta al n. 13798/2021 R.G. - Repertorio n. 4502/2024 del 23 maggio 2024) riportati e trascritti nella narrativa del presente atto, nei termini ivi indicati e, quindi, rigettare la domanda proposta da , quale procuratore speciale Parte_11 dei germani del de cuius IGi , , , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
e per mancata dimostrazione del danno patito;
Parte_9 Parte_10 d) Sempre nel merito, accogliere l'appello proposto con il presente atto e, per l'effetto, riformare i capi e le parti impugnate della sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 5361/2024 rg. Sent. (pubblicata in data 23 maggio 2024, emessa nella causa iscritta al n. 13798/2021 R.G. - Repertorio n, 4502/2024 del 23 maggio 2024) riportati e trascritti nella narrativa del presente atto, nei termini ivi indicati e, quindi, rigettare la domanda proposta da e , quali CP_1 Controparte_2 procuratori speciali dei IGi , e – quest'ultima in proprio e quale unico Parte_12 Parte_13 Parte_14 genitore superstite esercente la potestà sui figli minori e per mancata dimostrazione Persona_1 Persona_2 Persona_3 del danno patito e, comunque, ridurre l'importo del risarcimento riconosciuto escludendo, nel calcolo del quantum del danno da risarcire, il parametro incrementativo della convivenza;
e) per scrupolo difensivo, ripropone espressamente la questione del limite di massimale, non esaminata in primo grado, riformando -ove occorra- la sentenza e richiedendo di accertare e dichiarare che qualsivoglia condanna venga effettuata entro il massimale stabilito dalla legge come limite massimo omnicomprensivo, con conseguente riduzione proporzionale del risarcimento;
f) Ancora nel merito ed in subordine, accogliere l'appello proposto con il presente atto e, per l'effetto, riformare i capi e le parti impugnate della sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 5361/2024 r.g. Sent. (pubblicata in data 23 maggio 2024, emessa nella causa iscritta al n. 13798/2021 R.G. - Repertorio n, 4502/2024 del 23 maggio 2024) riportati e trascritti nella
pagina 2 di 14 narrativa del presente atto, nei termini ivi indicati e, quindi, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna della appellante, emettere sentenza in favore dei procuratori speciali costituiti e;
CP_1 Controparte_2 Parte_11 g) condannare -in ogni caso- gli appellati al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. Ai fini dell'art 13 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche si dichiara che il valore del presente giudizio è superiore a 520.000,00 euro e che, pertanto, il corrispondente contributo unificato è pari a 2.529,00 euro.
PER GLI APPELLATI
1) in via preliminare/pregiudiziale: dichiarare l'appello proposto da inammissibile per le ragioni ex ante Parte_1 esposte;
2) in via principale e nel merito: rigettare l'appello proposto perchè infondato in fatto ed in diritto per le ragioni tutte di cui narrativa e quindi confermare nel merito la sentenza appellata n. 5361/24 emessa dal Tribunale Civile di Milano sez. X G.
U. dott. Quatrida e pubblicata il 23.5.24;
3) in via incidentale: riformare la suindicata sentenza di primo grado nella sola parte in cui condanna al pagamento delle somme a favore degli aventi diritto, anziché a favore dei loro rispettivi procuratori speciali, disponendo pertanto la condanna al pagamento a favore di e quali procuratori speciali della famiglia nucleare e CP_1 Controparte_2 di quale procuratore speciale della famiglia d'origine così come sopra meglio specificato e dettagliato. Parte_11
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari per ambo i gradi di giudizio di cui si chiede la distrazione. Ex art. 14 comma 3 del DPR 115/02 si dichiara che il presente appello incidentale non modifica il valore dell'appello principale proposto ed è di valore indeterminabile, pertanto soggetto a contributounificato di € 777,00.
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tramite i loro procuratori speciali, (quest'ultima in proprio e Parte_12 Parte_13 Parte_14
nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , Persona_1 Persona_2
e ), , , , Persona_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
e , rispettivamente nella qualità di figli maggiorenni, IE, figli Parte_9 Parte_10
minorenni e fratelli di , convenivano in giudizio -quale impresa designata Persona_4 Parte_1
in relazione al e , chiedendone la Parte_2 Controparte_6
condanna, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso di . Persona_4
A sostegno della richiesta di risarcimento, gli attori esponevano che:
- in data 22.12.2017, il loro congiunto era stato investito mortalmente dall'autovettura Persona_4
condotta da , risultata rubata;
Controparte_6
- che la dinamica del sinistro e la responsabilità esclusiva del conducente della vettura era stata accertata con sentenza penale pronunciata dalla Corte di Assise di Foggia, poi confermata in grado di appello;
- che, in conseguenza della morte del loro congiunto, avevano subito danni non patrimoniali per la perdita del rapporto parentale, di cui chiedevano il risarcimento;
, costituendosi in giudizio chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto Pt_1
e in diritto.
non si costituiva e veniva dichiarato contumace. Controparte_6 pagina 3 di 14 Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5361/2024 del 23.05.2024 accoglieva integralmente le domande attoree.
Il Tribunale dava preliminarmente atto del fatto che sulla vicenda oggetto di causa era intervenuta una sentenza penale che, con riferimento alla morte di aveva accertato l'esclusiva Persona_4 colpevolezza del conducente dell'auto (il quale al momento dell'investimento Controparte_6
viaggiava tenendo una velocità superiore ai consentiti limiti di legge e, in ogni caso, non adeguata alle circostanze del caso concreto, stante l'assenza di illuminazione artificiale, le ridotte dimensioni della sede stradale, la prossimità di una curva, l'incrocio con un'altra auto) e l'assenza di alcuna responsabilità in capo al pedone investito.
Dava altresì atto del fatto che la dinamica del sinistro così ricostruita coincideva con quanto accertato con relazione del consulente tecnico del PM, le cui risultanze erano state oggetto di valutazione nel processo penale e non erano state specificatamente e prontamente contestate nel giudizio de quo.
Ritenendo tali accertamenti suscettibili di essere valutati nel processo civile e pienamente attendibili, condannava quindi le parti convenute e , in solido tra loro, al risarcimento del Pt_1 Controparte_6
danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale. Utilizzava ai fini della quantificazione del danno le Tabelle a punti dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano del 2022 e statuiva che:
- in relazione alla IE , tenuto conto dell'età della stessa al momento del fatto Parte_14
(44 anni), dell'età del marito deceduto (47 anni) e della loro convivenza, appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 188.440,00;
- in relazione al figlio , tenuto conto dell'età dello stesso al momento del fatto (19 Parte_12 anni), dell'età del padre deceduto (47 anni) e della loro convivenza, appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 208.630,00;
- in relazione alla LI , tenuto conto dell'età della stessa al momento del fatto (17 Parte_13 anni), dell'età del padre deceduto (47 anni) e della loro convivenza, appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 208.630,00;
- in relazione al figlio , tenuto conto dell'età dello stesso al momento del fatto (12 Persona_1 anni), dell'età del padre deceduto (47 anni) e della loro convivenza, appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 208.630,00;
- in relazione alla LI , tenuto conto dell'età della stessa al momento del fatto (5 Persona_2 anni), dell'età del padre deceduto (47 anni) e della loro convivenza appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 215.360,00;
pagina 4 di 14 - in relazione alla LI , tenuto conto dell'età della stessa al momento del fatto (9 Persona_3 anni), dell'età del padre deceduto (47 anni), e della loro convivenza, appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 215.360,00;
- in relazione al RA , tenuto conto dell'età dello stesso al momento del fatto (40 Parte_4 anni) e dell'età del RA deceduto (47 anni), appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 43.836,00;
- in relazione al RA , tenuto conto dell'età dello stesso al momento del fatto (49 Parte_5 anni) e dell'età del RA deceduto (47 anni), appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 40.913,60;
- in relazione alla EL , tenuto conto dell'età della stessa al momento del fatto Parte_6
(30 anni) e dell'età del RA deceduto (47 anni), appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 46.758,40;
- in relazione alla EL , tenuto conto dell'età della stessa al momento Parte_7 del fatto (41 anni) e dell'età del RA deceduto (47 anni), appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 40.913,60;
- in relazione alla EL , tenuto conto dell'età della stessa al momento del fatto Parte_8
(43 anni) e dell'età del RA deceduto (47 anni), appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 40.913,60;
- in relazione alla EL , tenuto conto dell'età della stessa al Parte_9 momento del fatto (38 anni) e dell'età del RA deceduto (47 anni), appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 43.836,00;
- in relazione alla EL , tenuto conto dell'età della stessa al momento del Parte_10 fatto (46 anni) e dell'età del RA deceduto (47 anni), appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di Euro 40.913,60;
Avverso tale sentenza ha proposto appello , previa sospensione della provvisoria esecutività e Pt_1
sollevando sei motivi di gravame, che di seguito si riportano:
1. Con il primo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha acriticamente ritenuto sussistente legittimazione attiva in capo agli attori, nonostante l'assoluta inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare l'effettiva sussistenza del vincolo familiare e di consanguineità con la vittima.
pagina 5 di 14 Evidenzia a tal proposito che il certificato di matrimonio prodotto onde attestare il rapporto di coniugio sussistente tra (IE) e (marito) non riporta i dati anagrafici degli sposi e Parte_14 Persona_4
fa riferimento a persone con nomi diversi da quelle di cui si discute (essendo il marito, indicato come
, e la IE come ). Persona_6 Persona_7
Evidenzia, inoltre, che tutti i certificati di nascita prodotti onde attestare la qualità di figli, fratelli e sorelle della vittima non risultano legalizzati e apostillati e presentano una forma scarsamente leggibile.
Sottolinea poi ulteriori incongruenze, quale il fatto che i figli nati prima del matrimonio non riportavano il cognome del padre così come indicato nel certificato di nozze ( ), e il fatto che Pt_10
uno dei fratelli del defunto risultava avere genitori diversi dagli altri. Lamenta, infine, la mancata produzione del libretto di famiglia, essenziale onde stabilire il grado di parentela dichiarato.
2. Con il secondo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto valide ed efficaci le procure speciali offerte in giudizio dagli attori, nonostante la mancanza dei requisiti minimi di idoneità previsti dal codice di rito.
3. Con il terzo motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la responsabilità concorsuale della vittima nella determinazione dell'evento e delle sue conseguenze.
Sostiene che la vittima avrebbe tenuto una condotta contraria agli standard di prudenza e diligenza richiesti dal codice della strada (circolando con vestiti scuri, in orario serale, in una strada di campagna isolata e priva di illuminazione e senza che risulti provato che camminasse in senso opposto a quello di marcia dei veicoli), tale da giustificare un suo concorso di colpa quantomeno nella misura del 50%.
4. Con il quarto motivo di appello contesta la quantificazione del danno così come operata dal
Tribunale, il quale non ha tenuto conto del fatto che lo sconvolgimento dell'esistenza in cui si concretizza il danno da perdita del rapporto parentale va puntualmente allegato e provato da chi invoca il risarcimento.
Sostiene, quindi, con riferimento ai membri della famiglia nucleare, che il giudice ha ritenuto acriticamente applicabile il parametro della “convivenza”, nonostante tale dato non sia stato dimostrato ed anzi risulti smentito dalla documentazione in atti.
Evidenzia in particolare che ciascuno dei soggetti indicati risulta domiciliato in Romania nella città di
Sodova, ossia in luogo differente dalla residenza/ domicilio della vittima, ubicata a Foggia in via
Sprecacenere; che le certificazioni prodotte indicano che i figli maggiorenni hanno un domicilio differenti dai germani minorenni;
che dalla sentenza resa nel contesto del procedimento penale a carico del presunto investitore, risulta che i figli della vittima avevano un comune risentimento nei confronti pagina 6 di 14 della madre che “li aveva abbandonati per andare con un altro uomo”: e tanto porta ad Parte_14 escludere la convivenza/coabitazione di quest'ultima con il marito oltre che, Persona_5
evidentemente, la sussistenza di un rapporto corrente e stabile tra i coniugi.
Aggiunge, che il giudice ha acriticamente risarcito il danno in favore dei fratelli e delle sorelle del defunto, nonostante non sia stata in alcun modo dimostrata la solidarietà affettiva ed economica sussistente tra gli stessi e il defunto.
5. Con il quinto motivo di appello impugna la sentenza nella parte in cui la condanna senza tener conto dei limiti del massimale di legge.
6. Con il sesto motivo di appello chiede, nel solo caso di rigetto integrale di tutte le precedenti censure, di essere condannata al pagamento delle somme in favore dei rappresentanti e procuratori speciali e per conto dei IGi , e CP_1 Controparte_2 Parte_12 Parte_13 Pt_14
(quest'ultima in proprio e quale unico genitore superstite esercente la potestà sui figli minori
[...]
e ) e per i IGi , , Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_11 Parte_4 Parte_5 [...]
, , e . Pt_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Si sono costituiti e (quali procuratorie speciali di , CP_1 Controparte_2 CP_3
, , quest'ultima in proprio e quale unico genitore superstite esercente la CP_4 Parte_3
potestà sui figli minori ) e (quale procuratore Persona_1 Persona_8 Persona_3 CP_5
speciale di , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 [...]
, ), contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello proposto e Parte_9 Parte_10
formulando a loro volta appello incidentale nella sola parte in cui è stata disposta la condanna di e al pagamento a favore degli aventi diritto anziché a favore dei loro Pt_1 Controparte_6
procuratori speciali, e (procuratori speciali della famiglia nucleare) e di CP_1 Controparte_2
(procuratore speciale della famiglia d'origine). Parte_11
In data 6.12.2024 veniva accolta l'istanza di sospensiva proposta da e all'udienza del Pt_1
10.4.2025, a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è parzialmente fondato per le ragioni che seguono. Pt_1
I. Si ritiene opportuno affrontare in via preliminare la questione sollevata con il secondo motivo di appello, relativa alla validità delle procure speciali con cui i familiari del de cuius si sono fatti rappresentare in giudizio dai propri congiunti e (procuratori speciali di Controparte_2 CP_1
, , , quest'ultima in proprio e quale unico genitore superstite CP_3 CP_4 Parte_3
pagina 7 di 14 esercente la potestà sui figli minori e Persona_1 Persona_9 CP_5
(procuratore speciale di , , , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, ). Parte_9 Parte_10
Le censure mosse da parte appellante non meritano di essere condivise, risultando, dalla documentazione versata in atti, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge ai fini della relativa validità. Trattasi, infatti, di procure notarili, rilasciate alla presenza di testimoni, corredate di traduzione autentica ed apostilla, conformemente a quanto previsto dalla legge rumena dei Pubblici Notai n. 36/95.
Quanto alle contestazioni relative all'assenza di firme, basti osservare che è la stessa legge sopra citata a non prevedere la presenza delle stesse come obbligatoria. La notaia , infatti, Persona_10 attesta, in calce a ciascuna delle due procure, che l'atto è “valido senza firma delle parti”.
Nemmeno merita accoglimento la censura relativa all'assenza di autorizzazione, ex art.320 c.c., all'azione giudiziale per i soggetti minori da parte del Giudice Tutelare, essendo questa richiesta esclusivamente “per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace” (Cass. n. 743/2012, in tal senso anche Cass. n. 322/2002 e Cass. n. 1611/2009): come accaduto nel caso di specie.
Il secondo motivo di appello va pertanto integralmente rigettato
II. Parimenti, deve rigettarsi il terzo motivo di appello, con cui censura l'esclusione del Pt_1
concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro.
Secondo l'appellante, profili di responsabilità in capo alla vittima si riscontrerebbero nel Persona_4
fatto che questa percorreva in orario serale una strada di campagna priva di illuminazione, verosimilmente in violazione dell'art 141 cds., che impone al pedone di camminare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli.
La genericità e l'astrattezza delle contestazioni sopra riportate (tra cui rientrano peraltro mere ipotesi in alcun modo dimostrate, quale la violazione dell'art. 141 cds) non consente tuttavia di superare la presunzione di responsabilità del conducente di un veicolo di cui al primo comma dell'art 2054 c.c., che richiede invece la prova di “aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, non fornita nel caso di specie, non essendovi del resto alcun concreto riscontro alla tesi prospettata dalla Compagnia.
Piuttosto, diversi e numerosi elementi depongono, al contrario, nel senso di una responsabilità esclusiva del conducente della vettura.
pagina 8 di 14 Emerge, infatti, sia dalla relazione del consulente tecnico del PM sulla dinamica del sinistro che dalle dichiarazioni dello stesso così come riportate in sentenza penale (confermata in appello Controparte_6
e passata in giudicato), che il guidatore teneva una velocità superiore a quella consentita e che
“superata una curva, incrociava un'auto che lo abbagliava inducendolo ad un istintivo spostamento sul margine destro dell'angusta carreggiata”, così percependo in quel frangente la presenza di un viandante “che non poteva evitare di investire urtandolo con il parabrezza” (cfr. sentenza penale doc.
A fasc. odierni appellati).
Per le ragioni sopra esposte, anche tale doglianza deve quindi essere rigettata.
III. Nemmeno merita accoglimento il primo motivo di appello, con cui sostiene l'inidoneità Pt_1 della documentazione prodotta a dimostrare l'effettiva sussistenza del vincolo familiare e di consanguineità sussistente tra coloro che chiedono il risarcimento e la vittima e, dunque, la stessa sussistenza della legittimazione attiva.
Risultano anzitutto destituite di fondamento le contestazioni relative all'idoneità del certificato di matrimonio ad attestare il rapporto di coniugio sussistente tra (IE) e Parte_14 Persona_4
(marito). Diversamente da quanto sostenuto da , il documento in esame riporta testualmente e Pt_1
chiaramente sia la data che il luogo di nascita di entrambi i coniugi , nonché i nomi dei rispettivi genitori, consentendo così la piena identificazione degli stessi (p. 3 doc. 7 fasc. appellati).
Allo stesso modo, non meritano considerazione le contestazioni relative al fatto che in tale documento i coniugi siano individuati con nomi diversi rispetto a quelli indicati in atti (il marito Persona_6
anziché , e la IE anziché ). È infatti lo stesso certificato Persona_4 Persona_7 Parte_14
che indica, con riferimento a entrambi, sia il cognome di questi prima del matrimonio ( e Pt_10
Per_
) che il cognome -comune- di entrambi acquisito dopo il matrimonio, ossia ”. Per_4
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il documento in esame ben consenta di ritenere provato il rapporto di coniugio sussistente tra e . Persona_4 Parte_14
Quanto invece ai certificati di nascita prodotti onde attestare la qualità di figli, fratelli e sorelle della vittima, basti osservare che gli stessi, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, ben risultano leggibili, tradotti, legalizzati e apostillati.
Destituite di fondamento appaiono infine le ulteriori contestazioni relative al cognome dei figli nati
Per_ prima del matrimonio (aventi un cognome, , diverso da quello posseduto dal padre antecedentemente al matrimonio), ben consentendo la legge rumena di scegliere tra l'acquisizione del cognome dal ramo materno o paterno della famiglia.
pagina 9 di 14 IV. Considerazioni diverse devono invece essere fatte con riferimento al quarto motivo di appello, con cui contesta la quantificazione del danno così come operata dal primo giudice. Pt_1
IV.I Con riferimento ai membri della famiglia nucleare, l'appellante lamenta che il giudice ha ritenuto acriticamente applicabile il parametro della “convivenza” nonostante tale dato, non solo non risulta essere stato in alcun modo dimostrato, ma anzi risulti smentito dalla documentazione in atti.
La censura risulta fondata.
Le parti appellate sostengono che viveva insieme alla IE e ai cinque figli in via Persona_4
Cerignola km. 3, e che ciò sarebbe dimostrato dal raffronto tra il doc. 3 di loro produzione, che indica in tale via il domicilio di e il doc. 4, prodotto solamente in grado di appello, che Persona_4
confermerebbe il medesimo domicilio anche per gli altri membri della famiglia nucleare.
Siffatto documento, prodotto tardivamente non rientra in nessuna delle ipotesi di ammissibilità di cui all'art. 345 co. 3 c.p.c. essendo sin dal primo grado nella disponibilità degli appellati;
ma anche a ritenere che lo stesso semplicemente integrerebbe il doc. 5 già prodotto da in primo grado di Pt_1
giudizio, riguardando le medesime indagini condotte dai C.C nella immediatezza dei fatti, deve rilevarsi l'irrilevanza dello stesso ai fini della decisione, stante le numerose contraddizioni e incongruenze ivi riportate, che non consentono di individuare il domicilio dei soggetti in esame.
A pagina 8 di tale documento si legge, infatti, che (conducente della vettura), figlio di Persona_11
(soggetto investito) “si recava in Via Bari (…) all'interno di un altro campo nomadi ove Persona_4 era ubicata l'abitazione di sua madre e suo padre e dei suoi fratelli”, lasciando così intendere che la comune abitazione della famiglia nucleare di fosse ubicata in quella via, e non, come Persona_4
sostenuto in atti, in via Cerignola. La medesima circostanza viene confermata anche a p. 23 del medesimo documento, nonché nella sentenza penale emessa all'esito del processo nei confronti di
(sentenza poi confermata in grado di appello e divenuta definitiva). Persona_11
Ciò, tuttavia, non corrisponde a quanto riportato a p. 27 e a p.18 del medesimo documento, in cui
[...]
e il figlio maggiore vengono indicati come domiciliati in via Cerignola km. Per_4 Parte_12
3,00, né le parti appellate forniscono in merito ulteriori spiegazioni e documentazione onde chiarire il reale domicilio di tali soggetti.
Si aggiunga, inoltre, che da un'integrale lettura dei documenti di causa emergono poi ulteriori Per_ incongruenze circa il reale domicilio dei membri della famiglia .
Nella sentenza penale si legge infatti che “aveva appreso che vi era la necessità di Controparte_6
procurarsi del denaro per consentire al padre di recarsi in Romania ove trascorrervi le feste natalizie
pagina 10 di 14 con una LI”, lasciando così intendere che una delle figlie di vivesse in Romania, Persona_4
lontano quindi dai genitori.
Ancora, a pagina. 10 della sentenza penale, (figlio della vittima che, tuttavia, non Controparte_2 chiede il risarcimento del danno), dichiara che “la IE di e la di lei famiglia non avevano CP_6
buoni rapporti con il;
in particolare la donna non aveva voluto ospitare il suocero presso la Per_4
loro abitazione ed aveva spinto il marito (ossia ) a cercare una casa per i suoi Controparte_6 genitori”, poi trovata, per l'appunto, in via Bari. Si osserva come da tali dichiarazioni non emerge alcun riferimento ai ben 5 figli della coppia, sembrando al contrario che i coniugi non abitassero con i figli.
Deve poi aggiungersi che anche la convivenza dei due coniugi e non risulta Per_4 Parte_14
dimostrata ed anzi sembra essere smentita dalla documentazione prodotta in atti, leggendosi nella sentenza penale che “il risentimento comune dei fratelli era piuttosto per la madre che li aveva abbandonati per andare con un altro uomo”.
Alla luce di tutte le incongruenze sopra riportate e dell'assenza di alcun documento che faccia chiarezza in ordine alla questione sopra delineata, individuando un domicilio comune di tutti i membri della famiglia nucleare presso un campo nomadi o altrove, deve dunque escludersi la sussistenza del requisito della convivenza, che non è oggetto di presunzione e, dunque, deve essere dimostrato da colui che lo invoca.
Per tutte la ragioni sopra esposte, deve quindi essere rideterminato il quantum dovuto alla IE e ai figli di , non tenendo conto del parametro della convivenza. Persona_4
Il risarcimento deve essere calcolato sulla base delle attuali (cfr. Cass. 39516/2019) tabelle del 2024, con cui si è provveduto ad un aggiornamento dei valori di liquidazione del danno.
Di conseguenza, i risarcimenti da perdita del rapporto parentale di cui trattasi, altresì considerando che sono rimasti in vita i congiunti del nucleo familiare primario del de cuius (per i figli, l'altro genitore e numerosi fratelli), e che non è stata dimostrazione di una specifica qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava gli specifici rapporti parentali perduti, vanno così riliquidati:
- in relazione alla IE , tenuto conto dell'età della stessa al momento del fatto Parte_14
(44 anni), dell'età del marito deceduto (47 anni), appare equo liquidare il danno non patrimoniale nella misura di € 156.440,00
- in relazione al figlio tenuto conto dell'età dello stesso al momento del fatto (19 Parte_12 anni), dell'età del padre deceduto (47 anni), appare equo liquidare il danno non patrimoniale nella misura di € 179.906,00
pagina 11 di 14 - in relazione alla LI tenuto conto dell'età della stessa al momento del fatto Parte_13
(17 anni), dell'età del padre deceduto (47 anni), appare equo liquidare il danno non patrimoniale nella misura di € 179.906,00;
- in relazione al figlio , tenuto conto dell'età dello stesso al momento del fatto (12 Persona_1 anni), dell'età del padre deceduto (47 anni), appare equo liquidare il danno non patrimoniale nella misura di € 179.906,00;
- in relazione alla LI tenuto conto dell'età della stessa al momento del fatto (5 Persona_2
anni), dell'età del padre deceduto (47 anni), appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di € 187.728,00;
- in relazione alla LI tenuto conto dell'età della stessa al momento del fatto (9 Persona_3 anni), dell'età del padre deceduto (47 anni), appare equo liquidare il patito danno non patrimoniale nella misura di € 187.728,00;
IV.II Non meritano invece accoglimento le censure sollevate con riferimento alla quantificazione del danno liquidato in favore dei fratelli e delle sorelle di . Persona_4
Secondo l'appellante, il giudice ha erroneamente liquidato il risarcimento del danno anche in favore dei fratelli e delle sorelle di , nonostante non fosse stata in alcun modo dimostrata la Persona_4
solidarietà affettiva ed economica sussistente tra questi e il defunto.
Le considerazioni di parte appellante non meritano tuttavia considerazione, essendo la giurisprudenza di legittimità concorde nel ritenere che “la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante
l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale)” (Cass. n.
5769/2024, ma nello stesso senso anche Cass. n. 2776/2024 Cass. n. 22937/ 2022 e Cass. n.
9010/2022): prova contraria che, nel caso di specie, non è stata fornita.
V. Il quinto motivo di appello, con cui viene censurata la sentenza nella parte in cui non tiene conto dei limiti del massimale, va rigettato, essendo il massimale di legge per il GV (fondo garanzia per le
) nel caso di danni alle persone per sinistro, dal 11 giugno 2017, pari ad € Parte_2
6.070.000,00, e non avendo prodotto nulla che indicasse la previsione di un massimale diverso Pt_1
e inferiore.
pagina 12 di 14 VI. Va infine accolto il sesto motivo di appello nonché l'appello incidentale proposto dagli appellati in aderenza, ed avente ad oggetto la medesima questione. con cui chiede di essere Pt_1
condannata al pagamento delle somme in favore dei rappresentanti e procuratori speciali CP_1
e per conto di , e (quest'ultima in proprio e Controparte_2 Parte_12 Parte_13 Parte_14
quale unico genitore superstite esercente la potestà sui figli minori e Persona_1 Persona_2 Per_3
e per , , ,
[...] Parte_11 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
e .
[...] Parte_9 Parte_10
Gli importi risarcitori dovuti devono infatti essere liquidati nei confronti dei procuratori speciali: parti effettive del giudizio in forza di valide procure speciali notarili (doc. 1 e 2 del fascicolo appellati) che li autorizzano, tra le altre cose, all'incasso delle somme ricevute in relazione al sinistro.
Quanto alle spese di lite di entrambi, reputa questa Corte che l'accoglimento parziale dell'appello proposto da e l'esito complessivo del giudizio, giustifichi la compensazione nella misura di 1/5, Pt_1
rimanendo i residui 4/5, determinati alla stregua del D.M. 147/22, (scaglione superiore ad € 520.000, in misura intermedia tra minimi e medi per la non particolare complessità e con aumento del 20% per la presenza di più parti con posizione analoga) a carico dell'appellante principale, liquidati come in dispositivo.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
n.q. di impresa designata alla gestione del in parziale Parte_2
riforma della sentenza n. 5361/2024 del 23.05.2024 emessa dal Tribunale di Milano, così provvede:
- riduce la sorte capitale di cui al capo 1 del dispositivo della sentenza impugnata, nei confronti della IE , ad € 156.440,00, oltre interessi ed accessori come già indicati nella Parte_14
sentenza di primo grado, da liquidarsi in favore dei procuratori speciali e CP_1 CP_2
;
[...]
- riduce la sorte capitale di cui al capo 2, nei confronti del figlio , ad € 179.906,00, Parte_12
oltre interessi ed accessori come già indicati nella sentenza di primo grado, da liquidarsi in favore dei procuratori speciali e;
CP_1 Controparte_2
- riduce la sorte capitale di cui al capo 3, nei confronti della LI ad € Parte_13
179.906,00, oltre interessi ed accessori come già indicati nella sentenza di primo grado, da liquidarsi in favore dei procuratori speciali e;
CP_1 Controparte_2
pagina 13 di 14 - riduce la sorte capitale di cui al capo 4, nei confronti del figlio , ad € 179.906,00, Persona_1
oltre interessi ed accessori come già indicati nella sentenza di primo grado da liquidarsi in favore dei procuratori speciali e;
CP_1 Controparte_2
- riduce la sorte capitale di cui al capo 5, nei confronti della LI ad € Persona_2
187.728,00, oltre interessi ed accessori come già indicati nella sentenza di primo grado da liquidarsi in favore dei procuratori speciali e;
CP_1 Controparte_2
- riduce la sorte capitale di cui al capo 6, nei confronti della LI ad € Persona_3
187.728,00, oltre interessi ed accessori come già indicati nella sentenza di primo grado da liquidarsi in favore dei procuratori speciali e;
CP_1 Controparte_2
- dispone che gli importi di cui ai capi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della sentenza impugnata vengano liquidati in favore del procuratore speciale;
Parte_11
- conferma nel resto;
- condanna al pagamento dei 4/5 delle spese del doppio grado che, in tal misura liquida, per il Pt_1
primo grado, nella misura dei 4/5 della somma ivi già liquidata;
per il presente grado, in complessivi € 18.000,00; per tutti oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Così deciso in Milano il 17.04.2025.
Il Presidente estensore dott. Francesco Distefano
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