Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/04/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1032/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n. 1032/2024 R.G./F avente per oggetto lo scioglimento del matrimonio promossa da:
, Parte_1 nato a [...] il [...] (Cf. ) e residente in [...] a C.F._1 Settimo Torinese, elettivamente domiciliato in Settimo Torinese alla Via Torino n. 16 presso lo studio dell'avv. Arianna Scavone del foro di Ivrea (Cf. ) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2 Parte Ricorrente Contro
, Controparte_1 nata a [...] l'[...] (Cf. ) e residente in [...]. Parte C.F._3 ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea giusta delibera n. 2035 del 17/12/2024; elettivamente domiciliata in Torino, Via Amendola n. 6, presso lo studio dell'Avv. Antonio Famà (Cf. che la rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._4 Parte Resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 16.4.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI I signori e affinché la dichiari lo scioglimento del matrimonio […] Pt_1 Parte_2 CP_2 recependo le seguenti conclusioni congiunte:
“1. La signora si impegna a cedere al signor la propria quota del 50% relativa Controparte_1 Parte_1 all'immobile, attualmente in comproprietà con il predetto, sita nel Comune di UA (VV) via Europa 27, qui di seguito meglio descritto: Nell'atto di acquisto, dell'immobile di UA (VV), repertorio n. 676600 e n. Raccolta 25166, avvenuto in data 17 luglio 2006 d'avanti al notaio Dott. e registrato in data 02 agosto 2006 al n. 46688, all'art. 1, risulta la Persona_1 seguente dicitura:
− Il signor vende ai signori e , che acquistano la seguente unità Testimone_1 Parte_1 Controparte_1 immobiliare sita in Comune di UA (VV) , Via Europa, n. 27, (già Via Salandria). E precisamente forma oggetto della vendita quanto segue:
− Casa civile abitazione composta di un vano al piano terreno e, collegato con scale esterna, da un altro vano al piano primo, da cui si accede con scala interna a cucina e servizio;
posta alle coerenze di Via Europa, proprietà e o aventi Parte_3 Persona_2 causa. Detta unità immobiliare risulta censita all'Agenzia del Territorio- Sezione Catasto Fabbricati di UA come segue:
- Foglio 12, Particella 711, Via Europa n.33, Piano T-1-2, Cat. A/6, cl. 3, vani 2,5-Rendita Catastale Euro 55,52.
- Il suddetto immobile è pervenuto dalla parte venditrice in seguito all'atto di compravendita ricevuto dal notaio dott. Per_3 di Vigone in data 2 Marzo 2001 Rep. n. 48546/13708, registrato in PI (TO) in data 15 marzo
[...] numero 749, le cui clausole le parti richiamano espressamente affinché facciano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le spese per tale atto notarile - ivi comprese imposte e tasse, saranno interamente a carico del signor sig. Parte_1
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3. IL signor si obbliga a cedere alla signora la propria quota del 50% dell'immobile attualmente di proprietà di Pt_1 CP_1 entrambi sito nel Comune di Settimo T.se (TO), alla Via Solferino, n.20, ex Via Cascine Nuove n.20. di seguito meglio descritto le parti acquistavano il suddetto immobile con atto di compravendita, repertorio n. 8753, Raccolta n. 4037, in data 21.03. 1989 avanti al notaio dott. che provvedeva a registrare la compravendita presso la Conservatoria dei Registri Persona_4 Immobiliari pubblicata il 24.03.1989 al Gen 10209 e al part 1490. Mediante l'atto di compravendita della casa di Via Solferino n. 20, allora Via Cascine Nuove, la Società Acciaierie Ferrero S.P.A nella persona del signor vendeva ai CP_3 signori e , che in regime patrimoniale di comunione legale dei beni tra coniugi accettavano ed acquistavano le sotto Pt_1 CP_1 descritt ni ari facenti parte del complesso edilizio nel comune di Settimo T.se (TO) così composto:
5. al piano terzo (4 f.t.) alloggio composto di ingresso, cucina, due camere e bagno, distinto con il numero 71 nella pianta del relativo piano contenuta nella planimetria allegata sotto la lettera F al succitato atto di deposito di Regolamento di Condominio in data 10 marzo 1989, rep. n. 8723/4011.
6. Coerenti : cortile comune a tre lati, alloggio n. 72 e vano scala.
7. Al piano sotterraneo la cantina distinta con il numero 71 nella pianta del relativo piano nella succitata planimetria.
8. Coerente corridoio comune, cantina n.70 comune e cantina n. 65.
9. Le suddette porzioni immobiliari risultano censite al N.C.E.U. A partita 3335, foglio 20:
10. n.97, sub. 10 Via Cascine Nuove .2, piano 3.
4. Le spese per tale atto notarile - ivi comprese imposte e tasse, saranno interamente a carico della signora sig.ra . Controparte_1
5. Entrambi i rogiti relativi alle reciproche cessioni di cui ai capi 1 e 3, ai sensi della L. 74/1987 (esenzione imposta di registro, bollo e ogni altra tassa per gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione tra i coniugi) verranno perfezionati entro 40 giorni dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio.
6. I coniugi si obbligano a rendere, in sede di stipula dei predetti atti pubblici le dichiarazioni ex art. 40 cpv., L. 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed ex art. 3, comma 13ter, d.l. 27.4.1990 n. 90 convertito in legge 26.6.1990 n. 165 necessarie, per la perfezione dei trasferimenti immobiliare.
7. I coniugi richiederanno, per la registrazione a tassa fissa dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare, le agevolazioni della Legge 10.5.1976 n. 260, della circolare ministeriale n. 21 del 14.6.1976 del Ministero delle Finanze e della circolare ministeriale n. 2 del 2.9.1999 del Ministero delle Finanze e successive modifiche. I coniugi infatti effettuano i trasferimenti immobiliari qui convenuti nello spirito di sistemazione dei loro rapporti patrimoniali in occasione della separazione congiunta, e sono consapevoli del fatto che in base alla sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale si applica al procedimento di separazione personale e a quello di divorzio dei coniugi quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 74/1987 (esenzione dall'imposta di registro, bollo e da ogni altra tassa per gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento); che con Circolare n. 49/E del 16.03.2000 sono stati forniti chiarimenti in ordine alla applicabilità dell'esenzione agli atti portanti attribuzioni patrimoniali fra coniugi conseguenti ad accordi formalizzati nel provvedimento di separazione personale o al divorzio e ad esso connessi.
8. Il signor si obbliga a rimborsare alla signora la somma di € Parte_1 Controparte_1 3.500,00(tremilacinquecento) per un debito afferente la ristrutturazione della ex casa familiare sita in Via Solferino, n.20. La restituzione del detto importo avverrà mediante il versamento di rate mensili di euro 200,00 (duecento) ciascuna, decorrenti dal mese di marzo 2025 9. Con l'esatto adempimento degli obblighi di cui ai capi sovra enumerati, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'un l'altra; si dichiarano, altersì, economicamente autosufficienti e rinunciano a richiedere contributi al mantenimento per se stessi”. Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti 20/02/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda consensualizzata di scioglimento del matrimonio appare accoglibile, posto che Parte_1
e hanno contratto matrimonio civile il 05/10/1985 in Settimo Torinese, atto
[...] Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune di Settimo Torinese (Atto n. 20, Parte I, Per_ Anno 1985). Dall'unione coniugale sono nati due figlie: (12/08/1986) ed (19/09/1989), entrambe Per_5 economicamente indipendenti. Separati consensualment bale del 16/7/20 Tribunale di Torino (Rg 3812/2012), omologato con decreto del Tribunale di Torino del 18.7.2012, in atti. Come riportato, i coniugi continuano da allora a vivere separati. Ha agito parte ricorrente chiedendo la pronuncia divorzile. Si è costituita in giudizio parte resistente, quindi le Parti hanno proposto conclusioni congiunte che il collegio ritiene accoglibili nella sopra vista formulazione anche visto il parere favorevole del PM. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono compensate tra le Parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti, Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e . Parte_1 Controparte_1 Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Settimo Torinese esegua le formalità di legge. Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate e dispone in conformità. Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 16.4.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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