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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 4328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4328 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott. Massimo Sensale Consigliere
dott. Luigi Mancini Consigliere rel. dott.ssa Arianna Divella Esperto
dott. Marco Razzano Esperto
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 2487 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), difesi dall'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
Giovanni Actis, giusta procura in atti
Appellanti
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_4 Controparte_2
), difese dall'avv. Pasquale Mercone, giusta procura in atti CodiceFiscale_5 appellate
E (C.F.: e (C.F.: Controparte_3 C.F._6 Parte_4
difesi dall'avv. Francesco Buco e dall'avv. Vincenzo Maria Buco, C.F._7 giusta procura in atti
Appellati
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso, , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, deducevano: CP_3 Parte_4
- che e erano comproprietari, pro indiviso ed in parti Controparte_3 Parte_4 uguali, dei seguenti appezzamenti di terreno siti in Vitulazio (CE), alla Località “Boscariello”, in Catasto al Foglio 2, p.lla 11, mq.
2.700 circa, confinante con beni , Per_1 Persona_2 beni Eredi , restante proprietà Eredi;
p.lla 24/b di are 56,85 e p.lla Persona_3 CP_3
131/b di are 17,35 circa, confinanti per due lati con beni , con beni CP_4 [...]
e per un lato, per il terzo lato con l'Istituto Suore CP_1 Controparte_2
Religiose e per il quarto lato con;
p.lle 10/d di are 46,82 e 8/d di are Controparte_5
1,08, confinanti con restante proprietà di ed aventi causa eredi;
Controparte_3 CP_3
- che era proprietaria esclusiva degli appezzamenti di terreno siti in Controparte_3
Vitulazio (CE), alla Località “Boscariello”, in catasto al Foglio 2, p.lla 24/e, di are 33,23; p.lla
131/d di are 29,70; p.lla 24/d di are 45,70; p.lla 131/e di are 12,90; p.lla 10/e di are 42,70 ;
p.lla 10/f di are 30,77; p.lla 10/c di are 46,85; p.lla 8/c di are 6,45 (con la precisazione che le particelle 24/d, 24/e, 131/d, 131/e e 10/f, confinavano con proprietà , con CP_4 ex beni parrocchiali, con beni Statuto e restante proprietà ; la part.lla 10/e Controparte_3 confinava con proprietà esclusiva di , con proprietà e Controparte_3 Controparte_6 proprietà ; la part.lla 10/c confinava con proprietà , Controparte_5 Controparte_6
e beni;
la part.lla 8/c confinava con proprietà Parte_4 Controparte_5 [...]
e proprietà ; Pt_4 Controparte_6
- che era esclusiva proprietaria di un terreno ubicato in Vitulazio (CE), Controparte_3
Località “San Simeone”, in Catasto al Foglio 5, part.lla 33/a, esteso are 61,15, di cui circa un moggio era tenuto in fitto dal defunto , confinante con beni Persona_2 [...]
e , con traversa Località San Simeone e Strada Provinciale Controparte_2 CP_1
Vitulazio-Capua;
- che era proprietario esclusivo dell'appezzamento di terreno sito in Parte_4
Vitulazio (CE), Località Boscariello in Catasto al Foglio 2, part.lla 10/b, di are 43,85 e part.lla 8/b di are 14,95, confinante con beni , con beni e Controparte_3 Controparte_1
e, su uno stesso lato, con restanti beni ed Controparte_2 CP_6 [...]
; CP_5
- che e erano comproprietarie in parti Controparte_1 Controparte_2 uguali, dei fondi siti in Vitulazio (CE), Località “Boscariello”, in Catasto al Foglio 2, part.lla
24/a di are 60,95 e part.lla 131/a di are 13,25, confinanti con restante proprietà
[...]
, con beni eredi , con beni CP_7 Controparte_2 CP_6 [...]
e con beni Istituto Suore Religiose;
Foglio 2, part.lla 11, mq.
2.700 circa, CP_5 confinante come sopra;
part.lla 10/a di are 41,25 e part.lla 8/a di are 21.05, confinanti con part.lla 11 di proprietà e beni , nonché di un fondo sempre CP_6 Parte_4 sito in Vitulazio (CE), località “San Simeone”, in Catasto al Foglio 5, part.lle 33/b e 33/c, esteso complessivamente ettari 1.29.85, di cui in fitto al defunto circa la Persona_2 metà, confinante con beni , strada Provinciale Capua-Vitulazio, con Controparte_3 restante proprietà ed;
Controparte_1 Controparte_2
- che i suddetti immobili erano tenuti in fitto da , nato a [...], il Persona_2
19.09.1936 e deceduto il 19.03.2011, che aveva lasciato, quali eredi, Parte_1
e , i quali avevano sempre esercitato attività Controparte_8 Parte_3 imprenditoriale nell'edilizia, dediti in particolare alla costruzione ed alla compravendita di immobili;
erano stati ed erano titolari di più società e non avevano mai esercitato attività agricola nella qualità di coltivatori diretti e/o di imprenditori agricoli a titolo principale, ignari delle più elementari regole della coltivazione dei campi;
- che il fondo in località Boscariello non era stato adeguatamente coltivato con un ciglione ricoperto di erbacce, piante secolari con danni causati da incendi, le piante di olivo in abbandono;
allo stesso modo, erano in abbandono i terreni in località San Simeone;
- che avevano provveduto, con lettera raccomandata del 13 giugno 2011, a richiedere il rilascio dei fondi. Non essendosi addivenuti ad un bonario componimento, neppure in sede di Stapa Cepica, essendo stato anche richiesto al Tribunale atp (che era stato disposto).
Concludevano perché, essendo il contratto scaduto il 19 marzo 2011, e non avendo gli eredi di continuato ad esercitare attività agricola, questi fossero condannati al Persona_2 rilascio dei terreni;
in subordine, concludevano per la risoluzione del contratto per grave inadempimento dei resistenti, con condanna al risarcimento dei danni per i danni alle colture, oltre che per l'abusiva occupazione dal 19\03\2011; vinte le spese di lite;
in ogni caso concludevano per il rilascio per finita affittanza.
2.Si costituivano , , . Parte_1 Parte_2 Controparte_8 Parte_3
Deducevano:
-di essere legittimati alla continuazione del rapporto di fitto agrario, avendo essi provveduto unitamente al genitore alla coltivazione dei terreni in fitto e ciò anche posteriormente al decesso di , essendo subentrati negli originari rapporti, provvedendo al Persona_2 versamento dei canoni dovuti;
-che, nella specie, si configurava un'impresa familiare coltivatrice ex art. 48 legge 203\1982, rimanendo all'uopo irrilevante la partecipazione in altre società da parte dei , Per_2 potendosi altresì applicare al caso di specie la normativa di cui all'art. 49 della legge
203\1982, non essendo contestabile la qualità di imprenditore agricolo in capo a Pt_3
;
[...]
- che la scadenza del contratto era da individuare nel 2026, essendo lo stesso iniziato nel
1960;
- che non era configurabile alcuna responsabilità dei resistenti in ordine all'assunto inadempimento, avendo apportato miglioramenti ai fondi ed addizioni.
Concludevano per il rigetto del ricorso;
per l'accertamento della scadenza del contratto al
2026 e, in riconvenzionale, per il riconoscimento in loro favore dell'indennità dei miglioramenti apportati ai fondi quantificate in euro 161425,00 o, in subordine, in euro
154505,00; con vittoria di spese ed onorari.
3. Con sentenza n. 4502, pubblicata il 4.12.2023, il tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, sezione specializzata agraria, dichiarava la finita affittanza del contratto intercorso tra le parti al 2026 e fissava per il rilascio dei terreni indicati in ricorso la data del 10\11\2026 ore 10,00 con prosieguo;
dichiarava improcedibili le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente;
dichiarava inammissibile la proposta domanda riconvenzionale;
compensava le spese di lite e di ctu tra le parti.
In motivazione deduceva: che doveva prendersi atto che all'udienza del 24 settembre del 2020, i ricorrenti avevano accettato la scadenza del contratto di affitto al 2026, come prospettato in comparsa di risposta da parte resistente, dovendosi perciò dichiarare che il contratto di fitto in corso aveva scadenza del 2026, fissandosi al 10\11\2026 ore 10,00, con prosieguo, la data di rilascio dei terreni;
che doveva dichiararsi l'improcedibilità della valutazione delle ulteriori domande di risoluzione del contratto per inadempimento e danni, per non essere state le stesse precedute dal tentativo di conciliazione presso Stapa Cepica, essendo stata, in quella sede, formulata domanda di risoluzione per finita affittanza, sul presupposto dell'insussistenza in capo ai resistenti dei requisiti per subentrare al padre coltivatore (cfr. verbale di tentativo di conciliazione del 21 luglio del 2011); che doveva dichiararsi inammissibile la valutazione della domanda riconvenzionale di miglioramenti, avanzata da parte resistente, dal momento che era consolidato in giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di contratto di fitto agrario e di indennità di miglioramenti apportati al fondo rustico, doveva considerarsi corretta la decisione del giudice di merito di non pronunziarsi sull'ammissibilità di detto indennizzo dal momento che la liquidazione dell'indennità postula che il rapporto agrario sia cessato, sicchè solo alla data della cessazione di esso è possibile operare il calcolo in questione;
che, pur sussistendo allo stato - e salva ulteriore valutazione, al momento del rilascio, dei miglioramenti, come accertati dal ctu -, gli stessi non potevano essere valutati anteriormente alla cessazione del rapporto agrario, ancora in corso, come riconosciuto da entrambe le parti;
che, quanto alle spese processuali, la soccombenza reciproca consentiva di compensarle integralmente tra le parti, anche con riguardo alle spese di ctu. Se da un lato parte ricorrente aveva riconosciuto la scadenza al 2026, dunque riconoscendo la sussistenza del rapporto agrario e la titolarità sostanziale del medesimo in capo agli attuali resistenti (in ciò aderendo in corso di causa a quanto prospettato sin dalla comparsa di risposta da parte resistente), dall'altro risultava la declaratoria di inammissibilità del riconoscimento dei miglioramenti in ordine ai quali gli stessi avevano inteso reiterare l'istanza di accoglimento fino alla fine del processo, assumendo l'ammissibilità della domanda di condanna al pagamento dei medesimi anche prima della cessazione del rapporto agrario.
4. e hanno promosso appello. Parte_1 Parte_5 Parte_3
Lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha compensato integralmente le spese tra le parti.
Deducono: che è stata accolta la domanda degli appellanti di riconoscere la scadenza del rapporto di affittanza all'anno 2026; che il tribunale ha riconosciuto l'esistenza delle migliorie apportate dagli appellanti ai terreni in affitto – come richiesto dai;
Per_2
che la pronuncia di inammissibilità della domanda di pagamento dell'indennizzo per i miglioramenti è una decisione sulla non esigibilità del credito, accertato in corso di causa e ritenuto sussistente dal Tribunale;
che, però, nel merito, è stata riconosciuta pienamente fondata la domanda di accertamento della indennità;
che tutte le domande avanzate dalla controparte sono state rigettare, perché infondate o improcedibili;
che dunque i erano soccombenti e, dunque, non poteva darsi applicazione Parte_6 dell'art. 92 cpc, quanto meno sotto il profilo della compensazione integrale;
che gli appellanti potevano essere considerati soccombenti solo parzialmente e, in ogni caso, in minor misura rispetto alla controparte.
Ai sensi dell'art. 346 cpc, ripropongono la domanda di condanna di al Parte_6 pagamento della indennità per i miglioramenti apportati, quantificata in euro 41.870,07 – oltre interessi dal 1960 -, ovvero in una maggiore somma, risultante da un incremento dei miglioramenti e dalla trasformazione del terreno in località San Simeone in fondo irriguo per la realizzazione del pozzo , da accertarsi nel corso del giudizio a mezzo ctu, qualora , al momento della decisione del giudizio di appello, fosse intervenuta la cessazione del rapporto e il rilascio dei fondi al 10 novembre 2026, come determinato dal Tribunale nella sentenza n. 4502/2023 , ovvero in epoca precedente.
Hanno così concluso:
1. in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. n. 4502/2023 ed in accoglimento del presente gravame, si condannino, in solido tra loro, ; Controparte_1
; ; al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_3 Parte_4
e delle competenze e delle spese anche di ctu del giudizio Parte_1 Pt_2 Pt_3 di primo grado essendo in ogni caso essi;
Controparte_1 Controparte_2
; ; soccombenti e/o maggiormente soccombenti nel
[...] Controparte_3 Parte_4 procedimento r.g.6445/2014 svolto dinanzi il Tribunale di S.Maria C.V.
2. qualora al momento della decisione del presente giudizio dovesse intervenire la cessazione del rapporto agrario al 10.11.2026 - come determinato dal Tribunale nella sentenza n. 4502/2023 - e di rilascio dei fondi ubicati in Vitulazio località "Boscariello" e "
San Simeone", in catasto: foglio 2 , p.lla 24/b di are 56,85 circa, p.lla 131/b di are 17,35 circa, p.lla 10/d di are 46,82 circa, p.lla 8/d di are 1,08; p.lla 24/e di are 33,23 circa, p.lla
131/d di are 29,70, p.lla 24/d di are 45,70, p.lla 131/e di are 12,90, p.lla 1 0/e di are 42,70, p.lla 10/f di are 30,77, p.lla 10/c di are 46,85, p.Ila 8/c di are 6,45,10/b di are 43,85, p.lla 8/b di are 14,95, p.lla 24/a di are 60,95, p.lla 131/a di are 13,25, p.Ila 10/a di are 41,25, p.lla 8/a di are 21,05; al foglio 5 p.lla 33/a di are 61,15, p.lla 33/b e 33/c di ettari 1.29.85, ovvero in epoca precedente al 10.11.2026 , anche a seguito di eventuale rilascio spontaneo dei predetti terreni , si condannino insolido i signori;
Controparte_1 Controparte_2
; ; al pagamento in favore di
[...] Controparte_3 Parte_4 Pt_1
e della indennità per i miglioramenti nella misura di euro
[...] Pt_2 Pt_3
41.870,07,oltre interessi dal 1960, come determinata dal CTU dott. nel Persona_4 giudizio di primo grado , ovvero della maggiore somma che dovesse risultare da un incremento dei miglioramenti e dalla trasformazione del terreno in località San Simeone in fondo irriguo per la realizzazione del pozzo , da accertarsi nel corso del presente giudizio a mezzo di consulenza tecnica integrativa limitata all'accertamento degli ulteriori miglioramenti e trasformazione fondo San Simeone.
3. Vittoria di spese ed onorario del presente giudizio con distrazione.
5. Si sono costituite e ed hanno Controparte_1 Controparte_2 chiesto il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile e infondato.
6. Si sono costituti e . Controparte_3 Parte_4
Hanno chiesto il rigetto dell'appello.
7. Non si è costituito . Controparte_8
Con ordinanza del 30.12.2024 è stata dichiarata la contumacia di questi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.I sostengono che il tribunale abbia errato nel compensare le spese di Per_2 giudizio in assenza dei presupposti di legge per la compensazione, atteso che, mentre le domande formulate dai sono state tutte rigettate, le domande formulate Parte_6 dagli appellanti in primo grado (vale a dire, la domanda di accertamento che il contratto di fitto aveva, quale scadenza naturale, il 2026 e la domanda di accertamento della esistenza di migliorie e di condanna al pagamento della relativa indennità) sono state, invece, accolte.
Il motivo di appello è infondato.
1.1.L'art. 92 cpc, al secondo comma, recita: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
1.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte (v. Cass. 1269/2020; v. anche
Cass. 31444/2023).
1.3.Il secondo comma dell'art. 17 della legge 203 del 1982 recita:
“L'affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato. Le parti possono convenire la corresponsione di tale indennità anche prima della cessazione del rapporto”.
1.4. La giurisprudenza di legittimità ha, in plurimi arresti, precisato che “l'affittuario ha diritto al pagamento della indennità per i miglioramenti apportati al fondo rustico da lui condotto in locazione solo dal momento della cessazione del rapporto, e non mentre è ancora nel godimento del fondo, usufruendo dei miglioramenti” (v. Cass. 2037/1994); “l'indennità spettante all'affittuario per i miglioramenti apportati al fondo, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203, si determina con riferimento al momento della cessazione del contratto, che si identifica con la data in cui il rapporto è dismesso alla scadenza contrattuale o legale, o con quella di anticipata risoluzione, con correlativo rilascio del terreno. Qualora il rapporto non venga dismesso alla scadenza (o all'atto della sua anticipata risoluzione), risultando la stessa controversa, il momento della cessazione del rapporto va individuato nella data fissata dalla sentenza di condanna al rilascio del fondo
(che coincide, "ex lege", con l'annata agraria in cui la sentenza è pronunciata), posto che da tale momento il proprietario concedente può ottenere coattivamente il rilascio del fondo ed il conduttore può far valere il diritto agli eventuali miglioramenti apportati” (v. Cass. 25140/2008); “in tema di contratto di affitto agrario e di indennità per i miglioramenti apportati al fondo rustico che ne forma oggetto, deve considerarsi corretta la decisione del giudice di merito di non pronunciarsi, per carenza di interesse, sull'ammontare di detta indennità laddove, in altro giudizio, egli abbia rigettato la domanda di rilascio avanzata dal concedente in danno dell'affittuario, atteso che l'indennità ai sensi dell'art. 17 della legge n. 203 del 1982, dovendo essere liquidata in misura corrispondente alla differenza tra l'attuale valore di mercato del fondo non trasformato ed il valore conseguito in seguito ai miglioramenti, postula che il rapporto di affitto sia cessato, sicché solo alla data della cessazione di esso è possibile operare il calcolo in questione, a meno che le parti non abbiano diversamente convenuto” (v. Cass. 26504/2009); “l'indennità spettante all'affittuario per i miglioramenti apportati al fondo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, l. n. 203 del 1982, si determina con riferimento al momento della cessazione del contratto che si identifica con la data in cui il rapporto è dismesso alla scadenza contrattuale o legale, o con quella di anticipata risoluzione, con correlativo rilascio del terreno. Qualora il rapporto non venga dismesso alla scadenza (o all'atto della sua anticipata risoluzione), risultando la stessa controversa, il momento della cessazione del rapporto va individuato nella data fissata dalla sentenza di condanna al rilascio del fondo (che coincide, "ex lege", con l'annata agraria in cui la sentenza è pronunciata), posto che da tale momento il proprietario concedente può ottenere coattivamente il rilascio del fondo ed il conduttore può far valere il diritto agli eventuali miglioramenti apportati” (v. Cass. 28008/2019).
1.5. E' dunque necessario fare riferimento al momento di effettiva dismissione del fondo, tenuto conto della necessità di rapportare a tale momento la verifica della sussistenza/persistenza dei miglioramenti e di stimare l'eventuale aumento del valore di mercato del fondo rispetto al valore attuale di mercato del medesimo fondo non trasformato.
1.6. Nella specie, non è contestato che il rapporto di fittanza sia ancora in essere, atteso che il termine finale è stato fissato dal tribunale al novembre del 2026 e tale statuizione non
è stata fatta oggetto di impugnazione da alcuna parte.
1.7. Pertanto, atteso che il contratto di fitto è ancora efficace, non sussistono i presupposti per accertare né l'esistenza dei miglioramenti, né l'entità degli stessi.
1.8. Il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di riconoscimento dei miglioramenti, avanzata dai , adducendo, appunto, che in costanza di rapporto non potevano Per_2 valutarsi i miglioramenti.
1.9. I sostengono che il tribunale abbia riconosciuto - con statuizione passata in Per_2 giudicato, in quanto non oggetto di alcuna impugnazione - l'esistenza di miglioramenti e che non abbia provveduto alla domanda di pagamento della relativa indennità solo in quanto tale credito non è esigibile – fino a quando è persistente il rapporto di fitto.
Tale affermazione è errata.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, l'accertamento della stessa esistenza di miglioramenti, oltre che dell'entità di questi, non può avvenire che al momento della cessazione del rapporto, e non prima: infatti, ben potrebbe succedere che i miglioramenti esistano nel corso del rapporto e che, poi, al momento della cessazione, gli stessi non esistano più; oppure che l'entità degli stessi miglioramenti si modifichi nel corso del rapporto.
Pertanto, l'accertamento della esistenza e delle entità dei miglioramenti, ove anche effettuata dall'autorità giudiziaria nel corso del rapporto di fittanza, non ha alcuna rilevanza, in quanto maca il presupposto fattuale sul quale decidere;
pertanto, sarà necessario altro accertamento al momento della cessazione del rapporto di fittanza.
1.10. Per altro, una volta dichiarata la inammissibilità della domanda di riconoscimento della indennità per le migliorie, ogni valutazione sul merito della domanda avrebbe dovuto essere omessa, non avendo alcuna rilevanza giuridica per la parte che, ove portatrice di interesse, avrebbe l'onere di impugnare solo la statuizione di inammissibilità.
1.11. Nella specie, va osservato la declaratoria di inammissibilità della domanda di pagamento della indennità per le migliorie non è stata fatta oggetto di impugnazione. I
si sono limitati a riproporre, ex art. 346 cpc, la domanda in questione, nella Per_2 eventuale prospettiva che al momento della pronuncia di questa Corte il rapporto fosse già cessato (circostanza che non si è verificata).
1.12. Infine, a sconfessare ulteriormente i quando sostengono che il tribunale abbia Per_2 riconosciuto l'esistenza delle migliorie – il che comporterebbe l'accoglimento della domanda dagli stessi avanzata - vi è che il tribunale ha solo detto che “pur sussistendo allo stato e salva ulteriore valutazione al momento del rilascio miglioramenti come accertato dal ctu, gli stessi non possono essere valutati anteriormente alla cessazione del rapporto agrario, pacificamente ancora in corso come riconosciuto da entrambe le parti”. Quindi, lo stesso tribunale si è espresso con una pronuncia incidentale – priva della vocazione ad alcun giudicato –, mettendo in evidenza come l'accertamento attuale non avesse rilevanza, mentre l'unico accertamento rilevante fosse quello da effettuare al momento della cessazione del rapporto.
1.13. Deve concludersi che la domanda di riconoscimento delle migliorie non è stata accolta in alcun modo dal tribunale e che nella sentenza di prima grado non vi è alcun accertamento giuridicamente rilevante della esistenza delle migliorie.
1.14. I hanno chiesto, con la comparsa di primo grado, di accertare la continuazione Per_2 del rapporto di fittanza in capo a loro, quali eredi di , e di accertare, altresì, Persona_2 che la scadenza del contratto era da fissare al 2026.
Il tribunale, con la sentenza, ha effettivamente riconosciuto che la scadenza del contratto di fitto era da individuare nell'anno 2026, tanto che ha fissato tale scadenza al novembre del
2026.
1.15. Va osservato che i , nel corso del giudizio di primo grado, hanno Parte_7 acconsentito a che la data di scadenza del contratto di fitto fosse fissata al 2026: tanto è vero che il tribunale ha individuato tale data di scadenza dando atto che le parti erano concordi sul punto.
1.16. Inoltre, è rilevante osservare che, tra le domande formulate, in via gradata, dai in primo grado, vi era anche quella di accertare che il contratto di fitto avrebbe Pt_5 avuto una scadenza nel 2020 “o a quella data anteriore o successiva alla fine dell'annata agraria 2020” (v.pg. 10 del ricorso di primo grado).
1.17. Va dunque concluso che, seppure la domanda di accertamento formulata dai CP_2
è stata accolta a) i , nel corso del giudizio, hanno concordato sulla data di Parte_6 cessazione del contratto, b) anche gli appellati avevano formulato – seppure in via gradata
- domanda di accertamento della scadenza del contratto in un momento successivo al 2020. 1.18. Se le domande di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni, avanzate dai , sono state rigettate – in quanto ritenute improponibili per mancato Parte_6 espletamento del tentativo di conciliazione -, anche la domanda di accertamento della esistenza delle migliorie e la domanda di pagamento della indennità, formulate dai , Per_2 sono state rigettate (in quanto ritenute inammissibili).
Quanto alla domanda di accertamento della scadenza del contratto di fitto al 2026, questa
è stata avanzata da entrambe le parti (seppure dai solo in via subordinata Parte_6 ad altre principali).
Va tratta dunque la conclusione che sussista una soccombenza reciproca tra le parti, valutabile come equivalente.
1.19. Non va, inoltre, dimenticato che – come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata -, a fronte di soccombenze reciproche di entità diverse, è rimessa in ogni caso al giudice valutare se disporre una compensazione integrale o parziale e, solo nel caso in cui ritenga sussistano i presupposti per una compensazione parziale, il giudice debba valutare quale delle due parti sia più soccombente dell'altra.
Nella specie, questa Corte, alla luce delle riflessioni già evidenziate, ritiene che le spese del primo grado potessero essere integralmente compensate, sussistendone i presupposti.
2. Al rigetto dell'appello deve fare seguito la conferma della sentenza di primo grado.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
4. Per stimare il valore della controversia deve provvedersi a valutare quali sarebbero state le spese che, in primo grado, il tribunale avrebbe potuto liquidare secondo soccombenza.
4.1. Il valore delle domande formulate dai è, nel complesso, Parte_6 indeterminabile.
In valore di mercato dei terreni di cui i ricorrenti avevano chiesto il rilascio non è calcolabile, in assenza di indici;
la domanda di risarcimento dei danni, essendo mancata l'indicazione di una somma, è da ritenersi di valore indeterminabile.
4.2. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014 le cause di valore indeterminabile, ai fini della liquidazione del compenso, sono da ritenersi di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, tenendo conto della complessità delle questioni e dell'oggetto.
Alla luce delle questioni trattate e del numero di terreni, poteva farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore è compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00.
4.3. Per le fasi si studio, introduttiva, di trattazione e decisoria poteva farsi applicazione dei compensi medi, ridotti del 50%. Pertanto, poteva liquidarsi la somma di euro 7.051,50 a titolo di compenso.
4.4. Tale somma deve essere presa in considerazione quale valore della controversia in appello.
4.5. Pertanto, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla corte d'appello, il cui valore sia compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
5. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei compensi medi, ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove il contributo sia dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello promosso da e e, per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'effetto, conferma la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4674, pubblicata il 4.12.2023; b) condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 di lite, liquidate, in favore di e in euro 2.904,50 a titolo di Controparte_3 Parte_4 compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e in favore di e , in euro 2.904,50 a titolo di Controparte_1 Controparte_2 compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove il contributo sia dovuto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.09.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott. Massimo Sensale Consigliere
dott. Luigi Mancini Consigliere rel. dott.ssa Arianna Divella Esperto
dott. Marco Razzano Esperto
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 2487 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), difesi dall'avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
Giovanni Actis, giusta procura in atti
Appellanti
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_4 Controparte_2
), difese dall'avv. Pasquale Mercone, giusta procura in atti CodiceFiscale_5 appellate
E (C.F.: e (C.F.: Controparte_3 C.F._6 Parte_4
difesi dall'avv. Francesco Buco e dall'avv. Vincenzo Maria Buco, C.F._7 giusta procura in atti
Appellati
FATTI DI CAUSA
1.Con ricorso, , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
, deducevano: CP_3 Parte_4
- che e erano comproprietari, pro indiviso ed in parti Controparte_3 Parte_4 uguali, dei seguenti appezzamenti di terreno siti in Vitulazio (CE), alla Località “Boscariello”, in Catasto al Foglio 2, p.lla 11, mq.
2.700 circa, confinante con beni , Per_1 Persona_2 beni Eredi , restante proprietà Eredi;
p.lla 24/b di are 56,85 e p.lla Persona_3 CP_3
131/b di are 17,35 circa, confinanti per due lati con beni , con beni CP_4 [...]
e per un lato, per il terzo lato con l'Istituto Suore CP_1 Controparte_2
Religiose e per il quarto lato con;
p.lle 10/d di are 46,82 e 8/d di are Controparte_5
1,08, confinanti con restante proprietà di ed aventi causa eredi;
Controparte_3 CP_3
- che era proprietaria esclusiva degli appezzamenti di terreno siti in Controparte_3
Vitulazio (CE), alla Località “Boscariello”, in catasto al Foglio 2, p.lla 24/e, di are 33,23; p.lla
131/d di are 29,70; p.lla 24/d di are 45,70; p.lla 131/e di are 12,90; p.lla 10/e di are 42,70 ;
p.lla 10/f di are 30,77; p.lla 10/c di are 46,85; p.lla 8/c di are 6,45 (con la precisazione che le particelle 24/d, 24/e, 131/d, 131/e e 10/f, confinavano con proprietà , con CP_4 ex beni parrocchiali, con beni Statuto e restante proprietà ; la part.lla 10/e Controparte_3 confinava con proprietà esclusiva di , con proprietà e Controparte_3 Controparte_6 proprietà ; la part.lla 10/c confinava con proprietà , Controparte_5 Controparte_6
e beni;
la part.lla 8/c confinava con proprietà Parte_4 Controparte_5 [...]
e proprietà ; Pt_4 Controparte_6
- che era esclusiva proprietaria di un terreno ubicato in Vitulazio (CE), Controparte_3
Località “San Simeone”, in Catasto al Foglio 5, part.lla 33/a, esteso are 61,15, di cui circa un moggio era tenuto in fitto dal defunto , confinante con beni Persona_2 [...]
e , con traversa Località San Simeone e Strada Provinciale Controparte_2 CP_1
Vitulazio-Capua;
- che era proprietario esclusivo dell'appezzamento di terreno sito in Parte_4
Vitulazio (CE), Località Boscariello in Catasto al Foglio 2, part.lla 10/b, di are 43,85 e part.lla 8/b di are 14,95, confinante con beni , con beni e Controparte_3 Controparte_1
e, su uno stesso lato, con restanti beni ed Controparte_2 CP_6 [...]
; CP_5
- che e erano comproprietarie in parti Controparte_1 Controparte_2 uguali, dei fondi siti in Vitulazio (CE), Località “Boscariello”, in Catasto al Foglio 2, part.lla
24/a di are 60,95 e part.lla 131/a di are 13,25, confinanti con restante proprietà
[...]
, con beni eredi , con beni CP_7 Controparte_2 CP_6 [...]
e con beni Istituto Suore Religiose;
Foglio 2, part.lla 11, mq.
2.700 circa, CP_5 confinante come sopra;
part.lla 10/a di are 41,25 e part.lla 8/a di are 21.05, confinanti con part.lla 11 di proprietà e beni , nonché di un fondo sempre CP_6 Parte_4 sito in Vitulazio (CE), località “San Simeone”, in Catasto al Foglio 5, part.lle 33/b e 33/c, esteso complessivamente ettari 1.29.85, di cui in fitto al defunto circa la Persona_2 metà, confinante con beni , strada Provinciale Capua-Vitulazio, con Controparte_3 restante proprietà ed;
Controparte_1 Controparte_2
- che i suddetti immobili erano tenuti in fitto da , nato a [...], il Persona_2
19.09.1936 e deceduto il 19.03.2011, che aveva lasciato, quali eredi, Parte_1
e , i quali avevano sempre esercitato attività Controparte_8 Parte_3 imprenditoriale nell'edilizia, dediti in particolare alla costruzione ed alla compravendita di immobili;
erano stati ed erano titolari di più società e non avevano mai esercitato attività agricola nella qualità di coltivatori diretti e/o di imprenditori agricoli a titolo principale, ignari delle più elementari regole della coltivazione dei campi;
- che il fondo in località Boscariello non era stato adeguatamente coltivato con un ciglione ricoperto di erbacce, piante secolari con danni causati da incendi, le piante di olivo in abbandono;
allo stesso modo, erano in abbandono i terreni in località San Simeone;
- che avevano provveduto, con lettera raccomandata del 13 giugno 2011, a richiedere il rilascio dei fondi. Non essendosi addivenuti ad un bonario componimento, neppure in sede di Stapa Cepica, essendo stato anche richiesto al Tribunale atp (che era stato disposto).
Concludevano perché, essendo il contratto scaduto il 19 marzo 2011, e non avendo gli eredi di continuato ad esercitare attività agricola, questi fossero condannati al Persona_2 rilascio dei terreni;
in subordine, concludevano per la risoluzione del contratto per grave inadempimento dei resistenti, con condanna al risarcimento dei danni per i danni alle colture, oltre che per l'abusiva occupazione dal 19\03\2011; vinte le spese di lite;
in ogni caso concludevano per il rilascio per finita affittanza.
2.Si costituivano , , . Parte_1 Parte_2 Controparte_8 Parte_3
Deducevano:
-di essere legittimati alla continuazione del rapporto di fitto agrario, avendo essi provveduto unitamente al genitore alla coltivazione dei terreni in fitto e ciò anche posteriormente al decesso di , essendo subentrati negli originari rapporti, provvedendo al Persona_2 versamento dei canoni dovuti;
-che, nella specie, si configurava un'impresa familiare coltivatrice ex art. 48 legge 203\1982, rimanendo all'uopo irrilevante la partecipazione in altre società da parte dei , Per_2 potendosi altresì applicare al caso di specie la normativa di cui all'art. 49 della legge
203\1982, non essendo contestabile la qualità di imprenditore agricolo in capo a Pt_3
;
[...]
- che la scadenza del contratto era da individuare nel 2026, essendo lo stesso iniziato nel
1960;
- che non era configurabile alcuna responsabilità dei resistenti in ordine all'assunto inadempimento, avendo apportato miglioramenti ai fondi ed addizioni.
Concludevano per il rigetto del ricorso;
per l'accertamento della scadenza del contratto al
2026 e, in riconvenzionale, per il riconoscimento in loro favore dell'indennità dei miglioramenti apportati ai fondi quantificate in euro 161425,00 o, in subordine, in euro
154505,00; con vittoria di spese ed onorari.
3. Con sentenza n. 4502, pubblicata il 4.12.2023, il tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, sezione specializzata agraria, dichiarava la finita affittanza del contratto intercorso tra le parti al 2026 e fissava per il rilascio dei terreni indicati in ricorso la data del 10\11\2026 ore 10,00 con prosieguo;
dichiarava improcedibili le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente;
dichiarava inammissibile la proposta domanda riconvenzionale;
compensava le spese di lite e di ctu tra le parti.
In motivazione deduceva: che doveva prendersi atto che all'udienza del 24 settembre del 2020, i ricorrenti avevano accettato la scadenza del contratto di affitto al 2026, come prospettato in comparsa di risposta da parte resistente, dovendosi perciò dichiarare che il contratto di fitto in corso aveva scadenza del 2026, fissandosi al 10\11\2026 ore 10,00, con prosieguo, la data di rilascio dei terreni;
che doveva dichiararsi l'improcedibilità della valutazione delle ulteriori domande di risoluzione del contratto per inadempimento e danni, per non essere state le stesse precedute dal tentativo di conciliazione presso Stapa Cepica, essendo stata, in quella sede, formulata domanda di risoluzione per finita affittanza, sul presupposto dell'insussistenza in capo ai resistenti dei requisiti per subentrare al padre coltivatore (cfr. verbale di tentativo di conciliazione del 21 luglio del 2011); che doveva dichiararsi inammissibile la valutazione della domanda riconvenzionale di miglioramenti, avanzata da parte resistente, dal momento che era consolidato in giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di contratto di fitto agrario e di indennità di miglioramenti apportati al fondo rustico, doveva considerarsi corretta la decisione del giudice di merito di non pronunziarsi sull'ammissibilità di detto indennizzo dal momento che la liquidazione dell'indennità postula che il rapporto agrario sia cessato, sicchè solo alla data della cessazione di esso è possibile operare il calcolo in questione;
che, pur sussistendo allo stato - e salva ulteriore valutazione, al momento del rilascio, dei miglioramenti, come accertati dal ctu -, gli stessi non potevano essere valutati anteriormente alla cessazione del rapporto agrario, ancora in corso, come riconosciuto da entrambe le parti;
che, quanto alle spese processuali, la soccombenza reciproca consentiva di compensarle integralmente tra le parti, anche con riguardo alle spese di ctu. Se da un lato parte ricorrente aveva riconosciuto la scadenza al 2026, dunque riconoscendo la sussistenza del rapporto agrario e la titolarità sostanziale del medesimo in capo agli attuali resistenti (in ciò aderendo in corso di causa a quanto prospettato sin dalla comparsa di risposta da parte resistente), dall'altro risultava la declaratoria di inammissibilità del riconoscimento dei miglioramenti in ordine ai quali gli stessi avevano inteso reiterare l'istanza di accoglimento fino alla fine del processo, assumendo l'ammissibilità della domanda di condanna al pagamento dei medesimi anche prima della cessazione del rapporto agrario.
4. e hanno promosso appello. Parte_1 Parte_5 Parte_3
Lamentano l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha compensato integralmente le spese tra le parti.
Deducono: che è stata accolta la domanda degli appellanti di riconoscere la scadenza del rapporto di affittanza all'anno 2026; che il tribunale ha riconosciuto l'esistenza delle migliorie apportate dagli appellanti ai terreni in affitto – come richiesto dai;
Per_2
che la pronuncia di inammissibilità della domanda di pagamento dell'indennizzo per i miglioramenti è una decisione sulla non esigibilità del credito, accertato in corso di causa e ritenuto sussistente dal Tribunale;
che, però, nel merito, è stata riconosciuta pienamente fondata la domanda di accertamento della indennità;
che tutte le domande avanzate dalla controparte sono state rigettare, perché infondate o improcedibili;
che dunque i erano soccombenti e, dunque, non poteva darsi applicazione Parte_6 dell'art. 92 cpc, quanto meno sotto il profilo della compensazione integrale;
che gli appellanti potevano essere considerati soccombenti solo parzialmente e, in ogni caso, in minor misura rispetto alla controparte.
Ai sensi dell'art. 346 cpc, ripropongono la domanda di condanna di al Parte_6 pagamento della indennità per i miglioramenti apportati, quantificata in euro 41.870,07 – oltre interessi dal 1960 -, ovvero in una maggiore somma, risultante da un incremento dei miglioramenti e dalla trasformazione del terreno in località San Simeone in fondo irriguo per la realizzazione del pozzo , da accertarsi nel corso del giudizio a mezzo ctu, qualora , al momento della decisione del giudizio di appello, fosse intervenuta la cessazione del rapporto e il rilascio dei fondi al 10 novembre 2026, come determinato dal Tribunale nella sentenza n. 4502/2023 , ovvero in epoca precedente.
Hanno così concluso:
1. in riforma della sentenza del Tribunale di Santa Maria C.V. n. 4502/2023 ed in accoglimento del presente gravame, si condannino, in solido tra loro, ; Controparte_1
; ; al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_3 Parte_4
e delle competenze e delle spese anche di ctu del giudizio Parte_1 Pt_2 Pt_3 di primo grado essendo in ogni caso essi;
Controparte_1 Controparte_2
; ; soccombenti e/o maggiormente soccombenti nel
[...] Controparte_3 Parte_4 procedimento r.g.6445/2014 svolto dinanzi il Tribunale di S.Maria C.V.
2. qualora al momento della decisione del presente giudizio dovesse intervenire la cessazione del rapporto agrario al 10.11.2026 - come determinato dal Tribunale nella sentenza n. 4502/2023 - e di rilascio dei fondi ubicati in Vitulazio località "Boscariello" e "
San Simeone", in catasto: foglio 2 , p.lla 24/b di are 56,85 circa, p.lla 131/b di are 17,35 circa, p.lla 10/d di are 46,82 circa, p.lla 8/d di are 1,08; p.lla 24/e di are 33,23 circa, p.lla
131/d di are 29,70, p.lla 24/d di are 45,70, p.lla 131/e di are 12,90, p.lla 1 0/e di are 42,70, p.lla 10/f di are 30,77, p.lla 10/c di are 46,85, p.Ila 8/c di are 6,45,10/b di are 43,85, p.lla 8/b di are 14,95, p.lla 24/a di are 60,95, p.lla 131/a di are 13,25, p.Ila 10/a di are 41,25, p.lla 8/a di are 21,05; al foglio 5 p.lla 33/a di are 61,15, p.lla 33/b e 33/c di ettari 1.29.85, ovvero in epoca precedente al 10.11.2026 , anche a seguito di eventuale rilascio spontaneo dei predetti terreni , si condannino insolido i signori;
Controparte_1 Controparte_2
; ; al pagamento in favore di
[...] Controparte_3 Parte_4 Pt_1
e della indennità per i miglioramenti nella misura di euro
[...] Pt_2 Pt_3
41.870,07,oltre interessi dal 1960, come determinata dal CTU dott. nel Persona_4 giudizio di primo grado , ovvero della maggiore somma che dovesse risultare da un incremento dei miglioramenti e dalla trasformazione del terreno in località San Simeone in fondo irriguo per la realizzazione del pozzo , da accertarsi nel corso del presente giudizio a mezzo di consulenza tecnica integrativa limitata all'accertamento degli ulteriori miglioramenti e trasformazione fondo San Simeone.
3. Vittoria di spese ed onorario del presente giudizio con distrazione.
5. Si sono costituite e ed hanno Controparte_1 Controparte_2 chiesto il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile e infondato.
6. Si sono costituti e . Controparte_3 Parte_4
Hanno chiesto il rigetto dell'appello.
7. Non si è costituito . Controparte_8
Con ordinanza del 30.12.2024 è stata dichiarata la contumacia di questi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.I sostengono che il tribunale abbia errato nel compensare le spese di Per_2 giudizio in assenza dei presupposti di legge per la compensazione, atteso che, mentre le domande formulate dai sono state tutte rigettate, le domande formulate Parte_6 dagli appellanti in primo grado (vale a dire, la domanda di accertamento che il contratto di fitto aveva, quale scadenza naturale, il 2026 e la domanda di accertamento della esistenza di migliorie e di condanna al pagamento della relativa indennità) sono state, invece, accolte.
Il motivo di appello è infondato.
1.1.L'art. 92 cpc, al secondo comma, recita: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
1.2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell'ipotesi di compensazione parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch'essa accolta, dell'altra parte (v. Cass. 1269/2020; v. anche
Cass. 31444/2023).
1.3.Il secondo comma dell'art. 17 della legge 203 del 1982 recita:
“L'affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato. Le parti possono convenire la corresponsione di tale indennità anche prima della cessazione del rapporto”.
1.4. La giurisprudenza di legittimità ha, in plurimi arresti, precisato che “l'affittuario ha diritto al pagamento della indennità per i miglioramenti apportati al fondo rustico da lui condotto in locazione solo dal momento della cessazione del rapporto, e non mentre è ancora nel godimento del fondo, usufruendo dei miglioramenti” (v. Cass. 2037/1994); “l'indennità spettante all'affittuario per i miglioramenti apportati al fondo, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203, si determina con riferimento al momento della cessazione del contratto, che si identifica con la data in cui il rapporto è dismesso alla scadenza contrattuale o legale, o con quella di anticipata risoluzione, con correlativo rilascio del terreno. Qualora il rapporto non venga dismesso alla scadenza (o all'atto della sua anticipata risoluzione), risultando la stessa controversa, il momento della cessazione del rapporto va individuato nella data fissata dalla sentenza di condanna al rilascio del fondo
(che coincide, "ex lege", con l'annata agraria in cui la sentenza è pronunciata), posto che da tale momento il proprietario concedente può ottenere coattivamente il rilascio del fondo ed il conduttore può far valere il diritto agli eventuali miglioramenti apportati” (v. Cass. 25140/2008); “in tema di contratto di affitto agrario e di indennità per i miglioramenti apportati al fondo rustico che ne forma oggetto, deve considerarsi corretta la decisione del giudice di merito di non pronunciarsi, per carenza di interesse, sull'ammontare di detta indennità laddove, in altro giudizio, egli abbia rigettato la domanda di rilascio avanzata dal concedente in danno dell'affittuario, atteso che l'indennità ai sensi dell'art. 17 della legge n. 203 del 1982, dovendo essere liquidata in misura corrispondente alla differenza tra l'attuale valore di mercato del fondo non trasformato ed il valore conseguito in seguito ai miglioramenti, postula che il rapporto di affitto sia cessato, sicché solo alla data della cessazione di esso è possibile operare il calcolo in questione, a meno che le parti non abbiano diversamente convenuto” (v. Cass. 26504/2009); “l'indennità spettante all'affittuario per i miglioramenti apportati al fondo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, l. n. 203 del 1982, si determina con riferimento al momento della cessazione del contratto che si identifica con la data in cui il rapporto è dismesso alla scadenza contrattuale o legale, o con quella di anticipata risoluzione, con correlativo rilascio del terreno. Qualora il rapporto non venga dismesso alla scadenza (o all'atto della sua anticipata risoluzione), risultando la stessa controversa, il momento della cessazione del rapporto va individuato nella data fissata dalla sentenza di condanna al rilascio del fondo (che coincide, "ex lege", con l'annata agraria in cui la sentenza è pronunciata), posto che da tale momento il proprietario concedente può ottenere coattivamente il rilascio del fondo ed il conduttore può far valere il diritto agli eventuali miglioramenti apportati” (v. Cass. 28008/2019).
1.5. E' dunque necessario fare riferimento al momento di effettiva dismissione del fondo, tenuto conto della necessità di rapportare a tale momento la verifica della sussistenza/persistenza dei miglioramenti e di stimare l'eventuale aumento del valore di mercato del fondo rispetto al valore attuale di mercato del medesimo fondo non trasformato.
1.6. Nella specie, non è contestato che il rapporto di fittanza sia ancora in essere, atteso che il termine finale è stato fissato dal tribunale al novembre del 2026 e tale statuizione non
è stata fatta oggetto di impugnazione da alcuna parte.
1.7. Pertanto, atteso che il contratto di fitto è ancora efficace, non sussistono i presupposti per accertare né l'esistenza dei miglioramenti, né l'entità degli stessi.
1.8. Il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di riconoscimento dei miglioramenti, avanzata dai , adducendo, appunto, che in costanza di rapporto non potevano Per_2 valutarsi i miglioramenti.
1.9. I sostengono che il tribunale abbia riconosciuto - con statuizione passata in Per_2 giudicato, in quanto non oggetto di alcuna impugnazione - l'esistenza di miglioramenti e che non abbia provveduto alla domanda di pagamento della relativa indennità solo in quanto tale credito non è esigibile – fino a quando è persistente il rapporto di fitto.
Tale affermazione è errata.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, l'accertamento della stessa esistenza di miglioramenti, oltre che dell'entità di questi, non può avvenire che al momento della cessazione del rapporto, e non prima: infatti, ben potrebbe succedere che i miglioramenti esistano nel corso del rapporto e che, poi, al momento della cessazione, gli stessi non esistano più; oppure che l'entità degli stessi miglioramenti si modifichi nel corso del rapporto.
Pertanto, l'accertamento della esistenza e delle entità dei miglioramenti, ove anche effettuata dall'autorità giudiziaria nel corso del rapporto di fittanza, non ha alcuna rilevanza, in quanto maca il presupposto fattuale sul quale decidere;
pertanto, sarà necessario altro accertamento al momento della cessazione del rapporto di fittanza.
1.10. Per altro, una volta dichiarata la inammissibilità della domanda di riconoscimento della indennità per le migliorie, ogni valutazione sul merito della domanda avrebbe dovuto essere omessa, non avendo alcuna rilevanza giuridica per la parte che, ove portatrice di interesse, avrebbe l'onere di impugnare solo la statuizione di inammissibilità.
1.11. Nella specie, va osservato la declaratoria di inammissibilità della domanda di pagamento della indennità per le migliorie non è stata fatta oggetto di impugnazione. I
si sono limitati a riproporre, ex art. 346 cpc, la domanda in questione, nella Per_2 eventuale prospettiva che al momento della pronuncia di questa Corte il rapporto fosse già cessato (circostanza che non si è verificata).
1.12. Infine, a sconfessare ulteriormente i quando sostengono che il tribunale abbia Per_2 riconosciuto l'esistenza delle migliorie – il che comporterebbe l'accoglimento della domanda dagli stessi avanzata - vi è che il tribunale ha solo detto che “pur sussistendo allo stato e salva ulteriore valutazione al momento del rilascio miglioramenti come accertato dal ctu, gli stessi non possono essere valutati anteriormente alla cessazione del rapporto agrario, pacificamente ancora in corso come riconosciuto da entrambe le parti”. Quindi, lo stesso tribunale si è espresso con una pronuncia incidentale – priva della vocazione ad alcun giudicato –, mettendo in evidenza come l'accertamento attuale non avesse rilevanza, mentre l'unico accertamento rilevante fosse quello da effettuare al momento della cessazione del rapporto.
1.13. Deve concludersi che la domanda di riconoscimento delle migliorie non è stata accolta in alcun modo dal tribunale e che nella sentenza di prima grado non vi è alcun accertamento giuridicamente rilevante della esistenza delle migliorie.
1.14. I hanno chiesto, con la comparsa di primo grado, di accertare la continuazione Per_2 del rapporto di fittanza in capo a loro, quali eredi di , e di accertare, altresì, Persona_2 che la scadenza del contratto era da fissare al 2026.
Il tribunale, con la sentenza, ha effettivamente riconosciuto che la scadenza del contratto di fitto era da individuare nell'anno 2026, tanto che ha fissato tale scadenza al novembre del
2026.
1.15. Va osservato che i , nel corso del giudizio di primo grado, hanno Parte_7 acconsentito a che la data di scadenza del contratto di fitto fosse fissata al 2026: tanto è vero che il tribunale ha individuato tale data di scadenza dando atto che le parti erano concordi sul punto.
1.16. Inoltre, è rilevante osservare che, tra le domande formulate, in via gradata, dai in primo grado, vi era anche quella di accertare che il contratto di fitto avrebbe Pt_5 avuto una scadenza nel 2020 “o a quella data anteriore o successiva alla fine dell'annata agraria 2020” (v.pg. 10 del ricorso di primo grado).
1.17. Va dunque concluso che, seppure la domanda di accertamento formulata dai CP_2
è stata accolta a) i , nel corso del giudizio, hanno concordato sulla data di Parte_6 cessazione del contratto, b) anche gli appellati avevano formulato – seppure in via gradata
- domanda di accertamento della scadenza del contratto in un momento successivo al 2020. 1.18. Se le domande di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni, avanzate dai , sono state rigettate – in quanto ritenute improponibili per mancato Parte_6 espletamento del tentativo di conciliazione -, anche la domanda di accertamento della esistenza delle migliorie e la domanda di pagamento della indennità, formulate dai , Per_2 sono state rigettate (in quanto ritenute inammissibili).
Quanto alla domanda di accertamento della scadenza del contratto di fitto al 2026, questa
è stata avanzata da entrambe le parti (seppure dai solo in via subordinata Parte_6 ad altre principali).
Va tratta dunque la conclusione che sussista una soccombenza reciproca tra le parti, valutabile come equivalente.
1.19. Non va, inoltre, dimenticato che – come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata -, a fronte di soccombenze reciproche di entità diverse, è rimessa in ogni caso al giudice valutare se disporre una compensazione integrale o parziale e, solo nel caso in cui ritenga sussistano i presupposti per una compensazione parziale, il giudice debba valutare quale delle due parti sia più soccombente dell'altra.
Nella specie, questa Corte, alla luce delle riflessioni già evidenziate, ritiene che le spese del primo grado potessero essere integralmente compensate, sussistendone i presupposti.
2. Al rigetto dell'appello deve fare seguito la conferma della sentenza di primo grado.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 cpc, e vengono liquidate secondo i parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
4. Per stimare il valore della controversia deve provvedersi a valutare quali sarebbero state le spese che, in primo grado, il tribunale avrebbe potuto liquidare secondo soccombenza.
4.1. Il valore delle domande formulate dai è, nel complesso, Parte_6 indeterminabile.
In valore di mercato dei terreni di cui i ricorrenti avevano chiesto il rilascio non è calcolabile, in assenza di indici;
la domanda di risarcimento dei danni, essendo mancata l'indicazione di una somma, è da ritenersi di valore indeterminabile.
4.2. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014 le cause di valore indeterminabile, ai fini della liquidazione del compenso, sono da ritenersi di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, tenendo conto della complessità delle questioni e dell'oggetto.
Alla luce delle questioni trattate e del numero di terreni, poteva farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi il cui valore è compreso tra euro 52.000,00 ed euro 260.000,00.
4.3. Per le fasi si studio, introduttiva, di trattazione e decisoria poteva farsi applicazione dei compensi medi, ridotti del 50%. Pertanto, poteva liquidarsi la somma di euro 7.051,50 a titolo di compenso.
4.4. Tale somma deve essere presa in considerazione quale valore della controversia in appello.
4.5. Pertanto, deve farsi applicazione della tabella dettata per i giudizi innanzi alla corte d'appello, il cui valore sia compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
5. Per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei compensi medi, ridotti del 50%.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 2.904,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove il contributo sia dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando, così decide:
a) rigetta l'appello promosso da e e, per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'effetto, conferma la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4674, pubblicata il 4.12.2023; b) condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 Parte_3 di lite, liquidate, in favore di e in euro 2.904,50 a titolo di Controparte_3 Parte_4 compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e in favore di e , in euro 2.904,50 a titolo di Controparte_1 Controparte_2 compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
c) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1 comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove il contributo sia dovuto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17.09.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini