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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 321/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ARENA FEDERICA PIA e dell'avv. Parte_1
CASELGRANDI FULVIA, elettivamente domiciliata presso lo studio delle predette avvocate in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 28, MODENA;
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. FORONI JENNIE, elettivamente domiciliato CP_1 presso l'avvocata Foroni Jennie in VIA A. FOGAZZARO N. 25/1, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 16/12/2024.
Parte resistente ha concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 16/12/2024.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La controversia - introdotta con ricorso depositato in data 31/01/2024 da - Parte_1 riguarda le condizioni di affidamento, di collocamento, di visite e di mantenimento dei tre minori (nato il [...]), (nata il [...]) e Persona_1 Persona_2 [...]
(nato il [...]), che hanno rispettivamente l'età di 8, 7 e 5 anni, nati dalla Per_3 relazione sentimentale intercorsa tra la ricorrente ed il resistente Parte_1 [...]
CP_1
La ricorrente ha concluso chiedendo di disporre l'affidamento c.d. super-esclusivo (ed in subordine esclusivo) dei tre minori alla madre, con collocamento prevalente dei figli presso la madre stessa, diritti di visita del padre a week end alternati dal venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00 della domenica, nonché, nelle settimane in cui il week end spetta alla madre, due giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola sino al dopocena;
con la possibilità per il padre di effettuare due videochiamate a settimana con i minori (orario indicativo alle ore 18:30), ed in ogni caso con monitoraggio da parte del Servizio Sociale per la durata di almeno 18 mesi. Sugli aspetti economici della vertenza, la ricorrente ha concluso chiedendo un contributo paterno di mantenimento dei tre figli pari ad € 1.500,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie da porre a carico del padre. Il resistente, di contro, ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con loro collocamento residenziale e prevalente presso di sé a EG IL, e conseguente richiesta di autorizzazione all'iscrizione scolastica dei minori a EG IL per il prossimo anno scolastico anziché a Mirandola ove vive la madre;
ha domandato inoltre una regolamentazione dei diritti di visita della madre, il mantenimento ordinario diretto della prole da parte di ciascun genitore, ed una suddivisione al 50% dell'assegno unico e delle spese straordinarie. La causa, istruita tramite prova testimoniale e mediante l'acquisizione di una relazione dei Servizi Sociali, è stata rimessa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza del 13/02/2025, dopo che sono stati concessi i termini previsti dall'art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
2. Fatte queste premesse, ritiene il Collegio che, alla luce dell'articolata ed approfondita relazione dei Servizi Sociali di Mirandola acquisita agli atti, trasmessa in data 22/10/2024, non emergano elementi che facciano ritenere pregiudizievole per gli interessi dei tre minori un loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori, in assenza di prova, che deve essere rigorosa, circa il fatto che un affidamento condiviso potrebbe alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli. Giova sul punto rammentare che, ai sensi dell'art. 337 ter, commi 1 e 2, c.c., in caso di disgregazione del nucleo familiare, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la
pagina 2 di 7 possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È altrettanto noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”. Le parti, prima dell'instaurazione del presente procedimento, si erano riconciliate. Aveva quindi fatto seguito all'avvenuta riconciliazione l'estinzione del precedente procedimento RG 1516/2022, nel giugno 2023. I Servizi Sociali di EG IL all'epoca incaricati, nella loro relazione del 01/06/2023, avevano così testualmente concluso in ordine alle capacità genitoriali delle parti (documento n. 3 fasc. ricorrente):
Quanto agli episodi di violenza fisica e psicologica allegati dalla ricorrente, che il CP_1 avrebbe posto in essere nei suoi confronti, i fatti allegati sono in gran parte risalenti nel tempo (anno 2021), ad epoca antecedente all'avvenuta riconciliazione nel giugno 2023, mentre quelli sopravvenuti risultano sforniti di prova. Ciò posto, occorre ora muovere dalle più recenti risultanze della relazione psico-sociale sui minori depositata in corso di causa in data 22/10/2024 dai Servizi Sociali di Mirandola, i quali hanno riportato un significativo desiderio mostrato dai tre figli di relazione sia con la madre che con il padre. Il padre, pur con le fragilità riscontrate sul piano della regolazione educativa e relazionale (v. infra), “pare conoscere gli interessi dei minori ed essere in grado di esprimere affettività nei confronti degli stessi”, come rilevato nella succitata relazione, ove i Servizi Sociali di Mirandola hanno altresì riportato che i due genitori “hanno mantenuto una comunicazione, talvolta caratterizzata da scontri, che ha però permesso il proseguimento degli incontri anche pagina 3 di 7 in forma libera mostrando come, in assenza di accuse reciproche o liti continue, vi sia una capacità di accordo”. Alla luce del quadro riportato, non si ritiene pertanto derogabile, nel caso concreto, la regola generale dell'affidamento condiviso, pur dovendo tale regime ordinario essere affiancato da una attività di monitoraggio, come verrà meglio specificato in seguito. I Servizi Sociali hanno concluso ritenendo insussistenti “motivi ostativi alla ripresa dei rapporti padre-figli anche in forma libera in quanto quest'ultimo non si è rivelato pericoloso o inadeguato per i minori”; ipotesi, quella degli incontri liberi, condivisa peraltro anche dalla madre, la quale in sede di precisazione delle conclusioni ha concluso in tal senso, ed aveva già in precedenza concordato con il resistente, all'udienza del 19/11/2024 (v. verbale d'udienza), un calendario di frequentazioni padre-figli, che prevedeva fine settimana alternati (dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20:00 pernottamenti compresi), e due giorni infrasettimanali (dall'uscita da scuola sino al dopo cena) nella settimana in cui il padre non li avrebbe tenuti nel week end. Detto calendario è stato poi recepito con il provvedimento provvisorio del giudice relatore emesso in data 20/11/2024, ed è quello attualmente vigente. Le difficoltà del padre messe in luce dal Servizio Sociale nella relazione depositata il 22/10/2024, in ordine alla funzione regolatrice ed al mantenimento degli accordi con la madre, nonché la conflittualità esistente tra i genitori riscontrata nel momento in cui occorre assumere decisioni comuni nell'interesse dei figli e nell'organizzazione della quotidianità dei minori, rendono necessario, come suggerito nella loro relazione dai Servizi Sociali di Mirandola, un monitoraggio da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, che dovrà segnalare eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Il monitoraggio, da espletarsi anche tramite l'ausilio dei Servizi Sanitari specialistici, si rende vieppiù necessario, alla luce di quanto emerso in corso di causa circa le sostanze stupefacenti di cui, in passato, entrambi i genitori avrebbero fatto uso: circostanza, quest'ultima, rinvenibile, quanto al padre, nelle dichiarazioni provenienti dal rivolte alla contenute nel CP_1 Pt_1 messaggio prodotto al doc. attoreo n. 4), non disconosciuto dal convenuto, e quanto alla madre desumibile dalla deposizione testimoniale resa dal teste , escusso Testimone_1 all'udienza del 19/06/2024 (al cui verbale d'udienza si rimanda). In merito al collocamento residenziale dei tre minori, va respinta la domanda del padre di collocamento dei figli presso di sé. Invero, appare maggiormente rispondente all'interesse dei tre figli minori - che come si è detto sono ancora in tenera età avendo rispettivamente l'età di 8, 7 e 5 anni - mantenere la loro collocazione residenziale e prevalente presso la madre, la quale, già in tal senso autorizzata dal giudice relatore con i provvedimenti indifferibili adottati con provvedimento del 01/02/2024, ha trasferito la loro residenza in Mirandola, ove ella vive presso la casa di proprietà della di lei madre. La madre garantisce ai tre minori un ambiente relazionale stabile, prevedibile, organizzato e chiaro, di cui i figli necessitano anche in ragione della loro tenera età. Di contro il padre - che nel novembre 2023 aveva venduto la casa familiare sita a EG IL (di cui è stato infatti proprietario sino al 31/10/2023 come si evince dalla visura catastale di cui al doc. attoreo n. 10), e che sino alla fine del 2024 ha alloggiato in un appartamento sito all'interno di un agriturismo sempre a EG IL - ha dichiarato, nella pagina 4 di 7 memoria di replica ex art. 473 bis.28 c.p.c., di essersi trasferito a far data dal mese di gennaio 2025 in località Soliera, in provincia di Modena. La madre ha di certo maggiore tempo a disposizione per potersi dedicare all'accudimento della prole, mentre il padre è maggiormente impegnato nella propria attività lavorativa: impegno lavorativo reso evidente dal fatto che, all'udienza del 15/02/2024, egli stesso ha dichiarato che la sua attività lavorativa di consulenza per un negozio di abbigliamento e per un supermercato gli procuri un reddito netto di circa € 3.000/4.000 al mese. La madre inoltre può contare, a Mirandola, sul supporto parentale della propria famiglia di origine nella gestione dei minori. Ad avvalorare il mantenimento del collocamento residenziale e prevalente dei figli presso la madre, vi sono poi le conclusioni dei Servizi Sociali di Mirandola, che nella loro relazione hanno infatti evidenziato:
- che la madre si sia “dimostrata presente e attenta in relazione ad aspetti primari, quali la salute, la scuola o l'alimentazione dei minori”;
- che, all'esito della visita domiciliare presso l'abitazione materna, “gli spazi dedicati ai minori sono risultati adeguati ai loro bisogni e i minori si sono mostrati a loro agio nell'ambiente domestico; concludendo quindi che: “Relativamente alla collocazione abitativa, non si individuano attualmente motivi per modificare l'assetto esistente. Gli spazi dedicati ai minori sono risultati adeguati ai loro bisogni e i minori si sono mostrati a loro agio nell'ambiente domestico. Inoltre, questi ultimi hanno appena effettuato un cambiamento scolastico e stanno procedendo con una positiva integrazione sul territorio mirandolese”. Tutte le considerazioni che precedono portano quindi a ritenere preferibile, in accoglimento della domanda della ricorrente, un collocamento residenziale e prevalente dei tre minori presso la madre. Sul calendario di visite del padre, come si è detto, le parti all'udienza del 19/11/2024 hanno raggiunto un accordo, che va confermato. Venendo alla questione economica del mantenimento dei tre figli, il resistente svolge attività imprenditoriale ed ha dichiarato di percepire un reddito netto pari ad € 3.000,00-4.000,00 al mese. Ha inoltre dichiarato di essersi di recente trasferito in alloggio in provincia di Modena, ma non è dato sapere quali spese egli debba sostenere per tale sistemazione abitativa. E' pacifico che il convenuto, nel mese di novembre 2023, abbia venduto la ex casa familiare, di sua esclusiva proprietà (cfr. doc. attoreo n. 10), ove viveva con la ed i tre figli (sita in Pt_1
EG IL, via Palestro n. 33), ed è quindi verosimile che egli abbia ricavato da tale operazione il prezzo di vendita, del quale tuttavia non ha fornito alcuna documentazione. Al riguardo, il resistente non ha prodotto nessuno dei documenti previsti dall'art. 473 bis.12 c.p.c., e di tale omissione occorre quindi tener conto ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c. La ricorrente, di contro, che ha dichiarato di essere disoccupata, è di certo munita di capacità lavorativa, in ragione della sua giovane età e come dimostrato dalle sue pregresse esperienze lavorative. Tenuto conto quindi da un lato della obiettiva disparità economica tra le parti, del comportamento processuale del resistente ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c., e dall'altro della ancora tenera età dei tre figli (che fa ritenere eccessivo il contributo richiesto dalla ricorrente), si stima equo porre a carico del padre un contributo di mantenimento di euro 900,00 mensili (€
pagina 5 di 7 300,00 per ciascun figlio), oltre al 60% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda (31/01/2024), così come già stabilito nell'ordinanza del giudice relatore del 07/05/2024 contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.; importo, quest'ultimo, sul quale, peraltro, il resistente, nella memoria di replica ex art. 473 bis.28 c.p.c., si è mostrato d'accordo, laddove a pag. 4 ha dichiarato testualmente: “…dovranno necessariamente essere confermate le disposizioni economiche, così come dettate dal Giudicante con provvedimento reso in data 07.05.2024”. Infine, venendo alla regolamentazione dell'assegno unico, va richiamata la recente ordinanza della Suprema Corte in materia, che ha ritenuto possibile, per il giudice di merito, riconoscere il 100% dell'assegno unico al genitore collocatario anche in presenza di affidamento condiviso. L'art. 6 comma 4 d.lgs. 230/2021 prevede che "L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
La Suprema Corte - prendendo le mosse dalla Circolare dell'Inps, n. 23/22 (la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento") - ne ha condiviso il contenuto, “in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025). Nel caso concreto, ritiene il Collegio che le finalità dell'assegno unico così come chiarite dalla Cassazione nell'ordinanza sopra citata, l'interesse della prole unitamente a verosimili esigenze di semplificazione, rendano opportuno stabilire che l'assegno unico spetti per intero al genitore collocatario dei minori, ossia alla madre, trattandosi del genitore che convive con i figli e che, dunque, provvede in via prevalente ai loro bisogni ed alle loro esigenze immediate.
3. Restano infine da regolamentare le spese di lite, che devono essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza tra le parti, atteso che la ricorrente risulta soccombente sulla sua domanda di affidamento esclusivo e “super-esclusivo” (mentre viene accolta la domanda del resistente di affidamento condiviso), ed il resistente risulta soccombente sulla domanda di collocazione dei figli presso di sé (mentre viene accolta la domanda della ricorrente di collocamento residenziale e prevalente dei minori presso la madre). Sussiste inoltre una reciproca soccombenza sulla questione economica del mantenimento dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale di EG IL, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: 1) Dispone l'affidamento condiviso dei tre figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione residenziale e prevalente dei figli presso la madre, disponendo che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciti separatamente la responsabilità genitoriale sui figli nei periodi di rispettiva permanenza di questi ultimi presso il singolo genitore.
pagina 6 di 7 2) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra le parti, a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20:00 quando li riporterà a casa della madre, e, nella settimana in cui non li terrà nel week end, due giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola sino al dopo cena quando li riporterà a casa della madre;
il padre potrà inoltre sentire i minori tramite due videochiamate a settimana con orario indicativo alle ore 18:30.
3) Demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di monitorare il nucleo familiare per la durata di almeno 24 mesi, avvalendosi anche della collaborazione dei Servizi Sanitari specialistici, nonché di segnalare eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
4) Dispone che l'Assegno Unico venga erogato per intero alla madre sig.ra . Parte_1
5) Pone a carico di a decorrere dalla domanda (31/01/2024), l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento dei tre figli versando a , entro il giorno 10 di ogni Parte_1 mese, la somma mensile di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie così come individuate nell'aggiornato protocollo locale per la famiglia in uso presso il Tribunale di EG IL.
6) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Mirandola, per gli incombenti di cui al capo 3) del dispositivo.
Così deciso in EG IL nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 20 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 321/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ARENA FEDERICA PIA e dell'avv. Parte_1
CASELGRANDI FULVIA, elettivamente domiciliata presso lo studio delle predette avvocate in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 28, MODENA;
RICORRENTE contro con il patrocinio dell'avv. FORONI JENNIE, elettivamente domiciliato CP_1 presso l'avvocata Foroni Jennie in VIA A. FOGAZZARO N. 25/1, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 16/12/2024.
Parte resistente ha concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 16/12/2024.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La controversia - introdotta con ricorso depositato in data 31/01/2024 da - Parte_1 riguarda le condizioni di affidamento, di collocamento, di visite e di mantenimento dei tre minori (nato il [...]), (nata il [...]) e Persona_1 Persona_2 [...]
(nato il [...]), che hanno rispettivamente l'età di 8, 7 e 5 anni, nati dalla Per_3 relazione sentimentale intercorsa tra la ricorrente ed il resistente Parte_1 [...]
CP_1
La ricorrente ha concluso chiedendo di disporre l'affidamento c.d. super-esclusivo (ed in subordine esclusivo) dei tre minori alla madre, con collocamento prevalente dei figli presso la madre stessa, diritti di visita del padre a week end alternati dal venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 20:00 della domenica, nonché, nelle settimane in cui il week end spetta alla madre, due giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola sino al dopocena;
con la possibilità per il padre di effettuare due videochiamate a settimana con i minori (orario indicativo alle ore 18:30), ed in ogni caso con monitoraggio da parte del Servizio Sociale per la durata di almeno 18 mesi. Sugli aspetti economici della vertenza, la ricorrente ha concluso chiedendo un contributo paterno di mantenimento dei tre figli pari ad € 1.500,00 (€ 500,00 per ciascun figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie da porre a carico del padre. Il resistente, di contro, ha concluso chiedendo disporsi l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con loro collocamento residenziale e prevalente presso di sé a EG IL, e conseguente richiesta di autorizzazione all'iscrizione scolastica dei minori a EG IL per il prossimo anno scolastico anziché a Mirandola ove vive la madre;
ha domandato inoltre una regolamentazione dei diritti di visita della madre, il mantenimento ordinario diretto della prole da parte di ciascun genitore, ed una suddivisione al 50% dell'assegno unico e delle spese straordinarie. La causa, istruita tramite prova testimoniale e mediante l'acquisizione di una relazione dei Servizi Sociali, è stata rimessa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza del 13/02/2025, dopo che sono stati concessi i termini previsti dall'art. 473 bis.28 c.p.c. per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
2. Fatte queste premesse, ritiene il Collegio che, alla luce dell'articolata ed approfondita relazione dei Servizi Sociali di Mirandola acquisita agli atti, trasmessa in data 22/10/2024, non emergano elementi che facciano ritenere pregiudizievole per gli interessi dei tre minori un loro affidamento condiviso ad entrambi i genitori, in assenza di prova, che deve essere rigorosa, circa il fatto che un affidamento condiviso potrebbe alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli. Giova sul punto rammentare che, ai sensi dell'art. 337 ter, commi 1 e 2, c.c., in caso di disgregazione del nucleo familiare, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la
pagina 2 di 7 possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È altrettanto noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”. Le parti, prima dell'instaurazione del presente procedimento, si erano riconciliate. Aveva quindi fatto seguito all'avvenuta riconciliazione l'estinzione del precedente procedimento RG 1516/2022, nel giugno 2023. I Servizi Sociali di EG IL all'epoca incaricati, nella loro relazione del 01/06/2023, avevano così testualmente concluso in ordine alle capacità genitoriali delle parti (documento n. 3 fasc. ricorrente):
Quanto agli episodi di violenza fisica e psicologica allegati dalla ricorrente, che il CP_1 avrebbe posto in essere nei suoi confronti, i fatti allegati sono in gran parte risalenti nel tempo (anno 2021), ad epoca antecedente all'avvenuta riconciliazione nel giugno 2023, mentre quelli sopravvenuti risultano sforniti di prova. Ciò posto, occorre ora muovere dalle più recenti risultanze della relazione psico-sociale sui minori depositata in corso di causa in data 22/10/2024 dai Servizi Sociali di Mirandola, i quali hanno riportato un significativo desiderio mostrato dai tre figli di relazione sia con la madre che con il padre. Il padre, pur con le fragilità riscontrate sul piano della regolazione educativa e relazionale (v. infra), “pare conoscere gli interessi dei minori ed essere in grado di esprimere affettività nei confronti degli stessi”, come rilevato nella succitata relazione, ove i Servizi Sociali di Mirandola hanno altresì riportato che i due genitori “hanno mantenuto una comunicazione, talvolta caratterizzata da scontri, che ha però permesso il proseguimento degli incontri anche pagina 3 di 7 in forma libera mostrando come, in assenza di accuse reciproche o liti continue, vi sia una capacità di accordo”. Alla luce del quadro riportato, non si ritiene pertanto derogabile, nel caso concreto, la regola generale dell'affidamento condiviso, pur dovendo tale regime ordinario essere affiancato da una attività di monitoraggio, come verrà meglio specificato in seguito. I Servizi Sociali hanno concluso ritenendo insussistenti “motivi ostativi alla ripresa dei rapporti padre-figli anche in forma libera in quanto quest'ultimo non si è rivelato pericoloso o inadeguato per i minori”; ipotesi, quella degli incontri liberi, condivisa peraltro anche dalla madre, la quale in sede di precisazione delle conclusioni ha concluso in tal senso, ed aveva già in precedenza concordato con il resistente, all'udienza del 19/11/2024 (v. verbale d'udienza), un calendario di frequentazioni padre-figli, che prevedeva fine settimana alternati (dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20:00 pernottamenti compresi), e due giorni infrasettimanali (dall'uscita da scuola sino al dopo cena) nella settimana in cui il padre non li avrebbe tenuti nel week end. Detto calendario è stato poi recepito con il provvedimento provvisorio del giudice relatore emesso in data 20/11/2024, ed è quello attualmente vigente. Le difficoltà del padre messe in luce dal Servizio Sociale nella relazione depositata il 22/10/2024, in ordine alla funzione regolatrice ed al mantenimento degli accordi con la madre, nonché la conflittualità esistente tra i genitori riscontrata nel momento in cui occorre assumere decisioni comuni nell'interesse dei figli e nell'organizzazione della quotidianità dei minori, rendono necessario, come suggerito nella loro relazione dai Servizi Sociali di Mirandola, un monitoraggio da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, che dovrà segnalare eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Il monitoraggio, da espletarsi anche tramite l'ausilio dei Servizi Sanitari specialistici, si rende vieppiù necessario, alla luce di quanto emerso in corso di causa circa le sostanze stupefacenti di cui, in passato, entrambi i genitori avrebbero fatto uso: circostanza, quest'ultima, rinvenibile, quanto al padre, nelle dichiarazioni provenienti dal rivolte alla contenute nel CP_1 Pt_1 messaggio prodotto al doc. attoreo n. 4), non disconosciuto dal convenuto, e quanto alla madre desumibile dalla deposizione testimoniale resa dal teste , escusso Testimone_1 all'udienza del 19/06/2024 (al cui verbale d'udienza si rimanda). In merito al collocamento residenziale dei tre minori, va respinta la domanda del padre di collocamento dei figli presso di sé. Invero, appare maggiormente rispondente all'interesse dei tre figli minori - che come si è detto sono ancora in tenera età avendo rispettivamente l'età di 8, 7 e 5 anni - mantenere la loro collocazione residenziale e prevalente presso la madre, la quale, già in tal senso autorizzata dal giudice relatore con i provvedimenti indifferibili adottati con provvedimento del 01/02/2024, ha trasferito la loro residenza in Mirandola, ove ella vive presso la casa di proprietà della di lei madre. La madre garantisce ai tre minori un ambiente relazionale stabile, prevedibile, organizzato e chiaro, di cui i figli necessitano anche in ragione della loro tenera età. Di contro il padre - che nel novembre 2023 aveva venduto la casa familiare sita a EG IL (di cui è stato infatti proprietario sino al 31/10/2023 come si evince dalla visura catastale di cui al doc. attoreo n. 10), e che sino alla fine del 2024 ha alloggiato in un appartamento sito all'interno di un agriturismo sempre a EG IL - ha dichiarato, nella pagina 4 di 7 memoria di replica ex art. 473 bis.28 c.p.c., di essersi trasferito a far data dal mese di gennaio 2025 in località Soliera, in provincia di Modena. La madre ha di certo maggiore tempo a disposizione per potersi dedicare all'accudimento della prole, mentre il padre è maggiormente impegnato nella propria attività lavorativa: impegno lavorativo reso evidente dal fatto che, all'udienza del 15/02/2024, egli stesso ha dichiarato che la sua attività lavorativa di consulenza per un negozio di abbigliamento e per un supermercato gli procuri un reddito netto di circa € 3.000/4.000 al mese. La madre inoltre può contare, a Mirandola, sul supporto parentale della propria famiglia di origine nella gestione dei minori. Ad avvalorare il mantenimento del collocamento residenziale e prevalente dei figli presso la madre, vi sono poi le conclusioni dei Servizi Sociali di Mirandola, che nella loro relazione hanno infatti evidenziato:
- che la madre si sia “dimostrata presente e attenta in relazione ad aspetti primari, quali la salute, la scuola o l'alimentazione dei minori”;
- che, all'esito della visita domiciliare presso l'abitazione materna, “gli spazi dedicati ai minori sono risultati adeguati ai loro bisogni e i minori si sono mostrati a loro agio nell'ambiente domestico; concludendo quindi che: “Relativamente alla collocazione abitativa, non si individuano attualmente motivi per modificare l'assetto esistente. Gli spazi dedicati ai minori sono risultati adeguati ai loro bisogni e i minori si sono mostrati a loro agio nell'ambiente domestico. Inoltre, questi ultimi hanno appena effettuato un cambiamento scolastico e stanno procedendo con una positiva integrazione sul territorio mirandolese”. Tutte le considerazioni che precedono portano quindi a ritenere preferibile, in accoglimento della domanda della ricorrente, un collocamento residenziale e prevalente dei tre minori presso la madre. Sul calendario di visite del padre, come si è detto, le parti all'udienza del 19/11/2024 hanno raggiunto un accordo, che va confermato. Venendo alla questione economica del mantenimento dei tre figli, il resistente svolge attività imprenditoriale ed ha dichiarato di percepire un reddito netto pari ad € 3.000,00-4.000,00 al mese. Ha inoltre dichiarato di essersi di recente trasferito in alloggio in provincia di Modena, ma non è dato sapere quali spese egli debba sostenere per tale sistemazione abitativa. E' pacifico che il convenuto, nel mese di novembre 2023, abbia venduto la ex casa familiare, di sua esclusiva proprietà (cfr. doc. attoreo n. 10), ove viveva con la ed i tre figli (sita in Pt_1
EG IL, via Palestro n. 33), ed è quindi verosimile che egli abbia ricavato da tale operazione il prezzo di vendita, del quale tuttavia non ha fornito alcuna documentazione. Al riguardo, il resistente non ha prodotto nessuno dei documenti previsti dall'art. 473 bis.12 c.p.c., e di tale omissione occorre quindi tener conto ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c. La ricorrente, di contro, che ha dichiarato di essere disoccupata, è di certo munita di capacità lavorativa, in ragione della sua giovane età e come dimostrato dalle sue pregresse esperienze lavorative. Tenuto conto quindi da un lato della obiettiva disparità economica tra le parti, del comportamento processuale del resistente ai sensi dell'art. 473 bis.18 c.p.c., e dall'altro della ancora tenera età dei tre figli (che fa ritenere eccessivo il contributo richiesto dalla ricorrente), si stima equo porre a carico del padre un contributo di mantenimento di euro 900,00 mensili (€
pagina 5 di 7 300,00 per ciascun figlio), oltre al 60% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla domanda (31/01/2024), così come già stabilito nell'ordinanza del giudice relatore del 07/05/2024 contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.; importo, quest'ultimo, sul quale, peraltro, il resistente, nella memoria di replica ex art. 473 bis.28 c.p.c., si è mostrato d'accordo, laddove a pag. 4 ha dichiarato testualmente: “…dovranno necessariamente essere confermate le disposizioni economiche, così come dettate dal Giudicante con provvedimento reso in data 07.05.2024”. Infine, venendo alla regolamentazione dell'assegno unico, va richiamata la recente ordinanza della Suprema Corte in materia, che ha ritenuto possibile, per il giudice di merito, riconoscere il 100% dell'assegno unico al genitore collocatario anche in presenza di affidamento condiviso. L'art. 6 comma 4 d.lgs. 230/2021 prevede che "L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
La Suprema Corte - prendendo le mosse dalla Circolare dell'Inps, n. 23/22 (la quale specifica che "qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario ... lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento") - ne ha condiviso il contenuto, “in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa” (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025). Nel caso concreto, ritiene il Collegio che le finalità dell'assegno unico così come chiarite dalla Cassazione nell'ordinanza sopra citata, l'interesse della prole unitamente a verosimili esigenze di semplificazione, rendano opportuno stabilire che l'assegno unico spetti per intero al genitore collocatario dei minori, ossia alla madre, trattandosi del genitore che convive con i figli e che, dunque, provvede in via prevalente ai loro bisogni ed alle loro esigenze immediate.
3. Restano infine da regolamentare le spese di lite, che devono essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza tra le parti, atteso che la ricorrente risulta soccombente sulla sua domanda di affidamento esclusivo e “super-esclusivo” (mentre viene accolta la domanda del resistente di affidamento condiviso), ed il resistente risulta soccombente sulla domanda di collocazione dei figli presso di sé (mentre viene accolta la domanda della ricorrente di collocamento residenziale e prevalente dei minori presso la madre). Sussiste inoltre una reciproca soccombenza sulla questione economica del mantenimento dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale di EG IL, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: 1) Dispone l'affidamento condiviso dei tre figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione residenziale e prevalente dei figli presso la madre, disponendo che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori eserciti separatamente la responsabilità genitoriale sui figli nei periodi di rispettiva permanenza di questi ultimi presso il singolo genitore.
pagina 6 di 7 2) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo diversi accordi tra le parti, a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 20:00 quando li riporterà a casa della madre, e, nella settimana in cui non li terrà nel week end, due giorni infrasettimanali dall'uscita da scuola sino al dopo cena quando li riporterà a casa della madre;
il padre potrà inoltre sentire i minori tramite due videochiamate a settimana con orario indicativo alle ore 18:30.
3) Demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di monitorare il nucleo familiare per la durata di almeno 24 mesi, avvalendosi anche della collaborazione dei Servizi Sanitari specialistici, nonché di segnalare eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.
4) Dispone che l'Assegno Unico venga erogato per intero alla madre sig.ra . Parte_1
5) Pone a carico di a decorrere dalla domanda (31/01/2024), l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento dei tre figli versando a , entro il giorno 10 di ogni Parte_1 mese, la somma mensile di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie così come individuate nell'aggiornato protocollo locale per la famiglia in uso presso il Tribunale di EG IL.
6) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Mirandola, per gli incombenti di cui al capo 3) del dispositivo.
Così deciso in EG IL nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 20 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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