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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/03/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 629/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza F. e L. Gullo n. 34, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Sergio Scalfari che lo rappresenta e difende - opponente
E
[...]
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Cardinal De Luca n. 22, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo D'Isidoro che la rappresenta e difende - opposta
Oggetto: opposizione a D.I. n. 477/2023 del Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro,
contribuzione previdenziale.
Conclusioni di parte opponente: “… dichiara di non avere interesse alla prosecuzione del
giudizio de quo rinunciando allo stesso con la compensazione delle spese …”.
Conclusioni di parte opposta: “… 2) Nel merito, rigettare l'opposizione confermando
l'ingiunzione opposta ad ogni effetto e conseguenza di legge. 3) Gradatamente condannare
l'opponente al pagamento dei medesimi importi per capitale ed interessi oltre ulteriori
1 sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art. 15 c. 3 e 4 del Regolamento della
Previdenza …, dalla data successiva a quella indicata nell'atto di costituzione in mora …
all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che
risulterà di giustizia, oltre che al pagamento delle spese e competenze del procedimento
monitorio con gli accessori di legge. 4) Con condanna dell'opponente, in ogni caso, al
pagamento delle spese e competenze del giudizio di opposizione, con distrazione in favore
del difensore anticipatario …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte opposta ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'odierna parte opposta, ente di previdenza ed assistenza per i ragionieri e periti commerciali, ha agito in via monitoria assumendo che il Rag. non aveva versato Pt_1
in favore dell'ente, a titolo di contributi assistenziali e previdenziali, la somma di €.
16.652,26 per le annualità 2017/2019, nonostante il sollecito di pagamento effettuato con nota del 15.12.2022.
Il Giudice adito, in accoglimento del ricorso monitorio, ha ingiunto alla parte opponente il pagamento della somma indicata, oltre ulteriori interessi legali fino al soddisfo e spese della procedura monitoria.
ha proposto l'odierna opposizione al D.I., con cui ha dedotto Parte_1
principalmente l'intervenuta prescrizione del credito per le annualità 2017 e 2018, anche sul rilievo per cui il sollecito di pagamento del 15.12.2022 non era giunto all'esatto indirizzo del destinatario. Ha formulato inizialmente le seguenti conclusioni: “… 2 accogliere per quanto di ragione ed in ogni sua parte la presente opposizione, e, per
l'effetto, - accertare e dichiarare nullo e privo di ogni efficacia e, in ogni caso, revocare
l'impugnato decreto ingiuntivo 477/2023 - R.G. n. 5143/2023, reso dal Tribunale
Ordinario di Cosenza - Sezione Controversie di Lavoro - in data 28 dicembre 2023, atteso
che nessuna somma è dovuta dal dott. in favore della per la sopra Parte_1 CP_1
dedotta ed eccepita maturata prescrizione. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da
distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario che dichiara di
aver anticipato le prime e non riscosso i secondi …”.
La parte opposta si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni e deducendo fondamentalmente l'insussistenza della prescrizione, secondo le conclusioni sopra trascritte.
Con note scritte depositate in data 11.7.2024, a seguito di prima udienza fissata al
12.7.2024 e sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la parte opponente ha dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio in ragione della dimostrazione della notifica a mezzo PEC del sollecito di pagamento del 15.12.2022,
rinunciando al giudizio con richiesta di compensazione delle spese di lite, come da conclusioni sopra trascritte.
È seguita ordinanza del 25.7.2024, con cui è stata dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e si è rinviato per chiarimenti sulla rinuncia, anche sul rilievo per cui tale rinuncia doveva provenire dalla parte personalmente o dal procuratore munito di mandato specifico.
La parte opponente non ha depositato note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della partecipazione all'udienza.
In mancanza di chiarimenti, occorre anzitutto rilevare che l'opposizione è infondata, come riconosciuto dalla stessa parte opponente, sicché deve rigettarsi, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c..
3 In ordine alle spese di lite, la parte opponente chiede la compensazione in maniera non motivata e, comunque, non accoglibile.
La rinuncia all'opposizione non è validamente effettuata (come rilevato con l'ordinanza del 25.7.2024, che si richiama), sicché non può inquadrarsi quale rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., che comunque prevederebbe, al comma 4, l'attribuzione delle spese alla parte rinunciante con carattere di automatismo (salvo diverso accordo tra le parti,
nel caso in esame insussistente), senza alcuna possibilità di valutazione del Giudice e,
dunque, di compensazione delle spese di lite.
In senso sostanzialmente analogo, non può configurarsi rinuncia all'azione che, quale atto di disposizione del diritto in contesa, presupporrebbe egualmente un mandato ad hoc, non essendo sufficiente il mandato ad litem (cfr. tra le altre, Cass. 13636/2024), evidenziandosi che comunque, nel caso di rinuncia all'azione, dovrebbe valere il principio per cui: “La
rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia
del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che
le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante …” (Cass. 18255/2004).
Passando all'esame nel merito, si rileva come la richiesta di compensazione pare legata alla costituzione in mora del 15.12.2022 di cui, secondo parte opponente, la parte opposta non avrebbe dato rappresentazione e comunicazione nel ricorso per decreto ingiuntivo (che pur indica tale costituzione in mora nell'allegato 3) e di cui la parte opponente medesima afferma di prendere atto (se pur, contraddittoriamente e genericamente afferma che il messaggio non era rintracciato nella casella), con la conseguente dichiarazione di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
Tale motivazione non sarebbe comunque tale da determinare la chiesta compensazione delle spese di lite atteso che non vi è compiuta contestazione, infine, sulla ricezione della missiva del 15.12.2022, con efficacia interruttiva della prescrizione.
4 Non vi è dunque alcuna ipotesi che possa giustificare la compensazione delle spese di lite,
che vengono attribuite alla parte opponente, dovendosi in senso contrario affermare che le considerazioni appena svolte valgono a configurare la responsabilità della parte opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c., il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, configurandosi l'ipotesi in cui deve ritenersi dimostrato che la parte non ha adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso in opposizione (cfr. principi affermati da Cass.
18057/2016), specie considerando che la costituzione in mora del 15.12.2022 era allegata al fascicolo della fase monitoria sicché ogni controllo avrebbe dovuto essere effettuato, nel caso, prima della proposizione del ricorso in opposizione.
Va rammentato, al riguardo, che la previsione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è relativa - in una evidente ottica deflattiva dei procedimenti in funzione di realizzazione del principio costituzionale del giusto processo (cfr. Corte Cost. 152/2016) - ad una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. 17902/2010, Cass.
3311/2017), rispondendo invece alla ratio dei “punitive damages”, quale sanzione economica privata legata unicamente al comportamento della parte.
In relazione al valore della causa, la somma viene determinata in via equitativa in €.
950,00, da pagarsi da parte opponente in favore di parte opposta.
Consegue altresì la condanna di parte opponente al pagamento, in favore della Cassa delle
Ammende, della somma di €. 1.000,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
5 - rigetta l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.
477/2023 del Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro e dichiarando la sua efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si quantificano in €. 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, dell'ulteriore somma di €. 950,00 ex art 96, comma 3, c.p.c.;
- condanna parte opponente al pagamento di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c..
Si comunichi
Cosenza, 14.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 629/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza F. e L. Gullo n. 34, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Sergio Scalfari che lo rappresenta e difende - opponente
E
[...]
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via
Cardinal De Luca n. 22, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo D'Isidoro che la rappresenta e difende - opposta
Oggetto: opposizione a D.I. n. 477/2023 del Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro,
contribuzione previdenziale.
Conclusioni di parte opponente: “… dichiara di non avere interesse alla prosecuzione del
giudizio de quo rinunciando allo stesso con la compensazione delle spese …”.
Conclusioni di parte opposta: “… 2) Nel merito, rigettare l'opposizione confermando
l'ingiunzione opposta ad ogni effetto e conseguenza di legge. 3) Gradatamente condannare
l'opponente al pagamento dei medesimi importi per capitale ed interessi oltre ulteriori
1 sanzioni ed interessi calcolati a norma dell'art. 15 c. 3 e 4 del Regolamento della
Previdenza …, dalla data successiva a quella indicata nell'atto di costituzione in mora …
all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che
risulterà di giustizia, oltre che al pagamento delle spese e competenze del procedimento
monitorio con gli accessori di legge. 4) Con condanna dell'opponente, in ogni caso, al
pagamento delle spese e competenze del giudizio di opposizione, con distrazione in favore
del difensore anticipatario …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte opposta ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
L'odierna parte opposta, ente di previdenza ed assistenza per i ragionieri e periti commerciali, ha agito in via monitoria assumendo che il Rag. non aveva versato Pt_1
in favore dell'ente, a titolo di contributi assistenziali e previdenziali, la somma di €.
16.652,26 per le annualità 2017/2019, nonostante il sollecito di pagamento effettuato con nota del 15.12.2022.
Il Giudice adito, in accoglimento del ricorso monitorio, ha ingiunto alla parte opponente il pagamento della somma indicata, oltre ulteriori interessi legali fino al soddisfo e spese della procedura monitoria.
ha proposto l'odierna opposizione al D.I., con cui ha dedotto Parte_1
principalmente l'intervenuta prescrizione del credito per le annualità 2017 e 2018, anche sul rilievo per cui il sollecito di pagamento del 15.12.2022 non era giunto all'esatto indirizzo del destinatario. Ha formulato inizialmente le seguenti conclusioni: “… 2 accogliere per quanto di ragione ed in ogni sua parte la presente opposizione, e, per
l'effetto, - accertare e dichiarare nullo e privo di ogni efficacia e, in ogni caso, revocare
l'impugnato decreto ingiuntivo 477/2023 - R.G. n. 5143/2023, reso dal Tribunale
Ordinario di Cosenza - Sezione Controversie di Lavoro - in data 28 dicembre 2023, atteso
che nessuna somma è dovuta dal dott. in favore della per la sopra Parte_1 CP_1
dedotta ed eccepita maturata prescrizione. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da
distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore antistatario che dichiara di
aver anticipato le prime e non riscosso i secondi …”.
La parte opposta si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni e deducendo fondamentalmente l'insussistenza della prescrizione, secondo le conclusioni sopra trascritte.
Con note scritte depositate in data 11.7.2024, a seguito di prima udienza fissata al
12.7.2024 e sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la parte opponente ha dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio in ragione della dimostrazione della notifica a mezzo PEC del sollecito di pagamento del 15.12.2022,
rinunciando al giudizio con richiesta di compensazione delle spese di lite, come da conclusioni sopra trascritte.
È seguita ordinanza del 25.7.2024, con cui è stata dichiarata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e si è rinviato per chiarimenti sulla rinuncia, anche sul rilievo per cui tale rinuncia doveva provenire dalla parte personalmente o dal procuratore munito di mandato specifico.
La parte opponente non ha depositato note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della partecipazione all'udienza.
In mancanza di chiarimenti, occorre anzitutto rilevare che l'opposizione è infondata, come riconosciuto dalla stessa parte opponente, sicché deve rigettarsi, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, che acquista definitiva efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c..
3 In ordine alle spese di lite, la parte opponente chiede la compensazione in maniera non motivata e, comunque, non accoglibile.
La rinuncia all'opposizione non è validamente effettuata (come rilevato con l'ordinanza del 25.7.2024, che si richiama), sicché non può inquadrarsi quale rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c., che comunque prevederebbe, al comma 4, l'attribuzione delle spese alla parte rinunciante con carattere di automatismo (salvo diverso accordo tra le parti,
nel caso in esame insussistente), senza alcuna possibilità di valutazione del Giudice e,
dunque, di compensazione delle spese di lite.
In senso sostanzialmente analogo, non può configurarsi rinuncia all'azione che, quale atto di disposizione del diritto in contesa, presupporrebbe egualmente un mandato ad hoc, non essendo sufficiente il mandato ad litem (cfr. tra le altre, Cass. 13636/2024), evidenziandosi che comunque, nel caso di rinuncia all'azione, dovrebbe valere il principio per cui: “La
rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede
l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia
del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che
le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante …” (Cass. 18255/2004).
Passando all'esame nel merito, si rileva come la richiesta di compensazione pare legata alla costituzione in mora del 15.12.2022 di cui, secondo parte opponente, la parte opposta non avrebbe dato rappresentazione e comunicazione nel ricorso per decreto ingiuntivo (che pur indica tale costituzione in mora nell'allegato 3) e di cui la parte opponente medesima afferma di prendere atto (se pur, contraddittoriamente e genericamente afferma che il messaggio non era rintracciato nella casella), con la conseguente dichiarazione di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
Tale motivazione non sarebbe comunque tale da determinare la chiesta compensazione delle spese di lite atteso che non vi è compiuta contestazione, infine, sulla ricezione della missiva del 15.12.2022, con efficacia interruttiva della prescrizione.
4 Non vi è dunque alcuna ipotesi che possa giustificare la compensazione delle spese di lite,
che vengono attribuite alla parte opponente, dovendosi in senso contrario affermare che le considerazioni appena svolte valgono a configurare la responsabilità della parte opponente ex art. 96, comma 3, c.p.c., il cui rilievo può avvenire anche d'ufficio, configurandosi l'ipotesi in cui deve ritenersi dimostrato che la parte non ha adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso in opposizione (cfr. principi affermati da Cass.
18057/2016), specie considerando che la costituzione in mora del 15.12.2022 era allegata al fascicolo della fase monitoria sicché ogni controllo avrebbe dovuto essere effettuato, nel caso, prima della proposizione del ricorso in opposizione.
Va rammentato, al riguardo, che la previsione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è relativa - in una evidente ottica deflattiva dei procedimenti in funzione di realizzazione del principio costituzionale del giusto processo (cfr. Corte Cost. 152/2016) - ad una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. 17902/2010, Cass.
3311/2017), rispondendo invece alla ratio dei “punitive damages”, quale sanzione economica privata legata unicamente al comportamento della parte.
In relazione al valore della causa, la somma viene determinata in via equitativa in €.
950,00, da pagarsi da parte opponente in favore di parte opposta.
Consegue altresì la condanna di parte opponente al pagamento, in favore della Cassa delle
Ammende, della somma di €. 1.000,00 ex art. 96, comma 4, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
5 - rigetta l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.
477/2023 del Tribunale di Cosenza - Sezione Lavoro e dichiarando la sua efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si quantificano in €. 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, dell'ulteriore somma di €. 950,00 ex art 96, comma 3, c.p.c.;
- condanna parte opponente al pagamento di €. 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c..
Si comunichi
Cosenza, 14.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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