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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
OGGETTO Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 658 dell'anno
2019 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Sabino Iacobone, con studio in Canosa di Puglia, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE
in persona del Presidente della Giunta in CP_1
carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Regionale, in persona dell'avv. Barbara Francesca Di Cecco, con sede presso la sede dell'Ufficio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il domicilio digitale della procuratrice, nonché fisicamente in Trinitapoli presso lo studio dell'avv. Chiara Malerba
CONVENUTA
sulle
CONCLUSIONI 2
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 27.5.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato fra il 5 e il 7.2.2019, il ha quivi Pt_1
convenuto la e l'ANAS, deducendo quanto segue. CP_1
Il giorno 2.3.2017, intorno alle ore 21.30, era alla guida della propria autovettura BMW targata ENFC435RP e percorreva la Strada Statale 93 con direzione da Canosa di Puglia verso
Barletta. Giunto all'altezza del km 9, in agro di Barletta,
< … un cinghiale>>, che occupava la corsia di marcia sulla quale l'auto regolarmente procedeva nel rispetto dei limiti di velocità. La vettura riportava di conseguenza <
parte anteriore>>, per la cui riparazione l'attore ha sostenuto la complessiva spesa di € 7.819,05, documentata dalle fatture correlativamente emesse dalla Concessionaria
BMW UNICA s.r.l. di Trani e versate in atti. L'incidente è
stato subito dopo constatato dalla Compagnia dei Carabinieri
di Barletta, come da attestazione altresì prodotta a corredo dell'atto di citazione, unitamente a < 3
fotografici ritraenti il luogo del sinistro, l'autovettura sinistrata e il cinghiale rinvenuto>>. La responsabilità di tale danno va ascritta ex art. 2043 c.c. alla CP_1
quale ente territoriale <>
e all'ANAS quale soggetto <>, per ciò
che < … [teatro dell'incidente era]
sprovvisto di segnali stradali che [avvertissero] del pericolo di animali selvatici vaganti … [donde] il nesso eziologico fra la "res" ed il danno arrecato, non potendo l'attore prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta insidia, la quale non era oggettivamente visibile>>.
A titolo di risarcimento di detto danno, il chiedeva Pt_1
pertanto condannarsi la e l'ANAS al pagamento CP_1
in suo favore, <>, della predetta somma di € 7.819,05.
Le convenute resistono con separate comparse di risposta,
tempestivamente depositata dall'ANAS il 2.5.2019 e tardivamente depositata dalla il 23.5.2019, CP_1
bensì in termine inferiore a quello prescritto dall'art. 166
c.p.c., di 20 giorni prima della prima udienza fissata nell'atto di citazione, nella specie fissata al 30.5.2019,
ma senza incorrere in alcuna delle decadenze stabilite dai commi secondo e terzo dell'art. 167 c.p.c.
Entrambe eccepiscono preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva ed oppongono comunque nel merito 4
l'infondatezza della domanda attorea per l'an e il difetto di prova del quantum, e in subordine, perlomeno il concorso di colpa in cui l'attore è incorso in relazione alla impudente condotta di guida da lui tenuta nell'occasione,
procedendo a velocità presumibilmente eccedente il limite imposto dalla segnaletica e dalle circostanze del caso, tanto da non riuscire ad arrestare il veicolo per tempo.
La questione della legittimazione passiva va risolta nel senso di affermarne la sussistenza in capo ad entrambi i convenuti.
Per un verso, infatti, con l'atto di citazione il Pt_1
deduce a fondamento della domanda risarcitoria proposta un comportamento colpevolmente omissivo di entrambi: quanto all'ANAS, per non avere dotato la strada nella sua gestione di apposita segnaletica relativa al pericolo di attraversamento da parte di animali selvatici;
quanto alla preposta al governo degli animali selvatici, per CP_1
non avere, in sostanza, a sua volta adottato le misure idonee a prevenire detto pericolo.
Per altro verso, è inveterata giurisprudenza della Suprema
Corte che, <
processuale, che costituisce condizione per la trattazione della causa fra i giusti soggetti del rapporto, è sufficiente l'attribuzione che l'attore faccia al convenuto della titolarità dell'obbligo controverso, indipendentemente dalla 5
fondatezza della domanda>> (Cass. 14.6.2021 n. 16744):
tanto, sul presupposto che il soggetto convenuto sia per legge suscettibile di essere potenzialmente titolare dell'obbligo che l'attore assume violato da parte sua, che nella specie ricorre nei confronti di entrambi i convenuti.
E difatti, quanto all'ANAS, è incontroverso che fosse essa affidataria della gestione del tratto di strada statale che
è stato teatro dell'incidente.
Quanto invece alla , è consolidata massima della CP_1
giurisprudenza di legittimità che <
extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente,
sia esso Provincia, Ente Parco, Federazione o CP_1
Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992 [<
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio>>], i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente>> (Cass. 17.9.2019 n. 23151).
E, all'epoca del sinistro per cui è causa, era appena entrata in vigore in , il 5.7.2018, la l. Reg. n. 28/2018, a CP_1
mente della quale è unicamente la che < CP_1
e disciplina … / a) interventi di prevenzione dei danni da 6
fauna selvatica;
/ b) misure ordinarie di controllo e contenimento della fauna selvatica>> (art. 2), e direttamente provvede alla loro esecuzione, secondo quanto più in dettaglio stabilito dagli artt. 3 e 4 in via generale e dall'art. 7 con specifico riferimento agli ungulati, senza coinvolgimento di altri soggetti.
Ciò posto sul piano della legittimazione processuale, la domanda attorea va esaminata nel merito.
Per quanto essa è proposta nei confronti della CP_1
, si è ormai affermato nella giurisprudenza del Supremo
[...]
Collegio il principio che <
pubblico per il danno causato dalla fauna selvatica è una responsabilità che … discende dalla omessa custodia dell'animale e non già dalla violazione del generico precetto di non ledere espresso dall'articolo 2043 c.c., e dunque è
una responsabilità che va sotto la fattispecie dell'articolo
2052 codice civile>> (Cass.
9.5.2024 n. 12714, fra le più
recenti).
Né l'applicazione di tale norma nel presente giudizio è
preclusa dal fatto che la responsabilità della sia CP_1
stata invocata con l'atto di citazione non in forza di essa,
bensì a mente dell'art. 2043 c.c., dacché spetta comunque al giudice, secondo la regola "iura novit curia" di individuare le norme da porre a fondamento della sua decisione (v. ex multis, Cass. 21.2.2024 n. 4671). 7
L'applicazione dell'art. 2052 c.c. - a norma del quale <
proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito>> -
stabilendo una presunzione di responsabilità in capo al soggetto che, per essere il proprietario o l'usuario dell'animale, è il titolare del potere-dovere di custodirlo,
la quale opera a prescindere dalla circostanza che l'animale fosse o meno sotto la sua custodia nel frangente del verificarsi dell'evento dannoso, salva soltanto la dimostrazione della ricorrenza della esimente del caso fortuito, comporta che, in ordine alla distribuzione dell'onere della prova, <
nesso di causa mentre incombe sul danneggiante la prova liberatoria>> (ancora Cass. n. 12714/2024 cit.).
E però, nelle ipotesi, di cui qui si tratta, di sinistri stradali causati da fauna selvatica, questa presunzione di responsabilità a carico del soggetto titolare della custodia della fauna selvatica si fronteggia con l'analoga presunzione di responsabilità posta in capo al conducente del veicolo coinvolto dall'art. 2054, co. 1, c.c., in forza del quale il conducente del veicolo è gravato dell'onere di provare <
danno>> (v. Cass. 21.6.2024 n. 17253). 8
Di modo che: <
la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà
sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura>> (Cass.
n. 4671/2024 cit.).
Ebbene, nella specie, la fotocopia dell'attestazione rilasciata il 14.3.2017 dal Comandante del Nucleo Operativo
e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Barletta e le fotografie versate in atti dall'attore - la cui conformità
all'originale non è contestata da alcuno dei convenuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c. - inducono a ritenere raggiunta la prova dell'accadimento dell'incidente nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità come sopra allegate dall'attore e così della derivazione causale dello stesso dall'animale selvatico in custodia della salvo, tuttavia, per ciò si riferisce all'estremo, CP_1
che entrambe le convenute contestano, di avere <
il possibile per evitare il danno>>, su cui neppure la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio
è stata in alcun modo in grado di pronunciarsi.
D'altro canto, nessun elemento, non soltanto sul piano probatorio, ma neanche sul piano meramente assertivo, la ha offerto a dimostrazione, anche soltanto in via CP_1 9
presuntiva, di fatti idonei ad integrare la prova liberatoria a suo carico: e cioè che <
posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo,
come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque,
non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi>> (Cass.
5.9.2023 n. 25868).
Ricorre pertanto la responsabilità della , in CP_1
concorso paritario con la responsabilità dello stesso attore.
La responsabilità della a titolo dell'art. 2052 c.c., CP_1
ben può peraltro concorrere, per ciò che la domanda attorea evoca altresì responsabilità pure in ordine alla gestione della strada, siccome non dotata, nel tratto teatro del sinistro, di apposita segnaletica relativa al pericolo di attraversamento da parte di animali selvatici, l'asserita responsabilità anche del soggetto titolare dei relativi poteri e quindi nella specie dell'ANAS, al diverso titolo della violazione del generale precetto del neminem laedere sanzionata dall'art. 2043 c.c., per avere detta omissione favorito il prodursi dell'evento dannoso derivato dall'improvviso attraversamento della sede stradale da parte 10
del cinghiale.
L'applicazione del regime probatorio stabilito dall'art. 2043 c.c. - differente da quello come innanzi previsto dall'art. 2052 c.c. – comporta che, al fine di valutare se i danni occorsi siano o meno riconducibili al concorso di un comportamento colpevole dell'ANAS, occorre verificare se l'attore abbia o meno nel caso soddisfatto l'onere probatorio a suo carico, dando dimostrazione della ricorrenza della colpevolezza della condotta omissiva specificamente addebitata all'ANAS.
Senonché, mancando una prescrizione di carattere generale per la quale una strada statale debba essere dotata di segnaletica di avviso del possibile attraversamento della strada da parte di animali selvatici, deve reputarsi che il abbia lasciato del tutto insoddisfatto il predetto Pt_1
onere probatorio, non avendo offerto alcuna prova della circostanza che l'adozione di un siffatto accorgimento fosse comunque in concreto doverosa per l'ANAS, in quanto dettata,
con riferimento al tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro oggetto del giudizio, che pacificamente sprovvisto di detta segnaletica, dal pregresso verificarsi, noto all'ANAS, di frequenti episodi di attraversamento della strada da parte di animali selvatici.
Discende in definitiva, sul piano dell'an, che la domanda attorea, che va come sopra parzialmente accolta nei confronti 11
della , con ripartizione della responsabilità CP_1
in uguale misura fra l'Ente e il danneggiato, va invece in toto rigettata nei confronti dell'ANAS.
Con riferimento al quantum, la c.t.u. espletata, sulla scorta delle fotografie e delle fatture di riparazione agli atti di causa e del rilievo che la BMW è stata rivenduta a terzi in data 25.11.2020 al prezzo di € 6.500,00, ha: confermato la compatibilità dei danni che la BMW risulta da dette fotografie avere riportato in conseguenza dell'incidente per cui è causa;
confermato la convenienza di procedere alla loro riparazione, all'epoca essendo attribuibile al mezzo un valore ante sinistro di € 14.500,00; confermato la congruità
dei prezzi riportati nelle fatture depositate dall'attore,
la cui sommatoria ammonta peraltro non già all'importo di €
7.819,05 richiesto in pagamento con l'atto di citazione,
bensì al minore importo di € 6.590,00.
Tali conclusioni - avverso le quali nessuna delle parti ha mosso osservazioni, l'attore riconoscendo anzi di essere effettivamente incorso in errore di calcolo nella quantificazione della spesa sostenuta - questo giudicante condivide e fa proprie in quanto coerentemente ed esaurientemente motivate, sicché ammonta ad € 6.590,00 la somma che andrebbe per l'intero riconosciuta in favore del a titolo del risarcimento richiesto. Pt_1
Tale somma va però rapportata al grado della responsabilità 12
attribuibile alla , per cui, tenuto conto della pari CP_1
corresponsabilità che deve imputarsi allo stesso danneggiato, essa va dimidiata, con condanna dunque della a pagare in favore del la minore somma CP_1 Pt_1
di € 3.295,00.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
La spesa di c.t.u. va pertanto definitivamente posta per metà a carico dell'attore e per metà a carico della CP_1
[...]
Quanto invece alle spese di patrocinio, esse: nel rapporto fra l'attore e la , rapportate all'ammontare del CP_1
decisum, vanno parzialmente compensate, fino a concorrenza della metà, avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca delle parti, con condanna quindi dell'ente convenuto a pagarne l'altra metà, nella misura così ridotta liquidata in dispositivo, in favore dell'attore e per esso in favore del suo difensore, dichiaratosi anticipatario;
nel rapporto fra l'attore e l'ANAS, rapportate all'ammontare del petitum e però tenuto anche conto della prossimità dello stesso alla soglia minima dello scaglione di riferimento,
fanno per contro interamente carico all'attore, nella misura parimenti liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi 13
proposta da nei confronti della della Parte_1
in persona del Presidente della Giunta in CP_1
carica, e dell' in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, così provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie per quanto di ragione la domanda attorea per quanto proposta nei confronti della e, per CP_1
l'effetto, condanna la a pagare in favore CP_1
dell'attore, a titolo del risarcimento richiesto, la somma di € 3.295,00;
- rigetta la domanda attorea nei confronti dell' ; CP_2
- pone definitivamente la spesa di c.t.u. in capo all'attore e alla in parti uguali;
CP_1
- dichiara le spese di patrocinio parzialmente compensate,
fino a concorrenza della metà, nel rapporto fra l'attore e la e condanna questa a pagarne l'altra metà CP_1
in favore dell'attore, con distrazione in favore del suo difensore anticipatario avv. Sabino Iacobone, che, in tale misura ridotta, si liquidano nella complessiva somma di €
1.491,95, di cui € 215,95 per esborsi ed € 1.276,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
- nel rapporto fra l'attore e l' condanna CP_2
l'attore a pagare le spese di patrocinio in favore della società convenuta, che si liquidano nella complessiva somma 14
di € 3.384,66 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 11.1.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 658 dell'anno
2019 del Registro Generale Affari Contenziosi
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Sabino Iacobone, con studio in Canosa di Puglia, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
ATTORE
in persona del Presidente della Giunta in CP_1
carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Regionale, in persona dell'avv. Barbara Francesca Di Cecco, con sede presso la sede dell'Ufficio in Bari, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il domicilio digitale della procuratrice, nonché fisicamente in Trinitapoli presso lo studio dell'avv. Chiara Malerba
CONVENUTA
sulle
CONCLUSIONI 2
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 27.5.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n.
149/2022, le cui norme, come modificate e integrate con d.l.vo n. 164/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio,
notificato fra il 5 e il 7.2.2019, il ha quivi Pt_1
convenuto la e l'ANAS, deducendo quanto segue. CP_1
Il giorno 2.3.2017, intorno alle ore 21.30, era alla guida della propria autovettura BMW targata ENFC435RP e percorreva la Strada Statale 93 con direzione da Canosa di Puglia verso
Barletta. Giunto all'altezza del km 9, in agro di Barletta,
< … un cinghiale>>, che occupava la corsia di marcia sulla quale l'auto regolarmente procedeva nel rispetto dei limiti di velocità. La vettura riportava di conseguenza <
parte anteriore>>, per la cui riparazione l'attore ha sostenuto la complessiva spesa di € 7.819,05, documentata dalle fatture correlativamente emesse dalla Concessionaria
BMW UNICA s.r.l. di Trani e versate in atti. L'incidente è
stato subito dopo constatato dalla Compagnia dei Carabinieri
di Barletta, come da attestazione altresì prodotta a corredo dell'atto di citazione, unitamente a < 3
fotografici ritraenti il luogo del sinistro, l'autovettura sinistrata e il cinghiale rinvenuto>>. La responsabilità di tale danno va ascritta ex art. 2043 c.c. alla CP_1
quale ente territoriale <>
e all'ANAS quale soggetto <>, per ciò
che < … [teatro dell'incidente era]
sprovvisto di segnali stradali che [avvertissero] del pericolo di animali selvatici vaganti … [donde] il nesso eziologico fra la "res" ed il danno arrecato, non potendo l'attore prevedere con l'ordinaria diligenza la suddetta insidia, la quale non era oggettivamente visibile>>.
A titolo di risarcimento di detto danno, il chiedeva Pt_1
pertanto condannarsi la e l'ANAS al pagamento CP_1
in suo favore, <>, della predetta somma di € 7.819,05.
Le convenute resistono con separate comparse di risposta,
tempestivamente depositata dall'ANAS il 2.5.2019 e tardivamente depositata dalla il 23.5.2019, CP_1
bensì in termine inferiore a quello prescritto dall'art. 166
c.p.c., di 20 giorni prima della prima udienza fissata nell'atto di citazione, nella specie fissata al 30.5.2019,
ma senza incorrere in alcuna delle decadenze stabilite dai commi secondo e terzo dell'art. 167 c.p.c.
Entrambe eccepiscono preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva ed oppongono comunque nel merito 4
l'infondatezza della domanda attorea per l'an e il difetto di prova del quantum, e in subordine, perlomeno il concorso di colpa in cui l'attore è incorso in relazione alla impudente condotta di guida da lui tenuta nell'occasione,
procedendo a velocità presumibilmente eccedente il limite imposto dalla segnaletica e dalle circostanze del caso, tanto da non riuscire ad arrestare il veicolo per tempo.
La questione della legittimazione passiva va risolta nel senso di affermarne la sussistenza in capo ad entrambi i convenuti.
Per un verso, infatti, con l'atto di citazione il Pt_1
deduce a fondamento della domanda risarcitoria proposta un comportamento colpevolmente omissivo di entrambi: quanto all'ANAS, per non avere dotato la strada nella sua gestione di apposita segnaletica relativa al pericolo di attraversamento da parte di animali selvatici;
quanto alla preposta al governo degli animali selvatici, per CP_1
non avere, in sostanza, a sua volta adottato le misure idonee a prevenire detto pericolo.
Per altro verso, è inveterata giurisprudenza della Suprema
Corte che, <
processuale, che costituisce condizione per la trattazione della causa fra i giusti soggetti del rapporto, è sufficiente l'attribuzione che l'attore faccia al convenuto della titolarità dell'obbligo controverso, indipendentemente dalla 5
fondatezza della domanda>> (Cass. 14.6.2021 n. 16744):
tanto, sul presupposto che il soggetto convenuto sia per legge suscettibile di essere potenzialmente titolare dell'obbligo che l'attore assume violato da parte sua, che nella specie ricorre nei confronti di entrambi i convenuti.
E difatti, quanto all'ANAS, è incontroverso che fosse essa affidataria della gestione del tratto di strada statale che
è stato teatro dell'incidente.
Quanto invece alla , è consolidata massima della CP_1
giurisprudenza di legittimità che <
extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente,
sia esso Provincia, Ente Parco, Federazione o CP_1
Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992 [<
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio>>], i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente>> (Cass. 17.9.2019 n. 23151).
E, all'epoca del sinistro per cui è causa, era appena entrata in vigore in , il 5.7.2018, la l. Reg. n. 28/2018, a CP_1
mente della quale è unicamente la che < CP_1
e disciplina … / a) interventi di prevenzione dei danni da 6
fauna selvatica;
/ b) misure ordinarie di controllo e contenimento della fauna selvatica>> (art. 2), e direttamente provvede alla loro esecuzione, secondo quanto più in dettaglio stabilito dagli artt. 3 e 4 in via generale e dall'art. 7 con specifico riferimento agli ungulati, senza coinvolgimento di altri soggetti.
Ciò posto sul piano della legittimazione processuale, la domanda attorea va esaminata nel merito.
Per quanto essa è proposta nei confronti della CP_1
, si è ormai affermato nella giurisprudenza del Supremo
[...]
Collegio il principio che <
pubblico per il danno causato dalla fauna selvatica è una responsabilità che … discende dalla omessa custodia dell'animale e non già dalla violazione del generico precetto di non ledere espresso dall'articolo 2043 c.c., e dunque è
una responsabilità che va sotto la fattispecie dell'articolo
2052 codice civile>> (Cass.
9.5.2024 n. 12714, fra le più
recenti).
Né l'applicazione di tale norma nel presente giudizio è
preclusa dal fatto che la responsabilità della sia CP_1
stata invocata con l'atto di citazione non in forza di essa,
bensì a mente dell'art. 2043 c.c., dacché spetta comunque al giudice, secondo la regola "iura novit curia" di individuare le norme da porre a fondamento della sua decisione (v. ex multis, Cass. 21.2.2024 n. 4671). 7
L'applicazione dell'art. 2052 c.c. - a norma del quale <
proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui l'ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito>> -
stabilendo una presunzione di responsabilità in capo al soggetto che, per essere il proprietario o l'usuario dell'animale, è il titolare del potere-dovere di custodirlo,
la quale opera a prescindere dalla circostanza che l'animale fosse o meno sotto la sua custodia nel frangente del verificarsi dell'evento dannoso, salva soltanto la dimostrazione della ricorrenza della esimente del caso fortuito, comporta che, in ordine alla distribuzione dell'onere della prova, <
nesso di causa mentre incombe sul danneggiante la prova liberatoria>> (ancora Cass. n. 12714/2024 cit.).
E però, nelle ipotesi, di cui qui si tratta, di sinistri stradali causati da fauna selvatica, questa presunzione di responsabilità a carico del soggetto titolare della custodia della fauna selvatica si fronteggia con l'analoga presunzione di responsabilità posta in capo al conducente del veicolo coinvolto dall'art. 2054, co. 1, c.c., in forza del quale il conducente del veicolo è gravato dell'onere di provare <
danno>> (v. Cass. 21.6.2024 n. 17253). 8
Di modo che: <
la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà
sull'altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiunge la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura>> (Cass.
n. 4671/2024 cit.).
Ebbene, nella specie, la fotocopia dell'attestazione rilasciata il 14.3.2017 dal Comandante del Nucleo Operativo
e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Barletta e le fotografie versate in atti dall'attore - la cui conformità
all'originale non è contestata da alcuno dei convenuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2712 c.c. - inducono a ritenere raggiunta la prova dell'accadimento dell'incidente nelle circostanze di tempo e di luogo e con le modalità come sopra allegate dall'attore e così della derivazione causale dello stesso dall'animale selvatico in custodia della salvo, tuttavia, per ciò si riferisce all'estremo, CP_1
che entrambe le convenute contestano, di avere <
il possibile per evitare il danno>>, su cui neppure la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio
è stata in alcun modo in grado di pronunciarsi.
D'altro canto, nessun elemento, non soltanto sul piano probatorio, ma neanche sul piano meramente assertivo, la ha offerto a dimostrazione, anche soltanto in via CP_1 9
presuntiva, di fatti idonei ad integrare la prova liberatoria a suo carico: e cioè che <
posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo,
come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque,
non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi>> (Cass.
5.9.2023 n. 25868).
Ricorre pertanto la responsabilità della , in CP_1
concorso paritario con la responsabilità dello stesso attore.
La responsabilità della a titolo dell'art. 2052 c.c., CP_1
ben può peraltro concorrere, per ciò che la domanda attorea evoca altresì responsabilità pure in ordine alla gestione della strada, siccome non dotata, nel tratto teatro del sinistro, di apposita segnaletica relativa al pericolo di attraversamento da parte di animali selvatici, l'asserita responsabilità anche del soggetto titolare dei relativi poteri e quindi nella specie dell'ANAS, al diverso titolo della violazione del generale precetto del neminem laedere sanzionata dall'art. 2043 c.c., per avere detta omissione favorito il prodursi dell'evento dannoso derivato dall'improvviso attraversamento della sede stradale da parte 10
del cinghiale.
L'applicazione del regime probatorio stabilito dall'art. 2043 c.c. - differente da quello come innanzi previsto dall'art. 2052 c.c. – comporta che, al fine di valutare se i danni occorsi siano o meno riconducibili al concorso di un comportamento colpevole dell'ANAS, occorre verificare se l'attore abbia o meno nel caso soddisfatto l'onere probatorio a suo carico, dando dimostrazione della ricorrenza della colpevolezza della condotta omissiva specificamente addebitata all'ANAS.
Senonché, mancando una prescrizione di carattere generale per la quale una strada statale debba essere dotata di segnaletica di avviso del possibile attraversamento della strada da parte di animali selvatici, deve reputarsi che il abbia lasciato del tutto insoddisfatto il predetto Pt_1
onere probatorio, non avendo offerto alcuna prova della circostanza che l'adozione di un siffatto accorgimento fosse comunque in concreto doverosa per l'ANAS, in quanto dettata,
con riferimento al tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro oggetto del giudizio, che pacificamente sprovvisto di detta segnaletica, dal pregresso verificarsi, noto all'ANAS, di frequenti episodi di attraversamento della strada da parte di animali selvatici.
Discende in definitiva, sul piano dell'an, che la domanda attorea, che va come sopra parzialmente accolta nei confronti 11
della , con ripartizione della responsabilità CP_1
in uguale misura fra l'Ente e il danneggiato, va invece in toto rigettata nei confronti dell'ANAS.
Con riferimento al quantum, la c.t.u. espletata, sulla scorta delle fotografie e delle fatture di riparazione agli atti di causa e del rilievo che la BMW è stata rivenduta a terzi in data 25.11.2020 al prezzo di € 6.500,00, ha: confermato la compatibilità dei danni che la BMW risulta da dette fotografie avere riportato in conseguenza dell'incidente per cui è causa;
confermato la convenienza di procedere alla loro riparazione, all'epoca essendo attribuibile al mezzo un valore ante sinistro di € 14.500,00; confermato la congruità
dei prezzi riportati nelle fatture depositate dall'attore,
la cui sommatoria ammonta peraltro non già all'importo di €
7.819,05 richiesto in pagamento con l'atto di citazione,
bensì al minore importo di € 6.590,00.
Tali conclusioni - avverso le quali nessuna delle parti ha mosso osservazioni, l'attore riconoscendo anzi di essere effettivamente incorso in errore di calcolo nella quantificazione della spesa sostenuta - questo giudicante condivide e fa proprie in quanto coerentemente ed esaurientemente motivate, sicché ammonta ad € 6.590,00 la somma che andrebbe per l'intero riconosciuta in favore del a titolo del risarcimento richiesto. Pt_1
Tale somma va però rapportata al grado della responsabilità 12
attribuibile alla , per cui, tenuto conto della pari CP_1
corresponsabilità che deve imputarsi allo stesso danneggiato, essa va dimidiata, con condanna dunque della a pagare in favore del la minore somma CP_1 Pt_1
di € 3.295,00.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
La spesa di c.t.u. va pertanto definitivamente posta per metà a carico dell'attore e per metà a carico della CP_1
[...]
Quanto invece alle spese di patrocinio, esse: nel rapporto fra l'attore e la , rapportate all'ammontare del CP_1
decisum, vanno parzialmente compensate, fino a concorrenza della metà, avuto riguardo alla parziale soccombenza reciproca delle parti, con condanna quindi dell'ente convenuto a pagarne l'altra metà, nella misura così ridotta liquidata in dispositivo, in favore dell'attore e per esso in favore del suo difensore, dichiaratosi anticipatario;
nel rapporto fra l'attore e l'ANAS, rapportate all'ammontare del petitum e però tenuto anche conto della prossimità dello stesso alla soglia minima dello scaglione di riferimento,
fanno per contro interamente carico all'attore, nella misura parimenti liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda come innanzi 13
proposta da nei confronti della della Parte_1
in persona del Presidente della Giunta in CP_1
carica, e dell' in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, così provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- accoglie per quanto di ragione la domanda attorea per quanto proposta nei confronti della e, per CP_1
l'effetto, condanna la a pagare in favore CP_1
dell'attore, a titolo del risarcimento richiesto, la somma di € 3.295,00;
- rigetta la domanda attorea nei confronti dell' ; CP_2
- pone definitivamente la spesa di c.t.u. in capo all'attore e alla in parti uguali;
CP_1
- dichiara le spese di patrocinio parzialmente compensate,
fino a concorrenza della metà, nel rapporto fra l'attore e la e condanna questa a pagarne l'altra metà CP_1
in favore dell'attore, con distrazione in favore del suo difensore anticipatario avv. Sabino Iacobone, che, in tale misura ridotta, si liquidano nella complessiva somma di €
1.491,95, di cui € 215,95 per esborsi ed € 1.276,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
- nel rapporto fra l'attore e l' condanna CP_2
l'attore a pagare le spese di patrocinio in favore della società convenuta, che si liquidano nella complessiva somma 14
di € 3.384,66 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge;
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 11.1.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo