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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/06/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 147/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 147/2025 R.G. promossa da
(c.f.: ), elettivamente domiciliato a Rieti a Via Parte_1 C.F._1
Contigliano n. 15, presso lo studio dell'Avv. Mariella Cari dalla quale è rappresentato e difeso, anche in unione con l'Avv. Massimo Tirone giusta procura speciale in atti ricorrente contro
, (C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Fiammetta Cicchetti con studio in Rieti alla Via Potenziani n. 10 in forza di mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale del 15.5.2025
Ragioni difatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato l'11.2.2025 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 27 Controparte_1
ottobre 1974, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo NE (anno 1974, parte
II, Serie A, n. 10, Uff. 2)
pagina 1 di 3 A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: con decreto del 13.2.1998 è stata omologata la separazione personale dei coniugi;
dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Roma i coniugi hanno vissuto separatamente senza mai riprendere la convivenza;
sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge 1/10/1970 n. 898 (come modificato dall'art. 4 della
Legge 6/3/1987 n. 74, e poi dall'art. 1, comma 1 della Legge 6/5/2015 n. 55) perché il Tribunale adito dichiari la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la resistente chiedendo, preliminarmente, di essere rimessa in termini per la costituzione non avendo potuto ricevere la notifica dell'atto in quanto ricoverata per problematiche di salute;
nel merito, ha dedotto di essersi sempre occupata della famiglia e dei figli e di non disporre di adeguati mezzi propri per cui ha chiesto un assegno divorzile per sé di euro 800 nonché la quota dovuta del tfr.
Alla udienza del 14.5.2025 il ricorrente ha dichiarato di percepire una pensione di euro 2.100 per 13 mensilità e di vivere con una nuova compagna anch'ella pensionata e ha manifestato la disponibilità a continuare a versare alla moglie la somma mensile di euro 300; mentre la resistente ha dichiarato di vivere in una abitazione intestata alla figlia che lavora e di percepire una retribuzione mensile di circa
390/400 al mese e si è dichiarata disponibile ad accettare un assegno divorzile di euro 500.
All'esito della udienza le parti hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- revoca assegno per i figli e obbligo a carico del signor di versare un Parte_1
assegno divorzile di euro 350 a a decorrere da giugno 2025 Controparte_1
- spese di lite compensate
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b)
l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo da allora la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni concordate.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
pagina 2 di 3 definitivamente decidendo nella causa n. 147/2025 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero: Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Rieti il 27 ottobre 1974, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo
[...]
NE (anno 1974, parte II, Serie A, n. 10, Uff. 2);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- dichiara cessato l'obbligo posto a carico di di provvedere al mantenimento Parte_1
ordinario e straordinario dei figli;
- pone a carico di l'obbligo di versare a un assegno divorzile Parte_1 Controparte_1
mensile di euro 350, a decorrere dal giugno 2025;
- dichiara le spese di lite compensate;
Cosi deciso in Rieti, il 5.6.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 147/2025 R.G. promossa da
(c.f.: ), elettivamente domiciliato a Rieti a Via Parte_1 C.F._1
Contigliano n. 15, presso lo studio dell'Avv. Mariella Cari dalla quale è rappresentato e difeso, anche in unione con l'Avv. Massimo Tirone giusta procura speciale in atti ricorrente contro
, (C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Fiammetta Cicchetti con studio in Rieti alla Via Potenziani n. 10 in forza di mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale del 15.5.2025
Ragioni difatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato l'11.2.2025 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 27 Controparte_1
ottobre 1974, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo NE (anno 1974, parte
II, Serie A, n. 10, Uff. 2)
pagina 1 di 3 A tal fine, il ricorrente ha dedotto che: con decreto del 13.2.1998 è stata omologata la separazione personale dei coniugi;
dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Roma i coniugi hanno vissuto separatamente senza mai riprendere la convivenza;
sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. B) della Legge 1/10/1970 n. 898 (come modificato dall'art. 4 della
Legge 6/3/1987 n. 74, e poi dall'art. 1, comma 1 della Legge 6/5/2015 n. 55) perché il Tribunale adito dichiari la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita la resistente chiedendo, preliminarmente, di essere rimessa in termini per la costituzione non avendo potuto ricevere la notifica dell'atto in quanto ricoverata per problematiche di salute;
nel merito, ha dedotto di essersi sempre occupata della famiglia e dei figli e di non disporre di adeguati mezzi propri per cui ha chiesto un assegno divorzile per sé di euro 800 nonché la quota dovuta del tfr.
Alla udienza del 14.5.2025 il ricorrente ha dichiarato di percepire una pensione di euro 2.100 per 13 mensilità e di vivere con una nuova compagna anch'ella pensionata e ha manifestato la disponibilità a continuare a versare alla moglie la somma mensile di euro 300; mentre la resistente ha dichiarato di vivere in una abitazione intestata alla figlia che lavora e di percepire una retribuzione mensile di circa
390/400 al mese e si è dichiarata disponibile ad accettare un assegno divorzile di euro 500.
All'esito della udienza le parti hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- revoca assegno per i figli e obbligo a carico del signor di versare un Parte_1
assegno divorzile di euro 350 a a decorrere da giugno 2025 Controparte_1
- spese di lite compensate
Il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b)
l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo da allora la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni concordate.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
pagina 2 di 3 definitivamente decidendo nella causa n. 147/2025 R.G. promossa da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero: Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Rieti il 27 ottobre 1974, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo
[...]
NE (anno 1974, parte II, Serie A, n. 10, Uff. 2);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- dichiara cessato l'obbligo posto a carico di di provvedere al mantenimento Parte_1
ordinario e straordinario dei figli;
- pone a carico di l'obbligo di versare a un assegno divorzile Parte_1 Controparte_1
mensile di euro 350, a decorrere dal giugno 2025;
- dichiara le spese di lite compensate;
Cosi deciso in Rieti, il 5.6.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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