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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 334/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 334/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PRATI EMANUELE Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
C.F. e P.I. con il patrocinio dell'avv. Marco di Benedetto, del Foro di CP_1 P.IVA_1 Pordenone, ed del Foro di Rimini CP_2
- contumace Controparte_3 P.IVA_2
- contumace Controparte_4
APPELLATI
Avverso la sentenza 788 del 2022 emessa dal Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna adita, in integrale riforma della sentenza n. 788/2022 del Tribunale di Rimini, emessa in data 13 agosto 2022 ogni diversa eccezione disattesa e respinta:
- accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2054, comma 3, c.c., nella causazione del sinistro incorso in data 20 marzo 2016 in Macerata, Contrada Montanello, in prossimità del civico n. 1, tra il velocipede condotto dal Sig. ed il veicolo Renault Trafic Targato CM058EJ Parte_1 e condotto dal Sig. , la responsabilità civile del Sig. quale conducente e della società Controparte_4 Controparte_4 [...] quale proprietaria del veicolo CM058EJ e conseguentemente, Controparte_3
- condannare il Sig. e la società anche in persona del socio Controparte_4 Controparte_3 accomandatario , in solido con la società di assicurazioni , anche ai sensi degli artt. Controparte_3 CP_1 2059 c.c. e 185 c.p., al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dal Sig. Parte_1 pagina 1 di 6 da quantificarsi nella somma che verrà ritenuta provata e di giustizia all'esito del presente giudizio, eventualmente con determinazione in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno da dì del dovuto al saldo effettivo;
Con vittoria di compensi e spese, anche generali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario.
L'appellato ha concluso come segue:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni istanza eccezione e deduzioni reiette, così provvedere in via preliminare
- Dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. con conferma integrale della sentenza di primo grado di cui in epigrafe;
- spese di lite e compensi professionali integralmente rifusi per il grado. Nel merito In via principale
- Per i motivi di cui in narrativa, rigettare integralmente l'appello con conferma della sentenza di primo grado di cui in epigrafe;
- spese di lite e compensi professionali integralmente rifusi per il doppio grado. Nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'impugnazione, ridursi le pretese a quanto di ragione e provato in giudizio.
- Spese di lite rifuse o quantomeno compensate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1 Rimini quale conducente e la società quale Controparte_4 Controparte_3 proprietaria del veicolo CM058EJ, oltre alla , quale assicuratrice della RCA, esponendo CP_1 che nella prima mattina del 20.03.2016 mentre percorreva con la propria bicicletta Contrada Montanello nel Comune di Macerata, giunto all'altezza del civico n. 1, veniva tamponato dal veicolo commerciale Renault Trafic, tg. CM058EJ, di proprietà della convenuta società, condotto nell'occasione dal sig. e assicurato ai fini RCA con cosicchè cadeva e veniva CP_4 CP_1 travolto, restando intrappolato con le mani tra i tubolari della bici e la carrozzeria del veicolo;
condotto al Pronto Soccorso dell'ospedale di Macerata, gli veniva diagnosticato un trauma complesso da schiacciamento di entrambe le mani con fratture multiple scomposte.
Poiché la Assicurazione in sede stragiudiziale aveva contestato la compatibilità delle lesioni con il sinistro, e nulla aveva riconosciuto, l'infortunato si era visto costretto al giudizio, ed ivi concludeva, chiedendo la condanna delle controparti in solido al risarcimento dei danni, rappresentando una invalidità permanente che oltre ad integrare un grave danno biologico aveva compromesso la sua capacità di lavoro specifica.
Nel giudizio si costituiva la assicurazione, ribadendo la propria contestazione in ordine alla compatibilità delle lesioni con il sinistro, anche alla luce delle dichiarazioni rese dall'infortunato alla compagnia in fase stragiudiziale.
In esito alla istruttoria svolta con acquisizione dei documenti, interrogatorio libero dell'attore, e consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo non provati i fatti, che erano stati descritti in modo non plausibile.
Ha proposto appello deducendo, a motivo della impugnazione, che la prima decisione Parte_1
“ non effettua una spassionata analisi del compendio probatorio agli atti” … pur avendo “richiamato, anche meticolosamente ed analiticamente, le prove o gli elementi di prova che potessero in qualche modo sostenere la domanda attorea, salvo poi limitarsi a criticarle e tacciarle di assenza di rilevanza”; l'appellante deduce che il Tribunale conclude per la mancanza di “solidi elementi a sostegno” della tesi attorea, ma lo fa in totale assenza di elementi o circostanze di segno opposto, che giustifichino questo processo di discredito.
Contesta la valutazione di irrilevanza assegnata al Rapporto di incidente redatto dai Carabinieri, e il pagina 2 di 6 giudizio espresso sulle dichiarazioni dell'attore (definite ondivaghe) e dallo stesso CP_4
Deduce poi che il Giudice, pur avendo preso atto che il Collegio Peritale ha concluso per la compatibilità delle lesioni riscontrate con il sinistro descritto, si discosta da tale convincimento, respingendo la domanda.
Si è costituita la Assicurazione, deducendo la inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc e nel merito la sua infondatezza;
precisava le conclusioni come in epigrafe;
sono rimasti contumaci e Controparte_4 la società Controparte_3
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, dopo il deposito delle conclusionali e delle repliche.
***
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è infondata, tenendo conto del disposto normativo, come interpretato dal diritto vivente, e del contenuto espositivo sostanziale dell'impugnazione.
L'art. 342, comma 1, c.p.c., prevede che l'appello indichi, a pena di inammissibilità, “le parti del provvedimento che si intende appellare, e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge, e la loro rilevanza ai fini della decisione”.
La Suprema Corte ha affermato, in coerenza con i principi dell'ordinamento processuale, che il vigente art. 342, comma 1, c.p.c va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva (la domanda di riforma) una parte argomentativa (i motivi), che contrastino le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado: in tal senso vedi Cass.18669 del 2020, che ribadisce il principio già affermato da Cass. SS.UU. 27199 del 2017 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità e di merito.
Si tratta di una affermazione pienamente condivisibile atteso che il nostro sistema processuale non è improntato al principio di sacralità delle forme, ma piuttosto attribuisce alle forme un valore funzionale, e quindi definisce tassativamente i casi di nullità per difetto di forma, e considera comunque prevalente l'aspetto sostanziale, dei requisiti formali, volti a consentire pieno contraddittorio e diritto di difesa, come dimostra l'art.156 cpc.
L'appello qui proposto, pur non specificando in modo formalmente esatto i motivi, nella sostanza contesta la valutazione degli elementi di prova acquisiti operata dal primo giudice, e la decisione conseguente, e sotto tale profilo deve essere vagliato.
Ora, è palesemente infondato l'appello laddove contesta la valutazione operata dal Tribunale circa la irrilevanza probatoria, in concreto, del Rapporto: in effetti i Carabinieri intervenuti nulla hanno potuto osservare direttamente, circa la dinamica del sinistro, atteso che sono stati chiamati, e sono intervenuti sul luogo indicato nella chiamata dopo che i veicoli erano già stati spostati, e l'infortunato inviato al Pronto Soccorso;
non hanno trovato testimoni terzi in grado di riferire sull'accaduto, né tracce di frenata sul suolo, né altri segni che consentissero di identificare il punto di urto tra i veicoli e il punto di caduta dell'infortunato, in base a cui ricostruire la dinamica del sinistro;
è quindi vero che la relazione di incidente è stata disposta sulla base delle sole dichiarazioni del ed è del tutto priva sia del CP_4 valore probante tipico dell'atto pubblico, (che si riferisce esclusivamente ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ex art.2700 cc) sia dell'autorevolezza attribuita alle valutazioni della scena espresse in base alla propria esperienza dagli operatori, che pagina 3 di 6 presuppone la esistenza di elementi oggettivi, e tracce concrete da interpretare per ricostruire la più probabile dinamica del sinistro.
Del pari l'appello è infondato laddove contesta la mancata attribuzione di valore probatorio alle dichiarazioni rese dal il conducente che ammise avanti ai Carabinieri di avere tamponato il CP_4 ciclista.
Si osserva che, seppure le dichiarazioni provengano da una parte del giudizio, e quindi integrino astrattamente una confessione, disciplinata dagli artt.2730 ss cc non hanno in concreto valore di prova legale: in diritto, infatti, l'orientamento consolidato di legittimità afferma che “la confessione resa dal conducente non proprietario del veicolo il quale non è litisconsorte necessario (anche quando giudiziale) vincola il solo confitente, con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti delle restanti parti” (Cass. n. 3875/2014; conformi n. 10687 del 2023 tra le numerose altre). Nella fattispecie neppure si tratta di confessione giudiziale, dal momento che le dichiarazioni sono state rese prima del giudizio alla polizia, e quindi costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, come tale non vincolante in sede civile, seppure il giudice ha il potere-dovere di apprezzarla liberamente. (Cass. 29231 del 2024).
Quanto all'apprezzamento della rilevanza probatoria in concreto, si osserva che le dichiarazioni sono del tutto insignificanti, nel contesto;
il infatti ha riferito laconicamente di avere CP_4
“inavvertitamente tamponato un ciclista”, specificando “tengo a precisare che tenevo una andatura molto lenta”. Nulla ha aggiunto, che chiarisca le ragioni e modalità del tamponamento: una distrazione del conducente, oppure la condotta del ciclista, che si sia immesso improvvisamente nella sede stradale,
o abbia frenato o cambiato direzione in modo repentino;
qualcosa insomma che renda comprensibile il verificarsi del tamponamento, come fatto storicamente accaduto. Il tamponamento riferito resta così privo di una plausibile spiegazione, tanto più nel contesto rilevato dai Carabinieri, ovvero una strada urbana rettilinea, in condizioni di piena visibilità diurna, con traffico definito normale, tempo sereno, asfalto asciutto. Nulla ha poi riferito in ordine alle lesioni, alla chiamata dei soccorsi: le dichiarazioni non sono quindi credibili, perché mancano di fornire una rappresentazione del fatto della vita occorso, mancando la descrizione delle condotte che hanno dato luogo all'evento e consentano di collegare il verificarsi delle gravi lesioni alla dinamica del sinistro: in definitiva la narrazione non è vero-simile, né convincente.
Quanto poi alla rilevanza delle dichiarazioni dell'infortunato si condivide pienamente la definizione datane dal Tribunale (ondivaghe), osservando che nell'immediato il sig. ha riferito di avere Pt_1 avuto le mani schiacciate tra il tubolare della bicicletta e il furgone;
poi, quando è stato sentito, nel novembre 2017, negli uffici della infortunistica, ha narrato che stava facendo un giro sportivo in tenuta tecnica, in bicicletta, e ha descritto la caduta, giustificando la frattura delle mani in vari e differenti modi (schiacciate dalla bicicletta, a sua volta spinta dal furgone, oppure direttamente schiacciate dal furgone) in parte incompatibili con la sostanziale inesistenza di danni alla bicicletta e al furgone ascrivibili alla reciproca interferenza. La bicicletta (come si nota soprattutto nelle chiarissime fotografie inserite nella relazione del consulente ing. non è infatti né storta né schiacciata, in alcuna parte, Per_1 e l'unico danno è una lesione di una gomma, un modesto danno ascrivibile verosimilmente ad una strisciata sull'asfalto.
La scarsa credibilità della narrazione si accentua considerando che per quanto consta dal Referto U.O. Pronto Soccorso dell'Ospedale di Macerata (20/03), di cui riferisce il Ctu dottor all'arrivo al Per_2 PS in data 20/03/2016 l'infortunato presentava esclusivamente frattura alle mani con escoriazioni, non invece escoriazioni ad altre parti del corpo, ed era vigile, ben orientato, non presentava amnesia, né segni di trauma cranico e non ha dichiarato perdita di coscienza, ragion per cui non si comprende perché non abbia saputo narrare nulla di realistico, né la dinamica concreta del sinistro.
Né infine, può dirsi che il Tribunale abbia male interpretato e/o immotivatamente disatteso gli esiti pagina 4 di 6 della consulenza tecnica redatta dai CCTTUU: il Tribunale ha disposto dapprima una consulenza tecnica per verificare se la dinamica del sinistro come riferita dall'attore fosse verosimile, e se le specifiche lesioni riportate fossero compatibili con il sinistro descritto in citazione, analizzando anche le ipotesi formulate dal perito di parte Ing. ha conferito incarico ad un ingegnere, per Persona_3 l'aspetto cinematico, e ad un medico legale, per quanto di sua competenza, in ordine alla compatibilità delle lesioni e alla stima del danno biologico.
I CCTTUU hanno quindi riferito che la dinamica descritta nell'immediato dall'infortunato, e quelle ipotizzate nella perizia dell'Ing. non sono verosimili, perchè l'assenza di qualsiasi tipo Persona_3 di deformazione sul velocipede esclude che questo sia finito sotto i pneumatici del furgone, e dimostra al contrario che è caduto fuori della loro traiettoria;
hanno ritenuto invece possibile che in seguito al tamponamento il velocipede e il suo conducente siano caduti a terra e il sig. si sia Parte_1 trovato con le mani sulla traiettoria di almeno una delle due ruote sul lato destro del furgone Renault, precisando che il fatto che le sole mani del sig. siano rimaste schiacciate dalle ruote del Pt_1 furgone implica che lo stesso sia caduto in posizione tale che il baricentro e la testa del suo corpo fossero al di fuori della traiettoria del Renault Traffic.
Hanno ritenuto tale posizione del corpo post urto possibile considerando un rotolamento e/o rimbalzo del sig. sul manto stradale, e con esso una variazione della disposizione degli arti rispetto alla Pt_1 caduta iniziale. Una volta subito il tamponamento, infatti, il sig. sarebbe dovuto Pt_1 presumibilmente cadere con le braccia in avanti e solo il contatto con il manto stradale e il successivo rotolamento e/o rimbalzo avrebbero consentito di assumere la diversa posizione finale. Comunque hanno concluso che i danni riportati dalle mani del sig. sono potenzialmente compatibili con Pt_1 uno schiacciamento dovuto, non alla bicicletta, ma direttamente ai pneumatici del furgone.
A fronte della ferma contestazione dei CCTT della assicurazione il Giudice ha disposto un approfondimento, integrando il Collegio con uno specialista ortopedico, per acquisire una analisi competente anche in ordine alle postura delle fratture delle dita specificamente riscontrate.
In esito a questa integrazione, i CCTTUU hanno riferito che la difficoltà nell'esprimere un giudizio sul nesso causale è dovuta al fatto che l'occorso non è riconducibile ad un “modello” prestabilito come nel caso dell'azione di schiacciamento esercitata su delle strutture anatomiche da parte di una pressa meccanica con caratteristiche (dimensioni, escursione, direzione e forza) note, superfici superiore ed inferiore perfettamente piatte o di forma rilevabile e definita: per questo non si può sostenere che l'ipotesi proposta dall'Ing. relativa allo schiacciamento delle mani da parte del pneumatico sia Per_3
“impossibile”. In questo tipo di schiacciamento, le lesioni prodotte dipendono dall'interazione tra le strutture anatomiche schiacciate (le mani), il piano su cui sono vincolate (l'asfalto su cui sono appoggiate) e la struttura che esercita la pressione (il pneumatico), ma ognuno di questi tre fattori può presentare a sua volta così tante variabili da non consentire di affermare che dalla loro interazione debba tassativamente risalire una specifica lesione con determinate caratteristiche di gravità e distribuzione.
Quindi hanno concluso che pur nella evidente singolarità (o “stranezza”) del caso, non vi sono sufficienti elementi per affermare che la modalità traumato dinamica ipotizzata dall'Ing. (e Per_3 quindi il criterio dell'idoneità lesiva quali quantitativa o modale) sia incompatibile con le lesioni documentate alle mani.
In definita, il Collegio dei Consulenti Tecnici d'Ufficio “considera possibile, nonostante tutti i dubbi espressi, che in questo specifico caso si siano inanellate una serie di coincidenze che, attraversate dall'accadimento come da una freccia, hanno permesso il verificarsi ad entrambe le mani di queste specifiche lesioni.”
E' quindi pienamente condivisibile la motivazione resa dal primo giudice laddove, sulla rilevanza della pagina 5 di 6 Ctu, ha scritto: “Ritiene questo giudicante che le valutazioni della relazione di Ctu integrativa non possano che condurre, in mancanza di solidi elementi a sostegno, al rigetto della domanda. La regola di giudizio del “più probabile che non” non ammette che si possa dare per vero un fatto che è possibile solo in linea teorica ed a condizione che (per utilizzare una espressione tratta dalle conclusioni della Ctu) si siano “inanellate una serie di coincidenze che, attraversate dall'accadimento come da una freccia” lo abbiano prodotto.
I Ctu infatti non escludono la astratta possibilità che (per una serie di circostanze del tutto peculiari) il tamponamento del velocipede abbia prodotto una dinamica di caduta del ciclista e della bicicletta tale da condurre le sole mani a trovarsi sul percorso di una delle ruote destre del furgone tamponante, con le dita (in particolare i pollici) atteggiate in modo anomalo, con le conseguenti lesioni da schiacciamento, ma, come ha osservato il Tribunale, questo giudizio non costituisce una prova positiva, circa la sussistenza del nesso causale, che in ambito civilistico, pur distaccandosi dalla regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", richiede la regola della evidenza o “del più probabile che non”.
Il giudizio espresso dai CCTTUU conserva un effetto limitato, e può essere processualmente utile solo a conferma della prova altrimenti acquisita, che nella fattispecie non sussiste, per quanto analiticamente osservato dal primo giudice sulle altre fonti di prova, e confermato dalla Corte.
Non rileva, d'altronde, che allo stato non sia stato rappresentato né immaginabile “un qualsiasi altro scenario, differente rispetto a quello oggi evocato dall'attore”: spettava invero ed indubbiamente all'attore che ha agito in giudizio, facendo valere un diritto risarcitorio, fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, e quindi dimostrare positivamente i fatti allegati e le conseguenze lesive patite, in nesso causale con tali fatti;
in difetto di tale dimostrazione la domanda va respinta, e anche le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate nel minimo attesa la modesta attività difensiva richiesta nel grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'appello, confermando integralmente la sentenza 788 del 2022 emessa dal Tribunale di Rimini
- condanna altresì l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in €.4.996,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa fatta dal Relatore preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 334/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PRATI EMANUELE Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
C.F. e P.I. con il patrocinio dell'avv. Marco di Benedetto, del Foro di CP_1 P.IVA_1 Pordenone, ed del Foro di Rimini CP_2
- contumace Controparte_3 P.IVA_2
- contumace Controparte_4
APPELLATI
Avverso la sentenza 788 del 2022 emessa dal Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come segue: Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna adita, in integrale riforma della sentenza n. 788/2022 del Tribunale di Rimini, emessa in data 13 agosto 2022 ogni diversa eccezione disattesa e respinta:
- accertare e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2054, comma 3, c.c., nella causazione del sinistro incorso in data 20 marzo 2016 in Macerata, Contrada Montanello, in prossimità del civico n. 1, tra il velocipede condotto dal Sig. ed il veicolo Renault Trafic Targato CM058EJ Parte_1 e condotto dal Sig. , la responsabilità civile del Sig. quale conducente e della società Controparte_4 Controparte_4 [...] quale proprietaria del veicolo CM058EJ e conseguentemente, Controparte_3
- condannare il Sig. e la società anche in persona del socio Controparte_4 Controparte_3 accomandatario , in solido con la società di assicurazioni , anche ai sensi degli artt. Controparte_3 CP_1 2059 c.c. e 185 c.p., al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dal Sig. Parte_1 pagina 1 di 6 da quantificarsi nella somma che verrà ritenuta provata e di giustizia all'esito del presente giudizio, eventualmente con determinazione in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.; il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria e maggior danno da dì del dovuto al saldo effettivo;
Con vittoria di compensi e spese, anche generali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario.
L'appellato ha concluso come segue:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni istanza eccezione e deduzioni reiette, così provvedere in via preliminare
- Dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. con conferma integrale della sentenza di primo grado di cui in epigrafe;
- spese di lite e compensi professionali integralmente rifusi per il grado. Nel merito In via principale
- Per i motivi di cui in narrativa, rigettare integralmente l'appello con conferma della sentenza di primo grado di cui in epigrafe;
- spese di lite e compensi professionali integralmente rifusi per il doppio grado. Nell'ipotesi di accoglimento anche parziale dell'impugnazione, ridursi le pretese a quanto di ragione e provato in giudizio.
- Spese di lite rifuse o quantomeno compensate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1 Rimini quale conducente e la società quale Controparte_4 Controparte_3 proprietaria del veicolo CM058EJ, oltre alla , quale assicuratrice della RCA, esponendo CP_1 che nella prima mattina del 20.03.2016 mentre percorreva con la propria bicicletta Contrada Montanello nel Comune di Macerata, giunto all'altezza del civico n. 1, veniva tamponato dal veicolo commerciale Renault Trafic, tg. CM058EJ, di proprietà della convenuta società, condotto nell'occasione dal sig. e assicurato ai fini RCA con cosicchè cadeva e veniva CP_4 CP_1 travolto, restando intrappolato con le mani tra i tubolari della bici e la carrozzeria del veicolo;
condotto al Pronto Soccorso dell'ospedale di Macerata, gli veniva diagnosticato un trauma complesso da schiacciamento di entrambe le mani con fratture multiple scomposte.
Poiché la Assicurazione in sede stragiudiziale aveva contestato la compatibilità delle lesioni con il sinistro, e nulla aveva riconosciuto, l'infortunato si era visto costretto al giudizio, ed ivi concludeva, chiedendo la condanna delle controparti in solido al risarcimento dei danni, rappresentando una invalidità permanente che oltre ad integrare un grave danno biologico aveva compromesso la sua capacità di lavoro specifica.
Nel giudizio si costituiva la assicurazione, ribadendo la propria contestazione in ordine alla compatibilità delle lesioni con il sinistro, anche alla luce delle dichiarazioni rese dall'infortunato alla compagnia in fase stragiudiziale.
In esito alla istruttoria svolta con acquisizione dei documenti, interrogatorio libero dell'attore, e consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo non provati i fatti, che erano stati descritti in modo non plausibile.
Ha proposto appello deducendo, a motivo della impugnazione, che la prima decisione Parte_1
“ non effettua una spassionata analisi del compendio probatorio agli atti” … pur avendo “richiamato, anche meticolosamente ed analiticamente, le prove o gli elementi di prova che potessero in qualche modo sostenere la domanda attorea, salvo poi limitarsi a criticarle e tacciarle di assenza di rilevanza”; l'appellante deduce che il Tribunale conclude per la mancanza di “solidi elementi a sostegno” della tesi attorea, ma lo fa in totale assenza di elementi o circostanze di segno opposto, che giustifichino questo processo di discredito.
Contesta la valutazione di irrilevanza assegnata al Rapporto di incidente redatto dai Carabinieri, e il pagina 2 di 6 giudizio espresso sulle dichiarazioni dell'attore (definite ondivaghe) e dallo stesso CP_4
Deduce poi che il Giudice, pur avendo preso atto che il Collegio Peritale ha concluso per la compatibilità delle lesioni riscontrate con il sinistro descritto, si discosta da tale convincimento, respingendo la domanda.
Si è costituita la Assicurazione, deducendo la inammissibilità dell'appello ex art.342 cpc e nel merito la sua infondatezza;
precisava le conclusioni come in epigrafe;
sono rimasti contumaci e Controparte_4 la società Controparte_3
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe, dopo il deposito delle conclusionali e delle repliche.
***
L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è infondata, tenendo conto del disposto normativo, come interpretato dal diritto vivente, e del contenuto espositivo sostanziale dell'impugnazione.
L'art. 342, comma 1, c.p.c., prevede che l'appello indichi, a pena di inammissibilità, “le parti del provvedimento che si intende appellare, e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge, e la loro rilevanza ai fini della decisione”.
La Suprema Corte ha affermato, in coerenza con i principi dell'ordinamento processuale, che il vigente art. 342, comma 1, c.p.c va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva (la domanda di riforma) una parte argomentativa (i motivi), che contrastino le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado: in tal senso vedi Cass.18669 del 2020, che ribadisce il principio già affermato da Cass. SS.UU. 27199 del 2017 e dalla successiva giurisprudenza di legittimità e di merito.
Si tratta di una affermazione pienamente condivisibile atteso che il nostro sistema processuale non è improntato al principio di sacralità delle forme, ma piuttosto attribuisce alle forme un valore funzionale, e quindi definisce tassativamente i casi di nullità per difetto di forma, e considera comunque prevalente l'aspetto sostanziale, dei requisiti formali, volti a consentire pieno contraddittorio e diritto di difesa, come dimostra l'art.156 cpc.
L'appello qui proposto, pur non specificando in modo formalmente esatto i motivi, nella sostanza contesta la valutazione degli elementi di prova acquisiti operata dal primo giudice, e la decisione conseguente, e sotto tale profilo deve essere vagliato.
Ora, è palesemente infondato l'appello laddove contesta la valutazione operata dal Tribunale circa la irrilevanza probatoria, in concreto, del Rapporto: in effetti i Carabinieri intervenuti nulla hanno potuto osservare direttamente, circa la dinamica del sinistro, atteso che sono stati chiamati, e sono intervenuti sul luogo indicato nella chiamata dopo che i veicoli erano già stati spostati, e l'infortunato inviato al Pronto Soccorso;
non hanno trovato testimoni terzi in grado di riferire sull'accaduto, né tracce di frenata sul suolo, né altri segni che consentissero di identificare il punto di urto tra i veicoli e il punto di caduta dell'infortunato, in base a cui ricostruire la dinamica del sinistro;
è quindi vero che la relazione di incidente è stata disposta sulla base delle sole dichiarazioni del ed è del tutto priva sia del CP_4 valore probante tipico dell'atto pubblico, (che si riferisce esclusivamente ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ex art.2700 cc) sia dell'autorevolezza attribuita alle valutazioni della scena espresse in base alla propria esperienza dagli operatori, che pagina 3 di 6 presuppone la esistenza di elementi oggettivi, e tracce concrete da interpretare per ricostruire la più probabile dinamica del sinistro.
Del pari l'appello è infondato laddove contesta la mancata attribuzione di valore probatorio alle dichiarazioni rese dal il conducente che ammise avanti ai Carabinieri di avere tamponato il CP_4 ciclista.
Si osserva che, seppure le dichiarazioni provengano da una parte del giudizio, e quindi integrino astrattamente una confessione, disciplinata dagli artt.2730 ss cc non hanno in concreto valore di prova legale: in diritto, infatti, l'orientamento consolidato di legittimità afferma che “la confessione resa dal conducente non proprietario del veicolo il quale non è litisconsorte necessario (anche quando giudiziale) vincola il solo confitente, con la conseguenza che il giudice può accogliere la domanda nei suoi confronti e rigettarla nei confronti delle restanti parti” (Cass. n. 3875/2014; conformi n. 10687 del 2023 tra le numerose altre). Nella fattispecie neppure si tratta di confessione giudiziale, dal momento che le dichiarazioni sono state rese prima del giudizio alla polizia, e quindi costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, come tale non vincolante in sede civile, seppure il giudice ha il potere-dovere di apprezzarla liberamente. (Cass. 29231 del 2024).
Quanto all'apprezzamento della rilevanza probatoria in concreto, si osserva che le dichiarazioni sono del tutto insignificanti, nel contesto;
il infatti ha riferito laconicamente di avere CP_4
“inavvertitamente tamponato un ciclista”, specificando “tengo a precisare che tenevo una andatura molto lenta”. Nulla ha aggiunto, che chiarisca le ragioni e modalità del tamponamento: una distrazione del conducente, oppure la condotta del ciclista, che si sia immesso improvvisamente nella sede stradale,
o abbia frenato o cambiato direzione in modo repentino;
qualcosa insomma che renda comprensibile il verificarsi del tamponamento, come fatto storicamente accaduto. Il tamponamento riferito resta così privo di una plausibile spiegazione, tanto più nel contesto rilevato dai Carabinieri, ovvero una strada urbana rettilinea, in condizioni di piena visibilità diurna, con traffico definito normale, tempo sereno, asfalto asciutto. Nulla ha poi riferito in ordine alle lesioni, alla chiamata dei soccorsi: le dichiarazioni non sono quindi credibili, perché mancano di fornire una rappresentazione del fatto della vita occorso, mancando la descrizione delle condotte che hanno dato luogo all'evento e consentano di collegare il verificarsi delle gravi lesioni alla dinamica del sinistro: in definitiva la narrazione non è vero-simile, né convincente.
Quanto poi alla rilevanza delle dichiarazioni dell'infortunato si condivide pienamente la definizione datane dal Tribunale (ondivaghe), osservando che nell'immediato il sig. ha riferito di avere Pt_1 avuto le mani schiacciate tra il tubolare della bicicletta e il furgone;
poi, quando è stato sentito, nel novembre 2017, negli uffici della infortunistica, ha narrato che stava facendo un giro sportivo in tenuta tecnica, in bicicletta, e ha descritto la caduta, giustificando la frattura delle mani in vari e differenti modi (schiacciate dalla bicicletta, a sua volta spinta dal furgone, oppure direttamente schiacciate dal furgone) in parte incompatibili con la sostanziale inesistenza di danni alla bicicletta e al furgone ascrivibili alla reciproca interferenza. La bicicletta (come si nota soprattutto nelle chiarissime fotografie inserite nella relazione del consulente ing. non è infatti né storta né schiacciata, in alcuna parte, Per_1 e l'unico danno è una lesione di una gomma, un modesto danno ascrivibile verosimilmente ad una strisciata sull'asfalto.
La scarsa credibilità della narrazione si accentua considerando che per quanto consta dal Referto U.O. Pronto Soccorso dell'Ospedale di Macerata (20/03), di cui riferisce il Ctu dottor all'arrivo al Per_2 PS in data 20/03/2016 l'infortunato presentava esclusivamente frattura alle mani con escoriazioni, non invece escoriazioni ad altre parti del corpo, ed era vigile, ben orientato, non presentava amnesia, né segni di trauma cranico e non ha dichiarato perdita di coscienza, ragion per cui non si comprende perché non abbia saputo narrare nulla di realistico, né la dinamica concreta del sinistro.
Né infine, può dirsi che il Tribunale abbia male interpretato e/o immotivatamente disatteso gli esiti pagina 4 di 6 della consulenza tecnica redatta dai CCTTUU: il Tribunale ha disposto dapprima una consulenza tecnica per verificare se la dinamica del sinistro come riferita dall'attore fosse verosimile, e se le specifiche lesioni riportate fossero compatibili con il sinistro descritto in citazione, analizzando anche le ipotesi formulate dal perito di parte Ing. ha conferito incarico ad un ingegnere, per Persona_3 l'aspetto cinematico, e ad un medico legale, per quanto di sua competenza, in ordine alla compatibilità delle lesioni e alla stima del danno biologico.
I CCTTUU hanno quindi riferito che la dinamica descritta nell'immediato dall'infortunato, e quelle ipotizzate nella perizia dell'Ing. non sono verosimili, perchè l'assenza di qualsiasi tipo Persona_3 di deformazione sul velocipede esclude che questo sia finito sotto i pneumatici del furgone, e dimostra al contrario che è caduto fuori della loro traiettoria;
hanno ritenuto invece possibile che in seguito al tamponamento il velocipede e il suo conducente siano caduti a terra e il sig. si sia Parte_1 trovato con le mani sulla traiettoria di almeno una delle due ruote sul lato destro del furgone Renault, precisando che il fatto che le sole mani del sig. siano rimaste schiacciate dalle ruote del Pt_1 furgone implica che lo stesso sia caduto in posizione tale che il baricentro e la testa del suo corpo fossero al di fuori della traiettoria del Renault Traffic.
Hanno ritenuto tale posizione del corpo post urto possibile considerando un rotolamento e/o rimbalzo del sig. sul manto stradale, e con esso una variazione della disposizione degli arti rispetto alla Pt_1 caduta iniziale. Una volta subito il tamponamento, infatti, il sig. sarebbe dovuto Pt_1 presumibilmente cadere con le braccia in avanti e solo il contatto con il manto stradale e il successivo rotolamento e/o rimbalzo avrebbero consentito di assumere la diversa posizione finale. Comunque hanno concluso che i danni riportati dalle mani del sig. sono potenzialmente compatibili con Pt_1 uno schiacciamento dovuto, non alla bicicletta, ma direttamente ai pneumatici del furgone.
A fronte della ferma contestazione dei CCTT della assicurazione il Giudice ha disposto un approfondimento, integrando il Collegio con uno specialista ortopedico, per acquisire una analisi competente anche in ordine alle postura delle fratture delle dita specificamente riscontrate.
In esito a questa integrazione, i CCTTUU hanno riferito che la difficoltà nell'esprimere un giudizio sul nesso causale è dovuta al fatto che l'occorso non è riconducibile ad un “modello” prestabilito come nel caso dell'azione di schiacciamento esercitata su delle strutture anatomiche da parte di una pressa meccanica con caratteristiche (dimensioni, escursione, direzione e forza) note, superfici superiore ed inferiore perfettamente piatte o di forma rilevabile e definita: per questo non si può sostenere che l'ipotesi proposta dall'Ing. relativa allo schiacciamento delle mani da parte del pneumatico sia Per_3
“impossibile”. In questo tipo di schiacciamento, le lesioni prodotte dipendono dall'interazione tra le strutture anatomiche schiacciate (le mani), il piano su cui sono vincolate (l'asfalto su cui sono appoggiate) e la struttura che esercita la pressione (il pneumatico), ma ognuno di questi tre fattori può presentare a sua volta così tante variabili da non consentire di affermare che dalla loro interazione debba tassativamente risalire una specifica lesione con determinate caratteristiche di gravità e distribuzione.
Quindi hanno concluso che pur nella evidente singolarità (o “stranezza”) del caso, non vi sono sufficienti elementi per affermare che la modalità traumato dinamica ipotizzata dall'Ing. (e Per_3 quindi il criterio dell'idoneità lesiva quali quantitativa o modale) sia incompatibile con le lesioni documentate alle mani.
In definita, il Collegio dei Consulenti Tecnici d'Ufficio “considera possibile, nonostante tutti i dubbi espressi, che in questo specifico caso si siano inanellate una serie di coincidenze che, attraversate dall'accadimento come da una freccia, hanno permesso il verificarsi ad entrambe le mani di queste specifiche lesioni.”
E' quindi pienamente condivisibile la motivazione resa dal primo giudice laddove, sulla rilevanza della pagina 5 di 6 Ctu, ha scritto: “Ritiene questo giudicante che le valutazioni della relazione di Ctu integrativa non possano che condurre, in mancanza di solidi elementi a sostegno, al rigetto della domanda. La regola di giudizio del “più probabile che non” non ammette che si possa dare per vero un fatto che è possibile solo in linea teorica ed a condizione che (per utilizzare una espressione tratta dalle conclusioni della Ctu) si siano “inanellate una serie di coincidenze che, attraversate dall'accadimento come da una freccia” lo abbiano prodotto.
I Ctu infatti non escludono la astratta possibilità che (per una serie di circostanze del tutto peculiari) il tamponamento del velocipede abbia prodotto una dinamica di caduta del ciclista e della bicicletta tale da condurre le sole mani a trovarsi sul percorso di una delle ruote destre del furgone tamponante, con le dita (in particolare i pollici) atteggiate in modo anomalo, con le conseguenti lesioni da schiacciamento, ma, come ha osservato il Tribunale, questo giudizio non costituisce una prova positiva, circa la sussistenza del nesso causale, che in ambito civilistico, pur distaccandosi dalla regola della prova "oltre il ragionevole dubbio", richiede la regola della evidenza o “del più probabile che non”.
Il giudizio espresso dai CCTTUU conserva un effetto limitato, e può essere processualmente utile solo a conferma della prova altrimenti acquisita, che nella fattispecie non sussiste, per quanto analiticamente osservato dal primo giudice sulle altre fonti di prova, e confermato dalla Corte.
Non rileva, d'altronde, che allo stato non sia stato rappresentato né immaginabile “un qualsiasi altro scenario, differente rispetto a quello oggi evocato dall'attore”: spettava invero ed indubbiamente all'attore che ha agito in giudizio, facendo valere un diritto risarcitorio, fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato, e quindi dimostrare positivamente i fatti allegati e le conseguenze lesive patite, in nesso causale con tali fatti;
in difetto di tale dimostrazione la domanda va respinta, e anche le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate nel minimo attesa la modesta attività difensiva richiesta nel grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'appello, confermando integralmente la sentenza 788 del 2022 emessa dal Tribunale di Rimini
- condanna altresì l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in €.4.996,00, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Bologna, così deciso nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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