TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/10/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13917/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR ZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA Governatori Presidente dott.ssa IC HI Giudice Relatore dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13917/2025 promossa da:
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Poggio agli Uccellini, 164A, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Geraci
ADOTTANTE
Nei confronti di
, nata a [...] il [...] Controparte_1
ADOTTANDA
Con l'intervento necessario del PM (visto del 16/9/2025)
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso regolarmente notificato, ha chiesto al Tribunale, previa Parte_1 fissazione dell'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., di procedere alla dichiarazione di pagina 1 di 4 adozione di;
a fondamento dell'istanza, il ricorrente ha rappresentato Controparte_1 di aver contratto matrimonio il 11/11/2011 con madre dell'adottanda Per_1
nata da precedente matrimonio;
ha, altresì, dedotto che ha Controparte_1 CP_1 sempre vissuto con la madre ed il ricorrente, il quale l'ha accudita e cresciuta come una figlia, sopperendo all'assenza del padre biologico che non ha mai Persona_2 partecipato né economicamente né affettivamente alla crescita della figlia;
ha, altresì, rappresentato che il rapporto affettivo che si è creato con l'adottanda risulta assimilabile al rapporto parentale padre-figlia, di tal chè appare idoneo a giustificare la richiesta di adozione, sia sotto il profilo del vincolo parentale che sotto quello della continuità familiare, come previsto dagli artt. 291 e ss c.c.
2. All'udienza del 23/10/2025 è comparso avanti al Giudice relatore l'adottante, assistito dall'avv. Isabella Geraci, il quale ha espresso la volontà di procedere all'adozione; sono, altresì, comparsi moglie dell'adottante (nonchè madre dell'adottanda), che Per_1 ha espresso l'assenso all'adozione della figlia da parte del marito, nonché l'adottanda la quale ha espresso il proprio consenso all'adozione da parte del Controparte_1
all'esito il Giudice Relatore, preso atto che l'adottante ha provveduto a Pt_1 depositare PCT atto notorio attestante l'assenza di figli naturali minorenni, ha riservato la decisione al Collegio.
3. E' preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette
“l'adozione...alle persone ...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare”: nel caso in esame, tale requisito risulta rispettato, considerando che il ricorrente è nato nel 1970 e l'adottando nel 1993, sussistendo quindi una differenza di età tra le parti di più di 18 anni.
4. Riconosciuta, quindi, la pienezza e la validità del consenso e dei necessari assensi, espressi dalle parti nel corso dell'udeinza del 23/10/2025, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per procedere alla richiesta adozione;
si ritiene, difatti, sussistente il presupposto della convenienza per il soggetto adottando di cui all'art. 312 n.
pagina 2 di 4 2) c.c. che appare ravvisabile allorquando, come nel caso in esame, l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n.2426/2006): in tale ottica, le dichiarazioni rese in data odierna dagli interessati costituiscono un chiaro indice del duraturo rapporto affettivo tra gli stessi sussistente e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di CP_1
ad essere adottata dal ricorrente;
infine, va evidenziato che in sede di audizione,
[...] le parti nulla hanno opposto a chè il cognome dell'adottante viene anteposto al cognome dell'adottata.
In conclusione, sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312,
n. 1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., può farsi luogo all'adozione, conformemente al parere espresso dal P.M.
5. Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese, non sussistendo una soccombenza in senso tecnico tra le parti, di tal chè a ciascuna parte resteranno a carico le spese sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, letti gli artt. 191 e ss. c.c. così decide:
- DICHIARA l'adozione da parte di nato il [...] a [...] Parte_1
(FI) nei confronti di , nato a [...] il [...], che Controparte_1 antepone il cognome dell'adottante al proprio;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. all'Ufficio dello Stato Civile del CP_2
per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata.
[...]
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23/10/2025 su relazione della dott.ssa IC HI.
La Giudice rel. La Presidente
IC HI IA Governatori
pagina 3 di 4 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
Provvedimento redatto con la collaborazione della tirocinante dott.ssa Persona_3
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TR ZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA Governatori Presidente dott.ssa IC HI Giudice Relatore dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13917/2025 promossa da:
nato il [...] a [...] e residente in [...]
Poggio agli Uccellini, 164A, rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Geraci
ADOTTANTE
Nei confronti di
, nata a [...] il [...] Controparte_1
ADOTTANDA
Con l'intervento necessario del PM (visto del 16/9/2025)
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso regolarmente notificato, ha chiesto al Tribunale, previa Parte_1 fissazione dell'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale per la prestazione del consenso ai sensi dell'art. 311 c.c., di procedere alla dichiarazione di pagina 1 di 4 adozione di;
a fondamento dell'istanza, il ricorrente ha rappresentato Controparte_1 di aver contratto matrimonio il 11/11/2011 con madre dell'adottanda Per_1
nata da precedente matrimonio;
ha, altresì, dedotto che ha Controparte_1 CP_1 sempre vissuto con la madre ed il ricorrente, il quale l'ha accudita e cresciuta come una figlia, sopperendo all'assenza del padre biologico che non ha mai Persona_2 partecipato né economicamente né affettivamente alla crescita della figlia;
ha, altresì, rappresentato che il rapporto affettivo che si è creato con l'adottanda risulta assimilabile al rapporto parentale padre-figlia, di tal chè appare idoneo a giustificare la richiesta di adozione, sia sotto il profilo del vincolo parentale che sotto quello della continuità familiare, come previsto dagli artt. 291 e ss c.c.
2. All'udienza del 23/10/2025 è comparso avanti al Giudice relatore l'adottante, assistito dall'avv. Isabella Geraci, il quale ha espresso la volontà di procedere all'adozione; sono, altresì, comparsi moglie dell'adottante (nonchè madre dell'adottanda), che Per_1 ha espresso l'assenso all'adozione della figlia da parte del marito, nonché l'adottanda la quale ha espresso il proprio consenso all'adozione da parte del Controparte_1
all'esito il Giudice Relatore, preso atto che l'adottante ha provveduto a Pt_1 depositare PCT atto notorio attestante l'assenza di figli naturali minorenni, ha riservato la decisione al Collegio.
3. E' preliminare l'esame della sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione di maggiorenni, in relazione al requisito dell'età, che, ai sensi dell'art. 291 c.c., permette
“l'adozione...alle persone ...che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare”: nel caso in esame, tale requisito risulta rispettato, considerando che il ricorrente è nato nel 1970 e l'adottando nel 1993, sussistendo quindi una differenza di età tra le parti di più di 18 anni.
4. Riconosciuta, quindi, la pienezza e la validità del consenso e dei necessari assensi, espressi dalle parti nel corso dell'udeinza del 23/10/2025, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per procedere alla richiesta adozione;
si ritiene, difatti, sussistente il presupposto della convenienza per il soggetto adottando di cui all'art. 312 n.
pagina 2 di 4 2) c.c. che appare ravvisabile allorquando, come nel caso in esame, l'interesse di questi trovi un'effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia (Cass., sez. civ., n.2426/2006): in tale ottica, le dichiarazioni rese in data odierna dagli interessati costituiscono un chiaro indice del duraturo rapporto affettivo tra gli stessi sussistente e confermano la positiva ricorrenza del requisito della convenienza di CP_1
ad essere adottata dal ricorrente;
infine, va evidenziato che in sede di audizione,
[...] le parti nulla hanno opposto a chè il cognome dell'adottante viene anteposto al cognome dell'adottata.
In conclusione, sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312,
n. 1, c.c. come indicate negli artt. 291 e ss. c.c., può farsi luogo all'adozione, conformemente al parere espresso dal P.M.
5. Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese, non sussistendo una soccombenza in senso tecnico tra le parti, di tal chè a ciascuna parte resteranno a carico le spese sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, letti gli artt. 191 e ss. c.c. così decide:
- DICHIARA l'adozione da parte di nato il [...] a [...] Parte_1
(FI) nei confronti di , nato a [...] il [...], che Controparte_1 antepone il cognome dell'adottante al proprio;
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. all'Ufficio dello Stato Civile del CP_2
per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata.
[...]
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23/10/2025 su relazione della dott.ssa IC HI.
La Giudice rel. La Presidente
IC HI IA Governatori
pagina 3 di 4 Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
Provvedimento redatto con la collaborazione della tirocinante dott.ssa Persona_3
pagina 4 di 4