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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/12/2024, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2751/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. BASSI VALERIO, come da Parte_1
mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2024 la parte costituita precisava le conclusioni e discuteva la causa, ai sensi dell'art. 473 bis.22, IV comma, c.p.c., come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 21.11.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/06/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 14/10/2000 matrimonio in Taranto con , che CP_1
dalla loro unione erano nati i figli e entrambi Persona_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedeva pronunziarsi la separazione, esponendo che la vita matrimoniale era ormai divenuta intollerabile,
a causa dei dissapori provocati dal marito.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 13.11.2024 la parte costituita ed il resistente contumace comparivano dinanzi al Giudice Delegato il quale, verificata la regolarità della notifica del ricorso e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata costituzione in giudizio di CP_1
autorizzava i coniugi a vivere separati.
Alla stessa udienza, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il Giudice Delegato invitava la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa che veniva, quindi, rimessa al
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22, IV comma, c.p.c.
La separazione va pronunziata per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente, osserva il collegio che nel corso del giudizio la stessa non risulta aver fornito prova certa di comportamenti del marito cui possa inequivocabilmente addebitarsi la rottura dei rapporti coniugali ed ai quali possa quindi senza incertezza alcuna attribuirsi la responsabilità della separazione. Sul punto giova evidenziare la inammissibilità della prova per interpello domandata dalla parte ricorrente sugli elementi fondanti l'addebito, in ragione della indisponibilità dei diritti delle parti in contestazione e della conseguente impossibilità che l'eventuale confessione si risolva in mezzo di prova legale (vedi Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7998 del 04/04/2014), ex art. 2733 comma 2 c.c..
Alle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente.
Il Tribunale rileva altresì che non può farsi luogo alla assegnazione della casa coniugale in favore di , in quanto la predetta assegnazione, ex artt. Parte_1
337 sexies c.c., pur considerando gli innegabili riflessi economici che produce sulla condizione economica delle parti, è tuttavia finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta. Pertanto, ancorché l'immobile sia di proprietà comune di entrambi i coniugi, l'assegnazione potrà aversi sul presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, condizione che non ricorre nel caso di specie, per stessa allegazione di parte ricorrente. (vedi Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, n.
24254)
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2751/2024
R.G.A.C. promossa da nei confronti di , Parte_1 CP_1
disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(LE), il 17/12/1980, e , nato a [...] il CP_1
11/10/1977, uniti in matrimonio in Taranto il 14/10/2000, con atto trascritto nell'apposito registro del comune di Taranto al n.80, parte 2, serie A anno
2000;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Taranto;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dalla parte ricorrente;
4) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla parte ricorrente;
5) compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2024.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott. Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 2751/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. BASSI VALERIO, come da Parte_1
mandato in calce all'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2024 la parte costituita precisava le conclusioni e discuteva la causa, ai sensi dell'art. 473 bis.22, IV comma, c.p.c., come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 21.11.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/06/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto in data 14/10/2000 matrimonio in Taranto con , che CP_1
dalla loro unione erano nati i figli e entrambi Persona_1 Persona_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedeva pronunziarsi la separazione, esponendo che la vita matrimoniale era ormai divenuta intollerabile,
a causa dei dissapori provocati dal marito.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 13.11.2024 la parte costituita ed il resistente contumace comparivano dinanzi al Giudice Delegato il quale, verificata la regolarità della notifica del ricorso e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione attesa la mancata costituzione in giudizio di CP_1
autorizzava i coniugi a vivere separati.
Alla stessa udienza, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il Giudice Delegato invitava la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa che veniva, quindi, rimessa al
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.22, IV comma, c.p.c.
La separazione va pronunziata per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Il rapporto coniugale non appare più connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla parte ricorrente, osserva il collegio che nel corso del giudizio la stessa non risulta aver fornito prova certa di comportamenti del marito cui possa inequivocabilmente addebitarsi la rottura dei rapporti coniugali ed ai quali possa quindi senza incertezza alcuna attribuirsi la responsabilità della separazione. Sul punto giova evidenziare la inammissibilità della prova per interpello domandata dalla parte ricorrente sugli elementi fondanti l'addebito, in ragione della indisponibilità dei diritti delle parti in contestazione e della conseguente impossibilità che l'eventuale confessione si risolva in mezzo di prova legale (vedi Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7998 del 04/04/2014), ex art. 2733 comma 2 c.c..
Alle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda di addebito proposta dalla parte ricorrente.
Il Tribunale rileva altresì che non può farsi luogo alla assegnazione della casa coniugale in favore di , in quanto la predetta assegnazione, ex artt. Parte_1
337 sexies c.c., pur considerando gli innegabili riflessi economici che produce sulla condizione economica delle parti, è tuttavia finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta. Pertanto, ancorché l'immobile sia di proprietà comune di entrambi i coniugi, l'assegnazione potrà aversi sul presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, condizione che non ricorre nel caso di specie, per stessa allegazione di parte ricorrente. (vedi Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, n.
24254)
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 2751/2024
R.G.A.C. promossa da nei confronti di , Parte_1 CP_1
disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(LE), il 17/12/1980, e , nato a [...] il CP_1
11/10/1977, uniti in matrimonio in Taranto il 14/10/2000, con atto trascritto nell'apposito registro del comune di Taranto al n.80, parte 2, serie A anno
2000;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Taranto;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dalla parte ricorrente;
4) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla parte ricorrente;
5) compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2024.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
Il Giudice est.
Dott. Anna Carbonara