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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 30/07/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 704/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gaetano CAMPO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, in persona dell'Institore Avv. Nicola Nero (C.F. ), Parte_1 C.F._1
corrente in Roma, P.zza della Croce Rossa n. 1 (P.IVA , a mezzo dei suoi difensori e P.IVA_1
procuratori Avv. Marco Cappelletto (C.F. ) e Avv. Maria Giovanna Conti (C.F. C.F._2
, pec: , i quali hanno dichiarato di voler ricevere le C.F._3 Email_1
comunicazioni e notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata elettivamente domiciliata presso lo Studio Email_2
del primo in Venezia-Mestre, Via G. Pepe n. 6, giusta mandato in atti
Parte appellante contro
, c.f. , nato a [...] l'[...] e Controparte_1 CodiceFiscale_4
residente in [...]; , c.f. CP_2 [...]
, nato a [...] il [...] e residente in 31044 C.F._5
BE (TV) alla via M. Biagi n. 9/C/2; , c.f. CP_3 C.F._6
[..
[...] , nato a [...] il [...] e residente in 35031 AN TE (PD) alla via J.
[...]
Facciolati n.16; , c.f. nato a Parte_2 CodiceFiscale_7
Padova il 23/08/1956 e residente in [...] B;
, c.f. nato a [...] il [...] e residente CP_4 CodiceFiscale_8
in 31100 Treviso alla via Sant'Angelo n. 187; , c.f. Controparte_5 [...]
, nato a [...] il [...] e residente in 30029 San Stino di C.F._9
Livenza (VE) alla via Fosson n. 4; , c.f. , nato Controparte_6 CodiceFiscale_10
a Rovigo il 18/03/1979 e residente in [...]4;
[...]
, c.f. , nato in [...] l'[...] e residente in 35012 CP_7 CodiceFiscale_11
Camposampiero (PD) alla via G. Garibaldi n. 25; , c.f. Controparte_8 C.F._12
, nato a [...] il [...] e residente in 31038 Paese (TV) alla via D. Valeri n.
[...]
1/C; , c.f. , nato a [...] il [...] e CP_9 CodiceFiscale_13
residente in [...]; tutti rappresentati, difesi ed assistiti dagli avvocati Nicoletta Sari (C.F. ) e Domenico Zito (C.F. CodiceFiscale_14
, entrambi del foro di Venezia – i quali hanno dichiarano di voler CodiceFiscale_15
ricevere le comunicazioni e notificazioni agli indirizzi PEC e Email_3
– ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Email_4
Nicoletta Sari sito in 30035 RA (VE), via Della Vittoria n. 19/F, giuste procure in atti
Parti appellate
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 429/2023 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: trattamento retributivo delle ferie
Conclusioni:
Per parte appellante:
“In riforma della sentenza n. 429/2023, pubblicata in data 16.6.2023, resa inter partes dal Giudice
Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n. 488/2023, non notificata, accogliersi il
presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge.”
2 Per parti appellate:
“- nel merito:
- rigettare in quanto infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, tutti i
motivi di appello proposti da confermando, per l'effetto, la sentenza appellata;
Parte_3
- in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite oltre al rimborso forfetario delle spese
generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande dei lavoratori in epigrafe indicati, volte all'accertamento del diritto di ricevere, per i giorni di ferie fruiti, un trattamento retributivo equiparabile a quello previsto per i giorni di svolgimento di attività lavorativa. Ha, altresì,
compensato le spese di lite nella misura di un terzo, condannando la società per il residuo.
1.1. I sigg. , , , , , , CP_1 CP_2 CP_3 Parte_2 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
, sono stati assunti dalla soc. , con mansione di macchinista e CP_8 CP_9 CP_10
inquadramento nel livello B – Tecnici Specializzati del CCNL Attività Ferroviarie 2016, e dal
1°.
1.2017 sono passati alle dipendenze della soc. (appartenente anch'essa al Gruppo Parte_1
Ferrovie dello Stato) in seguito a trasferimento di ramo d'azienda. Negli anni hanno usufruito dei giorni di ferie risultanti in atti. Hanno instaurato la presente causa lamentando che durante i periodi di ferie fruiti non sono state loro riconosciute alcune indennità e dunque hanno percepito un trattamento economico inferiore rispetto al trattamento economico corrisposto nei periodi lavorati.
1.2. Il primo giudice ha accolto le domande dei lavoratori. Ha rigettato preliminarmente l'eccezione avversaria di nullità/inammissibilità del ricorso, in quanto l'atto consente di comprendere le pretese e le ragioni a fondamento delle stesse. Ha richiamato le recenti pronunce della Corte di
Cassazione conformi alla giurisprudenza della CGUE (Cass. n. 22401/2020, n. 13425/2019). Ha
evidenziato che, ai fini della retribuzione spettante nelle giornate di ferie, devono essere considerate le voci intrinsecamente collegate alle mansioni e correlate alla specifica professionalità del lavoratore.
Circa la IUP variabile, ha rilevato che è indennità riferita a prestazioni caratteristiche dei macchinisti, ovverosia l'attività di condotta dei treni e le attività di carattere accessorio. Ha precisato
3 che la variabilità degli importi non è ragione sufficiente per escludere tale voce dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie.
Circa l'indennità di assenza dalla residenza, ha osservato che è corrisposta ex art. 77,
comma 2, CCNL per compensare l'incomodo di svolgere l'attività lavorativa lontano dall'impianto di titolarità. Ha ritenuto che non è rilevante il particolare regime contributivo e fiscale di tale indennità,
in quanto non modifica la natura sostanziale dell'emolumento.
Ha dichiarato infondata la censura di incostituzionalità dell'art. 10 D.Lgs. 66/2003 e dell'art. 4 D.Lgs. 185/2005, eccepita dalla società.
Ha richiamato le già citate sentenze di legittimità con riguardo alla valutazione dell'effetto dissuasivo dell'asserita decurtazione della retribuzione nel periodo feriale.
Ha, quindi, riconosciuto il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ogni giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità ex art. 31, commi 4 tabella B e 5 del Contratto
Aziendale nonché ex art. 77, comma 2, del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie,
precisando che le giornate di ferie da considerarsi sono soltanto quelle minime annuali di 4 settimane come da normativa europea (Cass. n. 20216/2022).
Ha condannato la società – obbligata quale cessionaria ex art. 2112 c.c. anche per il periodo alle dipendenze della soc. – a corrispondere le differenze retributive, ritenendo infondata CP_10
l'eccezione di prescrizione in quanto il termine non decorre in costanza del rapporto di lavoro.
Ha compensato per 1/3 le spese di lite a fronte dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali,
anche autorevoli, di segno diverso.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la soc. sulla base di Parte_1
quattro motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per non avere accolto l'eccezione di genericità del ricorso introduttivo del giudizio.
L'appellante ribadisce che i lavoratori avevano omesso di allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda nonché avevano rivendicato indistintamente tutte le indennità contrattuali.
2.2. Con il secondo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per non avere accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate
4 antecedentemente al 7.4.2018 (atteso che la notifica del ricorso introduttivo di primo grado è
avvenuta in data 7.4.2023).
2.3. Con il terzo motivo di appello la società ha impugnato la sentenza per aver ritenuto nulle le disposizioni contrattuali relative alla esclusione di alcuni emolumenti dalla c.d. retribuzione feriale.
La società evidenzia che il primo giudice non ha applicato correttamente al caso concreto i princìpi indicati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea né ha considerato che le specifiche indennità richieste ex adverso non hanno i requisiti per essere corrisposte anche durante le ferie ai sensi della medesima giurisprudenza.
In particolare ha ribadito: - non sussiste un principio di onnicomprensività della retribuzione e la determinazione della nozione di retribuzione di riferimento è rimessa alla contrattazione collettiva;
- la giurisprudenza europea afferma che la retribuzione ordinaria e la retribuzione delle giornate di ferie devono essere “paragonabili”, non necessariamente “coincidenti”, e riconosce il ruolo preminente della contrattazione collettiva in materia;
- il contratto aziendale ha previsto la corresponsione della IUP giornaliera ordinaria per le giornate a prestazione completa (art. 31,
comma 4) e dell'indennità ex art. 31, comma 5, per le giornate a prestazione incompleta e per le giornate di ferie;
- l'indennità di assenza dalla residenza deve essere esclusa dal calcolo della retribuzione delle giornate di ferie, poiché non è richiamata dal CCNL (art. 30, comma 6) e comunque
è assimilabile ad un rimborso spese.
2.4. Con il quarto motivo di appello la società ha impugnato la sentenza con riguardo al calcolo delle differenze retributive.
Evidenzia che la retribuzione si basa su 26 giorni mensili e pertanto la retribuzione delle ferie deve essere calcolata con l'applicazione di tale divisore per determinare il valore giornaliero delle pretese indennità.
L'appellante lamenta altresì che il primo giudice non ha considerato che il periodo minimo di quattro settimane equivale a 20 giorni essendo l'orario di lavoro articolato su 5 giorni ai sensi dell'art. 28, p. 1.5, CCNL.
3. Si sono costituiti i sigg. , , , , CP_1 CP_2 CP_3 Parte_2 CP_4
, , contestando l'appello e chiedendone il CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
5 rigetto.
3.1. Quanto al primo motivo di appello, i lavoratori ribadiscono che l'eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata ed evidenziano che gli elementi rilevanti ai fini del decidere risultano anche dal contratto aziendale e dalle buste paga allegate.
3.2. Quanto al secondo motivo di appello, i lavoratori sostengono che l'eccezione di prescrizione è infondata e richiamano al riguardo Cass. n. 26246/2022, secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Evidenziano comunque di aver prodotto lettere interruttive della prescrizione.
3.3. Quanto al terzo motivo di appello, i lavoratori rilevano che non hanno invocato il principio di onnicomprensività della retribuzione e che Cass. 37589/2021 conferma la legittimità delle loro pretese, riconoscendo che, ai sensi dell'art. 7 n. 1 Direttiva 2003/88/CE, la retribuzione delle ferie deve essere “sostanzialmente equiparabile” alla retribuzione ordinaria. Aggiungono che le pronunce di merito richiamate dall'appellante sono superate dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte
di Cassazione (n. 13932/2024), anche con riguardo alla valutazione dell'effetto dissuasivo alla fruizione delle ferie. Precisano che, anche qualora si ritenesse necessaria la valutazione concreta e non potenziale dell'effetto dissuasivo, nel caso di specie la rilevanza della decurtazione è facilmente riscontrabile nelle buste paga.
I lavoratori affermano la correttezza della sentenza impugnata che ha incluso nella retribuzione delle ferie le indennità pretese, in quanto voci rientranti nella normale retribuzione e intrinsecamente collegate alle mansioni svolte, e sul punto richiamano giurisprudenza di legittimità
(Cass. nn. 13425/2019, 22401/2020, 13932/2024) e di merito. Evidenziano che le singole voci retributive pretese, così come previste dal CCNL e dal Contratto Aziendale, devono essere incluse nella retribuzione delle ferie ai sensi dell'ordinamento italiano (art. 2109 c.c.; art. 10 D.Lgs. 66/2003)
e dell'ordinamento europeo (Direttiva 2003/88/CE), come statuito dalla giurisprudenza nazionale.
Con riguardo all'inscindibilità delle clausole contrattuali asserita ex adverso, i lavoratori ribadiscono l'infondatezza della tesi avversaria e rammentano che le parti non possono derogare a disposizioni imperative quali sono quelle europee (art. 7 Direttiva 2003/88 come interpretato dalla
Corte di Giustizia) e comunque le stesse si sostituiscono automaticamente alle norme contrastanti
6 in forza degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.
3.4. Quanto al quarto motivo di appello, i lavoratori sostengono la correttezza della sentenza impugnata circa i criteri di calcolo delle differenze retributive e richiamano giurisprudenza di merito e di legittimità (Cass. 14089/2024).
4. All'udienza del 26.6.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
5.1. Deve essere, innanzitutto, rigettato il primo motivo di appello: eccezione di nullità per genericità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Osserva il Collegio come, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è
sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto.
La nullità sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr. Cass. n. 3143/2019).
Tali ipotesi di nullità non sussistono nel caso di specie, poiché il ricorso di primo grado contiene la domanda di condanna generica di pagamento durante il godimento delle ferie di somme a titolo di retribuzione comprensive delle indennità per cui è causa, con indicazione delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, e dunque con sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi.
6. Il Collegio ritiene, altresì, infondato il secondo motivo di appello, con cui l'appellante contesta il rigetto dell'eccezione di prescrizione da parte del primo giudice.
7 A tale proposito va richiamato l'orientamento già espresso da questa Corte (sentenza n.
588/2021 nonché n. 673/2022 della Corte di Appello Venezia, Sezione Lavoro), questione peraltro esaminata in termini assolutamente conformi nel costrutto argomentativo anche dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 26246/2022 (orientamento recentemente confermato da Cass. n.
11766/2024).
La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015,
mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro
tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano
prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a
norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di
lavoro.”.
Nemmeno giova all'appellante il richiamo alle recenti sentenze della Corte Costituzionale n.
128/2024 e 129/2024, in quanto non solo tali pronunce si riferiscono a tutele diverse da quelle di cui all'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, ma anche perché, anche nella disciplina del c.d. job act cui al
Dlgs n. 23/2025 (c.d. tutele crescenti), risultante dagli interventi del giudice delle leggi, non è prevista un'esclusiva tutela reintegratoria avverso i licenziamenti illegittimi.
7. L'appello risulta, altresì, infondato con riferimento al terzo motivo, con cui l'appellante contesta l'inclusione delle voci retributive per cui è causa nella retribuzione da corrispondersi in relazione alle giornate di ferie.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. n. 13428/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione" riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
Tale norma dispone che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni
lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di
ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di
ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del
8 rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze Wi. (C-155/10) e Lock (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale,
ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”,
con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio,
in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un
serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi,
per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità,
qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. Cass. civ.
n. 13428/2019 cit.).
Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 ed è inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024, Cass. n. 13932/2024 in contenzioso CP_11
[..
[...] relative alle cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla
[...]
residenza, l'indennità di scorta vetture eccedenti) le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.
In particolare il Collegio rileva che la quantificazione della quota di indennità IUP riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo il fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato, appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore e prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie –
se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì
la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente
a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Un tanto premesso, il Collegio ritiene che l'impugnata decisione sia pienamente condivisibile.
In particolare, il primo giudice ha ritenuto decisiva la circostanza che le voci per cui è causa sono voci intrinsecamente collegate allo stato professionale del lavoratore e all'esecuzione delle mansioni che lo stesso è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, in quanto correlate agli orari effettuati e all'attività effettivamente prestata. Ne consegue la loro inclusione, in base al diritto comunitario di cui sopra, nel trattamento retributivo del periodo di ferie annuali.
10 L'appello non contiene una puntuale confutazione dell'assunto del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto le voci in questione intrinsecamente collegate allo stato professionale dei lavoratori.
Quanto all'indennità di utilizzazione professionale, dopo aver riassunto la sua evoluzione nel tempo, parte appellante si è concentrata sulla circostanza che tale indennità viene comunque riconosciuta per una quota durante le giornate di ferie. Si tratta di rilievo non decisivo nel senso di escludere la portata dissuasiva di tale decurtazione (l'appellante non offre alcun elemento tale da indurre a ritenere che la decurtazione non sia dissuasiva).
A fortiori le predette considerazioni valgono per l'indennità di assenza dalla residenza,
integralmente esclusa dal calcolo della retribuzione feriale.
Né parte appellante ha addotto elementi specifici e riferiti al concreto svolgimento delle mansioni, tali da portare a escludere che tali indennità siano correlate alle mansioni ordinariamente svolte nei periodi lavorati.
Dunque, l'aleatorietà o l'occasionalità è forse meglio contenuta nella nozione di variabilità
delle voci, non prevedibili ex ante, ma nondimeno rientranti nelle mansioni ordinarie dei lavoratori,
sicché anche tali voci, alla luce dei principi in precedenza evidenziati, devono essere incluse nella retribuzione feriale.
Trattasi, pertanto, per tutte le voci per cui è causa, di “importo pecuniario che si pone in
rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e
professionale del lavoratore” (Cass. 13932/2024, a cui questo Collegio aderisce, anche ex art. 118
disp. att. c.p.c.).
In definitiva, non è condivisibile la prospettazione dell'appellante secondo cui la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come sostenuto anche dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 457/2022 (annullata con rinvio da Cass. n. 14089/2024 cit.).
Osserva la Corte, infine, che l'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro.
Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE. e nell'art. 7 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla
11 Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme in contrasto, senza che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o alla intera clausola regolatrice dell'istituto.
8. La Corte ritiene infondato anche il quarto motivo di appello, nella parte in cui contesta il “quantum”.
Il motivo è del tutto generico in quanto non indica in modo specifico le ragioni di fatto o di diritto per cui il primo giudice sarebbe incorso in errore.
Il motivo è infondato in particolare nella parte in cui la società appellante sostiene che doveva essere applicato il divisore 26. Ed invero, tale divisore si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili – quali quelle oggetto di causa – che sono legate alle effettive presenze, il divisore convenzionale non è utilizzabile, essendo a tal fine idoneo un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (cfr. C-385/17, TORSTEN
, punto 37). Per_1
Come detto, i principi desumibili dalla giurisprudenza UE portano a ritenere non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in
modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore”.
Quanto alla rideterminazione del periodo annuale in cui è stata riconosciuta la c.d.
retribuzione feriale in 28 giorni, il Collegio richiama altri precedenti di questa Corte (v. C.d.A. Venezia
621/24) e le argomentazioni ivi esposte, non scalfite dalle deduzioni di parte appellante in questa sede.
Osserva la Corte, come già nel precedente richiamato, che nella direttiva 2003/88, non si prevede che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.. Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28. Ed invero, la motivazione di tale sentenza non scalfisce il presupposto per cui le 4
12 settimane di ferie corrispondono a 28 giorni.
In definitiva, il diritto alla c.d. retribuzione feriale è stato correttamente riconosciuto in 4
settimane all'anno, pari a 28 giorni.
9. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
10. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, per il principio della soccombenza devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché deve essere condannata alla rifusione in favore dei lavoratori appellati, in Parte_1
solido tra loro, delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa – in considerazione dei profili di serialità - con un lieve incremento per tener conto della pluralità di appellati, le cui posizioni, tuttavia, non presentano significativi profili di differenziazione, oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge nonché
rimborso del contributo unificato.
11. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore degli appellati, in solido tra loro, delle spese di lite del grado che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre al rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge e al rimborso del contributo unificato;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a
13 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 26.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Gaetano Campo
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