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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/06/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona della dott.ssa Monica Bertoncini in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del procedimento di trattazione scritta nella causa iscritta al n. 918/25 r.g. promossa da:
con i proc. avv.ti L. Parte_1
Pizzigoni e A. Pesenti ricorrente contro
con il proc. avv. A. Imparato CP_1
convenuto
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
Svolgimento del processo
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 28
d.lgs.150/11 e art. 44 T.U. Immigrazione conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Bergamo l per CP_1
sentir accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del provvedimento di esclusione dal beneficio degli assegni per il nucleo familiare e per sentir ordinare all di cessare detto comportamento e di CP_1
rimuoverne gli effetti, in particolare, riconoscendogli il diritto a ricevere l'erogazione degli assegni per il nucleo familiare con riferimento al periodo 3/1/20-
28/2/22, con condanna dell al CP_2
relativo pagamento.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e di avere coniuge e figli residenti in [...], esponeva di aver richiesto, il 2.1.2025, la concessione degli assegni per il nucleo familiare in relazione al periodo 3/1/20-
28/2/22.
Il ricorrente, nel dare atto che la domanda era stata respinta non potendo essere inseriti nel nucleo familiari residenti all'estero, lamentava il carattere discriminatorio di tale comportamento, sussistendo il diritto, in tema di prestazioni assistenziali, dei cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno
CE per lungo soggiorno alla parità di trattamento con i cittadini nazionali.
Si costituiva regolarmente in giudizio l , dando atto di aver rivisto la CP_1
posizione in autotutela e di aver disposto il pagamento della prestazione richiesta.
L'istituto riferiva che la pratica era stata rigettata in quanto negli archivi del Comune il ricorrente risultava “non classificabile”, non conoscendosi gli estremi anagrafici del coniuge. Concludeva per la cessazione della materia del contendere.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta.
Motivi della decisione
Va dichiara la cessazione della materia del contendere.
La pretesa dedotta in giudizio è infatti venuta meno a seguito del riconoscimento della prestazione richiesta da parte dell . CP_1
Ciò, evidentemente, ha soddisfatto in maniera piena la pretesa azionata dal ricorrente, venendo quindi meno l'interesse ad agire e la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Del resto, qualora eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti abbiano determinato l'eliminazione dell'originario contrasto ed il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate, anche d'ufficio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (v. per tutte Cass. Civ. sez. I, 26.5.1999 n.
5097).
In ordine alle spese processuali, queste, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto che dalla relazione non pare sussistessero CP_1
elementi ostativi al riconoscimento della prestazione già in via amministrativa.
Infatti, il aveva allegato sin dalla Pt_1
domanda amministrativa documentazione asseverata attestante il matrimonio con
(doc. n. 3 fasc. ricorrente), Persona_1
per cui la diversa annotazione effettuata dal Comune di residenza (annotazione comunque non documentata dall'istituto) non poteva ritenersi ostativa alla concessione del beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 918/25 R.G.:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l alla refusione delle CP_1
spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bergamo, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona della dott.ssa Monica Bertoncini in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del procedimento di trattazione scritta nella causa iscritta al n. 918/25 r.g. promossa da:
con i proc. avv.ti L. Parte_1
Pizzigoni e A. Pesenti ricorrente contro
con il proc. avv. A. Imparato CP_1
convenuto
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, le note di trattazione scritta, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA nel nome del popolo italiano
Svolgimento del processo
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 28
d.lgs.150/11 e art. 44 T.U. Immigrazione conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Bergamo l per CP_1
sentir accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del provvedimento di esclusione dal beneficio degli assegni per il nucleo familiare e per sentir ordinare all di cessare detto comportamento e di CP_1
rimuoverne gli effetti, in particolare, riconoscendogli il diritto a ricevere l'erogazione degli assegni per il nucleo familiare con riferimento al periodo 3/1/20-
28/2/22, con condanna dell al CP_2
relativo pagamento.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di essere titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e di avere coniuge e figli residenti in [...], esponeva di aver richiesto, il 2.1.2025, la concessione degli assegni per il nucleo familiare in relazione al periodo 3/1/20-
28/2/22.
Il ricorrente, nel dare atto che la domanda era stata respinta non potendo essere inseriti nel nucleo familiari residenti all'estero, lamentava il carattere discriminatorio di tale comportamento, sussistendo il diritto, in tema di prestazioni assistenziali, dei cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno
CE per lungo soggiorno alla parità di trattamento con i cittadini nazionali.
Si costituiva regolarmente in giudizio l , dando atto di aver rivisto la CP_1
posizione in autotutela e di aver disposto il pagamento della prestazione richiesta.
L'istituto riferiva che la pratica era stata rigettata in quanto negli archivi del Comune il ricorrente risultava “non classificabile”, non conoscendosi gli estremi anagrafici del coniuge. Concludeva per la cessazione della materia del contendere.
La causa, istruita solo documentalmente, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta.
Motivi della decisione
Va dichiara la cessazione della materia del contendere.
La pretesa dedotta in giudizio è infatti venuta meno a seguito del riconoscimento della prestazione richiesta da parte dell . CP_1
Ciò, evidentemente, ha soddisfatto in maniera piena la pretesa azionata dal ricorrente, venendo quindi meno l'interesse ad agire e la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Del resto, qualora eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti abbiano determinato l'eliminazione dell'originario contrasto ed il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate, anche d'ufficio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (v. per tutte Cass. Civ. sez. I, 26.5.1999 n.
5097).
In ordine alle spese processuali, queste, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto che dalla relazione non pare sussistessero CP_1
elementi ostativi al riconoscimento della prestazione già in via amministrativa.
Infatti, il aveva allegato sin dalla Pt_1
domanda amministrativa documentazione asseverata attestante il matrimonio con
(doc. n. 3 fasc. ricorrente), Persona_1
per cui la diversa annotazione effettuata dal Comune di residenza (annotazione comunque non documentata dall'istituto) non poteva ritenersi ostativa alla concessione del beneficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 918/25 R.G.:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l alla refusione delle CP_1
spese di lite, liquidate in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bergamo, 10 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini