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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/04/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2920/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna Ferrero Presidente rel
Dott. Cesira D'Anella ConIGliere
Dott. Natalia Imarisio ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIOVAGNONI LAURINO con elezione di domicilio in VIA NAZIONALE N. 8 84033
MONTESANO S/M, presso e nello studio dell'avv. GIOVAGNONI LAURINO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ACCORNERO TE C.F._1
MARCO ENRICO MA con elezione di domicilio in VIA SANTA SOFIA N. 21 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. ACCORNERO MARCO ENRICO MA
APPELLATO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. MARTINI FILIPPO e dell'avv. RODOLFI MARCO ( ) VIA C.F._2
TURATI, 32 20121 MILANO;
, con elezione di domicilio in LARGO AUGUSTO 3 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv.
[...]
[...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RIGHI Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 14 ELISA e dell'avv. VILLANO ROSARIA ( ) VIA CINQUE GIORNATE 61 C.F._3
COMO; , con elezione di domicilio in VIA S. ORSOLA, 36 41121 MODENA presso e nello studio dell'avv. RIGHI ELISA
APPELLATO
(C.F. ) Controparte_4 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità professionale
Le parti chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
In via principale, in accoglimento del I motivo, affermare la natura libero professionale del contratto stipulato da ICCS e dal dott. il 01 settembre 2012 e dell'appendice del 01 gennaio 2013 e CP_1 per l'effetto
Dichiarare_ ex artt. 1298, 1299 e 2055 c.c. il dott obbligato a garantire, tenere indenne e a CP_1 manlevare l' per il 50% delle somme da quest'ultimo versata alla Parte_2
IG.ra a titolo di risarcimento del danno, interessi, spese e compensi di giudizio, in Controparte_4 esecuzione dell'ordinanza pubblicata il 18 settembre 2024 dal Tribunale di Milano in composizione monocratica a conclusione del procedimento sommario di cognizione contraddistinto con il NRGN
49547/2021 condannare il medesimo a pagare e/o restituire e/o ripetere all' Parte_2 il 50% dell'importo complessivo che sarà versato, in esecuzione della predetta ordinanza o per
[...]
quella diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal pagamento, effettuato a favore della IG.ra . CP_4
Per l'effetto accertare che l'ICCS non si è reso inadempiente nei confronti del sanitario ex art 25 del
CCN per la mancata stipula di polizza assicurativa a favore del professionista e pertanto CP_5 dichiarare l' obbligato a manlevare il dott. nei limiti Parte_2 TE della quota del 50 % di quanto quest'ultimo sia in concreto chiamato a versare alla ricorrente
IN via Subordinata sempre in in accoglimento del I motivo affermare la natura libero professionale del contratto stipulato da ICCS e dal dott. il 04 luglio 2014 e per l'effetto Dichiarare_ ex artt. CP_1
1298, 1299 e 2055 c.c il dott obbligato a garantire, tenere indenne e a manlevare l' CP_1 [...] per il 50% delle somme da quest'ultimo versata alla IG.ra a Parte_2 Controparte_4 titolo di risarcimento del danno, interessi, spese e compensi di giudizio, in esecuzione dell'ordinanza pubblicata il 18 settembre 2024 dal Tribunale di Milano in composizione monocratica a conclusione del procedimento sommario di cognizione contraddistinto con il NRGN 49547/2021 condannare il medesimo a pagare e/o restituire e/o ripetere all' il 50% dell'importo Parte_2 pagina 2 di 14 complessivo che sarà versato, in esecuzione della predetta ordinanza o per quella diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal pagamento, effettuato a favore della IG.ra . CP_4
Per l'effetto accertare che l'ICCS non si è reso inadempiente nei confronti del sanitario ex art 25 del
CCN per la mancata stipula di polizza assicurativa a favore del professionista e pertanto CP_5 dichiarare l' obbligato a manlevare il dott. nei limiti Parte_2 TE della quota del 50 % di quanto quest'ultimo sia in concreto chiamato a versare alla ricorrente. In via ulteriormente subordinata in accoglimento del II motivo Nella malaugurata ipotesi assolutamente non creduta che la Corte d' Appello ritenesse la natura subordinata del rapporto di collaborazione del dott. con ICCS dichiarare la colpa grave del sanitario appellato nella prestazione professionale CP_1 erogata nei confronti della IG.ra e per l'effetto CP_4
Dichiarare_ ex artt. 1298, 1299 e 2055 c.c il dott. obbligato a garantire, tenere indenne e a CP_1 manlevare l' per il 50% delle somme da quest'ultimo versata alla Parte_2
IG.ra a titolo di risarcimento del danno, interessi, spese e compensi di giudizio, in Controparte_4 esecuzione dell'ordinanza pubblicata il 18 settembre 2024 dal Tribunale di Milano in composizione monocratica a conclusione del procedimento sommario di cognizione contraddistinto con il NRGN
49547/2021 condannare il medesimo a pagare e/o restituire e/o ripetere all' Parte_2 il 50% dell'importo complessivo che sarà versato in esecuzione della predetta ordinanza o per
[...]
quella diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal pagamento, effettuato a favore della IG.ra . CP_4
Per l'effetto dichiarare l' obbligato a manlevare il dott. Parte_2 [...] nei limiti della quota del 50 % di quanto quest'ultimo sia in concreto chiamato a versare CP_1
alla ricorrente
Per : TE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis contrariis, così provvedere:
- In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la ordinanza di primo grado;
- In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso ordinanza n. 4830/2024 del
18/09/2024, emessa dal Tribunale di Milano per tutti i motivi di cui alla narrativa e confermare l'impugnata decisione rigettando anche gli eventuali appelli incidentali che dovessero essere proposti dagli altri litisconsorti;
pagina 3 di 14 - IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario riformare l'impugnata ordinanza, emessa dal Tribunale di Milano il 17.09.2024 (cronol.
4830 del 18.09.2024 nella causa RG 4957/2021) laddove rigetta il diritto del Dott. ad TE
essere manlevato da o da per tutti i motivi di cui alla narrativa e, nella migliore CP_6 CP_2
formula, anche in punto spese legali con rigetto delle avversarie domande avverso il Dott. CP_1
Conseguentemente, condannare in persona Parte_3
del legale rappresentante protempore, o, in alternativa, , in persona del Controparte_7
legale rappresentante pro-tempore, a manlevare e garantire il Dr. Controparte_8
manlevandolo e garantendolo dal pagamento di ogni somma posta a suo carico, per la condanna al risarcimento danni alla IG.ra e/o al pagamento a favore dell' Controparte_4 Parte_2
, anche in via di rivalsa, nonché per l'eventuale condanna al rimborso delle spese legali verso
[...] la società assicuratrice tenuta indenne dall'obbligo di copertura assicurativa, con pagamento diretto ai sensi del II co. dell'art. 1917 c.c.
- Con vittoria di spese, e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio
Per : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: 1) IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello principale proposto dall'ICCS avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la correttezza della statuizione del giudice di prime cure poiché esente da vizi ed omissioni;
2) IN VIA
SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale del gravame principale proposto da ICCS, rigettare comunque gli appelli incidentali condizionati proposti da e dal Dottor per tutte le ragioni esposte in narrativa, confermo di Controparte_3 CP_1
conseguenza la statuizione del giudice di prime cure nel capo relativo alla domanda di manleva svolta nei confronti di , che dovrà comunque essere respinta per inoperatività della Controparte_7
polizza; 3) IN OGNI CASO: con la vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Per Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte, in via principale, rigettare l'appello proposto da ICCS, confermando in parte qua la sentenza appellata;
in subordine, in accoglimento dei motivi di appello incidentale ed in relazione all'azione di manleva svolta dal Dr. nei confronti di CP_1 Controparte_3
pagina 4 di 14 − respingere la domanda per estraneità del sinistro al rischio assicurato;
− respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'operatività della garanzia solo in secondo rischio rispetto alla polizza di e della capienza del massimale da quest'ultima prestato;
Controparte_9
− respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'operatività della garanzia solo in secondo rischio rispetto alla polizza stipulata da ICCS in favore del Dr. e della capienza del CP_1 massimale da quest'ultima prestato;
− respingere la domanda ai sensi dell'art. 1914 c.c.; in estremo subordine, procedere alla graduazione interna delle colpe riconoscendo la prevalente responsabilità di ICCS;
in via istruttoria: - ammissione di prova per testi o per interrogatorio formale del Legale Rappresentante dell' sui seguenti capitoli di prova: Parte_2
1.- “Vero che alle date del 10-10-2012 e del 8-7-2013, allorché la IG.ra fu sottoposta Controparte_4 ad interventi chirurgici di colectomia totale e di laparotomia esplorativa presso l'Istituto Parte_2
la Struttura Sanitaria aveva in essere una polizza di assicurazione della responsabilità civile
[...] verso terzi anche a favore dei propri collaboratori medici”;
2.- “In caso di risposta affermativa al precedente capitolo, specifichi l'interrogato con quale compagnia assicurativa l' aveva stipulato la polizza, il numero od il codice Parte_2
alfanumerico identificativo della stessa polizza e la data di denuncia alla medesima compagnia assicurativa del sinistro avente ad oggetto la richiesta risarcitoria presentata dalla IG.ra CP_4
”;
[...]
3.- “Vero che al momento della ricezione della prima richiesta di risarcimento del danno da parte della IG.ra , e dunque in data 18-10-2016, l' aveva in essere Controparte_4 Parte_2
una polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi stipulata anche a favore dei propri collaboratori medico”;
4.- “In caso di risposta affermativa al precedente capitolo, specifichi l'interrogato con quale compagnia assicurativa l' aveva stipulato la polizza, il numero od il codice Parte_2
alfanumerico identificativo della stessa polizza e la data di denuncia alla medesima compagnia assicurativa del sinistro avente ad oggetto la richiesta risarcitoria della IG.ra ”. Controparte_4
Si indicano come testimoni, oltre che il legale rappresentante pro tempore dell' Parte_2 per il caso che l'Ill.mo Giudice adito ritenesse che questi non possa rendere interrogatorio
[...]
formale verso con riferimento alle circostanze oggetto dei capitoli sopra Controparte_3
dedotti, il Direttore Generale pro tempore, il Direttore Amministrativo pro tempore ed il Direttore
Sanitario pro tempore dell' Parte_2
- ordinare all' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2
la esibizione ex art. 210 c.p.c. della polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi dalla pagina 5 di 14 stessa stipulata anche a favore dei propri collaboratoti medici e nel cui ambito di operatività rientra il sinistro avente ad oggetto la richiesta risarcitoria formulata dalla IG.ra ; Controparte_4
con vittoria di spese ed onorari
Per :contumace Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
incardinava la procedura ex art. 696 bis nei confronti del Dott. Controparte_4 TE
l' di Milano e la istituti ove lo Parte_2 TE0
stesso aveva operato la ricorrente;
i resistenti chiamavano in causa le compagnie,
[...]
e Zurich Insurance Company S.A. Controparte_3
Il G.I. Dott. titolare del procedimento nominava i CC.TT.UU., medico Per_1 Persona_2
legale e specialista chirurgo, i quali, nel contraddittorio delle parti, depositavano la Persona_3 relazione nella quale veniva accertato il nesso di causalità tra l'operato professionale del dr CP_1
convenuto e i danni vantati dalla ricorrente.
Fallite le trattative, , depositava ricorso ex art 702 bis cpc nei confronti del Dott. Controparte_4 [...]
e dell' di Milano, al fine di ottenere il risarcimento del CP_1 Parte_2
danno.
I resistenti si costituivano, il primo contestava le domande chiedeva di estendere il contraddittorio alle proprie compagnie di assicurazione e Zurich Insurance Company S.A nei Controparte_3
confronti delle quali svolgeva domanda di manleva ed il secondo formulando domanda riconvenzionale di rivalsa nei confronti del dott, chiedendo la conversione del rito e contestando le CP_1
domande.
Autorizzata la chiamata, si costituivano le compagnie di assicurazione contestando le domande delle ricorrente ed eccependo l'inoperatività delle polizze stipulate col dott chiedendo CP_4 CP_1
quindi il rigetto delle domande di manleva.
Il Tribunale di Milano, senza convertire il rito, pronunciava ordinanza ex art 702 bis in data il 18 settembre 2024 con il seguente dispositivo:
1) condanna il dott. e l' in solido al risarcimento TE Parte_2 dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti da , pari rispettivamente a € Controparte_4
150.000,00 e a € 1.964,15
pagina 6 di 14 2) la somma di € 150.000,00 va maggiorata degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del 31 luglio 2014, come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dal 31 luglio 2014 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo
3) la somma di € 1.964,15 va maggiorata della rivalutazione monetaria in base alla variazione dei coefficienti degli indici ISTAT dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della somma capitale anno per anno, dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo
4) condanna i convenuti in solido alla rifusione, in favore di , delle spese Controparte_4
processuali -- comprensive di quelle del procedimento ex art.696 bis c.p.c. -- che si liquidano in complessivi € 16.520,00, di cui € 520,00 per spese (oltre quelle della CTU e di CTP su fatture quietanzate) ed € 16.000,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta
5) condanna l' a manlevare il dott. di quanto il Parte_2 TE
medesimo venga in concreto chiamato a versare a in base ai capi da 1) a 4) del Controparte_4
presente dispositivo
6) nei rapporti tra il dott. da un canto, e e TE Controparte_3 [...] dall'altra, dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali” Controparte_7
Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione Parte_1
notificata il 17.10.2024 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano
, che chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale TE
condizionato; che chiedeva il rigetto Controparte_2
dell'appello principale nonché quello degli appelli incidentali condizionati e
[...]
Che chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale condizionato. Controparte_3
non si costituiva ed alla prima udienza del 4.2.2025, il conIGliere istruttore ne Controparte_4
dichiarava la contumacia e, vista la materia del contendere, fissava ex artt. 350 bis e 127 ter c.p.c.
l'udienza del 18 marzo 2025 per la discussione della causa, invitando le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisavano come da rispettivi atti introduttivi e dichiaravano di esonerare il relatore dalla relazione orale.
Il ConIGliere assegnava altresì alle parti termine per note conclusionali sino al 10 marzo 2025, nonché termine perentorio sino a 5 giorni prima dell'udienza del 18 marzo 2025, per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter pagina 7 di 14 c.p.c., Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era decisa dal
Collegio dell'udienza del 18.3.2025 in pari data.
Preliminarmente deve essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della pelle dell'articolo 342 cpc sollevata dal dottor dal momento che nell'atto di appello sono CP_1
enucleate le parti della ordinanza che si intendono impugnare, le ragioni della impugnazione nonché le modifiche richieste al provvedimento.
Sempre in via preliminare si rileva che non si è costituita in questo grado e non ha Controparte_4
proposto appello in relazione ai capi della ordinanza che hanno deciso le proprie domande formulate in primo grado, e che sono pertanto passate in giudicato.
L'oggetto della presente causa è pertanto limitato alle questioni ancora sottoposte all'esame della Corte con l'appello principale, nonché in ipotesi del suo accoglimento anche parziale, con gli appelli incidentali condizionati del dottor e di . CP_1 Controparte_3
ha impugnato l'ordinanza per i seguenti motivi: Parte_1
1) vizio di ultrapetizione, rigetto della domanda di manleva e regresso avanzata da ICCS ai sensi degli artt 1298 1299 e 2055 c.c fondato sull'errato riconoscimento della natura subordinata del rapporto di collaborazione che legava il dott. alla struttura sanitaria;
accoglimento CP_1 della manleva integrale avanzata dal dott. nei confronti di ICCS per l'errata CP_1 applicazione dell'art 25 del CCN AIOP Erronea applicazione del contratto stipulato in data 4 luglio 2014 in relazione all'azione di manleva e regresso esercitata da ICCS nei confronti del dott. CP_1
2) mancato riconoscimento della colpa grave a carico del dott CP_1
Il Dott. a pag 10 della propria comparsa di costituzione e risposta dichiara: CP_1
“ ribadisce acquiescenza, in via principale, alla ordinanza impugnata e, solo nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, che metterebbe in discussione l'assetto di interessi derivante dall'ordinanza, propone appello incidentale in merito alle seguenti parti” ed ha proposto appello incidentale condizionato per i seguenti motivi: :
1. Primo motivo di appello. Errata o omessa motivazione in punto rigetto della domanda di manleva nei confronti di e Controparte_3 CP_2
2. Secondo motivo di appello. Erronea motivazione in punto compensazione spese legali a pag 9 della comparsa di costituzione e risposta ha così dichiarato “ Controparte_3 resiste all'appello avversario e, per la sola subordinata ipotesi di sua Controparte_3
pagina 8 di 14 ritenuta fondatezza, intende a propria volta proporre appello incidentale per le ragioni che di seguito si espongono” ed ha proposto appello incidentale condizionato per i seguenti motivi:
1) primo motivo di appello incidentale: violazione degli artt. 1362 e 1917 c.c. nel capo in cui la sentenza, accertato il rapporto di dipendenza tra il medico e la struttura sanitaria, non ha dichiarato l'inoperatività della garanzia assicurativa stipulata dal dr. per la sola CP_1
attività libero professionale.
2) secondo motivo di appello incidentale: vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., nonché violazione degli artt. 1418 e 1917 c.c., nel capo della sentenza che ha ritenuto di non doversi pronunciare sulla eccepita nullità della clausola claims made contenuta nella polizza;
CP_2
accertamento funzionale alla dichiarazione di operatività in secondo rischio della polizza di
. Controparte_3
3) terzo motivo di appello incidentale: violazione del diritto alla prova ed intrinseca
4) ingiustizia della sentenza nel capo in cui ha escluso l'esistenza di una polizza stipulata dalla struttura sanitaria anche a favore del medico, integrante a propria volta autonoma ragione di inoperatività della garanzia di . Controparte_3
5) in subordine, sulla ripartizione interna delle colpe.
ha chiesto il rigetto sia dell'appello principale chiede gli appelli incidentali condizionati, qualora CP_2
esaminati.
Giova premettere una breve sintesi della decisione impugnata.
Il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria formulata da in relazione agli interventi Controparte_4 chirurgici cui era stata sottoposta, condannando in via fra loro solidale il dott e l' CP_1 [...]
Ha accertato, nei rapporti interni fra con debitori solidali ex articolo 2055 c c, il Parte_2
paritario concorso di colpa. Ha poi rigettato l'azione di rivalsa proposta dell'istituto Parte_2
nei confronti del dottor per l'insussistenza del presupposto della colpa grave del
[...] TE
sanitario, esclusa dagli accertamenti medico legali espletati in giudizio.
Ha rigettato anche l'azione di rivalsa proposta a titolo contrattuale, accogliendo la domanda formulata sub 2) nelle conclusioni del dott di nullità per carenza di causa della pattuizione di cui al CP_1
punto 5.5 della clausola numero 5 del contratto di collaborazione professionale del 1 settembre 2012, richiamando precedenti pronunce sia del tribunale che dalla Corte d'appello di Milano.
Ha poi rigettato la domanda di manleva formulata dal dottor nei confronti di , CP_1 CP_2
accogliendo l'eccezione di inoperatività della polizza svolta dalla Compagnia, dal momento che la denuncia del sinistro era stata formulata dal dottor oltre il termine di vigenza della polizza. CP_1
pagina 9 di 14 Ha altresì rigettato la domanda di manleva formulata dal dr nei confronti di TE
, rilevando che la richiesta di risarcimento era pervenuta durante il periodo di Controparte_3
validità della polizza ma che non ricorrevano i presupposti per l'operatività della polizza pattuita come garanzia cosiddetta a secondo rischio, dal momento che la polizza a primo rischio stipulata con CP_2
non copriva l'illecito in esame. Ha altresì accolto l'eccezione di di inoperatività Controparte_3
della garanzia a secondo rischio, anche a causa della mancata stipulazione della polizza assicurativa da parte della struttura sanitaria, che questa aveva l'obbligo di stipulare a vantaggio del proprio personale medico dipendente, e ciò in applicazione dell'art 16 paragrafi 2 e 3 delle condizioni di polizza. Ai fini dell'accoglimento di questa eccezione ha infatti qualificato il contratto intercorrente fra il dottor e l' come contratto di lavoro subordinato e non autonomo, sulla CP_1 Parte_2
base di precisi indici analiticamente riportati in motivazione.
Quale ulteriore conseguenza dell'inadempimento da parte di all'obbligo di Parte_2
stipulare una polizza assicurativa a favore del professionista dipendente, ha accolto la domanda comunque formulata sub 5) nelle conclusioni del dottor , di essere tenuto indenne CP_1
dall' per quanto questi sarebbe stato eventualmente chiamato a versare alla Parte_2
IGnora in ragione della propria accertata quota di corresponsabilità ex articolo 2055 CC del CP_4
50%, ricomprendendo in tale manleva anche le spese processuali.
L'appello principale non è fondato.
I motivi possono essere congiuntamente valutati, in quanto logicamente connessi, e non possono trovare accoglimento.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza in relazione al rigetto della domanda di rivalsa formulata nei confronti del dottor fondata sull'accertamento la natura subordinata del CP_1
rapporto di lavoro che la legava al professionista, in accoglimento della eccezione formulata da nei confronti del proprio chiamante assicurato dottor Controparte_3 CP_1
Assume pertanto che il tribunale abbia pronunciato ultra petita rispetto alle domande ed eccezioni formulate dal dottor nei confronti di ICCS, procedendo all'accertamento della natura del CP_1
contratto intercorrente fra strutture e professionista come contratto di lavoro subordinato, quando lo stesso sanitario aveva sempre affermato nei suoi scritti la natura libero professionale del rapporto “e non ha mai chiesto il rigetto della domanda di regresso integrale di ICCS sulla base del rapporto di natura subordinata” (pag 9 appello).
Con il secondo motivo lamenta il rigetto della domanda di regresso avendo il tribunale rilevato l'insussistenza della colpa grave del sanitario, presupposto per l'accoglimento della domanda sulla base dei criteri giurisprudenziali pacifici, formatisi anteriormente all'entrata in vigore della legge 24/2017.
pagina 10 di 14 Viene preliminarmente trattato il secondo motivo, che appare logicamente preliminare rispetto al primo.
Questa Corte, infatti, rileva come la domanda di regresso formulata da ICCS nei confronti del dottor sia stata rigettata dal tribunale, con la motivazione svolta a pagina 9 e 10 della sentenza, CP_1
per l'insussistenza della colpa grave, individuata quale presupposto per l'accoglimento dell'azione di rivalsa dalla nota sentenza della Suprema Corte numero 28987 dell'111 novembre 2019 la cui massima recita “In tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
L'arresto, rileva questa Corte, è stato confermato nelle successive Sentenza n. 29001 del 20/10/2021 ed
Ordinanza n. 28642 del 07/11/2024.
Ai fini dell'accoglimento dell'azione di rivalsa, pertanto, ICCS avrebbe dovuto fornire la prova di una
“condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità”, tale da integrare la colpa grave, che non solo non è stato nemmeno allegato, oltre che provato da ICCS, che sin dai primi atti di costituzione nella fase antecedente al ricorso introduttivo ha sempre difeso l'operato del sanitario, ma è stata radicalmente esclusa dalla stessa CTU espletata in primo grado. Questa ha accertato come la condotta e l'operato del dottor siano stati TE
connotati da imprudenza, dal momento che l' indicazione ad intervento chirurgico di colectomia totale, in linea di principio corretta per i casi di rallentato transito, è avvenuta senza un completo approfondimento diagnostico anche alla luce del substrato psicologico della paziente. L'imprudenza del sanitario tuttavia non si pone come 'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile' e quindi non può integrare la colpa grave necessaria per fondare il presupposto per l'azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario.
Nella ulteriore motivazione, il giudice di prime cure ha anche affrontato e positivamente deciso il profilo della nullità della clausola 5 del contratto del 12 settembre 2012 intercorso fra la struttura e il dottor in base alla quale il sanitario si assumeva qualsiasi responsabilità civile e penale per CP_1
eventuali danni prodotti da lui provocati addebitabile a colpa, colpa grave dolo.
Nessuna impugnazione è stata svolta con riguardo a tale statuizione, che conseguentemente è passata in giudicato.
pagina 11 di 14 Il tribunale ha poi affrontato, esaminando le eccezioni formulate dalle Compagnie di assicurazione chiamate in giudizio dal dottor che invocava la sussistenza della manleva nei loro CP_1
confronti, i profili dedotti della inoperatività delle polizze. Con particolare riferimento a quella di
, che invocava l'inoperatività della polizza analizzava l'eccezione ai sensi Controparte_3
dell'articolo 16 paragrafi 2 e 3 delle condizioni di polizza, clausola che presuppone per l'appunto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il sanitario e la struttura.
In particolare aveva eccepito la natura subordinata dal rapporto di lavoro e la Controparte_3
circostanza che ICCS non aveva stipulato una polizza a beneficio del professionista, con identità di rischio assicurato, e come di conseguenza la polizza a secondo rischio fosse inoperativa.
Tali profili, rileva la Corte, sono quindi legittimamente entrati nel thema decidendun della causa, dal momento che, come affermato dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 14813 del 27/06/2006, “il chiamato in garanzia impropria dal convenuto che, per difendersi, contesti la responsabilità di quest'ultimo nei confronti dell'attore, può esercitare tutti i poteri processuali riconosciuti alle parti”.
Del resto lo stesso convenuto nella sua comparsa di Costituzione e risposta di primo grado, CP_1
aveva dedotto l'inadempimento di ICCS all'obbligo di stipulare una polizza assicurativa in favore dei sanitari, formulando la domanda trasversale riconvenzionale sub 5) con cui appunto chiedeva di
“condannare ICCS a titolo…..e/o di rifusione conseguente all'inadempimento dell'obbligazione contratta a suo favore a stipulare polizza assicurativa e/o per la mancata attivazione della copertura assicurativa e/o per la mancata chiamata in causa della società assicuratrice, a pagare a suo nome alla ricorrente ogni somma che fosse condannato a versare alla medesima IG.ra , ivi Controparte_4
comprese le spese legali e tecniche oltre a pagare direttamente il rimborso delle spese eventualmente poste a carico del Dr. a favore delle società assicuratrici”. Controparte_8
Osserva in particolare questa Corte che nella memoria 08/11/2022 ICCS ha depositato la
“dichiarazione del Direttore Generale e rapp.te legale dott. che a far data dal TE1
01.01.2006 ad oggi l' non ha stipulato alcuna polizza assicurativa a Parte_2
copertura della responsabilità civile e/o a copertura del rischio professionale dei sanitari che con esso collaborano sia con un rapporto di lavoro subordinato sia in regime libero professionale”.
Il profilo della verifica della mancata stipulazione della polizza da parte della Struttura, è stato quindi pienamente accettato e dibattuto nel contraddittorio fra le parti, e del tutto legittimamente il tribunale ne ha tratto le conseguenze in relazione alle domande ed eccezioni formulate da tutte le parti processuali, procedendo necessariamente alla verifica delle condizioni contrattuali fra struttura e sanitario, che hanno portato alla qualificazione del contratto come contratto di lavoro subordinato in luogo di pagina 12 di 14 contratto di libero professionista, pur se lo stesso aveva aderito ad una diversa CP_1
prospettazione, superata dalla qualificazione giuridica del Tribunale.
Nelle argomentazioni del motivo d'appello ICCS contesta ed impugna tale qualificazione, assumendo che le clausole esaminate dal tribunale non sono indicative di un rapporto di lavoro subordinato, bensì integrano quelle di un contratto libero professionale, secondo il nome dato al contratto dalle parti.
Rileva questa Corte che l'esame del testo del contratto vigente al momento dei fatti, ossia quello del 1 settembre 2012 -lo stesso esaminato dal tribunale- ( doc 7 ICCS) vi è una clausola che di per sé sola identifica e qualifica il contratto come contratto di lavoro subordinato, ossia l'art 2 “oggetto”che prevede, che il medico si obbliga a fornire all'istituto “tutte le prestazioni professionali necessarie per lo svolgimento di detta attività (degenza, ambulatorio, formazione, didattica e ricerca) secondo le indicazioni del Responsabile dell'unità Operativa Di Chirurgia Generale nonché della Direzione
Sanitaria”.
L'oggetto del contratto è pertanto individuato in una prestazione professionale svolta con l'assoggettamento al potere di direzione e controllo non solo della direzione sanitaria ma precipuamente del Responsabile Dell'unità Operativa Di Chirurgia, che, ai sensi del successivi articoli 3.3. ( natura giuridica del contratto) e 4 ( orario di lavoro), impartisce le indicazioni al professionista, coordina, concorda e vigila il rispetto delle ore di presenza del professionista presso la struttura ed autorizza
“qualsiasi modificazione anche temporanea delle modalità di organizzazione dell' erogazione delle prestazioni del professionista
Deve quindi essere confermata la qualificazione effettuata dal tribunale al contratto di lavoro intercorrente fra ICCS e dr con le conseguenti statuizioni del giudice di prime cure, CP_1
oggetto di specifica impugnativa da parte dell'appellante principale, ossia l'accertamento che il pacifico inadempimento all'obbligo della di stipulare una polizza in favore del professionista, ne CP_12
comporta la condanna a manlevare il dottor per tutte le somme che questi sarà chiamato a CP_1
versare a per la propria quota di responsabilità solidale nei confronti della Controparte_4
danneggiata, oltre alle spese processuali.
Il rigetto dell'appello principale e la conferma delle statuizioni impugnate, determinano l'assorbimento degli appelli incidentali condizionati proposti da ed TE Controparte_3
L'esito della lite vede la soccombenza dell' appellante principale, che viene quindi condannato ex art
91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore di ciascuna delle controparti costituite, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.147/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi pagina 13 di 14 previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro , Parte_1 TE Controparte_2
, e , nonché
[...] Controparte_3 Controparte_4
sugli appelli incidentali condizionati avverso la Ordinanza ex art 702 bis cpc pronunciata dal Tribunale di Milano il 18.9.2024 così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma l'impugnata ordinanza, assorbiti gli appelli incidentali condizionati;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore di ciascuna delle controparti costituite così liquidate a , in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva TE ed € 5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
a in € 2.977,00 per fase di studio, € Controparte_2
1.911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
ad in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per Controparte_3 fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di conIGlio del 18.3.2024
Il Presidente relatore estensore
Giovanna Ferrero
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna Ferrero Presidente rel
Dott. Cesira D'Anella ConIGliere
Dott. Natalia Imarisio ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIOVAGNONI LAURINO con elezione di domicilio in VIA NAZIONALE N. 8 84033
MONTESANO S/M, presso e nello studio dell'avv. GIOVAGNONI LAURINO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ACCORNERO TE C.F._1
MARCO ENRICO MA con elezione di domicilio in VIA SANTA SOFIA N. 21 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. ACCORNERO MARCO ENRICO MA
APPELLATO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. MARTINI FILIPPO e dell'avv. RODOLFI MARCO ( ) VIA C.F._2
TURATI, 32 20121 MILANO;
, con elezione di domicilio in LARGO AUGUSTO 3 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv.
[...]
[...]
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. RIGHI Controparte_3 P.IVA_3
pagina 1 di 14 ELISA e dell'avv. VILLANO ROSARIA ( ) VIA CINQUE GIORNATE 61 C.F._3
COMO; , con elezione di domicilio in VIA S. ORSOLA, 36 41121 MODENA presso e nello studio dell'avv. RIGHI ELISA
APPELLATO
(C.F. ) Controparte_4 C.F._4
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Responsabilità professionale
Le parti chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
In via principale, in accoglimento del I motivo, affermare la natura libero professionale del contratto stipulato da ICCS e dal dott. il 01 settembre 2012 e dell'appendice del 01 gennaio 2013 e CP_1 per l'effetto
Dichiarare_ ex artt. 1298, 1299 e 2055 c.c. il dott obbligato a garantire, tenere indenne e a CP_1 manlevare l' per il 50% delle somme da quest'ultimo versata alla Parte_2
IG.ra a titolo di risarcimento del danno, interessi, spese e compensi di giudizio, in Controparte_4 esecuzione dell'ordinanza pubblicata il 18 settembre 2024 dal Tribunale di Milano in composizione monocratica a conclusione del procedimento sommario di cognizione contraddistinto con il NRGN
49547/2021 condannare il medesimo a pagare e/o restituire e/o ripetere all' Parte_2 il 50% dell'importo complessivo che sarà versato, in esecuzione della predetta ordinanza o per
[...]
quella diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal pagamento, effettuato a favore della IG.ra . CP_4
Per l'effetto accertare che l'ICCS non si è reso inadempiente nei confronti del sanitario ex art 25 del
CCN per la mancata stipula di polizza assicurativa a favore del professionista e pertanto CP_5 dichiarare l' obbligato a manlevare il dott. nei limiti Parte_2 TE della quota del 50 % di quanto quest'ultimo sia in concreto chiamato a versare alla ricorrente
IN via Subordinata sempre in in accoglimento del I motivo affermare la natura libero professionale del contratto stipulato da ICCS e dal dott. il 04 luglio 2014 e per l'effetto Dichiarare_ ex artt. CP_1
1298, 1299 e 2055 c.c il dott obbligato a garantire, tenere indenne e a manlevare l' CP_1 [...] per il 50% delle somme da quest'ultimo versata alla IG.ra a Parte_2 Controparte_4 titolo di risarcimento del danno, interessi, spese e compensi di giudizio, in esecuzione dell'ordinanza pubblicata il 18 settembre 2024 dal Tribunale di Milano in composizione monocratica a conclusione del procedimento sommario di cognizione contraddistinto con il NRGN 49547/2021 condannare il medesimo a pagare e/o restituire e/o ripetere all' il 50% dell'importo Parte_2 pagina 2 di 14 complessivo che sarà versato, in esecuzione della predetta ordinanza o per quella diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal pagamento, effettuato a favore della IG.ra . CP_4
Per l'effetto accertare che l'ICCS non si è reso inadempiente nei confronti del sanitario ex art 25 del
CCN per la mancata stipula di polizza assicurativa a favore del professionista e pertanto CP_5 dichiarare l' obbligato a manlevare il dott. nei limiti Parte_2 TE della quota del 50 % di quanto quest'ultimo sia in concreto chiamato a versare alla ricorrente. In via ulteriormente subordinata in accoglimento del II motivo Nella malaugurata ipotesi assolutamente non creduta che la Corte d' Appello ritenesse la natura subordinata del rapporto di collaborazione del dott. con ICCS dichiarare la colpa grave del sanitario appellato nella prestazione professionale CP_1 erogata nei confronti della IG.ra e per l'effetto CP_4
Dichiarare_ ex artt. 1298, 1299 e 2055 c.c il dott. obbligato a garantire, tenere indenne e a CP_1 manlevare l' per il 50% delle somme da quest'ultimo versata alla Parte_2
IG.ra a titolo di risarcimento del danno, interessi, spese e compensi di giudizio, in Controparte_4 esecuzione dell'ordinanza pubblicata il 18 settembre 2024 dal Tribunale di Milano in composizione monocratica a conclusione del procedimento sommario di cognizione contraddistinto con il NRGN
49547/2021 condannare il medesimo a pagare e/o restituire e/o ripetere all' Parte_2 il 50% dell'importo complessivo che sarà versato in esecuzione della predetta ordinanza o per
[...]
quella diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dal pagamento, effettuato a favore della IG.ra . CP_4
Per l'effetto dichiarare l' obbligato a manlevare il dott. Parte_2 [...] nei limiti della quota del 50 % di quanto quest'ultimo sia in concreto chiamato a versare CP_1
alla ricorrente
Per : TE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reiectis contrariis, così provvedere:
- In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile, così come dedotto in atti, confermando la ordinanza di primo grado;
- In ogni caso rigettare l'appello proposto dall'appellante avverso ordinanza n. 4830/2024 del
18/09/2024, emessa dal Tribunale di Milano per tutti i motivi di cui alla narrativa e confermare l'impugnata decisione rigettando anche gli eventuali appelli incidentali che dovessero essere proposti dagli altri litisconsorti;
pagina 3 di 14 - IN VIA INCIDENTALE CONDIZIONATA nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario riformare l'impugnata ordinanza, emessa dal Tribunale di Milano il 17.09.2024 (cronol.
4830 del 18.09.2024 nella causa RG 4957/2021) laddove rigetta il diritto del Dott. ad TE
essere manlevato da o da per tutti i motivi di cui alla narrativa e, nella migliore CP_6 CP_2
formula, anche in punto spese legali con rigetto delle avversarie domande avverso il Dott. CP_1
Conseguentemente, condannare in persona Parte_3
del legale rappresentante protempore, o, in alternativa, , in persona del Controparte_7
legale rappresentante pro-tempore, a manlevare e garantire il Dr. Controparte_8
manlevandolo e garantendolo dal pagamento di ogni somma posta a suo carico, per la condanna al risarcimento danni alla IG.ra e/o al pagamento a favore dell' Controparte_4 Parte_2
, anche in via di rivalsa, nonché per l'eventuale condanna al rimborso delle spese legali verso
[...] la società assicuratrice tenuta indenne dall'obbligo di copertura assicurativa, con pagamento diretto ai sensi del II co. dell'art. 1917 c.c.
- Con vittoria di spese, e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio
Per : Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: 1) IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'appello principale proposto dall'ICCS avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la correttezza della statuizione del giudice di prime cure poiché esente da vizi ed omissioni;
2) IN VIA
SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale del gravame principale proposto da ICCS, rigettare comunque gli appelli incidentali condizionati proposti da e dal Dottor per tutte le ragioni esposte in narrativa, confermo di Controparte_3 CP_1
conseguenza la statuizione del giudice di prime cure nel capo relativo alla domanda di manleva svolta nei confronti di , che dovrà comunque essere respinta per inoperatività della Controparte_7
polizza; 3) IN OGNI CASO: con la vittoria delle spese del presente grado di giudizio.
Per Controparte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte, in via principale, rigettare l'appello proposto da ICCS, confermando in parte qua la sentenza appellata;
in subordine, in accoglimento dei motivi di appello incidentale ed in relazione all'azione di manleva svolta dal Dr. nei confronti di CP_1 Controparte_3
pagina 4 di 14 − respingere la domanda per estraneità del sinistro al rischio assicurato;
− respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'operatività della garanzia solo in secondo rischio rispetto alla polizza di e della capienza del massimale da quest'ultima prestato;
Controparte_9
− respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'operatività della garanzia solo in secondo rischio rispetto alla polizza stipulata da ICCS in favore del Dr. e della capienza del CP_1 massimale da quest'ultima prestato;
− respingere la domanda ai sensi dell'art. 1914 c.c.; in estremo subordine, procedere alla graduazione interna delle colpe riconoscendo la prevalente responsabilità di ICCS;
in via istruttoria: - ammissione di prova per testi o per interrogatorio formale del Legale Rappresentante dell' sui seguenti capitoli di prova: Parte_2
1.- “Vero che alle date del 10-10-2012 e del 8-7-2013, allorché la IG.ra fu sottoposta Controparte_4 ad interventi chirurgici di colectomia totale e di laparotomia esplorativa presso l'Istituto Parte_2
la Struttura Sanitaria aveva in essere una polizza di assicurazione della responsabilità civile
[...] verso terzi anche a favore dei propri collaboratori medici”;
2.- “In caso di risposta affermativa al precedente capitolo, specifichi l'interrogato con quale compagnia assicurativa l' aveva stipulato la polizza, il numero od il codice Parte_2
alfanumerico identificativo della stessa polizza e la data di denuncia alla medesima compagnia assicurativa del sinistro avente ad oggetto la richiesta risarcitoria presentata dalla IG.ra CP_4
”;
[...]
3.- “Vero che al momento della ricezione della prima richiesta di risarcimento del danno da parte della IG.ra , e dunque in data 18-10-2016, l' aveva in essere Controparte_4 Parte_2
una polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi stipulata anche a favore dei propri collaboratori medico”;
4.- “In caso di risposta affermativa al precedente capitolo, specifichi l'interrogato con quale compagnia assicurativa l' aveva stipulato la polizza, il numero od il codice Parte_2
alfanumerico identificativo della stessa polizza e la data di denuncia alla medesima compagnia assicurativa del sinistro avente ad oggetto la richiesta risarcitoria della IG.ra ”. Controparte_4
Si indicano come testimoni, oltre che il legale rappresentante pro tempore dell' Parte_2 per il caso che l'Ill.mo Giudice adito ritenesse che questi non possa rendere interrogatorio
[...]
formale verso con riferimento alle circostanze oggetto dei capitoli sopra Controparte_3
dedotti, il Direttore Generale pro tempore, il Direttore Amministrativo pro tempore ed il Direttore
Sanitario pro tempore dell' Parte_2
- ordinare all' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_2
la esibizione ex art. 210 c.p.c. della polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi dalla pagina 5 di 14 stessa stipulata anche a favore dei propri collaboratoti medici e nel cui ambito di operatività rientra il sinistro avente ad oggetto la richiesta risarcitoria formulata dalla IG.ra ; Controparte_4
con vittoria di spese ed onorari
Per :contumace Controparte_4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
incardinava la procedura ex art. 696 bis nei confronti del Dott. Controparte_4 TE
l' di Milano e la istituti ove lo Parte_2 TE0
stesso aveva operato la ricorrente;
i resistenti chiamavano in causa le compagnie,
[...]
e Zurich Insurance Company S.A. Controparte_3
Il G.I. Dott. titolare del procedimento nominava i CC.TT.UU., medico Per_1 Persona_2
legale e specialista chirurgo, i quali, nel contraddittorio delle parti, depositavano la Persona_3 relazione nella quale veniva accertato il nesso di causalità tra l'operato professionale del dr CP_1
convenuto e i danni vantati dalla ricorrente.
Fallite le trattative, , depositava ricorso ex art 702 bis cpc nei confronti del Dott. Controparte_4 [...]
e dell' di Milano, al fine di ottenere il risarcimento del CP_1 Parte_2
danno.
I resistenti si costituivano, il primo contestava le domande chiedeva di estendere il contraddittorio alle proprie compagnie di assicurazione e Zurich Insurance Company S.A nei Controparte_3
confronti delle quali svolgeva domanda di manleva ed il secondo formulando domanda riconvenzionale di rivalsa nei confronti del dott, chiedendo la conversione del rito e contestando le CP_1
domande.
Autorizzata la chiamata, si costituivano le compagnie di assicurazione contestando le domande delle ricorrente ed eccependo l'inoperatività delle polizze stipulate col dott chiedendo CP_4 CP_1
quindi il rigetto delle domande di manleva.
Il Tribunale di Milano, senza convertire il rito, pronunciava ordinanza ex art 702 bis in data il 18 settembre 2024 con il seguente dispositivo:
1) condanna il dott. e l' in solido al risarcimento TE Parte_2 dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti da , pari rispettivamente a € Controparte_4
150.000,00 e a € 1.964,15
pagina 6 di 14 2) la somma di € 150.000,00 va maggiorata degli interessi compensativi da calcolarsi al saggio legale, sulla somma capitale, una volta devalutata alla data del 31 luglio 2014, come poi rivalutatasi anno per anno, in base alla variazione indici ISTAT, dal 31 luglio 2014 alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da tale ultima data al saldo effettivo
3) la somma di € 1.964,15 va maggiorata della rivalutazione monetaria in base alla variazione dei coefficienti degli indici ISTAT dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali da calcolarsi sulle rivalutazioni della somma capitale anno per anno, dalla data degli esborsi alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo
4) condanna i convenuti in solido alla rifusione, in favore di , delle spese Controparte_4
processuali -- comprensive di quelle del procedimento ex art.696 bis c.p.c. -- che si liquidano in complessivi € 16.520,00, di cui € 520,00 per spese (oltre quelle della CTU e di CTP su fatture quietanzate) ed € 16.000,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta
5) condanna l' a manlevare il dott. di quanto il Parte_2 TE
medesimo venga in concreto chiamato a versare a in base ai capi da 1) a 4) del Controparte_4
presente dispositivo
6) nei rapporti tra il dott. da un canto, e e TE Controparte_3 [...] dall'altra, dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali” Controparte_7
Avverso tale sentenza proponeva appello con citazione Parte_1
notificata il 17.10.2024 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituivano
, che chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale TE
condizionato; che chiedeva il rigetto Controparte_2
dell'appello principale nonché quello degli appelli incidentali condizionati e
[...]
Che chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale condizionato. Controparte_3
non si costituiva ed alla prima udienza del 4.2.2025, il conIGliere istruttore ne Controparte_4
dichiarava la contumacia e, vista la materia del contendere, fissava ex artt. 350 bis e 127 ter c.p.c.
l'udienza del 18 marzo 2025 per la discussione della causa, invitando le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisavano come da rispettivi atti introduttivi e dichiaravano di esonerare il relatore dalla relazione orale.
Il ConIGliere assegnava altresì alle parti termine per note conclusionali sino al 10 marzo 2025, nonché termine perentorio sino a 5 giorni prima dell'udienza del 18 marzo 2025, per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salva l'applicazione di quanto disposto dal quarto comma del citato art. 127 ter pagina 7 di 14 c.p.c., Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era decisa dal
Collegio dell'udienza del 18.3.2025 in pari data.
Preliminarmente deve essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della pelle dell'articolo 342 cpc sollevata dal dottor dal momento che nell'atto di appello sono CP_1
enucleate le parti della ordinanza che si intendono impugnare, le ragioni della impugnazione nonché le modifiche richieste al provvedimento.
Sempre in via preliminare si rileva che non si è costituita in questo grado e non ha Controparte_4
proposto appello in relazione ai capi della ordinanza che hanno deciso le proprie domande formulate in primo grado, e che sono pertanto passate in giudicato.
L'oggetto della presente causa è pertanto limitato alle questioni ancora sottoposte all'esame della Corte con l'appello principale, nonché in ipotesi del suo accoglimento anche parziale, con gli appelli incidentali condizionati del dottor e di . CP_1 Controparte_3
ha impugnato l'ordinanza per i seguenti motivi: Parte_1
1) vizio di ultrapetizione, rigetto della domanda di manleva e regresso avanzata da ICCS ai sensi degli artt 1298 1299 e 2055 c.c fondato sull'errato riconoscimento della natura subordinata del rapporto di collaborazione che legava il dott. alla struttura sanitaria;
accoglimento CP_1 della manleva integrale avanzata dal dott. nei confronti di ICCS per l'errata CP_1 applicazione dell'art 25 del CCN AIOP Erronea applicazione del contratto stipulato in data 4 luglio 2014 in relazione all'azione di manleva e regresso esercitata da ICCS nei confronti del dott. CP_1
2) mancato riconoscimento della colpa grave a carico del dott CP_1
Il Dott. a pag 10 della propria comparsa di costituzione e risposta dichiara: CP_1
“ ribadisce acquiescenza, in via principale, alla ordinanza impugnata e, solo nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, che metterebbe in discussione l'assetto di interessi derivante dall'ordinanza, propone appello incidentale in merito alle seguenti parti” ed ha proposto appello incidentale condizionato per i seguenti motivi: :
1. Primo motivo di appello. Errata o omessa motivazione in punto rigetto della domanda di manleva nei confronti di e Controparte_3 CP_2
2. Secondo motivo di appello. Erronea motivazione in punto compensazione spese legali a pag 9 della comparsa di costituzione e risposta ha così dichiarato “ Controparte_3 resiste all'appello avversario e, per la sola subordinata ipotesi di sua Controparte_3
pagina 8 di 14 ritenuta fondatezza, intende a propria volta proporre appello incidentale per le ragioni che di seguito si espongono” ed ha proposto appello incidentale condizionato per i seguenti motivi:
1) primo motivo di appello incidentale: violazione degli artt. 1362 e 1917 c.c. nel capo in cui la sentenza, accertato il rapporto di dipendenza tra il medico e la struttura sanitaria, non ha dichiarato l'inoperatività della garanzia assicurativa stipulata dal dr. per la sola CP_1
attività libero professionale.
2) secondo motivo di appello incidentale: vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., nonché violazione degli artt. 1418 e 1917 c.c., nel capo della sentenza che ha ritenuto di non doversi pronunciare sulla eccepita nullità della clausola claims made contenuta nella polizza;
CP_2
accertamento funzionale alla dichiarazione di operatività in secondo rischio della polizza di
. Controparte_3
3) terzo motivo di appello incidentale: violazione del diritto alla prova ed intrinseca
4) ingiustizia della sentenza nel capo in cui ha escluso l'esistenza di una polizza stipulata dalla struttura sanitaria anche a favore del medico, integrante a propria volta autonoma ragione di inoperatività della garanzia di . Controparte_3
5) in subordine, sulla ripartizione interna delle colpe.
ha chiesto il rigetto sia dell'appello principale chiede gli appelli incidentali condizionati, qualora CP_2
esaminati.
Giova premettere una breve sintesi della decisione impugnata.
Il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria formulata da in relazione agli interventi Controparte_4 chirurgici cui era stata sottoposta, condannando in via fra loro solidale il dott e l' CP_1 [...]
Ha accertato, nei rapporti interni fra con debitori solidali ex articolo 2055 c c, il Parte_2
paritario concorso di colpa. Ha poi rigettato l'azione di rivalsa proposta dell'istituto Parte_2
nei confronti del dottor per l'insussistenza del presupposto della colpa grave del
[...] TE
sanitario, esclusa dagli accertamenti medico legali espletati in giudizio.
Ha rigettato anche l'azione di rivalsa proposta a titolo contrattuale, accogliendo la domanda formulata sub 2) nelle conclusioni del dott di nullità per carenza di causa della pattuizione di cui al CP_1
punto 5.5 della clausola numero 5 del contratto di collaborazione professionale del 1 settembre 2012, richiamando precedenti pronunce sia del tribunale che dalla Corte d'appello di Milano.
Ha poi rigettato la domanda di manleva formulata dal dottor nei confronti di , CP_1 CP_2
accogliendo l'eccezione di inoperatività della polizza svolta dalla Compagnia, dal momento che la denuncia del sinistro era stata formulata dal dottor oltre il termine di vigenza della polizza. CP_1
pagina 9 di 14 Ha altresì rigettato la domanda di manleva formulata dal dr nei confronti di TE
, rilevando che la richiesta di risarcimento era pervenuta durante il periodo di Controparte_3
validità della polizza ma che non ricorrevano i presupposti per l'operatività della polizza pattuita come garanzia cosiddetta a secondo rischio, dal momento che la polizza a primo rischio stipulata con CP_2
non copriva l'illecito in esame. Ha altresì accolto l'eccezione di di inoperatività Controparte_3
della garanzia a secondo rischio, anche a causa della mancata stipulazione della polizza assicurativa da parte della struttura sanitaria, che questa aveva l'obbligo di stipulare a vantaggio del proprio personale medico dipendente, e ciò in applicazione dell'art 16 paragrafi 2 e 3 delle condizioni di polizza. Ai fini dell'accoglimento di questa eccezione ha infatti qualificato il contratto intercorrente fra il dottor e l' come contratto di lavoro subordinato e non autonomo, sulla CP_1 Parte_2
base di precisi indici analiticamente riportati in motivazione.
Quale ulteriore conseguenza dell'inadempimento da parte di all'obbligo di Parte_2
stipulare una polizza assicurativa a favore del professionista dipendente, ha accolto la domanda comunque formulata sub 5) nelle conclusioni del dottor , di essere tenuto indenne CP_1
dall' per quanto questi sarebbe stato eventualmente chiamato a versare alla Parte_2
IGnora in ragione della propria accertata quota di corresponsabilità ex articolo 2055 CC del CP_4
50%, ricomprendendo in tale manleva anche le spese processuali.
L'appello principale non è fondato.
I motivi possono essere congiuntamente valutati, in quanto logicamente connessi, e non possono trovare accoglimento.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza in relazione al rigetto della domanda di rivalsa formulata nei confronti del dottor fondata sull'accertamento la natura subordinata del CP_1
rapporto di lavoro che la legava al professionista, in accoglimento della eccezione formulata da nei confronti del proprio chiamante assicurato dottor Controparte_3 CP_1
Assume pertanto che il tribunale abbia pronunciato ultra petita rispetto alle domande ed eccezioni formulate dal dottor nei confronti di ICCS, procedendo all'accertamento della natura del CP_1
contratto intercorrente fra strutture e professionista come contratto di lavoro subordinato, quando lo stesso sanitario aveva sempre affermato nei suoi scritti la natura libero professionale del rapporto “e non ha mai chiesto il rigetto della domanda di regresso integrale di ICCS sulla base del rapporto di natura subordinata” (pag 9 appello).
Con il secondo motivo lamenta il rigetto della domanda di regresso avendo il tribunale rilevato l'insussistenza della colpa grave del sanitario, presupposto per l'accoglimento della domanda sulla base dei criteri giurisprudenziali pacifici, formatisi anteriormente all'entrata in vigore della legge 24/2017.
pagina 10 di 14 Viene preliminarmente trattato il secondo motivo, che appare logicamente preliminare rispetto al primo.
Questa Corte, infatti, rileva come la domanda di regresso formulata da ICCS nei confronti del dottor sia stata rigettata dal tribunale, con la motivazione svolta a pagina 9 e 10 della sentenza, CP_1
per l'insussistenza della colpa grave, individuata quale presupposto per l'accoglimento dell'azione di rivalsa dalla nota sentenza della Suprema Corte numero 28987 dell'111 novembre 2019 la cui massima recita “In tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
L'arresto, rileva questa Corte, è stato confermato nelle successive Sentenza n. 29001 del 20/10/2021 ed
Ordinanza n. 28642 del 07/11/2024.
Ai fini dell'accoglimento dell'azione di rivalsa, pertanto, ICCS avrebbe dovuto fornire la prova di una
“condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità”, tale da integrare la colpa grave, che non solo non è stato nemmeno allegato, oltre che provato da ICCS, che sin dai primi atti di costituzione nella fase antecedente al ricorso introduttivo ha sempre difeso l'operato del sanitario, ma è stata radicalmente esclusa dalla stessa CTU espletata in primo grado. Questa ha accertato come la condotta e l'operato del dottor siano stati TE
connotati da imprudenza, dal momento che l' indicazione ad intervento chirurgico di colectomia totale, in linea di principio corretta per i casi di rallentato transito, è avvenuta senza un completo approfondimento diagnostico anche alla luce del substrato psicologico della paziente. L'imprudenza del sanitario tuttavia non si pone come 'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile' e quindi non può integrare la colpa grave necessaria per fondare il presupposto per l'azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario.
Nella ulteriore motivazione, il giudice di prime cure ha anche affrontato e positivamente deciso il profilo della nullità della clausola 5 del contratto del 12 settembre 2012 intercorso fra la struttura e il dottor in base alla quale il sanitario si assumeva qualsiasi responsabilità civile e penale per CP_1
eventuali danni prodotti da lui provocati addebitabile a colpa, colpa grave dolo.
Nessuna impugnazione è stata svolta con riguardo a tale statuizione, che conseguentemente è passata in giudicato.
pagina 11 di 14 Il tribunale ha poi affrontato, esaminando le eccezioni formulate dalle Compagnie di assicurazione chiamate in giudizio dal dottor che invocava la sussistenza della manleva nei loro CP_1
confronti, i profili dedotti della inoperatività delle polizze. Con particolare riferimento a quella di
, che invocava l'inoperatività della polizza analizzava l'eccezione ai sensi Controparte_3
dell'articolo 16 paragrafi 2 e 3 delle condizioni di polizza, clausola che presuppone per l'appunto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il sanitario e la struttura.
In particolare aveva eccepito la natura subordinata dal rapporto di lavoro e la Controparte_3
circostanza che ICCS non aveva stipulato una polizza a beneficio del professionista, con identità di rischio assicurato, e come di conseguenza la polizza a secondo rischio fosse inoperativa.
Tali profili, rileva la Corte, sono quindi legittimamente entrati nel thema decidendun della causa, dal momento che, come affermato dalla Suprema Corte con la Sentenza n. 14813 del 27/06/2006, “il chiamato in garanzia impropria dal convenuto che, per difendersi, contesti la responsabilità di quest'ultimo nei confronti dell'attore, può esercitare tutti i poteri processuali riconosciuti alle parti”.
Del resto lo stesso convenuto nella sua comparsa di Costituzione e risposta di primo grado, CP_1
aveva dedotto l'inadempimento di ICCS all'obbligo di stipulare una polizza assicurativa in favore dei sanitari, formulando la domanda trasversale riconvenzionale sub 5) con cui appunto chiedeva di
“condannare ICCS a titolo…..e/o di rifusione conseguente all'inadempimento dell'obbligazione contratta a suo favore a stipulare polizza assicurativa e/o per la mancata attivazione della copertura assicurativa e/o per la mancata chiamata in causa della società assicuratrice, a pagare a suo nome alla ricorrente ogni somma che fosse condannato a versare alla medesima IG.ra , ivi Controparte_4
comprese le spese legali e tecniche oltre a pagare direttamente il rimborso delle spese eventualmente poste a carico del Dr. a favore delle società assicuratrici”. Controparte_8
Osserva in particolare questa Corte che nella memoria 08/11/2022 ICCS ha depositato la
“dichiarazione del Direttore Generale e rapp.te legale dott. che a far data dal TE1
01.01.2006 ad oggi l' non ha stipulato alcuna polizza assicurativa a Parte_2
copertura della responsabilità civile e/o a copertura del rischio professionale dei sanitari che con esso collaborano sia con un rapporto di lavoro subordinato sia in regime libero professionale”.
Il profilo della verifica della mancata stipulazione della polizza da parte della Struttura, è stato quindi pienamente accettato e dibattuto nel contraddittorio fra le parti, e del tutto legittimamente il tribunale ne ha tratto le conseguenze in relazione alle domande ed eccezioni formulate da tutte le parti processuali, procedendo necessariamente alla verifica delle condizioni contrattuali fra struttura e sanitario, che hanno portato alla qualificazione del contratto come contratto di lavoro subordinato in luogo di pagina 12 di 14 contratto di libero professionista, pur se lo stesso aveva aderito ad una diversa CP_1
prospettazione, superata dalla qualificazione giuridica del Tribunale.
Nelle argomentazioni del motivo d'appello ICCS contesta ed impugna tale qualificazione, assumendo che le clausole esaminate dal tribunale non sono indicative di un rapporto di lavoro subordinato, bensì integrano quelle di un contratto libero professionale, secondo il nome dato al contratto dalle parti.
Rileva questa Corte che l'esame del testo del contratto vigente al momento dei fatti, ossia quello del 1 settembre 2012 -lo stesso esaminato dal tribunale- ( doc 7 ICCS) vi è una clausola che di per sé sola identifica e qualifica il contratto come contratto di lavoro subordinato, ossia l'art 2 “oggetto”che prevede, che il medico si obbliga a fornire all'istituto “tutte le prestazioni professionali necessarie per lo svolgimento di detta attività (degenza, ambulatorio, formazione, didattica e ricerca) secondo le indicazioni del Responsabile dell'unità Operativa Di Chirurgia Generale nonché della Direzione
Sanitaria”.
L'oggetto del contratto è pertanto individuato in una prestazione professionale svolta con l'assoggettamento al potere di direzione e controllo non solo della direzione sanitaria ma precipuamente del Responsabile Dell'unità Operativa Di Chirurgia, che, ai sensi del successivi articoli 3.3. ( natura giuridica del contratto) e 4 ( orario di lavoro), impartisce le indicazioni al professionista, coordina, concorda e vigila il rispetto delle ore di presenza del professionista presso la struttura ed autorizza
“qualsiasi modificazione anche temporanea delle modalità di organizzazione dell' erogazione delle prestazioni del professionista
Deve quindi essere confermata la qualificazione effettuata dal tribunale al contratto di lavoro intercorrente fra ICCS e dr con le conseguenti statuizioni del giudice di prime cure, CP_1
oggetto di specifica impugnativa da parte dell'appellante principale, ossia l'accertamento che il pacifico inadempimento all'obbligo della di stipulare una polizza in favore del professionista, ne CP_12
comporta la condanna a manlevare il dottor per tutte le somme che questi sarà chiamato a CP_1
versare a per la propria quota di responsabilità solidale nei confronti della Controparte_4
danneggiata, oltre alle spese processuali.
Il rigetto dell'appello principale e la conferma delle statuizioni impugnate, determinano l'assorbimento degli appelli incidentali condizionati proposti da ed TE Controparte_3
L'esito della lite vede la soccombenza dell' appellante principale, che viene quindi condannato ex art
91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore di ciascuna delle controparti costituite, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.147/2022, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi pagina 13 di 14 previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
contro , Parte_1 TE Controparte_2
, e , nonché
[...] Controparte_3 Controparte_4
sugli appelli incidentali condizionati avverso la Ordinanza ex art 702 bis cpc pronunciata dal Tribunale di Milano il 18.9.2024 così provvede:
1. Rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma l'impugnata ordinanza, assorbiti gli appelli incidentali condizionati;
2. Condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore di ciascuna delle controparti costituite così liquidate a , in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva TE ed € 5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
a in € 2.977,00 per fase di studio, € Controparte_2
1.911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
ad in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per Controparte_3 fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di conIGlio del 18.3.2024
Il Presidente relatore estensore
Giovanna Ferrero
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