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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 22/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 539/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado in materia previdenziale iscritta al n. r.g. 539/2024 promossa da nato a [...] il [...], residente in [...] Muratori n. 19, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Grazia C.F._1 Occhiena ( e presso il suo studio in Moncalieri Piazza Failla n. 3 C.F._2 elettivamente domiciliato,
RICORRENTE
Contro
- C.F. Controparte_1
, con Sede in Roma, in persona del Presidente e legale Rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Fernando BAGNASCO (C.F. ), del Foro di Torino, e dall'avv. CodiceFiscale_3 Marcella CATALDI ( ), del Foro di Torino, ambedue per procura C.F._4 generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Notaio in Roma, Persona_1 elettivamente domiciliato in Cuneo, corso Santorre di Santarosa n. 15, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell , CP_1
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 8 Con ricorso proposto ex art. 442 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per chiedere CP_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare
Sospendere l'efficacia della delibera 07.02.2024 dell di riliquidazione della pensione volontaria CP_1 001-270010083608 Cat. VO con decorrenza 1 settembre 2021
Nel merito
Accogliere il presente ricorso per i motivi esposti in fatto e diritto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. cod. proc. civ. per le sentenze citate e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare la delibera del 07.02.2024 dell e conseguentemente CP_1
Dichiarare che non sussiste alcun indebito da prestazione pensionistica ovvero, in via subordinata, ridurre il ritenuto indebito all'importo corrispondente alla pensione percepita, limitatamente ai giorni in cui il sig. ha lavorato (20 e 24 ottobre 2023) con un reddito (lordo) Pt_1 di euro 218,00 ovvero, in via di ulteriore subordine, ridurre il ritenuto indebito all'importo corrispondente al rateo di pensione percepito nel mese di ottobre 2023 durante il quale sig. ha prestato attività Parte_1 lavorativa per Controparte_2
Dichiarare tenuto e condannare l' in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t. con sede in Roma Via Ciro il Grande n. 21 a restituire e a pagare al signor le somme già trattenute sulla di lui pensione dall'aprile 2024, e così l'importo mensile di Parte_1
€ 572,31 e /o quello che risulterà trattenuto e compensato in eccesso, dal mese di aprile 2024 sino all'esito del giudizio, con interessi legali
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite liquidati ai sensi del D.M. n.55/2014 e. mm., oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“- in via principale e nel merito -previa la declaranda intervenuta decadenza e/o prescrizione dei diritti ex adverso azionati- rigettare le domande tutte proposte da avverso l con l'atto Parte_1 CP_1 introduttivo del presente giudizio, siccome infondate in fatto e in diritto e, comunque, sfornite di prova, assolvendo così l' da ogni pretesa dalla controparte avanzata. CP_1
Salvis juribus.
Con vittoria di spese e onorari di lite.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere beneficiario della cd. “quota 100”, di trattamento pensionistico n. 001-270010083608 cat.
Pag. 2 a 8
VO, dal primo settembre 2021; di essere venuto a conoscenza ad agosto 2023, tramite il quotidiano “La Stampa”, della ricerca di comparse “solo maggiorenni, donne e uomini di età compresa tra i 18 e 75 anni” per il film “Call me Levi”; di aver deciso quindi di parteciparvi;
di aver perciò lavorato il 20 ed il 24 ottobre 2023 come comparsa in un set cinematografico a Carignano (TO) nella realizzazione del film “Call me Levi”; che il compenso percepito dalla (società produttrice esecutiva del film), per tale Controparte_2 attività è stato di euro 218,00 al lordo delle ritenute;
di aver avuto premura, prima dell'inizio delle riprese, di chiedere che l'attività svolta fosse considerata quale prestazione di lavoro autonomo occasionale tramite lettera del 28 settembre 2023; di aver sottoscritto il contratto con la il cui regolamento contrattuale era rappresentato da un modulo pre Controparte_2 compilato;
che in tale contratto non vi era alcun riferimento espresso al tipo di rapporto di lavoro, se autonomo ed occasionale (come richiesto), od a tempo determinato;
di aver comunicato all di aver percepito il reddito di euro 218,00 (lordi) da reddito di CP_1 prestazione occasionale di lavoro inferiore ad euro 5.000,00 compilando il modulo AP139; che l' aveva così risposto: “da verifiche effettuate il reddito da lei dichia-rato non sia CP_1 assimilabile a reddito da lavoro autonomo occasionale, ma che sia ri-conducibile a reddito derivante da rapporto di lavoro a tempo determinato con la società Si allega CP_2 comunicazione di riliquidazione della pensione.”; di aver quindi scoperto che, contrariamente a quanto richiesto alla , il rapporto di lavoro anziché quale CP_2 prestazione occasionale, era stato formalizzato quale lavoro a tempo determinato;
che secondo l si configurava nel caso di specie la violazione dell'art. 14, comma 3, del CP_1 D.L. n. 4/2019 con conseguente ricalcolo della pensione e richiesta di restituzione di un intero anno di pensione lorda pari ad euro 59.529,73; di aver presentato ricorso amministrativo, che, tuttavia, era stato respinto il con la seguente motivazione: “l'art. 14 comma 3 del Decreto Legge 4/2019 dispone il divieto di cumulo dei redditi percepiti a titolo di pensione anticipata “c.d. quota 100” con redditi da lavoro di-pendente; è pertanto dovuta la sospensione del trattamento pensionistico negli anni di percezione del reddito conseguito da attività lavorativa non consentita”; che l'art. 14, comma 3, citato pone un divieto di cumulo della pensione “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (fatta salva l'eccezione ivi prevista), ma non prevede che la persona che ritorni a percepire un reddito da lavoro dipendente o autonomo debba essere sanzionata con la restituzione dei ratei dell'intero anno, compresi quelli relativi ai periodi in cui il pensionato non aveva ancora ri-preso il lavoro e quindi aveva pieno diritto di beneficiare della pensione;
che risulta quindi illegittima la richiesta di ripetizione dell'intero importo (euro 59.529,73) relativo ai ratei di pensione percepiti nell'arco dell'anno solare 2023, dovendo la stessa essere limitata alla somma (euro 218,00 lordi) effettivamente percepita dal ricorrente a titolo di reddito da lavoro dipendente.
La parte resistente ha invece allegato: che il comma 3 del medesimo articolo 14, co.3, menzionato ha previsto che la pensione de qua non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale con redditi
Pag. 3 a 8 contenuti entro il limite di 5.000 euro lordi annui;
che ai fini del conseguimento della pensione anticipata definita pensione “Quota 100” è richiesta la cessazione di qualunque rapporto di lavoro dipendente, mentre non è richiesta la cessazione dell'attività di lavoro autonomo, ossia l'attività svolta senza vincolo di subordinazione, stante la previsione normativa dell'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, ma non anche dell'incompatibilità tout court della stessa con lo svolgimento di un'attività lavorativa;
che nel mese di ottobre 2023 dalla consultazione dell'archivio “ ” è risultata essere CP_4 registrata per l'odierno ricorrente un'attività di lavoro dipendente subordinato, in forza di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato stipulato con la società
[...] ed effettivamente attuato con decorrenza dal 20 al 24 ottobre 2023; che CP_2 nonostante sul provvedimento di concessione della pensione de qua al sig. fosse Pt_1 stato ben specificato l'obbligo da parte sua di segnalare all con l'apposito suddetto CP_1 modello ad hoc i suoi futuri rapporti di lavoro, proprio al precipuo fine di accertare subito un'eventuale cumulabilità / incumulabilità con la pensione "Quota 100" dei relativi emolumenti, tale incombente non era stato preventivamente onorato da parte dell'interessato; che proprio sulla specifica casistica dell'incumulabilità tra la pensione "Quota 100" e i redditi da lavoro subordinato, già si è pronunziata la Corte Costituzionale, con la sua sentenza n. 234 del 24 novembre 2022; che sussiste nel caso di specie in capo al ricorrente l'obbligo di restituzione di quei ratei di prestazione indebitamente percepiti a seguito di un'avvenuta erogazione degli stessi in concomitanza con la fruizione di redditi da lavoro dipendente subordinato.
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della non debenza in capo al ricorrente, beneficiario della pensione “quota 100” dal primo settembre 2021, dell'obbligo restitutorio in favore dell dei ratei pensionistici finora percepiti per aver percepito, dopo aver CP_1 avuto accesso alla pensione in questione, compenso da prestazione lavorativa consistita nella comparsa in un film.
Occorre al riguardo considerare che non è contestato ed è stato documentato che il ricorrente ha avuto accesso alla pensione grazie alla previsione dell'art. 14 del D.L. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, che ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2019- 2021, la c.d. pensione “Quota 100”, così introducendo la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni. ai sensi dell'art. 14, comma 3, citato: “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Tuttavia, nulla è stato specificamente previsto dal legislatore in caso di violazione della suddetta norma.
Pag. 4 a 8
In applicazione dell'art. 14 del D.L. 4/2019, l ha emesso due circolari interpretative: CP_1 la n. 11 del 29.1.2019 e la n. 117 del 9.8.2019.
Nella Circolare n. 11, al punto 1.4, l'stabiliva che: “I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la
“pensione quota 100”, comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi.”.
Nella Circolare n. 117 del 9.8.2019, al punto 1.4, stabilisce che: “Il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi.Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento.”.
Al riguardo, deve ricordarsi come una circolare non costituisca fonte primaria del diritto, non potendo pertanto modificare o derogare norme di legge, ovvero porsi in contrasto con esse.
La normativa emanata dall è pertanto illegittima nella parte in cui dispone, senza CP_1 alcuna base legislativa a monte, la sospensione o la restituzione della pensione per un intero anno a fronte della percezione di un reddito incluso nel divieto di cumulo, a prescindere dall'ammontare del medesimo, dalla durata dell'attività svolta e dalle peculiarità del caso concreto.
Ciò posto, il caso in esame non può comunque essere ricondotto nelle ipotesi espressamente vietate dall'art. 14, comma 3, sopra citato, per le ragioni di seguito esposte.
Le risultanze dell'istruttoria
Il teste , in qualità di produttore cinematografico e televisivo presso Testimone_1 la società ha riferito che a suo avviso la prestazione lavorativa svolta dalla Controparte_2 comparsa in un film è occasionale proprio perché “a chiamata” e poiché dura pochi giorni (cfr. al riguardo la testimonianza di , il quale ha così dichiarato: Testimone_1
“…confermo che il sig. ha lavorato solo due giorni;
noi assumiamo le Pt_1 comparse a chiamata, quindi direi che si tratta di lavoro occasionale;
noi scegliamo le persone disponibili da un database e poi le convochiamo;
non so riferire sul capitolo n) della memoria difensiva”.
Il teste in qualità di responsabile non è stato invece in Testimone_2 CP_1 grado di riferire da quali elementi e sulla base di quali indici la prestazione lavorativa svolta per soli due giorni dal ricorrente sia qualificabile come rapporto di lavoro subordinato anziché come prestazione di lavoro occasionale, se non sulla base delle dichiarazioni risultanti dalla banca dati. CP_4
: “…il ricorrente è titolare di quota 100 e risultava titolare di un rapporto di lavoro dipendente;
avevamo inoltrato al ricorrente una richiesta per qualificare il tipo di
Pag. 5 a 8 attività lavorativa che aveva avviato;
ai nostri atti risultava un rapporto di lavoro dipendente in due giornate, il 20 e il 24 ottobre 2023, co il sig. Controparte_2 i aveva restituito una dichiarazione in cui dichiarava che il lavoro era di Pt_1 tipo autonomo e occasionale;
nel frattempo, transitavano nella nostra banca dati le dichiarazioni UNILAV della in cui emergeva che il rapporto di Controparte_2 lavoro era qualificato dall come rapporto di lavoro dipendente a tempo CP_2 determinato;…”.).
Al di là delle dichiarazioni rese dai testi, è evidente che la prestazione resa dal ricorrente è stata occasionale (limitata a due soli giorni: il 20 ed il 24 ottobre 2023) e retribuita con un importo esiguo (euro 218,00 al lordo delle ritenute). L'ente previdenziale inoltre non ha tenuto in considerazione la particolarità dell'attività svolta dal ricorrente (comparsa per una produzione cinematografica), considerato al riguardo che la specialità della disciplina applicabile ai lavoratori dello spettacolo rende infatti del tutto peculiari fattispecie come quella in esame, che nonostante l'eccezionalità della prestazione assumono la veste del rapporto di lavoro subordinato, senza tuttavia averne le caratteristiche proprie. Un'interpretazione conforme alla ratio della norma impone dunque di considerare compatibili con l'erogazione della pensione “quota 100” redditi di irrisorio importo derivanti da prestazioni del tutto isolate, aventi caratteri di specialità tali da differenziarle sostanzialmente dal tipico rapporto di lavoro subordinato.
Occorre oltretutto evidenziare che la norma di legge invocata nel caso di specie (l'art. 14, co.3, del D.L. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019) non regola gli effetti della violazione del divieto di cumulo conformemente all'interpretazione dell né prevede il recupero CP_1 di tutti i ratei di pensione relativi ai periodi di percezione del reddito, né la sospensione dell'erogazione della pensione anticipata.
Stante le caratteristiche di assoluta occasionalità connaturate all'attività di comparsa, e tanto più in considerazione del fatto che la stessa è rimasta in concreto un caso isolato e limitato a soli due giorni lavorativi, non si può sostenere la presenza di un'attività lavorativa non occasionale, né tantomeno una contrarietà alla ratio dell'art. 14 sopra citato.
Infatti, come correttamente rilevato dalla giurisprudenza di merito (cfr. al riguardo Tribunale di Busto Arsizio, sezione lavoro, sentenza n.105/2025), operare trattenute per gli importi richiesti dall a fronte dell'espletamento di un impiego esercitato una tantum CP_1 con la corresponsione di un corrispettivo evidentemente irrisorio, da poche centinaia di euro, risulta contrario anche a ogni canone di proporzionalità e ragionevolezza.
Questo Giudice condivide pienamente e, anzi fa proprio ex art. 118 disp. att. c.p.c., il ragionamento seguito dal Tribunale citato, nella parte in cui sostiene che “In tal senso, non può considerarsi vincolante la sentenza 234/2022 della Corte costituzionale. Il Giudice delle Leggi, infatti, era stato chiamato a pronunciarsi sul diverso caso di un pensionato che, nel periodo successivo al pensionamento, aveva svolto lavoro di tipo intermittente (fattispecie normata dagli artt. 13-18 del D. Lgs. n. 81/2015). In particolare, la Corte si era pronunciata sulla legittimità costituzionale del trattamento diversificato del divieto di cumulo a seconda che i redditi derivino da lavoro autonomo (consentite nel limite
Pag. 6 a 8
di euro 5.000 lordi annui) e dipendente (vietate in ogni caso). Tale questione, tuttavia, esula dall'oggetto della presente controversia, focalizzata invece sulla perdita del diritto alla pensione per tutto l'anno in cui i redditi – anche se di modesto valore e riferiti a un'unica prestazione lavorativa – sono stati percepiti: tema al quale la Consulta non ha nemmeno accennato. Né assume valore dirimente il fatto che i giudici costituzionali abbiano rimarcato la necessità dell'effettiva uscita del pensionato dal mercato del lavoro al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale: nel caso di specie, come già esposto, il ricorrente risulta a tutti gli effetti fuoriuscito dall'ambito lavorativo, non potendo ritenersi che lo stesso abbia realizzato comportamenti contrari alla ratio del D.L. n. 4/2019.” (cfr. Tribunale di Busto Arsizio, sezione lavoro, sentenza n.105/2025).
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento dell'illegittimità della delibera dell del 7.2.2024, in base alla quale nulla è quindi dovuto dal ricorrente in favore CP_1 dell nonché condanna a carico dell a pagare al ricorrente gli importi già CP_1 CP_1 trattenuti sulla sua pensione dall'aprile 2024 fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre ad interessi legali decorrenti dalle singole scadenze fino al saldo effettivo.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara l'illegittimità della delibera dell CP_1 del 7.2.2024; accerta e dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente in favore dell in base CP_1 alla delibera del 7.2.2024; condanna l' a pagare al ricorrente gli importi già trattenuti CP_1 sulla sua pensione dall'aprile 2024 fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre ad interessi legali decorrenti dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 6.115 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre alle spese specifiche pari ad euro 759.
IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 22.5.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 7 a 8
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado in materia previdenziale iscritta al n. r.g. 539/2024 promossa da nato a [...] il [...], residente in [...] Muratori n. 19, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Grazia C.F._1 Occhiena ( e presso il suo studio in Moncalieri Piazza Failla n. 3 C.F._2 elettivamente domiciliato,
RICORRENTE
Contro
- C.F. Controparte_1
, con Sede in Roma, in persona del Presidente e legale Rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Fernando BAGNASCO (C.F. ), del Foro di Torino, e dall'avv. CodiceFiscale_3 Marcella CATALDI ( ), del Foro di Torino, ambedue per procura C.F._4 generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito dr. Notaio in Roma, Persona_1 elettivamente domiciliato in Cuneo, corso Santorre di Santarosa n. 15, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell , CP_1
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 8 Con ricorso proposto ex art. 442 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per chiedere CP_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare
Sospendere l'efficacia della delibera 07.02.2024 dell di riliquidazione della pensione volontaria CP_1 001-270010083608 Cat. VO con decorrenza 1 settembre 2021
Nel merito
Accogliere il presente ricorso per i motivi esposti in fatto e diritto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. cod. proc. civ. per le sentenze citate e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare la delibera del 07.02.2024 dell e conseguentemente CP_1
Dichiarare che non sussiste alcun indebito da prestazione pensionistica ovvero, in via subordinata, ridurre il ritenuto indebito all'importo corrispondente alla pensione percepita, limitatamente ai giorni in cui il sig. ha lavorato (20 e 24 ottobre 2023) con un reddito (lordo) Pt_1 di euro 218,00 ovvero, in via di ulteriore subordine, ridurre il ritenuto indebito all'importo corrispondente al rateo di pensione percepito nel mese di ottobre 2023 durante il quale sig. ha prestato attività Parte_1 lavorativa per Controparte_2
Dichiarare tenuto e condannare l' in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t. con sede in Roma Via Ciro il Grande n. 21 a restituire e a pagare al signor le somme già trattenute sulla di lui pensione dall'aprile 2024, e così l'importo mensile di Parte_1
€ 572,31 e /o quello che risulterà trattenuto e compensato in eccesso, dal mese di aprile 2024 sino all'esito del giudizio, con interessi legali
In ogni caso: con vittoria di spese documentate ed onorari di lite liquidati ai sensi del D.M. n.55/2014 e. mm., oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“- in via principale e nel merito -previa la declaranda intervenuta decadenza e/o prescrizione dei diritti ex adverso azionati- rigettare le domande tutte proposte da avverso l con l'atto Parte_1 CP_1 introduttivo del presente giudizio, siccome infondate in fatto e in diritto e, comunque, sfornite di prova, assolvendo così l' da ogni pretesa dalla controparte avanzata. CP_1
Salvis juribus.
Con vittoria di spese e onorari di lite.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere beneficiario della cd. “quota 100”, di trattamento pensionistico n. 001-270010083608 cat.
Pag. 2 a 8
VO, dal primo settembre 2021; di essere venuto a conoscenza ad agosto 2023, tramite il quotidiano “La Stampa”, della ricerca di comparse “solo maggiorenni, donne e uomini di età compresa tra i 18 e 75 anni” per il film “Call me Levi”; di aver deciso quindi di parteciparvi;
di aver perciò lavorato il 20 ed il 24 ottobre 2023 come comparsa in un set cinematografico a Carignano (TO) nella realizzazione del film “Call me Levi”; che il compenso percepito dalla (società produttrice esecutiva del film), per tale Controparte_2 attività è stato di euro 218,00 al lordo delle ritenute;
di aver avuto premura, prima dell'inizio delle riprese, di chiedere che l'attività svolta fosse considerata quale prestazione di lavoro autonomo occasionale tramite lettera del 28 settembre 2023; di aver sottoscritto il contratto con la il cui regolamento contrattuale era rappresentato da un modulo pre Controparte_2 compilato;
che in tale contratto non vi era alcun riferimento espresso al tipo di rapporto di lavoro, se autonomo ed occasionale (come richiesto), od a tempo determinato;
di aver comunicato all di aver percepito il reddito di euro 218,00 (lordi) da reddito di CP_1 prestazione occasionale di lavoro inferiore ad euro 5.000,00 compilando il modulo AP139; che l' aveva così risposto: “da verifiche effettuate il reddito da lei dichia-rato non sia CP_1 assimilabile a reddito da lavoro autonomo occasionale, ma che sia ri-conducibile a reddito derivante da rapporto di lavoro a tempo determinato con la società Si allega CP_2 comunicazione di riliquidazione della pensione.”; di aver quindi scoperto che, contrariamente a quanto richiesto alla , il rapporto di lavoro anziché quale CP_2 prestazione occasionale, era stato formalizzato quale lavoro a tempo determinato;
che secondo l si configurava nel caso di specie la violazione dell'art. 14, comma 3, del CP_1 D.L. n. 4/2019 con conseguente ricalcolo della pensione e richiesta di restituzione di un intero anno di pensione lorda pari ad euro 59.529,73; di aver presentato ricorso amministrativo, che, tuttavia, era stato respinto il con la seguente motivazione: “l'art. 14 comma 3 del Decreto Legge 4/2019 dispone il divieto di cumulo dei redditi percepiti a titolo di pensione anticipata “c.d. quota 100” con redditi da lavoro di-pendente; è pertanto dovuta la sospensione del trattamento pensionistico negli anni di percezione del reddito conseguito da attività lavorativa non consentita”; che l'art. 14, comma 3, citato pone un divieto di cumulo della pensione “quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (fatta salva l'eccezione ivi prevista), ma non prevede che la persona che ritorni a percepire un reddito da lavoro dipendente o autonomo debba essere sanzionata con la restituzione dei ratei dell'intero anno, compresi quelli relativi ai periodi in cui il pensionato non aveva ancora ri-preso il lavoro e quindi aveva pieno diritto di beneficiare della pensione;
che risulta quindi illegittima la richiesta di ripetizione dell'intero importo (euro 59.529,73) relativo ai ratei di pensione percepiti nell'arco dell'anno solare 2023, dovendo la stessa essere limitata alla somma (euro 218,00 lordi) effettivamente percepita dal ricorrente a titolo di reddito da lavoro dipendente.
La parte resistente ha invece allegato: che il comma 3 del medesimo articolo 14, co.3, menzionato ha previsto che la pensione de qua non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale con redditi
Pag. 3 a 8 contenuti entro il limite di 5.000 euro lordi annui;
che ai fini del conseguimento della pensione anticipata definita pensione “Quota 100” è richiesta la cessazione di qualunque rapporto di lavoro dipendente, mentre non è richiesta la cessazione dell'attività di lavoro autonomo, ossia l'attività svolta senza vincolo di subordinazione, stante la previsione normativa dell'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, ma non anche dell'incompatibilità tout court della stessa con lo svolgimento di un'attività lavorativa;
che nel mese di ottobre 2023 dalla consultazione dell'archivio “ ” è risultata essere CP_4 registrata per l'odierno ricorrente un'attività di lavoro dipendente subordinato, in forza di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato stipulato con la società
[...] ed effettivamente attuato con decorrenza dal 20 al 24 ottobre 2023; che CP_2 nonostante sul provvedimento di concessione della pensione de qua al sig. fosse Pt_1 stato ben specificato l'obbligo da parte sua di segnalare all con l'apposito suddetto CP_1 modello ad hoc i suoi futuri rapporti di lavoro, proprio al precipuo fine di accertare subito un'eventuale cumulabilità / incumulabilità con la pensione "Quota 100" dei relativi emolumenti, tale incombente non era stato preventivamente onorato da parte dell'interessato; che proprio sulla specifica casistica dell'incumulabilità tra la pensione "Quota 100" e i redditi da lavoro subordinato, già si è pronunziata la Corte Costituzionale, con la sua sentenza n. 234 del 24 novembre 2022; che sussiste nel caso di specie in capo al ricorrente l'obbligo di restituzione di quei ratei di prestazione indebitamente percepiti a seguito di un'avvenuta erogazione degli stessi in concomitanza con la fruizione di redditi da lavoro dipendente subordinato.
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della non debenza in capo al ricorrente, beneficiario della pensione “quota 100” dal primo settembre 2021, dell'obbligo restitutorio in favore dell dei ratei pensionistici finora percepiti per aver percepito, dopo aver CP_1 avuto accesso alla pensione in questione, compenso da prestazione lavorativa consistita nella comparsa in un film.
Occorre al riguardo considerare che non è contestato ed è stato documentato che il ricorrente ha avuto accesso alla pensione grazie alla previsione dell'art. 14 del D.L. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, che ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2019- 2021, la c.d. pensione “Quota 100”, così introducendo la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni. ai sensi dell'art. 14, comma 3, citato: “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Tuttavia, nulla è stato specificamente previsto dal legislatore in caso di violazione della suddetta norma.
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In applicazione dell'art. 14 del D.L. 4/2019, l ha emesso due circolari interpretative: CP_1 la n. 11 del 29.1.2019 e la n. 117 del 9.8.2019.
Nella Circolare n. 11, al punto 1.4, l'stabiliva che: “I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la
“pensione quota 100”, comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi.”.
Nella Circolare n. 117 del 9.8.2019, al punto 1.4, stabilisce che: “Il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell'anno, precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi.Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento.”.
Al riguardo, deve ricordarsi come una circolare non costituisca fonte primaria del diritto, non potendo pertanto modificare o derogare norme di legge, ovvero porsi in contrasto con esse.
La normativa emanata dall è pertanto illegittima nella parte in cui dispone, senza CP_1 alcuna base legislativa a monte, la sospensione o la restituzione della pensione per un intero anno a fronte della percezione di un reddito incluso nel divieto di cumulo, a prescindere dall'ammontare del medesimo, dalla durata dell'attività svolta e dalle peculiarità del caso concreto.
Ciò posto, il caso in esame non può comunque essere ricondotto nelle ipotesi espressamente vietate dall'art. 14, comma 3, sopra citato, per le ragioni di seguito esposte.
Le risultanze dell'istruttoria
Il teste , in qualità di produttore cinematografico e televisivo presso Testimone_1 la società ha riferito che a suo avviso la prestazione lavorativa svolta dalla Controparte_2 comparsa in un film è occasionale proprio perché “a chiamata” e poiché dura pochi giorni (cfr. al riguardo la testimonianza di , il quale ha così dichiarato: Testimone_1
“…confermo che il sig. ha lavorato solo due giorni;
noi assumiamo le Pt_1 comparse a chiamata, quindi direi che si tratta di lavoro occasionale;
noi scegliamo le persone disponibili da un database e poi le convochiamo;
non so riferire sul capitolo n) della memoria difensiva”.
Il teste in qualità di responsabile non è stato invece in Testimone_2 CP_1 grado di riferire da quali elementi e sulla base di quali indici la prestazione lavorativa svolta per soli due giorni dal ricorrente sia qualificabile come rapporto di lavoro subordinato anziché come prestazione di lavoro occasionale, se non sulla base delle dichiarazioni risultanti dalla banca dati. CP_4
: “…il ricorrente è titolare di quota 100 e risultava titolare di un rapporto di lavoro dipendente;
avevamo inoltrato al ricorrente una richiesta per qualificare il tipo di
Pag. 5 a 8 attività lavorativa che aveva avviato;
ai nostri atti risultava un rapporto di lavoro dipendente in due giornate, il 20 e il 24 ottobre 2023, co il sig. Controparte_2 i aveva restituito una dichiarazione in cui dichiarava che il lavoro era di Pt_1 tipo autonomo e occasionale;
nel frattempo, transitavano nella nostra banca dati le dichiarazioni UNILAV della in cui emergeva che il rapporto di Controparte_2 lavoro era qualificato dall come rapporto di lavoro dipendente a tempo CP_2 determinato;…”.).
Al di là delle dichiarazioni rese dai testi, è evidente che la prestazione resa dal ricorrente è stata occasionale (limitata a due soli giorni: il 20 ed il 24 ottobre 2023) e retribuita con un importo esiguo (euro 218,00 al lordo delle ritenute). L'ente previdenziale inoltre non ha tenuto in considerazione la particolarità dell'attività svolta dal ricorrente (comparsa per una produzione cinematografica), considerato al riguardo che la specialità della disciplina applicabile ai lavoratori dello spettacolo rende infatti del tutto peculiari fattispecie come quella in esame, che nonostante l'eccezionalità della prestazione assumono la veste del rapporto di lavoro subordinato, senza tuttavia averne le caratteristiche proprie. Un'interpretazione conforme alla ratio della norma impone dunque di considerare compatibili con l'erogazione della pensione “quota 100” redditi di irrisorio importo derivanti da prestazioni del tutto isolate, aventi caratteri di specialità tali da differenziarle sostanzialmente dal tipico rapporto di lavoro subordinato.
Occorre oltretutto evidenziare che la norma di legge invocata nel caso di specie (l'art. 14, co.3, del D.L. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019) non regola gli effetti della violazione del divieto di cumulo conformemente all'interpretazione dell né prevede il recupero CP_1 di tutti i ratei di pensione relativi ai periodi di percezione del reddito, né la sospensione dell'erogazione della pensione anticipata.
Stante le caratteristiche di assoluta occasionalità connaturate all'attività di comparsa, e tanto più in considerazione del fatto che la stessa è rimasta in concreto un caso isolato e limitato a soli due giorni lavorativi, non si può sostenere la presenza di un'attività lavorativa non occasionale, né tantomeno una contrarietà alla ratio dell'art. 14 sopra citato.
Infatti, come correttamente rilevato dalla giurisprudenza di merito (cfr. al riguardo Tribunale di Busto Arsizio, sezione lavoro, sentenza n.105/2025), operare trattenute per gli importi richiesti dall a fronte dell'espletamento di un impiego esercitato una tantum CP_1 con la corresponsione di un corrispettivo evidentemente irrisorio, da poche centinaia di euro, risulta contrario anche a ogni canone di proporzionalità e ragionevolezza.
Questo Giudice condivide pienamente e, anzi fa proprio ex art. 118 disp. att. c.p.c., il ragionamento seguito dal Tribunale citato, nella parte in cui sostiene che “In tal senso, non può considerarsi vincolante la sentenza 234/2022 della Corte costituzionale. Il Giudice delle Leggi, infatti, era stato chiamato a pronunciarsi sul diverso caso di un pensionato che, nel periodo successivo al pensionamento, aveva svolto lavoro di tipo intermittente (fattispecie normata dagli artt. 13-18 del D. Lgs. n. 81/2015). In particolare, la Corte si era pronunciata sulla legittimità costituzionale del trattamento diversificato del divieto di cumulo a seconda che i redditi derivino da lavoro autonomo (consentite nel limite
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di euro 5.000 lordi annui) e dipendente (vietate in ogni caso). Tale questione, tuttavia, esula dall'oggetto della presente controversia, focalizzata invece sulla perdita del diritto alla pensione per tutto l'anno in cui i redditi – anche se di modesto valore e riferiti a un'unica prestazione lavorativa – sono stati percepiti: tema al quale la Consulta non ha nemmeno accennato. Né assume valore dirimente il fatto che i giudici costituzionali abbiano rimarcato la necessità dell'effettiva uscita del pensionato dal mercato del lavoro al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale: nel caso di specie, come già esposto, il ricorrente risulta a tutti gli effetti fuoriuscito dall'ambito lavorativo, non potendo ritenersi che lo stesso abbia realizzato comportamenti contrari alla ratio del D.L. n. 4/2019.” (cfr. Tribunale di Busto Arsizio, sezione lavoro, sentenza n.105/2025).
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento dell'illegittimità della delibera dell del 7.2.2024, in base alla quale nulla è quindi dovuto dal ricorrente in favore CP_1 dell nonché condanna a carico dell a pagare al ricorrente gli importi già CP_1 CP_1 trattenuti sulla sua pensione dall'aprile 2024 fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre ad interessi legali decorrenti dalle singole scadenze fino al saldo effettivo.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara l'illegittimità della delibera dell CP_1 del 7.2.2024; accerta e dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente in favore dell in base CP_1 alla delibera del 7.2.2024; condanna l' a pagare al ricorrente gli importi già trattenuti CP_1 sulla sua pensione dall'aprile 2024 fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre ad interessi legali decorrenti dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 6.115 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
oltre alle spese specifiche pari ad euro 759.
IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 22.5.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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