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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 14/08/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
n. 301 / 2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona EL
Giudice dott.ssa Chiara Martello ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 301 EL Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi ELl'anno 2022 assegnata in decisione all'udienza cartolare EL 29 gennaio 2025 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: in proprio e quale titolare di omonima impresa Parte_1 C.F._1 individuale (P.IVA: ), elettivamente domiciliato in Cavallermaggiore (CN), Via Bra P.IVA_1
n. 10, presso lo studio ELl'Avv. Gianfranco Gattino (pec:
, dal quale è rappresentato e difeso, giusta Email_1 procura in atti;
- ATTORE -
E
(C.F.: ), titolare ELl'omonima impresa individuale CP_1 C.F._2
(P.IVA: ), elettivamente domiciliato in Saluzzo (CN), Corso Roma n. 23, presso P.IVA_2 lo studio ELl'Avv. Giorgio Panero (pec: , dal Email_2 quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- CONVENUTO -
E
1 (P.IVA: ), in persona EL legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Saluzzo (CN), Corso Roma n. 4, presso lo studio ELl'Avv. Mirella Allocco (pec: , dalla quale Email_3
è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- TERZA CHIAMATA -
Oggetto: azione di risarcimento danni.
Conclusioni: all'udienza cartolare EL 29 gennaio 2025 i difensori ELle parti costituite, mediante il deposito ELle rispettive note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi ai propri scritti e difese in atti.
In particolare, il difensore di parte attrice, richiamando tutte le difese svolte in corso di causa, ha precisato le proprie conclusioni chiedendo: “reiterata la richiesta di assunzione ELla prova per testi non ammessa, nella specie, dei Colleghi EL GO , Tes_1
In via principale:
Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atti, l'illegittimità ELla condotta posta in essere dal sig. – o chi per esso – sul terreno condotto in affitto dal sig. mediante CP_3 Pt_1 la mandria dei propri cavalli e, per l'effetto, dichiararlo tenuto e condannarlo al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni determinati dalla propria azione, in favore ELl'attore, ELl'importo di € 16.748,80, come quantificato in citazione, ovvero altra somma maggiore o minore che sarà accertata in giudizio all'esito di idonea istruttoria.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse di poter accogliere la domanda formulata in via principale e nei termini indicati, dichiarare tenuto e condannare il sig.
[...]
a corrispondere in favore ELl'attore un equo indennizzo in conseguenza ELla propria CP_3 illegittima condotta come descritta in atti ovvero un risarcimento da fatto illecito.
In ogni caso con il favore ELle spese e competenze, tutte, EL presente giudizio oltre anticipazioni 15%, IVA e CPA come per legge”.
Il difensore di parte convenuta ha precisato le proprie conclusioni richiamando quelle formulate in comparsa di costituzione e risposta e, pertanto, ha chiesto: “- nel merito:
- in via principale:
2 respingere tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti ELla conchiudente, in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto per le ragioni esposte;
- in via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, ELle domande svolte dall'attore nei confronti ELla conchiudente, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare la terza chiamata (C.F. P.I. ), in Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4 persona EL legale rappresentante pro tempore, corrente in Torino, Via Corte d'Appello n.11 a manlevare, garantire e tenere indenne il convenuto dalle domande avversarie CP_1 tutte, condannandosi la medesima a pagare direttamente quanto accertando come dovuto e/o rimborsare la conchiudente di ogni pregiudizio ad ogni titolo, ivi comprese il risarcimento EL danno, eventuali interessi e rivalutazioni e spese legali.
- In ogni caso: vinte le spese di giudizio nei confronti di parte attrice ovvero, in caso di soccombenza, nei confronti ELla terza chiamata”.
Il difensore ELla compagnia assicuratrice terza chiamata, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove allegazioni, domande ed eccezioni, ha precisato le conclusioni chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Contrariis rejectis, respinta ogni diversa domanda, istanza, eccezione e conclusione;
Dichiarando di non accettare il contradditorio su nuove e/o diverse domande e/o eccezioni;
In via istruttoria:
- senza inversione ELl'onere ELla prova, ammettere i capi di prova per interpello e testi sui capi e ELle altre prove sulle circostanze dedotte nei concessi termini istruttori, e segnatamente nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. a data 13.02.2023 e nella terza memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c. a data 03.03.2023, e non ammessi dall'Ill.mo Tribunale;
- opponendosi all'ammissione dei capi di prova dedotti dall'attore nella memoria ex art. 186 co.
6 n. 2) c.p.c. EL 13.02.2023 e nella memoria ex art. 186 co. 6 n. 3) c.p.c. EL 02.03.2023, per i motivi di cui in atti;
- previa ammissione di prova contraria, con i testi indicati in materia diretta, sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi, nonostante l'opposizione;
- opponendosi all'espletamento di CTU formulata dall'attore, per i motivi di cui in atti;
- previo ogni altro incombente che si renderà necessario in relazione alle avversarie difese;
In via principale:
3 - rigettare tutte le domande attoree proposte nei confronti EL convenuto e CP_3 assolvere la conchiudente da ogni domanda proposta nei suoi confronti con ogni consequenziale pronuncia, e in ogni caso assolvere la conchiudente da ogni domanda proposta nei suoi confronti;
In via subordinata, nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse accertare la responsabilità in capo al convenuto , voglia l'Ill.mo Tribunale adito ritenere tenuta CP_3 la manlevare nei limiti di quanto Controparte_5 CP_3 rigorosamente accertato in corso di causa in punto an e quantum, con applicazione ELlo scoperto e ELla franchigia contrattualmente previsti, con riserva, da parte ELla CP_2
di agire in separata sede nei confronti EL convenuto per il recupero
[...] CP_3 ELl'importo corrispondente alla franchigia nei confronti ELl'Assicurato;
In ogni caso:
- assolvere la conchiudente da ogni domanda proposta nei suoi confronti;
- Dichiarare inoltre tenuto e condannare l'attore nato a [...] il Parte_1
31/12/1964, residente in [...], sia in proprio sia quale titolare ELla omonima Impresa Individuale, C.F. P.IVA. , C.F._1 P.IVA_1 al pagamento di una somma equitativamente determinata, in favore ELla
[...] in persona EL legale rappresentante pro-tempore, a titolo di Controparte_5 risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, in applicazione ELl'art. 96 terzo comma
c.p.c.
- con il favore ELle spese di giudizio, oltre rimborso generale nella misura EL 15%, IVA e
CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ELle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento EL processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 ELl'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento EL processo.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 4 febbraio 2022, in proprio e quale titolare ELl'omonima impresa individuale, conveniva in Parte_1
4 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, , lamentando di aver subito pregiudizi di CP_3 natura economica in dipendenza EL sinistro meglio descritto infra.
1.1. L'attore, nello specifico, deduceva:
a) che l'impresa individuale agricola di cui lo stesso era titolare era dedita all'allevamento di suini e alla coltivazione di cereali;
b) che in qualità di imprenditore agricolo, il sig. aveva condotto in affitto il terreno Pt_1 sito in Fossano (CN), Frazione Boschetti – individuato al Catasto terreni di tale
Comune al Foglio 137, Part. 7-35-36; Foglio140, Part. 19-90-92-94; Foglio 30, Part. 1-
2-56-57 – di dimensioni pari a 115.785 mq, corrispondenti a circa 25 giornate coltivate;
c) che il fondo innanzi indicato, come di consueto, nel mese di luglio 2021, era stato seminato a grano saraceno, acquistato nella quantità di kg 880,00 al costo complessivo di euro 968,00 (IVA al 10% compresa);
d) che, per l'attività di semina, affidata alla società Cane s.n.c. di Fossano (CN), era stato corrisposto un corrispettivo ELl'importo di euro 580,80 (IVA al 10% compresa);
e) che il ciclo colturale EL grano saraceno era molto breve, giungendo, già nel giro di un mese, ad elevata maturazione e resa;
f) che, in data 17 ottobre 2021, il sig. recatosi presso il proprio terreno al fine di Pt_1 accingersi alla trebbiatura, si era avveduto ELla presenza di circa 30/40 cavalli ivi al pascolo e circondati da apposito filo elettrico;
g) che, nella medesima circostanza, il sig. aveva constatato come i cavalli Pt_1 avessero completamente devastato tutto il campo, mangiando l'intera coltura;
h) che, pertanto, il sig. aveva provveduto a chiedere l'intervento dei Carabinieri – Pt_1
Stazione di Fossano, i quali, giunti in loco, avevano accertato il fatto fotografando la scena e ricercando il responsabile;
i) che il proprietario dei cavalli era stato identificato nel sig. , titolare CP_3 ELl'omonima impresa individuale, dedita all'allevamento di bovini da carne e cavalli, nonché alla selvicoltura;
Con j) che, dunque, il sig. era stato immediatamente contattato dal sig. e, Pt_1 confermata la proprietà degli animali, aveva garantito che avrebbe interessato la propria compagnia assicurativa;
5 k) che era risultato, peraltro, che i cavalli erano rimasti nel campo per la durata di circa due mesi, così da nutrirsi di tutto il raccolto;
l) che, con riferimento agli anni 2021/2022, dunque al periodo di vendita ed a costo di trasporto, il prezzo EL grano saraceno, alla luce ELle quotazioni di cereali, era ammontante all'importo di euro 76,00 al quintale, comprensivo di IVA al 4% e degli aumenti di mercato percentuali;
m) che, considerate le dimensioni ELl'area interessata dal pascolo ELla mandria (25 giornate), la resa ELla singola giornata (pari a circa 8 quintali di grano saraceno) nonché il costo al quintale di tale coltura per l'anno 2021 (pari all'importo di euro 76,00 circa), il pregiudizio subito dal sig. era stimabile nell'importo di euro 15.200,00; Pt_1
n) che il complessivo danno subito dal sig. era ammontante all'importo di euro Pt_1
16.748,80, comprensivo dei costi sostenuti per la preparazione e la semina EL terreno, per l'acquisto ELla coltura e EL suo mancato raccolto;
o) che infruttuoso di era rilevato qualunque tentativo di componimento stragiudiziale ELla controversia insorta tra le parti.
1.2. Tanto premesso, parte attrice, ritenendo sussistere l'esclusiva responsabilità EL sig. Con in ordine ai pregiudizi subiti, concludeva affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “rejectis adversiis, previa assunzione ELla prova testimoniale e per interrogatorio formale sui capitoli sopra dedotti e su quanti altri saranno eventualmente dedotti a precisazione ELle domande attoree e comunque in relazione alle avversarie difese ed in conseguenza ELle stesse e con riserva di indicazione di testi in prosieguo;
previa ammissione di qualsiasi altro mezzo di prova che si renderà necessario in corso di causa, eventuale CTU, anche in relazione alle avversarie domande, eccezioni e difese;
In via principale:
Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, l'illegittimità ELla condotta posta in essere dal sig. – o chi per esso – e, per l'effetto, dichiararlo tenuto e condannarlo CP_3 al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni determinati dalla propria azione, in favore ELl'attore, ELl'importo di € 16.748,80, come sopra quantificato, ovvero altra somma maggiore
o minore che sarà accertata in giudizio all'esito di idonea istruttoria.
In via subordinata:
6 nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse di poter accogliere la domanda formulata in via principale e nei termini indicati, dichiarare tenuto e condannare il sig.
[...]
a corrispondere in favore ELl'attore un equo indennizzo in conseguenza ELla propria CP_3 illegittima condotta come descritta in narrativa ovvero un risarcimento da fatto illecito.
In ogni caso con il favore ELle spese e competenze, tutte, EL presente giudizio oltre anticipazioni 15%, IVA e CPA come per legge”.
2. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto CP_3
il quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestava tutto quanto ex
[...] adverso dedotto, tanto in fatto quanto in diritto, siccome infondato e comunque non corroborato da idoneo supporto probatorio.
2.1. In primo luogo, il convenuto provvedeva a contestare la ricostruzione fattuale fornita dalla controparte, evidenziando che l'attore non aveva prodotto alcun contratto di affitto dei fondi indicati nel proprio atto introduttivo ed assumendo, altresì, che gli appezzamenti in parola non erano stati seminati a grano saraceno in considerazione ELla circostanza che il terreno era apparso nelle fotografie prodotte come arido, pietroso e non dissodato, non presentando qualsivoglia resto di coltura ma solo vegetazione secca e brulla. Rilevava, inoltre, che, ove anche tale terreno fosse stato effettivamente coltivato, a far tempo dal mese di luglio 2021 e sino al mese di ottobre 2021 la controparte aveva mostrato di disinteressarsi allo stesso non provvedendo a fornirvi alcuna cura, con conseguente carenza di nesso di causalità con gli asseriti danni subiti. Rappresentava, dunque, che la propria azienda agricola era in possesso di 32 cavalli che, nell'anno 2021, avevano trascorso la stagione estiva a Pontechianale, presso la relativa sede;
precisava, inoltre, che, in data 1° ottobre 2021, 25 cavalli erano stati trasferiti da Pontechianale a Fossano con un viaggio durato tre giorni, accompagnati a piedi e condotti in un terreno distante circa un chilometro da quello condotto dal sig. Evidenziava, Pt_1 altresì, che in data 14 ottobre 2021, erano stati condotti con camion a Fossano, ove erano stati ricoverati gli altri esemplari, ulteriori 8 animali e, nel pomeriggio ELlo stesso giorno, tutti i 32 capi erano stati trasferiti a piedi dal terreno sul quale si trovavano ad altro appezzamento di proprietà EL sig. , ubicato nei pressi di quello oggetto di causa, ed era stato tirato CP_6 all'uopo apposito filo per impedire agli animali di sconfinare sui terreni adiacenti. Osservava, peraltro, che, in data 14 ottobre 2021, il terreno oggetto di causa era apparso esattamente nelle condizioni documentate dalle fotografie prodotte da controparte e, dunque, arido,
7 Con pietroso, brullo e privo di colture o resti di colture. Rappresentava, infine, che il sig. giunto nuovamente sui luoghi in data 17 ottobre 2021 dopo essere stato contattato dal sig. Pt_1 aveva constatato lo sconfinamento dei cavalli i quali, tuttavia, non avevano arrecato alcun danno al terreno che si presentava nelle stesse condizioni incolte dei giorni pregressi.
2.2. Alla luce ELl'attività deduttiva svolta, parte convenuta, nel contestare la fondatezza ELle avverse pretese sia nell'an che nel quantum, chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa ELla propria compagnia assicuratrice,
[...]
con conseguente differimento ELla prima udienza di comparizione ELle parti e, CP_5 nel merito, “- in via principale: respingere tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti ELla conchiudente, in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, ELle domande svolte dall'attore nei confronti ELla conchiudente, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare la terza chiamata (C.F. P.I. ), in Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4 persona EL legale rappresentante pro tempore, corrente in Torino, Via Corte d'Appello n.11 a manlevare, garantire e tenere indenne il convenuto dalle domande avversarie CP_1 tutte, condannandosi la medesima a pagare direttamente quanto accertando come dovuto e/o rimborsare la conchiudente di ogni pregiudizio ad ogni titolo, ivi comprese il risarcimento EL danno, eventuali interessi e rivalutazioni e spese legali.
- In ogni caso: vinte le spese di giudizio nei confronti di parte attrice ovvero, in caso di soccombenza, nei confronti ELla terza chiamata”.
3. All'udienza EL 23 giugno 2022 di prima comparizione e trattazione, verificata la regolare instaurazione EL contraddittorio, veniva autorizzata la chiamata in causa di
[...] la quale si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza ELla Controparte_5 domanda attorea siccome EL tutto sfornita ELla prova dei fatti costitutivi ELla pretesa azionata. Al riguardo – associandosi alle difese ELla propria Controparte_5 assicurata – contestava la ricostruzione dei fatti narrati dall'attore, rilevando come alcuna prova fosse stata fornita da quest'ultimo in ordine alla conduzione in affitto dei terreni oggetto di giudizio. Contestava, altresì, che il terreno de quo fosse stato coltivato a grano saraceno e che, in ogni caso, anche ove fosse stato coltivato, che la semina avesse attecchito.
8 Evidenziava, inoltre, che dalla stessa prospettazione attorea era emerso che il sig. si Pt_1 era disinteressato dal mese luglio 2021 al mese di ottobre 2021 dei terreni, non provvedendo a fornire le cure necessarie alla crescita ELle colture, inadempiendo al proprio obbligo di diligenza ex art. 1176, comma 2 c.c.-. Ribadiva, altresì, che non vi era traccia di coltivazioni sul fondo oggetto di causa, il quale era apparso, già prima ELl'insediamento dei cavalli sul terreno confinante in data 14 ottobre 2021, arido, pietroso, brullo e completamente incolto.
3.1. Ritenendo che parte attrice avesse agito in giudizio con mala fede e colpa grave, ben consapevole che il terreno dalla stessa condotto non fosse coltivato a grano saraceno né ad altro tipo di coltura e, dunque, al solo scopo di trarre un ingiustificato arricchimento dallo sconfinamento dei cavalli, la compagnia assicuratrice terza chiamata concludeva chiedendo:
“Contrariis rejectis
Dichiarando di non accettare il contradditorio su nuove e/o diverse domande e/o eccezioni;
Rigettare tutte le domande attoree proposte nei confronti EL convenuto e CP_3 assolvere la conchiudente da ogni domanda proposta nei suoi confronti con ogni consequenziale pronuncia.
In via istruttoria:
- senza inversione ELl'onere ELla prova, ammettere i capi di prova per interpello e testi sui capi e ELle altre prove sulle circostanze dedotte e a dedursi nei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., per la concessione dei quali sin da ora si insta;
- previo ogni altro incombente che si renderà necessario in relazione alle avversarie difese;
In ogni caso:
- assolvere la conchiudente da ogni domanda proposta nei suoi confronti;
- Dichiarare inoltre tenuto e condannare l'attore nato a [...] il Parte_1
31/12/1964, residente in [...], sia in proprio sia quale titolare ELla omonima Impresa Individuale, C.F. P.IVA. al C.F._1 P.IVA_1 pagamento di una somma equitativamente determinata, in favore ELla
[...] in persona EL legale rappresentante pro-tempore, a titolo di Controparte_4 risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, in applicazione ELl'art. 96 terzo comma
c.p.c.
In via subordinata, nel merito:
9 - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse accertare la responsabilità in capo al convenuto , voglia l'Ill.mo Tribunale adito ritenere tenuta CP_3 la manlevare nei limiti di quanto Controparte_5 CP_3 rigorosamente accertato in corso di causa in punto an e quantum, con applicazione ELlo scoperto e ELla franchigia contrattualmente previsti, con riserva, da parte ELla CP_2
di agire in separata sede nei confronti EL convenuto per il recupero
[...] CP_3 ELl'importo corrispondente alla franchigia nei confronti ELl'Assicurato;
- con il favore ELle spese di giudizio, oltre rimborso generale nella misura EL 15%, IVA e
CPA”.
4. All'udienza fissata per il prosieguo, verificata la regolare instaurazione EL contraddittorio, su richiesta, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c.; all'esito EL deposito ELle relative memorie istruttorie, venivano assunte le prove orali articolate dalle parti e, terminato tale incombente, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione ELle conclusioni all'udienza cartolare EL 29 gennaio 2025 ove sulle conclusioni ELle parti, veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali e memorie di replica.
• Merito.
5. In assenza di questioni preliminari di rito – l'invito alla negoziazione assistita è stato regolarmente inviato dalla parte attrice all'indirizzo ELla controparte e, tuttavia, tra le parti non
è stato raggiunto alcun accordo (cfr. doc. n. 8 allegato alla produzione di parte attrice) – e venendo, dunque, al merito ELla controversia, le domande proposte da Parte_2 risultano infondate e non possono trovare accoglimento per le ragioni di cui appresso.
5.1. Nella controversia in esame, invero, l'attore lamenta di aver subito danni di natura patrimoniale – quantificati nell'importo complessivo di euro 16.748,80, pari ai costi sostenuti per la preparazione e la semina EL terreno, per l'acquisto ELla coltura ed il suo mancato raccolto – assumendo che gli stessi fossero riconducibili in via immediata e diretta al comportamento tenuto dagli animali di proprietà EL convenuto – e, nello specifico, ELl'azienda agricola al medesimo riferibile – e nella sua custodia. In particolare, rileva che, Parte_1 in data 17 ottobre 2021, recatosi presso il terreno, sito in Fossano (CN), dal medesimo condotto e coltivato a grano saraceno al fine di provvedere alla trebbiatura, si era avveduto
10 ELla presenza sullo stesso di numerosi cavalli (circa 30/40) che, sconfinando dal terreno adiacente, avevano completamente devastato il campo e l'intera coltura.
Alla luce di quanto dedotto, pertanto, parte attrice chiede, previo accertamento ELla rispettiva responsabilità, condannarsi il convenuto al pagamento ELla somma di euro 16748,80 – o altra diversa somma accertata in corso di giudizio – a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, oltre al pagamento ELle spese e competenze di giudizio, spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Sul punto occorre premettere che nell'atto di citazione parte attrice ha omesso di indicare una univoca norma di riferimento a sostegno ELla propria istanza, dacché le domande di condanna azionate apparirebbero prima facie generiche.
Cionondimeno, dovendo cercare di dare veste e coloritura giuridica alla fattispecie dedotta in giudizio, alla luce EL noto principio iura novit Curia, deve anzitutto rilevarsi che la domanda attorea proposta in via principale è prevista e regolata dalla norma di cui all'art. 2052 cod. civ., rubricata “Danno cagionato da animali”, a mente EL quale “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
5.2. Pertanto, nell'approcciarsi allo scrutinio ELla domanda risarcitoria proposta, giova preliminarmente evidenziare, avuto riguardo al criterio di imputazione, che è unanime e costante l'orientamento – al quale, in questa sede, si intende dare continuità – secondo cui la responsabilità EL proprietario ELl'animale o di chi lo utilizza costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non già sulla colpa (“in vigilando” o “in custodiendo”), quanto piuttosto sul “rapporto di fatto” con l'animale, anche non continuativo, di tal che la dottrina preferisce parlare di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa (cfr.
Cass. n. 12307/1998; ma v. più di recente Cass. n. 979/2010; Cass. n. 9037/2010; Cass. n.
15895/2011; Cass. n. 22632/2012; Cass. n. 7260/2013; Cass. n. 2414/2014; Cass. n.
7703/2015; Cass. n. 28652/2017; Cass. n. 19506/2019; Cass. n. 9661/2020; solo apparentemente contra Cass. n. 11570/2009, che tuttavia conferma l'esclusione ELla responsabilità per caso fortuito).
Così ricostruita, la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. trova limite solo nel c.d. “caso fortuito”, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione EL danno, che presenti i
11 caratteri ELla “imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità”, con la conseguenza che “all'attore compete solo di provare l'esistenza EL rapporto eziologico tra il comportamento ELl'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia ELl'animale” (cfr. Cass. n. 15895/2011).
La diligenza EL legittimato passivo, secondo il carattere oggettivo ELl'imputazione, non ha alcuna rilevanza ai fini ELl'esonero ELla responsabilità (v. Cass. n. 75/1983, che ha escluso possa attribuirsi efficacia liberatoria alla semplice prova ELl'uso ELla normale diligenza nella custodia ELl'animale stesso o ELla ordinaria 'mansuetudine' di questo).
In altri termini, poiché il limite ELla responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (“salvo che provi il caso fortuito”) che attiene non ad un comportamento EL responsabile, ma alle modalità di causazione EL danno, la rilevanza EL fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre il danno concretamente verificatosi a un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata. Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza EL rapporto eziologico tra il comportamento ELl'animale e l'evento dannoso “secundum” o “contra naturam”, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto ELl'animale “quod sensu caret”
(espressione risalente a Cass. n. 261/1977, affermata a più riprese da Cass. n. 7093/2015 e
Cass. n. 10402/2016), mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia ELl'animale, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. Cass. 7260/2013).
Questo può anche consistere nel comportamento colposo EL danneggiato (arg. ex art. 1227 c.c.), ma per assurgere a fattore esterno idoneo a cagionare il danno (a sé stesso) deve assumere i caratteri ELla imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (caso fortuito incidente che assorba l'intero rapporto causale: cfr. Cass. n. 1400/1980), ovvero ELla condotta colposa, specifica o generica (caso fortuito concorrente con il comportamento ELl'animale nella produzione eziologica ELl'evento dannoso), in assenza ELla quale il danno vi sarebbe stato ugualmente ma con minore gravità.
12 Se la prova liberatoria non è fornita, il proprietario ELl'animale è tenuto a risarcire i danni per l'intero (cfr. ex multis Cass. n. 6454/2007; Cass. n. 7260/2013; Cass. n. 17091/2014; Cass. n.
10402/2016), essendo irrilevante che il comportamento dannoso ELl'animale sia stato causato dai suoi impulsi interni, imprevedibili o inevitabili (cfr. Cass. n. 75/1983). L'animale, infatti, è privo di intelletto e quindi naturalmente irresponsabile: l'imprevedibilità dei suoi comportamenti non può, perciò, costituire un “caso fortuito”, rappresentando anzi una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio (testualmente Cass. n. 7703/2015 cit.).
5.3. Tali principi di diritto vanno inevitabilmente calati nel contesto fattuale, così come emergente dal quadro probatorio in atti, al fine di ricostruire la dinamica ELl'accaduto, oggetto di contestazione tra le odierne parti EL giudizio.
Partendo dai fatti non contestati, è certo che il giorno 17 ottobre 2021, l'attore, , Parte_1 recatosi presso il terreno da sé medesimo condotto in Fossano (CN), si era avveduto ELla presenza sullo stesso di 32 cavalli di proprietà di;
è, altresì, pacifico che gli animali CP_3 erano stati condotti dal convenuto, in data 14 ottobre 2021, in un terreno – di proprietà di terzi Con ( ) – adiacente a quello condotto dall'attore, ed il sig. aveva provveduto a tirare un CP_6 filo di ferro per impedire lo sconfinamento degli animali.
Tali circostanze, pervero, trovano riscontro nella stessa ricostruzione EL fatto operata dall'attore e confermate dal convenuto e dalla compagnia assicuratrice di quest'ultimo nelle proprie comparse di costituzione e risposta.
Oggetto di specifica ed espressa contestazione tra le parti, piuttosto, è rimasta l'esatta dinamica EL sinistro e, in particolare, la riconducibilità eziologica dei danni lamentati al comportamento degli animali: ed invero, secondo la ricostruzione attorea, nell'atto di sconfinare sul proprio terreno, i cavalli avevano “totalmente devastato tutto il campo mangiando l'intera coltura” (cfr. atto di citazione pag. 2).
Secondo la prospettazione offerta sia dal convenuto che dalla sua compagnia assicuratrice, invece, i cavalli non avevano arrecato alcun danno al terreno condotto dal sig. in quanto Pt_1 lo stesso si presentava, già prima ELlo sconfinamento, arido ed incolto.
5.4. Deve osservarsi come, pur essendo a tanto onerata, parte attrice non abbia fornito la prova ELla dinamica EL sinistro così come laconicamente rappresentata in atto di citazione.
Al riguardo, va evidenziato, in primo luogo, che i testimoni escussi in corso di causa – finanche quelli indicati da parte attrice – hanno tutti smentito la prospettazione attorea, evidenziando
13 che il terreno condotto dal sig. si presentava arido, pietroso, brullo e privo di colture già Pt_1 in data antecedente allo sconfinamento dei cavalli.
In particolare, il teste escusso a richiesta di parte attrice, – il quale aveva Tes_2 effettuato lavori agricoli in favore ELl'attore, tra i quali la semina EL terreno oggetto di causa nel mese di giugno 2021 – ha dichiarato che “dopo la semina da me effettuata, la trebbiatura non è stata possibile perché non c'era niente da trebbiare. Non c'era niente, il terreno era secco e c'erano un po' di erbacce. Il sig. mi ha chiamato per la trebbiatura alla fine EL Pt_1 mese di ottobre 2021”, riconoscendo, altresì, che lo stato EL terreno in conduzione all'attore si presentava, a tale data prevista per la trebbiatura, nelle condizioni rappresentate nella documentazione fotografica prodotta in atti (cfr. verbale d'udienza ELl'8 novembre 2025);
l'ulteriore teste di parte attrice, il GO , all'epoca dei fatti in Testimone_3 servizio presso la Stazione di Carabinieri di Fossano come addetto che aveva raccolto la denuncia EL sig. alcunché ha potuto riferire in ordine alle circostanze allegate da parte Pt_1 attrice non avendone avuto diretta ed immediata percezione.
Tali circostanze hanno, peraltro, trovato piena conferma anche nelle dichiarazioni rese dai testi escussi a richiesta di parte convenuta e ELla compagnia assicuratrice terza chiamata;
ed Con invero, , vicino di casa EL sig. che aveva provveduto ad aiutare Testimone_4 quest'ultimo nell'attività di transumanza ELla mandria di cavalli nel mese di ottobre 2021, ha riferito che in data 14 ottobre 2021, prima ELl'insediamento dei cavalli, il terreno condotto in affitto dal sig. in Fossano, confinante con il fondo EL sig. , si presentava privo di Pt_1 CP_6 colture e di resti di colture, riconoscendo che lo stato era apparso analogo a quello rappresentato nella documentazione fotografica prodotta da parte attrice unitamente all'atto introduttivo EL giudizio (cfr. doc. n. 5 allegato alla produzione di parte attrice) e precisando, inoltre, che “la foto che mi è stata mostrata prima rappresenta il terreno così come si presentava già a far tempo dal mese di agosto 2021. Ricordo che quell'anno fu molto difficile trovare terreni che avessero erba perché spostammo i cavalli diverse volte. Anche per le mie pecore trovai enorme difficoltà e fui costretto ad acquistare EL fieno” (cfr. verbale d'udienza EL 20 novembre 2024).
Anche , moglie EL convenuto , e sua figlia Persona_1 CP_3 Persona_2
, hanno ratificato tale situazione di fatto, dichiarando, la prima, che “I cavalli li
[...] stavamo portando noi ed il terreno limitrofo si presentava secco e privo di colture. Ricordo di
14 aver commentato lo stato dei luoghi anche con i miei figli” (cfr. verbale d'udienza ELl'8 novembre 2023) e la seconda che “il terreno si presentava molto secco poiché aveva fatto molto caldo” e precisando, quest'ultima, altresì, che “il terreno era arido e secco anche tutto intorno al perimetro non solo all'interno ELlo stesso” (cfr. verbale d'udienza EL 23 aprile
2024).
Inoltre, a conferma di quanto evidenziato nella propria relazione peritale (cfr. doc. n. 1 allegato alla produzione ELla terza chiamata), il teste , geometra libero professionista Tes_5 incaricato dalla compagnia assicuratrice di compiere gli accertamenti sul terreno nell'immediatezza dei fatti, ha riferito di avere effettuato il primo sopralluogo EL campo de quo in data 25 ottobre 2021, precisando che “Alla data EL 25 ottobre 2021 non vi erano colture in atto, nemmeno sottoforma di residuo, nel campo da me esaminato. Il campo si presentava con terra smossa a zolle, lungo il perimetro vi erano erbacce che solitamente crescono spontaneamente ove non vi sono colture, vi erano cavalli liberi che pascolavano all'interno EL campo;
vi era anche la presenza di un filo, quasi a ELimitare il perimetro, suppongo per evitare che i cavalli uscissero. Nella Perizia è presente documentazione fotografica che è stata effettuata da me alla data EL primo sopralluogo. Avevamo avuto un video, tramite whatsapp, forse dal sig. stesso, che riprendeva lo stato dei luoghi che ho poi successivamente Pt_1 esaminato (e che riconosco uguale a quello EL video). Tale documentazione video raffigurava cavalli al pascolo nell'appezzamento” (cfr. verbale d'udienza ELl'8 novembre 2023).
Appare, pertanto, evidente come le risultanze ELla prova testimoniale non consentano di ritenere provata la dinamica EL sinistro così come descritta in atto di citazione;
in altri termini, non vi è prova che i lamentati pregiudizi alle colture EL terreno condotto da Parte_1 siano conseguenza immediata e diretta ELlo sconfinamento all'interno ELlo stesso dei cavalli di proprietà di , non potendo ritenersi integrato e dimostrato il nesso di causalità CP_3
(cd. costitutiva) richiesto dall'art. 2052 c.c. per affermare la responsabilità EL proprietario ELl'animale.
5.5. Peraltro, anche a voler accedere alla ricostruzione fattuale fornita dall'attore, secondo cui – giova ribadirlo – i cavalli di proprietà di , sconfinando nel terreno limitrofo dal CP_3 medesimo condotto, avevano completamente devastato il campo di grano e mangiato le relative colture, deve ritenersi che assuma rilievo decisivo ed assorbente ai fini ELl'esclusione ELla responsabilità EL convenuto, l'assenza di prova in ordine ai concreti pregiudizi subiti da
15 . Parte_1
Ed invero, nelle ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai fini ELl'onere probatorio assume rilievo l'esistenza EL danno, il nesso di causalità tra condotta ed evento e la colpa o dolo EL danneggiante. Conseguentemente, incombe all'attore l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi tipici ELla fattispecie di responsabilità, ossia: a) il fatto illecito costituito da una condotta EL danneggiante antigiuridica;
b) l'evento dannoso, vale a dire il danno ingiusto rappresentato dalla lesione ELla situazione sostanziale protetta di cui il privato assume essere titolare;
c) il nesso di causalità tra illegittimità e danno, anche sotto il profilo ELla quantificazione ELle conseguenze dannose risarcibili, per la quale si applicano, in virtù EL rinvio operato dall'art. 2056 EL codice civile, i criteri limitativi ELla consequenzialità immediata e diretta e ELl'evitabilità con l'ordinaria diligenza EL danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ.; d) l'elemento soggettivo, sub specie di dolo o colpa EL danneggiante.
Appare evidente, pertanto, che, il raggiungimento ELla prova in ordine all'an ELla pretesa risarcitoria non solleva l'attore dall'onere di provare il danno conseguente, nei termini indicati dall'art. 1223 c.c., quale perdita effettivamente subita (rectius danno emergente) ed altresì in termini di mancato guadagno (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/07/2022, n. 23512).
E', difatti, principio risalente e consolidato che, in tema di responsabilità tanto contrattuale quanto extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova ELl'esistenza EL danno lamentato e ELla sua riconducibilità al fatto EL debitore/danneggiante (cfr. ex multis Cass. n.
5960/2005; Cass. n. 21140/2007).
Ebbene, nel caso di specie, come già innanzi evidenziato, parte attrice non ha fornito alcuna prova ELl'esistenza dei lamentati pregiudizi, indicati – alla luce EL quadro deduttivo fornito – nel profilo EL danno emergente consistente negli esborsi sostenuti per l'acquisto EL grano saraceno per la semina EL terreno e EL lucro cessante quale mancato guadagno conseguente all'omesso raccolto ELle colture ivi seminate, i quali sono rimasti esclusivamente su un piano meramente assertivo.
Ed invero, va in ogni caso preliminarmente evidenziato come l'attività deduttiva svolta dall'attore sia risultata significativamente carente, atteso che la specifica evidenziazione degli esborsi sostenuti e dei pregiudizi subiti contenuta negli atti difensivi è apparsa particolarmente laconica, essendosi il medesimo limitato ad una complessiva quantificazione senza indicare specificamente le conseguenze negative derivanti dall'omesso raccolto.
16 Tali lacune sul piano deduttivo ed argomentativo, peraltro, si sono riverberate sulla prova dei relativi fatti posti a fondamento ELla pretesa azionata in giudizio, atteso che parte attrice – a fronte ELla specifica contestazione da parte ELla società convenuta ELla documentazione prodotta a sostegno ELla sussistenza dei danni di natura economica – alcunché ha specificato, sul piano ELle allegazioni, in relazione alla riconducibilità degli esborsi all'evento pregiudizievole rappresentato, né tanto meno si è offerta di provare i pregiudizi lamentati. Né al fine di ritenere effettivamente sussistenti i lamentati danni può ritenersi sufficiente la testimonianza resa nel corso EL giudizio da , il quale ha genericamente affermato Tes_2 di avere provveduto nel mese di giugno 2021 alla semina di colture nel terreno oggetto di causa, alcunché riferendo in ordine agli esborsi sostenuti da per Parte_1
l'approvvigionamento ELla semente (cfr. verbale d'udienza ELl'8 novembre 2023).
Giova, in ogni caso, rilevare che a sostegno ELla pretesa risarcitoria fatta valere, parte attrice ha depositato agli atti EL giudizio esclusivamente una serie di fatture non quietanzate relative ai dedotti esborsi sostenuti (cfr. doc. nn. 3 e 4 allegati alla produzione di parte attrice). Appare, al riguardo, principio consolidato quello secondo cui la fattura, quale atto unilaterale, è documento di per sé inidoneo a provare l'avvenuto pagamento EL relativo credito dalla stessa portato.
Anche avuto riguardo alle ulteriori poste di danno lamentate – afferenti al mancato guadagno connesso all'omesso raccolto EL grano – parte attrice ha omesso di allegare e fornire prova, anche presuntiva, dei pregiudizi subiti, talché risulterebbe finanche precluso il ricorso all'equità.
Com'è noto, infatti, alla quantificazione equitativa EL danno, il giudice può procedere, ex art. 1226 c.c., solo a condizione che l''impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare dipenda da lacune ELl'istruttoria non colmabili in alcun altro modo, non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia EL danneggiato (cfr. ex multis, cfr. Cass. civ. Sez. III, 15-03-
2007, n. 5997; Cass. civ. Sez. I Sent., 15-02-2008, n. 3794; Cass. civ. Sez. III, 16-07-2002, n.
10271).
Peraltro, sulla base di tale quadro probatorio, alcuna consulenza avrebbe potuto essere disposta, essendo noto che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il
17 suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza ELle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico ELla consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento ELla domanda o ELle eccezioni ELle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse
(cfr. Cass. civ., sez. III, n.3191/2006).
5.6. Orbene, alla luce di quanto innanzi esposto, deve escludersi la responsabilità EL convenuto, tanto ai sensi ELla norma di cui all'art. 2052 c.c. quanto ai sensi ELla norma di cui all'art. 2043 c.c. (domanda, quest'ultima, comunque formulata da parte attrice in via subordinata, avendo la stessa richiesto “In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse di poter accogliere la domanda formulata in via principale e nei termini indicati, dichiarare tenuto e condannare il sig. a corrispondere in favore CP_3 ELl'attore un equo indennizzo in conseguenza ELla propria illegittima condotta come descritta in narrativa ovvero un risarcimento da fatto illecito”), attesa l'assoluta carenza di prova in ordine ad uno degli elementi costitutivi ELla fattispecie ELla responsabilità aquiliana (id est. nesso di causalità).
Le domande proposte non possono, pertanto, trovare accoglimento.
5.7. Ne consegue, altresì, l'assorbimento di ogni altra questione prospettata o prospettabile, ivi compresa la domanda di manleva originariamente proposta nei confronti ELla compagnia assicuratrice terza chiamata dall'odierno convenuto.
6. Infine, avuto riguardo alla domanda formulata dalla compagnia assicuratrice terza chiamata volta ad ottenere la condanna di parte attrice ex art. 96, comma 3 c.p.c., deve rilevarsi che “L'accertamento ELla responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi EL comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con
18 mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato ELlo strumento processuale” (cfr. Cassazione civile sez. un., 16/09/2021, n.25041).
Ebbene, nella fattispecie in esame, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiesta in quanto non è emerso dagli atti il carattere temerario ELla lite, che va ravvisato nella “mala fede” o “colpa grave”, consistenti rispettivamente nella coscienza ELla infondatezza ELla domanda/eccezioni e ELle tesi sostenute ovvero nell'assenza ELl'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza e non già nella mera opinabilità EL diritto fatto valere (cfr. Cassazione civile, III, 6 giugno 2003, n. 9060 nonché, nello stesso senso,
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 30-11-2012, n. 21570).
Ed invero, non vi è prova in atti che l'attore abbia agito con “mala fede” o “colpa grave”, ovvero nella piena coscienza e consapevolezza ELl'infondatezza ELle domande proposte o, in ogni caso, in assenza di diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza.
• Spese.
7. Quanto alle determinazioni in ordine alle spese di lite, va precisato quanto segue.
Le spese di lite sostenute sia da parte convenuta sia dalla terza chiamata seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come da dispositivo ai sensi EL D.M. 55/2014, applicando i valori medi ELlo scaglione di riferimento, stante il valore ELla causa, le ragioni ELla decisione e l'attività processuale concretamente svolta.
Attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell'art. 91 c.p.c., infatti, il rimborso ELle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico ELl'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti EL terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico ELla parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa EL chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr. Cass. civ., n. 12301/2005).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
19 b) condanna alla refusione in favore di ELle spese di lite che Parte_1 CP_3 si liquidano in euro 5,077,00 per onorari, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario nella misura EL 15%;
c) condanna alla refusione in favore di in Parte_1 Controparte_5 persona EL legale rappresentante p.t., ELle spese di lite che si liquidano in euro
5.077,00 per onorari, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario nella misura EL 15%.
Così deciso in Cuneo, il 13 agosto 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona EL
Giudice dott.ssa Chiara Martello ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 301 EL Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi ELl'anno 2022 assegnata in decisione all'udienza cartolare EL 29 gennaio 2025 previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: in proprio e quale titolare di omonima impresa Parte_1 C.F._1 individuale (P.IVA: ), elettivamente domiciliato in Cavallermaggiore (CN), Via Bra P.IVA_1
n. 10, presso lo studio ELl'Avv. Gianfranco Gattino (pec:
, dal quale è rappresentato e difeso, giusta Email_1 procura in atti;
- ATTORE -
E
(C.F.: ), titolare ELl'omonima impresa individuale CP_1 C.F._2
(P.IVA: ), elettivamente domiciliato in Saluzzo (CN), Corso Roma n. 23, presso P.IVA_2 lo studio ELl'Avv. Giorgio Panero (pec: , dal Email_2 quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- CONVENUTO -
E
1 (P.IVA: ), in persona EL legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Saluzzo (CN), Corso Roma n. 4, presso lo studio ELl'Avv. Mirella Allocco (pec: , dalla quale Email_3
è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- TERZA CHIAMATA -
Oggetto: azione di risarcimento danni.
Conclusioni: all'udienza cartolare EL 29 gennaio 2025 i difensori ELle parti costituite, mediante il deposito ELle rispettive note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi ai propri scritti e difese in atti.
In particolare, il difensore di parte attrice, richiamando tutte le difese svolte in corso di causa, ha precisato le proprie conclusioni chiedendo: “reiterata la richiesta di assunzione ELla prova per testi non ammessa, nella specie, dei Colleghi EL GO , Tes_1
In via principale:
Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in atti, l'illegittimità ELla condotta posta in essere dal sig. – o chi per esso – sul terreno condotto in affitto dal sig. mediante CP_3 Pt_1 la mandria dei propri cavalli e, per l'effetto, dichiararlo tenuto e condannarlo al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni determinati dalla propria azione, in favore ELl'attore, ELl'importo di € 16.748,80, come quantificato in citazione, ovvero altra somma maggiore o minore che sarà accertata in giudizio all'esito di idonea istruttoria.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse di poter accogliere la domanda formulata in via principale e nei termini indicati, dichiarare tenuto e condannare il sig.
[...]
a corrispondere in favore ELl'attore un equo indennizzo in conseguenza ELla propria CP_3 illegittima condotta come descritta in atti ovvero un risarcimento da fatto illecito.
In ogni caso con il favore ELle spese e competenze, tutte, EL presente giudizio oltre anticipazioni 15%, IVA e CPA come per legge”.
Il difensore di parte convenuta ha precisato le proprie conclusioni richiamando quelle formulate in comparsa di costituzione e risposta e, pertanto, ha chiesto: “- nel merito:
- in via principale:
2 respingere tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti ELla conchiudente, in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto per le ragioni esposte;
- in via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, ELle domande svolte dall'attore nei confronti ELla conchiudente, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare la terza chiamata (C.F. P.I. ), in Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4 persona EL legale rappresentante pro tempore, corrente in Torino, Via Corte d'Appello n.11 a manlevare, garantire e tenere indenne il convenuto dalle domande avversarie CP_1 tutte, condannandosi la medesima a pagare direttamente quanto accertando come dovuto e/o rimborsare la conchiudente di ogni pregiudizio ad ogni titolo, ivi comprese il risarcimento EL danno, eventuali interessi e rivalutazioni e spese legali.
- In ogni caso: vinte le spese di giudizio nei confronti di parte attrice ovvero, in caso di soccombenza, nei confronti ELla terza chiamata”.
Il difensore ELla compagnia assicuratrice terza chiamata, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove allegazioni, domande ed eccezioni, ha precisato le conclusioni chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
Contrariis rejectis, respinta ogni diversa domanda, istanza, eccezione e conclusione;
Dichiarando di non accettare il contradditorio su nuove e/o diverse domande e/o eccezioni;
In via istruttoria:
- senza inversione ELl'onere ELla prova, ammettere i capi di prova per interpello e testi sui capi e ELle altre prove sulle circostanze dedotte nei concessi termini istruttori, e segnatamente nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. a data 13.02.2023 e nella terza memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c. a data 03.03.2023, e non ammessi dall'Ill.mo Tribunale;
- opponendosi all'ammissione dei capi di prova dedotti dall'attore nella memoria ex art. 186 co.
6 n. 2) c.p.c. EL 13.02.2023 e nella memoria ex art. 186 co. 6 n. 3) c.p.c. EL 02.03.2023, per i motivi di cui in atti;
- previa ammissione di prova contraria, con i testi indicati in materia diretta, sui capitoli di prova avversari eventualmente ammessi, nonostante l'opposizione;
- opponendosi all'espletamento di CTU formulata dall'attore, per i motivi di cui in atti;
- previo ogni altro incombente che si renderà necessario in relazione alle avversarie difese;
In via principale:
3 - rigettare tutte le domande attoree proposte nei confronti EL convenuto e CP_3 assolvere la conchiudente da ogni domanda proposta nei suoi confronti con ogni consequenziale pronuncia, e in ogni caso assolvere la conchiudente da ogni domanda proposta nei suoi confronti;
In via subordinata, nel merito:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse accertare la responsabilità in capo al convenuto , voglia l'Ill.mo Tribunale adito ritenere tenuta CP_3 la manlevare nei limiti di quanto Controparte_5 CP_3 rigorosamente accertato in corso di causa in punto an e quantum, con applicazione ELlo scoperto e ELla franchigia contrattualmente previsti, con riserva, da parte ELla CP_2
di agire in separata sede nei confronti EL convenuto per il recupero
[...] CP_3 ELl'importo corrispondente alla franchigia nei confronti ELl'Assicurato;
In ogni caso:
- assolvere la conchiudente da ogni domanda proposta nei suoi confronti;
- Dichiarare inoltre tenuto e condannare l'attore nato a [...] il Parte_1
31/12/1964, residente in [...], sia in proprio sia quale titolare ELla omonima Impresa Individuale, C.F. P.IVA. , C.F._1 P.IVA_1 al pagamento di una somma equitativamente determinata, in favore ELla
[...] in persona EL legale rappresentante pro-tempore, a titolo di Controparte_5 risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, in applicazione ELl'art. 96 terzo comma
c.p.c.
- con il favore ELle spese di giudizio, oltre rimborso generale nella misura EL 15%, IVA e
CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ELle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento EL processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 ELl'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento EL processo.
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 4 febbraio 2022, in proprio e quale titolare ELl'omonima impresa individuale, conveniva in Parte_1
4 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, , lamentando di aver subito pregiudizi di CP_3 natura economica in dipendenza EL sinistro meglio descritto infra.
1.1. L'attore, nello specifico, deduceva:
a) che l'impresa individuale agricola di cui lo stesso era titolare era dedita all'allevamento di suini e alla coltivazione di cereali;
b) che in qualità di imprenditore agricolo, il sig. aveva condotto in affitto il terreno Pt_1 sito in Fossano (CN), Frazione Boschetti – individuato al Catasto terreni di tale
Comune al Foglio 137, Part. 7-35-36; Foglio140, Part. 19-90-92-94; Foglio 30, Part. 1-
2-56-57 – di dimensioni pari a 115.785 mq, corrispondenti a circa 25 giornate coltivate;
c) che il fondo innanzi indicato, come di consueto, nel mese di luglio 2021, era stato seminato a grano saraceno, acquistato nella quantità di kg 880,00 al costo complessivo di euro 968,00 (IVA al 10% compresa);
d) che, per l'attività di semina, affidata alla società Cane s.n.c. di Fossano (CN), era stato corrisposto un corrispettivo ELl'importo di euro 580,80 (IVA al 10% compresa);
e) che il ciclo colturale EL grano saraceno era molto breve, giungendo, già nel giro di un mese, ad elevata maturazione e resa;
f) che, in data 17 ottobre 2021, il sig. recatosi presso il proprio terreno al fine di Pt_1 accingersi alla trebbiatura, si era avveduto ELla presenza di circa 30/40 cavalli ivi al pascolo e circondati da apposito filo elettrico;
g) che, nella medesima circostanza, il sig. aveva constatato come i cavalli Pt_1 avessero completamente devastato tutto il campo, mangiando l'intera coltura;
h) che, pertanto, il sig. aveva provveduto a chiedere l'intervento dei Carabinieri – Pt_1
Stazione di Fossano, i quali, giunti in loco, avevano accertato il fatto fotografando la scena e ricercando il responsabile;
i) che il proprietario dei cavalli era stato identificato nel sig. , titolare CP_3 ELl'omonima impresa individuale, dedita all'allevamento di bovini da carne e cavalli, nonché alla selvicoltura;
Con j) che, dunque, il sig. era stato immediatamente contattato dal sig. e, Pt_1 confermata la proprietà degli animali, aveva garantito che avrebbe interessato la propria compagnia assicurativa;
5 k) che era risultato, peraltro, che i cavalli erano rimasti nel campo per la durata di circa due mesi, così da nutrirsi di tutto il raccolto;
l) che, con riferimento agli anni 2021/2022, dunque al periodo di vendita ed a costo di trasporto, il prezzo EL grano saraceno, alla luce ELle quotazioni di cereali, era ammontante all'importo di euro 76,00 al quintale, comprensivo di IVA al 4% e degli aumenti di mercato percentuali;
m) che, considerate le dimensioni ELl'area interessata dal pascolo ELla mandria (25 giornate), la resa ELla singola giornata (pari a circa 8 quintali di grano saraceno) nonché il costo al quintale di tale coltura per l'anno 2021 (pari all'importo di euro 76,00 circa), il pregiudizio subito dal sig. era stimabile nell'importo di euro 15.200,00; Pt_1
n) che il complessivo danno subito dal sig. era ammontante all'importo di euro Pt_1
16.748,80, comprensivo dei costi sostenuti per la preparazione e la semina EL terreno, per l'acquisto ELla coltura e EL suo mancato raccolto;
o) che infruttuoso di era rilevato qualunque tentativo di componimento stragiudiziale ELla controversia insorta tra le parti.
1.2. Tanto premesso, parte attrice, ritenendo sussistere l'esclusiva responsabilità EL sig. Con in ordine ai pregiudizi subiti, concludeva affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: “rejectis adversiis, previa assunzione ELla prova testimoniale e per interrogatorio formale sui capitoli sopra dedotti e su quanti altri saranno eventualmente dedotti a precisazione ELle domande attoree e comunque in relazione alle avversarie difese ed in conseguenza ELle stesse e con riserva di indicazione di testi in prosieguo;
previa ammissione di qualsiasi altro mezzo di prova che si renderà necessario in corso di causa, eventuale CTU, anche in relazione alle avversarie domande, eccezioni e difese;
In via principale:
Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa, l'illegittimità ELla condotta posta in essere dal sig. – o chi per esso – e, per l'effetto, dichiararlo tenuto e condannarlo CP_3 al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni determinati dalla propria azione, in favore ELl'attore, ELl'importo di € 16.748,80, come sopra quantificato, ovvero altra somma maggiore
o minore che sarà accertata in giudizio all'esito di idonea istruttoria.
In via subordinata:
6 nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse di poter accogliere la domanda formulata in via principale e nei termini indicati, dichiarare tenuto e condannare il sig.
[...]
a corrispondere in favore ELl'attore un equo indennizzo in conseguenza ELla propria CP_3 illegittima condotta come descritta in narrativa ovvero un risarcimento da fatto illecito.
In ogni caso con il favore ELle spese e competenze, tutte, EL presente giudizio oltre anticipazioni 15%, IVA e CPA come per legge”.
2. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto CP_3
il quale, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contestava tutto quanto ex
[...] adverso dedotto, tanto in fatto quanto in diritto, siccome infondato e comunque non corroborato da idoneo supporto probatorio.
2.1. In primo luogo, il convenuto provvedeva a contestare la ricostruzione fattuale fornita dalla controparte, evidenziando che l'attore non aveva prodotto alcun contratto di affitto dei fondi indicati nel proprio atto introduttivo ed assumendo, altresì, che gli appezzamenti in parola non erano stati seminati a grano saraceno in considerazione ELla circostanza che il terreno era apparso nelle fotografie prodotte come arido, pietroso e non dissodato, non presentando qualsivoglia resto di coltura ma solo vegetazione secca e brulla. Rilevava, inoltre, che, ove anche tale terreno fosse stato effettivamente coltivato, a far tempo dal mese di luglio 2021 e sino al mese di ottobre 2021 la controparte aveva mostrato di disinteressarsi allo stesso non provvedendo a fornirvi alcuna cura, con conseguente carenza di nesso di causalità con gli asseriti danni subiti. Rappresentava, dunque, che la propria azienda agricola era in possesso di 32 cavalli che, nell'anno 2021, avevano trascorso la stagione estiva a Pontechianale, presso la relativa sede;
precisava, inoltre, che, in data 1° ottobre 2021, 25 cavalli erano stati trasferiti da Pontechianale a Fossano con un viaggio durato tre giorni, accompagnati a piedi e condotti in un terreno distante circa un chilometro da quello condotto dal sig. Evidenziava, Pt_1 altresì, che in data 14 ottobre 2021, erano stati condotti con camion a Fossano, ove erano stati ricoverati gli altri esemplari, ulteriori 8 animali e, nel pomeriggio ELlo stesso giorno, tutti i 32 capi erano stati trasferiti a piedi dal terreno sul quale si trovavano ad altro appezzamento di proprietà EL sig. , ubicato nei pressi di quello oggetto di causa, ed era stato tirato CP_6 all'uopo apposito filo per impedire agli animali di sconfinare sui terreni adiacenti. Osservava, peraltro, che, in data 14 ottobre 2021, il terreno oggetto di causa era apparso esattamente nelle condizioni documentate dalle fotografie prodotte da controparte e, dunque, arido,
7 Con pietroso, brullo e privo di colture o resti di colture. Rappresentava, infine, che il sig. giunto nuovamente sui luoghi in data 17 ottobre 2021 dopo essere stato contattato dal sig. Pt_1 aveva constatato lo sconfinamento dei cavalli i quali, tuttavia, non avevano arrecato alcun danno al terreno che si presentava nelle stesse condizioni incolte dei giorni pregressi.
2.2. Alla luce ELl'attività deduttiva svolta, parte convenuta, nel contestare la fondatezza ELle avverse pretese sia nell'an che nel quantum, chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzata alla chiamata in causa ELla propria compagnia assicuratrice,
[...]
con conseguente differimento ELla prima udienza di comparizione ELle parti e, CP_5 nel merito, “- in via principale: respingere tutte le domande formulate da parte attrice nei confronti ELla conchiudente, in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, ELle domande svolte dall'attore nei confronti ELla conchiudente, dichiarare tenuto e per l'effetto condannare la terza chiamata (C.F. P.I. ), in Controparte_4 P.IVA_3 P.IVA_4 persona EL legale rappresentante pro tempore, corrente in Torino, Via Corte d'Appello n.11 a manlevare, garantire e tenere indenne il convenuto dalle domande avversarie CP_1 tutte, condannandosi la medesima a pagare direttamente quanto accertando come dovuto e/o rimborsare la conchiudente di ogni pregiudizio ad ogni titolo, ivi comprese il risarcimento EL danno, eventuali interessi e rivalutazioni e spese legali.
- In ogni caso: vinte le spese di giudizio nei confronti di parte attrice ovvero, in caso di soccombenza, nei confronti ELla terza chiamata”.
3. All'udienza EL 23 giugno 2022 di prima comparizione e trattazione, verificata la regolare instaurazione EL contraddittorio, veniva autorizzata la chiamata in causa di
[...] la quale si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza ELla Controparte_5 domanda attorea siccome EL tutto sfornita ELla prova dei fatti costitutivi ELla pretesa azionata. Al riguardo – associandosi alle difese ELla propria Controparte_5 assicurata – contestava la ricostruzione dei fatti narrati dall'attore, rilevando come alcuna prova fosse stata fornita da quest'ultimo in ordine alla conduzione in affitto dei terreni oggetto di giudizio. Contestava, altresì, che il terreno de quo fosse stato coltivato a grano saraceno e che, in ogni caso, anche ove fosse stato coltivato, che la semina avesse attecchito.
8 Evidenziava, inoltre, che dalla stessa prospettazione attorea era emerso che il sig. si Pt_1 era disinteressato dal mese luglio 2021 al mese di ottobre 2021 dei terreni, non provvedendo a fornire le cure necessarie alla crescita ELle colture, inadempiendo al proprio obbligo di diligenza ex art. 1176, comma 2 c.c.-. Ribadiva, altresì, che non vi era traccia di coltivazioni sul fondo oggetto di causa, il quale era apparso, già prima ELl'insediamento dei cavalli sul terreno confinante in data 14 ottobre 2021, arido, pietroso, brullo e completamente incolto.
3.1. Ritenendo che parte attrice avesse agito in giudizio con mala fede e colpa grave, ben consapevole che il terreno dalla stessa condotto non fosse coltivato a grano saraceno né ad altro tipo di coltura e, dunque, al solo scopo di trarre un ingiustificato arricchimento dallo sconfinamento dei cavalli, la compagnia assicuratrice terza chiamata concludeva chiedendo:
“Contrariis rejectis
Dichiarando di non accettare il contradditorio su nuove e/o diverse domande e/o eccezioni;
Rigettare tutte le domande attoree proposte nei confronti EL convenuto e CP_3 assolvere la conchiudente da ogni domanda proposta nei suoi confronti con ogni consequenziale pronuncia.
In via istruttoria:
- senza inversione ELl'onere ELla prova, ammettere i capi di prova per interpello e testi sui capi e ELle altre prove sulle circostanze dedotte e a dedursi nei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., per la concessione dei quali sin da ora si insta;
- previo ogni altro incombente che si renderà necessario in relazione alle avversarie difese;
In ogni caso:
- assolvere la conchiudente da ogni domanda proposta nei suoi confronti;
- Dichiarare inoltre tenuto e condannare l'attore nato a [...] il Parte_1
31/12/1964, residente in [...], sia in proprio sia quale titolare ELla omonima Impresa Individuale, C.F. P.IVA. al C.F._1 P.IVA_1 pagamento di una somma equitativamente determinata, in favore ELla
[...] in persona EL legale rappresentante pro-tempore, a titolo di Controparte_4 risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, in applicazione ELl'art. 96 terzo comma
c.p.c.
In via subordinata, nel merito:
9 - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale dovesse accertare la responsabilità in capo al convenuto , voglia l'Ill.mo Tribunale adito ritenere tenuta CP_3 la manlevare nei limiti di quanto Controparte_5 CP_3 rigorosamente accertato in corso di causa in punto an e quantum, con applicazione ELlo scoperto e ELla franchigia contrattualmente previsti, con riserva, da parte ELla CP_2
di agire in separata sede nei confronti EL convenuto per il recupero
[...] CP_3 ELl'importo corrispondente alla franchigia nei confronti ELl'Assicurato;
- con il favore ELle spese di giudizio, oltre rimborso generale nella misura EL 15%, IVA e
CPA”.
4. All'udienza fissata per il prosieguo, verificata la regolare instaurazione EL contraddittorio, su richiesta, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6
c.p.c.; all'esito EL deposito ELle relative memorie istruttorie, venivano assunte le prove orali articolate dalle parti e, terminato tale incombente, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata per la precisazione ELle conclusioni all'udienza cartolare EL 29 gennaio 2025 ove sulle conclusioni ELle parti, veniva assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali e memorie di replica.
• Merito.
5. In assenza di questioni preliminari di rito – l'invito alla negoziazione assistita è stato regolarmente inviato dalla parte attrice all'indirizzo ELla controparte e, tuttavia, tra le parti non
è stato raggiunto alcun accordo (cfr. doc. n. 8 allegato alla produzione di parte attrice) – e venendo, dunque, al merito ELla controversia, le domande proposte da Parte_2 risultano infondate e non possono trovare accoglimento per le ragioni di cui appresso.
5.1. Nella controversia in esame, invero, l'attore lamenta di aver subito danni di natura patrimoniale – quantificati nell'importo complessivo di euro 16.748,80, pari ai costi sostenuti per la preparazione e la semina EL terreno, per l'acquisto ELla coltura ed il suo mancato raccolto – assumendo che gli stessi fossero riconducibili in via immediata e diretta al comportamento tenuto dagli animali di proprietà EL convenuto – e, nello specifico, ELl'azienda agricola al medesimo riferibile – e nella sua custodia. In particolare, rileva che, Parte_1 in data 17 ottobre 2021, recatosi presso il terreno, sito in Fossano (CN), dal medesimo condotto e coltivato a grano saraceno al fine di provvedere alla trebbiatura, si era avveduto
10 ELla presenza sullo stesso di numerosi cavalli (circa 30/40) che, sconfinando dal terreno adiacente, avevano completamente devastato il campo e l'intera coltura.
Alla luce di quanto dedotto, pertanto, parte attrice chiede, previo accertamento ELla rispettiva responsabilità, condannarsi il convenuto al pagamento ELla somma di euro 16748,80 – o altra diversa somma accertata in corso di giudizio – a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, oltre al pagamento ELle spese e competenze di giudizio, spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.
Sul punto occorre premettere che nell'atto di citazione parte attrice ha omesso di indicare una univoca norma di riferimento a sostegno ELla propria istanza, dacché le domande di condanna azionate apparirebbero prima facie generiche.
Cionondimeno, dovendo cercare di dare veste e coloritura giuridica alla fattispecie dedotta in giudizio, alla luce EL noto principio iura novit Curia, deve anzitutto rilevarsi che la domanda attorea proposta in via principale è prevista e regolata dalla norma di cui all'art. 2052 cod. civ., rubricata “Danno cagionato da animali”, a mente EL quale “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
5.2. Pertanto, nell'approcciarsi allo scrutinio ELla domanda risarcitoria proposta, giova preliminarmente evidenziare, avuto riguardo al criterio di imputazione, che è unanime e costante l'orientamento – al quale, in questa sede, si intende dare continuità – secondo cui la responsabilità EL proprietario ELl'animale o di chi lo utilizza costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata non già sulla colpa (“in vigilando” o “in custodiendo”), quanto piuttosto sul “rapporto di fatto” con l'animale, anche non continuativo, di tal che la dottrina preferisce parlare di presunzione di responsabilità e non di presunzione di colpa (cfr.
Cass. n. 12307/1998; ma v. più di recente Cass. n. 979/2010; Cass. n. 9037/2010; Cass. n.
15895/2011; Cass. n. 22632/2012; Cass. n. 7260/2013; Cass. n. 2414/2014; Cass. n.
7703/2015; Cass. n. 28652/2017; Cass. n. 19506/2019; Cass. n. 9661/2020; solo apparentemente contra Cass. n. 11570/2009, che tuttavia conferma l'esclusione ELla responsabilità per caso fortuito).
Così ricostruita, la responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. trova limite solo nel c.d. “caso fortuito”, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione EL danno, che presenti i
11 caratteri ELla “imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità”, con la conseguenza che “all'attore compete solo di provare l'esistenza EL rapporto eziologico tra il comportamento ELl'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia ELl'animale” (cfr. Cass. n. 15895/2011).
La diligenza EL legittimato passivo, secondo il carattere oggettivo ELl'imputazione, non ha alcuna rilevanza ai fini ELl'esonero ELla responsabilità (v. Cass. n. 75/1983, che ha escluso possa attribuirsi efficacia liberatoria alla semplice prova ELl'uso ELla normale diligenza nella custodia ELl'animale stesso o ELla ordinaria 'mansuetudine' di questo).
In altri termini, poiché il limite ELla responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (“salvo che provi il caso fortuito”) che attiene non ad un comportamento EL responsabile, ma alle modalità di causazione EL danno, la rilevanza EL fortuito deve essere apprezzata sotto il profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre il danno concretamente verificatosi a un elemento esterno, anziché all'animale che ne è fonte immediata. Ne consegue che spetta all'attore provare l'esistenza EL rapporto eziologico tra il comportamento ELl'animale e l'evento dannoso “secundum” o “contra naturam”, comprendendosi in tale concetto qualsiasi atto o moto ELl'animale “quod sensu caret”
(espressione risalente a Cass. n. 261/1977, affermata a più riprese da Cass. n. 7093/2015 e
Cass. n. 10402/2016), mentre il convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare non già di essere esente da colpa o di aver usato la comune diligenza e prudenza nella custodia ELl'animale, bensì l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (cfr. Cass. 7260/2013).
Questo può anche consistere nel comportamento colposo EL danneggiato (arg. ex art. 1227 c.c.), ma per assurgere a fattore esterno idoneo a cagionare il danno (a sé stesso) deve assumere i caratteri ELla imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (caso fortuito incidente che assorba l'intero rapporto causale: cfr. Cass. n. 1400/1980), ovvero ELla condotta colposa, specifica o generica (caso fortuito concorrente con il comportamento ELl'animale nella produzione eziologica ELl'evento dannoso), in assenza ELla quale il danno vi sarebbe stato ugualmente ma con minore gravità.
12 Se la prova liberatoria non è fornita, il proprietario ELl'animale è tenuto a risarcire i danni per l'intero (cfr. ex multis Cass. n. 6454/2007; Cass. n. 7260/2013; Cass. n. 17091/2014; Cass. n.
10402/2016), essendo irrilevante che il comportamento dannoso ELl'animale sia stato causato dai suoi impulsi interni, imprevedibili o inevitabili (cfr. Cass. n. 75/1983). L'animale, infatti, è privo di intelletto e quindi naturalmente irresponsabile: l'imprevedibilità dei suoi comportamenti non può, perciò, costituire un “caso fortuito”, rappresentando anzi una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio (testualmente Cass. n. 7703/2015 cit.).
5.3. Tali principi di diritto vanno inevitabilmente calati nel contesto fattuale, così come emergente dal quadro probatorio in atti, al fine di ricostruire la dinamica ELl'accaduto, oggetto di contestazione tra le odierne parti EL giudizio.
Partendo dai fatti non contestati, è certo che il giorno 17 ottobre 2021, l'attore, , Parte_1 recatosi presso il terreno da sé medesimo condotto in Fossano (CN), si era avveduto ELla presenza sullo stesso di 32 cavalli di proprietà di;
è, altresì, pacifico che gli animali CP_3 erano stati condotti dal convenuto, in data 14 ottobre 2021, in un terreno – di proprietà di terzi Con ( ) – adiacente a quello condotto dall'attore, ed il sig. aveva provveduto a tirare un CP_6 filo di ferro per impedire lo sconfinamento degli animali.
Tali circostanze, pervero, trovano riscontro nella stessa ricostruzione EL fatto operata dall'attore e confermate dal convenuto e dalla compagnia assicuratrice di quest'ultimo nelle proprie comparse di costituzione e risposta.
Oggetto di specifica ed espressa contestazione tra le parti, piuttosto, è rimasta l'esatta dinamica EL sinistro e, in particolare, la riconducibilità eziologica dei danni lamentati al comportamento degli animali: ed invero, secondo la ricostruzione attorea, nell'atto di sconfinare sul proprio terreno, i cavalli avevano “totalmente devastato tutto il campo mangiando l'intera coltura” (cfr. atto di citazione pag. 2).
Secondo la prospettazione offerta sia dal convenuto che dalla sua compagnia assicuratrice, invece, i cavalli non avevano arrecato alcun danno al terreno condotto dal sig. in quanto Pt_1 lo stesso si presentava, già prima ELlo sconfinamento, arido ed incolto.
5.4. Deve osservarsi come, pur essendo a tanto onerata, parte attrice non abbia fornito la prova ELla dinamica EL sinistro così come laconicamente rappresentata in atto di citazione.
Al riguardo, va evidenziato, in primo luogo, che i testimoni escussi in corso di causa – finanche quelli indicati da parte attrice – hanno tutti smentito la prospettazione attorea, evidenziando
13 che il terreno condotto dal sig. si presentava arido, pietroso, brullo e privo di colture già Pt_1 in data antecedente allo sconfinamento dei cavalli.
In particolare, il teste escusso a richiesta di parte attrice, – il quale aveva Tes_2 effettuato lavori agricoli in favore ELl'attore, tra i quali la semina EL terreno oggetto di causa nel mese di giugno 2021 – ha dichiarato che “dopo la semina da me effettuata, la trebbiatura non è stata possibile perché non c'era niente da trebbiare. Non c'era niente, il terreno era secco e c'erano un po' di erbacce. Il sig. mi ha chiamato per la trebbiatura alla fine EL Pt_1 mese di ottobre 2021”, riconoscendo, altresì, che lo stato EL terreno in conduzione all'attore si presentava, a tale data prevista per la trebbiatura, nelle condizioni rappresentate nella documentazione fotografica prodotta in atti (cfr. verbale d'udienza ELl'8 novembre 2025);
l'ulteriore teste di parte attrice, il GO , all'epoca dei fatti in Testimone_3 servizio presso la Stazione di Carabinieri di Fossano come addetto che aveva raccolto la denuncia EL sig. alcunché ha potuto riferire in ordine alle circostanze allegate da parte Pt_1 attrice non avendone avuto diretta ed immediata percezione.
Tali circostanze hanno, peraltro, trovato piena conferma anche nelle dichiarazioni rese dai testi escussi a richiesta di parte convenuta e ELla compagnia assicuratrice terza chiamata;
ed Con invero, , vicino di casa EL sig. che aveva provveduto ad aiutare Testimone_4 quest'ultimo nell'attività di transumanza ELla mandria di cavalli nel mese di ottobre 2021, ha riferito che in data 14 ottobre 2021, prima ELl'insediamento dei cavalli, il terreno condotto in affitto dal sig. in Fossano, confinante con il fondo EL sig. , si presentava privo di Pt_1 CP_6 colture e di resti di colture, riconoscendo che lo stato era apparso analogo a quello rappresentato nella documentazione fotografica prodotta da parte attrice unitamente all'atto introduttivo EL giudizio (cfr. doc. n. 5 allegato alla produzione di parte attrice) e precisando, inoltre, che “la foto che mi è stata mostrata prima rappresenta il terreno così come si presentava già a far tempo dal mese di agosto 2021. Ricordo che quell'anno fu molto difficile trovare terreni che avessero erba perché spostammo i cavalli diverse volte. Anche per le mie pecore trovai enorme difficoltà e fui costretto ad acquistare EL fieno” (cfr. verbale d'udienza EL 20 novembre 2024).
Anche , moglie EL convenuto , e sua figlia Persona_1 CP_3 Persona_2
, hanno ratificato tale situazione di fatto, dichiarando, la prima, che “I cavalli li
[...] stavamo portando noi ed il terreno limitrofo si presentava secco e privo di colture. Ricordo di
14 aver commentato lo stato dei luoghi anche con i miei figli” (cfr. verbale d'udienza ELl'8 novembre 2023) e la seconda che “il terreno si presentava molto secco poiché aveva fatto molto caldo” e precisando, quest'ultima, altresì, che “il terreno era arido e secco anche tutto intorno al perimetro non solo all'interno ELlo stesso” (cfr. verbale d'udienza EL 23 aprile
2024).
Inoltre, a conferma di quanto evidenziato nella propria relazione peritale (cfr. doc. n. 1 allegato alla produzione ELla terza chiamata), il teste , geometra libero professionista Tes_5 incaricato dalla compagnia assicuratrice di compiere gli accertamenti sul terreno nell'immediatezza dei fatti, ha riferito di avere effettuato il primo sopralluogo EL campo de quo in data 25 ottobre 2021, precisando che “Alla data EL 25 ottobre 2021 non vi erano colture in atto, nemmeno sottoforma di residuo, nel campo da me esaminato. Il campo si presentava con terra smossa a zolle, lungo il perimetro vi erano erbacce che solitamente crescono spontaneamente ove non vi sono colture, vi erano cavalli liberi che pascolavano all'interno EL campo;
vi era anche la presenza di un filo, quasi a ELimitare il perimetro, suppongo per evitare che i cavalli uscissero. Nella Perizia è presente documentazione fotografica che è stata effettuata da me alla data EL primo sopralluogo. Avevamo avuto un video, tramite whatsapp, forse dal sig. stesso, che riprendeva lo stato dei luoghi che ho poi successivamente Pt_1 esaminato (e che riconosco uguale a quello EL video). Tale documentazione video raffigurava cavalli al pascolo nell'appezzamento” (cfr. verbale d'udienza ELl'8 novembre 2023).
Appare, pertanto, evidente come le risultanze ELla prova testimoniale non consentano di ritenere provata la dinamica EL sinistro così come descritta in atto di citazione;
in altri termini, non vi è prova che i lamentati pregiudizi alle colture EL terreno condotto da Parte_1 siano conseguenza immediata e diretta ELlo sconfinamento all'interno ELlo stesso dei cavalli di proprietà di , non potendo ritenersi integrato e dimostrato il nesso di causalità CP_3
(cd. costitutiva) richiesto dall'art. 2052 c.c. per affermare la responsabilità EL proprietario ELl'animale.
5.5. Peraltro, anche a voler accedere alla ricostruzione fattuale fornita dall'attore, secondo cui – giova ribadirlo – i cavalli di proprietà di , sconfinando nel terreno limitrofo dal CP_3 medesimo condotto, avevano completamente devastato il campo di grano e mangiato le relative colture, deve ritenersi che assuma rilievo decisivo ed assorbente ai fini ELl'esclusione ELla responsabilità EL convenuto, l'assenza di prova in ordine ai concreti pregiudizi subiti da
15 . Parte_1
Ed invero, nelle ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai fini ELl'onere probatorio assume rilievo l'esistenza EL danno, il nesso di causalità tra condotta ed evento e la colpa o dolo EL danneggiante. Conseguentemente, incombe all'attore l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi tipici ELla fattispecie di responsabilità, ossia: a) il fatto illecito costituito da una condotta EL danneggiante antigiuridica;
b) l'evento dannoso, vale a dire il danno ingiusto rappresentato dalla lesione ELla situazione sostanziale protetta di cui il privato assume essere titolare;
c) il nesso di causalità tra illegittimità e danno, anche sotto il profilo ELla quantificazione ELle conseguenze dannose risarcibili, per la quale si applicano, in virtù EL rinvio operato dall'art. 2056 EL codice civile, i criteri limitativi ELla consequenzialità immediata e diretta e ELl'evitabilità con l'ordinaria diligenza EL danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ.; d) l'elemento soggettivo, sub specie di dolo o colpa EL danneggiante.
Appare evidente, pertanto, che, il raggiungimento ELla prova in ordine all'an ELla pretesa risarcitoria non solleva l'attore dall'onere di provare il danno conseguente, nei termini indicati dall'art. 1223 c.c., quale perdita effettivamente subita (rectius danno emergente) ed altresì in termini di mancato guadagno (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/07/2022, n. 23512).
E', difatti, principio risalente e consolidato che, in tema di responsabilità tanto contrattuale quanto extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova ELl'esistenza EL danno lamentato e ELla sua riconducibilità al fatto EL debitore/danneggiante (cfr. ex multis Cass. n.
5960/2005; Cass. n. 21140/2007).
Ebbene, nel caso di specie, come già innanzi evidenziato, parte attrice non ha fornito alcuna prova ELl'esistenza dei lamentati pregiudizi, indicati – alla luce EL quadro deduttivo fornito – nel profilo EL danno emergente consistente negli esborsi sostenuti per l'acquisto EL grano saraceno per la semina EL terreno e EL lucro cessante quale mancato guadagno conseguente all'omesso raccolto ELle colture ivi seminate, i quali sono rimasti esclusivamente su un piano meramente assertivo.
Ed invero, va in ogni caso preliminarmente evidenziato come l'attività deduttiva svolta dall'attore sia risultata significativamente carente, atteso che la specifica evidenziazione degli esborsi sostenuti e dei pregiudizi subiti contenuta negli atti difensivi è apparsa particolarmente laconica, essendosi il medesimo limitato ad una complessiva quantificazione senza indicare specificamente le conseguenze negative derivanti dall'omesso raccolto.
16 Tali lacune sul piano deduttivo ed argomentativo, peraltro, si sono riverberate sulla prova dei relativi fatti posti a fondamento ELla pretesa azionata in giudizio, atteso che parte attrice – a fronte ELla specifica contestazione da parte ELla società convenuta ELla documentazione prodotta a sostegno ELla sussistenza dei danni di natura economica – alcunché ha specificato, sul piano ELle allegazioni, in relazione alla riconducibilità degli esborsi all'evento pregiudizievole rappresentato, né tanto meno si è offerta di provare i pregiudizi lamentati. Né al fine di ritenere effettivamente sussistenti i lamentati danni può ritenersi sufficiente la testimonianza resa nel corso EL giudizio da , il quale ha genericamente affermato Tes_2 di avere provveduto nel mese di giugno 2021 alla semina di colture nel terreno oggetto di causa, alcunché riferendo in ordine agli esborsi sostenuti da per Parte_1
l'approvvigionamento ELla semente (cfr. verbale d'udienza ELl'8 novembre 2023).
Giova, in ogni caso, rilevare che a sostegno ELla pretesa risarcitoria fatta valere, parte attrice ha depositato agli atti EL giudizio esclusivamente una serie di fatture non quietanzate relative ai dedotti esborsi sostenuti (cfr. doc. nn. 3 e 4 allegati alla produzione di parte attrice). Appare, al riguardo, principio consolidato quello secondo cui la fattura, quale atto unilaterale, è documento di per sé inidoneo a provare l'avvenuto pagamento EL relativo credito dalla stessa portato.
Anche avuto riguardo alle ulteriori poste di danno lamentate – afferenti al mancato guadagno connesso all'omesso raccolto EL grano – parte attrice ha omesso di allegare e fornire prova, anche presuntiva, dei pregiudizi subiti, talché risulterebbe finanche precluso il ricorso all'equità.
Com'è noto, infatti, alla quantificazione equitativa EL danno, il giudice può procedere, ex art. 1226 c.c., solo a condizione che l''impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare dipenda da lacune ELl'istruttoria non colmabili in alcun altro modo, non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia EL danneggiato (cfr. ex multis, cfr. Cass. civ. Sez. III, 15-03-
2007, n. 5997; Cass. civ. Sez. I Sent., 15-02-2008, n. 3794; Cass. civ. Sez. III, 16-07-2002, n.
10271).
Peraltro, sulla base di tale quadro probatorio, alcuna consulenza avrebbe potuto essere disposta, essendo noto che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il
17 suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza ELle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico ELla consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento ELla domanda o ELle eccezioni ELle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse
(cfr. Cass. civ., sez. III, n.3191/2006).
5.6. Orbene, alla luce di quanto innanzi esposto, deve escludersi la responsabilità EL convenuto, tanto ai sensi ELla norma di cui all'art. 2052 c.c. quanto ai sensi ELla norma di cui all'art. 2043 c.c. (domanda, quest'ultima, comunque formulata da parte attrice in via subordinata, avendo la stessa richiesto “In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenesse di poter accogliere la domanda formulata in via principale e nei termini indicati, dichiarare tenuto e condannare il sig. a corrispondere in favore CP_3 ELl'attore un equo indennizzo in conseguenza ELla propria illegittima condotta come descritta in narrativa ovvero un risarcimento da fatto illecito”), attesa l'assoluta carenza di prova in ordine ad uno degli elementi costitutivi ELla fattispecie ELla responsabilità aquiliana (id est. nesso di causalità).
Le domande proposte non possono, pertanto, trovare accoglimento.
5.7. Ne consegue, altresì, l'assorbimento di ogni altra questione prospettata o prospettabile, ivi compresa la domanda di manleva originariamente proposta nei confronti ELla compagnia assicuratrice terza chiamata dall'odierno convenuto.
6. Infine, avuto riguardo alla domanda formulata dalla compagnia assicuratrice terza chiamata volta ad ottenere la condanna di parte attrice ex art. 96, comma 3 c.p.c., deve rilevarsi che “L'accertamento ELla responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi EL comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con
18 mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato ELlo strumento processuale” (cfr. Cassazione civile sez. un., 16/09/2021, n.25041).
Ebbene, nella fattispecie in esame, non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiesta in quanto non è emerso dagli atti il carattere temerario ELla lite, che va ravvisato nella “mala fede” o “colpa grave”, consistenti rispettivamente nella coscienza ELla infondatezza ELla domanda/eccezioni e ELle tesi sostenute ovvero nell'assenza ELl'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza e non già nella mera opinabilità EL diritto fatto valere (cfr. Cassazione civile, III, 6 giugno 2003, n. 9060 nonché, nello stesso senso,
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 30-11-2012, n. 21570).
Ed invero, non vi è prova in atti che l'attore abbia agito con “mala fede” o “colpa grave”, ovvero nella piena coscienza e consapevolezza ELl'infondatezza ELle domande proposte o, in ogni caso, in assenza di diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza.
• Spese.
7. Quanto alle determinazioni in ordine alle spese di lite, va precisato quanto segue.
Le spese di lite sostenute sia da parte convenuta sia dalla terza chiamata seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come da dispositivo ai sensi EL D.M. 55/2014, applicando i valori medi ELlo scaglione di riferimento, stante il valore ELla causa, le ragioni ELla decisione e l'attività processuale concretamente svolta.
Attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell'art. 91 c.p.c., infatti, il rimborso ELle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico ELl'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti EL terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico ELla parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa EL chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr. Cass. civ., n. 12301/2005).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande proposte da;
Parte_1
19 b) condanna alla refusione in favore di ELle spese di lite che Parte_1 CP_3 si liquidano in euro 5,077,00 per onorari, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario nella misura EL 15%;
c) condanna alla refusione in favore di in Parte_1 Controparte_5 persona EL legale rappresentante p.t., ELle spese di lite che si liquidano in euro
5.077,00 per onorari, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario nella misura EL 15%.
Così deciso in Cuneo, il 13 agosto 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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