Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 9462/2024
Tribunale di Milano CRON. N. ___
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 9462/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CHESSA EB elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CHESSA EB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
CHESSA EB elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CHESSA EB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHESSA Parte_3 C.F._3
EB elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
CHESSA EB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHESSA Parte_4 C.F._4
EB elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
CHESSA EB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHESSA Parte_5 C.F._5
EB elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CHESSA EB
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHESSA Parte_6 C.F._6
EB elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
CHESSA EB
(C.F. ), con il patrocinio Parte_7 C.F._7 dell'avv. CHESSA EB elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CHESSA EB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._8
CHESSA EB elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CHESSA
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHESSA Controparte_2 C.F._9
EB elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
CHESSA EB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHESSA CP_3 C.F._10
EB elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
CHESSA
[...]
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHESSA Parte_8 C.F._11
EB elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CHESSA EB
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHESSA Parte_9 C.F._12
EB elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
CHESSA EB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHESSA Pt_10 CP_4 C.F._13
EB elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
CHESSA EB
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CHESSA Parte_11 C.F._14
EB elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
CHESSA EB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHESSA Parte_12 C.F._15
EB elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
CHESSA EB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHESSA Parte_13 C.F._16
EB elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CHESSA
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHESSA Parte_14 C.F._17
EB elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
CHESSA EB
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHESSA Parte_15 C.F._18
EB elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
CHESSA EB
ABDELMAKSOUD (C.F. Parte_16
), con il patrocinio dell'avv. CHESSA EB elettivamente C.F._19 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CHESSA EB
RICORRENTI contro
(C.F. ), CP_5 Controparte_6 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso del 29 luglio 2024, , Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 [
[...] Parte_7 Controparte_1
, , , , Controparte_2 CP_3 Parte_8 Parte_9 [...]
, , , , Pt_17 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
e Parte_15 Parte_16 hanno convenuto in giudizio la società Controparte_7
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di ricevere dalla convenuta la retribuzione dovuta per il tempo trascorso a disposizione dell'azienda per indossare e dismettere i vestiti da lavoro nella misura di 32 minuti per ogni giorno lavorativo o nella diversa misura che dovesse risultare all'esito del giudizio e conseguentemente
2) condannare la convenuta , in persona del legale Controparte_8
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (20146), Viale Misurata n. 16 a corrispondere ai ricorrenti, a titolo di differenze retributive calcolate dalle rispettive date di assunzione e sino al 31.05.2022 per il tempo impiegato per la vestizione e svestizione, le seguenti somme lorde complessive:
- sig. , € 3.668,92 di cui € 253,03 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_1
- sig. , € 3.753,45 di cui € 258,86 a titolo di incidenze T.F.R., Parte_2
- sig. € 4.389,48 di cui € 302,72 a titolo di Parte_16
incidenza T.F.R.;
- sig. € 1.247,06 di cui € 86,00 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_15
- sig. € 4.851,39 di cui € 334,58 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_14
- sig. , € 4.449,71 di cui € 306,88 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_13
- sig. , € 3.504,89 di cui € 241,72 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_12
- sig. , € 2.916,33 di cui € 201,13 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_11
- sig. € 4.934,79 di cui € 340,33 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_17
- sig. € 4.696,64 di cui € 323,91 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_9
- sig. € 1.954,51di cui € 134,79 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_8
- sig. € 1.195,18 di cui € 82,43 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_18
- sig. € 5.382,65 di cui € 371,22 a titolo di incidenza T.F.R.; Controparte_2
- sig. € 4.396,73 di cui € 303,22 a titolo di incidenza T.F.R.; Controparte_1
- sig. , € 933,65 di cui € 64,39 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_3 - sig. , di cui € 3.873,45 di cui € 267,13 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_4
- sig. € 4.454,37 di cui € 307,20 a titolo di incidenza T.F.R.; Controparte_9
- sig. € 2.041,55 di cui € 140,80 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_6
- sig. , € 2.485,63 di cui € 171,42 a titolo di incidenza T.F.R., Parte_5
ovvero la maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia
Con rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi su tutte le somme di cui ai capi che precedono rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Con sentenza esecutiva.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori e rimborso spese generali
15%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
I ricorrenti hanno riferito: di aver lavorato per dal 01.03.2019 fino al 31.05.2022, con Controparte_10
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento al livello 5 o 6J del
CCNL di categoria e con mansione di operai “pickeristi”; di aver sempre svolto la propria prestazione lavorativa nel reparto preparazione merci del magazzino refrigerato di sito in Tavazzano Con Villavesco, in esecuzione di Controparte_11
un contratto di appalto avente ad oggetto i servizi di movimentazione merci e logistica;
che la temperatura nel magazzino refrigerato oscillava tra 0 e 4 gradi, e che, pertanto, i ricorrenti dovevano indossare indumenti idonei a proteggersi dal freddo;
che avevano l'obbligo di indossare, oltre alle scarpe antinfortunistiche ed al gilet con catarifrangenti forniti dalla anche: calzamaglia, calze pesanti, maglie termiche, CP_6
felpe, sciarpe, pantaloni lunghi, guanti antitaglio, cappelli e qualsiasi altro indumento che li preservasse dal rischio termico;
che le operazioni di vestizione e di svestizione, da svolgersi esclusivamente negli spogliatoi all'interno dell'azienda, erano compiute prima di timbrare l'entrata in servizio e dopo aver timbrato l'uscita dal servizio;
che anche a cavallo della pausa pranzo i lavoratori toglievano alcuni strati della divisa dopo aver timbrato per andare in pausa e li indossavano nuovamente prima di rientrare dalla stessa;
che tali operazioni richiedevano un tempo complessivo di 32 minuti giornalieri, determinando, di fatto, un prolungamento dell'orario di lavoro. I ricorrenti hanno lamentato la mancata retribuzione del tempo necessario per provvedere alla vestizione e svestizione, sostenendo che tale lasso di tempo è riconducibile all'adempimento della prestazione lavorativa e, quindi, rientra nella nozione di orario di lavoro.
Pertanto, i ricorrenti hanno chiesto la condanna del datore di lavoro alla corresponsione delle relative differenze retributive.
2. non si è costituita nonostante la regolarità della Controparte_12
notifica ed è stata dichiarata contumace.
3. La causa è stata oralmente istruita ed è stata decisa a seguito di discussione orale, con lettura del dispositivo e riserva del termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
***
4. La domanda deve essere accolta nei seguenti termini.
Come è noto “Nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (Corte di Giustizia
UE del 10 settembre 2015 in C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento” (Cass. sez. lav. 26 gennaio 2016 n. 1352; nello stesso senso Cass. sez. lav. 28 marzo 2018 n. 7738; Cass., sez. lav., 31 agosto 2023, n. 25478).
5. Nel caso di specie, è stata accertata la sussistenza dell'obbligo per i ricorrenti di indossare gli indumenti da lavoro prima di timbrare l'entrata in servizio e di toglierli dopo aver timbrato l'uscita dal servizio, sempre all'interno dello spogliatoio dell'azienda. È stato altresì provato un cambio, più rapido, anche a cavallo della pausa pranzo.
6. I testimoni, infatti, hanno riferito quanto segue.
“Mi chiamo … Ho un contenzioso in corso con la convenuta per questione Tes_1
analoga. Ho lavorato per la convenuta da marzo 2019 a giugno 22. I ricorrenti di cui alcuni nomi mi sono letti sono stati miei colleghi. Per svolgere le nostre mansioni nei magazzini refrigerati dovevamo indossare una divisa apposita per il freddo presa da Decathlon, io sono carrellista e mi arriva addosso tanta aria fredda. Per togliermi i miei abiti e indossare la divisa impiego 10/15 minuti. A volte lo spogliatoio è pieno e stretto e impieghiamo più tempo, comunque 15 minuti massimo. Io prima mi cambio e poi timbro, quando arrivo. Quando me ne vado, timbro e poi mi spoglio. Anche in pausa pranzo mi levo parte della divisa, il giubbotto e la felpa, lascio solo i pantaloni, ci metterò 5/7 minuti a togliere e poi a rimettere.
Quando devo andare a pranzo timbro l'uscita, mi cambio, mangio, mi rivesto e timbro di nuovo l'ingresso.
Adr, la società mi ha dato in dotazione solo le scarpe, mi sono dovuto procurare il vestiario da solo.”
“Mi chiamo … Ho un contenzioso in corso con la convenuta per Testimone_2
questione analoga. Ho lavorato per la convenuta dal 2017 a giugno 2019 mi pare. I ricorrenti di cui alcuni nomi mi sono letti sono stati miei colleghi.
Per svolgere le nostre mansioni nei magazzini refrigerati dovevamo indossare una divisa apposita per il freddo comparata da me, poi la società mi ha dato un giubbotto, pantaloni e le scarpe. Ero addetto al carico. Per togliermi i miei abiti e indossare la divisa impiegavo circa 14 minuti. Io prima mi cambio e poi timbro, quando arrivo. Quando me ne vado, timbro
e poi mi spoglio. Anche in pausa pranzo mi levo parte della divisa, il giubbotto e a volte cambio anche i pantaloni, ci metterò 5/7 minuti a togliere e poi a rimettere.
Quando devo andare a pranzo timbro l'uscita, mi cambio, mangio, mi rivesto e timbro di nuovo l'ingresso.
Adr, la società ci riprende se non indossiamo la divisa, essendo molto freddo la dobbiamo indossare obbligatoriamente.”
7. L'attività di vestizione e svestizione, come è stata accertata in base alla descrizione data dai testimoni e dai ricorrenti, rientra nella nozione di orario di lavoro.
È stato provato, infatti, che tale operazione è gestita direttamente dal datore di lavoro, il quale ha espressamente stabilito il tempo ed il luogo di esecuzione della vestizione.
Inoltre, è stato accertato che indossare indumenti idonei a proteggersi dal freddo è un'attività prodromica e necessaria allo svolgimento dell'attività lavorativa, poiché i ricorrenti devono operare all'interno di magazzini refrigerati, in cui la temperatura oscilla tra 0 e 4 gradi.
8. scegliendo di non costituirsi in giudizio, non ha Controparte_12
introdotto elementi idonei a contraddire quanto affermato dai ricorrenti e dai testimoni escussi.
9. In relazione alla quantificazione del tempo necessario per l'attività di vestizione e svestizione, questo giudice intende aderire, poiché la condivide, a pronuncia di questo Tribunale, la quale
è richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. e che ha affermato: “Nel caso di specie i ricorrenti, lavorando ad una temperatura tra 0 e 4 gradi centigradi, devono indossare scarpe antinfortunistiche, cappello, guanti, copricollo, giubbotto, maglie termiche, calze pesanti, alcuni anche una salopette termica. Per la pausa pranzo i ricorrenti dismettevano e poi indossavano nuovamente giacca, cappello, guanti e copricollo. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, si valuta necessario un tempo di cinque minuti per indossare la divisa ed un tempo uguale per dismetterla, nonché un tempo di tre minuti per cambiarsi per la pausa pranzo e per indossare nuovamente gli indumenti alla fine della stessa. Per ciascun ricorrente deve, pertanto, essere calcolato un importo pari a sedici minuti della retribuzione ordinaria per ciascun giorno lavorato.” (Tribunale di Milano, n. 189 del 4 marzo 2025; nello stesso senso anche Tribunale di Milano n. 1211 del 13 marzo 2025).
Ai ricorrenti, pertanto, sono dovuti gli importi richiesti dimezzati, come indicati in dispositivo, oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definendo il giudizio, accerta il diritto dei ricorrenti alla retribuzione per 16 minuti per ogni giorno lavorato e, per l'effetto, condanna la parte resistente in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi lordi maggiorati di rivalutazione e interessi legali dal dovuto al saldo:
- sig. , € 1.834,46 di cui € 126,51 a titolo di incidenza Parte_1
T.F.R.;
- sig. , € 1876,72 di cui € 129,43 a titolo di incidenze Parte_2
T.F.R.,
- sig. € 2.194,74 di cui € 151,36 a Parte_16
titolo di incidenza T.F.R.;
- sig. € 623,53 di cui € 43,00 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_15
- sig. € 2.425,69 di cui € 167,29 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_14
- sig. , € 2.224,85 di cui € 153,44 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_13 - sig. , € 1.752,44 di cui € 120,86 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_12
- sig. , € 1.458,16 di cui € 100,56 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_11
- sig. € 2.467,39 di cui € 170,16 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_17
- sig. € 2.348,32 di cui € 161,95 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_9
- sig. € 977,25 di cui € 67,39 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_8
- sig. , € 597,59 di cui € 41,21 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_18
- sig. € 2.691,32 di cui € 185,61 a titolo di incidenza T.F.R.; Controparte_2
- sig. € 2.198,36 di cui € 151,61 a titolo di incidenza Controparte_1
T.F.R.;
- sig. , € 466,82 di cui € 32,19 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_3
- sig. , di cui € 1.936,72 di cui € 133,56 a titolo di incidenza Parte_4
T.F.R.;
- sig. € 2.227,18 di cui € 153,60 a titolo di incidenza Controparte_9
T.F.R.;
- sig. € 1.020,77 di cui € 70,40 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_6
- sig. , € 1.242,81 di cui € 85,71 a titolo di incidenza T.F.R.; Parte_5
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 379,50 per spese, € 5.000,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Riserva il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.
Milano, 20/03/2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Beatrice Gigli