Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 5 giugno 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Monica Bartolomei in sostituzione dell'avv. Paola Bucciarelli per parte attrice e l'avv. Francesca Zauli per parte convenuta.
L'Avv. Bartolomei, per la parte attrice, reitera le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate e precisate nell'atto di citazione, nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. e nelle note conclusive. L'Avv. Zauli, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1001 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
TRA
( ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Paola Bucciarelli sito in Roma via G.A. Piana n. 4, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
E
(C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 tivamente domi o studio dell'avv. CP_2
Francesca Zauli, sito in via San Pancrazio n. 41, che lo rappresenta e CP_1 lo difende in virtù di pr ti;
CONVENUTO
E
, elettivamente domiciliato presso gli Uffici della Controparte_3 ato siti in Roma via dei Portoghesi n. 12, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti; CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva Parte_1 in giudizio il e il Controparte_1 Controparte_3 deducendo: -ch (a Ro Per_1 racc. 2218) aveva acquistato l'immobile in Località IN LK snc censito al NCEU del Comune di Foglio 130, Particella 546; -che in ragione di CP_1 ciò, con dichiarazion al protocollo n. 49056 del 21.11.2023, aveva comunicato, ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 445/2000, di avere trasferito la sua dimora abituale dal comune di Roma presso l'immobile di;
-che, CP_1 avviato il procedimento, l'amministrazione comunale aveva es serie di accessi messi in atto al fine di verificare l'effettiva sussistenza del requisito della dimora abituale all'indirizzo dichiarato, che avevano dato, a dire del tutti esito negativo;
-che, infatti, con nota con protocollo n. 55357 del CP_1
23, il Comune aveva ritenuto “• nel corso degli accertamenti effettuati non era stata mai riscontrata la Sua presenza nell'abitazione; • non si disponeva di alcun elemento oggettivo per stabilire che, quanto da Lei dichiarato, corrispondesse ad una situazione di fatto e che Lei avesse effettivamente e concretamente stabilito la propria dimora abituale nella casa di;
• con CP_1 il suo dichiarato trasferimento di residenza nel Comune di tto si CP_1 scindeva dal nucleo familiare di appartenenza, del qual parte suo marito e dai suoi due figli di 8 e 7 anni;
• l'ufficio non disponeva di altre informazioni utili a dare prova del suo reale ed effettivo trasferimento di residenza”; -che con nota acquisita al protocollo n. 674 Parte_1 dell'8.01.2024 to all'Amministrazione: “• di essere prevalentemente reperibile nella casa di dalle ore 20,00 del Venerdì CP_1 alle 06,00 della , • per gli altri giorni della settimana non posso fornire Pt_2 indicazioni pr uanto medico – chirurgo specialista in chirurgia maxillofacciale operante in regime di libera professione pertanto con agenda variabile in base agli appuntamenti e/o urgenze […]; • di essere coniugata con residente in [...] ma attualmente Persona_2 ffronta(re) un periodo di crisi matrimoniale che mi sta conducendo alla scelta della separazione;
pertanto, compatibilmente con le esigenze dei miei figli minori e della mia attività lavorativa ho deciso di spostare la mia residenza in luogo diverso da mio marito”; -che con provvedimento del 22.01.2024 (pratica n. 338/2023) Protocollo: AOO.ACC9864.22/01/2024.0003076, il Comune di aveva disposto CP_1
“di annullare la Sua iscrizione dall'Anagrafe di ques a decorrere dal 21.11.2023 data della ricezione della Sua dichiarazione di trasferimento di residenza di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del sopra citato decreto, non risultando sussistere, da tutti gli elementi acquisiti, i requisiti previsti dalla legge;
di comunicare il presente provvedimento al Comune di Roma dove viene ripristinata la sua posizione anagrafica precedente”. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritenendo illegittimo il diniego, concludeva nel seguente modo: “- nel merito, - disapplicare l'atto amministrativo con cui il Comune di ha annullato l'iscrizione CP_1 anagrafica della popolazione residente del Comune di adottato CP_1 dall'ufficiale Anagrafe con atto prot. n. AOO.ACC9864.2 .0003076 338/2023 notificato il 22.01.2024 (pratica n. 338/2023); - condannare i convenuti ed in particolare il e, per esso, l'Ufficiale Controparte_3
Anagrafe del Comune di , all'immediata iscrizione della signora CP_1 [...]
nelle proprie afiche a decorrere dalla data della ri Parte_1
23). E ciò con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese”.
2.Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, mancando la prova della effettiva residenza in . CP_1
3.Si costituiva in giudizio il eccependo il difetto di Controparte_3 legittimazione passiva.
4.La causa di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.La domanda è infondata e va respinta. Per popolazione residente si intende, infatti, la popolazione avente dimora abituale nel Comune di riferimento e che spetta all'ufficiale dell'anagrafe di verificare il requisito della dimora abituale, coincidente con il luogo ove abitualmente l'interessato esplica la vita familiare e sociale. L'ufficiale dell'anagrafe è tenuto in base a quanto disposto dal DPR 223/1989 a effettuare gli accertamenti necessari per appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche e, a tal fine, può richiedere agli interessati notizie e chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe, potendo altresì interpellare gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati al fine di verificare l'effettività della residenza dell'istante. A tal riguardo, la giurisprudenza unanime ha distinto nell'ambito del concetto di residenza un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi (cfr., ad esempio, Cass. 5 febbraio 1985 n. 791, Cass. Sez. II 14 marzo 1986 n. 1738 e, precedentemente, Cass. Sez. I 21 giugno 1955 n. 1925, Cass. Sez. I 17 ottobre 1955 n. 3226. Cass. Sez. II 17 gennaio 1972 n. 126), e che tuttavia anche l'elemento soggettivo non può restare all'interno del soggetto, non può costituire una mera intenzione, bensì deve essere “rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali” (Cass., II Sez., 14 marzo 1986 n. 1738 cit.).
6.Nel caso di specie non si è realizzata l'instaurazione della dimora abituale nel territorio comunale di , per le ragioni esattamente indicate dal Parte_1
Comune di l tutto carenza della prova circa il CP_1 trasferiment denza effettiva nell'immobile dichiarato. L'attrice ha presentato dichiarazione di residenza nel Comune di , CP_1 acquisita al prot. 49056 del 21.11.2023 con la quale ha riferito di avere trasferito la propria residenza all'interno dell'immobile sito in Località IN LK (Via degli Anina n. 90/A). Con nota di protocollo del 27.11.2023 è stato comunicato l'avvio del procedimento, indicando la decorrenza del 21.11.2023. Risulta che il giorno mercoledì 13.12.2023 alle ore 15,14 è staro effettuato un primo accesso presso l'abitazione di senza rinvenire nessuno. Parte_1
Il giorno lunedì 18.12.2023 alle o effettuato un secondo accesso, anch'esso con esito negativo. Sono stati effettuati ancora altri due accessi, entrambi con esito negativo, effettuati il giorno martedì 16.01.2024 alle ore 20,07 ed il giorno venerdì 19.01.2024 alle ore 20,40. In data 22.01.2024 è stato quindi adottato il provvedimento di annullamento dell'iscrizione anagrafica. Il Comune, inoltre, ha condivisibilmente evidenziato che l'attrice possiede una serie di relazioni familiari, sociali e lavorative che si svolgono altrove, in particolare: -non vi sono fatture, bollette o ricevute di acquisto in attività locali idonee a suffragare la stabile permanenza presso il Comune di;
- lo CP_1 svolgimento dell'attività lavorativa dell'attrice viene esercit tre unità ospedaliere due delle quali in Roma (distanza da circa 100 km) CP_1 ed una in Avezzano (distanza da circa 200 k dì al venerdì; CP_1
-la possibilità di reperire l'attrice presso l'abitazione di solo nel fine CP_1 settimana dalle 20,00 del venerdì sino alle 6,00 dell a;
-nessuna dimostrazione risulta della condizione di separazione di fatto dell'attrice in ragione della crisi coniugale, anzi risulta la giovanissima prole della donna residente insieme al marito in Roma, nonché che i minori frequentano scuole sempre in Roma. A fronte di tale significativo quadro probatorio sulla assenza della residenza in
, nulla può dimostrare la prova testimoniale vertente su capitoli
CP_1 irrilevanti e generici, come la frequentazione di un bar o l'aver preso lezioni di golf, tutte circostanze compatibili con una dimora occasionale, non prevalente ma anzi di villeggiatura in , con ciò si concilia la stessa dichiarazione
CP_1 dell'attrice resa al Comun di “essere prevalentemente reperibile
CP_1 nella casa di dalle or l Venerdì alle 06,00 della Domenica”.
CP_1
7.In conclusione la domanda va respinta.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del Dm vigente, del valore indeterminabile della causa e dell'attività processuale in concreto svolta. Le spese di lite con il
[...]
vanno compensate in ragione della sostanziale assenza CP_3 ntenuta nella comparsa depositata.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda;
-CONDANNA al pagamento in favore del Parte_1 CP_1
delle spese di lite da liquidarsi nella somma di euro 5.000,00 per
[...] tre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
-COMPENSA le spese tra l'attrice e il . Controparte_3
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani