Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1976 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 17.04.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n.
3177/2020 R.G., vertente tra: parte appellante: ( ) Controparte_1 C.F._1
parte appellata: in qualità di impresa Controparte_2 P.IVA_1
designata alla gestione dei sinistri posti a carico del F.G.V.S. parti interventrici: ( , Parte_1 C.F._2
( e Parte_2 C.F._3 Parte_3
( ) quali eredi di
[...] C.F._4 Controparte_1
dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel.
*****
E' presente, per le parti appellanti (interventrici volontarie), l'avv. Pasquale
Vassallo che si riporta agli atti e verbali di causa.
Evidenzia che il fatto è stato oggetto di indagine d'ufficio e non v'era necessità della querela e l'irrilevanza dell'omessa indicazione della presenza della teste.
E' presente, per parte appellata, l'avv. Mario Piezzi che si riporta agli atti e verbali di causa.
Insite nel rigetto per gli elementi di incongruenza emersi ed evidenziati dei propri atti.
Pag. 1 a 16
L'avv.to Vassallo si riporta alle richieste e conclusioni contenute nell'atto di appello e nei verbali di causa.
L'avv.to Piezzi si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa.
La Corte si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
La Corte, in prosieguo di udienza e in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3177/ 2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( , Parte_1 C.F._2 [...]
( e Parte_2 C.F._3 Parte_3
( ) quali eredi di C.F._4 Controparte_1
( ), deceduto in Napoli il 24.12.24, come da procure in calce C.F._1
Pag. 2 a 16 all'atto di intervento volontario, rapp.tati e difesi dall'avv. Pasquale Vassallo
( con il quale elett.te dom.liano in Napoli alla Via L.S. CodiceFiscale_5
Cagnazzi n. 31
APPELLANTI
E la società ( in qualità di impresa Controparte_2 P.IVA_1
designata alla gestione dei sinistri posti a carico del F.G.V.S., in persona del suo procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario Piezzi
( ) come da mandato in calce alla comparsa di costituzione C.F._6
e risposta relativa al giudizio di primo grado, con la quale elett.te dom.lia in
Napoli alla via San Tommaso d'Aquino 33
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare la esclusiva responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto senza colpa dell'appellante nella produzione del sinistro e, per l'effetto, condannare le in Controparte_2
qualità di impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del F.G.V.S. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore del sig.
[...]
della somma che qui, ex art. 14 T.U. Spese di Giustizia, Controparte_1
espressamente è dichiarata e quantificata, in euro 339.486,00 (come da conteggi contenuti nell'atto introduttivo), oltre al maggior danno da accertare con c.t.u. suppletiva che nuovamente si richiede, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, da contenersi comunque nei limiti della somma di euro 520.000,00; Condannare l'appellato alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio come da normativa sul gratuito patrocinio;
Per la appellata in qualità di impresa designata alla Controparte_2
gestione dei sinistri posti a carico del F.G.V.S.: In via preliminare, rilevata la insussistenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., e comunque ai sensi degli artt.
348 bis e ter c.p.c., rigettare l'appello siccome inammissibile. Pag. 3 a 16 In via principale, rigettare l'appello siccome improponibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso, rigettare la domanda formulata da controparte siccome infondata in fatto ed in diritto.
Il tutto con la condanna di controparte alla refusione delle spese di lite in favore della concludente. In linea gradata, dichiarare il concorso di colpa del sig.
nella causazione del danno e delle sue conseguenze lesive, Controparte_1
quantificando lo stesso in misura non inferiore all'80%, riducendo proporzionalmente il quantum debeatur e compensando tra le parti le spese di lite.
In ogni caso, liquidare il danno secondo il giusto ed il provato, evitando duplicazioni di risarcimento e contenendo l'ammontare della condanna nei limiti del massimale minimo di legge vigente al momento di verificazione del fatto storico.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2015, Controparte_1
convenne in giudizio la n.q. di impresa
[...] Controparte_3
designata alla gestione dei sinistri posti a carico del F.G.V.S., per sentirla condannare al risarcimento delle lesioni subite in occasione del sinistro stradale, avvenuto il giorno 25/02/2000 in Napoli alla via Ponti Rossi.
1.1.Dedusse che, mentre percorreva la riferita via in direzione Via U. Masoni, alla guida del ciclomotore modello Piaggio Free tg 6ZBG6, di proprietà di
[...]
, sopraggiunse un'autovettura ad elevata velocità, che lo investì, Parte_3
procurandogli la caduta al suolo, unitamente al ciclomotore;
riferì, in particolare, che l'impatto con l'auto pirata lo aveva catapultato contro una autovettura parcheggiata sulla strada e poi sul selciato;
che l'automobile investitrice aveva omesso di prestare il dovuto soccorso, dandosi alla fuga, per la qual cosa non fu possibile rilevare né le generalità del conducente, né il numero di targata del ciclomotore;
che sui luoghi di causa intervenne la P.S. del Pag. 4 a 16 Commissariato San Carlo all'Arena che aveva redatto apposito verbale n.
021/96 e allertato i soccorsi;
che essendo rimasto privo di conoscenza e con evidenti ferite al volto ed al capo, fu trasporto con autoambulanza del 118, appartenente alla ASL , presso il Presidio Ospedaliero C.T.O. di Napoli;
che CP_4
per i fatti di causa fu istaurato procedimento penale contro ignoti, per lesioni personali colpose, ex art. 590 c.p., rubricato al n. 56901/01, concluso con decreto di archiviazione del 25/2/2002; che a causa del sinistro egli era stato costretto ad un radicale stravolgimento delle proprie abitudini di vita quotidiane, familiari e di relazione, a causa del lungo e complesso percorso di malattia, legato al sinistro e alle conseguenze da esso derivanti;
che nel corso degli anni aveva inviato alla società convenuta numerose richieste di risarcimento dei danni, connessi e conseguenti al sinistro de quo; che la relazione del 29.09.2014 del dott. , nominato C.T.U. nel Persona_1
procedimento per accertamento tecnico preventivo instaurato in data
14/11/2013, dinnanzi al Tribunale di Napoli, gli aveva riconosciuto un danno biologico del 50%.
1.2. Costituitasi, la n.q. chiese il rigetto della domanda Controparte_2
attorea, in via preliminare, per la nullità dell'atto di citazione, per violazione dell'art. 163 c.p.c., in relazione all'art. 164 c.p.c. e dell'art. 83 c.p.c., nonché
l'improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della stessa, per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 145, 148 e 287 del d.lgs. 209/2005
e, nel merito, per la sua infondatezza nell'an e nel quantum debeatur.
Il particolare la Compagnia ritenne infondata la domanda, per mancanza di prova sia della sussistenza del nesso causale, tra l'evento e le lesioni riportate dall'attore, sia dei presupposti per la richiesta di risarcimento al Fondo
Generale Vittime della Strada.
1.3. Espletata prova testimoniale e rigettata la richiesta dell'attore di CTU medico legale suppletiva, per l'aggravamento delle lesioni, il giudice di primo grado rigettò la domanda, ritenendo che non fosse stato assolto l'onere, Pag. 5 a 16 gravante sull'attore, di dare la prova che il sinistro si fosse verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo e che quest'ultimo fosse rimasto sconosciuto, per l'impossibilità incolpevole di identificarlo;
tutto ciò, in considerazione sia del comportamento tenuto dall'attore, il quale non aveva sporto querela contro ignoti, né segnalato alle autorità inquirenti e/o alla compagnia assicurativa il nominativo dell'unica -delle tre testimoni escusse in giudizio- che aveva assistito al sinistro, sia in considerazione della inattendibilità e genericità delle dichiarazioni rese da tale ST.
In particolare, il Tribunale ritenne: “Alla luce di quanto finora esposto - così venendo al caso concreto sottoposto al vaglio di questo Giudicante - va decisamente censurato il comportamento tenuto dal danneggiato. Vero è, infatti, che il sinistro causò la perdita di conoscenza dell'attore, onde l'eventuale ritardo nel denunciare l'accaduto non può essere ascritto a negligenza dell P_
. Senonchè, come ricordato in precedenza, questi, fin dal luglio 2001, e,
[...]
dunque, a procedimento penale ancora in corso, si attivava per richiedere alla convenuta il risarcimento dei danni patiti, senza, tuttavia, preoccuparsi, né di sporgere querela contro ignoti, né di segnalare alle autorità inquirenti e/o alla compagnia assicurativa il nominativo della teste escussa in questa sede. Teste che peraltro, come detto, ha confermato i fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, affermando altresì di essersi trovata in prossimità del luogo in cui si è verificato il sinistro e di aver assistito all'investimento in cui assume essere rimasto coinvolto l'attore, onde sarebbe sicuramente stata in grado di fornire all'Autorità Giudiziaria o di P.G. elementi su cui fondare ricerche, sol che il suo nominativo fosse stato indicato in sede di tempestiva denuncia agli organi di polizia. Ma c'è di più. La circostanza che la , pur ST di un reato Tes_1
di particolare gravità, attesa la rilevanza delle lesioni patite dall'attore che ne mettevano in pericolo la vita, non abbia avvertito la necessità di mettersi immediatamente a disposizione delle autorità inquirenti, unita alla genericità delle dichiarazioni dalla medesima rese, solo in parte giustificabile alla luce del Pag. 6 a 16 lungo lasso di tempo decorso tra il fatto e la deposizione resa (anch'esso in massima parte ascrivibile a censurabile scelta dell , che ha preferito P_
inviare plurimi atti interruttivi della prescrizione anziché adìre l'autorità giudiziaria), rende complessivamente inattendibile la deposizione resa dalla medesima.”
§.
2. La sentenza del Tribunale di Napoli nr. 2852/2020 del 16.04.2020 è stata impugnata da e, in seguito alla sua morte, Controparte_1
avvenuta il 24.12.24, con atto di intervento volontario depositato il 29.1.25, da
, e ,quali Parte_1 Pt_2 Controparte_1 Parte_3
suoi eredi legittimi, che hanno fatto proprio l'atto di gravame formulato dal proprio de cuius, il quale aveva censurato la decisione del giudice perchè basata sull'erroneo assunto che, per essere risarciti dal Fondo Garanzia Vittime della
Strada, per l'investimento da veicolo rimasto ignoto, non solo fosse indispensabile aver sporto denuncia querela, ma anche che tale querela fosse corredata dal nominativo dei testimoni, ed in quanto aveva ritenuto inattendibile la dichiarazione testimoniale resa dalla teste che aveva dichiarato di aver assistito all'incidente; lamentano altresì la violazione e falsa applicazione dell'art. 283 lett. a C.d.S. e dell'art. 116 c.p.c.
2.2. Costituitasi, la n.q. ha eccepito, in via preliminare, Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.; nel merito, ne ha chiesto il rigetto, evidenziando che l'istruttoria espletata non aveva consentito di ritenere provato che l'evento dannoso fosse imputabile alla condotta di guida di un 'pirata della strada', che l'investitore era rimasto ignoto per cause oggettive, non attribuibili a responsabilità del danneggiato, e che il sinistro si era verificato con le modalità indicate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
in linea gradata, l'appellata ha chiesto che venga dichiarato il concorso di colpa di nella causazione del danno e delle sue Controparte_1
conseguenze lesive, quantificando lo stesso in misura non inferiore all'80%,
Pag. 7 a 16 riducendo proporzionalmente il quantum debeatur e compensando tra le parti le spese di lite.
L'appellata ha evidenziato che il giudice non aveva rigettato la domanda solo perché non era stata presentata la querela contro ignoti, ma anche perché
l'esame del materiale istruttorio, acquisito al processo, non aveva consentito di ritenere fondata la pretesa dell'odierno appellante, stante la genericità ed inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste escussa;
in linea gradata,
l'appellata si è riportata alle proprie difese e, in particolare, alla eccezione che le lesioni riportate dall'attore erano ascrivibili, in via esclusiva, al mancato utilizzo del casco protettivo, atteso che la ST escussa aveva dichiarato di non ricordare se il danneggiato indossasse o meno il casco al momento del sinistro e che non vi era menzione del rinvenimento del casco nell' Annotazione di servizio del 25.2.2000, redatta dagli Agenti del Commissariato San Carlo all'Arena intervenuti sul luogo del sinistro.
§.
3. La Corte di Appello, all'udienza del 17/04/2025 all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha deciso la causa.
3.1. L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
3.1.1. In via preliminare vanno disattese le eccezioni d'inammissibilità ex art. 342 e 348 bis e ter c.p.c., non ricorrendone i presupposti.
L'atto di appello proposto, infatti, non si riduce alla mera riproposizione di difese già rigettate in primo grado e consente di individuare con sufficiente chiarezza le specifiche critiche mosse al provvedimento impugnato;
risultano, quindi, chiare le ragioni proposte a fondamento delle censure avanzate in contrapposizione con le ragioni addotte dal giudice di primo grado a giustificazione della decisione adottata.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
Un. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018, Cass. n.27391/2018, Cass. Sez. Un. n.
12587/2018), ciò che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere quale sia il contenuto della censura Pag. 8 a 16 proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.
E' sufficiente quindi che «il motivo di appello esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione
(senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo tuttavia che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per
l'impugnazione a critica vincolata» (cfr. Cass. n. 7675/2019). Non è necessario l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr Cass. n.
24262/2020).
3.2. Nel merito le doglianze dell'appellante non hanno fondamento.
3.2.1 Prima di passare all'esame dei motivi di gravame è opportuno evidenziare che questa corte condivide l'indirizzo ermeneutico della corte di legittimità, richiamato dall'appellante, che escludere automatismi tra la denuncia (ovvero la sua inesistenza) e l'esito del giudizio di risarcimento del danno (cfr. Cass. n.
3019/2016; Cass. 23434/2014; Cass. 20066/2013 e, da ultimo, Cass. n.
18097/2020).
Posto ciò, il motivo di appello che censura la sentenza sull'assunto che il giudice abbia considerato la proposizione della querela come adempimento indispensabile all'accoglimento della domanda e non abbia tenuto in considerazione le dichiarazioni rese dalla teste escussa, è privo di fondamento.
Invero il primo giudice non ha affatto posto a fondamento della propria decisione, al fine di ritenere provato il fatto, la proposizione della denuncia- querela da parte del danneggiato, difatti, nel terzo capoverso di pagina 4 della sentenza il primo giudice, dopo aver premesso che l'onere della prova cui era tenuto l'attore – ovvero quello riportato al precedente punto 1.3., cui si rinvia, Pag. 9 a 16 -“può essere assolto anche mediante presunzioni, purché, tuttavia, rispondenti ai requisiti di legge”, cita il deposito della denuncia ex art 590 c.p. a mero titolo di possibilità - tant'è che utilizza l'ausiliario “può” e non “deve”- precisando: “ed in tal senso la giurisprudenza della Corte di Cassazione insegna che l'essere rimasto il veicolo investitore non identificato è circostanza che può presuntivamente
‹‹ritenersi provata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria per identificazione del veicolo o natante investitore abbiano avuto esito negativo.;”
Ulteriore riprova che il giudice non abbia considerato l'omesso deposito della denuncia o la mancata comunicazione agli inquirenti del nominativo dei testimoni come condicio sine qua non dell'accoglimento della domanda risarcitoria contro il F.G.V.S., ma soltanto come parametro per valutare la sussistenza o meno del requisito della incolpevole impossibilità di identificare il veicolo pirata, è fornita nell'ultimo capoverso di pagina n. 6 e seguente, laddove argomenta: “il comportamento del danneggiato che, investito da un veicolo ‹‹pirata››, si astenga non soltanto da (inesigibili) indagini articolate e complesse ai fini dell'identificazione dell'investitore, ma finanche dal rendere noto il fatto alle Autorità, con gli elementi notiziali posseduti o comunque acquisiti, attendendo per un tempo ragionevole l'esito di indagini suscettibili di condurre all'identificazione del responsabile anche al di là delle valutazioni soggettive del danneggiato circa la fruttuosità delle indagini stesse;
comportamento questo che, se non esigibile sul piano penalistico, sicuramente lo
è, come accennato, ai fini della valutazione dell'incolpevolezza o meno dell'impossibilità dell'identificazione.”
Ad ulteriore riprova di tale convincimento si rileva che, nel terzo capoverso di pagina 7 della sentenza il giudice premette che alcuna responsabilità può essere riconosciuta in capo ad per la sua mancata Controparte_1
Pag. 10 a 16 identificazione del veicolo che assume averlo investito, stante la sua documentata perdita di conoscenza seguita nelle immediatezze del sinistro.
Il primo giudice ha censurato, invece, il comportamento successivo dell'attore, all'avere omesso di proporre querela, costituito dall'omessa indicazione agli inquirenti del nominativo della ST in possesso di sua moglie e, quindi, suo, fin dalla sera del sinistro, il lungo lasso di tempo tra la stabilizzazione dei postumi e la proposizione dell'azione risarcitoria: tali due condotte omissive dell'attore – unitamente alle dichiarazioni della teste, sulla cui valutazione si dirà appresso – sono stati dal tribunale valutati come indizi idonei a ritenere che l'attore non avesse dato prova che anche con la diligenza ordinaria sarebbe stato impossibile identificare il veicolo investitore.
Ciò, in quanto, una sua condotta contraria a quella da lui in concreto tenuta, ad avviso del tribunale, avrebbe fornito agli organi inquirenti nuovi spunti di indagine che avrebbero potuto contribuire alla identificazione dell'autovettura investitrice.
L'ulteriore prova dell'assenza di qualsivoglia automatismo nella decisione appellata tra l' omesso deposito della querela, contenente il nominativo del teste, e il rigetto della domanda è data dall'ulteriore considerazione, formulata dal primo giudice, che la condotta omissiva del danneggiato non poteva trovare giustificazione neppure nel pur difficile periodo di cure e trattamenti sanitari, seguito al sinistro, visto che “fin dal luglio 2001, e, dunque, a procedimento penale ancora in corso, si attivava per richiedere alla convenuta il risarcimento dei danni patiti” .
La particolare rilevanza della condotta omissiva dell'attore, ai fini dell'assolvimento della prova di cui era gravato in ordine alla impossibilità di identificare il veicolo investitore anche con l'utilizzo della ordinaria diligenza,
è stata correttamente valutata dal primo giudice, alla luce delle circostanze che le sue documentate gravi condizioni di salute gli avevano impedito di rendere le dichiarazioni al drappello di P.S. del Pronto Soccorso del C.T.O. di Napoli – Pag. 11 a 16 tanto è vero che nel referto di Pronto Soccorso il campo destinato alla indicazione di CAUSE E CIRCOSTANZE DEL SINISTRO è completamente vuoto
– e che la motivazione, addotta dal P.M. presso il Tribunale di Napoli, a fondamento della richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p. del 25.2.2002, del procedimento penale contro ignoti avente R.g. 569010/01, aperto d'ufficio per i reati di cui all'art. 590 c.p. e art. 189 del d.lgs. n. 285/1992, – alla quale seguirà in data 24.12.2002 il decreto di archiviazione, - è proprio < querela>>.
In sostanza, non trattandosi di reato procedibile d'ufficio, ai fini della prosecuzione delle indagini per l'identificazione del reo, oltre che per la ricostruzione della dinamica del sinistro, era indispensabile la proposizione della denuncia querela da parte del danneggiato.
A ciò si aggiunga che la recente sentenza della Corte di Cassazione, del 9 gennaio 2025 n.450, ha ribadito che: “nel caso in cui si ricorra al Fondo di garanzia per le vittime della strada a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà – ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro
è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia
o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra Pag. 12 a 16 presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda”.
Pertanto, in forza di tali riferimenti documentali e giurisprudenziali la Corte ritiene che le motivazioni addotte dal giudice, circa la mancata proposizione da parte dell'attore della denuncia e la mancata collaborazione sua e della teste con l'autorità inquirente, è esente da vizi, in quanto volto Testimone_2
a verificare la sussistenza dei requisiti necessari all'accoglibilità della richiesta risarcitoria proposta ex art. 283 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 209/05 , nei termini ribaditi dalla giurisprudenza della Suprema Corte sopra richiamata.
Prima di procedere all'altra parte del motivo di gravame, concernente la valutazione del giudice circa l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla ST , va premesso che secondo la giurisprudenza di Tes_1
legittimità, sia la valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del Giudice del merito.
Posto ciò, il primo giudice ha specificato che, nella valutazione di inattendibilità di tali dichiarazioni, ha tenuto in considerazione innanzitutto la condotta della ST, che aveva omesso di fornire supporto alle autorità inquirenti nelle indagini penali, volte ad identificare il conducente del veicolo investitore, ma anche la genericità delle sue dichiarazioni, ritenute soltanto in parte giustificabili con il lungo lasso di tempo intercorso tra l'evento e la sua deposizione, lasso di tempo, comunque, ritenuto ascrivibile ad una scelta di
. Controparte_1
Le censure mosse a tale passaggio della motivazione sono infondate.
Infatti, la prima delle due motivazioni poste dal giudice a base della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla ST , e condivisa Tes_1
da questa corte, è basata innanzitutto sulla intrinseca anomalia della sua condotta. Posto che non aveva certamente nessun obbligo Testimone_2
di contattare le autorità inquirenti, per renderle edotte delle informazioni in Pag. 13 a 16 suo possesso, in ordine alle circostanze del sinistro, tuttavia ella, da un lato, ha dimostrato un particolare senso civico, fermandosi a prestare soccorso all'infortunato, tentando di farlo rinvenire e poi chiamando la polizia, e seguendolo al Pronto Soccorso, fino all'arrivo dei suoi familiari, malgrado egli fosse nelle mani dei sanitari, dall'altra parte, tuttavia, non ha saputo fornire agli organi investigativi o a quelli di pubblica sicurezza - che, per suo stesso dire, accorsero “poco dopo” sul posto - alcuna informazione in ordine al veicolo investitore o alla dinamica del sinistro.
A tale evidente incongruenza nella condotta della teste rilevata dal primo giudice, va aggiunto che: 1) a fronte del danneggiato privo di sensi, col volto coperto di sangue e non rispondente alle sollecitazioni, la teste aveva deciso di chiamare la polizia e non il 118; 2) la teste aveva asserito, in un primo momento, di non ricordare il modello dell'autovettura investitrice, ma poi ha riferito che per la sua repentina fuga, “non fummo in grado di rilevare né modello né targa”;
3) che sia nelle Annotazioni del 25.2.2000 che nel documento datato 11.3.2000, avente ad oggetto ATTI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI PATTUGLIA POLSTATO
DIPENDENTE IN QUESTA VIA PONTI ROSSI, IL 25.02.20, ORE 4:45 :
3.a.) è riportato che la chiamata anonima pervenuta alla Sala Operativa della Questura segnalava soltanto persona riversa al suolo per incidente stradale e non già per investimento da parte di auto 'pirata';
3.b.) negli atti degli agenti intervenuti non vi è alcun riferimento alla presenza sul luogo del sinistro della ST o di qualsiasi altra persona, sebbene, stando alla sua deposizione, ella non si fosse allontanata all'arrivo degli Agenti di Polizia;
3.c) non viene riferito né rilevato dalla PG alcun elemento indiziario (tracce di frenate sull'asfalto, altri residui dell'impatto, ecc.) in ordine al possibile coinvolgimento nel sinistro di altri veicoli, oltre quello fermo in sosta, contro cui l' aveva Controparte_1
impattato.
Analogamente condivisibile è la valutazione del giudice circa la genericità delle dichiarazioni rilasciate dalla teste. Pag. 14 a 16 La teste , infatti, benchè abbia definito “breve” la distanza Testimone_2
che la separava dal motociclo condotto dal danneggiato, in questa breve distanza si era, inserita l'auto pirata, tramite un sorpasso ai suoi danni. Tuttavia, pur avendola praticamente avanti a sé, ella non riesce a riferire nemmeno il colore di detta autovettura, inoltre nulla ha precisato sulla andatura del motociclo (velocità, posizionamento all'interno della corsia, ecc), sulla strada
(se a doppia corsia, a senso unico o meno, ecc), sulle condizioni di visibilità, né ha ricordato se il danneggiato indossasse o meno il casco al momento del sinistro.
A causa degli scasi elementi emersi dalle prove fornite dal danneggiato, il c.t.u. nominato nel procedimento ex art. 696 comma 2 c.p.c., Dott. , Persona_1
non aveva potuto accertare il nesso di causalità materiale, tra le lesioni sottoposte al suo esame ed il sinistro oggetto di causa.
Questi, infatti nella propria relazione tecnica, alla luce delle rilevanti carenze documentali, aveva concluso che: “Per quanto attiene al rapporto di causalità, ritiene opportuno rimettere all'apprezzamento, alla valutazione ed al giudizio insindacabile del giudice competente ogni decisione in ordine alla sussistenza del nesso di causalità materiale fra la lesività obiettivata e il sinistro per cui l'istante
è causa”.
In definitiva le carenze probatorie e le discrasie evidenziate non consentono di poter ritenere assolto l'onere della prova di cui l'istante era gravato in ordine al sinistro di cui è causa, per cui l'appello va rigettato con conferma della sentenza appellata.
§.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm
147/22, nello scaglione di valore indicato, tra i minimi ed i massimi, attesa la semplicità delle questioni trattate;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1- quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico degli appellanti interventori volontari, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Pag. 15 a 16
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
e , quali eredi di , avverso la Parte_3 Controparte_1
sentenza n. 2852/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna , e Parte_1 Parte_2
, in solido, al pagamento, in favore della Parte_3 Controparte_2
in qualità di impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del
[...]
F.G.V.S., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 15.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e spese generali al 15%.
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 17.04.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
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