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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 826/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 826/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1971/2023 pubblicata il 19.05.2023
TRA
(avv.to Priore Francesco) Parte_1
(appellante) contro
(avv.to Ciccarelli Domenico) Controparte_1
, (avv.to Giannini Vito Antonio) Controparte_2 Controparte_3
(avv.to Pesce Germina) Controparte_4
(appellati)
All'udienza del 03.12.2024 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_4
e per sentir dichiarare aperta la successione di
[...] Controparte_3 [...]
deceduta il 26.04.2006; determinare il valore dei beni immobili;
dichiarare tenuti Persona_1
gli eredi legittimi convenuti allo scioglimento e alla divisione della comunione ereditaria secondo legge;
attribuire all'attore la propria quota di eredità con vittoria di spese.
Emerge dagli atti che:
- zia dell'attore, dichiarata interdetta con sentenza n. 333/2004 Persona_1
emessa dal Tribunale di Bari in data 20.01.2004, decedeva senza prole il 26.04.2006;
pagina 1 di 6 - eredi legittimi della de cuius, oltre all'attore, subentrato alla defunta madre Persona_2
(sorella della de cuius), erano Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e tutti figli del defunto fratello della de cuius
[...] Controparte_4 Per_3
[...]
- la tutrice nonché erede, , in data 25.09.2006, aveva depositato, presso la Controparte_1
cancelleria del giudice tutelare, la relazione finale in base alla quale l'asse ereditario risultava composto non solo da beni immobili ma anche da crediti;
- nelle more del decorso del termine di costituzione per i convenuti, l'attore aveva appreso del rinvenimento di un testamento olografo della de cuius datato 22.05.2003 e pubblicato in data
01.06.2006, per ministero del notaio dott. con il quale la testatrice aveva Persona_4
nominato "eredi universali di tutte le mie proprietà e dei soldi depositati in banca i nipoti
... ... ", ovvero tutti gli odierni convenuti, Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
fatta eccezione per il solo convenuto Controparte_4
- il aveva impugnato il predetto testamento avanzando contestuale istanza di sequestro Pt_1
giudiziario del compendio ereditario;
- istruita la causa con nomina di CTU, in data 06.11.2018, il Tribunale di Bari con “sentenza parziale” n. 4597/2018, aveva dichiarato la nullità del testamento olografo per apocrifia disponendo, con separata ordinanza, il prosieguo del giudizio;
- con contestuale ordinanza collegiale era stato nominato CTU l'arch. Persona_5 al fine di stimare l'asse ereditario di e determinare le
[...] Persona_1
quote riservate ai suoi eredi nonché verificare la comoda divisibilità dei beni immobili caduti in successione e predisporre un progetto di divisione.
Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1971/2023 pubblicata il 19/05/2023, dichiarava aperta la successione legittima di individuando le quote spettanti agli eredi;
dichiarava lo Persona_1
scioglimento della comunione ereditaria ed assegnava a ciascuno le quote come individuate dal CTU.
Condivideva, in particolare, la stima dei beni immobili operata dall'arch. nonchè le Per_5
conclusioni dello stesso in ordine alla presenza di disponibilità finanziarie, alla data di apertura della successione, pari ad € 331.444,06 ma all'insussistenza delle stesse alla data di redazione dell'elaborato
“attesa l'estinzione dei conti intestati alla de cuius come da certificazioni di BCC di Conversano e di
Poste Italiane spa”.
Argomentava, al riguardo, che l'attestazione del CTU in ordine alla presenza di disponibilità finanziarie della de cuius all'epoca dell'apertura della successione (22.04.2006), pari ad € 331.444,06, si fondava sulla relazione finale della gestione della ex tutrice che, in quanto sprovvista di pagina 2 di 6 approvazione da parte del giudice tutelare e di riscontro documentale di tipo bancario o contabile, si risolveva in un mero atto di parte senza riferibilità alcuna ai restanti convenuti costituiti, che giammai avevano riconosciuto detto debito.
Concludeva che, a fronte della scarna documentazione bancaria in atti, non era dato sapere chi aveva incassato le somme anche perché, dall'esame della documentazione trasmessa da BCC e Poste
Italiane spa allegata alla CTU, non emergeva il predetto credito né altre disponibilità finanziarie.
Precisava, altresì, che, come parimenti appurato dal C.T.U., la documentazione bancaria, oggetto di istanze ex art. 210 cpc, era inesistente in ragione dell'epurazione decennale da parte degli istituti bancari e che parte attrice, su cui gravava il relativo onere, non aveva offerto alcuna prova in ordine all'esistenza dei crediti.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
- omesso di applicare gli artt. 385 e 386 cpc ritenendo il rendiconto un mero atto di parte;
- omesso di applicare il disposto di cui all'art. 2719 cc atteso che la copia del conto finale depositata in atti, non aveva formato oggetto di contestazioni ed integrava la prova dell'esistenza nel patrimonio ereditario della de cuius dei crediti indicati;
- omesso di applicare il disposto di cui all'art. 2733 cc in ordine al valore confessorio della predetta copia del conto;
- violato il disposto di cui all'art. 119 TUB;
- violato il disposto di cui all'art. 183 cpc;
- violato il disposto di cui all'art. 2697 cc per aver attribuito all'appellante l'onere di provare il credito;
- violato il principio di vicinanza della prova;
- violato il disposto di cui all'art. 2729 cc omettendo di valutare una serie di indici rivelatori del fatto che l'appellata , tutrice ed erede testamentaria della de cuius, aveva Controparte_1
mantenuto il controllo sul patrimonio della predetta.
Chiedeva, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare che il patrimonio della de cuius comprendeva anche la somma risultante dal conto finale depositato da;
Controparte_1
dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria anche in ordine a detto importo;
assegnare ad esso appellante la quota ereditaria in misura di € 165.722,03, oltre interessi e danno da svalutazione e con vittoria di spese.
Si costituivano, con autonome comparse, tutti i convenuti contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
pagina 3 di 6 L'appello è fondato e i motivi possono essere esaminati unitariamente.
ha contestato l'impugnata pronuncia per aver il Tribunale ricompreso, nell'asse Parte_1
ereditario della defunta , solo i beni immobili e non anche i crediti pari ad € Persona_1
331.444,06.
La prova della sussistenza dei suddetti crediti, secondo l'appellante, è rappresentata dalla relazione finale sulla gestione depositata, in qualità di tutrice della de cuius, da , in data Controparte_1
25.09.2006 nell'ambito della procedura n. 752/03 reg. Tutele (vd. copia del conto allegata dall'appellante).
Ed infatti, al paragrafo 2.1.1 del predetto documento, la tutrice indica il libretto n. 00/002000163 presso BCC di Conversano “vincolato all'ordine del Giudice Tutelare” con saldo apparente di euro
323.936,36.
Secondo il Tribunale la predetta relazione, priva di qualsivoglia riscontro documentale e di approvazione del giudice tutelare, si risolverebbe in un mero atto di parte a firma di CP_1
senza alcuna riferibilità agli altri convenuti, gravando sulla parte attrice l'onere di provare
[...]
l'accertamento del credito.
La motivazione non è condivisibile.
Ed infatti, la relazione finale sulla gestione depositata, presso la Cancelleria del giudice tutelare, in data 25.09.2006, da , al paragrafo 1) richiama la prima relazione segnalando: “la Controparte_1
situazione finanziaria della interdetta non è mutata rispetto a quella dettagliatamente descritta nella citata relazione al 31 gennaio 2006” fatta eccezione per un prelievo di € 1.000,00 dal libretto di c/c n. 00/2000163.
Al paragrafo 2.1.1 tra le disponibilità finanziarie viene indicato il libretto di conto corrente n.
00/002000163, in essere presso la Banca di Credito Cooperativo di Conversano, vincolato all'ordine del Giudice Tutelare “con saldo apparente di Euro 323.936,36”(vd. relazione finale prodotta in copia dall'appellante e non oggetto di contestazione tra le parti).
Nella prima relazione del 25.02.2004 (depositata in cancelleria il 27.02.2004), la predetta tutrice, al paragrafo L (foglio 6) quantificava in € 363.784,55 gli importi di spettanza di Persona_1
e chiedeva al giudice tutelare autorizzazione “a depositare degli importi ad incassarsi pari
[...] alla complessiva somma di € 363.784,55, la somma di € 320.000,00 su libretto di deposito a risparmio, da accendere presso la Banca di Credito Cooperativo di Conversano, intestato a nome della sig.ra , con vincolo a favore del giudice tutelare di Rutigliano” (vd. Persona_1
prima relazione in atti).
pagina 4 di 6 Seguiva l'autorizzazione del giudice tutelare del 4.03.2004 “ad accendere presso la Banca di
Credito Cooperativo di Conversano un libretto di deposito a risparmio, intestato alla sig.ra
[...]
con vincolo a favore di questo giudice, depositando sullo stesso libretto la somma di Persona_1
€ 320.000,00” (vd. autorizzazione del giudice tutelare del 4.03.2004 par. 4 in atti).
Dalla relazione a firma del CTU nominato in primo grado emerge, infine, che il predetto conto corrente è stato aperto, presso la Banca di Credito Cooperativo di Conversano, in data 16.04.2004 e che le disponibilità finanziarie alla data di apertura della successione ammontavano ad €
331.444,06.
Il predetto conto corrente è stato estinto in data 3.11.2006 dopo circa:
- 6 mesi dalla morte della de cuius;
- 5 mesi dalla data di pubblicazione del testamento olografo (1.06.2006)- coinvolgente sintomaticamente solo , e dichiarato Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
nullo con sentenza del Tribunale di Bari n. 4597/2018;
- 1 mese dal deposito della relazione finale avvenuto il 25.09.2006 allorquando gli appellati
, e erano già eredi testamentari da circa 4 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
mesi.
Orbene, una lettura organica di tutte le suindicate documentali emergenze porta a ritenere che la relazione finale del 16.09.2006 depositata il 25.09.2006, pur non risultando l'approvazione da parte del giudice tutelare, non può riduttivamente ritenersi “un mero atto di parte”.
La relazione, infatti, deve essere doverosamente valorizzata per il suo valore confessorio in ordine alle informazioni riportate dalla stessa in qualità di tutrice e, dunque, titolare di Controparte_1
un munus pubblico.
Ciò porta, altresì, logicamente a ritenere che il prelievo della provvista di €323.936,36 sia stata regolarmente autorizzato dal Giudice Tutelare cui il citato c/c 00/002000163 era vincolato.
A fronte di tali emergenze probatorie, in base al principio della vicinanza della prova, incombeva su
, che aveva la gestione e quindi il monitoraggio diretto del c/c 00/002000163, Controparte_1
documentare le movimentazioni relative alla provvista che hanno portato all'estinzione del conto.
Una prova, in tal senso, non è stata offerta.
Deve, pertanto, ritenersi caduta nella comunione ereditaria di anche la Persona_1
somma di €323.936,36 in quanto facente parte dell'asse ereditario, al tempo dell'apertura della successione, come attestato dalla allora tutrice, , nella relazione finale depositata Controparte_1
nella cancelleria del giudice tutelare in data 25.09.2006.
pagina 5 di 6 La quota ereditaria spettante al , pari al 50% della predetta somma, ammonta ad € Pt_1
165.722,03 che gli appellati sono tenuti, in solido, a rimborsare, nei limiti della propria quota, oltre interessi come per legge.
Non risulta provato il danno da svalutazione.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza in ragione della parte di causa controversa su cui il è risultato vincitore e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, ai Pt_1
sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata in secondo grado per assenza di istruttoria).
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1971/2023 pubblicata il Parte_1
19.05.2023 ed in parziale riforma della stessa, così decide:
- accoglie l'appello e per l'effetto dispone lo scioglimento della comunione ereditaria di tra le parti in causa anche in ordine alla somma di € 331.444,06; Persona_1
- attribuisce a la quota ereditaria, in ordine alla predetta somma, pari ad € Parte_1
165.722,03;
- condanna , , , a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
rimborsare, nei limiti della quota ereditaria di ciascuno, la somma di cui sopra oltre interessi legali come per legge;
- conferma per il resto l'appellata pronuncia;
- condanna , , , , in solido, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
al pagamento, in favore di , delle spese del doppio grado di giudizio che Parte_1 liquida in € 14.253,00 per il primo grado ed in € 12.154,00 per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
17.12.2024
Il presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Alessandra Piliego
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dott.ssa Maria Mitola Presidente
- dott. Michele Prencipe Consigliere
- dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere rel ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 826/2023 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1971/2023 pubblicata il 19.05.2023
TRA
(avv.to Priore Francesco) Parte_1
(appellante) contro
(avv.to Ciccarelli Domenico) Controparte_1
, (avv.to Giannini Vito Antonio) Controparte_2 Controparte_3
(avv.to Pesce Germina) Controparte_4
(appellati)
All'udienza del 03.12.2024 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_4
e per sentir dichiarare aperta la successione di
[...] Controparte_3 [...]
deceduta il 26.04.2006; determinare il valore dei beni immobili;
dichiarare tenuti Persona_1
gli eredi legittimi convenuti allo scioglimento e alla divisione della comunione ereditaria secondo legge;
attribuire all'attore la propria quota di eredità con vittoria di spese.
Emerge dagli atti che:
- zia dell'attore, dichiarata interdetta con sentenza n. 333/2004 Persona_1
emessa dal Tribunale di Bari in data 20.01.2004, decedeva senza prole il 26.04.2006;
pagina 1 di 6 - eredi legittimi della de cuius, oltre all'attore, subentrato alla defunta madre Persona_2
(sorella della de cuius), erano Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e tutti figli del defunto fratello della de cuius
[...] Controparte_4 Per_3
[...]
- la tutrice nonché erede, , in data 25.09.2006, aveva depositato, presso la Controparte_1
cancelleria del giudice tutelare, la relazione finale in base alla quale l'asse ereditario risultava composto non solo da beni immobili ma anche da crediti;
- nelle more del decorso del termine di costituzione per i convenuti, l'attore aveva appreso del rinvenimento di un testamento olografo della de cuius datato 22.05.2003 e pubblicato in data
01.06.2006, per ministero del notaio dott. con il quale la testatrice aveva Persona_4
nominato "eredi universali di tutte le mie proprietà e dei soldi depositati in banca i nipoti
... ... ", ovvero tutti gli odierni convenuti, Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
fatta eccezione per il solo convenuto Controparte_4
- il aveva impugnato il predetto testamento avanzando contestuale istanza di sequestro Pt_1
giudiziario del compendio ereditario;
- istruita la causa con nomina di CTU, in data 06.11.2018, il Tribunale di Bari con “sentenza parziale” n. 4597/2018, aveva dichiarato la nullità del testamento olografo per apocrifia disponendo, con separata ordinanza, il prosieguo del giudizio;
- con contestuale ordinanza collegiale era stato nominato CTU l'arch. Persona_5 al fine di stimare l'asse ereditario di e determinare le
[...] Persona_1
quote riservate ai suoi eredi nonché verificare la comoda divisibilità dei beni immobili caduti in successione e predisporre un progetto di divisione.
Il Tribunale di Bari, con la sentenza n. 1971/2023 pubblicata il 19/05/2023, dichiarava aperta la successione legittima di individuando le quote spettanti agli eredi;
dichiarava lo Persona_1
scioglimento della comunione ereditaria ed assegnava a ciascuno le quote come individuate dal CTU.
Condivideva, in particolare, la stima dei beni immobili operata dall'arch. nonchè le Per_5
conclusioni dello stesso in ordine alla presenza di disponibilità finanziarie, alla data di apertura della successione, pari ad € 331.444,06 ma all'insussistenza delle stesse alla data di redazione dell'elaborato
“attesa l'estinzione dei conti intestati alla de cuius come da certificazioni di BCC di Conversano e di
Poste Italiane spa”.
Argomentava, al riguardo, che l'attestazione del CTU in ordine alla presenza di disponibilità finanziarie della de cuius all'epoca dell'apertura della successione (22.04.2006), pari ad € 331.444,06, si fondava sulla relazione finale della gestione della ex tutrice che, in quanto sprovvista di pagina 2 di 6 approvazione da parte del giudice tutelare e di riscontro documentale di tipo bancario o contabile, si risolveva in un mero atto di parte senza riferibilità alcuna ai restanti convenuti costituiti, che giammai avevano riconosciuto detto debito.
Concludeva che, a fronte della scarna documentazione bancaria in atti, non era dato sapere chi aveva incassato le somme anche perché, dall'esame della documentazione trasmessa da BCC e Poste
Italiane spa allegata alla CTU, non emergeva il predetto credito né altre disponibilità finanziarie.
Precisava, altresì, che, come parimenti appurato dal C.T.U., la documentazione bancaria, oggetto di istanze ex art. 210 cpc, era inesistente in ragione dell'epurazione decennale da parte degli istituti bancari e che parte attrice, su cui gravava il relativo onere, non aveva offerto alcuna prova in ordine all'esistenza dei crediti.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale aveva Parte_1
erroneamente:
- omesso di applicare gli artt. 385 e 386 cpc ritenendo il rendiconto un mero atto di parte;
- omesso di applicare il disposto di cui all'art. 2719 cc atteso che la copia del conto finale depositata in atti, non aveva formato oggetto di contestazioni ed integrava la prova dell'esistenza nel patrimonio ereditario della de cuius dei crediti indicati;
- omesso di applicare il disposto di cui all'art. 2733 cc in ordine al valore confessorio della predetta copia del conto;
- violato il disposto di cui all'art. 119 TUB;
- violato il disposto di cui all'art. 183 cpc;
- violato il disposto di cui all'art. 2697 cc per aver attribuito all'appellante l'onere di provare il credito;
- violato il principio di vicinanza della prova;
- violato il disposto di cui all'art. 2729 cc omettendo di valutare una serie di indici rivelatori del fatto che l'appellata , tutrice ed erede testamentaria della de cuius, aveva Controparte_1
mantenuto il controllo sul patrimonio della predetta.
Chiedeva, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare che il patrimonio della de cuius comprendeva anche la somma risultante dal conto finale depositato da;
Controparte_1
dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria anche in ordine a detto importo;
assegnare ad esso appellante la quota ereditaria in misura di € 165.722,03, oltre interessi e danno da svalutazione e con vittoria di spese.
Si costituivano, con autonome comparse, tutti i convenuti contestando la fondatezza dell'avverso gravame e chiedendone il rigetto.
pagina 3 di 6 L'appello è fondato e i motivi possono essere esaminati unitariamente.
ha contestato l'impugnata pronuncia per aver il Tribunale ricompreso, nell'asse Parte_1
ereditario della defunta , solo i beni immobili e non anche i crediti pari ad € Persona_1
331.444,06.
La prova della sussistenza dei suddetti crediti, secondo l'appellante, è rappresentata dalla relazione finale sulla gestione depositata, in qualità di tutrice della de cuius, da , in data Controparte_1
25.09.2006 nell'ambito della procedura n. 752/03 reg. Tutele (vd. copia del conto allegata dall'appellante).
Ed infatti, al paragrafo 2.1.1 del predetto documento, la tutrice indica il libretto n. 00/002000163 presso BCC di Conversano “vincolato all'ordine del Giudice Tutelare” con saldo apparente di euro
323.936,36.
Secondo il Tribunale la predetta relazione, priva di qualsivoglia riscontro documentale e di approvazione del giudice tutelare, si risolverebbe in un mero atto di parte a firma di CP_1
senza alcuna riferibilità agli altri convenuti, gravando sulla parte attrice l'onere di provare
[...]
l'accertamento del credito.
La motivazione non è condivisibile.
Ed infatti, la relazione finale sulla gestione depositata, presso la Cancelleria del giudice tutelare, in data 25.09.2006, da , al paragrafo 1) richiama la prima relazione segnalando: “la Controparte_1
situazione finanziaria della interdetta non è mutata rispetto a quella dettagliatamente descritta nella citata relazione al 31 gennaio 2006” fatta eccezione per un prelievo di € 1.000,00 dal libretto di c/c n. 00/2000163.
Al paragrafo 2.1.1 tra le disponibilità finanziarie viene indicato il libretto di conto corrente n.
00/002000163, in essere presso la Banca di Credito Cooperativo di Conversano, vincolato all'ordine del Giudice Tutelare “con saldo apparente di Euro 323.936,36”(vd. relazione finale prodotta in copia dall'appellante e non oggetto di contestazione tra le parti).
Nella prima relazione del 25.02.2004 (depositata in cancelleria il 27.02.2004), la predetta tutrice, al paragrafo L (foglio 6) quantificava in € 363.784,55 gli importi di spettanza di Persona_1
e chiedeva al giudice tutelare autorizzazione “a depositare degli importi ad incassarsi pari
[...] alla complessiva somma di € 363.784,55, la somma di € 320.000,00 su libretto di deposito a risparmio, da accendere presso la Banca di Credito Cooperativo di Conversano, intestato a nome della sig.ra , con vincolo a favore del giudice tutelare di Rutigliano” (vd. Persona_1
prima relazione in atti).
pagina 4 di 6 Seguiva l'autorizzazione del giudice tutelare del 4.03.2004 “ad accendere presso la Banca di
Credito Cooperativo di Conversano un libretto di deposito a risparmio, intestato alla sig.ra
[...]
con vincolo a favore di questo giudice, depositando sullo stesso libretto la somma di Persona_1
€ 320.000,00” (vd. autorizzazione del giudice tutelare del 4.03.2004 par. 4 in atti).
Dalla relazione a firma del CTU nominato in primo grado emerge, infine, che il predetto conto corrente è stato aperto, presso la Banca di Credito Cooperativo di Conversano, in data 16.04.2004 e che le disponibilità finanziarie alla data di apertura della successione ammontavano ad €
331.444,06.
Il predetto conto corrente è stato estinto in data 3.11.2006 dopo circa:
- 6 mesi dalla morte della de cuius;
- 5 mesi dalla data di pubblicazione del testamento olografo (1.06.2006)- coinvolgente sintomaticamente solo , e dichiarato Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
nullo con sentenza del Tribunale di Bari n. 4597/2018;
- 1 mese dal deposito della relazione finale avvenuto il 25.09.2006 allorquando gli appellati
, e erano già eredi testamentari da circa 4 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
mesi.
Orbene, una lettura organica di tutte le suindicate documentali emergenze porta a ritenere che la relazione finale del 16.09.2006 depositata il 25.09.2006, pur non risultando l'approvazione da parte del giudice tutelare, non può riduttivamente ritenersi “un mero atto di parte”.
La relazione, infatti, deve essere doverosamente valorizzata per il suo valore confessorio in ordine alle informazioni riportate dalla stessa in qualità di tutrice e, dunque, titolare di Controparte_1
un munus pubblico.
Ciò porta, altresì, logicamente a ritenere che il prelievo della provvista di €323.936,36 sia stata regolarmente autorizzato dal Giudice Tutelare cui il citato c/c 00/002000163 era vincolato.
A fronte di tali emergenze probatorie, in base al principio della vicinanza della prova, incombeva su
, che aveva la gestione e quindi il monitoraggio diretto del c/c 00/002000163, Controparte_1
documentare le movimentazioni relative alla provvista che hanno portato all'estinzione del conto.
Una prova, in tal senso, non è stata offerta.
Deve, pertanto, ritenersi caduta nella comunione ereditaria di anche la Persona_1
somma di €323.936,36 in quanto facente parte dell'asse ereditario, al tempo dell'apertura della successione, come attestato dalla allora tutrice, , nella relazione finale depositata Controparte_1
nella cancelleria del giudice tutelare in data 25.09.2006.
pagina 5 di 6 La quota ereditaria spettante al , pari al 50% della predetta somma, ammonta ad € Pt_1
165.722,03 che gli appellati sono tenuti, in solido, a rimborsare, nei limiti della propria quota, oltre interessi come per legge.
Non risulta provato il danno da svalutazione.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza in ragione della parte di causa controversa su cui il è risultato vincitore e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, ai Pt_1
sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata in secondo grado per assenza di istruttoria).
PQM
La Corte di Appello di Bari, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1971/2023 pubblicata il Parte_1
19.05.2023 ed in parziale riforma della stessa, così decide:
- accoglie l'appello e per l'effetto dispone lo scioglimento della comunione ereditaria di tra le parti in causa anche in ordine alla somma di € 331.444,06; Persona_1
- attribuisce a la quota ereditaria, in ordine alla predetta somma, pari ad € Parte_1
165.722,03;
- condanna , , , a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
rimborsare, nei limiti della quota ereditaria di ciascuno, la somma di cui sopra oltre interessi legali come per legge;
- conferma per il resto l'appellata pronuncia;
- condanna , , , , in solido, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
al pagamento, in favore di , delle spese del doppio grado di giudizio che Parte_1 liquida in € 14.253,00 per il primo grado ed in € 12.154,00 per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte di Appello di Bari del
17.12.2024
Il presidente
Dr. Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Alessandra Piliego
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