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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/12/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA AR AP ER
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 17-12-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4216 dell'anno 2021
OGGETTO
Trasferimento contributi
TRA
(CF ),), elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Alberto Gentile, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico.
Ricorrente
E
, in persona del suo Direttore Generale Controparte_1
e legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Agnese Grassia, giusta procura rilasciata su foglio separato dalla memoria difensiva telematica, elett.te dom.ta presso la propria sede in alla sede di Via Unità Italiana n.28. CP_1
Resistente
NONCHÉ
, CF , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia, giusta procura generale alle liti in atti.
Resistente
E
Controparte_3
CF in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
1 Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per i resistenti: come da rispettiva memoria difensiva.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 13.07.2021, Parte_1 deduceva: di essere biologa iscritta all'Albo nazionale con decorrenza dal 25-05-2005; di aver prestato attività lavorativa presso l' con contratti di collaborazione a CP_1 progetto dall'1-8-2007 sino al 15-05-2021, data in cui veniva assunta con contratto a Cont tempo determinato;
che l' dal 01-08-007 al 31-12-2020, in qualità di sostituto CP_ d'imposta, aveva versato alla TI Separata i contributi in favore della ricorrente;
che con nota del 15-06-2021, l' aveva invitato l'esponente alla CP_3 regolarizzazione della propria posizione contributiva rilevando l'omesso versamento di contributi per € 19.763,38 e l'incompletezza nella trasmissione dei dati reddituali;
di aver Cont nelle more accertato dei mancati versamenti da parte dell' per un totale pari a Cont
€.2.674,40; di aver inoltrato, in data 24-06-2021, richiesta all' di regolarizzazione contributiva - al fine di ottenere il rimborso dei contributi versati alla gestione RA ed il successivo versamento alla Cassa di Previdenza – rimasta inevasa. Cont Nel merito assumeva che i contributi erano stati versati erroneamente dall' CP_ alla TI Separata laddove andavano invece versati all' , e rilevava la CP_3
CP_ possibilità di attuare un trasferimento dei contributi dall' alla Cassa previdenziale, giusta la disposizione di cui all'art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
CP_ Concludeva chiedendo condannarsi l' al trasferimento in proprio favore, degli Cont importi indicati nella tabella;
in subordine o in via alternativa, condannarsi l' a
CP_ regolarizzare presso l' TI Separata la posizione contributiva “relativamente agli anni dal 2007 al 2020 versando l'importo di euro € 2.674,40 a titolo di contributi
CP_ omessi nel periodo 2007/2020”; condannarsi l' a “rimborsare alla ricorrente gli importi contributivi indebitamenti versati dalla nella misura di euro CP_1 CP_1
71.232,76 (somme versate) + 2.674,40 (somme a versare) o in quelle diverse stabilite dal giudice”, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 03.05.2023 si costituiva in giudizio l CP_1
CP_
, eccependo di aver correttamente versato alla TI RA la
[...] contribuzione previdenziale dovuta alla dott.ssa evidenziava il difetto di Pt_1 legittimazione attiva della ricorrente per ciò che concerneva l'omesso versamento dei contributi “potendo agire per il recupero contributivo solo l'ente previdenziale e non anche il lavoratore” ed eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale;
rilevava
2 comunque la genericità della richiesta e la mancata prova della presunta omissione contributiva. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. CP_ Si costituiva l' con memoria depositata in data 12-11-2025, eccependo l'improponibilità ed inammissibilità della domanda per omessa presentazione della domanda in via amministrativa, deduceva una carenza probatoria ed assertiva in ordine CP_ all'errato versamento alla gestione RA ed evidenziava, infine, l'impossibilità di operare il trasferimento contributivo in assenza di previa convenzione tra l'
[...]
e l' . Rilevava l'inammissibilità della domanda Controparte_3 CP_2 di rimborso avanzata dalla essendone eventualmente legittimato il solo datore di Pt_1
Cont Cont CP_ lavoro ( , atteso che il rapporto contributivo vigeva tra l' e l' Contestava, comunque, la genericità della somma richiesta di € 71.000,00 ed altresì della somma di
€.2.674,40 “non essendo mai stata versata all' . Assumeva, infine, la maturata CP_2 prescrizione del diritto.
Concludeva, in via preliminare, per la declaratoria di improponibilità e inammissibilità per mancanza di domanda amministrativa e per genericità; nel merito per il rigetto della domanda allo stato degli atti e in via subordinata “perché venga ordinato Cont all' l'inoltro dei flussi di cancellazione all' per consentire il rimborso a detta CP_2
Cont
delle somme eventualmente versate in eccedenza alla TI Separata negli anni in contestazione”, con vittoria di spese.
Non si costituiva l' Controparte_3 pur ritualmente citato in giudizio.
[...]
Nell'ottica della definizione dei giudizi con anzianità ultratriennale di iscrizione a ruolo ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, con provvedimento dell'8.10.2025, veniva disposto lo scardinamento dal ruolo del precedente magistrato titolare del procedimento, per intervenuto trasferimento ad altro ufficio, con riassegnazione al sottoscritto Presidente di Sezione e, all'udienza odierna, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'
[...]
ritualmente citato non Controparte_3 costituitosi in giudizio (cfr. relate di notifica telematiche versate in atti).
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata dalla difesa CP_ dell' di inammissibilità della domanda per carenza di ricorso amministrativo.
Invero, l'eventuale omessa presentazione del ricorso in via amministrativa non può
3 determinare l'inammissibilità della domanda;
al più, alla stregua dell'art. 443 c.p.c., potrebbe determinare la improcedibilità della domanda fintantochè non siano siano esauriti i procedimenti per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi
180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.
Ad ogni buon conto, nel caso di specie la ricorrente ha comunque proposto - benchè successivamente al deposito del ricorso giudiziale - l'istanza in via amministrativa il
12.05.2023 (cfr. in atti) ed è decorso il termine di cui all'art. 443 I co. c.p.c..
La domanda, pertanto, è allo stato procedibile ed ammissibile.
Nel merito, la domanda è in parte fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Come è noto, l'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 prevede testualmente che i
“soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi , nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico…” sono tenuti all'iscrizione presso la TI RA;
ai sensi dell'art. 49 TUIR “1. Sono CP_2 redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro” 2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati...”.
Nel caso di specie la dott.ssa biologa iscritta all'Albo dal 25-05-2005, Pt_1 ha svolto dal 2007 attività di collaborazione a termine per l'attuazione di progetti specificamente individuati nei contratti (in atti) e nelle delibere di conferimento, poi prorogati sino al 2020.
Ebbene, occorre rilevare che il Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Previdenza dell' prevede, all'art. 1, che “I GI iscritti all'Ordine Nazionale dei GI CP_3 nella sezione A e B, che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei
GI ( nel seguito denominato Ente - Fondazione di diritto privato ai CP_3 sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, pubblicato sulla G.U. n. 52 del
4 2 marzo 1996”.
Dalla iscrizione all'Albo discende, dunque, l'obbligo del versamento della relativa contribuzione al predetto Ente previdenziale ne consegue che, avendo la CP_3 ricorrente provato di essere iscritta all'Ordine dei GI a far data dal 25.05.2005 (cfr. certificato in atti), i contributi derivanti dall'attività lavorativa prestata sotto forma di Cont collaborazione e senza vincolo di subordinazione, andavano versati dall' all' CP_3
(dalla stessa quale Cassa previdenziale di appartenenza. Pt_1
Cont Di contro, l' ha provveduto al versamento dei contributi alla TI Separata CP_ dal 2007 (anno di sottoscrizione del primo contratto con la del 31.07.2007) Pt_1 sino al 2020, verosimilmente sulla scorta della disciplina generale di cui al citato art. 2
L. 335/95.
Sul punto, con l'articolo 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n.
111/2011, il legislatore, con norma di interpretazione autentica, ha confermato che “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione RA sono CP_2 esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi
i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995…”, dunque, nei confronti dei soggetti il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad apposito Albo professionale, sul reddito prodotto non è calcolata la contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa di appartenenza, secondo il rispettivo statuto o regolamento.
Nel caso in esame, di contro, risultando la già iscritta all'Albo dei Pt_1
GI con decorrenza dal 25.05.2005 (dunque 2 anni antecedenti il primo contratto Cont Cont con l' del 31.07.2007) l' avrebbe dovuto versare alla Cassa di appartenenza i relativi contributi previdenziali, come previsto dall'art. 1 del Regolamento dell' CP_3
L'art.116, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone, in proposito, che
“Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare
5 della contribuzione”. CP_ Pertanto, acclarata l'erroneità del versamento dei contributi all' in luogo Cont CP_ dell' i contributi versati dall' dal 2007 al 2020 alla TI Separata CP_3
(come da estratto contributivo versato in atti) dovranno essere trasferiti all' CP_3
Quanto alla domanda formulata “in subordine e/o in via alternativa” di condanna Cont dell' alla regolarizzazione presso l' TI Separata della posizione CP_2 contributiva, “con versamento dell'importo di euro € 2.674,40 a titolo di contributi omessi nel periodo 2007/2020”, deve osservarsi che l'obbligazione contributiva non discende dalla volontà delle parti o da una manifestazione della loro autonomia negoziale, ma direttamente dalla legge, posto che i contributi sono finalizzati alla realizzazione di un interesse pubblico ed hanno la funzione di consentire agli enti di disporre dei mezzi necessari per la conseguente soddisfazione.
Il principio della automaticità delle prestazioni – in virtù del quale gli assicurati hanno diritto alle erogazioni, anche in caso di mancata dichiarazione dell'attività lavorativa o di mancato pagamento dei premi da parte del datore di lavoro – nel garantire il lavoratore dal rischio di un comportamento omissivo dell'imprenditore, fa sì che legittimato al recupero dei contributi nell'ipotesi di insolvenza sia, direttamente, l'Istituto previdenziale interessato e non già il soggetto tutelato, ciò anche per la quota contributiva a carico di quest'ultimo.
Per giurisprudenza costante della Corte Suprema, infatti, il lavoratore non può agire per la condanna al pagamento della contribuzione, il cui diritto di credito è attribuito esclusivamente in capo all'Ente previdenziale, non prevendendo la legge alcuna forma di sostituzione processuale (cfr. ex multis Cass. n. 6722/2021).
Ha però precisato, più volte, la Cassazione che il lavoratore, pur non essendo creditore dei contributi previdenziali (Cass. SS.UU. n. 7514/2022; Cass. 20697/2022; Cass.
672/2021) è comunque titolare del diritto – di derivazione costituzionale – alla posizione contributiva ovvero del diritto all'integrità della posizione contributiva, a cui l'omissione reca un pregiudizio attuale, quale comportamento potenzialmente dannoso.
A tal proposito, ha stabilito il Supremo Consesso, anche di recente, che il lavoratore, a fronte di una irregolarità contributiva, ha la possibilità, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, di esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. oppure un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso (cfr. Cass. ordinanza n.
11730 del 02.05.2024, e nello stesso senso Cass. Sez. lav. n. 26990/2005; Cass n.
6 22660/2016; Cass. 22/1/2015 n.1179, Cass. 8/6/2021 n.15947; Cass. n. 36321 del
13/12/2022; Cass. n. 5825/1995; e Cass. n. 7104 del 1992, Cass. n. 1304/1971, n.
1374/1974, n. 2392/1965 e n. 912/1966).
Pertanto, il capo di domanda indicato, formulato dalla non può trovare Pt_1 accoglimento.
Infine, va respinta l'eccezione sollevata dalle parti resistenti di prescrizione del relativo diritto, trattandosi non di costituzione di una posizione contributiva attraverso l'inserimento di contributi non versati, ma di un mero trasferimento di contributi già versati.
Per le ragioni esposte, assorbite le ulteriori deduzioni, eccezioni e conclusioni, la domanda principale deve essere accolta nella misura di cui in motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei resistenti costituiti e si liquidano come da dispositivo.
Sono dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti dell'
[...]
destinatario della Controparte_3 contribuzione, non costituitosi in giudizio, a cui nulla può essere imputato avuto riguardo alla condotta preprocessuale ed a quella processuale dell'Ente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
CP_ nei confronti della , ed
[...] CP_1
[...]
così provvede: Controparte_3
• dichiara la contumacia dell' Controparte_3
[...]
CP_
• Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto ordina all' di trasferire all' gli Controparte_3 importi a titolo di contributi previdenziali versati dalla in Controparte_1 favore della ricorrente, per gli anni dal 2007 al 2020, nell'importo complessivo di €.71.232,76;
• Rigetta la domanda per la parte residua;
CP_ Cont
• Condanna l' e l al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite che liquida in complessivi €.2.000,00 oltre iva e cpa come per legge, e spese generali;
• Dichiara irripetibili le spese processuali nei confronti dell'
[...]
Controparte_3
7 Santa Maria Capua Vetere, 17-12-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA AR AP ER
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 17-12-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4216 dell'anno 2021
OGGETTO
Trasferimento contributi
TRA
(CF ),), elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Alberto Gentile, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico.
Ricorrente
E
, in persona del suo Direttore Generale Controparte_1
e legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Agnese Grassia, giusta procura rilasciata su foglio separato dalla memoria difensiva telematica, elett.te dom.ta presso la propria sede in alla sede di Via Unità Italiana n.28. CP_1
Resistente
NONCHÉ
, CF , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia, giusta procura generale alle liti in atti.
Resistente
E
Controparte_3
CF in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
Convenuto contumace
CONCLUSIONI
1 Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per i resistenti: come da rispettiva memoria difensiva.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 13.07.2021, Parte_1 deduceva: di essere biologa iscritta all'Albo nazionale con decorrenza dal 25-05-2005; di aver prestato attività lavorativa presso l' con contratti di collaborazione a CP_1 progetto dall'1-8-2007 sino al 15-05-2021, data in cui veniva assunta con contratto a Cont tempo determinato;
che l' dal 01-08-007 al 31-12-2020, in qualità di sostituto CP_ d'imposta, aveva versato alla TI Separata i contributi in favore della ricorrente;
che con nota del 15-06-2021, l' aveva invitato l'esponente alla CP_3 regolarizzazione della propria posizione contributiva rilevando l'omesso versamento di contributi per € 19.763,38 e l'incompletezza nella trasmissione dei dati reddituali;
di aver Cont nelle more accertato dei mancati versamenti da parte dell' per un totale pari a Cont
€.2.674,40; di aver inoltrato, in data 24-06-2021, richiesta all' di regolarizzazione contributiva - al fine di ottenere il rimborso dei contributi versati alla gestione RA ed il successivo versamento alla Cassa di Previdenza – rimasta inevasa. Cont Nel merito assumeva che i contributi erano stati versati erroneamente dall' CP_ alla TI Separata laddove andavano invece versati all' , e rilevava la CP_3
CP_ possibilità di attuare un trasferimento dei contributi dall' alla Cassa previdenziale, giusta la disposizione di cui all'art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
CP_ Concludeva chiedendo condannarsi l' al trasferimento in proprio favore, degli Cont importi indicati nella tabella;
in subordine o in via alternativa, condannarsi l' a
CP_ regolarizzare presso l' TI Separata la posizione contributiva “relativamente agli anni dal 2007 al 2020 versando l'importo di euro € 2.674,40 a titolo di contributi
CP_ omessi nel periodo 2007/2020”; condannarsi l' a “rimborsare alla ricorrente gli importi contributivi indebitamenti versati dalla nella misura di euro CP_1 CP_1
71.232,76 (somme versate) + 2.674,40 (somme a versare) o in quelle diverse stabilite dal giudice”, con vittoria di spese.
Con memoria depositata in data 03.05.2023 si costituiva in giudizio l CP_1
CP_
, eccependo di aver correttamente versato alla TI RA la
[...] contribuzione previdenziale dovuta alla dott.ssa evidenziava il difetto di Pt_1 legittimazione attiva della ricorrente per ciò che concerneva l'omesso versamento dei contributi “potendo agire per il recupero contributivo solo l'ente previdenziale e non anche il lavoratore” ed eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale;
rilevava
2 comunque la genericità della richiesta e la mancata prova della presunta omissione contributiva. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. CP_ Si costituiva l' con memoria depositata in data 12-11-2025, eccependo l'improponibilità ed inammissibilità della domanda per omessa presentazione della domanda in via amministrativa, deduceva una carenza probatoria ed assertiva in ordine CP_ all'errato versamento alla gestione RA ed evidenziava, infine, l'impossibilità di operare il trasferimento contributivo in assenza di previa convenzione tra l'
[...]
e l' . Rilevava l'inammissibilità della domanda Controparte_3 CP_2 di rimborso avanzata dalla essendone eventualmente legittimato il solo datore di Pt_1
Cont Cont CP_ lavoro ( , atteso che il rapporto contributivo vigeva tra l' e l' Contestava, comunque, la genericità della somma richiesta di € 71.000,00 ed altresì della somma di
€.2.674,40 “non essendo mai stata versata all' . Assumeva, infine, la maturata CP_2 prescrizione del diritto.
Concludeva, in via preliminare, per la declaratoria di improponibilità e inammissibilità per mancanza di domanda amministrativa e per genericità; nel merito per il rigetto della domanda allo stato degli atti e in via subordinata “perché venga ordinato Cont all' l'inoltro dei flussi di cancellazione all' per consentire il rimborso a detta CP_2
Cont
delle somme eventualmente versate in eccedenza alla TI Separata negli anni in contestazione”, con vittoria di spese.
Non si costituiva l' Controparte_3 pur ritualmente citato in giudizio.
[...]
Nell'ottica della definizione dei giudizi con anzianità ultratriennale di iscrizione a ruolo ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, con provvedimento dell'8.10.2025, veniva disposto lo scardinamento dal ruolo del precedente magistrato titolare del procedimento, per intervenuto trasferimento ad altro ufficio, con riassegnazione al sottoscritto Presidente di Sezione e, all'udienza odierna, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'
[...]
ritualmente citato non Controparte_3 costituitosi in giudizio (cfr. relate di notifica telematiche versate in atti).
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata dalla difesa CP_ dell' di inammissibilità della domanda per carenza di ricorso amministrativo.
Invero, l'eventuale omessa presentazione del ricorso in via amministrativa non può
3 determinare l'inammissibilità della domanda;
al più, alla stregua dell'art. 443 c.p.c., potrebbe determinare la improcedibilità della domanda fintantochè non siano siano esauriti i procedimenti per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi
180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.
Ad ogni buon conto, nel caso di specie la ricorrente ha comunque proposto - benchè successivamente al deposito del ricorso giudiziale - l'istanza in via amministrativa il
12.05.2023 (cfr. in atti) ed è decorso il termine di cui all'art. 443 I co. c.p.c..
La domanda, pertanto, è allo stato procedibile ed ammissibile.
Nel merito, la domanda è in parte fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Come è noto, l'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 prevede testualmente che i
“soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi , nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico…” sono tenuti all'iscrizione presso la TI RA;
ai sensi dell'art. 49 TUIR “1. Sono CP_2 redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro” 2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati...”.
Nel caso di specie la dott.ssa biologa iscritta all'Albo dal 25-05-2005, Pt_1 ha svolto dal 2007 attività di collaborazione a termine per l'attuazione di progetti specificamente individuati nei contratti (in atti) e nelle delibere di conferimento, poi prorogati sino al 2020.
Ebbene, occorre rilevare che il Regolamento di Disciplina delle Funzioni di Previdenza dell' prevede, all'art. 1, che “I GI iscritti all'Ordine Nazionale dei GI CP_3 nella sezione A e B, che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato, sono obbligatoriamente iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei
GI ( nel seguito denominato Ente - Fondazione di diritto privato ai CP_3 sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, pubblicato sulla G.U. n. 52 del
4 2 marzo 1996”.
Dalla iscrizione all'Albo discende, dunque, l'obbligo del versamento della relativa contribuzione al predetto Ente previdenziale ne consegue che, avendo la CP_3 ricorrente provato di essere iscritta all'Ordine dei GI a far data dal 25.05.2005 (cfr. certificato in atti), i contributi derivanti dall'attività lavorativa prestata sotto forma di Cont collaborazione e senza vincolo di subordinazione, andavano versati dall' all' CP_3
(dalla stessa quale Cassa previdenziale di appartenenza. Pt_1
Cont Di contro, l' ha provveduto al versamento dei contributi alla TI Separata CP_ dal 2007 (anno di sottoscrizione del primo contratto con la del 31.07.2007) Pt_1 sino al 2020, verosimilmente sulla scorta della disciplina generale di cui al citato art. 2
L. 335/95.
Sul punto, con l'articolo 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n.
111/2011, il legislatore, con norma di interpretazione autentica, ha confermato che “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione RA sono CP_2 esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi
i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995…”, dunque, nei confronti dei soggetti il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad apposito Albo professionale, sul reddito prodotto non è calcolata la contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Cassa di appartenenza, secondo il rispettivo statuto o regolamento.
Nel caso in esame, di contro, risultando la già iscritta all'Albo dei Pt_1
GI con decorrenza dal 25.05.2005 (dunque 2 anni antecedenti il primo contratto Cont Cont con l' del 31.07.2007) l' avrebbe dovuto versare alla Cassa di appartenenza i relativi contributi previdenziali, come previsto dall'art. 1 del Regolamento dell' CP_3
L'art.116, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone, in proposito, che
“Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare
5 della contribuzione”. CP_ Pertanto, acclarata l'erroneità del versamento dei contributi all' in luogo Cont CP_ dell' i contributi versati dall' dal 2007 al 2020 alla TI Separata CP_3
(come da estratto contributivo versato in atti) dovranno essere trasferiti all' CP_3
Quanto alla domanda formulata “in subordine e/o in via alternativa” di condanna Cont dell' alla regolarizzazione presso l' TI Separata della posizione CP_2 contributiva, “con versamento dell'importo di euro € 2.674,40 a titolo di contributi omessi nel periodo 2007/2020”, deve osservarsi che l'obbligazione contributiva non discende dalla volontà delle parti o da una manifestazione della loro autonomia negoziale, ma direttamente dalla legge, posto che i contributi sono finalizzati alla realizzazione di un interesse pubblico ed hanno la funzione di consentire agli enti di disporre dei mezzi necessari per la conseguente soddisfazione.
Il principio della automaticità delle prestazioni – in virtù del quale gli assicurati hanno diritto alle erogazioni, anche in caso di mancata dichiarazione dell'attività lavorativa o di mancato pagamento dei premi da parte del datore di lavoro – nel garantire il lavoratore dal rischio di un comportamento omissivo dell'imprenditore, fa sì che legittimato al recupero dei contributi nell'ipotesi di insolvenza sia, direttamente, l'Istituto previdenziale interessato e non già il soggetto tutelato, ciò anche per la quota contributiva a carico di quest'ultimo.
Per giurisprudenza costante della Corte Suprema, infatti, il lavoratore non può agire per la condanna al pagamento della contribuzione, il cui diritto di credito è attribuito esclusivamente in capo all'Ente previdenziale, non prevendendo la legge alcuna forma di sostituzione processuale (cfr. ex multis Cass. n. 6722/2021).
Ha però precisato, più volte, la Cassazione che il lavoratore, pur non essendo creditore dei contributi previdenziali (Cass. SS.UU. n. 7514/2022; Cass. 20697/2022; Cass.
672/2021) è comunque titolare del diritto – di derivazione costituzionale – alla posizione contributiva ovvero del diritto all'integrità della posizione contributiva, a cui l'omissione reca un pregiudizio attuale, quale comportamento potenzialmente dannoso.
A tal proposito, ha stabilito il Supremo Consesso, anche di recente, che il lavoratore, a fronte di una irregolarità contributiva, ha la possibilità, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, di esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. oppure un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso (cfr. Cass. ordinanza n.
11730 del 02.05.2024, e nello stesso senso Cass. Sez. lav. n. 26990/2005; Cass n.
6 22660/2016; Cass. 22/1/2015 n.1179, Cass. 8/6/2021 n.15947; Cass. n. 36321 del
13/12/2022; Cass. n. 5825/1995; e Cass. n. 7104 del 1992, Cass. n. 1304/1971, n.
1374/1974, n. 2392/1965 e n. 912/1966).
Pertanto, il capo di domanda indicato, formulato dalla non può trovare Pt_1 accoglimento.
Infine, va respinta l'eccezione sollevata dalle parti resistenti di prescrizione del relativo diritto, trattandosi non di costituzione di una posizione contributiva attraverso l'inserimento di contributi non versati, ma di un mero trasferimento di contributi già versati.
Per le ragioni esposte, assorbite le ulteriori deduzioni, eccezioni e conclusioni, la domanda principale deve essere accolta nella misura di cui in motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dei resistenti costituiti e si liquidano come da dispositivo.
Sono dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti dell'
[...]
destinatario della Controparte_3 contribuzione, non costituitosi in giudizio, a cui nulla può essere imputato avuto riguardo alla condotta preprocessuale ed a quella processuale dell'Ente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
CP_ nei confronti della , ed
[...] CP_1
[...]
così provvede: Controparte_3
• dichiara la contumacia dell' Controparte_3
[...]
CP_
• Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto ordina all' di trasferire all' gli Controparte_3 importi a titolo di contributi previdenziali versati dalla in Controparte_1 favore della ricorrente, per gli anni dal 2007 al 2020, nell'importo complessivo di €.71.232,76;
• Rigetta la domanda per la parte residua;
CP_ Cont
• Condanna l' e l al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite che liquida in complessivi €.2.000,00 oltre iva e cpa come per legge, e spese generali;
• Dichiara irripetibili le spese processuali nei confronti dell'
[...]
Controparte_3
7 Santa Maria Capua Vetere, 17-12-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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