Trib. Cuneo, sentenza 22/05/2025, n. 392
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Sentenza 22 maggio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale Ordinario di Cuneo, nella persona del Giudice Michele Basta, riguarda una controversia in materia previdenziale. Il ricorrente ha chiesto la sospensione della delibera di riliquidazione della pensione "Quota 100" e l'annullamento della stessa, sostenendo di non dover restituire l'importo ritenuto indebito, in quanto il reddito percepito per un'attività di comparsa era occasionale e non cumulabile con la pensione. La parte resistente, invece, ha invocato la decadenza dei diritti del ricorrente e ha chiesto il rigetto delle domande, sostenendo che il reddito percepito fosse riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato.

Il Giudice ha accolto il ricorso, dichiarando illegittima la delibera dell'ente previdenziale, evidenziando che la prestazione lavorativa del ricorrente era occasionale e limitata nel tempo, non configurando un'attività lavorativa non consentita. Ha argomentato che la normativa vigente non prevede la restituzione dell'intero importo pensionistico per redditi di modesto valore e che le circolari interpretative dell'ente non potevano derogare alla legge. Pertanto, ha ordinato la restituzione delle somme trattenute e condannato la parte resistente al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cuneo, sentenza 22/05/2025, n. 392
    Giurisdizione : Trib. Cuneo
    Numero : 392
    Data del deposito : 22 maggio 2025

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