Sentenza 7 agosto 2003
Massime • 1
In tema di pensione di inabilità e di indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 118 del 1971, n.118, i requisiti socio - economici (tra questi, il requisito reddituale) integrano elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'interessato, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvi gli effetti del giudicato interno, formatosi ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario e per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita in ordine alla sussistenza degli altri requisiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11914 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CI SS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6702/99 del Tribunale di ROMA, emessa il 11/11/98 R.G.N. 2960/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/03 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito l'Avvocato G. SANTE ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 11 novembre 1998-13 aprile 1999, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la decisione del locale Pretore che aveva condannato il Ministero a pagare a CI ES la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla domanda amministrativa, tenendo conto solo del suo reddito personale e non anche del reddito complessivamente posseduto dal nucleo familiare. Avverso tale decisione il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per Cassazione, sorretto da un unico motivo.
Resiste il CI con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere esaminata innanzi tutto l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell'Interno, formulata dal CI con il ricorso incidentale, per inosservanza della disposizioni in materia di notificazione degli atti processuali. Il CI ha rilevato che nella memoria di costituzione in appello egli si era costituito, con procura a margine, a mezzo del procuratore difensore avv. Simonetta Cavola, eleggendo domicilio presso il suo studio in Velletri, Corso della Repubblica n. 165. L'epigrafe della memoria di costituzione in appello così recitava:
"Per CI ES, elettivamente domiciliato in Velletri, Corso della Repubblica n. 165, presso lo studio dell'avv. Simonetta Cavola, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del presente atto e domiciliato in Roma, presso l'avv. Placido Pugliatti con studio alla Via Paolo Emilio n. 24/D'.
Secondo il CI, poiché il ricorso era stato notificato all'avv. Pugliatti in Roma anziché all'avv. Cavola, alla data di deposito del controricorso (28 settembre 2000) doveva ritenersi formato il giudicato ai sensi dell'art. 327 codice di procedura civile (essendo stata la sentenza del Tribunale di Roma depositata il 13 aprile 1999). L'eccezione è destituita di ogni fondamento.
La notifica del ricorso risulta effettuata regolarmente presso il procuratore domiciliatario, nominato dal CI e dal suo difensore.
Il ricorso deve pertanto ritenersi pienamente ammissibile. Con l'unico motivo, il Ministero denuncia violazione dell'art. 14 septies della legge 33 del 29 febbraio 1980 per insussistenza del requisito socio economico richiesto ai fini dell'attribuzione della pensione di invalidità di cui all'art. 12 della legge 10 marzo 1981 n. 118. Il motivo è infondato.
Il Ministero dell'Interno non ha ritenuto di costituirsi in giudizio in primo grado e solo nel ricorso in appello ha censurato la sentenza del Pretore per avere riconosciuto il diritto del CI alla pensione di invalidità, senza avere prima accertato l'esistenza del requisito socio economico costituito dalla percezione di un reddito inferiore a quello che la normativa dettata dalla legge 118 del 1971 - e successivi aggiornamenti e modifiche - ha posto quale tetto massimo per la fruibilità di tale beneficio, calcolato tenendo conto non solo del reddito personale dell'appellato ma di quello complessivamente posseduto dal suo nucleo familiare, ai sensi dell'art. 14 septies della legge n. 33 del 1980. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i requisiti socio- economici (tra cui il requisito reddituale) integrano elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'interessato, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, salvi gli effetti del giudicato interno, formatosi ove il giudice di primo grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica del solo requisito sanitario - e per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita in ordine alla sussistenza degli altri requisiti - (Cass. 7 giugno 2001 n. 7716, 27 settembre 2002 n. 14035;
cfr. in generale, Cass. S.U. n. 761 del 23 gennaio 2002 e 8 gennaio 1997 n. 89). Nel caso di specie, tuttavia, il CI aveva depositato tempestivamente dichiarazione, dalla quale risultava l'insussistenza del superamento dei prescritti limiti di reddito alla data di riconoscimento del diritto a pensione e alla indennità di accompagnamento, secondo lo schema previsto dalla dichiarazione allegata al regolamento recante disposizioni per l'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte dei mutilati ed invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, nonché per l'eventuale revoca delle prestazioni e per la disciplina del diritto di opzione, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge n. 407 del 29 dicembre 1990, regolamento approvato con D.M. 31 ottobre 1992 n. 553. Sarebbe stato, pertanto, onere del Ministero dedurre tempestivamente l'intempestività o l'incompletezza della documentazione prodotta. Il Ministero ha osservato esclusivamente che i dati certificati non avrebbero riguardato il reddito del complessivo nucleo familiare, ma solo quello del ricorrente. In tal modo, tuttavia, il Ministero non ha dato neppure conto del fatto che la dichiarazione di responsabilità era stata resa dal padre dell'assistito, CI ES, che ha dichiarato non svolgere alcuna attività, in quanto totalmente invalido.
La domanda del ricorrente era stata accolta con riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità totale, di per se esclusa dalle limitazioni di cui all'art. 3 della legge n. 407 del 1990, che riguardano solo le prestazioni pensionistiche erogate a ciechi, sordomuti ed invalidi parziali (cfr. anche D.M. 31 ottobre 1992 n. 553, artt. 1 e 2). Tra l'altro, la domanda del ricorrente riguardava anche la indennità di accompagnamento, oltre che pensione per inabilità totale di cui all'art. 12 della legge n. 118 del 1971. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 17 della legge n. 118 del 1971 si applica la regola della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell'interessato (Cass. 22 luglio 1992 n. 8816, 19 novembre 2002 n. 16311, 20 novembre 2002 n. 16363). Tali conclusioni non mutano a seguito della abrogazione dell'art. 17 della legge del 1971, per effetto delle nuove disposizioni dettate dall'art. 6 della legge n. 508 del 21 novembre 1988. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 5,20 oltre ad euro 1.000 (mille) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2003