Sentenza 27 ottobre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 27/10/2021, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2021
N. 01293/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00618/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2018, proposto da
La RO Società Agricola Semplice di Bizzotto e BR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Donà, Wilma Viscardini Donà, Barbara Comparini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EP, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bianca Peagno ed Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei Decreti di EP n. 138 del 28 ottobre 2016 (mai notificato) e n. 225 del 27 ottobre 2017 (notificato il 7 novembre 2017) - adottati dal Dirigente dello sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza (sede di Vicenza).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EP;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La RO società agricola semplice di Bizzotto e BR (d’ora in poi, “La RO”), nella sua qualità di cessionaria di alcune superfici a prato, in data 13 giugno 2016 ha presentato ad EP domanda di subentro nell’impegno assunto dalla ditta cedente EA CH e PE s.s., volto a ottenere un contributo per la gestione sostenibile di dette superfici.
A seguito di comunicazione, da parte di EP, di motivi ostativi ex art. 10 bis , del 28 settembre 2016, e delle osservazioni, con lettera del 10 ottobre 2016 inviata tramite il CAA delle Venezie S.r.l., EP, risulta aver emesso, in data 28 ottobre 2016, decreto n. 138 di inammissibilità della domanda.
Ancorché tale specifico provvedimento non sia stato comunicato, EP, in data 17 novembre 2016, ha inviato alla ricorrente una missiva nella quale ha dato conto dell’intervenuta adozione del decreto n. 138 sopra citato, con il quale <<è stata negata l'autorizzazione al subentro totale della ditta in indirizzo in quanto non è stata completata, entro il termine ultimo di novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande, la Comunicazione di spandimento degli effluenti zootecnici, con l'inserimento della superficie oggetto di impegno (S01) acquisita con la domanda di subentro>>.
In data 9 giugno 2017, la società ricorrente ha presentato una nuova domanda di subentro per l’anno 2017.
Con decreto n. 225 del 27 ottobre 2017, comunicato alla Società via PEC in data 7 novembre 2017, EP ha dichiarato non ammissibile la nuova domanda di subentro con la seguente motivazione: <<in caso di cessione delle superfici oggetto di impegno, cessione avvenuta nello specifico in data 11 aprile 2016, per le quali non sia stato presentato un subentro, o lo stesso non sia stato autorizzato, l’impegno si considera estinto ai sensi dell’art. 47 del Reg. UE 1305/2013. Essendo di fatto estinto l’impegno, non può essere autorizzata un’ulteriore domanda di subentro sulla medesima superficie. … La domanda di subentro, secondo quanto disposto dagli “indirizzi procedurali” (DGR 1937/2015 e s.m.i.), può essere ammessa solo qualora l’ufficio abbia verificato, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. L’aggiornamento della comunicazione nitrati, con l’inserimento delle particelle oggetto di subentro nella comunicazione del subentrante entro i termini stabiliti dal bando, è una condizione di ammissibilità della domanda di subentro, domanda che viene trattata come una domanda di aiuto. Il mancato rispetto di tale condizione ha comportato, nella campagna 2016, l’impossibilità di ammettere il subentro stesso con la conseguente cessazione, di fatto, dell’impegno. Pertanto viene confermata l’inammissibilità di una nuova domanda di subentro nella campagna 2017 per un impegno che non è proseguito>>.
Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, parte ricorrente ha proposto impugnazione, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendone l’annullamento, per i seguenti motivi:
1. secondo parte ricorrente, l’impegno assunto inizialmente dalle ditte cedenti non può ritenersi estinto in quanto La RO ha manifestato l’intenzione di continuare l’impegno assunto dalla ditta cedente presentando apposite domande di subentro e avrebbe, in concreto, ottemperato a tutti gli obblighi che detto impegno comportava, laddove quello al subentro è un diritto che non abbisognerebbe di autorizzazioni, il subentrante dovendo, d’altronde, rispettare tutti gli obblighi assunti dal cedente, da verificare in corso di esecuzione;
2. secondo parte ricorrente sarebbe stato violato il Programma di sviluppo rurale (PSR) per il Veneto 2014-2020, approvato dalla Commissione europea con decisione n. 3482 del 26 maggio 2015, in quanto detto programma non stabilisce nessun termine entro il quale detta comunicazione deve essere effettuata, il termine ultimo di 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande essendo stato previsto al punto 6-1 del bando di apertura termini e, quindi successivamente alla decisione di approvazione del Programma da parte della Commissione; in ogni caso, la previsione di un termine perentorio sarebbe contrastante con il principio di proporzionalità, laddove, nel caso di specie la società ricorrente aveva proceduto alla comunicazione, anche se in ritardo;
3. secondo parte ricorrente sarebbe stata data falsa applicazione e, quindi, sarebbe stato violato il bando di apertura termini di cui al DGR n. 465 del 19 aprile 2016, perché l’obbligo di comunicazione degli effluenti zootecnici sulla SOI per l’anno 2016 sarebbe stato previsto nel bando di apertura termini per l’introduzione delle domande di aiuto, intese come domande iniziali, non con riferimento ad un impegno già accolto, e La RA, in quanto subentrante all’impegno assunto dai propri cedenti l’anno prima, non avrebbe avuto l’obbligo di effettuare la suddetta comunicazione, né di effettuarla entro un termine preciso.
Si è costituita in giudizio EP contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone comunque il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza del 20 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente.
Come accennato nella parte in fato che precede, EP, pur non avendo notificato il decreto n. 138 del 28 ottobre 2016, in data 17 novembre 2016 ha inviato a parte ricorrente una specifica missiva con la quale ha dato conto, da un lato, dell’adozione del suddetto decreto e, dall’altro lato, che, in forza di esso, era stata <<.. negata l'autorizzazione al subentro totale della ditta in indirizzo in quanto non è stata completata, entro il termine ultimo di novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande, la Comunicazione di spandimento degli effluenti zootecnici, con l'inserimento della superficie oggetto di impegno (S01) acquisita con la domanda di subentro>>.
Quindi, con il suddetto atto la ricorrente è stata puntualmente notiziata sia del provvedimento lesivo della sua sfera giuridica (il diniego di autorizzazione al subentro contenuto nel decreto n. 138), sia della motivazione dello stesso (la ritardata c.d. comunicazione “nitrati”).
Al riguardo, va rammentato l’insegnamento secondo il quale <<la "piena conoscenza" del provvedimento, quale dies a quo di decorrenza del termine di cui all'art. 41, comma 2, c.p.a., non va intesa come sua conoscenza piena ed integrale; dimostrandosi, allo scopo, sufficiente la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della altrui sfera giuridica, sì da rendere riconoscibile l'attualità dell'interesse ad agire contro di esso. La consapevolezza dell'esistenza del provvedimento e della sua lesività, integra la presenza di una condizione dell'azione, quale è l'interesse al ricorso, mentre la conoscenza integrale del provvedimento (o di altri atti del procedimento) influisce sul contenuto del ricorso e sulla concreta definizione delle ragioni di impugnazione (e, quindi, sulla causa petendi: cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. II, 9 aprile 2020, n. 2328 e Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 3075)>> (Cons. Stato, sez. II, 10 agosto 2020, n. 4984).
In tal senso, quindi, il dies a quo per l’impugnazione del decreto n. 138 del 2016 non può che farsi decorrere dal 17 novembre 2016, data di comunicazione della citata missiva, laddove l’integrale conoscenza del suddetto decreto – che parte ricorrente ben avrebbe potuto ottenere esercitando il suo diritto di accesso agli atti – avrebbe giustificato e legittimato, al più, un ricorso per motivi aggiunti, laddove fossero emersi dallo stesso ulteriori ragioni di impugnazione.
Ne consegue che il ricorso, con riferimento all’impugnazione del decreto n. 138 del 2016 deve essere dichiarato irricevibile: in ogni caso, sempre in parte qua , il ricorso è anche infondato nel merito.
Parte ricorrente, come accennato nella parte in fatto, ha presentato la domanda subentro in relazione alla tipologia di intervento 10.1.4 “Gestione sostenibile prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli, di cui al PSR per il Veneto 2014-2020, di cui alla delibera GR Veneto, n. 440 del 31 marzo 2015, non impugnata.
L’allegato B della suddetta delibera, nel dettare gli incombenti procedurali ha previsto, per quanto interessa in questa sede, al punto 1.3.3., recante “variabilità del soggetto beneficiario”, che: <<la possibilità di variazione del soggetto beneficiario in relazione ad una domanda di aiuto si differenzia a seconda del momento dell'istruttoria in cui si verifica la fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda: …….B) periodo di esecuzione dell'impegno (dopo la concessione dell'aiuto): al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) il quale può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno o ai capi trasferiti per il restante periodo. Il subentro può avvenire nel caso in cui: - il cessionario comunichi entro 30 giorni dall'avvenuta cessione e sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda; - l'ufficio abbia verificato, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità. Nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento, al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica per iscritto al cessionario la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso>>.
Pertanto, da quanto sopra, trattandosi di delibera pacificamente applicabile al caso di specie e non impugnata da parte ricorrente, emerge che il c.d. “diritto al subentro” evocato dalla società consiste nell’interesse legittimo pretensivo a vedersi accolta la domanda di subentro, qualora sussistano le condizioni di ammissibilità, caso per caso, presupposte.
Inoltre, la delibera in questione, ai fini che in questa sede interessano, precisa anche due importanti concetti: a) presupposto di ammissibilità del subentro è che esso sia comunicato entro 30 giorni dall’avvenuta cessione; b) il subentro deve constare nella sostanziale riproduzione (“medesime modalità del cedente”) delle dichiarazioni, degli impegni, delle autorizzazioni e degli obblighi “già sottoscritti” dal richiedente originario in sede di domanda.
In tal senso, sempre l’All. B alla suddetta DGR n. 440 del 2015, al punto 1.2.1. (“Modalità di presentazione e contenuti della domanda di aiuto”) stabilisce che <<….la domanda di aiuto è composta da un documento (di seguito domanda) in cui il richiedente: esplicita la volontà di accedere alle provvidenze del PSR; indica tutte le informazioni richieste dal bando; allega la documentazione prevista nel bando della specifica misura/sottomisura/linea di intervento in base all'elenco predisposto di concerto con EP. La compilazione delle domande deve essere eseguita mediante la procedura telematica, accessibile via internet, resa disponibile da EP, secondo le modalità indicate nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni predisposto da EP (di seguito Manuale). Tale procedura agevola la redazione delle domande a partire dai dati registrati nel Fascicolo aziendale, che risultano precompilati….Per tutte le misure, se non diversamente specificato nella scheda misura del bando, i requisiti per l'ammissibilità delle domande devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente al più tardi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto…..>>.
L’all. C alla DGR n. 440/15, con riguardo all’intervento 10.1.4, in questa sede in esame, precisa, al paragrafo 3.2. della relativa scheda, recante “condizioni di ammissibilità degli interventi”, che <<nel caso di distribuzione di effluenti zootecnici e assimilati sulla SOI a impegno: obbligo di inserire nell'applicativo web regionale, che gestisce le Comunicazioni di spandimento anche nel caso di aziende sotto soglia (<1000 kg/N/anno in ZVN, <3000 kg/N/anno in ZO), le informazioni aziendali riguardanti le superfici oggetto di intervento e i quantitativi di effluenti distribuiti>> (c.d. comunicazione nitrati, oggetto di contestazione).
Il par. 6.1. della predetta scheda, a seguito della DGR integrativa n. 951 del 28 luglio 2015, anche questa non impugnata, ha previsto, tra le “modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto” che <<al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli "Indirizzi procedurali -elementi per l'applicazione delle misure a superficie e a capo" di cui all'allegato B del provvedimento che approva il bando; la comunicazione di spandimento degli effluenti zootecnici e assimilati sulla SOI a impegno, ove necessaria, deve essere completata entro il termine ultimo di 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande>>.
L’art. 10 del deliberato della DGR n. 440/15 precisa che <<gli indirizzi procedurali di cui all'Allegato B e specifici dei bandi di cui all'Allegato C saranno compiutamente dettagliati, a livello operativo, da parte dell'Organismo Pagatore Regionale EP, con proprio specifico provvedimento>>.
Con DGR n. 465 del 19 aprile 2016 è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi di intervento 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli, limitatamente alla gestione dei pascoli e dei prati pascoli di montagna per le zone svantaggiate di montagna escluse dal bando DGR n. 440/2015.
L’art. 6 dell’Allegato B alla delibera, nel riprodurre la disposizione dell’All. C DGR 440/15 (recante Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto) ha previsto che <<al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente deve presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli “Indirizzi procedurali - generali” adottati con DGR n. 1937 del 23/12/2015>> e che <<la comunicazione di spandimento degli effluenti zootecnici e assimilati sulla SOI a impegno, ove necessaria, deve essere completata entro il termine ultimo di 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande>>.
Con DGR n. 285 del 15 marzo 2016, anche questa non impugnata, è stata disposta l’apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per il tipo d'intervento 10.1.4 Gestione sostenibile di prati, prati-seminaturali, pascoli e prati-pascoli in zone montane, di cui ai bandi della DGR n. 440/2015, sostanzialmente ricalcando quanto sopra.
Infine, con decreto del direttore di EP n. 57 del 31 maggio 2016, art. 5.4 (“Cessione di aziende. Variabilità del soggetto beneficiario”), anch’esso non impugnato, è stato previsto che <<…L'aiuto o il pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario (il beneficiario al quale è ceduta l'azienda) se: a) entro un termine fissato, il cessionario informa l'autorità competente dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno; b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti; c) l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto e/o del sostegno. Dopo che il cessionario ha comunicato la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno: a) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario; b) tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e/o del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario; c) l'azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto
riguarda l'anno di domanda in questione. In particolare, per le sole domande PSR, fatto salvo quanto eventualmente specificato nelle singole schede di misura del bando, i casi di subentro negli impegni previsti in domanda sono quelli elencati e normati nel paragrafo 1.3.3 “Variabilità del soggetto beneficiario” del documento degli indirizzi procedurali approvato dalla Regione del Veneto (allegato “B” alla DGR 1937/2015). La richiesta di subentro deve essere notificata per iscritto (posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R oppure consegnata a mano) alla struttura competente per l'istruttoria entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data dell'insediamento. I requisiti del subentrante sono oggetto di verifica al termine della quale viene comunicato, con posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, il parere positivo o negativo al subentrante stesso e al beneficiario originario. Nel caso di esito positivo, la competente struttura provvede a formalizzare il subentro tramite l'adozione di un decreto, copia del quale deve essere inviata in allegato alla comunicazione di cui sopra. Tale comunicazione, nel caso di subentro totale, rappresenta per il cessionario la conclusione del procedimento amministrativo a suo carico con riguardo alla specifica domanda di contributo. In entrambi i casi, il cessionario deve: 1. provvedere alla costituzione/aggiornamento del proprio fascicolo aziendale; 2. presentare alla struttura competente per l'istruttoria, una domanda di subentro indicante come beneficiario la propria azienda, unitamente alla documentazione eventualmente necessaria per effettuare il subentro prevista dalla specifica misura/sottomisura/tipo di intervento; 3. presentare nei termini previsti, attraverso l'applicativo informatico dell'EP, la/e domanda/e di pagamento indicante/i come beneficiario la propria azienda (indicando al suo/loro interno il numero di domanda di aiuto del cedente)….>>.
Quindi, con riguardo, specificamente, al subentro, la DGR n. 440 del 2015, non impugnata, (e parimenti la medesima norma prevista nell’All. B della dgr. n. 1937 del 2015), prevedeva un termine ben più ristretto dei 90 giorni evocati da EP nei provvedimenti in questa sede impugnati, fermo restando che nemmeno il suddetto termine di 90 giorni non è stato rispettato da parte ricorrente.
Ne consegue che il decreto n. 138 del 2016 che ha fondato l’inammissibilità del subentro sulla non tempestiva comunicazione “nitrati” risulta correttamente emesso.
Infatti, premesso, come detto, che per il subentro, in forza della DGR n. 440 del 2015 non impugnata e delle successive delibere ricordate, non era sufficiente una mera dichiarazione, ma occorreva, che il subentrante riproducesse, sostanzialmente, quanto dichiarato e comunicato dall’originario richiedente, e, quindi, si conformasse alle medesime condizioni di ammissibilità per questo previste, nel caso di specie la ricorrente non ha assolto tale onere, non avendo tempestivamente effettuato la “comunicazione nitrati”, non rispettando nemmeno il termine più ampio di 90 giorni cui fa riferimento EP nei provvedimenti impugnati.
Né la lettera della Regione inviata ad EP il 6 aprile 2017, Prot. n. 1440110, fornisce elementi per addivenire ad una differente ricostruzione in fatto e diritto delle circostanze sopra esposte.
Quindi, correttamente, EP ha ritenuto inammissibile il subentro richiesto da parte ricorrenti, senza, che al contrario, possano essere valorizzate, al fine di censurare la validità dei contestati provvedimenti, asserite carenze istruttorie o procedimentali.
Stante la legittimità del provvedimento con il quale è stato negato il subentro per la domanda presentata da parte ricorrente, altrettanto correttamente EP ha fatto riferimento, nel decreto n. 225 del 27 ottobre 2017, all’art. 47, par. 2, Reg. UE n. 1305/2013, ai sensi del quale <<se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l’impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l’obbligo di richiedere il rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso>>.
La norma, richiamata, anche nell’All. B alla Dgr n. 440 del 2015, par 1.3.3., deve evidentemente essere interpretata nel senso che, laddove non si venga a realizzare un effettivo subentro da parte del cessionario, perché non richiesto o non autorizzato, l’impegno originario relativo al cedente si estingue, col ché non è possibile richiedere nuovamente il subentro, come invece ha fatto parte ricorrente con le domande per l’anno 2017.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere in parte dichiarato irricevibile e in parte respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO