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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1700/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1700 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025
promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
65, C.F. , di cittadinanza italiana, elettivamente domiciliata in Cagliari nella C.F._1
Via Grazia Deledda, 74, presso lo studio dell'Avv. Donatella Medda, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], residente a [...], C.F. CP_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Deledda n.39 presso lo C.F._2 studio dell'avv. Valentina Cherchi che lo rappresenta e difende nel presente per procura speciale in atti;
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
[...]
con il ricorso depositato il 14.03.2025 è fondata e deve pertanto essere accolta. Parte_1
E' infatti risultato provato che i coniugi, alla data del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale
nella procedura di separazione personale consensuale, sono trascorsi termini di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e deve ritenersi, in assenza di contestazioni ed eccezioni sul punto, come previsto dalla legge, che la convivenza non sia mai ripresa.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 e dalla L.
6.5.2015 n.55 per pronunciare il divorzio tra le parti.
Il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire in relazione alla regolamentazione degli effetti della separazione riguardo ai coniugi.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi e non sussistendo in ordine a tale domanda la necessità di un'ulteriore istruzione. Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili celebrato in Cagliari il 4.06.2011, tra
[...]
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_1 CP_1
7.1.1977, residente a [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Cagliari anno 2011, atto n. 77, parte II, seria A, anno 2011), ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
2) Provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 16.12.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Il giudice estensore dott. Mario Farina TRIBUNALE DI CAGLIARI
Prima Sezione Civile, composto dei Signori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1700 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025
promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
65, C.F. , di cittadinanza italiana, elettivamente domiciliata in Cagliari nella C.F._1
Via Grazia Deledda, 74, presso lo studio dell'Avv. Donatella Medda, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], residente a [...], C.F. CP_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Deledda n.39 presso lo C.F._2
studio dell'avv. Valentina Cherchi che lo rappresenta e difende nel presente per procura speciale in atti;
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
Vista la sentenza non definitiva emessa in pari data nella causa tra le suddette parti, con la quale,
pronunziata la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio tra le parti, è stata sospesa la pronuncia sulle domande delle parti relative alla regolamentazione dei rapporti economici
P.Q.M.
Visti gli artt.279, 280 c.p.c., rimette la causa sul ruolo e rinvia per l'esame delle relazioni relative ai figli minori delle parti all'udienza del 17.2.2025 davanti al giudice istruttore dott. Mario Farina, cui rimette la causa per l'ulteriore corso.
Dispone che l'udienza si tenga nelle forme della trattazione scritta con termine fino a 5 giorni prima per il deposito di note d'udienza (quanto sia possibile).
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 16.12.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Mario Farina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1700 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025
promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
65, C.F. , di cittadinanza italiana, elettivamente domiciliata in Cagliari nella C.F._1
Via Grazia Deledda, 74, presso lo studio dell'Avv. Donatella Medda, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], residente a [...], C.F. CP_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Deledda n.39 presso lo C.F._2 studio dell'avv. Valentina Cherchi che lo rappresenta e difende nel presente per procura speciale in atti;
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
[...]
con il ricorso depositato il 14.03.2025 è fondata e deve pertanto essere accolta. Parte_1
E' infatti risultato provato che i coniugi, alla data del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e che, dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale
nella procedura di separazione personale consensuale, sono trascorsi termini di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e deve ritenersi, in assenza di contestazioni ed eccezioni sul punto, come previsto dalla legge, che la convivenza non sia mai ripresa.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 e dalla L.
6.5.2015 n.55 per pronunciare il divorzio tra le parti.
Il giudizio, non essendo stato adeguatamente istruito, deve proseguire in relazione alla regolamentazione degli effetti della separazione riguardo ai coniugi.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza non definitiva, sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi e non sussistendo in ordine a tale domanda la necessità di un'ulteriore istruzione. Per l'effetto la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al giudice istruttore per l'ulteriore corso dell'istruzione, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili celebrato in Cagliari il 4.06.2011, tra
[...]
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il Parte_1 CP_1
7.1.1977, residente a [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Cagliari anno 2011, atto n. 77, parte II, seria A, anno 2011), ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
2) Provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza.
3) Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 16.12.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale.
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Il giudice estensore dott. Mario Farina TRIBUNALE DI CAGLIARI
Prima Sezione Civile, composto dei Signori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1700 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025
promossa da
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
65, C.F. , di cittadinanza italiana, elettivamente domiciliata in Cagliari nella C.F._1
Via Grazia Deledda, 74, presso lo studio dell'Avv. Donatella Medda, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], residente a [...], C.F. CP_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via Deledda n.39 presso lo C.F._2
studio dell'avv. Valentina Cherchi che lo rappresenta e difende nel presente per procura speciale in atti;
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto per legge
Vista la sentenza non definitiva emessa in pari data nella causa tra le suddette parti, con la quale,
pronunziata la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio tra le parti, è stata sospesa la pronuncia sulle domande delle parti relative alla regolamentazione dei rapporti economici
P.Q.M.
Visti gli artt.279, 280 c.p.c., rimette la causa sul ruolo e rinvia per l'esame delle relazioni relative ai figli minori delle parti all'udienza del 17.2.2025 davanti al giudice istruttore dott. Mario Farina, cui rimette la causa per l'ulteriore corso.
Dispone che l'udienza si tenga nelle forme della trattazione scritta con termine fino a 5 giorni prima per il deposito di note d'udienza (quanto sia possibile).
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 16.12.2025 nella camera di Consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente
Dott. Mario Farina