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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 24/10/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Monica Sgarro Presidente relatore
2) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
3) dott.ssa Maria Filippa Leone Consigliere Ausiliario
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale in grado di appello, vertente in materia di malattia professionale, iscritta al n. 20 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. DEL VECCHIO MASSIMILIANO Parte_1
Appellante
E
Controparte_1
, in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif. dall'avv. BIANCO
[...]
NC
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 13/01/2020, , ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 3645 del 5.11.2019 con il quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato la domanda dallo stesso proposta al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale del rachide, pluridistrettuale, denunciata il 4 Marzo 2015, con il suo diritto alla rendita da malattia professionale e conseguente condanna dell' a pagamento dei relativi ratei con decorrenza dal 5 CP_1
Marzo 2015 oltre accessori.
In particolare, la sentenza impugnata, nel recepire le conclusioni della CTU medico legale, ha ritenuto il danno percentuale inferiore alla soglia minima indennizzabile.
1.2. Parte appellata ritualmente costituita ha contestato i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 22.10.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Con unico motivo di appello, è stata dedotta la violazione delle Tabelle 75,76,77 e 78 del DM 9 aprile 2008 e degli artt. 3 e 311 DPR 30.6.1965 n. 1124, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 40,41 cp, violazione dei codici 191,192,193,196,200, 204, 213 di cui al DM 12.7.2000.
In specie, lo ha criticato le conclusioni del CTU in ordine alla patologia “ernie discali Pt_1 cervicolombosacrali multiple, inquadrate nel codice tabellare “213”, ritenute poco dipendenti da causa di servizio con postumi del 5%, in quanto mancanti di elementi di ragguaglio alla valutazione effettuata, comunque, non condivisibili stravolgendo i presupposti del sistema tabellare di riconoscimento delle malattie professionali, implicanti, rientrando la malattia nella previsione tabellare, l'onere probatorio della diversa provenienza eziologica a carico dell' CP_1
Ha, inoltre, ritenuto che il CTU ha sottovalutato la gravità delle patologie ed i rischi lavorativi patiti dall'istante, prevedendo il codice “213” la percentuale almeno del 12%, ed il codice “204”, la percentuale sino al 25%, con attribuzione, quindi, di ulteriore “12%”.
Ha, quindi, invocato l'applicazione dei codici “191,192,193”, trattandosi di patologie pluridistrettuali, investendo i codici “196, 200 e 204” patologie monodistrettuali tanto che lo stesso
CTU ha accertato ernie discali interessanti tutto il rachide in C2-C3,C3-C4,C4-C5,C5-C6,C6-C7, ernie lombari in L3-L4 e L4-L5, a livello sacrale in L-5 e SU S1, compromettendo gravemente il benessere psicofisico e la capacità di lavoro.
2.1. I motivi dell'appello sono infondati.
Invero, dalla lettura della relazione di CTU medico-legale, nella parte relativa all'esame obiettivo, emerge quanto segue:
“Apparato osteo- muscolo- tendineo e nervoso- periferico: tono muscolare conservato ROT dei limiti. Non riflessi patologici.
Rachide cervicale: parzialmente rigido appunto riferite al ge e all'arto superiore destro
Rachide dorsale con morfologia nei limiti.
Rachide lombo sacrale con parziale riduzione della flessione del tronco sul bacino di un mezzo.
Riferiti episodi di sciatalgia. La funzione statica è autonoma.
I cambi posturali sono normalmente eseguiti.
La deambulazione è libera. Non si evidenziano claudicatio”.
In sede di considerazioni medico legali, previo esame della documentazione medica prodotta di cui
è stato dato ampio ed analitico riscontro nella relazione, il CTU ha ritenuto che la patologia accertata (discopatie cervicali e lombari in rachide sostanzialmente normofunzionante) non riveste carattere di gravità, tanto in quanto dall'esame obiettivo è stata riscontrata la funzionalità del rachide cervicale lombosacrale sostanzialmente nei limiti, con danno valutato nella misura del 5%.
2.2. Parte appellante ritiene che i codici delle tabelle da applicare siano quelli investenti le patologie pluridistrettuali ovvero dal 191 al 193, investendo i codici 196,200,204 e 213 patologie monodistrettuali, ed ha ritenuto che le ernie discali di cui è affetto, in quanto interessanti tutto il rachide, compromettono gravemente il suo benessere psicofisico e la capacità di lavoro.
2.3. A ben vedere, le indagini svolte dal CTU hanno evidenziato la non gravità delle patologie cui è affetto lo tanto desumendosi da quanto accertato in sede di esame obiettivo – riportato in Pt_1 modo completo ed accurato – essendo risultato conservato il tono muscolare, ROT nei limiti e senza riflessi patologici, cambi posturali normalmente eseguiti, funzione statica autonoma del rachide lombosacrale, deambulazione libera, assenza di claudicatio.
La parziale rigidità del rachide cervicale, con riferite algie dell'arto superiore dx, la parziale riduzione della flessione del tronco sul bacino ad un mezzo con riferiti episodi di sciatalgia, non sono stati ritenuti di tale gravità da comportare, come di contro, asserito dallo una Pt_1 compromissione grave del suo benessere psicofisico e lavorativo, dovendosi, peraltro, evidenziare la genericità di tale allegazione in quanto in fatto non specificatamente puntualizzata nel suo contenuto già nel ricorso introduttivo del giudizio.
I diversi codici invocati dalla parte non si presentano pregnanti ai fini del decidere atteso che il codice 191 investe “l'anchilosi del rachide in toto, a seconda del coinvolgimento nervoso”, il codice
192 riguarda la “patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di media o grave entità, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo episodici ma reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale, di grado severo, comunque presente nei tratti cervicale e lombare, il codice 193 disciplina la “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”.
Trattasi, invero, di patologie che si palesano esulare dalla fattispecie concreta atteso che l'anchilosi totale del rachide (codice 191) sembra implicare la perdita completa e permanente della mobilità della colonna vertebrale, la patologia vertebrale e le diverse modulazioni di gravità (codici 192,193) sembra fattispecie più ampia e diversa dall'ernia (contemplata specificatamente dai codici 212-213).
La stessa parte in sede di operazioni peritali ha riferito al CTU di effettuare solo “saltuariamente” terapia farmacologica.
Quindi, la complessiva condizione obiettiva dello non è risultata comunque di tale gravità da Pt_1 consentire il raggiungimento della percentuale minima prevista dall'art. 13 Dlgs 38/2000.
2.4. Il ricorso in appello, pertanto, è infondato e va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
4. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: - rigetta l'appello; - nulla per le spese di lite.
Taranto, 22.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Monica Sgarro Presidente relatore
2) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
3) dott.ssa Maria Filippa Leone Consigliere Ausiliario
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale in grado di appello, vertente in materia di malattia professionale, iscritta al n. 20 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. DEL VECCHIO MASSIMILIANO Parte_1
Appellante
E
Controparte_1
, in persona del legale rappr. p.t., rappr. e dif. dall'avv. BIANCO
[...]
NC
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 13/01/2020, , ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 3645 del 5.11.2019 con il quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato la domanda dallo stesso proposta al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale del rachide, pluridistrettuale, denunciata il 4 Marzo 2015, con il suo diritto alla rendita da malattia professionale e conseguente condanna dell' a pagamento dei relativi ratei con decorrenza dal 5 CP_1
Marzo 2015 oltre accessori.
In particolare, la sentenza impugnata, nel recepire le conclusioni della CTU medico legale, ha ritenuto il danno percentuale inferiore alla soglia minima indennizzabile.
1.2. Parte appellata ritualmente costituita ha contestato i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 22.10.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Con unico motivo di appello, è stata dedotta la violazione delle Tabelle 75,76,77 e 78 del DM 9 aprile 2008 e degli artt. 3 e 311 DPR 30.6.1965 n. 1124, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 40,41 cp, violazione dei codici 191,192,193,196,200, 204, 213 di cui al DM 12.7.2000.
In specie, lo ha criticato le conclusioni del CTU in ordine alla patologia “ernie discali Pt_1 cervicolombosacrali multiple, inquadrate nel codice tabellare “213”, ritenute poco dipendenti da causa di servizio con postumi del 5%, in quanto mancanti di elementi di ragguaglio alla valutazione effettuata, comunque, non condivisibili stravolgendo i presupposti del sistema tabellare di riconoscimento delle malattie professionali, implicanti, rientrando la malattia nella previsione tabellare, l'onere probatorio della diversa provenienza eziologica a carico dell' CP_1
Ha, inoltre, ritenuto che il CTU ha sottovalutato la gravità delle patologie ed i rischi lavorativi patiti dall'istante, prevedendo il codice “213” la percentuale almeno del 12%, ed il codice “204”, la percentuale sino al 25%, con attribuzione, quindi, di ulteriore “12%”.
Ha, quindi, invocato l'applicazione dei codici “191,192,193”, trattandosi di patologie pluridistrettuali, investendo i codici “196, 200 e 204” patologie monodistrettuali tanto che lo stesso
CTU ha accertato ernie discali interessanti tutto il rachide in C2-C3,C3-C4,C4-C5,C5-C6,C6-C7, ernie lombari in L3-L4 e L4-L5, a livello sacrale in L-5 e SU S1, compromettendo gravemente il benessere psicofisico e la capacità di lavoro.
2.1. I motivi dell'appello sono infondati.
Invero, dalla lettura della relazione di CTU medico-legale, nella parte relativa all'esame obiettivo, emerge quanto segue:
“Apparato osteo- muscolo- tendineo e nervoso- periferico: tono muscolare conservato ROT dei limiti. Non riflessi patologici.
Rachide cervicale: parzialmente rigido appunto riferite al ge e all'arto superiore destro
Rachide dorsale con morfologia nei limiti.
Rachide lombo sacrale con parziale riduzione della flessione del tronco sul bacino di un mezzo.
Riferiti episodi di sciatalgia. La funzione statica è autonoma.
I cambi posturali sono normalmente eseguiti.
La deambulazione è libera. Non si evidenziano claudicatio”.
In sede di considerazioni medico legali, previo esame della documentazione medica prodotta di cui
è stato dato ampio ed analitico riscontro nella relazione, il CTU ha ritenuto che la patologia accertata (discopatie cervicali e lombari in rachide sostanzialmente normofunzionante) non riveste carattere di gravità, tanto in quanto dall'esame obiettivo è stata riscontrata la funzionalità del rachide cervicale lombosacrale sostanzialmente nei limiti, con danno valutato nella misura del 5%.
2.2. Parte appellante ritiene che i codici delle tabelle da applicare siano quelli investenti le patologie pluridistrettuali ovvero dal 191 al 193, investendo i codici 196,200,204 e 213 patologie monodistrettuali, ed ha ritenuto che le ernie discali di cui è affetto, in quanto interessanti tutto il rachide, compromettono gravemente il suo benessere psicofisico e la capacità di lavoro.
2.3. A ben vedere, le indagini svolte dal CTU hanno evidenziato la non gravità delle patologie cui è affetto lo tanto desumendosi da quanto accertato in sede di esame obiettivo – riportato in Pt_1 modo completo ed accurato – essendo risultato conservato il tono muscolare, ROT nei limiti e senza riflessi patologici, cambi posturali normalmente eseguiti, funzione statica autonoma del rachide lombosacrale, deambulazione libera, assenza di claudicatio.
La parziale rigidità del rachide cervicale, con riferite algie dell'arto superiore dx, la parziale riduzione della flessione del tronco sul bacino ad un mezzo con riferiti episodi di sciatalgia, non sono stati ritenuti di tale gravità da comportare, come di contro, asserito dallo una Pt_1 compromissione grave del suo benessere psicofisico e lavorativo, dovendosi, peraltro, evidenziare la genericità di tale allegazione in quanto in fatto non specificatamente puntualizzata nel suo contenuto già nel ricorso introduttivo del giudizio.
I diversi codici invocati dalla parte non si presentano pregnanti ai fini del decidere atteso che il codice 191 investe “l'anchilosi del rachide in toto, a seconda del coinvolgimento nervoso”, il codice
192 riguarda la “patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di media o grave entità, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo episodici ma reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale, di grado severo, comunque presente nei tratti cervicale e lombare, il codice 193 disciplina la “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”.
Trattasi, invero, di patologie che si palesano esulare dalla fattispecie concreta atteso che l'anchilosi totale del rachide (codice 191) sembra implicare la perdita completa e permanente della mobilità della colonna vertebrale, la patologia vertebrale e le diverse modulazioni di gravità (codici 192,193) sembra fattispecie più ampia e diversa dall'ernia (contemplata specificatamente dai codici 212-213).
La stessa parte in sede di operazioni peritali ha riferito al CTU di effettuare solo “saltuariamente” terapia farmacologica.
Quindi, la complessiva condizione obiettiva dello non è risultata comunque di tale gravità da Pt_1 consentire il raggiungimento della percentuale minima prevista dall'art. 13 Dlgs 38/2000.
2.4. Il ricorso in appello, pertanto, è infondato e va rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
4. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: - rigetta l'appello; - nulla per le spese di lite.
Taranto, 22.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Monica Sgarro