Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 23/06/2025, n. 12231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12231 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12231/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04441/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4441 del 2022, proposto da
GE D'LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come in atti e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, n. 81;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del verbale modello BL/S - N° RM122001318 adottato dalla C.M.O. di Roma in data 14 febbraio 2022, nella parte in cui giudica il militare “ non idoneo temporaneamente al servizio per gg. 90 (novanta) a decorrere dalla data odierna ”;
del verbale modello BL/B - N° RM122001370 adottato dalla C.M.O. di Roma in data 14 febbraio 2022, notificato al ricorrente il 22 febbraio 2022, nella parte in cui giudica il militare “ non idoneo temporaneamente al servizio per gg. 90 (novanta) a decorrere dalla data odierna ”;
- del verbale modello BL/G - N° RM122002289 adottato dalla C.M.O. di Roma in data 28 marzo 2022, nella parte in cui giudica il militare “ non idoneo temporaneamente al servizio per gg. 90 (novanta) a decorrere dal 14 febbraio 2022 ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe, assumendone l’illegittimità sotto una serie di profili.
Il Ministero della Difesa si costituiva in giudizio, instando per la reiezione del gravame.
Successivamente il ricorrente con memoria depositata il 21 febbraio 2025 dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, atteso che “ con verbale della C.M.O. è stato dichiarato idoneo e, pertanto, tornato in servizio”.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 16 maggio 2025 la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione della dichiarazione resa in tal senso da parte ricorrente.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Sussistono giusti motivi – attesa la natura in rito della pronuncia e la mancata opposizione di parte resistente - per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO