Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
Il ricorso per regolamento di competenza avverso sentenza resa nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, va proposto non nel termine ordinario di cui all'art. 47 cod. proc. civ., ma in quello di quindici giorni in forza del disposto dell'art. 19 comma terzo legge fallimentare. Detto termine, in difetto di comunicazione ai sensi dell'art. 136 cod. proc. civ. decorre dalla notificazione su istanza di parte della sentenza stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/04/1999, n. 3453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3453 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
FALLIMENTO R.D.I. ITALIA Srl, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso l'avvocato G. NATOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato EUGENIO AZZAROLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
R.D.I. ITALIA Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LORENZO CARO 12, presso l'avvocato LORENZO NARDONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA MALAGÙ, giusta procura a margine del controricorso;
- resistente -
contro
BANCA di SICILIA SpA;
INPS;
- intimati -
avverso la sentenza n. 269/97 del Tribunale di FERRARA, depositata il 06/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/01/99 dal Consigliere Dott.ssa Maria Gabriella LUCCIOLI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia dichiarare inammissibile il ricorso, con le conseguenti pronunce di legge.
LA CORTE DI CASSAZIONEletto il ricorso per regolamento di competenza proposto dal fallimento della R.D.I. Italia s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara depositata il 6 maggio 1997 , con la quale, pronunciando sull'opposizione alla dichiarazione di fallimento di detta società emessa dal Tribunale di Ferrara il 18 gennaio 1996 ad istanza del Banco di Sicilia s.p.a. e dell'INPS, detto giudice , declinando la propria competenza in favore del Tribunale di Roma , ha revocato la dichiarazione di fallimento;
letta la scrittura difensiva della resistente R.D.I. Italia s.r.l. , in persona del legale rappresentante , che ha eccepito l' inammissibilità del ricorso per tardività , e la successiva memoria illustrativa del fallimento ricorrente;
lette le conclusioni scritte del p.m., che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso rilevato che la sentenza in oggetto , non comunicata al fallimento non costituitosi nel relativo giudizio , è stata notificata al curatore il 10 giugno 1997 ad istanza della R.D.I. Italia s.r.l. e che il ricorso è stato notificato alle altre parti il 2 luglio 1997 ; ritenuto che secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte il ricorso per regolamento di competenza avverso sentenza resa nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento va proposto non già nel termine ordinario di cui all' art. 47 comma 2 c.p.c., ma in quello di quindici giorni , in forza del disposto dell' art. 19 comma 3 della legge fallimentare , e che detto termine decorre, in difetto di comunicazione al sensi dell' art. 136 c.p.c. , dalla notificazione su istanza di parte della sentenza stessa ( v. sul punto Cass. 1995 n. 5917 ; 1991 n. 11278 ; 1985 n. 4373 ; nonché, con riferimento a regolamento di competenza avverso sentenza dichiarativa di fallimento, Cass. 1996 n. 1624 ; 1993 n. 11181 ; 1991 n. 1066 ; 1984 n. 4100);
ritenuto invero che tale indirizzo - che deve essere in questa sede confermato - si fonda sul rilievo che la norma di cui all' art. 47 c.p.c. va necessariamente coordinata con il sistema della legge fallimentare , il quale manca , come è noto , di una disciplina specifica in ordine al conflitti di competenza concernenti sia le sentenze dichiarative di fallimento sia le sentenze rese sulle relative opposizioni;
ritenuto in particolare che mentre il termine di trenta giorni di cui all' art. 47 c.p.c. si armonizza con gli altri termini previsti per i vari mezzi di impugnazione disciplinati dall' art. 325 c.p.c. , nel rispetto di una precisa esigenza di organicità e coerenza del sistema processuale e del principio fondamentale dell'intangibilità del giudicato , che può essere rimosso solo a seguito del ricorso ai rimedi eccezionali della revocazione e dell' opposizione di terzo, l' estensione di detto termine ad un diverso regime caratterizzato dalla previsione di termini dimezzati ( artt. 18 e 19 l. fall. ) - espressione di quelle istanze di speditezza e celerità che connotano la materia fallimentare - determinerebbe la lesione di detto principio di intangibilità e la sopravvivenza di un diritto processuale di impugnazione alla scadenza del termine previsto per l' impugnazione ordinaria;
ritenuto d' altro canto che il regolamento di competenza costituisce strumento processuale volto a conseguire una rapida soluzione in via preventiva della questione di competenza, onde non tardare la definizione delle questioni di merito, e che tale funzione resterebbe vanificata ammettendo la proponibilità del regolamento dopo la scadenza dei termini per proporre le impugnazioni sul merito considerato pertanto che nella specie il ricorso deve considerarsi proposto tardivamente;
ritenuto infine che sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione Civile, il 14 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999