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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/04/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1983/2024 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 27/05/2024 al n. 1983/2024
R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 124/2024, emesso in data 26/03/2024 dal Tribunale di Potenza e notificato in data
08/04/2024
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Virgilio Di
Lonardo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rionero in Vulture
(PZ) alla Via Roma 225;
OPPONENTE
E
(Partita IVA n. , CF Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Gennaro
Ferrecchia e Massimiliano Silvestri e domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'Avv. Ivana Enrica Pipponzi, sito in Potenza, discesa San Gerardo, n. 180;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18/04/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
1 Proc. n. 1983/2024 R.G.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 124/2024, emesso in data
26/03/2024 dal Tribunale di Potenza e notificato in data 08/04/2024, con il quale, su ricorso della società già , Controparte_1 CP_1 gli veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 21.571,37, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di debitoria residua del contratto di prestito personale n. 24448435.
1.1. L'opposizione veniva affidata ai motivi come di seguito sintetizzati:
1) usurarietà degli interessi;
2) mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 08/07/2024, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
3. concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la causa
(ritenuta matura per la decisione in assenza di richieste istruttorie) veniva rinviata all'udienza del 18/04/2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e all'esito veniva rimessa in decisione.
4. Tanto premesso in punto di fatto, ritiene lo scrivente che le risultanze documentali impongano il rigetto dell'odierna opposizione e la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede.
5. Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n.
16340).
5.1. Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la
2 Proc. n. 1983/2024 R.G.
sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006
e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
5.2. In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del
1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
5.3. Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligo restitutorio concernente il saldo relativo ad un contratto di finanziamento, viene il rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte – legale o negoziale – del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010; Cass.
20073/2004; Cass. 1743/2007).
3 Proc. n. 1983/2024 R.G.
6. Ebbene, delineati sin qui i confini giuridici della fattispecie, con particolare riguardo ai profili probatori, e venendo alla vicenda per cui è causa, deve osservarsi come il creditore oggi opposto abbia offerto idonea attestazione del credito posto a fondamento della pretesa monitoria.
In particolare, costituisce dato non contestato, peraltro pienamente suffragato a livello documentale (co. 3 fascicolo monitorio) quello per cui sia intervenuto, tra le parti il contratto di prestito personale n. 24448435, stipulato in data 18/08/2021.
Tale contratto reca la sottoscrizione, non disconosciuta, di Parte_1
sottoscrizione apposta anche ad approvazione specifica delle
[...]
clausole contrattuali potenzialmente vessatorie e a conferma della ricezione di copia della documentazione contrattuale.
La lettura del documento contrattuale evidenzia la sussistenza di tutte le informazioni in ordine alle condizioni e ai tassi praticati.
Sulla base della documentazione predetta, e di quella ulteriore presente agli atti (in particolare gli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B., l'estratto analitico e il piano di ammortamento, v. doc. 6, 7 e 8 fascicolo monitorio), non può che ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio incorrente in capo alla società opposta, la quale ha offerto idonea e sufficiente dimostrazione del credito agito in via monitoria, anche sul profilo quantitativo.
7. Sul frapposto versante, invece, la parte opponente non ha assolto al proprio onere probatorio, relativo, come prescrive l'art. 2697 c.c., ai fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'avversa pretesa.
7.1. Invero, l'opponente non ha dimostrato in alcun modo il preteso carattere usurario dei tassi di interesse praticati, spendendo in tal senso un'eccezione meramente generica, non suffragata da alcuna documentazione o comunque altro elemento probatorio a sostegno (ad es.
C.T.P.), come tale irricevibile [ciò secondo i principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il debitore che intenda far valere l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato e la misura del TEGM nel periodo considerato, oltre agli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Sezioni Unite n.
4 Proc. n. 1983/2024 R.G.
19597/2020), deduzioni invece del tutto assenti nella fattispecie odierna],
a fortiori considerato che la parte non si è nemmeno avvalsa della facoltà di depositare le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., così di fatto abdicando alla formulazione di ogni istanza istruttoria a sostegno delle proprie ragioni.
A cagione della carenza allegativa e dimostrativa connotante le eccezioni spese dall'opponente, non poteva che rigettarsi la richiesta di CTU contabile articolata, atteso che la consulenza d'ufficio non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie, conseguendone che la richiesta di consulenza tecnica non è ammissibile ove la parte tenda, con essa, a supplire l'onere di allegazione e della prova sulla stessa gravante [in linea con i relativi principi sostanziali
(art. 2697 c.c.) e processuali (art. 115 c.p.c.)] ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati o, quantomeno, allegati (tra le tante, Cass. Civ. n. 9318/2016; Cass.
Civ. n. 3130/2011; Cass. Civ. n. 8989/2011; Cass. Civ. n. 10182/2007;
Cass. Civ. n. 15219/2007; Cass. Civ. n. 21412/2006; Cass. Civ. n.
26083/2005; Cass. Civ. n. 7097/2005).
7.2. Quanto alla doglianza relativa alla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, la stessa si palesa totalmente inidonea ad inficiare le ragioni di credito spese nella presente sede: la decadenza dal beneficio del termine può dirsi, infatti, validamente integrata anche soltanto mediante la proposizione del ricorso monitorio, essendo consolidato, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto” (ex multis si vedano Cass. civ., Sez. III, n. 6984 dell'8 maggio 2003; Cass. civ., Sez. I, n. 20042 del 24 settembre 2020).
5 Proc. n. 1983/2024 R.G.
8. In ragione di tutto quanto sin qui rilevato, non può che conseguire il rigetto dell'odierna opposizione e, di conseguenza, la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
9. Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e del grado di difficoltà della controversia) di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta nel presente procedimento, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. da atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta e di parte intervenuta, che si liquidano in € 2.540,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 18/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
6
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 27/05/2024 al n. 1983/2024
R.G., avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 124/2024, emesso in data 26/03/2024 dal Tribunale di Potenza e notificato in data
08/04/2024
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Virgilio Di
Lonardo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Rionero in Vulture
(PZ) alla Via Roma 225;
OPPONENTE
E
(Partita IVA n. , CF Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Gennaro
Ferrecchia e Massimiliano Silvestri e domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'Avv. Ivana Enrica Pipponzi, sito in Potenza, discesa San Gerardo, n. 180;
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 18/04/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da relativi atti, qui da intendersi richiamati.
1 Proc. n. 1983/2024 R.G.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 124/2024, emesso in data
26/03/2024 dal Tribunale di Potenza e notificato in data 08/04/2024, con il quale, su ricorso della società già , Controparte_1 CP_1 gli veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 21.571,37, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di debitoria residua del contratto di prestito personale n. 24448435.
1.1. L'opposizione veniva affidata ai motivi come di seguito sintetizzati:
1) usurarietà degli interessi;
2) mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 08/07/2024, si costituiva in giudizio la società opposta, contestando nel merito le avverse deduzioni e, per l'effetto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
3. concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la causa
(ritenuta matura per la decisione in assenza di richieste istruttorie) veniva rinviata all'udienza del 18/04/2025 previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., e all'esito veniva rimessa in decisione.
4. Tanto premesso in punto di fatto, ritiene lo scrivente che le risultanze documentali impongano il rigetto dell'odierna opposizione e la consequenziale conferma del decreto ingiuntivo impugnato in questa sede.
5. Anzitutto è d'uopo rammentare che, per oramai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo modella il procedimento per ingiunzione secondo i crismi del giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto viene a rivestire la qualità di attore in senso sostanziale mentre, specularmente, il debitore opponente si qualifica quale convenuto sostanziale rispetto alla pretesa azionata in via monitoria, con la conseguenza che spetta al creditore (opposto) provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n.
16340).
5.1. Precipitato giuridico di quanto precede è che, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione, il giudice non è chiamato a valutare soltanto la
2 Proc. n. 1983/2024 R.G.
sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma deve vagliare la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, mediante l'analisi della pregnanza delle relative prove offerte a suffragio sia nella fase monitoria che in quella cognitiva, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5, e ancora Cass. n. 6421 del 2003; Cass. n. 419 del 2006
e Cass. n. 16034 del 2007). È stato anche osservato che il giudice deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, sebbene insussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (vedasi da ultimo Cass. 15224 del 2020, a conferma di un orientamento già consolidato).
5.2. In sintesi, il creditore - al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto - ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (vedasi sul punto Cass. n. 12311 del
1997; n. 3671 del 1999; n. 5055 del 1999), gravando, ex adverso, sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi o modificativi del credito (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
5.3. Muovendo, poi, il fuoco dell'analisi dal profilo generale a quello particolare, proprio sul tema dell'onus probandi, vertendo la fattispecie per cui è causa sul preteso inadempimento dell'obbligo restitutorio concernente il saldo relativo ad un contratto di finanziamento, viene il rilievo il precipitato normativo di cui all'art. 1218 c.c., in forza del quale grava in capo al creditore (opposto in questa sede), che lamenta l'inadempimento di una obbligazione, l'onere di provare la fonte – legale o negoziale – del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre spetta al debitore (opponente in questa sede, il quale, per quanto anzidetto, si presenta quale convenuto sostanziale della pretesa creditizia) la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass. 6205/2010; Cass.
20073/2004; Cass. 1743/2007).
3 Proc. n. 1983/2024 R.G.
6. Ebbene, delineati sin qui i confini giuridici della fattispecie, con particolare riguardo ai profili probatori, e venendo alla vicenda per cui è causa, deve osservarsi come il creditore oggi opposto abbia offerto idonea attestazione del credito posto a fondamento della pretesa monitoria.
In particolare, costituisce dato non contestato, peraltro pienamente suffragato a livello documentale (co. 3 fascicolo monitorio) quello per cui sia intervenuto, tra le parti il contratto di prestito personale n. 24448435, stipulato in data 18/08/2021.
Tale contratto reca la sottoscrizione, non disconosciuta, di Parte_1
sottoscrizione apposta anche ad approvazione specifica delle
[...]
clausole contrattuali potenzialmente vessatorie e a conferma della ricezione di copia della documentazione contrattuale.
La lettura del documento contrattuale evidenzia la sussistenza di tutte le informazioni in ordine alle condizioni e ai tassi praticati.
Sulla base della documentazione predetta, e di quella ulteriore presente agli atti (in particolare gli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B., l'estratto analitico e il piano di ammortamento, v. doc. 6, 7 e 8 fascicolo monitorio), non può che ritenersi pienamente assolto l'onere probatorio incorrente in capo alla società opposta, la quale ha offerto idonea e sufficiente dimostrazione del credito agito in via monitoria, anche sul profilo quantitativo.
7. Sul frapposto versante, invece, la parte opponente non ha assolto al proprio onere probatorio, relativo, come prescrive l'art. 2697 c.c., ai fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'avversa pretesa.
7.1. Invero, l'opponente non ha dimostrato in alcun modo il preteso carattere usurario dei tassi di interesse praticati, spendendo in tal senso un'eccezione meramente generica, non suffragata da alcuna documentazione o comunque altro elemento probatorio a sostegno (ad es.
C.T.P.), come tale irricevibile [ciò secondo i principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il debitore che intenda far valere l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato e la misura del TEGM nel periodo considerato, oltre agli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Sezioni Unite n.
4 Proc. n. 1983/2024 R.G.
19597/2020), deduzioni invece del tutto assenti nella fattispecie odierna],
a fortiori considerato che la parte non si è nemmeno avvalsa della facoltà di depositare le memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c., così di fatto abdicando alla formulazione di ogni istanza istruttoria a sostegno delle proprie ragioni.
A cagione della carenza allegativa e dimostrativa connotante le eccezioni spese dall'opponente, non poteva che rigettarsi la richiesta di CTU contabile articolata, atteso che la consulenza d'ufficio non può valere a eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie, conseguendone che la richiesta di consulenza tecnica non è ammissibile ove la parte tenda, con essa, a supplire l'onere di allegazione e della prova sulla stessa gravante [in linea con i relativi principi sostanziali
(art. 2697 c.c.) e processuali (art. 115 c.p.c.)] ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati o, quantomeno, allegati (tra le tante, Cass. Civ. n. 9318/2016; Cass.
Civ. n. 3130/2011; Cass. Civ. n. 8989/2011; Cass. Civ. n. 10182/2007;
Cass. Civ. n. 15219/2007; Cass. Civ. n. 21412/2006; Cass. Civ. n.
26083/2005; Cass. Civ. n. 7097/2005).
7.2. Quanto alla doglianza relativa alla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, la stessa si palesa totalmente inidonea ad inficiare le ragioni di credito spese nella presente sede: la decadenza dal beneficio del termine può dirsi, infatti, validamente integrata anche soltanto mediante la proposizione del ricorso monitorio, essendo consolidato, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto” (ex multis si vedano Cass. civ., Sez. III, n. 6984 dell'8 maggio 2003; Cass. civ., Sez. I, n. 20042 del 24 settembre 2020).
5 Proc. n. 1983/2024 R.G.
8. In ragione di tutto quanto sin qui rilevato, non può che conseguire il rigetto dell'odierna opposizione e, di conseguenza, la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
9. Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi (in ragione dell'attività defensionale concretamente svolta e del grado di difficoltà della controversia) di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta nel presente procedimento, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
2. da atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta e di parte intervenuta, che si liquidano in € 2.540,00 per competenze legali, oltre iva cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 18/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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