Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 30/05/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00943/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00986/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 986 del 2024, proposto da
IA AN Di BE, IE IM, AR IM, IA KA, LA IM, RN IM, RI IM, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Natale, con domicilio eletto presso il suo studio in Vibo Valentia, via Nino Bixio, 2;
contro
Comune di Tropea, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Minasi, con domicilio eletto presso il suo studio in Palmi, c.so T.A. Barbaro 34;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tar Calabria, Sezione I, 17 novembre 2014, n.1873;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tropea;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Nicola Ciconte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con sentenza del 17 novembre 2014, n.1873, questo Tribunale accoglieva in parte il ricorso con il quale gli odierni ricorrenti avevano lamentato la illegittima occupazione del proprio fondo, rilevando che, da un lato, il proprietario che ha subito l’occupazione del fondo può chiedere la restituzione del bene, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni per il mancato godimento nei periodi di occupazione illegittima, dall’altro, l’Amministrazione ha sempre la possibilità di paralizzare ogni iniziativa tesa alla restituzione esercitando il potere di cui all’art. 42 bis del DPR n. 327/2001, con il pagamento dell’indennità per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, nei modi indicati nella norma; per l’effetto, disponendo che:
“ a) entro il termine di centoventi giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della presente decisione), il Comune di Tropea e i ricorrenti possono addivenire ad uno o a più accordi (anche riguardanti singole aree), in base ai quali la proprietà sia trasferita al Comune stesso e ai ricorrenti sia corrisposta la somma specificamente concordata ovvero riconosciuta come equivalente utilità;
b) ove tale accordo – per la totalità delle aree - non sia raggiunto entro il termine, il Comune – entro i successivi sessanta giorni – potrà emettere un formale e motivato decreto, con cui disporrà l’acquisizione delle aree al suo patrimonio indisponibile ai sensi dell’art. 42 bis del testo unico (salva la possibilità teorica di restituire la materiale disponibilità delle aree, col risarcimento del danno relativo al periodo della loro mancata utilizzazione) ”;
e dettando, infine, i criteri per la determinazione del risarcimento;
- con successiva sentenza del 19 ottobre 2023, n.1296, questo stesso Tribunale, pur rigettando il ricorso di ottemperanza proposto dagli odierni ricorrenti, precisava che “ Resta in ogni caso impregiudicato per il Comune di Tropea l’ordine di eseguire le statuizioni della sentenza di merito e a tal uopo, in termini conformativi, il Comune –effettuate le valutazioni del caso anche a mezzo di opportuno supporto tecnico- dovrà comunque formulare, entro 60 giorni dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza se anteriore, determinarsi discrezionalmente ed in via alternativa di:
a) adottare il provvedimento di cui all’art. 42 bis t.u.espr.;
b) disporre la restituzione del bene con riduzione in pristino dello stato dei luoghi e risarcimento del danno relativo al periodo della loro mancata utilizzazione;
c) formulare a parte ricorrente una proposta di accordo per la cessione del bene che contempli in risarcimento come indicato in sentenza n. 1873 del 2014.
Qualora il Comune non ottemperi a quanto ora statuito, parte ricorrente può adire questo Tribunale per l’ottemperanza della precitata sentenza n. 1873/2014 ”.
Considerato che:
- con il presente ricorso, gli istanti lamentano nuovamente l’omessa ottemperanza alla sentenza n.1873/2014 da parte del Comune di Tropea;
- il Comune, costituitosi in giudizio, ha, di contro, rilevato di aver adempiuto alle statuizioni della richiamata sentenza n.1873/2014, avendo provveduto con la formulazione di una proposta di accordo inviata agli istanti il 15 dicembre 2023, e, quindi, nei sensi di cui alla lettera c) della successiva sentenza n.1296/23, citata;
Ritenuto che:
- il Comune risulta aver formalmente adempiuto ad una delle tre prescrizioni alternative indicate, a titolo esplicativo, nella sentenza n.1296/2023, non potendo, pertanto, essere considerato inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla pronuncia originaria per come indicati nella detta pronuncia del 2023;
- cionondimeno, rimanendo irrisolta la questione relativa alla sorte dell’immobile oggetto di occupazione, resta ferma la possibilità per la parte istante, definitivamente appurata l’impraticabilità di una soluzione concordata della controversia, di sollecitare il Comune resistente affinché si determini definitivamente per la restituzione del bene, previa sua riduzione in pristino stato (qualora necessaria) o, in alternativa, per l’acquisizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42- bis del D.P.R. n. 327/2001, rivolgendosi per le pretese di carattere patrimoniale al giudice (ordinario o amministrativo), a seconda dei casi, dotato di giurisdizione.
Ritenuto, pertanto, con le avvertenze di cui sopra, di dover rigettare il ricorso e che, nondimeno, le peculiarità e il complessivo sviluppo del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Ciconte | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO