TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/11/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. ET OL RE, all'udienza del 13/11/2025 ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle controversie iscritte ai nn. 1598/2023 e n. 1448/24 e 1258/24 R.G., riunite, promosse da: nato il [...] a [...], Parte_1
c.f: , rappresentato e difeso dall'avv.BONINA CARMELA, giusta procura in C.F._1 atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.FOTI MICHELA, CAMMAROTO MARIA, LL MARINA,
UI AO RI;
- resistente -
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo e indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 19/05/2023 parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, per 151 giornate lavorative negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 alle dipendenze della ditta “CALT SOC. COOP.”.
Lamentava che con nota datata 19/12/22, l' aveva proceduto alla cancellazione dello CP_1 stesso dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni suindicati.
Rilevava che l' aveva immotivatamente cancellato le giornate agricole riferibili agli anni CP_1 dedotti in ricorso ed inutile era stato il successivo ricorso amministrativo;
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate cancellate, con condanna dell' ad CP_1 effettuare la suddetta reiscrizione;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con ricorso depositato il 15/5/24, portante n. 1448/24, parte ricorrente impugnava provvedimento di indebito datato 19/10/2023 con cui l' chiedeva la restituzione delle somme CP_1 erogate a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2019, mentre con il ricorso portante rg. n.
1258/24 depositato il 23/4/24, parte ricorrente impugnava provvedimento di indebito datato
19/10/2023 con cui l' chiedeva la restituzione delle somme erogate a titolo di disoccupazione CP_1 agricola per gli anni 2016, 2017 e 2018.
L' si costituiva in giudizio a mezzo dei propri procuratori i tutti i suddetti giudizi, CP_1 eccependo l'inammissibilità del ricorso, contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
Le cause, previa riunione, venivano istruite documentalmente e mediante prova per testi.
All'udienza odierna la causa, a seguito del deposito di noe ex art.127 ter c.p.c., veniva decisa con la presente sentenza.
La ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 151 giornate lavorative negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta
CALT.
Esaminando il merito della domanda, occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' , trova fonte CP_1 in un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto la ditta CALT al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere dall' azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo dell'11/7/2022, prodotto in atti dall' , e a firma dagli ispettori , e . CP_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3
In esito a tale attività ispettiva, si è provveduto all'annullamenti dei rapporti di lavoro e delle relative giornate, denunciati dall'azienda e risultati fittizi, tra cui quello dell'odierna parte ricorrente.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso. Le risultanze della prova testimoniale, infatti, non hanno provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di alle dipendenze della Ditta CALT. Parte_1
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n.
21239/2019).
Su richiesta istruttoria della ricorrente, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni.
Tali dichiarazioni vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, sent. n. 176/2017).
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che
l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n.
21239/2019).
Entrambi i testi escussi, e , hanno dichiarato di Testimone_1 Testimone_2 aver lavorato per la medesima Ditta oggetto di causa, e di avere contenzioso nei confronti dell' , CP_1 ma di non aver indicato la ricorrente quale teste a proprio favore.
Tale circostanza induce a ritenere che, proprio in relazione alla questione riguardante la validità dei rapporti lavorativi in agricoltura denunciati dalla ditta in oggetto, i testi hanno un interesse di fatto ad una decisione dell'odierna controversia in senso favorevole all'odierno ricorrente, tale per cui le dichiarazioni rese vanno sottoposte ad una valutazione prudenziale. Va pertanto senz'altro condiviso l'orientamento della Corte d'Appello di Messina nella sentenza del 7/5/2025 RG. 84/25, secondo cui, in caso del tutto analogo, ha così disposto: “Le indicate due testimoni risultano aver proposto giudizio analogo nei confronti dell'essendo stato il loro rapporto lavorativo con la medesima ditta contestato in esito al medesimo accertamento ispettivo, sicchè ritiene questo Collegio di condividere la valutazione operata dal primo giudice del possibile interesse di fatto delle testimoni alla decisione della controversia. Ciò perché il testimone, il cui rapporto lavorativo in agricoltura risulta disconosciuto sulla base del medesimo accertamento ispettivo che ha coinvolto l'odierna parte appellante, è titolare di una posizione del tutto assimilabile
a quella dell'impugnante ed ha, al pari di quest'ultima, il medesimo interesse a confutare l'esito dell'accertamento ispettivo. Il teste, nel sostenere la costanza e regolarità della prestazione lavorativa in favore della medesima ditta, altro non fa se non inficiare la validità del medesimo accertamento ispettivo che lo ha riguardato e, come evidenziato dalla Corte d'Appello di Catanzaro con la sentenza n. 1901/2018, lo fa “”in una prospettiva di mutuo conforto probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' contesta”. CP_1
Altresì, va rilevato che le odierne testimoni hanno reso dichiarazioni spontanee in occasione dell'accesso ispettivo, e che le stesse sono state prodotte in giudizio dall' resistente. CP_1
Tali dichiarazioni contengono imprecisioni sulla ubicazione dei terreni in cui veniva svolta l'attività lavorativa (la contrada Desi viene collocata dalla in San Marco Testimone_1
d'Alunzio, e dalla in Torrenova) mentre in giudizio entrambe concordemente Testimone_2 dichiarano che i terreni fossero ubicati nel Comune di San Marco d'Alunzio e di Torrenova.
Tuttavia, dall'esame delle dichiarazioni dei concedenti (cfr produzione ) emerge invece CP_1 che per l'anno 2019 nessuno dei proprietari di terreni siti in Torrenova li avesse concessi alla società
CALT: a mero titolo esemplificativo si rileva che l'affitto da agosto 2014 a agosto 2020 con Pt_2
viene smentito dalla erede, che riferisce che CALT li ha lavorati solo nel
[...] Parte_3
2014 e che dichiara di aver ripreso a coltivare i propri terreni siti in Torrenova a Parte_4 partire dal 2018.
Ancora, la dichiarava il titolare dell'azienda fosse Testimone_2 Parte_5 costantemente sui luoghi: “Il Sig. era sempre presente sui terreni per darci le indicazioni sul Pt_5 lavoro da svolgere e controllare il lavoro come procedeva” (dichiarazioni ), Tes_2 Testimone_2 salvo poi in sede di dichiarazione testimoniale affermare che: “Eseguivamo gli ordini che ci venivano impartite da un certo sig. delegato dal sig. titolare della ditta“. Per_4 Parte_5
Ciò verosimilmente a causa del fatto che, nel verbale ispettivo, fosse emersa la circostanza che il Sig. svolgesse la professione di insegnante, per cui era evidentemente da escludere una Pt_5 sua presenza assidua sui luoghi. Alla luce delle superiori circostanze, le deposizioni dei testi non appaiono, a giudizio di questo decidente, dotate dalla necessaria attendibilità idonea a fondare il convincimento giudiziale.
Ciò posto, in un'ottica di complessiva valutazione del compendio istruttorio, pare a questo decidente di dover propendere per la ricostruzione offerta dall'Istituto previdenziale, tanto con le allegazioni quanto con le prove documentali (verbale ispettivo redatto da pubblico ufficiale) offerte in giudizio. In conseguenza di ciò la domanda va rigettata.
Da quanto sopra discende che la domanda volta ad ottenere l'annullamento dei provvedimenti di restituzione somme, da parte dell' , relativi alle indennità di disoccupazione agricola per gli CP_1 gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 deve essere ritenuta infondata in quanto è ormai divenuta definitiva la perdita, da parte di el requisito fondamentale costituito dall'iscrizione Parte_1 negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il numero di giornate richiesto per legge.
La domanda va pertanto rigettata.
In presenza della dichiarazione ex art.152 disp. Att. cp.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ontro l' in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_1
p.t.,, nei ricorsi depositati il 19/05/2023, 15/5/24 e 23/4/24, riuniti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta i ricorsi;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 13/11/2025
Il Giudice
ET OL RE