Decreto cautelare 30 aprile 2022
Ordinanza cautelare 19 maggio 2022
Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/06/2025, n. 4567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4567 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 04567/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02210/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2210 del 2022, proposto da
Mediterraneo Service Boats S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte di Procida, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
nei confronti
Locaboat Baiano S.r.l., Panamera S.r.l.S., Fortezza Renato, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. 3192 – 7 del 24 febbraio 2022, resa dal Responsabile del Servizio Demanio e Patrimonio del Comune di Monte di Procida (NA);
- di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusa, per quanto di interesse, la “Regolamentazione e disciplina degli usi e delle attività nel Porto di Acquamorta Comune di Monte di Procida (Na)” adottata con Decreto Dirigenziale n. 13 del 27.2.2020 dalla Regione Campania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monte di Procida;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 maggio 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- parte ricorrente, con dichiarazione versata in atti il 29 aprile 2025, ha reso nota la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto che:
- a fronte di tanto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in ossequio al principio dispositivo da cui è retto il processo amministrativo, atteso che la dichiarazione con cui la parte manifesta di non avere interesse alla decisione non consente di decidere la controversia nel merito, non avendo il Giudice il potere di procedere d’ufficio, né di sostituirsi all’interessato nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione espressa ( cfr ., di recente, Cons. Stato, Sez. VI, 13 marzo 2024 n. 2441);
- le spese processuali, stante l’esito in rito del giudizio, devono essere interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente
Viviana Lenzi, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO