TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/05/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 08.05.2025 nel procedimento iscritto al n. 1381/2025 R.G. promosso da Parte_1
nei confronti di . Controparte_1
Successivamente oggi 08.05.2025 alle ore 11.10 è comparso l'avv. De Beni Enrico per parte attrice/ricorrente, il quale dimette l'atto introduttivo del presente giudizio nuovamente notificato in uno all'ordinanza del 18.02.2025 di mutamento del rito, all'intimata , con notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario a mani di Controparte_1
persona convivente in data 25.03.2025 e con spedizione del relativo avviso di cui all'art. 660 c.p.c. in data 27.03.2025; insiste, pertanto, in domanda e precisa come la morosità oggi ammonti ad € 9.800,00, pari a 14 mensilità dell'importo di € 700,00 ciascuna, da aprile 2024 a maggio 2025 inclusi;
Il Giudice dato atto di quanto sopra, dato atto in particolare della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di parte convenuta/resistente e ritenuta la causa matura per la decisione;
p.q.m.
dichiara la contumacia di parte convenuta/resistente ; Controparte_1
invita parte attrice/ricorrente alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa.
La stessa si riporta agli atti ed in particolare all'atto di intimazione di sfratto, oltre che alla memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. autorizzata e depositata.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che la parte si allontana.
Verona, 8.05.2025
Il Giudice dott. Pierangela Bellingeri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1381/2025 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Enrico De Beni del Foro di Verona;
-parte attrice/ricorrente-
contro
:
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
-parte convenuta/resistente contumace- avente ad oggetto: intimazione di sfratto per morosità, uso diverso.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Premesso come il presente giudizio abbia ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo stipulato inter partes il
24.06.2023 e debitamente registrato il 4.07.2023 (cfr. contratto di locazione e relativa ricevuta di registrazione, doc. 1 fasc. att.), con la conseguente condanna della convenuta al rilascio dell'immobile locato sito in Verona, via Francia Controparte_1
n. 3, catastalmente censito al foglio 349, mappale 85, subalterno 12, libero e sgombero da persone o cose anche interposte, oltre al pagamento della somma di €
7.000,00 a titolo di canoni non corrisposti da aprile 2024 a gennaio 2025, nonché dei
2 canoni a scadere, per l'importo mensile di € 700,00 ciascuno, sino all'effettivo rilascio del bene in favore dell'intimante ; Parte_1
§.II. Dato atto di come la causa, pur introdotta con il rito speciale per la convalida di sfratto ex artt. 657 ss. c.p.c., faccia seguito all'ordinanza del 18.02.2025 di mutamento di rito ex artt. 667 e 426 c.p.c., essendo risultata la conduttrice irreperibile
(cfr. la relata di notifica dell'intimazione nel fascicolo attoreo), in ossequio al disposto del protocollo in uso per il Tribunale di Verona, secondo quanto già osservato con ordinanza n. 15 emessa dalla Corte Costituzionale il 17.01.2000 (sul punto, peraltro, si veda anche la concorde giurisprudenza di merito di cui a Tribunale
Milano, 17.12.2010, Tribunale Roma, 20.04.2010, Tribunale Padova, 26.10.2010);
§.III. Ritenuta, preliminarmente, la regolare instaurazione del contraddittorio mediante notifica alla convenuta dell'atto introduttivo e del verbale d'udienza del
18.02.2025 contenente l'ordinanza di mutamento di rito, perfezionatasi a mani di persona convivente il 25.03.2025, con spedizione il 27.03.2025 dell'avviso di cui all'art. 660 c.p.c.;
§.IV. Rilevata, in fatto, l'esistenza di valido contratto di locazione ad uso diverso stipulato tra le parti il 24.06.2023 e debitamente registrato relativamente all'immobile indicato in premessa;
Dato atto di come la locatrice abbia allegato, in fatto, l'inadempimento da parte della conduttrice all'obbligo di corrispondere i canoni periodici per l'ammontare da ultimo quantificato in € 9.800,00, pari a 14 mensilità dell'importo di € 700,00 ciascuna, da aprile 2024 a maggio 2025 inclusi, nonché di quelle somme che verranno a scadere anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1591 c.c. sino all'effettivo rilascio;
§.V. Ritenuto, in diritto, che costituisca grave inadempimento, rilevante ai fini della risoluzione, anche la sola mancata corresponsione del canone ex artt. 1455 e 1587 c.c.
e 5 legge n. 392/1978;
Ritenuto che, trattandosi di obbligazioni contrattuali, il creditore sia tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del
3 debitore all'obbligazione e quest'ultimo risulti gravato, per contro, della prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo (cfr. Cass. civ., ss.uu.,
30.10.2001, n. 13533 a mente della quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento la prova dell'inadempimento)”;
Ritenuto, in particolare, che “Qualora l'inadempimento sia accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in ipotesi di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1455 c.c., che è valutazione riservata al giudice di merito, deve ritenersi implicita” (cfr. Cass. civ., sez. III,
28.07.2004, n. 14234);
Ritenuta pertanto, nel caso di specie, provata la pretesa oggetto di domanda della ricorrente e l'inadempimento della resistente;
§.VI. Ritenuto che a ciò segua la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della resistente, la condanna di quest'ultima al rilascio dell'immobile indicato in premessa e che in assenza di gravi motivi può essere ordinato alla data indicata in dispositivo, nonché la condanna della medesima al pagamento delle somme indicate al precedente punto in motivazione pari a complessivi e 9.800,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo (trattandosi di debiti di valuta) ed oltre alle indennità di pari importo (€ 700,00 mensili) ex art. 1591 c.c. dalla sentenza sino all'effettivo rilascio;
Ritenuto che all'accoglimento della domanda della ricorrente segua altresì la condanna della resistente contumace alla rifusione in favore della prima delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura
4 contumaciale del giudizio e dell'assenza di istruttoria, ridotte pertanto in ragione della semplicità delle difese svolte e della celerità del giudizio;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel giudizio n. 1381/2025 R.G., ogni diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
1. dichiara la contumacia della resistente;
2. dichiara risolto il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 24.06.2023
per inadempimento della resistente;
3. dichiara tenuta e condanna la resistente al rilascio dell'immobile per cui è causa libero da persone o cose, anche interposte, in favore della ricorrente;
4. fissa per il rilascio la data del 30.06.2025;
5. dichiara tenuta e condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 9.800,00 per canoni impagati sino a maggio 2025 incluso, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
6. condanna la resistente al pagamento della somma di € 700,00 per ogni mensilità successiva a partire da giugno 2025 sino all'effettivo rilascio;
7. condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in € 150,00 per esborsi ed in € 1.700,00 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario come per legge ed oltre i.v.a e c.p.a., ove dovute, come per legge.
Verona, 8.05.2025
Il Giudice dott. Pierangela Bellingeri
5
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 08.05.2025 nel procedimento iscritto al n. 1381/2025 R.G. promosso da Parte_1
nei confronti di . Controparte_1
Successivamente oggi 08.05.2025 alle ore 11.10 è comparso l'avv. De Beni Enrico per parte attrice/ricorrente, il quale dimette l'atto introduttivo del presente giudizio nuovamente notificato in uno all'ordinanza del 18.02.2025 di mutamento del rito, all'intimata , con notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario a mani di Controparte_1
persona convivente in data 25.03.2025 e con spedizione del relativo avviso di cui all'art. 660 c.p.c. in data 27.03.2025; insiste, pertanto, in domanda e precisa come la morosità oggi ammonti ad € 9.800,00, pari a 14 mensilità dell'importo di € 700,00 ciascuna, da aprile 2024 a maggio 2025 inclusi;
Il Giudice dato atto di quanto sopra, dato atto in particolare della regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di parte convenuta/resistente e ritenuta la causa matura per la decisione;
p.q.m.
dichiara la contumacia di parte convenuta/resistente ; Controparte_1
invita parte attrice/ricorrente alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa.
La stessa si riporta agli atti ed in particolare all'atto di intimazione di sfratto, oltre che alla memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. autorizzata e depositata.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione, dando atto che la parte si allontana.
Verona, 8.05.2025
Il Giudice dott. Pierangela Bellingeri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pierangela
Bellingeri, all'esito della Camera di Consiglio, dato atto che le parti si sono allontanate, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1381/2025 R.G.; promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Enrico De Beni del Foro di Verona;
-parte attrice/ricorrente-
contro
:
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
-parte convenuta/resistente contumace- avente ad oggetto: intimazione di sfratto per morosità, uso diverso.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Premesso come il presente giudizio abbia ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione ad uso diverso dall'abitativo stipulato inter partes il
24.06.2023 e debitamente registrato il 4.07.2023 (cfr. contratto di locazione e relativa ricevuta di registrazione, doc. 1 fasc. att.), con la conseguente condanna della convenuta al rilascio dell'immobile locato sito in Verona, via Francia Controparte_1
n. 3, catastalmente censito al foglio 349, mappale 85, subalterno 12, libero e sgombero da persone o cose anche interposte, oltre al pagamento della somma di €
7.000,00 a titolo di canoni non corrisposti da aprile 2024 a gennaio 2025, nonché dei
2 canoni a scadere, per l'importo mensile di € 700,00 ciascuno, sino all'effettivo rilascio del bene in favore dell'intimante ; Parte_1
§.II. Dato atto di come la causa, pur introdotta con il rito speciale per la convalida di sfratto ex artt. 657 ss. c.p.c., faccia seguito all'ordinanza del 18.02.2025 di mutamento di rito ex artt. 667 e 426 c.p.c., essendo risultata la conduttrice irreperibile
(cfr. la relata di notifica dell'intimazione nel fascicolo attoreo), in ossequio al disposto del protocollo in uso per il Tribunale di Verona, secondo quanto già osservato con ordinanza n. 15 emessa dalla Corte Costituzionale il 17.01.2000 (sul punto, peraltro, si veda anche la concorde giurisprudenza di merito di cui a Tribunale
Milano, 17.12.2010, Tribunale Roma, 20.04.2010, Tribunale Padova, 26.10.2010);
§.III. Ritenuta, preliminarmente, la regolare instaurazione del contraddittorio mediante notifica alla convenuta dell'atto introduttivo e del verbale d'udienza del
18.02.2025 contenente l'ordinanza di mutamento di rito, perfezionatasi a mani di persona convivente il 25.03.2025, con spedizione il 27.03.2025 dell'avviso di cui all'art. 660 c.p.c.;
§.IV. Rilevata, in fatto, l'esistenza di valido contratto di locazione ad uso diverso stipulato tra le parti il 24.06.2023 e debitamente registrato relativamente all'immobile indicato in premessa;
Dato atto di come la locatrice abbia allegato, in fatto, l'inadempimento da parte della conduttrice all'obbligo di corrispondere i canoni periodici per l'ammontare da ultimo quantificato in € 9.800,00, pari a 14 mensilità dell'importo di € 700,00 ciascuna, da aprile 2024 a maggio 2025 inclusi, nonché di quelle somme che verranno a scadere anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1591 c.c. sino all'effettivo rilascio;
§.V. Ritenuto, in diritto, che costituisca grave inadempimento, rilevante ai fini della risoluzione, anche la sola mancata corresponsione del canone ex artt. 1455 e 1587 c.c.
e 5 legge n. 392/1978;
Ritenuto che, trattandosi di obbligazioni contrattuali, il creditore sia tenuto esclusivamente a provare la fonte del rapporto e ad allegare l'inadempimento del
3 debitore all'obbligazione e quest'ultimo risulti gravato, per contro, della prova dell'eventuale suo fatto estintivo, modificativo o impeditivo (cfr. Cass. civ., ss.uu.,
30.10.2001, n. 13533 a mente della quale “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento la prova dell'inadempimento)”;
Ritenuto, in particolare, che “Qualora l'inadempimento sia accertato con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, quale, in ipotesi di locazione, quella di pagamento dei canoni dovuti, la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1455 c.c., che è valutazione riservata al giudice di merito, deve ritenersi implicita” (cfr. Cass. civ., sez. III,
28.07.2004, n. 14234);
Ritenuta pertanto, nel caso di specie, provata la pretesa oggetto di domanda della ricorrente e l'inadempimento della resistente;
§.VI. Ritenuto che a ciò segua la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della resistente, la condanna di quest'ultima al rilascio dell'immobile indicato in premessa e che in assenza di gravi motivi può essere ordinato alla data indicata in dispositivo, nonché la condanna della medesima al pagamento delle somme indicate al precedente punto in motivazione pari a complessivi e 9.800,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo (trattandosi di debiti di valuta) ed oltre alle indennità di pari importo (€ 700,00 mensili) ex art. 1591 c.c. dalla sentenza sino all'effettivo rilascio;
Ritenuto che all'accoglimento della domanda della ricorrente segua altresì la condanna della resistente contumace alla rifusione in favore della prima delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura
4 contumaciale del giudizio e dell'assenza di istruttoria, ridotte pertanto in ragione della semplicità delle difese svolte e della celerità del giudizio;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel giudizio n. 1381/2025 R.G., ogni diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
1. dichiara la contumacia della resistente;
2. dichiara risolto il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 24.06.2023
per inadempimento della resistente;
3. dichiara tenuta e condanna la resistente al rilascio dell'immobile per cui è causa libero da persone o cose, anche interposte, in favore della ricorrente;
4. fissa per il rilascio la data del 30.06.2025;
5. dichiara tenuta e condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 9.800,00 per canoni impagati sino a maggio 2025 incluso, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
6. condanna la resistente al pagamento della somma di € 700,00 per ogni mensilità successiva a partire da giugno 2025 sino all'effettivo rilascio;
7. condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in € 150,00 per esborsi ed in € 1.700,00 per compensi difensivi, oltre rimborso forfettario come per legge ed oltre i.v.a e c.p.a., ove dovute, come per legge.
Verona, 8.05.2025
Il Giudice dott. Pierangela Bellingeri
5