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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 27/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
RGEN N 706/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Altri istituti e leggi speciali”
PROMOSSO DA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
Avv.ti Salvatore Ziino e Marco Bennardo
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_2
Avvocatura di Stato
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
Si rinvia ai rispettivi atti difensivi ed alle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
in persona del legale rappresentante p.t., ha convenuto in giudizio Parte_1
l' Controparte_1
, da ora
[...]
in poi chiedendo, in via principale, la sua condanna al pagamento della somma di CP_1
Euro 494.482,40, oltre interessi ex art. 52, comma 2 bis, cod. ant., insistendo, in subordine, per la sua condanna all'adempimento degli obblighi imposti dal D. lgs. 6 settembre 2011,
n.159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
La società attrice ha premesso, infatti, che a seguito della confisca operata in danno di CP_2
e della società V MAX Srl, il Tribunale penale di Caltanissetta, con decreto dei 12-
[...]
27/10/2022, aveva accertato ed ammesso in via definitiva il credito di per Parte_1
l'importo complessivo di Euro 494.482,40, ma che l' nell'ambito dei propri doveri CP_1
di legge, segnatamente del dovere di liquidazione dei beni, era rimasta inerte ed inadempiente, pregiudicando il di lei diritto di credito.
Con comparsa dell'11/9/2023, si è costituita in giudizio l' deducendo CP_1
l'inammissibilità e/o l'infondatezza delle domande attoree.
In particolare, parte convenuta ha negato il proprio inadempimento, non essendo ancora divenuta esigibile la prestazione pecuniaria in favore di ed essendo ancora in corso Parte_1
l'attività liquidatoria dei beni confiscati e attratti al patrimonio statale nell'ambito della procedura di prevenzione n.22/2016 RGMP.
Ordinata l'esibizione della nota prot. n.0015897 del 7/3/2023 e della documentazione inerente all'attività di liquidazione del patrimonio confiscato a e alla V MAX srl, CP_2
l' non ha ottemperato al superiore invito nel termine assegnato del 20/2/2024, CP_1
depositando solo il 13/11/2024, unitamente alle note di trattazione scritta, i documenti afferenti alla richiamata procedura concorsuale.
Con le menzionate note scritte, l' ha insistito per l'ammissione dell'allegata CP_1
documentazione ed eventualmente per la concessione di un rinvio al fine di depositare le ricevute di consegna presso l'indirizzo pec di questo Tribunale. All'udienza cartolare del 14/11/2024, fissata previa assegnazione dei termini a ritroso ex art.189 cpc, la causa è stata trattenuta in decisione.
OSSERVA
Vanno preliminarmente espunti dal fascicolo processuale i documenti prodotti da parte convenuta con le note di trattazione scritta del 13/11/2024.
Tali documenti – che parte convenuta avrebbe dovuto depositare entro il termine assegnato del 20/2/2024, come disposto con ordinanza del 27/12/2023 – risultano versati nel fascicolo successivamente, ciò giustificato dalla circostanza che l' avrebbe provveduto CP_1
personalmente all'inoltro della documentazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del Tribunale.
La difesa pubblica avrebbe però dovuto verificare e curare personalmente e ritualmente il deposito telematico all'interno del fascicolo di causa e non piuttosto presso la cancelleria (cfr. art.87 disp. Att. cpc).
Tra l'altro, tali documenti sarebbero stati apparentemente inoltrati in data 6/3/2024, quindi ben oltre il termine assegnato per la relativa esibizione, senza che tale ritardo venisse validamente giustificato.
Per tali ragioni, i documenti non risultano utilizzabili.
Venendo al merito delle domande attoree, condividendo le premesse dedotte in citazione in punto di giurisdizione devoluta al giudice ordinario, segnatamente in forza delle pronunce gemelle delle SS.UU. della Cassazione, le nn.12871 e 12872 del 22/4/2022, le stesse risultano solo parzialmente fondate.
Non è fondata la richiesta principale di condanna dell' al pagamento, sic et simpliciter, CP_1
della somma di Euro 494.482,40, ciò per diversi ordini di ragione.
Anzitutto, a mente dell'art.60 D.lgs. 159/2011 - in forza del quale, tra l'altro, la Parte_1 invoca l'obbligo di pagamento - l' deve provvedere al pagamento dei crediti ammessi CP_1
al passivo, secondo un apposito progetto e piano di pagamento e nei limiti di cui all'art.53 stesso decreto, in ragione delle distinte masse, dell'ordine dei privilegi e della cause legittime di prelazione, “ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute (non) siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo”, diversamente la stessa dovrà CP_1 provvedere “alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili”.
Sotto tale profilo, nelle sue prime difese l' ha evidenziato che l'impresa individuale CP_1
e la società V MAX S.r.l, non dispongono, al momento, delle risorse finanziarie ed CP_3
economiche sufficienti per soddisfare i crediti ammessi al passivo.
A sostegno, viene in rilievo la nota con prot. in uscita n. 0035001 del 23/05/2023, alla quale risulta allegata la relazione del coadiutore della procedura, in cui si dà atto delle ridotte disponibilità finanziarie del patrimonio confiscato, della necessità di accantonamento delle somme disponibili per far fronte sia agli adempimenti della gestione aziendale, sia ai crediti in prededuzione;
in particolare, il coadiutore riferisce in conclusione che, alla data del
31.3.2022, le somme disponibili ammonta(va)no a:
- “conto corrente n.4801482 intestato alla procedura acceso presso Banca Monte dei
Paschi di Siena AG di Caltanissetta e così €. 21.189,59 alla data odierna.
- conto corrente n.1000/9933, intestato alla Ditta GP Cars di RE AO acceso presso
Banca Intesa San AO Agenzia di Caltanissetta e così €.6.865,23 “,
Somme che, per le motivazioni già dette, sono senz'altro insufficienti per provvedere al pagamento dei crediti ammessi al passivo, ivi compreso il credito dell'odierna attrice.
Circostanza, peraltro, non contestata dalla stessa la quale lamenta che l' Parte_1 CP_1
continua a non dare esecuzione agli obblighi di cui agli artt. 61 e ss. Codice Antimafia, instando per una sua condanna all'adempimento.
A ciò si aggiunga che la condanna al pagamento del credito riconosciuto alla società Parte_1 sul presupposto dell'inadempimento dell' non può automaticamente corrispondere CP_1
Con agli importi accertati ed ammessi al passivo dal .
Come ha correttamente dedotto la difesa di parte convenuta, nel procedimento disciplinato agli artt.52 e ss. cod. antimafia, i crediti ammessi al passivo concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata. Pertanto, solo al termine della procedura concorsuale, potrà stabilirsi l'ammontare effettivo della prestazione pecuniaria.
Alla stessa conclusione è pervenuto già, in un caso analogo, altro giudice di merito: risulta in atti la sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, con cui è stato correttamente e condivisibilmente evidenziato che il giudice ordinario “(…) non può certo pronunciare, come invece invocato dall'istante, una condanna al pagamento delle somme dovute, poiché non soltanto sussiste già un titolo di natura giudiziale che riconosce il credito dell'odierna attrice, ma soprattutto perché la misura del pagamento soggiace alle regole concorsuali della normativa specifica di settore sopra richiamata”.
In questi termini, non risulta accoglibile la domanda principale formulata da Parte_1
Ciò posto, passando a scrutinare la domanda subordinata, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità e della natura di diritto soggettivo di credito del terzo estraneo all'attività criminale - incontestata la circostanza che l' pur essendo soggetto di CP_1
diritto pubblico, non opera quivi in posizione di supremazia rispetto al privato, piuttosto quale longa manus dell'autorità giudiziaria nell'ambito della procedura di prevenzione e di accertamento dei diritti dei terzi - risulta che la stessa sia tenuta, per ciò, alla esecuzione di un'obbligazione di fonte legale (cfr. art.1173 cc).
L'attività richiesta all' , in particolare, è un'attività particolarmente complessa e lunga, CP_1
ancorché la stessa si avvalga di un coadiutore, laddove, come già evidenziato, occorre procedersi alla liquidazione del compendio confiscato, quindi alla vendita dei beni ed alla successiva predisposizione del piano di riparto.
La normativa, al riguardo, stabilisce espressamente che l' “Ove ritenga che dalla CP_1
redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti,
l' può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dall'irrevocabilità del CP_1 provvedimento di confisca”.
Ebbene, a fronte del dettato normativo, l' convenuta, a distanza di un anno dalla CP_1
irrevocabilità della confisca risalente al 24/6/2022 – la comparsa di costituzione è dell'11/9/2023 – si limita a riferire di aver “predisposto tutte le misure necessarie e funzionali all'attuazione di quanto previsto dagli artt. 57 e ss. del D. lgs. n. 159/2011”, senza dedurre una valida giustificazione in merito al ritardo nell'attività di liquidazione dei beni confiscati, considerato che le risorse finanziarie non sono risultate sufficienti al pagamento dei crediti ammessi al passivo. Invero, il testo normativo è chiaro: non basta che l' abbia messo a punto l'attività CP_1
propedeutica alla liquidazione del compendio confiscato, ma è altresì necessario che la stessa vi abbia provveduto entro un anno dalla definitività del decreto di confisca.
L'inadempimento e/o l'inesatto e/o il ritardato adempimento, in forza del'art.1218 c.c., determina, tra l'altro, la condanna del soggetto inadempiente all'adempimento, sempre che il debitore non dimostri la non imputabilità del proprio inadempimento, fornendo giustificate ragioni attinenti, nel caso di specie, alla procedura concorsuale di che trattasi e alle difficoltà incontrate nell'attività di liquidazione dei beni confiscati al proposto e non già alla propria inerzia.
Prova che parte convenuta non ha evidentemente fornito, nonostante avesse dedotto di aver dato impulso all'attività liquidatoria dei beni confiscati.
Non può colmare il superiore vuoto probatorio la documentazione depositata in data
13/11/2024: tale allegazione, infatti, è stata dichiarata inammissibile in quanto prodotta fuori termine, senza una valida giustificazione.
Come noto, in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte,
Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001), al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Nel caso concreto, avuto riguardo ai beni di maggior realizzo ovvero agli immobili inseriti nel compendio confiscato, non vi é prova di una significativa attività liquidatoria da parte della entro l'anno dalla definitività della confisca. Solo tale attività CP_1 avrebbe integrato la prova dell'esistenza di una condotta solutoria in linea con gli obblighi di legge il cui rilievo contrattuale ed obbligatorio si é sopra evidenziato.
Pertanto, in mancanza di una prova in tal senso, ad avviso dello scrivente GU, l' andrà CP_1
condannata ad adempiere, senza ulteriori ritardi, agli obblighi di cui agli artt.60 e 61 del D.
Lgs n.159/2011. Quanto alla richiesta della misura di coercizione indiretta, disposta ex art. 614 bis cpc, considerata la protrazione dell'inadempimento ed il carattere infungibile dell'obbligazione di cui si è accertato l'inadempimento, sussistono i presupposti per disporre la condanna dell' convenuta al pagamento della somma di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, CP_1
a garanzia dell'attuazione dell'attività liquidatoria, somma da corrispondere per ogni giorno di ritardo e fino alla effettiva messa in vendita dei beni confiscati.
Appare opportuno stabilire una franchigia di gg. 30 immediatamente consecutivi alla data di emissione della sentenza, facendo così decorrere l'obbligo ex art. 614 bis cpc dal trentunesimo giorno successivo al deposito delle presente sentenza. La ragione di tale dilazione consegue alla necessità, per la parte convenuta, di organizzare la esecuzione della presente sentenza, stante la complessità dell'attività ordinata.
Spese del procedimento
Le domande di parte attrice hanno trovato solo parziale accoglimento.
Vanno, per l'effetto, compensate in ragione della metà le spese del procedimento. L' CP_1
andrà condannata alla refusione delle spese legali in ragione della metà, spese che si liquidano, utilizzando il 4° scaglione, come in dispositivo, espungendo la fase istruttoria in quanto non tenutasi.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- condanna l'
[...]
Controparte_1
ORGANIZZATA all'immediato adempimento degli obblighi di cui agli artt. 60 e 61 D.lgs.
6 settembre 2011, n.159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- condanna l'
[...]
Controparte_1
al pagamento, ex art.614 bis cpc, della somma di Euro 100,00 per ogni
[...]
giorno di ritardo nella esecuzione dei superiori obblighi, a decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di deposito della presente sentenza fino alla effettiva messa in vendita dei beni confiscati;
- compensa per metà le spese di lite;
condanna l'
[...]
Controparte_1 al pagamento, della restante
[...]
metà in favore di liquidata, tale metà, in Euro 2.905,00 a titolo di spese Parte_1
legali, oltre Euro 607,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CA .
Così deciso in Caltanissetta in data 27/1/2025
Il GU
Dr Francesco LAURICELLA