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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/11/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 744/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 9 settembre 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), Vico I Crotone n. 25, presso lo studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Pangallo (p.e.c.:
, che lo rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. (già Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del metropolitano pro- Controparte_2 CP_3 tempore, elettivamente domiciliata in all a Via Crocefisso, presso la Controparte_1 sede dell'Ente, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Sibilio E (p.e.c.: – Fax: 0965/365888), dell'Avvocatura Email_2
Metropolitana;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. , in persona del Sindaco pro- Controparte_4 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Bovalino, Via Garibaldi, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Serafina Ceravolo (p.e.c.: - fax: Email_4
0964/679017) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO NONCHE'
(P. I.V.A. - in persona del suo Controparte_5 P.IVA_3 legale rappresentante , (C.F. ) nato a Controparte_5 C.F._2
EN (RC) il 13.12.1971 - elettivamente domiciliata in Bovalino (RC) al Vico III
Garibaldi n. 23, presso lo studio dell'Avv. Antonella Pelle (p.e.c.:
- fax: 0964/670558), che la rappresenta e difende, giusta Email_5 procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. – P. I.V.A. Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_4 domiciliata in Como, alla Via Mugiasca n. 10, presso lo studio dell'Avv. Andrea
AN (p.e.c.: , che la rappresenta e Email_6 difende giusta procura in atti;
APPELLATA
******************
OGGETTO: Risarcimento danni - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri
n. 520/2019 del 02.05.2019.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 09.09.2024, svoltasi in modalità telematica, tutti le parti
– ad eccezione del - hanno precisato le conclusioni, Controparte_7 mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, il 03.09.2015, il 05.09.2024, il 06.09.2024 ed il 04.09.2024, ovvero, per l'appellante, come di seguito: “Facendo seguito all'invito per lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, l'odierna parte appellante deposita le presenti note a mezzo delle quali precisa le proprie conclusioni ribadendo ogni propria difesa ed eccezione ed impugnando e contestando le avverse difese, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Tuttavia, attese quelle che sono state le conclusioni rassegnate dal nominato CTU, chiede anche in questa conclusiva sede che l'On. Corte adita voglia disporre per la convocazione a chiarimenti dello Stesso CTU evidenziando come la risposta alle controdeduzioni formulate da questa difesa appare, per un verso, immotivata e, per altro verso, parziale e non completa.
A tal proposito, si rappresenta all'On. Corte che con le controdeduzioni formulate da questa difesa si chiedeva al nominato CTU, dott : Persona_1
1. di voler considerare il disturbo ansioso reattivo patito dall'appellante;
2. di voler considerare che tale patologia ha un range di valutazione che va dal 6% al 10%;
3. di voler considerare che, ammessa e non concessa la legittimità della riduzione del 50% della percentuale di danno complessiva, tenendo conto del 5% per il danno alla spalla e sommando il minimo punteggio per il danno psichiatrico (6%), i postumi permanenti, considerata la immotivata riduzione di cui sopra, risulterebbero nella misura dell'11%;
4. di voler considerare come del tutto immotivata una riduzione del 50% del danno per preesistente patologia [appare essere sbagliato ridurre i punti percentuali di invalidità con riferimento a patologia preesistente favorente, nel caso di specie, le lesioni tendinee. L'invalidità o la malattia pregressa, infatti, possono teoricamente costituire tanto una concausa di lesione (per esempio il responsabile infligge un lieve urto, altrimenti innocuo, a persona affetta da osteogenesi imperfetta o sindrome di Lobstein, provocandole gravi fratture), quanto una concausa di menomazione (per esempio il responsabile provoca l'amputazione della mano destra a chi aveva già perduto l'uso della sinistra). Le preesistenze, dunque, sono una circostanza che pongono all'interprete un problema di causalità: materiale, se dovessero rappresentare una concausa di lesione;
e giuridica, se dovessero rappresentare una conc ausa di menomazione. Se la preesistenza ha concausato la lesione iniziale dell'integrità psicofisica (come nel caso di scuola dell'emofiliaco cui venga inflitta una minuscola ferita), di essa non dovrà tenersi conto nella liquidazione del danno, e tanto me no nella determinazione del grado di invalidità permanente. In questo caso infatti la preesistenza della patologia costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, e il concorso del fatto dell'uomo con la concausa naturale rende quest'ultima giuridicamente irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. Se la preesistenza di malattie o menomazioni non ha concausato la lesione né ha aggravato o è stata aggravata dalla menomazione sopravvenuta (cosiddette menomazioni “coesistenti”), anche in questo caso di essa non dovrà tenersi conto nella liquidazione del danno, e tanto meno nella determinazione del grado di invalidità permanente. A ogni modo, il concetto di “coesistenza” – dice la Suprema Corte – va valutato a posteriori e in concreto, non a priori ed in astratto. Non si può infatti escludere aprioristicamente che successive menomazioni riguardanti lo stesso organo possano non aggravarsi le une a causa delle altre. Allo stesso modo, non può proclamarsi a priori che menomazioni riguardanti organi diversi mai interferiscano tra loro (si pensi all'ipotesi della perdita del tatto in una persona non vedente). Diversa è l'ipotesi in cui lo stato anteriore della vittima non abbia concausato la lesione, ma abbia concausato il consolidarsi di postumi più gravi rispetto a quelli che avrebbe patito la vittima se fosse stata sana al momento dell'illecito. In questo caso è centrale il ruolo del medico-legale, che dovrà fornire al giudice due dati: a) il grado di invalidità permanente obiettivo e complessivo presentato dalla vittima;
b) il grado in punti percentuali di invalidità permanente della vittima prima dell'infortunio. Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non potrà certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale].
A tutte queste osservazioni il CTU non ha risposto ovvero ha risposto in maniera parziale e non esaustiva e, pertanto, si invita l'On. Corte adita a voler valutare l'opportunità e la necessità di chiedere chiarimenti al nominato CTU sui punti sopra indicati.
In ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi.”; per la CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA: “In ottemperanza al provvedimento emesso dell'ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 28.11.2023 con il quale DISPONE che l'udienza fissata per il 09.09.2024 per il presente procedimento R.G. 744/2019, sia sostituita con il deposito di note scritte, il sottoscritto procuratore, nella qualità di difensore dell Controparte_8
precisa le proprie conclusioni riportandosi alla propri a comparsa di
[...] costituzione in appello nonché a tutti i verbali ed atti di causa insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- rigettare l'appello proposto dal sig. perché inammissibile ed Parte_1 infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esplicitate;
- confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 520/2019, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
- in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_8
[...]
- ed ancora in via più gradata dichiarare la tenutezza del , in Controparte_4 quanto lo scavo presente sulla S.P. 72 era stato eseguito dallo stess pe r poter CP_4 provvedere alla riparazione della rete idrica comunale. E sempre lo stess CP_4 aveva stipulato un contratto di appalto con la ditta ZU così come risulta dalla determina allegata da questa difesa. E conseguentemente in caso di accertamento d i responsabilità devono essere condannati i e/o la ditta ZU e Controparte_4 per essa al pagamento del Controparte_9 risarcimento danni subiti dall'attore stesso.
-condannare l'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio;
E chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.”; per l' : “Il sottoscritto avv. Antonella Pelle, all'esito Controparte_5 dell'ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria con la quale è stata fissata l'udienza del 09 Settembre 2024 da svolgersi ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte rassegna le seguenti
Memorie di precisazione delle conclusioni
Preliminarmente, con le presenti note il sottoscritto avvocato, si riporta a tutti gli atti e verbali di causa del primo e secondo grado di giudizio da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e alle conclusioni ivi rassegnate e insiste nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) In via principale, previe le declaratorie del caso, rigettare l'appello proposto dal sig.
in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto per le Parte_1 motivazioni in atti esplicitate e per l'effetto confermare la sentenza n. 520/219 emessa dal Tribunale di Locri, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree, rigettare la domanda avanzata dal convenut Controparte_4
In persona del suo Sindaco in carica, nei confronti della ditta , in Controparte_5 persona del suo omonimo titolare, in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto riconoscere lo stesso ente unico responsabile dell'omessa segnalazione e custodia dello scavo;
3) In via di ulteriore subordine, qualora dovessero trovare accoglimento le domande attoree, condannare l , in persona CP_10 Controparte_6 del legale rappresentante pro tempore, a manlevare la convenuta DI ZU contro gli effetti della sentenza e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in favore del Sig . Parte_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Il sottoscritto avvocato chiede infine che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.”; per recisa le Controparte_6 CP_11 conclusioni come da foglio separato già depositato e chiede che la causa sia assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Di seguito si riportano le rassegnate
CONCLUSIONI In principalità e nel merito: previe declaratorie del caso, rigettare l'appello proposto dal sig. e per l'effetto confermare la sentenza n. 520/2019 emessa dal Pt_1
Tribunale di Locri.
In ogni caso rigettare tutte le domande svolte nei confronti di Controparte_6
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:Parte_1 domandava all'adito Tribunale di accertare la responsabilità esclusiva della e del nella Controparte_12 Controparte_4 causazione del sinistro verificatosi il 07.1.2015, alle ore 20.30 circa, sulla SP72 Co Bovalino-San Luca, in località Ricciolio (agro del Comun e, per l'effetto, CP_4 condannare quest'ultimi in solido tra loro al pagamento della somma di euro 50.500,00
a titolo di risarcimento per le lesioni subite a causa del manto stradale e, se gnatamente di uno scavo presente sulla carreggiata. A fondamento della domanda esponeva che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre procedeva sulla predetta strada provinciale alla guida dell'autovettura Fiat Panda, tg. BA141MC, di proprietà d
[...]
con direzione di marcia monte-mare, giunto in località Ricciolio, alla altezza CP_13 del civico 25, al fine di evitare l'impatto con un profondo scavo presente sulla carreggiata, sulla propria corsia di marcia, perdeva il controllo del mezzo c he si ribaltava sull'asfalto; che, a suo dire, il predetto scavo non era segnalato né tantomeno visibile e non vi erano protezioni;
che sul posto erano intervenuti i Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Locri che avevano redatto apposita relazion e dell'accaduto; che, a cagione del sinistro, riportava lesioni che rendevano necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri dove gli veniva diagnosticato: “contusione cranica con escoriazione regione parietale sx, contusione spalla, contusione bacino” (cfr. certificazione medica in atti). Deduceva che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere all , ogg Controparte_2 [...]
e al per omessa vigilanza e manutenzione del CP_8 Controparte_4 tratto stradale in questione.
La resisteva alla domanda, eccependo in via Controparte_8 preliminare la propria carenza di legittimazione passiva dal momento che erano in corso sul tratto di strada in questione – ed esattamente in C.da Ricciolio - lavori di riparazione alla rete idrica commissionati da;
concludeva per la Controparte_4 esclusiva responsabilità del e della ditta che aveva eseguito i lavori nella CP_4 causazione dei danni lamentati dall'attore. Nel merito, contestava la propria responsabilità assumendo che il sinistro fosse ascrivibile unicamente alla condotta di guida tenuta da a proprio avviso, non adeguata tenuto conto dell'ora tarda e Pt_1 del tratto di strada collocato nel centro abitato.
Si costituiva in giudizio il chiedendo in via preliminare la Controparte_4 autorizzazione alla chiamata in causa di , in qualità di titolare della Controparte_5 omonima impresa alla quale aveva affidato i lavori di Controparte_14 manutenzione della rete idrica e fognante, in forza del contratto d'appalto stipulato il 15.10.2013 e dei buoni di consegna attestanti le ore eseguite in data 05.01.2017 e
07.01.2017 per l'intervento sulla rete idrica di località Ricciolio dalla DI ZU;
concludeva, conseguentemente per la carenza di legittimazione passiva atteso che la ditt aveva assunto all'art. 15 del citato contratto la responsabilità per i danni a CP_5 persone e cose con manleva de In subordine, insisteva per il rigetto della CP_4 domanda dell'attore assumendo la insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c. e, in ogni caso, deducendo in ordine alla imputabilità alla condotta dell'attore del sinistro per cui è causa.
Autorizzata con ordinanza del 03.11.2017 la chiamata in causa del terzo, s i costituiva in giudizi chiedendo in via preliminare, a propria volta, la chiamata in Controparte_5 causa della Compagnia di Assicurazione ai fini della manleva e contestando comunque nel merito la pretesa di parte attrice. In particolare precisava che, per come evincibile anche dal verbale redatto dagli agenti intervenuti, lo scavo non interessava la carreggiata se non per pochi centimetri in quanto era effettuato tra la linea esterna della carreggiata e un muretto ivi presente;
che non vi era una situazione di pericolo o di anomalia della sede stradale e che il sinistro, a proprio avviso, si era verificato a causa della condotta di guida imprudente di parte attrice che procedeva ad una velocità sicuramente superiore ai 50km/h per come desumibile dalla circostanza che il veicolo da questi condotto si era ribaltato e aveva terminato la propria corsa oltre 65 mt di distanza dal presunto ostacolo.
Previa autorizzazione alla chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...] chiedendo il rigetto di qualsivoglia domanda nei Controparte_6 propri confronti;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda principale, chiedeva di essere condannata a manlevare la impresa , entro i limiti di CP_5 massimale e previo accertamento della operatività della polizza di assicurazioni invocata, nella misura in cui fosse accertata la responsabilità/corresponsabilità della propria assicurata.
Istruita la causa sulla base della prova testimoniale e delle produzioni documentali, con ordinanza del 15.03.2019 la causa veniva reputata matura per la decisione allo stato degli atti – essendo stata ritenuta in quella sede superflua la ammissione della consulenza medico legale alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi – e rinviata alla odierna udienza del 02.5.2019 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..>>. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così decideva:
“Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. 850/2017 r.g. come in epigrafe proposto, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta d;
Parte_1
2. condann al pagamento delle spese di lite di giudizio in favore Parte_1 dell che liquida in complessivi euro 3.972,00 a titolo di compensi Controparte_8 professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. condann al pagamento delle spese di lite di giudizio in favore Parte_1 del che liquida in complessivi euro 4.500,59 (di cui euro Controparte_4
3.972,00 a titolo di compensi professionali ed euro 528,59 per esborsi), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
4. condann al pagamento delle spese di lite di giudizio in favore di Parte_1
che liquida in complessivi euro 4.500,59 (di cui euro 3.972,00 a titolo Controparte_5 di compensi professionali ed euro 528,59 per esborsi), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
5. compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra e la Controparte_5
Compagnia di assicurazione.”.
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato telematicamente il 23.09.2019, nel quale veniva esposto un unico lungo motivo di gravame articolato in quattro punti.
In sintesi, l'appellante deduceva l'asserita erroneità della sentenza impugnata laddove il
Tribunale non aveva ritenuto sufficientemente provata la dinamica del sinistro per come descritta dai testi indicati dall'attore, totalmente estranei alle parti, prediligendo, viceversa, il racconto fornito dai testimoni addotti dai convenuti, in particolare, un teste già dipendente della ditta e fratello dello stesso titolare ( CP_5 Per_2
) ed un vigile urbano del ( ,
[...] Controparte_4 CP_15 addetto peraltro alla vigilanza della zona dei lavori), soggetti quindi non totalmente disinteressati all'esito del giudizio.
Il primo Giudice avrebbe altresì errato nel valutare le ulteriori emergenze istruttorie documentali in quanto sarebbero stati totalmente pretermessi tutti i rilievi e gli accertamenti contenuti nella relazione di intervento dei Carabinieri di Locri circa la riscontrata inesistenza della segnalazione dei lavori in corso e dello scavo in atto, nonché sulla effettiva posizione dello scavo medesimo rispetto alla sede stradale. Chiedeva, pertanto, previa ammissione di C.T.U. medico legale da espletare sulla persona dell'appellante, l'accoglimento del gravame nel senso di dichiarare la concorrente responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. della
[...]
e del Controparte_1 Controparte_4
e la loro condanna al risarcimento dei danni subiti da oltre alla Parte_1 rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, con comparsa depositata in cancelleria il 22.01.2020, la
[...]
, eccependo preliminarmente la Controparte_1 propria carenza di legittimazione passiva e resistendo nel merito al gravame di cui chiedeva il rigetto, con condanna dell'appellante alle spese dio lite del grado.
Si costituiva parimenti, con comparsa depositata telematicamente il 20.01.2020, il il quale resisteva all'appello chiedendone il rigetto, Controparte_4 oltre alla condanna dell'appellante alla corresponsione delle spese di giudizio.
Si costituiva, inoltre, l' con comparsa depositata Controparte_5 telematicamente il 16.12.2019, chiedendo il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante alle spese di lite.
Si costituiva, infine, con comparsa depositata telematicamente il 27.12.2019, la chiedendo anch'essa il Controparte_6 rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado.
Nel corso della trattazione nel presente grado veniva ammessa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona dell'appellante.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 09.09.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D .L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di legge, ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' da premettere, in linea generale, che la fattispecie in esame ricade sotto l'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità da custodia.
In subiecta materia, come è noto, vige il principio consolidato secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. n. 9726/2013; Cass. n.
1769/2012), in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. n.
26086/2005).
In altri termini, i tratti salienti della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono costituiti - sul piano causale - dalla derivazione del danno da una situazione di pericolo connessa in modo immanente alla res e - sul versante soggettivo dell'imputazione della responsabilità - dall'esistenza di un potere di fatto sulla res che consenta di intervenire per impedire o rimuovere le anzidette situazioni di pericolo, potere che deve essere effettivo, ossia tale da consentire concretamente l'effettuazione di interventi di controllo e manutenzione volti ad inibire gli effetti pericolosi.
L'interpretazione sopra riportata è pressoché univoca da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito ed è stata recentemente ribadita dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
Civ. Sez. III, ordinanza n. 8450 del 31.03.2025), che, nel richiamare due recenti precedenti conformi (Cass. 4051/2024 e Cass. 5116/2023 ), ha stabilito che: “In tema di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., con riferimento ai danni cagionati dalla condizione del manto stradale, è irrilevante sul piano dell'accertamento causale la natura insidiosa della cosa custodita o la percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato, trattandosi di elementi estranei alla fattispecie normativa. Il danneggiato non è onerato di provare altro all'infuori del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. La responsabilità oggettiva del custode può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo. L'incidenza causale del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., non richiedendosi che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, essendo sufficiente la sola colpa del leso per attenuare o elidere il nesso di causalità con la cosa custodita. Spetta al custode provare la sussistenza di tali elementi con caratteristiche idonee, in base ad un rigoroso apprezzamento di fatto, a configurarli come causa esclusiva o concorrente dell'evento dannoso.”.
In parole povere, la responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva, perché si basa esclusivamente sulla dimostrazione del rapporto di collegamento causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode.
Chi ha subito il danno non deve provare la natura insidiosa della cosa, o la non visibilità e non percepibilità ed evitabilità del pericolo in quanto tali concetti sono estranei alle regole civilistiche sulla responsabilità di cui si discute. Il conducente del veicolo deve semplicemente dimostrare che è stata proprio quella specifica anomalia della strada - il dosso, la buca, l'asfalto sdrucciolevole - a causare direttamente l'incidente e i danni patiti.
L'onere probatorio che grava sul danneggiato è rispettato con l a mera dimostrazione del nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso, non essendo prevista alcuna prova della natura insidiosa della cosa o della mancanza di propria colpa.
Spetterà quindi al custode provare questi elementi come sussistenti e tali da far venir meno il nesso di causalità con la cosa custodita.
Ne deriva, inoltre, che tale tipo di responsabilità è esclusa soltanto dal caso fortuito, il quale è fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile ma al profilo causale dell'evento, in quanto riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Per caso fortuito ex art. 2051 c.c. deve insomma intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che, interrompendo il nesso di causalità, risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno.
In questi termini, la Cassazione ha precisato che il fortuito dovrà essere connotato da impulso causale autonomo, imprevedibilità nonché assoluta eccezionalità (Cass. n.
5741/2009), descrivendolo come un fatto caratterizzato dall'essere estraneo alla sfera di custodia del soggetto.
Il fortuito, quindi, per liberare il custode dall'obbligo risarcitorio, dovrebbe secondo tale visione prospettica essere: a) causa esclusiva del danno;
b) del tutto estraneo alla sfera di custodia.
Nella nozione di «caso fortuito», con orientamento pacifico, rientrano dunque: a)
l'evento imprevisto ed imprevedibile;
b) il fatto del terzo;
c) il fatto della vittima.
Ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo è altamente prevedibile.
In proposito, una recentissima pronuncia di legittimità (cfr. Corte di Cassazione - sez.
III civ. - ordinanza n.24799 del 16-09-2024), richiamando i noti precedenti di identico tenore relativi alle ordinanze n. 2482/2018, n. 2479/2018 e 2480/2018, ha definitivamente precisato che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si at teggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto al le circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro“.
La Suprema Corte, nel citato arresto giurisprudenziale, soggiunge anche che le successive pronunce nn. 27724/18, 20312/19, 38089/21 35429/22, S.U. 20943/22,
11152/23, 14228/23, 21657/23, 33074/23 confermano tale importante principio.
In particolare, l'ordinanza n. 33074/23 ha statuito che la responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole, nonché che la valutazione sull'idoneità della condotta dell'agente ad elidere il nesso di causa è valutazione di merito e quindi insindacabile in sede di legittimità.
Prosegue, il ragionamento della Corte di Legittimità, ricordando che “…l'”esatta interpretazione” che, ai sensi dell'art. 65 ord. giud., le Sezioni Unite (nonché i successivi approdi della Corte di legittimità) hanno dato dell'art. 2051 c.c., possono riassumersi come di seguito:
1) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”;
2) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
3) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
4) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: - valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
- valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”;
- escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”;
- considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.”.
In tale alveo si inserisce anche l'ordinanza n. 8346 del 27 marzo 2024 della Terza
Sezione della Cassazione Civile, che ha inoltre chiarito che “In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., la prova del caso fortuito, che esclude la responsabilità oggettiva, può consistere nel fatto naturale, nella condotta di un terzo estraneo o nel comportamento della stessa vittima. Quando il caso fortuito è costituito dalla condotta della vittima, per stabilire se esso escluda in tutto o in parte la responsabilità del custode occorre: a) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
b) verificare se il danneggiato ha rispettato il generale dovere di ragionevole cautela;
c) escludere del tutto la responsabilità del custode se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza irragionevole secondo un criterio di regolarità causale. È irrilevante, ai fini di tale valutazione, che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile dal custode. La condotta imprudente del danneggiato può escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento anche in presenza di un contegno soggettivamente colposo del custode che non ne abbia neutralizzato la pericolosità intrinseca. Il caso fortuito non costituisce un'eccezione in senso stretto e può essere rilevato d'ufficio dal giudice. La valutazione circa la natura esclusiva o concorrente dell'efficacia causale della condotta colposa del danneggiato costituisce questione di fatto riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.”.
Ciò premesso va comunque osservato che l'appello è parzialmente fondato nel merito.
Ed invero, effettuando una completa ed analitica revisione e rivalutazione di tutto il compendio probatorio emerso in prima istanza, le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Locri nella adozione del provvedimento impugnato sono discuti bili e non condivisibili in toto.
Vanno in primis considerate le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice,
[...]
. Testimone_1
Lo stesso, sentito all'udienza del 14.03.2019, ha dichiarato testualmente: “Confermo la circostanza sub 1) della memoria istruttoria di parte attrice e preciso che tanto posso riferire perché nelle predette circostanza di tempo e di luogo seguivo con la mia autovettura quella dell'attore sebbene con una distanza (di circa 20 mt) ma tale da notare la manovra eseguita d per evitare una fossa presente sul manto stradale
Pt_1 di grandezza pari almeno a due metri per quattro. Preciso che tra il mio veicolo e quello del non vi erano altri mezzi”; (…) “sia io che il procedevamo
Pt_1 Pt_1 sulla SP co direzione Bovalino”; (…)“I per evitare il fosso ha perso il controllo
Pt_1 del mezzo che si è ribaltato. Nella immediatezza mi sono fermato per prestare soccorso e ho accompagnato il presso l'Ospedale di Locri. Ci eravamo già
Pt_1 allontanati quando sono arrivati i Carabinieri”; (…) “Non c'era segnaletica stradale di pericolo né nastri di avvertimento e la strada non era illuminata”; (…) “La SP è a doppia corsia di marcia e la fossa era presso il ciglio della strada”; (…) “Dopo essersi ribaltata il veicolo del Romeo – Fiat Panda di colore blu scuro - si è fermato circa 30-40 mt più avanti”(…).
Tali affermazioni vanno confrontate con il rapporto redatto dal N.O.R. dei Carabinieri di Locri, intervenuto sul luogo dell'incidente nell'immediatezza dei fatti, che, si rammenta, fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e di tutti i fatti che il pubblico ufficiale attesta di aver compiuto o di aver visto avvenire durante l'intervento (quali, ad esempio, i rilievi effettuati sul luogo di un incidente), in esso contenuti.
Dallo stesso si può infatti apprezzare come i militari intervenuti abbiano accertato che:
“…in relazione ai rilievi planimetrici effettuati e dalla posizione finale del veicolo A (ribaltato) si desume che lo stesso veicolo percorrente la S P 72 località Ricciolio di EN con direzione monte-mare, giunto in prossimità di uno scavo (2 metri per 4 metri) non segnalato e sprovvisto di protezioni, giacente sulla careggiata, nella fattispecie occupava parzialmente la corsia dello stesso senso di marcia, per cause del tutto accidentali, il conducente del veicolo A per evitare di impattare contro l'ostacolo sopra descritto, perdeva il controllo del mezzo che si ribaltava terminando la sua corsa a circa 65 metri dallo stesso scavo.”.
Come si può ben notare le dichiarazioni testimoniali del Testimone_1 rispecchiano in pieno gli accertamenti effettuati dai Carabinieri nella quasi immediatezza dell'incidente (nel rapporto si afferma che i militari sono intervenuti dopo circa 30 minuti dall'evento) e ciò che emerge ictu oculi è che lo scavo in questione - lungo 4 metri e largo 2 - occupava in parte la corsia percorsa dall'autovettura condotta dal (circostanza facilmente riscontrabile Parte_1 proprio dalle fotografie prodotte in atti dalla Controparte_1
) e non era segnalato né protetto, oltre a non essere illuminato
[...] nonostante l'orario notturno.
Di contro, le citate fotografie (scattate, con ogni probabilità, all'indomani o comunque nei giorni successivi al sinistro e riproducenti i luoghi di causa in pieno giorno e dalle quali è possibile apprezzare la presenza di un nastro di plastica di colore bianco e rosso a ridosso dello scavo nonché di un segnale verticale di obbligo di direzione posto in prossimità dello stesso) non valgono a smentire quanto rilevato dalla pattuglia del
N.O.R. dei Carabinieri di Locri, i quali hanno cristallizzato sin da subito la situazione dei luoghi con la loro relazione di intervento, evidenziando nello specifico che nessuna segnalazione o protezione era stata apposta nei pressi dei lavori in corso e che lo scavo occupava parzialmente la corsia di marcia di percorrenza dell'autovettura dell'attore.
La dinamica sopra descritta è perfettamente compatibile anche con la mancan za di tracce di frenata da parte del veicolo coinvolto nel sinistro (così come riportato nel rapporto redatto dai Carabinieri) poiché, in considerazione dell'imprevedibilità dell'ostacolo a causa della sua pressoché totale invisibilità, ha fatto sì che il
[...]
, accortosi del pericolo, con ogni probabilità, all'ultimo istante, avrà sterzato Parte_1 di colpo così perdendo il controllo dell'auto e ribaltandosi sulla sede stradale.
Viceversa, quanto alle dichiarazioni testimoniali rese dai testi addotti dai convenuti,
e , si condividono le perplessità paventate CP_15 Persona_2 dall'appellante in ordine alla loro dubbia attendibilità stante la mancanza di totale estraneità alle parti in causa.
Ed infatti, quanto alla figura di va rilevato che all'epoca dei fatti lo CP_15 stesso era vigile urbano del e, per come dallo stesso Controparte_4 ammesso in fase di escussione testimoniale, era addetto alla vigilanza nella zona dei lavori, di talché eventuali omissioni di vigilanza sulla regolarità della segnalazione dello scavo avrebbero potuto essergli addebitate in rivalsa dall'Ente di cui era dipendente.
Ciò spiega come mai egli abbia dichiarato (in totale difformità rispetto a quanto rilevato dai Carabinieri del N.O.R. di Locri la sera stessa dell'incidente) che “…lo scavo era segnalato con nastro rosso e bianco che delimitava lo scavo (...) a fine giornata gli operai del comune hanno apposto il nastro per recintare lo scavo perché i lavori non si sono conclusi in giornata ...”.
Quanto alle affermazioni di va evidenziato che, essendo, per sua Persona_2 espressa dichiarazione, fratello convivente di - titolare dell'omonima Controparte_5 ditta che ha effettuato lo scavo - ed avendo comunque lavorato per quest'ultima all'epoca dei fatti, le stesse non possono essere considerate genuine o comunque non prive di un interesse del dichiarante.
Alla luce di quanto sopra argomentato, si ritiene che l'attore abbia dato piena prova del nesso di causalità tra il danno lamentato e la res in custodia, di talché la relativa responsabilità va addebitata in egual misura alla Controparte_1
(quale Ente proprietario), al il
[...] Controparte_4 quale, nella effettuazione dei lavori di riparazione della condotta idrica, non ha adottato tutte le cautele necessarie a far sì che la strada non costituisse un pericolo per gli utenti, nonché, infine, alla ditta che ha effettuato i lavori di scavo senza segnalare CP_5 in maniera opportuna e pertinente la presenza della situazione di pericolo insita nella res.
In proposito si osserva che, secondo costante e condivisa giurisprudenza di le gittimità e di merito (cfr. Cass. Civ. ordinanza n.7096/2019 e Corte d'Appello di Catania sez. I,
20/10/2024, n.1360), in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, le responsabilità sono determinabili in base alla libertà di circol azione applicata al tratto stradale:
a) Nel caso in cui l'area del cantiere sia stata completamente delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, i danni all'interno di questa area sono a carico del solo appaltatore, che ne è l'unico custode.
b) Nel caso in cui l'area del cantiere in cui vengono eseguiti i lavori risulti accessibile e adibita al traffico senza inibizioni alla circolazione, la custodia resta a carico dell'Ente titolare della strada, in concorso con l'appaltatore.
La fattispecie in esame rientra nel novero della seconda ipotesi, di talché è giusto dichiarare il concorso nell'obbligo di custodia tanto degli Enti proprietari della strada quanto della ditta appaltatrice dei lavori e quindi la loro paritetica responsabilità nella causazione del danno.
Tuttavia, nel determinismo causale del pregiudizio riportato dall'attore ed in applicazione dei principi di diritto sopra abbondantemente enunciati e ri portati, la sua condotta di guida adottata in relazione al sinistro de quo non può essere ritenuta del tutto estranea o ininfluente, reputandosi sussistere un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. in ragione del fatto che, stante l'ora tarda, l'autovettura si sia ribaltata e si sia fermata 65 metri oltre il punto in cui erano localizzati i lavori in corso.
Quanto sopra è indicativo di una velocità non adeguata in un centro abitato mantenuta dall'autovettura guidata dall'attore, motivo per il quale si può ragionevolmente stimare un concorso di colpa del danneggiato in grado di elidere in parte la responsabilità del custode, pari ad 1/3.
Ciò chiarito in ordine all'an debeatur, occorre ora procedere alla quantificazione del danno alla persona subito dal , così come valutato dalla C.T.U. Parte_1 medico-legale espletata in questa fase processuale - che, sulla scorta della documentazione medica allegata e della visita effettuata sulla paziente, risulta comunque redatta con oggettiva scrupolosità e dovizia di particolari e con le necessarie cognizioni medico-legali, anche per quanto concerne la quantificazione del danno biologico e dell'invalidità temporanea totale e parziale - le cui conclusioni si condividono pienamente. La stessa, dopo aver premesso che: “Le lesioni certificate, riportate in seguito all'incidente subito, compatibili con la dinamica del sinistro, trovano cursus clinico e sono da considerarsi come concausa dell'evento traumatico in esame, viste le preesistenze documentate dagli esami strumentali (RM SN eseguita il Per_3
13.05.2015) in cui è emersa la presenza, nell'articolazione, di fenomeni artrosici - degenerativi.
Il criterio cronologico e quello della continuità sintomatologica risultano essere soddisfatti considerato che le manifestazioni del meccanismo lesivo si sono verificate con un compatibile e fisiologico intervallo cronologico dal trauma.
Il criterio topografico è soddisfatto poiché le sedi del trauma sono compatibili con la dinamica dell'incidente.
La documentazione allegata risulta esaustiva nel delineare il quadro clinico/terapeutico del periziando…”, conclude come segue: “1. Le lesioni repertate e certificate, in atto stabilizzate, sono da considerarsi come concausa, secondo i criteri medico -legali di giudizio, con il trauma accidentale subito il 07.01.15 in cui ha riportato una contusione cranica con escoriazione regione parietale sx, contusione spalla, contusione bacino, ad oggi esitate in esiti funzionali di lesione dei tendini sovraspinoso e sottospinoso della spalla sinistra, sede di documentate preesistenze.
2. Ad oggi presenta postumi invalidanti funzionali alla spalla sinistra (soggetto destrimane) rivelati clinicamente e strumentalmente, come descritti dettagliatamente in precedenza nell'esame obiettivo locale;
essi trovano opportuna collocazione nell'ambito del danno biologico risarcibile sulla base del tasso percentuale di invalidità permanente pari complessivamente al 5% (cinque per cento) della totale.
Per stabilire la suddetta percentuale, lo scrivente ctu ha fatto riferimento alle Tabelle
Ministeriali di uso corrente ed al testo “Linee guida per la valutazione medico -legale del danno alla persona in ambito civilistico – SIMLA” ed. Giuffrè 2016, nello specifico alle voci:
- Esiti di lesione di due o più tendini, tra i quali il sovraspinoso, non trattata chirurgicamente (la percentuale massima deve essere attribuita alle lesioni complesse. In caso di contestuale presenza di limitazione articolare la percentuale deve essere integrata con quella ad essa relativa, sino al valore previsto per l'anchilosi in caso di abolizione dell'articolarità). 3-7% (n.d.)
- Escursione articolare della scapolo-omerale limitata globalmente di circa un terzo 8% (n.d.)
La percentuale totale ottenuta, sommando le percentuali suggerite dalle suddette voci tabellari, è stata ridotta del 50% vista la preesistenza, strumentalmente documentata, di patologia cronica degenerativa della spalla sinistra favorente le lesioni tendinee. Agli atti vi sono allegate certificazioni specialistiche psichiatriche inerenti a un disturbo ansioso-reattivo, con prescrizione di terapia farmacologica, che il sig ha patito Pt_1 durante la convalescenza: da quanto emerso dalla vista peritale, in atto nel periziato non residuano esiti di tipo psichiatrico, correlabili all'incidente subito nel gennaio
2015.
3. Le lesioni hanno cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del signor rispetto a quelle preesistenti, e precisamente hanno comportato Pt_1 un'invalidità temporanea complessiva di 127 gg di cui i primi 8 (otto) di invalidità temporanea parziale al 75%, corrispondenti ai giorni di riposo prescritti presso il S.O.C. Pronto Soccorso di Locri (RC); i successivi 30 (trenta) giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e 89 (ottantanove) giorni un'invalidità temporanea parziale al 25% relativi ai giorni di recupero funzionale fino alla guarigione clinica.
4. si reputano verosimilmente compatibili le lesioni riportate dal periziando nell'evento traumatico nonostante l'uso delle cinture di sicurezza.”.
Il danno così valutato, andrà pertanto liquidato secondo le tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano (non trattandosi di lesioni conseguenti a sinistro da R.C.A.) e non tenendo in conto alcun incremento per sofferenza soggettiva - non altrimenti dimostrato - nel seguente modo:
Per quanto sopra, il danno andrà così liquidato:
ITP 75% (115,00 *8 : 3/4) €. 690,00
ITP 50% (115,00 *30 : ½) €. 1.725,00
ITP 25% (115,00 *89 : ¼) €. 2.558,75
I.P. 5% €. 6.792,00
TOTALE €. 11.765,75
Tale importo va inoltre decurtato di 1/3, in ragione del concorso di colpa attribuibile all'attore, sommando così in totale €. 7.843,84.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., 10.3.2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione dei danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di €. 7.843,84, al momento dell'incidente (07.01.2015).
Vanno quindi calcolati, sulla somma rivalutata anno per anno, la rivalutazione e gli interessi dal 07.01.2015 all'attualità.
La somma così risultante andrà ovviamente corrisposta in solido da tutte le parti convenute.
La Compagnia di Assicurazioni Controparte_6 arà infine tenuta a manlevare per i danni causati la ditta in
[...] Controparte_5 forza del contratto assicurativo in essere all'epoca dei fatti per cui è causa.
Per i suesposti motivi l'appello va accolto per quanto di ragione.
Conseguentemente, in ragione della riduzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento danni in favore di va disposta la rimodulazione Parte_1 delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, reputandosi giusto ed equo compensarle per 1/3 e ponendo il pagamento dei rimanenti 2/3 a carico di
[...]
, in persona del sindaco Controparte_1 metropolitano p.t., in persona del sindaco pro - Controparte_4 tempore, in persona del titolare e, Controparte_5 Controparte_5 per quest'ultima, in Controparte_6 persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra di essi.
Pertanto, con riferimento al primo grado di giudizio, queste vanno liquidate come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo come aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo lo scaglione minimo per i giudizi contenziosi ed in rapporto al valore effettivo del giudizio (€. 7.843,84), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute e già ridotte di 1/3, in complessivi €. 2.076,65, di cui €. 306,66 per la fase di studio, €. 259,33 per la fase introduttiva, €. 560,00 per la fase istruttoria ed €. 567,33, per la fase decisionale ed €. 383,33 per esborsi, oltre accessori come per legge, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario richiedente.
Con riferimento al presente grado, le stesse, tenendo conto dei medesimi parametri sopra esposti e già ridotte di 1/3, vanno liquidate in complessivi €. 2.473,32, di cui €.
378,00 per la fase di studio, €. 307,33 per la fase introduttiva, €. 614,66 per la fase istruttoria, €. 637,33, per la fase decisionale ed €. 536,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antista tario richiedente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , in persona del Controparte_1 sindaco metropolitano pro-tempore, in persona del Controparte_4 sindaco pro-tempore, in persona del titolare Controparte_5 CP_5
e di in persona
[...] Controparte_6 del legale rappresentante pro-tempore, con atto di citazione notificato in data
23.09.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa ed a parziale modifica della sentenza impugnata, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto,
2) Dichiara la , in Controparte_1 persona del sindaco metropolitano p.t., il in persona Controparte_4 del sindaco pro-tempore, l' in persona del titolare Controparte_5
e, per quest'ultima, Controparte_5 [...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_6 parzialmente responsabili dell'incidente per cui è causa - per come in motivazione - e li condanna in solido al pagamento, in favore di ed a titolo di Parte_1 risarcimento danni, della complessiva somma di €. 7.843,84, oltre interessi computati sulla somma risultante dalla devalutazione del predetto importo al momento dell'incidente (07.01.2015), e progressivamente rivalutata, anno per anno, dal
07.01.2015 all'attualità.
3) Compensa per 1/3 le spese di lite relative al primo grado di giudizio e condanna la , in persona del sindaco Controparte_1 metropolitano p.t., il in persona del sindaco pro - Controparte_4 tempore, l' in persona del titolare e, Controparte_5 Controparte_5 per quest'ultima, in Controparte_6 persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra di essi, alla rifusione dei rimanenti 2/3 in favore di che liquida in comple ssivi €. 2.076,65, Parte_1 per compensi, oltre spese gen., C.P.A. ed IVA, come per legge, distraendole ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario richiedente;
4) Compensa per 1/3 le spese di lite relative al presente grado di giudizio e condanna la , in persona Controparte_1 del sindaco metropolitano p.t., il in persona del Controparte_4 sindaco pro-tempore, l' in persona del titolare Controparte_5 e, per quest'ultima, Controparte_5 [...] in persona del legale rappresentante pro -tempore, in Controparte_6 solido tra di essi, alla rifusione dei rimanenti 2/3 in favore di che Parte_1 liquida in complessivi €. 2.473,32, per compensi, oltre spese gen., C.P.A. ed IVA, come per legge, distraendole ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario richiedente;
5) Pone definitivamente, per 1/3 a carico dell'appellante e per i rimanenti 2/3 - in solido tra di essi - a carico di tutti gli appellati, le spese di C.T.U..
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 744/2019 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 9 settembre 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), Vico I Crotone n. 25, presso lo studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Pangallo (p.e.c.:
, che lo rappresenta e difende, giusta Email_1 procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. (già Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del metropolitano pro- Controparte_2 CP_3 tempore, elettivamente domiciliata in all a Via Crocefisso, presso la Controparte_1 sede dell'Ente, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Sibilio E (p.e.c.: – Fax: 0965/365888), dell'Avvocatura Email_2
Metropolitana;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. , in persona del Sindaco pro- Controparte_4 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliato in Bovalino, Via Garibaldi, n. 15, presso lo studio dell'Avv. Serafina Ceravolo (p.e.c.: - fax: Email_4
0964/679017) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO NONCHE'
(P. I.V.A. - in persona del suo Controparte_5 P.IVA_3 legale rappresentante , (C.F. ) nato a Controparte_5 C.F._2
EN (RC) il 13.12.1971 - elettivamente domiciliata in Bovalino (RC) al Vico III
Garibaldi n. 23, presso lo studio dell'Avv. Antonella Pelle (p.e.c.:
- fax: 0964/670558), che la rappresenta e difende, giusta Email_5 procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. – P. I.V.A. Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente P.IVA_4 domiciliata in Como, alla Via Mugiasca n. 10, presso lo studio dell'Avv. Andrea
AN (p.e.c.: , che la rappresenta e Email_6 difende giusta procura in atti;
APPELLATA
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OGGETTO: Risarcimento danni - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri
n. 520/2019 del 02.05.2019.
CONCLUSIONI
In riferimento all'udienza del 09.09.2024, svoltasi in modalità telematica, tutti le parti
– ad eccezione del - hanno precisato le conclusioni, Controparte_7 mediante istanza di assegnazione a sentenza presentata in via telematica, rispettivamente, il 03.09.2015, il 05.09.2024, il 06.09.2024 ed il 04.09.2024, ovvero, per l'appellante, come di seguito: “Facendo seguito all'invito per lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta, l'odierna parte appellante deposita le presenti note a mezzo delle quali precisa le proprie conclusioni ribadendo ogni propria difesa ed eccezione ed impugnando e contestando le avverse difese, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Tuttavia, attese quelle che sono state le conclusioni rassegnate dal nominato CTU, chiede anche in questa conclusiva sede che l'On. Corte adita voglia disporre per la convocazione a chiarimenti dello Stesso CTU evidenziando come la risposta alle controdeduzioni formulate da questa difesa appare, per un verso, immotivata e, per altro verso, parziale e non completa.
A tal proposito, si rappresenta all'On. Corte che con le controdeduzioni formulate da questa difesa si chiedeva al nominato CTU, dott : Persona_1
1. di voler considerare il disturbo ansioso reattivo patito dall'appellante;
2. di voler considerare che tale patologia ha un range di valutazione che va dal 6% al 10%;
3. di voler considerare che, ammessa e non concessa la legittimità della riduzione del 50% della percentuale di danno complessiva, tenendo conto del 5% per il danno alla spalla e sommando il minimo punteggio per il danno psichiatrico (6%), i postumi permanenti, considerata la immotivata riduzione di cui sopra, risulterebbero nella misura dell'11%;
4. di voler considerare come del tutto immotivata una riduzione del 50% del danno per preesistente patologia [appare essere sbagliato ridurre i punti percentuali di invalidità con riferimento a patologia preesistente favorente, nel caso di specie, le lesioni tendinee. L'invalidità o la malattia pregressa, infatti, possono teoricamente costituire tanto una concausa di lesione (per esempio il responsabile infligge un lieve urto, altrimenti innocuo, a persona affetta da osteogenesi imperfetta o sindrome di Lobstein, provocandole gravi fratture), quanto una concausa di menomazione (per esempio il responsabile provoca l'amputazione della mano destra a chi aveva già perduto l'uso della sinistra). Le preesistenze, dunque, sono una circostanza che pongono all'interprete un problema di causalità: materiale, se dovessero rappresentare una concausa di lesione;
e giuridica, se dovessero rappresentare una conc ausa di menomazione. Se la preesistenza ha concausato la lesione iniziale dell'integrità psicofisica (come nel caso di scuola dell'emofiliaco cui venga inflitta una minuscola ferita), di essa non dovrà tenersi conto nella liquidazione del danno, e tanto me no nella determinazione del grado di invalidità permanente. In questo caso infatti la preesistenza della patologia costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, e il concorso del fatto dell'uomo con la concausa naturale rende quest'ultima giuridicamente irrilevante in virtù del precetto dell'equivalenza causale dettato dall'art. 41 c.p. Se la preesistenza di malattie o menomazioni non ha concausato la lesione né ha aggravato o è stata aggravata dalla menomazione sopravvenuta (cosiddette menomazioni “coesistenti”), anche in questo caso di essa non dovrà tenersi conto nella liquidazione del danno, e tanto meno nella determinazione del grado di invalidità permanente. A ogni modo, il concetto di “coesistenza” – dice la Suprema Corte – va valutato a posteriori e in concreto, non a priori ed in astratto. Non si può infatti escludere aprioristicamente che successive menomazioni riguardanti lo stesso organo possano non aggravarsi le une a causa delle altre. Allo stesso modo, non può proclamarsi a priori che menomazioni riguardanti organi diversi mai interferiscano tra loro (si pensi all'ipotesi della perdita del tatto in una persona non vedente). Diversa è l'ipotesi in cui lo stato anteriore della vittima non abbia concausato la lesione, ma abbia concausato il consolidarsi di postumi più gravi rispetto a quelli che avrebbe patito la vittima se fosse stata sana al momento dell'illecito. In questo caso è centrale il ruolo del medico-legale, che dovrà fornire al giudice due dati: a) il grado di invalidità permanente obiettivo e complessivo presentato dalla vittima;
b) il grado in punti percentuali di invalidità permanente della vittima prima dell'infortunio. Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non potrà certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale].
A tutte queste osservazioni il CTU non ha risposto ovvero ha risposto in maniera parziale e non esaustiva e, pertanto, si invita l'On. Corte adita a voler valutare l'opportunità e la necessità di chiedere chiarimenti al nominato CTU sui punti sopra indicati.
In ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi.”; per la CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA: “In ottemperanza al provvedimento emesso dell'ecc.ma Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 28.11.2023 con il quale DISPONE che l'udienza fissata per il 09.09.2024 per il presente procedimento R.G. 744/2019, sia sostituita con il deposito di note scritte, il sottoscritto procuratore, nella qualità di difensore dell Controparte_8
precisa le proprie conclusioni riportandosi alla propri a comparsa di
[...] costituzione in appello nonché a tutti i verbali ed atti di causa insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- rigettare l'appello proposto dal sig. perché inammissibile ed Parte_1 infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esplicitate;
- confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 520/2019, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione.
- in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_8
[...]
- ed ancora in via più gradata dichiarare la tenutezza del , in Controparte_4 quanto lo scavo presente sulla S.P. 72 era stato eseguito dallo stess pe r poter CP_4 provvedere alla riparazione della rete idrica comunale. E sempre lo stess CP_4 aveva stipulato un contratto di appalto con la ditta ZU così come risulta dalla determina allegata da questa difesa. E conseguentemente in caso di accertamento d i responsabilità devono essere condannati i e/o la ditta ZU e Controparte_4 per essa al pagamento del Controparte_9 risarcimento danni subiti dall'attore stesso.
-condannare l'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari del presente giudizio;
E chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.”; per l' : “Il sottoscritto avv. Antonella Pelle, all'esito Controparte_5 dell'ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria con la quale è stata fissata l'udienza del 09 Settembre 2024 da svolgersi ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte rassegna le seguenti
Memorie di precisazione delle conclusioni
Preliminarmente, con le presenti note il sottoscritto avvocato, si riporta a tutti gli atti e verbali di causa del primo e secondo grado di giudizio da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e alle conclusioni ivi rassegnate e insiste nell'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) In via principale, previe le declaratorie del caso, rigettare l'appello proposto dal sig.
in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto per le Parte_1 motivazioni in atti esplicitate e per l'effetto confermare la sentenza n. 520/219 emessa dal Tribunale di Locri, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande attoree, rigettare la domanda avanzata dal convenut Controparte_4
In persona del suo Sindaco in carica, nei confronti della ditta , in Controparte_5 persona del suo omonimo titolare, in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto riconoscere lo stesso ente unico responsabile dell'omessa segnalazione e custodia dello scavo;
3) In via di ulteriore subordine, qualora dovessero trovare accoglimento le domande attoree, condannare l , in persona CP_10 Controparte_6 del legale rappresentante pro tempore, a manlevare la convenuta DI ZU contro gli effetti della sentenza e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in favore del Sig . Parte_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge.
Il sottoscritto avvocato chiede infine che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.”; per recisa le Controparte_6 CP_11 conclusioni come da foglio separato già depositato e chiede che la causa sia assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Di seguito si riportano le rassegnate
CONCLUSIONI In principalità e nel merito: previe declaratorie del caso, rigettare l'appello proposto dal sig. e per l'effetto confermare la sentenza n. 520/2019 emessa dal Pt_1
Tribunale di Locri.
In ogni caso rigettare tutte le domande svolte nei confronti di Controparte_6
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
a titolo di risarcimento per le lesioni subite a causa del manto stradale e, se gnatamente di uno scavo presente sulla carreggiata. A fondamento della domanda esponeva che nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre procedeva sulla predetta strada provinciale alla guida dell'autovettura Fiat Panda, tg. BA141MC, di proprietà d
[...]
con direzione di marcia monte-mare, giunto in località Ricciolio, alla altezza CP_13 del civico 25, al fine di evitare l'impatto con un profondo scavo presente sulla carreggiata, sulla propria corsia di marcia, perdeva il controllo del mezzo c he si ribaltava sull'asfalto; che, a suo dire, il predetto scavo non era segnalato né tantomeno visibile e non vi erano protezioni;
che sul posto erano intervenuti i Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Locri che avevano redatto apposita relazion e dell'accaduto; che, a cagione del sinistro, riportava lesioni che rendevano necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri dove gli veniva diagnosticato: “contusione cranica con escoriazione regione parietale sx, contusione spalla, contusione bacino” (cfr. certificazione medica in atti). Deduceva che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere all , ogg Controparte_2 [...]
e al per omessa vigilanza e manutenzione del CP_8 Controparte_4 tratto stradale in questione.
La resisteva alla domanda, eccependo in via Controparte_8 preliminare la propria carenza di legittimazione passiva dal momento che erano in corso sul tratto di strada in questione – ed esattamente in C.da Ricciolio - lavori di riparazione alla rete idrica commissionati da;
concludeva per la Controparte_4 esclusiva responsabilità del e della ditta che aveva eseguito i lavori nella CP_4 causazione dei danni lamentati dall'attore. Nel merito, contestava la propria responsabilità assumendo che il sinistro fosse ascrivibile unicamente alla condotta di guida tenuta da a proprio avviso, non adeguata tenuto conto dell'ora tarda e Pt_1 del tratto di strada collocato nel centro abitato.
Si costituiva in giudizio il chiedendo in via preliminare la Controparte_4 autorizzazione alla chiamata in causa di , in qualità di titolare della Controparte_5 omonima impresa alla quale aveva affidato i lavori di Controparte_14 manutenzione della rete idrica e fognante, in forza del contratto d'appalto stipulato il 15.10.2013 e dei buoni di consegna attestanti le ore eseguite in data 05.01.2017 e
07.01.2017 per l'intervento sulla rete idrica di località Ricciolio dalla DI ZU;
concludeva, conseguentemente per la carenza di legittimazione passiva atteso che la ditt aveva assunto all'art. 15 del citato contratto la responsabilità per i danni a CP_5 persone e cose con manleva de In subordine, insisteva per il rigetto della CP_4 domanda dell'attore assumendo la insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c. e, in ogni caso, deducendo in ordine alla imputabilità alla condotta dell'attore del sinistro per cui è causa.
Autorizzata con ordinanza del 03.11.2017 la chiamata in causa del terzo, s i costituiva in giudizi chiedendo in via preliminare, a propria volta, la chiamata in Controparte_5 causa della Compagnia di Assicurazione ai fini della manleva e contestando comunque nel merito la pretesa di parte attrice. In particolare precisava che, per come evincibile anche dal verbale redatto dagli agenti intervenuti, lo scavo non interessava la carreggiata se non per pochi centimetri in quanto era effettuato tra la linea esterna della carreggiata e un muretto ivi presente;
che non vi era una situazione di pericolo o di anomalia della sede stradale e che il sinistro, a proprio avviso, si era verificato a causa della condotta di guida imprudente di parte attrice che procedeva ad una velocità sicuramente superiore ai 50km/h per come desumibile dalla circostanza che il veicolo da questi condotto si era ribaltato e aveva terminato la propria corsa oltre 65 mt di distanza dal presunto ostacolo.
Previa autorizzazione alla chiamata in causa, si costituiva in giudizio la
[...] chiedendo il rigetto di qualsivoglia domanda nei Controparte_6 propri confronti;
in subordine, in caso di accoglimento della domanda principale, chiedeva di essere condannata a manlevare la impresa , entro i limiti di CP_5 massimale e previo accertamento della operatività della polizza di assicurazioni invocata, nella misura in cui fosse accertata la responsabilità/corresponsabilità della propria assicurata.
Istruita la causa sulla base della prova testimoniale e delle produzioni documentali, con ordinanza del 15.03.2019 la causa veniva reputata matura per la decisione allo stato degli atti – essendo stata ritenuta in quella sede superflua la ammissione della consulenza medico legale alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi – e rinviata alla odierna udienza del 02.5.2019 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..>>. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Locri così decideva:
“Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. 850/2017 r.g. come in epigrafe proposto, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta d;
Parte_1
2. condann al pagamento delle spese di lite di giudizio in favore Parte_1 dell che liquida in complessivi euro 3.972,00 a titolo di compensi Controparte_8 professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3. condann al pagamento delle spese di lite di giudizio in favore Parte_1 del che liquida in complessivi euro 4.500,59 (di cui euro Controparte_4
3.972,00 a titolo di compensi professionali ed euro 528,59 per esborsi), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
4. condann al pagamento delle spese di lite di giudizio in favore di Parte_1
che liquida in complessivi euro 4.500,59 (di cui euro 3.972,00 a titolo Controparte_5 di compensi professionali ed euro 528,59 per esborsi), oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
5. compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra e la Controparte_5
Compagnia di assicurazione.”.
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1 notificato telematicamente il 23.09.2019, nel quale veniva esposto un unico lungo motivo di gravame articolato in quattro punti.
In sintesi, l'appellante deduceva l'asserita erroneità della sentenza impugnata laddove il
Tribunale non aveva ritenuto sufficientemente provata la dinamica del sinistro per come descritta dai testi indicati dall'attore, totalmente estranei alle parti, prediligendo, viceversa, il racconto fornito dai testimoni addotti dai convenuti, in particolare, un teste già dipendente della ditta e fratello dello stesso titolare ( CP_5 Per_2
) ed un vigile urbano del ( ,
[...] Controparte_4 CP_15 addetto peraltro alla vigilanza della zona dei lavori), soggetti quindi non totalmente disinteressati all'esito del giudizio.
Il primo Giudice avrebbe altresì errato nel valutare le ulteriori emergenze istruttorie documentali in quanto sarebbero stati totalmente pretermessi tutti i rilievi e gli accertamenti contenuti nella relazione di intervento dei Carabinieri di Locri circa la riscontrata inesistenza della segnalazione dei lavori in corso e dello scavo in atto, nonché sulla effettiva posizione dello scavo medesimo rispetto alla sede stradale. Chiedeva, pertanto, previa ammissione di C.T.U. medico legale da espletare sulla persona dell'appellante, l'accoglimento del gravame nel senso di dichiarare la concorrente responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. della
[...]
e del Controparte_1 Controparte_4
e la loro condanna al risarcimento dei danni subiti da oltre alla Parte_1 rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, con comparsa depositata in cancelleria il 22.01.2020, la
[...]
, eccependo preliminarmente la Controparte_1 propria carenza di legittimazione passiva e resistendo nel merito al gravame di cui chiedeva il rigetto, con condanna dell'appellante alle spese dio lite del grado.
Si costituiva parimenti, con comparsa depositata telematicamente il 20.01.2020, il il quale resisteva all'appello chiedendone il rigetto, Controparte_4 oltre alla condanna dell'appellante alla corresponsione delle spese di giudizio.
Si costituiva, inoltre, l' con comparsa depositata Controparte_5 telematicamente il 16.12.2019, chiedendo il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante alle spese di lite.
Si costituiva, infine, con comparsa depositata telematicamente il 27.12.2019, la chiedendo anch'essa il Controparte_6 rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado.
Nel corso della trattazione nel presente grado veniva ammessa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona dell'appellante.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 09.09.2024
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D .L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini di legge, ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' da premettere, in linea generale, che la fattispecie in esame ricade sotto l'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità da custodia.
In subiecta materia, come è noto, vige il principio consolidato secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. n. 9726/2013; Cass. n.
1769/2012), in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. n.
26086/2005).
In altri termini, i tratti salienti della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono costituiti - sul piano causale - dalla derivazione del danno da una situazione di pericolo connessa in modo immanente alla res e - sul versante soggettivo dell'imputazione della responsabilità - dall'esistenza di un potere di fatto sulla res che consenta di intervenire per impedire o rimuovere le anzidette situazioni di pericolo, potere che deve essere effettivo, ossia tale da consentire concretamente l'effettuazione di interventi di controllo e manutenzione volti ad inibire gli effetti pericolosi.
L'interpretazione sopra riportata è pressoché univoca da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito ed è stata recentemente ribadita dalla Suprema Corte (cfr. Cass.
Civ. Sez. III, ordinanza n. 8450 del 31.03.2025), che, nel richiamare due recenti precedenti conformi (Cass. 4051/2024 e Cass. 5116/2023 ), ha stabilito che: “In tema di responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., con riferimento ai danni cagionati dalla condizione del manto stradale, è irrilevante sul piano dell'accertamento causale la natura insidiosa della cosa custodita o la percepibilità ed evitabilità dell'insidia da parte del danneggiato, trattandosi di elementi estranei alla fattispecie normativa. Il danneggiato non è onerato di provare altro all'infuori del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. La responsabilità oggettiva del custode può essere esclusa dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo. L'incidenza causale del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., non richiedendosi che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, essendo sufficiente la sola colpa del leso per attenuare o elidere il nesso di causalità con la cosa custodita. Spetta al custode provare la sussistenza di tali elementi con caratteristiche idonee, in base ad un rigoroso apprezzamento di fatto, a configurarli come causa esclusiva o concorrente dell'evento dannoso.”.
In parole povere, la responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha natura oggettiva, perché si basa esclusivamente sulla dimostrazione del rapporto di collegamento causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode.
Chi ha subito il danno non deve provare la natura insidiosa della cosa, o la non visibilità e non percepibilità ed evitabilità del pericolo in quanto tali concetti sono estranei alle regole civilistiche sulla responsabilità di cui si discute. Il conducente del veicolo deve semplicemente dimostrare che è stata proprio quella specifica anomalia della strada - il dosso, la buca, l'asfalto sdrucciolevole - a causare direttamente l'incidente e i danni patiti.
L'onere probatorio che grava sul danneggiato è rispettato con l a mera dimostrazione del nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso, non essendo prevista alcuna prova della natura insidiosa della cosa o della mancanza di propria colpa.
Spetterà quindi al custode provare questi elementi come sussistenti e tali da far venir meno il nesso di causalità con la cosa custodita.
Ne deriva, inoltre, che tale tipo di responsabilità è esclusa soltanto dal caso fortuito, il quale è fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile ma al profilo causale dell'evento, in quanto riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Per caso fortuito ex art. 2051 c.c. deve insomma intendersi la presenza di un elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che, interrompendo il nesso di causalità, risulti idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno.
In questi termini, la Cassazione ha precisato che il fortuito dovrà essere connotato da impulso causale autonomo, imprevedibilità nonché assoluta eccezionalità (Cass. n.
5741/2009), descrivendolo come un fatto caratterizzato dall'essere estraneo alla sfera di custodia del soggetto.
Il fortuito, quindi, per liberare il custode dall'obbligo risarcitorio, dovrebbe secondo tale visione prospettica essere: a) causa esclusiva del danno;
b) del tutto estraneo alla sfera di custodia.
Nella nozione di «caso fortuito», con orientamento pacifico, rientrano dunque: a)
l'evento imprevisto ed imprevedibile;
b) il fatto del terzo;
c) il fatto della vittima.
Ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio in quanto il pericolo è altamente prevedibile.
In proposito, una recentissima pronuncia di legittimità (cfr. Corte di Cassazione - sez.
III civ. - ordinanza n.24799 del 16-09-2024), richiamando i noti precedenti di identico tenore relativi alle ordinanze n. 2482/2018, n. 2479/2018 e 2480/2018, ha definitivamente precisato che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si at teggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto al le circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro“.
La Suprema Corte, nel citato arresto giurisprudenziale, soggiunge anche che le successive pronunce nn. 27724/18, 20312/19, 38089/21 35429/22, S.U. 20943/22,
11152/23, 14228/23, 21657/23, 33074/23 confermano tale importante principio.
In particolare, l'ordinanza n. 33074/23 ha statuito che la responsabilità ex art. 2051
c.c. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole, nonché che la valutazione sull'idoneità della condotta dell'agente ad elidere il nesso di causa è valutazione di merito e quindi insindacabile in sede di legittimità.
Prosegue, il ragionamento della Corte di Legittimità, ricordando che “…l'”esatta interpretazione” che, ai sensi dell'art. 65 ord. giud., le Sezioni Unite (nonché i successivi approdi della Corte di legittimità) hanno dato dell'art. 2051 c.c., possono riassumersi come di seguito:
1) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del “caso fortuito”;
2) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della vittima;
3) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
4) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: - valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
- valutare se il danneggiato ha rispettato il “generale dovere di ragionevole cautela”;
- escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”;
- considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.”.
In tale alveo si inserisce anche l'ordinanza n. 8346 del 27 marzo 2024 della Terza
Sezione della Cassazione Civile, che ha inoltre chiarito che “In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., la prova del caso fortuito, che esclude la responsabilità oggettiva, può consistere nel fatto naturale, nella condotta di un terzo estraneo o nel comportamento della stessa vittima. Quando il caso fortuito è costituito dalla condotta della vittima, per stabilire se esso escluda in tutto o in parte la responsabilità del custode occorre: a) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
b) verificare se il danneggiato ha rispettato il generale dovere di ragionevole cautela;
c) escludere del tutto la responsabilità del custode se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza irragionevole secondo un criterio di regolarità causale. È irrilevante, ai fini di tale valutazione, che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile dal custode. La condotta imprudente del danneggiato può escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento anche in presenza di un contegno soggettivamente colposo del custode che non ne abbia neutralizzato la pericolosità intrinseca. Il caso fortuito non costituisce un'eccezione in senso stretto e può essere rilevato d'ufficio dal giudice. La valutazione circa la natura esclusiva o concorrente dell'efficacia causale della condotta colposa del danneggiato costituisce questione di fatto riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.”.
Ciò premesso va comunque osservato che l'appello è parzialmente fondato nel merito.
Ed invero, effettuando una completa ed analitica revisione e rivalutazione di tutto il compendio probatorio emerso in prima istanza, le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Locri nella adozione del provvedimento impugnato sono discuti bili e non condivisibili in toto.
Vanno in primis considerate le dichiarazioni rese dal teste di parte attrice,
[...]
. Testimone_1
Lo stesso, sentito all'udienza del 14.03.2019, ha dichiarato testualmente: “Confermo la circostanza sub 1) della memoria istruttoria di parte attrice e preciso che tanto posso riferire perché nelle predette circostanza di tempo e di luogo seguivo con la mia autovettura quella dell'attore sebbene con una distanza (di circa 20 mt) ma tale da notare la manovra eseguita d per evitare una fossa presente sul manto stradale
Pt_1 di grandezza pari almeno a due metri per quattro. Preciso che tra il mio veicolo e quello del non vi erano altri mezzi”; (…) “sia io che il procedevamo
Pt_1 Pt_1 sulla SP co direzione Bovalino”; (…)“I per evitare il fosso ha perso il controllo
Pt_1 del mezzo che si è ribaltato. Nella immediatezza mi sono fermato per prestare soccorso e ho accompagnato il presso l'Ospedale di Locri. Ci eravamo già
Pt_1 allontanati quando sono arrivati i Carabinieri”; (…) “Non c'era segnaletica stradale di pericolo né nastri di avvertimento e la strada non era illuminata”; (…) “La SP è a doppia corsia di marcia e la fossa era presso il ciglio della strada”; (…) “Dopo essersi ribaltata il veicolo del Romeo – Fiat Panda di colore blu scuro - si è fermato circa 30-40 mt più avanti”(…).
Tali affermazioni vanno confrontate con il rapporto redatto dal N.O.R. dei Carabinieri di Locri, intervenuto sul luogo dell'incidente nell'immediatezza dei fatti, che, si rammenta, fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti e di tutti i fatti che il pubblico ufficiale attesta di aver compiuto o di aver visto avvenire durante l'intervento (quali, ad esempio, i rilievi effettuati sul luogo di un incidente), in esso contenuti.
Dallo stesso si può infatti apprezzare come i militari intervenuti abbiano accertato che:
“…in relazione ai rilievi planimetrici effettuati e dalla posizione finale del veicolo A (ribaltato) si desume che lo stesso veicolo percorrente la S P 72 località Ricciolio di EN con direzione monte-mare, giunto in prossimità di uno scavo (2 metri per 4 metri) non segnalato e sprovvisto di protezioni, giacente sulla careggiata, nella fattispecie occupava parzialmente la corsia dello stesso senso di marcia, per cause del tutto accidentali, il conducente del veicolo A per evitare di impattare contro l'ostacolo sopra descritto, perdeva il controllo del mezzo che si ribaltava terminando la sua corsa a circa 65 metri dallo stesso scavo.”.
Come si può ben notare le dichiarazioni testimoniali del Testimone_1 rispecchiano in pieno gli accertamenti effettuati dai Carabinieri nella quasi immediatezza dell'incidente (nel rapporto si afferma che i militari sono intervenuti dopo circa 30 minuti dall'evento) e ciò che emerge ictu oculi è che lo scavo in questione - lungo 4 metri e largo 2 - occupava in parte la corsia percorsa dall'autovettura condotta dal (circostanza facilmente riscontrabile Parte_1 proprio dalle fotografie prodotte in atti dalla Controparte_1
) e non era segnalato né protetto, oltre a non essere illuminato
[...] nonostante l'orario notturno.
Di contro, le citate fotografie (scattate, con ogni probabilità, all'indomani o comunque nei giorni successivi al sinistro e riproducenti i luoghi di causa in pieno giorno e dalle quali è possibile apprezzare la presenza di un nastro di plastica di colore bianco e rosso a ridosso dello scavo nonché di un segnale verticale di obbligo di direzione posto in prossimità dello stesso) non valgono a smentire quanto rilevato dalla pattuglia del
N.O.R. dei Carabinieri di Locri, i quali hanno cristallizzato sin da subito la situazione dei luoghi con la loro relazione di intervento, evidenziando nello specifico che nessuna segnalazione o protezione era stata apposta nei pressi dei lavori in corso e che lo scavo occupava parzialmente la corsia di marcia di percorrenza dell'autovettura dell'attore.
La dinamica sopra descritta è perfettamente compatibile anche con la mancan za di tracce di frenata da parte del veicolo coinvolto nel sinistro (così come riportato nel rapporto redatto dai Carabinieri) poiché, in considerazione dell'imprevedibilità dell'ostacolo a causa della sua pressoché totale invisibilità, ha fatto sì che il
[...]
, accortosi del pericolo, con ogni probabilità, all'ultimo istante, avrà sterzato Parte_1 di colpo così perdendo il controllo dell'auto e ribaltandosi sulla sede stradale.
Viceversa, quanto alle dichiarazioni testimoniali rese dai testi addotti dai convenuti,
e , si condividono le perplessità paventate CP_15 Persona_2 dall'appellante in ordine alla loro dubbia attendibilità stante la mancanza di totale estraneità alle parti in causa.
Ed infatti, quanto alla figura di va rilevato che all'epoca dei fatti lo CP_15 stesso era vigile urbano del e, per come dallo stesso Controparte_4 ammesso in fase di escussione testimoniale, era addetto alla vigilanza nella zona dei lavori, di talché eventuali omissioni di vigilanza sulla regolarità della segnalazione dello scavo avrebbero potuto essergli addebitate in rivalsa dall'Ente di cui era dipendente.
Ciò spiega come mai egli abbia dichiarato (in totale difformità rispetto a quanto rilevato dai Carabinieri del N.O.R. di Locri la sera stessa dell'incidente) che “…lo scavo era segnalato con nastro rosso e bianco che delimitava lo scavo (...) a fine giornata gli operai del comune hanno apposto il nastro per recintare lo scavo perché i lavori non si sono conclusi in giornata ...”.
Quanto alle affermazioni di va evidenziato che, essendo, per sua Persona_2 espressa dichiarazione, fratello convivente di - titolare dell'omonima Controparte_5 ditta che ha effettuato lo scavo - ed avendo comunque lavorato per quest'ultima all'epoca dei fatti, le stesse non possono essere considerate genuine o comunque non prive di un interesse del dichiarante.
Alla luce di quanto sopra argomentato, si ritiene che l'attore abbia dato piena prova del nesso di causalità tra il danno lamentato e la res in custodia, di talché la relativa responsabilità va addebitata in egual misura alla Controparte_1
(quale Ente proprietario), al il
[...] Controparte_4 quale, nella effettuazione dei lavori di riparazione della condotta idrica, non ha adottato tutte le cautele necessarie a far sì che la strada non costituisse un pericolo per gli utenti, nonché, infine, alla ditta che ha effettuato i lavori di scavo senza segnalare CP_5 in maniera opportuna e pertinente la presenza della situazione di pericolo insita nella res.
In proposito si osserva che, secondo costante e condivisa giurisprudenza di le gittimità e di merito (cfr. Cass. Civ. ordinanza n.7096/2019 e Corte d'Appello di Catania sez. I,
20/10/2024, n.1360), in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, le responsabilità sono determinabili in base alla libertà di circol azione applicata al tratto stradale:
a) Nel caso in cui l'area del cantiere sia stata completamente delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, i danni all'interno di questa area sono a carico del solo appaltatore, che ne è l'unico custode.
b) Nel caso in cui l'area del cantiere in cui vengono eseguiti i lavori risulti accessibile e adibita al traffico senza inibizioni alla circolazione, la custodia resta a carico dell'Ente titolare della strada, in concorso con l'appaltatore.
La fattispecie in esame rientra nel novero della seconda ipotesi, di talché è giusto dichiarare il concorso nell'obbligo di custodia tanto degli Enti proprietari della strada quanto della ditta appaltatrice dei lavori e quindi la loro paritetica responsabilità nella causazione del danno.
Tuttavia, nel determinismo causale del pregiudizio riportato dall'attore ed in applicazione dei principi di diritto sopra abbondantemente enunciati e ri portati, la sua condotta di guida adottata in relazione al sinistro de quo non può essere ritenuta del tutto estranea o ininfluente, reputandosi sussistere un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. in ragione del fatto che, stante l'ora tarda, l'autovettura si sia ribaltata e si sia fermata 65 metri oltre il punto in cui erano localizzati i lavori in corso.
Quanto sopra è indicativo di una velocità non adeguata in un centro abitato mantenuta dall'autovettura guidata dall'attore, motivo per il quale si può ragionevolmente stimare un concorso di colpa del danneggiato in grado di elidere in parte la responsabilità del custode, pari ad 1/3.
Ciò chiarito in ordine all'an debeatur, occorre ora procedere alla quantificazione del danno alla persona subito dal , così come valutato dalla C.T.U. Parte_1 medico-legale espletata in questa fase processuale - che, sulla scorta della documentazione medica allegata e della visita effettuata sulla paziente, risulta comunque redatta con oggettiva scrupolosità e dovizia di particolari e con le necessarie cognizioni medico-legali, anche per quanto concerne la quantificazione del danno biologico e dell'invalidità temporanea totale e parziale - le cui conclusioni si condividono pienamente. La stessa, dopo aver premesso che: “Le lesioni certificate, riportate in seguito all'incidente subito, compatibili con la dinamica del sinistro, trovano cursus clinico e sono da considerarsi come concausa dell'evento traumatico in esame, viste le preesistenze documentate dagli esami strumentali (RM SN eseguita il Per_3
13.05.2015) in cui è emersa la presenza, nell'articolazione, di fenomeni artrosici - degenerativi.
Il criterio cronologico e quello della continuità sintomatologica risultano essere soddisfatti considerato che le manifestazioni del meccanismo lesivo si sono verificate con un compatibile e fisiologico intervallo cronologico dal trauma.
Il criterio topografico è soddisfatto poiché le sedi del trauma sono compatibili con la dinamica dell'incidente.
La documentazione allegata risulta esaustiva nel delineare il quadro clinico/terapeutico del periziando…”, conclude come segue: “1. Le lesioni repertate e certificate, in atto stabilizzate, sono da considerarsi come concausa, secondo i criteri medico -legali di giudizio, con il trauma accidentale subito il 07.01.15 in cui ha riportato una contusione cranica con escoriazione regione parietale sx, contusione spalla, contusione bacino, ad oggi esitate in esiti funzionali di lesione dei tendini sovraspinoso e sottospinoso della spalla sinistra, sede di documentate preesistenze.
2. Ad oggi presenta postumi invalidanti funzionali alla spalla sinistra (soggetto destrimane) rivelati clinicamente e strumentalmente, come descritti dettagliatamente in precedenza nell'esame obiettivo locale;
essi trovano opportuna collocazione nell'ambito del danno biologico risarcibile sulla base del tasso percentuale di invalidità permanente pari complessivamente al 5% (cinque per cento) della totale.
Per stabilire la suddetta percentuale, lo scrivente ctu ha fatto riferimento alle Tabelle
Ministeriali di uso corrente ed al testo “Linee guida per la valutazione medico -legale del danno alla persona in ambito civilistico – SIMLA” ed. Giuffrè 2016, nello specifico alle voci:
- Esiti di lesione di due o più tendini, tra i quali il sovraspinoso, non trattata chirurgicamente (la percentuale massima deve essere attribuita alle lesioni complesse. In caso di contestuale presenza di limitazione articolare la percentuale deve essere integrata con quella ad essa relativa, sino al valore previsto per l'anchilosi in caso di abolizione dell'articolarità). 3-7% (n.d.)
- Escursione articolare della scapolo-omerale limitata globalmente di circa un terzo 8% (n.d.)
La percentuale totale ottenuta, sommando le percentuali suggerite dalle suddette voci tabellari, è stata ridotta del 50% vista la preesistenza, strumentalmente documentata, di patologia cronica degenerativa della spalla sinistra favorente le lesioni tendinee. Agli atti vi sono allegate certificazioni specialistiche psichiatriche inerenti a un disturbo ansioso-reattivo, con prescrizione di terapia farmacologica, che il sig ha patito Pt_1 durante la convalescenza: da quanto emerso dalla vista peritale, in atto nel periziato non residuano esiti di tipo psichiatrico, correlabili all'incidente subito nel gennaio
2015.
3. Le lesioni hanno cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni del signor rispetto a quelle preesistenti, e precisamente hanno comportato Pt_1 un'invalidità temporanea complessiva di 127 gg di cui i primi 8 (otto) di invalidità temporanea parziale al 75%, corrispondenti ai giorni di riposo prescritti presso il S.O.C. Pronto Soccorso di Locri (RC); i successivi 30 (trenta) giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e 89 (ottantanove) giorni un'invalidità temporanea parziale al 25% relativi ai giorni di recupero funzionale fino alla guarigione clinica.
4. si reputano verosimilmente compatibili le lesioni riportate dal periziando nell'evento traumatico nonostante l'uso delle cinture di sicurezza.”.
Il danno così valutato, andrà pertanto liquidato secondo le tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano (non trattandosi di lesioni conseguenti a sinistro da R.C.A.) e non tenendo in conto alcun incremento per sofferenza soggettiva - non altrimenti dimostrato - nel seguente modo:
Per quanto sopra, il danno andrà così liquidato:
ITP 75% (115,00 *8 : 3/4) €. 690,00
ITP 50% (115,00 *30 : ½) €. 1.725,00
ITP 25% (115,00 *89 : ¼) €. 2.558,75
I.P. 5% €. 6.792,00
TOTALE €. 11.765,75
Tale importo va inoltre decurtato di 1/3, in ragione del concorso di colpa attribuibile all'attore, sommando così in totale €. 7.843,84.
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., 10.3.2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione dei danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di €. 7.843,84, al momento dell'incidente (07.01.2015).
Vanno quindi calcolati, sulla somma rivalutata anno per anno, la rivalutazione e gli interessi dal 07.01.2015 all'attualità.
La somma così risultante andrà ovviamente corrisposta in solido da tutte le parti convenute.
La Compagnia di Assicurazioni Controparte_6 arà infine tenuta a manlevare per i danni causati la ditta in
[...] Controparte_5 forza del contratto assicurativo in essere all'epoca dei fatti per cui è causa.
Per i suesposti motivi l'appello va accolto per quanto di ragione.
Conseguentemente, in ragione della riduzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento danni in favore di va disposta la rimodulazione Parte_1 delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, reputandosi giusto ed equo compensarle per 1/3 e ponendo il pagamento dei rimanenti 2/3 a carico di
[...]
, in persona del sindaco Controparte_1 metropolitano p.t., in persona del sindaco pro - Controparte_4 tempore, in persona del titolare e, Controparte_5 Controparte_5 per quest'ultima, in Controparte_6 persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra di essi.
Pertanto, con riferimento al primo grado di giudizio, queste vanno liquidate come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo come aggiornato dal successivo D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo lo scaglione minimo per i giudizi contenziosi ed in rapporto al valore effettivo del giudizio (€. 7.843,84), attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute e già ridotte di 1/3, in complessivi €. 2.076,65, di cui €. 306,66 per la fase di studio, €. 259,33 per la fase introduttiva, €. 560,00 per la fase istruttoria ed €. 567,33, per la fase decisionale ed €. 383,33 per esborsi, oltre accessori come per legge, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario richiedente.
Con riferimento al presente grado, le stesse, tenendo conto dei medesimi parametri sopra esposti e già ridotte di 1/3, vanno liquidate in complessivi €. 2.473,32, di cui €.
378,00 per la fase di studio, €. 307,33 per la fase introduttiva, €. 614,66 per la fase istruttoria, €. 637,33, per la fase decisionale ed €. 536,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antista tario richiedente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , in persona del Controparte_1 sindaco metropolitano pro-tempore, in persona del Controparte_4 sindaco pro-tempore, in persona del titolare Controparte_5 CP_5
e di in persona
[...] Controparte_6 del legale rappresentante pro-tempore, con atto di citazione notificato in data
23.09.2019, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa ed a parziale modifica della sentenza impugnata, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto,
2) Dichiara la , in Controparte_1 persona del sindaco metropolitano p.t., il in persona Controparte_4 del sindaco pro-tempore, l' in persona del titolare Controparte_5
e, per quest'ultima, Controparte_5 [...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_6 parzialmente responsabili dell'incidente per cui è causa - per come in motivazione - e li condanna in solido al pagamento, in favore di ed a titolo di Parte_1 risarcimento danni, della complessiva somma di €. 7.843,84, oltre interessi computati sulla somma risultante dalla devalutazione del predetto importo al momento dell'incidente (07.01.2015), e progressivamente rivalutata, anno per anno, dal
07.01.2015 all'attualità.
3) Compensa per 1/3 le spese di lite relative al primo grado di giudizio e condanna la , in persona del sindaco Controparte_1 metropolitano p.t., il in persona del sindaco pro - Controparte_4 tempore, l' in persona del titolare e, Controparte_5 Controparte_5 per quest'ultima, in Controparte_6 persona del legale rappresentante pro-tempore, in solido tra di essi, alla rifusione dei rimanenti 2/3 in favore di che liquida in comple ssivi €. 2.076,65, Parte_1 per compensi, oltre spese gen., C.P.A. ed IVA, come per legge, distraendole ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario richiedente;
4) Compensa per 1/3 le spese di lite relative al presente grado di giudizio e condanna la , in persona Controparte_1 del sindaco metropolitano p.t., il in persona del Controparte_4 sindaco pro-tempore, l' in persona del titolare Controparte_5 e, per quest'ultima, Controparte_5 [...] in persona del legale rappresentante pro -tempore, in Controparte_6 solido tra di essi, alla rifusione dei rimanenti 2/3 in favore di che Parte_1 liquida in complessivi €. 2.473,32, per compensi, oltre spese gen., C.P.A. ed IVA, come per legge, distraendole ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario richiedente;
5) Pone definitivamente, per 1/3 a carico dell'appellante e per i rimanenti 2/3 - in solido tra di essi - a carico di tutti gli appellati, le spese di C.T.U..
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)