Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di ConSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4964/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1 dall'Avv. INGLESE IRENE;
E
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. INGLESE IRENE ed assistito dall'avv. Allegra Laura, quale amministratore di sostegno giusta autorizzazione del Giudice Tutelare di
Palermo, datata 18.07.2024;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.02.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che la presente sentenza viene emessa a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 21.10.2021;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 5-23.11.2021;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono integralmente riportate:
“- Per ciò che concerne la minore, alla luce delle patologie di natura psichiatrica del IG. si dispone l'affido esclusivo della figlia _1 [...]
alla madre;
Per_1 Parte_1
- Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, la bambina potrà incontrare il padre liberamente ed ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-ricreativi e sempre in presenza della madre, a causa della “schizofrenia paranoide” diagnostica al IG. _1
- I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento;
-La casa coniugale, sita in Palermo in Via Fausto Coppi n. 11 rimarrà alla
IG.ra (titolare del contratto di locazione IACP con il Comune di Pt_1
Palermo) e in essa rimarranno ad abitare la stessa con la figlia;
- Il SI. stante le precarie condizioni economiche, a titolo di _1 concorso nel mantenimento della figlia, verserà entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo di € 150,00 da rivalutarsi;
- Entrambi i coniugi provvederanno al 50% delle spese straordinarie
- 2 - sostenute per la figlia purchè previamente concordate e documentate come da
Protocollo del Tribunale di Palermo.
- L'assegno unico in favore della minore verrà erogato nella Persona_1 misura del 100% alla SI.ra ; Pt_1
3. Le superiori condizioni non sono contrarie a disposizioni imperative di legge e sono conformi all'interesse della prole e possono essere, pertanto, recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo in data 28/01/2010, da nata a [...] il [...], e da Parte_1 _1
, nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato
[...] civile di detto Comune al n. 6, parte I, dell'anno 2010, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conSIlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
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