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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N.31/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 31/2020 promossa con atto di citazione notificato in data 3 gennaio 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del
03/07/2024
d a OGGETTO:
e , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
Bancari (deposito elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1 bancario, cassetta di APPELLANTE sicurezza, apertura di c o n t r o credito bancario)
con il patrocinio dell'avv. CROVARI Parte_3
MICHELE
APPELLATA
TE
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1299/19, pubblicata in data 4 giugno 2019.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza
1 impugnata n. 1299/2019 sent., resa dal Tribunale di Bergamo in data
04.06.2019 nella causa n. 7273/2016 e pubblicata in data 04.06.2019, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via principale: Riformare la sentenza n. 1299/2019 resa dal
Tribunale di Bergamo in data 04.06.2019 e pubblicata in pari data, per tutti i motivi esposti nel presente atto di appello, oltre che alla luce delle ragioni indicate nella narrativa degli atti del giudizio di primo grado, e, per l'effetto, accogliere integralmente le conclusioni tutte già formulate nel giudizio di primo grado e qui di seguito riportate, con condanna di Parte_3
alla restituzione di quanto corrisposto in suo favore da parte degli attori sino alla data della pronuncia d'appello in ragione del titolo per cui è causa: “In via principale e, ove occorra, riconvenzionale: - Accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie formulate dall'opposta Parte_3
e, quindi, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, ovvero,
[...]
comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti esposti in atti;
- accertare e dichiarare, la nullità e/o inefficacia del contratto di credito collegato IT n. 00004972916200 sottoscritto dai signori in qualità di richiedente e in qualità Parte_1 Parte_2
di garante, con per il tramite di CI UT di Parte_3 [...]
, in data 23.07.2012 per difetto di causa ex art. 1418, comma 2°, _2
c.c., nonché per difetto di specifica indicazione del bene per il cui acquisto il credito risulta erogato, per tutti i motivi e le ragioni indicate in atti;
- per l'effetto: a) respingere le domande formulate nel merito da Parte_3
nei confronti degli attori opponenti, in quanto infondate in fatto ed in
[...]
diritto; b) condannare alla restituzione della somma di Pt_3 Parte_3
€ 5.559,00 corrispondente all'importo indebitamente versato dalla RA
a saldo delle prime n. 19 rate del contratto di credito collegato Parte_1
IT n. 00004972916200, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo effettivo, per tutti i motivi di cui in atti;
In via subordinata e, ove occorra, riconvenzionale: - accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie formulate dall'opposta e, quindi, accertare e Parte_3
2 dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, ovvero, comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti esposti in atti;
- accertare e dichiarare l'inefficacia e/o annullare del contratto di credito collegato IT n. 00004972916200 sottoscritto dai signori
[...]
in qualità di richiedente e in qualità di garante, con _1 Parte_2
per il tramite di CI UT di , in data Parte_3 TE
23.07.2012 per dolo dell'intermediario del credito CI UT ai sensi degli artt. 1439 c.c. – 1391 c.c. e per tutti i motivi indicati in atti;
- per l'effetto: a) respingere le domande formulate nel merito da nei Parte_3
confronti degli attori opponenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
b) condannare alla restituzione della somma di € 5.510,00 Parte_3
e/o della diversa somma accertanda in corso di causa, corrispondente all'importo indebitamente versato dalla RA a saldo delle Parte_1
prime n. 19 rate del contratto di credito collegato IT n.
00004972916200, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo effettivo, per tutti i motivi di cui in atti;
In via ulteriormente subordinata e, ove occorra, riconvenzionale: - Accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie formulate dall'opposta e, quindi, accertare e Parte_3
dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, ovvero, comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti esposti alla parte narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare l'inefficacia e/o annullare del/il contratto di credito collegato IT n. 00004972916200 sottoscritto dai signori in qualità di richiedente e Parte_1 Parte_4
in qualità di garante, con per il tramite di CI
[...] Parte_3
UT di , in data 23.07.2012 per errore essenziale ex art. TE
3 rate del contratto di credito collegato IT n. 00004972916200, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo effettivo, per tutti i motivi di cui in atti;
In via ulteriormente subordinata: - Accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie formulate dall'opposta Parte_3
e, quindi, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, ovvero,
[...]
comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti esposti alla parte narrativa del presente atto, nei confronti del signor
- Accertare e dichiarare che l'art. 11 del contratto di credito Parte_2
collegato IT n. 00004972916200 sottoscritto dai signori
[...]
in qualità di richiedente e in qualità di garante con _1 Parte_2
per il tramite di CI UT di , in data Parte_3 TE
23.07.2012 è abusivo nella parte in cui deroga all'art. 1957 cod. civ., per tutte le ragioni indicate in narrativa, e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla a qualsiasi titolo è dovuto dal signor alla Parte_2 Parte_3
; Sempre in via ulteriormente subordinata: - previo accertamento e/o
[...]
declaratoria della responsabilità di CI UT nella persona della sua titolare
, ex art. 1337 e 2043 c.c., per aver compiuto i fatti illeciti di TE
cui in narrativa, nel denegato caso di accoglimento della pretesa creditoria formulata da nei confronti dei signori ed Parte_3 Parte_1
condannare la RA , titolare di CI Parte_2 TE
UT, a tenere indenne e/o manlevare gli attori per quanto i medesimi dovessero essere condannati a corrispondere, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In via istruttoria: Ammettersi, ove occorra, le prove dedotte dagli appellanti nel primo grado e non ammesse dal Tribunale di Bergamo. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, anche di CTU e CTP.
Dell'appellata : Parte_3
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza impugnata n. 1299/2019 sent., resa dal Tribunale di Bergamo in data
04.06.2019 nella causa n. 7273/2016 e pubblicata in data 04.06.2019, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così
4 giudicare: In via principale: Riformare la sentenza n. 1299/2019 resa dal
Tribunale di Bergamo in data 04.06.2019 e pubblicata in pari data, per tutti i motivi esposti nel presente atto di appello, oltre che alla luce delle ragioni indicate nella narrativa degli atti del giudizio di primo grado, e, per l'effetto, accogliere integralmente le conclusioni tutte già formulate nel giudizio di primo grado e qui di seguito riportate, con condanna di Parte_3
alla restituzione di quanto corrisposto in suo favore da parte degli attori sino alla data della pronuncia d'appello in ragione del titolo per cui è causa: “In via principale e, ove occorra, riconvenzionale: - Accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie formulate dall'opposta Parte_3
e, quindi, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, ovvero,
[...]
comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti esposti in atti;
- accertare e dichiarare, la nullità e/o inefficacia del contratto di credito collegato IT n. 00004972916200 sottoscritto dai signori in qualità di richiedente e in qualità Parte_1 Parte_2
di garante, con per il tramite di CI UT di Parte_3 [...]
, in data 23.07.2012 per difetto di causa ex art. 1418, comma 2°, _2
c.c., nonché per difetto di specifica indicazione del bene per il cui acquisto il credito risulta erogato, per tutti i motivi e le ragioni indicate in atti;
- per l'effetto: a) respingere le domande formulate nel merito da Parte_3
nei confronti degli attori opponenti, in quanto infondate in fatto ed in
[...]
diritto; b) condannare alla restituzione della somma di Pt_3 Parte_3
€ 5.559,00 corrispondente all'importo indebitamente versato dalla RA
a saldo delle prime n. 19 rate del contratto di credito collegato Parte_1
IT n. 00004972916200, oltre interessi dalla data del pagamento alsaldo effettivo, per tutti i motivi di cui in atti;
In via subordinata e, ove occorra, riconvenzionale: - accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie formulate dall'opposta e, quindi, accertare e Parte_3
dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, ovvero, comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti esposti in atti;
- accertare e dichiarare l'inefficacia e/o annullare del contratto di credito
5 collegato IT n. 00004972916200 sottoscritto dai signori
[...]
in qualità di richiedente e in qualità di garante, con _1 Parte_2
per il tramite di CI UT di , in data Parte_3 TE
23.07.2012 per dolo dell'intermediario del credito CI UT ai sensi degli artt. 1439 c.c. – 1391 c.c. e per tutti i motivi indicati in atti;
- per l'effetto: a) respingere le domande formulate nel merito da nei Parte_3
confronti degli attori opponenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
b) condannare alla restituzione della somma di € 5.510,00 Parte_3
e/o della diversa somma accertanda in corso di causa, corrispondente all'importo indebitamente versato dalla RA a saldo delle Parte_1
prime n. 19 rate del contratto di credito collegato IT n.
00004972916200, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo effettivo, per tutti i motivi di cui in atti;
In via ulteriormente subordinata e, ove occorra, riconvenzionale: - Accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie formulate dall'opposta e, quindi, accertare e Parte_3
dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, ovvero, comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti esposti alla parte narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare l'inefficacia e/o annullare del/il contratto di credito collegato IT n. 00004972916200 sottoscritto dai signori in qualità di richiedente e Parte_1 Parte_4
in qualità di garante, con per il tramite di CI
[...] Parte_3
UT di , in data 23.07.2012 per errore essenziale ex art. TE
6 l'infondatezza delle pretese creditorie formulate dall'opposta Parte_3
e, quindi, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, ovvero,
[...]
comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti esposti alla parte narrativa del presente atto, nei confronti del signor
- Accertare e dichiarare che l'art. 11 del contratto di credito Parte_2
collegato IT n. 00004972916200 sottoscritto dai signori
[...]
in qualità di richiedente e in qualità di garante con _1 Parte_2
per il tramite di CI UT di , in data Parte_3 TE
23.07.2012 è abusivo nella parte in cui deroga all'art. 1957 cod. civ., per tutte le ragioni indicate in narrativa, e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla a qualsiasi titolo è dovuto dal signor alla Parte_2 Parte_3
; Sempre in via ulteriormente subordinata: - previo accertamento e/o
[...]
declaratoria della responsabilità di CI UT nella persona della sua titolare
, ex art. 1337 e 2043 c.c., per aver compiuto i fatti illeciti di TE
cui in narrativa, nel denegato caso di accoglimento della pretesa creditoria formulata da nei confronti dei signori ed Parte_3 Parte_1
condannare la RA , titolare di CI Parte_2 TE
UT, a tenere indenne e/o manlevare gli attori per quanto i medesimi dovessero essere condannati a corrispondere, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In via istruttoria: Ammettersi, ove occorra, le prove dedotte dagli appellanti nel primo grado e non ammesse dal Tribunale di Bergamo. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, anche di CTP e CTU.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio, chiedeva l'emissione Parte_3
dell'ingiunzione di pagamento a carico di e , Parte_1 Parte_2
la prima quale obbligata principale e il secondo quale fideiussore, in relazione al mancato pagamento delle rate del finanziamento per l'acquisto di un'autovettura.
In data 17 maggio 2006, il Tribunale di Bergamo emetteva il decreto ingiuntivo richiesto.
7 Avverso tale decreto, gli ingiunti proponevano opposizione rappresentando che
- alla fine del mese di gennaio 2012, si era recato presso la Parte_2
CI UT di , con l'intento di acquistare un'autovettura TE
nuova per la propria moglie , autovettura individuata nella Ford Parte_1
C Max tg EN579SB di cui la stessa, al momento dell'opposizione, era proprietaria;
- al fine di formalizzare l'acquisto dell'autovettura, su proposta della RA
e del di lei fratello , il aveva formulato TE Persona_1 Pt_2
alla SS S.p.A., per il tramite della CI UT, una richiesta di finanziamento per importo corrispondente a quello dell'autovettura e conseguentemente veniva concluso il relativo contratto di credito al consumo;
- nei primi giorni del mese di febbraio 2012, veniva erogato il finanziamento e il signor a decorrere dal 15.2.2012, provvedeva regolarmente al saldo Pt_2
delle rate mensili concordate ma il rivenditore, sebbene avesse incassato regolarmente la somma erogata da SS, non consegnava l'autovettura;
- corrisposte le prime quattro mensilità, allo scadere della quinta, il Pt_2
veniva contattato da un incaricato della SS, filiale di Bergamo, il quale lo informava del fatto che la CI UT, nonostante le reiterate richieste, non aveva mai fornito la documentazione relativa all'autovettura;
- il signor ritenuto che tale circostanza fosse imputabile ai ritardi nella Pt_2
consegna, come riferitogli dalla , chiedeva a quest'ultima chiarimenti;
_2
- CI UT, nella persona di , fratello della titolare, riferendo di Persona_1
ritardi nella consegna, consigliava di ovviare a questo problema estinguendo il finanziamento con la SS, chiedendo la restituzione delle rate versate fino ad allora ed aprendo un altro finanziamento, più vantaggioso, con
, mediante l'adesione all'offerta finanziaria denominata Parte_3
IT;
- il si affidava, quindi, al rivenditore per procedere all'estinzione del Pt_2
finanziamento contratto con la SS e all'apertura del nuovo
8 finanziamento con , ricevendo rassicurazioni dalla Parte_3 _2
circa il fatto che la medesima si sarebbe occupata personalmente della gestione della pratica di estinzione;
- dopo soli quattro giorni dall'apertura del finanziamento IT del 23 luglio 2012, l'autovettura Ford Max veniva consegnata agli esponenti che ricevevano, altresì, dalla RA , la somma corrispondente alle prime _2
quattro rate versate a favore della SS;
- al momento dell'apertura del nuovo finanziamento, il consegnava alla Pt_2
i bollettini di pagamento delle rate a scadere, relative al finanziamento _2
SS S.p.A., affinché quest'ultima potesse provvedere, come da accordi, alla relativa estinzione;
- nel corso del mese di novembre 2013, il veniva contattato dalla Pt_2
SS, la quale lamentava il mancato pagamento della rata avente scadenza quel mese;
- il contattava la ed apprendeva che il contratto SS non era Pt_2 _2
mai stato estinto ma che la stessa aveva, fino ad allora, corrisposto quanto dovuto a saldo delle rate in scadenza, utilizzando i bollettini consegnatile dal e che, a causa di problemi economici, non sarebbe stata in grado di far Pt_2
fronte al pagamento della rata di novembre che veniva, quindi, pagata dal signor con l'assicurazione verbale che la avrebbe pagato le Pt_2 _2
successive;
- nel mese di gennaio, si verificava tuttavia lo stesso problema, in quanto il signor veniva contattato dalla SS che lo invitava a pagare la rata Pt_2
scaduta e non pagata;
- la RA , rappresentava, quindi, al che, per problemi _2 Pt_2
economici, non sarebbe più stata in grado di pagare le rate del mutuo e, da quel momento, diveniva irreperibile;
- a quel punto gli attori apprendevano che, a causa della rappresentazione non veritiera dei fatti fornita loro dal rivenditore nonché intermediario del credito, erano stati aperti due contratti di finanziamento per l'acquisto della stessa autovettura e che il rivenditore, ottenuti entrambi, tratteneva l'importo del
9 primo;
- di tali fatti veniva fatta denuncia alla Guardia di Finanza di Bergamo;
- gli attori, ritenendo di dover corrispondere le rate di un solo finanziamento, non ricevendo risposta dalle finanziatrici, decidevano di pagare solo quelle del finanziamento SS.
Su queste basi gli attori sostenevano che il primo finanziamento fosse stato utilizzato per il pagamento di debiti personali della titolare di CI UT e che entrambi i finanziamenti rientrassero nella disciplina relativa ai contratti di credito collegati, ragione per cui CI UT di non aveva TE
agito quale semplice rivenditrice ma anche quale soggetto che, in forza della convenzione sottoscritta sia con SS che con , aveva Parte_3
assunto l'obbligazione di promuovere o concludere il contratto.
Secondo gli attori il contratto di finanziamento stipulato con ST sarebbe stato nullo, in quanto, per l'acquisto della stessa autovettura, era già stato sottoscritto un precedente finanziamento e la nullità sarebbe stata quella del difetto di causa.
In secondo luogo, il contratto sarebbe stato nullo per la mancata indicazione del bene e/o del servizio oggetto del contratto, in violazione dell'art. 124 comma 3 del dlvo 385/93, riportando la dicitura generica di autovettura.
In terzo luogo il contratto sarebbe stato nullo o comunque annullabile, in quanto concluso per effetto di raggiri di , da qualificarsi TE
ausiliaria di Deutche Bank ai sensi dell'art. 1228 e comunque dell'art. 1391
c.c. In sostanza il contratto sarebbe stato annullabile ai sensi dell'art. 1439
c.c..
Veniva, quindi, eccepita la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. nei confronti del posto che la clausola contrattuale con la quale lo stesso aveva Pt_2
rinunciato ai relativi termini sarebbe stata vessatoria e non oggetto di trattativa individuale.
Per tale motivo, dal momento che il credito era stato portato a sofferenza il
31 dicembre 2014, sarebbero inutilmente decorsi i termini di cui all'art. 1957
c.c. senza che l'opposta avesse agito nei confronti della debitrice principale.
10 Gli attori chiedevano, quindi, la restituzione delle somme corrisposte da
[...]
e, tenuto conto della responsabilità di CI UT ai sensi dell'art. _1
1357 e 2043 c.c., chiedeva che in caso di accoglimento delle domande di
, , venisse condannata a tenere Parte_3 Controparte_3
indenne gli opponenti di quanto dovuto all'opposta.
Il Tribunale assegnava, quindi, termine per la chiamata in causa del terzo che non si costituiva e, quindi all'udienza come spostata ai sensi dell'art. 269
c.p.c., veniva dichiarata contumace. TE
Il Tribunale, assunte le prove orali richieste da parte appellante, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza all'uopo fissata, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per le comparse.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale rigettava l'opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
Il Tribunale, con riguardo all'eccezione del difetto di causa del contratto di finanziamento stipulato con l'opposta, riteneva che la prospettazione attorea fosse erronea, “posto che gli stessi opponenti hanno affermato in citazione che la aveva utilizzato la somma versatale da SS s.p.a. “per _2 saldare debiti personali pregressi anziché per perfezionare l'acquisto dell'autovettura oggetto di compravendita”. Secondo il Tribunale, quindi “la funzione “di ottenere l'erogazione a favore del rivenditore (…) della somma corrispondente al prezzo di acquisto dell'autovettura” non è stata affatto assolta dal mutuo concesso da SS s.p.a., bensì da quello erogato dalla convenuta opposta, come risulta dal documento 5 da quest'ultima prodotto
(che comprova il versamento della somma mutuata in data 24 luglio 2012) nonché dal documento 4 (dal quale risulta che il giorno successivo è stato versato il prezzo del veicolo)”.
Con riguardo alla nullità dedotta per mancata specificazione del bene da acquistare all'interno del secondo contratto di finanziamento ed in violazione dell'art. 124 TUB, il Tribunale faceva presente che “il testo della norma da
11 ultimo citata vigente all'epoca della conclusione del contratto (in quanto sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141) non prevede siffatto requisito formale” e che il contratto era conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 125 bis T.U.B.
Il Tribunale prendeva, quindi, posizione sulla richiesta subordinata di annullamento del contratto “per errore e per dolo”, ritenendo che la domanda non potesse essere accolta, considerato che la domanda di annullamento di un contratto, fondata sulla contestuale allegazione dei vizi dell'errore e del dolo, era da considerarsi inammissibile.
Il Tribunale riteneva, comunque, che la domanda fosse “ictu oculi infondata, in quanto gli opponenti non si dolgono né di essere incorsi in un errore essenziale riconducibile alla previsione dell'art. 1429 c.c. (non è stato dedotto alcun errore sulla natura, né sull'oggetto, né un errore sull'identità
o le qualità dell'oggetto della prestazione o dell'altro contraente, né infine alcun errore di diritto) né di essere stati vittime di artifici o raggiri rilevanti ai sensi dell'art. 1439 c.c., bensì del fatto che la avrebbe falsamente _2
dichiarato che vi era stato un ritardo nella consegna dell'autovettura per cause ad essa non imputabili e avrebbe suggerito di stipulare un finanziamento meno oneroso con la convenuta opposta estinguendo contestualmente il debito contratto con SS s.p.a. (in quanto “se si fosse concluso un nuovo contratto con l'autovettura sarebbe Parte_3 stata subito consegnata”). Si sarebbe trattato non di artifici o raggiri bensì di un semplice mendacio, del tutto irrilevante in quanto non vi sarebbe stato alcun nesso tra il ritardo nella consegna e la stipulazione del secondo finanziamento.
Con riguardo all'eccezione di inosservanza dei termini ex art. 1957 c.c., collegata a quella circa la natura di clausola vessatoria della relativa deroga pattizia, il Tribunale la riteneva infondata, in quanto la deroga all'art. 1957
c.c. non rientrava tra le clausole che si presumono vessatorie ai sensi dell'art. 33 Dlvo 206/2005, né tanto meno determinava, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
12 Secondo il Tribunale, quindi, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”. La clausola relativa a detta rinuncia non sarebbe rientrata, inoltre, “tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 secondo comma c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente”.
Con riguardo alla domanda di manleva svolta nei confronti di _2
, secondo il Tribunale “anche qualora si ritenesse di assimilare
[...]
l'intermediaria alla contraente non sarebbe _2 Parte_3
ravvisabile alcuna responsabilità precontrattuale della con _2
riferimento alla conclusione del contratto per cui è causa, trattandosi di contratto valido ed efficace”.
Secondo il Tribunale, non sarebbe configurabile alcuna altra forma di responsabilità aquiliana della terza chiamata, “in quanto l'asserito mendacio di quest'ultima (la quale avrebbe dichiarato che “se si fosse concluso un nuovo contratto con l'autovettura sarebbe stata subito Parte_3 consegnata”: citazione, p. 12) non è provato”, dal momento che i capitoli di prova dedotti non contenevano tale circostanza.
A parere del Tribunale non era nemmeno provato che la si fosse _2
appropriata di somme erogate da SS s.p.a. ed infatti, anche se tale circostanza era pacifica tra le parti costituite, ciò non avrebbe provato nulla nei confronti della terza contumace, in quanto gli opponenti non avevano offerto alcuna prova documentale od orale della percezione da parte della stessa di alcuna somma.
La Corte, dopo un primo rinvio per consentire la rinnovazione della notifica a , all'udienza del 17 marzo 2021, considerato che la stessa TE
13 non si era costituita e che la notifica era regolare, la dichiarava contumace.
La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 luglio 2024.
A tale udienza, celebratasi con modalità cartolari, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la Corte poneva la causa in decisione, assegnando i termini per comparse e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti si dolgono dell'erronea interpretazione e qualificazione dei fatti fornita dal Tribunale.
Non corrisponderebbe, infatti, al vero che i documenti 4 e 5 di controparte dimostrerebbero che sarebbe stato il secondo contratto di finanziamento ad aver assolto la funzione di ottenere l'erogazione, a favore del rivenditore, della somma corrispondente al prezzo dell'autovettura. Secondo gli appellanti, la circostanza che CI UT abbia ottenuto l'erogazione della somma finanziata da in data 24.7.2012, giorno antecedente a Parte_3
quello in cui la concessionaria provvedeva alla corresponsione del prezzo, sarebbe irrilevante ai fini di detta prova, provando semmai che la concessionaria provvedeva al pagamento dell'autovettura solo in quella data.
Gli appellanti ribadiscono che il secondo contratto era privo di causa per i motivi già dedotti in primo grado.
Negano di aver saputo che la RA , con i fondi derivanti dal primo _2 contratto, avrebbe acquistato beni personali. A tal fine, tra l'altro, producono la sentenza di condanna emessa dal Tribunale penale di Bergamo in data
28.8.2019 che, in relazione ai medesimi fatti oggetto di causa, ha condannato per il reato di truffa ai danni degli appellanti e di assoluzione di Persona_1
perché il fatto non costituisce reato. TE
Sotto altro profilo, rappresentano che l'appellata non ha fornito la prova che l'autovettura sarebbe stata acquistata con il denaro da questa erogato.
Con il secondo motivo di appello, si dolgono dell'erronea interpretazione fornita dal Tribunale all'art. 124 TUB nella parte in cui non prevedrebbe l'obbligo di specificazione dell'oggetto del contratto;
secondo gli appellanti,
14 l'indicazione contenuta nel contratto di “automobile nuova”, comporterebbe la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, peraltro evincibile dal testo dell'art. 125 bis TUB, vigente all'epoca di conclusione del contratto.
Con il terzo motivo, si dolgono della ritenuta inammissibilità delle domande di annullamento per dolo e in subordine per errore.
Al riguardo rappresentano di non avere proposto dette domande congiuntamente ma di aver, al contrario, avanzato la seconda in via subordinata alla prima, sicché la giurisprudenza richiamata dal Tribunale sarebbe del tutto inconferente.
Con il quarto motivo si dolgono del rigetto della domanda di annullamento del contratto per dolo della RA . TE
Contestano, in particolare, il capo della sentenza secondo cui la falsa rappresentazione della realtà fornita dalla , sarebbe stata un semplice _2
mendacio e non avrebbe integrato gli artifici e raggiri idonei a concretizzare il dolo contrattuale;
al riguardo valorizzano, altresì, il ruolo di contraente debole assunto dagli appellanti al momento della conclusione del contratto di credito collegato.
Gli appellanti rappresentano, quindi, che , quale titolare TE
della CI UT, era da considerarsi intermediario del credito ai sensi dell'art. 121 comma 1 TUB e quindi mandataria dell'appellata, nonché ausiliaria di questa ai sensi dell'art. 1228 c.c., avendo agito su incarico della Banca e sotto il suo controllo. Da ciò discenderebbe l'obbligo dell'appellata di rispondere della condotta dell'intermediaria anche con riguardo all'induzione in errore degli appellanti circa l'avvenuta estinzione del primo contratto di finanziamento.
Conseguentemente, secondo gli appellanti, sarebbe sussistente il dolo ex art. 1439 c.c., come peraltro dimostrato delle imputazioni formulate dalla
Procura della Repubblica di Bergamo allegate alla citazione, oltre che dalla sentenza di condanna del signor per il reato in questione. Persona_1
Con il quinto motivo di impugnazione si dolgono del capo della sentenza che, ritenendo che la deroga pattizia al disposto dell'art. 1957 c.c. non fosse da
15 considerarsi clausola abusiva, ha ritenuto la validità della deroga in questione, con conseguente rigetto dell'eccezione formulata da
[...]
. Parte_2
Parte appellante si richiama, quindi, al contenuto dell'atto di citazione in primo grado.
Con il sesto motivo, gli appellanti si dolgono del rigetto della domanda di manleva formulata nei confronti di . TE
Al riguardo ricordano che, con la seconda memoria istruttoria, sono stati formulati capitoli di prova volti a dimostrare la condotta illecita di _2
.
[...]
Rappresentano, in particolare, che, tra gli altri, è stato formulato il seguente: cap. 4: “Vero che nel luglio 2012 il signor proponeva al signor Persona_1
e alla RA di sottoscrivere un nuovo Parte_2 Parte_1
contratto di finanziamento con la e al contempo Parte_3 dichiarava che la CI UT avrebbe provveduto all'estinzione di quello con la SS s.p.a.”
Considerata l'ammissione della prova per interrogatorio formale sul punto e la mancata comparizione della , le circostanze dedotte nel capitolo _2
dovrebbero ritenersi provate, come parimenti provate dovrebbero ritenersi le circostanze riferite dal teste Testimone_1
Secondo parte appellante la responsabilità della deriverebbe anche _2 dalla querela e dell'esito del giudizio penale.
Con riguardo al capo della sentenza impugnata secondo cui non vi sarebbe prova che la abbia incassato il denaro relativo al contratto di _2
finanziamento stipulato con SS, richiamano l'attenzione sul fatto che l'art. 5 del contratto di finanziamento in questione, prevedeva testualmente che “il Cliente, con la firma del contratto a versare Parte_5
l'importo richiesto direttamente al fornitore convenzionato”
Parte appellata eccepisce, innanzitutto, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto privo di argomentazioni sul nesso di causa tra la diversa ricostruzione dei fatti prospettata e l'esito della lite.
16 Nel merito chiede il rigetto dell'appello, facendo presente che la è _2
stata assolta perché il fatto non costituisce reato.
Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'articolo 342 c.p.c.
Si tratta di eccezione infondata. Va rilevato che l'atto introduttivo contiene, nella sostanza, l'esposizione degli elementi richiesti dalla norma citata, essendo possibile individuare sia le censure mosse alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, sia gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione.
Ciò posto l'appello è fondato limitatamente al quinto e al sesto motivo di appello, mentre è infondato con riguardo ai primi quattro.
Il primo motivo di appello è infondato in quanto, diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, vi è la prova che l'autovettura è stata acquistata con il denaro erogato con il secondo finanziamento.
Ed infatti sono stati gli stessi appellanti a dichiarare che Parte_1
sottoscrisse il secondo finanziamento proprio per acquistare l'autovettura in questione, in quanto, per quello stipulato con SS, vi erano dei ritardi.
In secondo luogo sono stati gli stessi appellanti a dichiarare che l'autovettura
è stata consegnata loro pochi giorni dopo la conclusione del secondo finanziamento e, quindi, a distanza di cinque mesi dal primo.
Sussiste, pertanto, anche la prova logica che è stato il secondo finanziamento ad assolvere la causa propria del contratto di finanziamento, ossia di consentire l'acquisto dell'autovettura.
Il contratto in questione non è, quindi, nullo per difetto di causa.
Con riguardo al secondo motivo di appello, va innanzitutto osservato che, come rilevato dal Tribunale, l'art. 125 bis TUB non richiede l'indicazione specifica e analitica del bene da acquistare. Non è richiesta in particolare l'indicazione del numero di targa o del telaio dell'autovettura oggetto del finanziamento. Va, quindi, rilevato che la dicitura “autovettura nuova” è del tutto sufficiente a consentire l'identificazione del bene finanziato anche
17 tenuto conto della necessità di interpretare il contratto secondo buona fede, come stabilito dall'art.1366 c.c.. Si deve, quindi, ritenere che gli appellanti, sottoscrivendo il secondo finanziamento proprio per acquistare l'autovettura di cui adesso la RA è proprietaria, non possano invocare la _1
nullità del contratto perché non contiene l'indicazione della targa o del telaio dell'autovettura in questione.
Dal rigetto dei primi due motivi, discende l'infondatezza del terzo e del quarto, in quanto è del tutto estranea a eventuali cause di Parte_3
annullabilità del contratto di finanziamento stipulato con SS o a condotte di successive alla conclusione di quel contratto ed TE
estranee alla conclusione del secondo contratto che, come si è visto, è senz'altro valido ed efficace.
Il quinto motivo è invece fondato.
Va, innanzitutto, rilevato che con raccomandata del 5 dicembre 2014,
l'appellata, ha costituto in mora , invitandola a pagare le rate Parte_1
scadute e non pagate oltre agli interessi di mora nel termine di sette giorni, preavvertendola che, in difetto, sarebbe stata considerata decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. e che il contratto sarebbe stato ipso facto risolto ex art. 1456 c.c., con conseguente passaggio della relativa posizione a sofferenza.
Il termine iniziale per verificare il rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., coincide, in questo caso, proprio con il 12 dicembre 2014, vale a dire il settimo giorno successivo alla comunicazione del 5 dicembre
2014. A partire da tale data, infatti, doveva considerarsi Parte_1 decaduta dal beneficio del termine e con ciò, l'obbligazione doveva considerarsi scaduta.
La banca, peraltro, ricorreva per l'ingiunzione di pagamento di cui è causa solo il 29 aprile 2016, senza che, medio tempore, fossero state avanzate istanze di sorta nei confronti della debitrice.
Va, al riguardo, ricordato che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per
18 l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato. Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016 (Rv. 638531 - 01)
Va, a questo punto, rilevato che l'art. 11 delle condizioni generali di contratto stabilisce che “il garante dispensa la banca dall'agire verso il cliente inadempiente nei termini di cui all'art. 1957 c.c." Si tratta, quindi, nella sostanza, di una rinuncia del fideiussore a far valere la decadenza derivante dal mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c.
Deve essere, quindi, evidenziato che la Corte di cassazione, in una recente pronuncia, ha affermato che è vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c.
(applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente. Cass.Sez. 3 -
, Ordinanza n. del 28/09/2023 (Rv. 669096 - 01).
La Suprema Corte ha altresì rilevato che una clausola del tutto simile a quella sopra trascritta, si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando, come nel caso di specie, tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo ( d. lgs 6 settembre 2005, n. 206 ) ( v. Cass., 15/10/2019, n. 25914;
19 Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n.
24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890 ).
Questa Corte ritiene di dare continuità all'orientamento di legittimità appena sintetizzato e quindi, non essendo stata, la clausola sopra trascritta, oggetto di trattativa individuale, è da considerarsi vessatoria, in quanto nel derogare in termini più ampi il termine di sei mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la
Banca garantita.
Ciò produce il significativo squilibrio di cui all'art. 33 comma 1 del codice del consumo.
La clausola in questione è quindi nulla ai sensi dell'art. 36 del Dlvo 206/2005.
Va, pertanto, rilevata la decadenza della Banca dal potere di escutere la garanzia fideiussoria nei confronti di , essendo decorso il Parte_2
termine di sei mesi dopo la scadenza dell'obbligazione principale senza che il creditore abbia avanzato istanze contro il debitore, come previsto dall'art. 1957 c.c..
Il decreto ingiuntivo opposto va, quindi, revocato con riguardo a
[...]
. Parte_2
Venendo ora al sesto motivo, lo stesso è fondato.
Va al riguardo premesso che, in primo grado, era stato ammesso il seguente capitolo di prova per interrogatorio formale e per testi:
4) “Vero che nel luglio 2012 il signor proponeva al signor Persona_1
e alla RA di sottoscrivere un nuovo Parte_2 Parte_1
contratto di finanziamento con la e al contempo Parte_3
dichiarava che la CI UT avrebbe provveduto all'estinzione di quello con la SS s.p.a.”
Va, altresì, rilevato che il Tribunale, con ordinanza del 15 maggio 2018 aveva ammesso l'interrogatorio formale di richiesto da parte TE
20 opponente, rinviando per l'incombente all'udienza del 17 ottobre 2018.
Dal verbale di tale udienza risulta che il difensore di parte opponente
“deposita l'ordinanza 15 maggio 2018 notificata il 29 maggio 2018 alla terza chiamata oggi non comparsa” e che il giudice, “dato atto” TE
ha ammesso la prova testimoniale, rinviando per l'incombente all'udienza del 4 marzo 2019.
Ebbene dal verbale dell'udienza del 4 marzo 2019, risulta che Tes_1
padre di ha confermato il capitolo in questione,
[...] Parte_2
riferendo di essere stato presente.
Su queste basi, la circostanza dedotta può ritenersi provata sia perché confermata dal teste sopra indicato sia perché la circostanza dedotta nel capitolo può ritenersi ammessa ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Se così stanno le cose, è provato in causa che , per il tramite TE
di , da considerarsi suo ausiliario ai sensi dell'art. 1228 c.c., abbia Persona_1
assicurato agli appellanti che avrebbe estinto il primo finanziamento, con ciò inducendoli a sottoscrivere il secondo.
Dall'istruttoria è altresì provato che il primo finanziamento non è stato affatto estinto, come dimostrano i solleciti di SS.
è stata quindi inadempiente all'obbligazione assunta di TE
estinguere il primo finanziamento, con ciò inducendo alla Parte_1
sottoscrizione del secondo, cosa che altrimenti non avrebbe fatto.
Con la sua condotta ha altresì cagionato un danno a TE _1
, pari all'importo del finanziamento IT non pagato.
[...]
Ed infatti e il di lei marito sono stati esposti alle azioni Parte_1
recuperatorie sia di SS che di , entrambe fondate su Parte_3
finanziamento erogato per la medesima autovettura.
La domanda di manleva svolta dagli appellanti va, pertanto, accolta.
va, quindi, condannata a tenere indenne di TE Parte_1
quanto dalla stessa dovuto a in virtù della presente sentenza. Parte_3
Con riguardo alle spese di lite, occorre considerare che gli appellanti, sin dal primo grado, sono stati assistiti dallo stesso difensore ed hanno assunto la
21 medesima linea difensiva.
In considerazione del complessivo esito di lite e della riforma parziale della sentenza appellata, ritiene la Corte che tra le parti costituite vi sia soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello, e a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1299/19, pubblicata in data 4 giugno 2019, revoca il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla posizione di
[...]
. Parte_2
Compensa integralmente le spese di giudizio per entrambi i gradi di giudizio.
Condanna a tenere indenne di quanto da TE Parte_1
questa dovuto a in virtù della presente sentenza. Parte_3
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1429 c.c. determinante vizio del consenso degli attori, per tutti i motivi indicati in atti;
- per l'effetto: a) respingere le domande formulate nel merito da nei confronti degli attori opponenti, in quanto Parte_3
infondate in fatto ed in diritto;
b) condannare alla Parte_3
restituzione della somma di € 5.510,00 corrispondente all'importo indebitamente versato dalla RA a saldo delle prime n. 19 Parte_1
1429 c.c. determinante vizio del consenso degli attori, per tutti i motivi indicati in atti;
- per l'effetto: a) respingere le domande formulate nel merito da nei confronti degli attori opponenti, in quanto Parte_3
infondate in fatto ed in diritto;
b) condannare alla Pt_3 Parte_3 restituzione della somma di € 5.510,00 corrispondente all'importo indebitamente versato dalla RA a saldo delle prime n. 19 Parte_1
rate del contratto di credito collegato IT n. 00004972916200, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo effettivo, per tutti i motivi di cui in atti;
In via ulteriormente subordinata: - Accertare e dichiarare
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N.31/2020
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. R.G. 31/2020 promossa con atto di citazione notificato in data 3 gennaio 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del
03/07/2024
d a OGGETTO:
e , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
Bancari (deposito elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1 bancario, cassetta di APPELLANTE sicurezza, apertura di c o n t r o credito bancario)
con il patrocinio dell'avv. CROVARI Parte_3
MICHELE
APPELLATA
TE
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1299/19, pubblicata in data 4 giugno 2019.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza
1 impugnata n. 1299/2019 sent., resa dal Tribunale di Bergamo in data
04.06.2019 nella causa n. 7273/2016 e pubblicata in data 04.06.2019, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via principale: Riformare la sentenza n. 1299/2019 resa dal
Tribunale di Bergamo in data 04.06.2019 e pubblicata in pari data, per tutti i motivi esposti nel presente atto di appello, oltre che alla luce delle ragioni indicate nella narrativa degli atti del giudizio di primo grado, e, per l'effetto, accogliere integralmente le conclusioni tutte già formulate nel giudizio di primo grado e qui di seguito riportate, con condanna di Parte_3
alla restituzione di quanto corrisposto in suo favore da parte degli attori sino alla data della pronuncia d'appello in ragione del titolo per cui è causa: “In via principale e, ove occorra, riconvenzionale: - Accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie formulate dall'opposta Parte_3
e, quindi, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, ovvero,
[...]
comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti esposti in atti;
- accertare e dichiarare, la nullità e/o inefficacia del contratto di credito collegato IT n. 00004972916200 sottoscritto dai signori in qualità di richiedente e in qualità Parte_1 Parte_2
di garante, con per il tramite di CI UT di Parte_3 [...]
, in data 23.07.2012 per difetto di causa ex art. 1418, comma 2°, _2
c.c., nonché per difetto di specifica indicazione del bene per il cui acquisto il credito risulta erogato, per tutti i motivi e le ragioni indicate in atti;
- per l'effetto: a) respingere le domande formulate nel merito da Parte_3
nei confronti degli attori opponenti, in quanto infondate in fatto ed in
[...]
diritto; b) condannare alla restituzione della somma di Pt_3 Parte_3
€ 5.559,00 corrispondente all'importo indebitamente versato dalla RA
a saldo delle prime n. 19 rate del contratto di credito collegato Parte_1
IT n. 00004972916200, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo effettivo, per tutti i motivi di cui in atti;
In via subordinata e, ove occorra, riconvenzionale: - accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie formulate dall'opposta e, quindi, accertare e Parte_3
2 dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, ovvero, comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti esposti in atti;
- accertare e dichiarare l'inefficacia e/o annullare del contratto di credito collegato IT n. 00004972916200 sottoscritto dai signori
[...]
in qualità di richiedente e in qualità di garante, con _1 Parte_2
per il tramite di CI UT di , in data Parte_3 TE
23.07.2012 per dolo dell'intermediario del credito CI UT ai sensi degli artt. 1439 c.c. – 1391 c.c. e per tutti i motivi indicati in atti;
- per l'effetto: a) respingere le domande formulate nel merito da nei Parte_3
confronti degli attori opponenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
b) condannare alla restituzione della somma di € 5.510,00 Parte_3
e/o della diversa somma accertanda in corso di causa, corrispondente all'importo indebitamente versato dalla RA a saldo delle Parte_1
prime n. 19 rate del contratto di credito collegato IT n.
00004972916200, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo effettivo, per tutti i motivi di cui in atti;
In via ulteriormente subordinata e, ove occorra, riconvenzionale: - Accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie formulate dall'opposta e, quindi, accertare e Parte_3
dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, ovvero, comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti esposti alla parte narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare l'inefficacia e/o annullare del/il contratto di credito collegato IT n. 00004972916200 sottoscritto dai signori in qualità di richiedente e Parte_1 Parte_4
in qualità di garante, con per il tramite di CI
[...] Parte_3
UT di , in data 23.07.2012 per errore essenziale ex art. TE
3 rate del contratto di credito collegato IT n. 00004972916200, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo effettivo, per tutti i motivi di cui in atti;
In via ulteriormente subordinata: - Accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie formulate dall'opposta Parte_3
e, quindi, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, ovvero,
[...]
comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti esposti alla parte narrativa del presente atto, nei confronti del signor
- Accertare e dichiarare che l'art. 11 del contratto di credito Parte_2
collegato IT n. 00004972916200 sottoscritto dai signori
[...]
in qualità di richiedente e in qualità di garante con _1 Parte_2
per il tramite di CI UT di , in data Parte_3 TE
23.07.2012 è abusivo nella parte in cui deroga all'art. 1957 cod. civ., per tutte le ragioni indicate in narrativa, e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla a qualsiasi titolo è dovuto dal signor alla Parte_2 Parte_3
; Sempre in via ulteriormente subordinata: - previo accertamento e/o
[...]
declaratoria della responsabilità di CI UT nella persona della sua titolare
, ex art. 1337 e 2043 c.c., per aver compiuto i fatti illeciti di TE
cui in narrativa, nel denegato caso di accoglimento della pretesa creditoria formulata da nei confronti dei signori ed Parte_3 Parte_1
condannare la RA , titolare di CI Parte_2 TE
UT, a tenere indenne e/o manlevare gli attori per quanto i medesimi dovessero essere condannati a corrispondere, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In via istruttoria: Ammettersi, ove occorra, le prove dedotte dagli appellanti nel primo grado e non ammesse dal Tribunale di Bergamo. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, anche di CTU e CTP.
Dell'appellata : Parte_3
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza impugnata n. 1299/2019 sent., resa dal Tribunale di Bergamo in data
04.06.2019 nella causa n. 7273/2016 e pubblicata in data 04.06.2019, rigettata ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così
4 giudicare: In via principale: Riformare la sentenza n. 1299/2019 resa dal
Tribunale di Bergamo in data 04.06.2019 e pubblicata in pari data, per tutti i motivi esposti nel presente atto di appello, oltre che alla luce delle ragioni indicate nella narrativa degli atti del giudizio di primo grado, e, per l'effetto, accogliere integralmente le conclusioni tutte già formulate nel giudizio di primo grado e qui di seguito riportate, con condanna di Parte_3
alla restituzione di quanto corrisposto in suo favore da parte degli attori sino alla data della pronuncia d'appello in ragione del titolo per cui è causa: “In via principale e, ove occorra, riconvenzionale: - Accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie formulate dall'opposta Parte_3
e, quindi, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, ovvero,
[...]
comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti esposti in atti;
- accertare e dichiarare, la nullità e/o inefficacia del contratto di credito collegato IT n. 00004972916200 sottoscritto dai signori in qualità di richiedente e in qualità Parte_1 Parte_2
di garante, con per il tramite di CI UT di Parte_3 [...]
, in data 23.07.2012 per difetto di causa ex art. 1418, comma 2°, _2
c.c., nonché per difetto di specifica indicazione del bene per il cui acquisto il credito risulta erogato, per tutti i motivi e le ragioni indicate in atti;
- per l'effetto: a) respingere le domande formulate nel merito da Parte_3
nei confronti degli attori opponenti, in quanto infondate in fatto ed in
[...]
diritto; b) condannare alla restituzione della somma di Pt_3 Parte_3
€ 5.559,00 corrispondente all'importo indebitamente versato dalla RA
a saldo delle prime n. 19 rate del contratto di credito collegato Parte_1
IT n. 00004972916200, oltre interessi dalla data del pagamento alsaldo effettivo, per tutti i motivi di cui in atti;
In via subordinata e, ove occorra, riconvenzionale: - accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie formulate dall'opposta e, quindi, accertare e Parte_3
dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, ovvero, comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti esposti in atti;
- accertare e dichiarare l'inefficacia e/o annullare del contratto di credito
5 collegato IT n. 00004972916200 sottoscritto dai signori
[...]
in qualità di richiedente e in qualità di garante, con _1 Parte_2
per il tramite di CI UT di , in data Parte_3 TE
23.07.2012 per dolo dell'intermediario del credito CI UT ai sensi degli artt. 1439 c.c. – 1391 c.c. e per tutti i motivi indicati in atti;
- per l'effetto: a) respingere le domande formulate nel merito da nei Parte_3
confronti degli attori opponenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
b) condannare alla restituzione della somma di € 5.510,00 Parte_3
e/o della diversa somma accertanda in corso di causa, corrispondente all'importo indebitamente versato dalla RA a saldo delle Parte_1
prime n. 19 rate del contratto di credito collegato IT n.
00004972916200, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo effettivo, per tutti i motivi di cui in atti;
In via ulteriormente subordinata e, ove occorra, riconvenzionale: - Accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie formulate dall'opposta e, quindi, accertare e Parte_3
dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, ovvero, comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti esposti alla parte narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare l'inefficacia e/o annullare del/il contratto di credito collegato IT n. 00004972916200 sottoscritto dai signori in qualità di richiedente e Parte_1 Parte_4
in qualità di garante, con per il tramite di CI
[...] Parte_3
UT di , in data 23.07.2012 per errore essenziale ex art. TE
6 l'infondatezza delle pretese creditorie formulate dall'opposta Parte_3
e, quindi, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, ovvero,
[...]
comunque, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per i motivi tutti esposti alla parte narrativa del presente atto, nei confronti del signor
- Accertare e dichiarare che l'art. 11 del contratto di credito Parte_2
collegato IT n. 00004972916200 sottoscritto dai signori
[...]
in qualità di richiedente e in qualità di garante con _1 Parte_2
per il tramite di CI UT di , in data Parte_3 TE
23.07.2012 è abusivo nella parte in cui deroga all'art. 1957 cod. civ., per tutte le ragioni indicate in narrativa, e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla a qualsiasi titolo è dovuto dal signor alla Parte_2 Parte_3
; Sempre in via ulteriormente subordinata: - previo accertamento e/o
[...]
declaratoria della responsabilità di CI UT nella persona della sua titolare
, ex art. 1337 e 2043 c.c., per aver compiuto i fatti illeciti di TE
cui in narrativa, nel denegato caso di accoglimento della pretesa creditoria formulata da nei confronti dei signori ed Parte_3 Parte_1
condannare la RA , titolare di CI Parte_2 TE
UT, a tenere indenne e/o manlevare gli attori per quanto i medesimi dovessero essere condannati a corrispondere, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In via istruttoria: Ammettersi, ove occorra, le prove dedotte dagli appellanti nel primo grado e non ammesse dal Tribunale di Bergamo. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, anche di CTP e CTU.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio, chiedeva l'emissione Parte_3
dell'ingiunzione di pagamento a carico di e , Parte_1 Parte_2
la prima quale obbligata principale e il secondo quale fideiussore, in relazione al mancato pagamento delle rate del finanziamento per l'acquisto di un'autovettura.
In data 17 maggio 2006, il Tribunale di Bergamo emetteva il decreto ingiuntivo richiesto.
7 Avverso tale decreto, gli ingiunti proponevano opposizione rappresentando che
- alla fine del mese di gennaio 2012, si era recato presso la Parte_2
CI UT di , con l'intento di acquistare un'autovettura TE
nuova per la propria moglie , autovettura individuata nella Ford Parte_1
C Max tg EN579SB di cui la stessa, al momento dell'opposizione, era proprietaria;
- al fine di formalizzare l'acquisto dell'autovettura, su proposta della RA
e del di lei fratello , il aveva formulato TE Persona_1 Pt_2
alla SS S.p.A., per il tramite della CI UT, una richiesta di finanziamento per importo corrispondente a quello dell'autovettura e conseguentemente veniva concluso il relativo contratto di credito al consumo;
- nei primi giorni del mese di febbraio 2012, veniva erogato il finanziamento e il signor a decorrere dal 15.2.2012, provvedeva regolarmente al saldo Pt_2
delle rate mensili concordate ma il rivenditore, sebbene avesse incassato regolarmente la somma erogata da SS, non consegnava l'autovettura;
- corrisposte le prime quattro mensilità, allo scadere della quinta, il Pt_2
veniva contattato da un incaricato della SS, filiale di Bergamo, il quale lo informava del fatto che la CI UT, nonostante le reiterate richieste, non aveva mai fornito la documentazione relativa all'autovettura;
- il signor ritenuto che tale circostanza fosse imputabile ai ritardi nella Pt_2
consegna, come riferitogli dalla , chiedeva a quest'ultima chiarimenti;
_2
- CI UT, nella persona di , fratello della titolare, riferendo di Persona_1
ritardi nella consegna, consigliava di ovviare a questo problema estinguendo il finanziamento con la SS, chiedendo la restituzione delle rate versate fino ad allora ed aprendo un altro finanziamento, più vantaggioso, con
, mediante l'adesione all'offerta finanziaria denominata Parte_3
IT;
- il si affidava, quindi, al rivenditore per procedere all'estinzione del Pt_2
finanziamento contratto con la SS e all'apertura del nuovo
8 finanziamento con , ricevendo rassicurazioni dalla Parte_3 _2
circa il fatto che la medesima si sarebbe occupata personalmente della gestione della pratica di estinzione;
- dopo soli quattro giorni dall'apertura del finanziamento IT del 23 luglio 2012, l'autovettura Ford Max veniva consegnata agli esponenti che ricevevano, altresì, dalla RA , la somma corrispondente alle prime _2
quattro rate versate a favore della SS;
- al momento dell'apertura del nuovo finanziamento, il consegnava alla Pt_2
i bollettini di pagamento delle rate a scadere, relative al finanziamento _2
SS S.p.A., affinché quest'ultima potesse provvedere, come da accordi, alla relativa estinzione;
- nel corso del mese di novembre 2013, il veniva contattato dalla Pt_2
SS, la quale lamentava il mancato pagamento della rata avente scadenza quel mese;
- il contattava la ed apprendeva che il contratto SS non era Pt_2 _2
mai stato estinto ma che la stessa aveva, fino ad allora, corrisposto quanto dovuto a saldo delle rate in scadenza, utilizzando i bollettini consegnatile dal e che, a causa di problemi economici, non sarebbe stata in grado di far Pt_2
fronte al pagamento della rata di novembre che veniva, quindi, pagata dal signor con l'assicurazione verbale che la avrebbe pagato le Pt_2 _2
successive;
- nel mese di gennaio, si verificava tuttavia lo stesso problema, in quanto il signor veniva contattato dalla SS che lo invitava a pagare la rata Pt_2
scaduta e non pagata;
- la RA , rappresentava, quindi, al che, per problemi _2 Pt_2
economici, non sarebbe più stata in grado di pagare le rate del mutuo e, da quel momento, diveniva irreperibile;
- a quel punto gli attori apprendevano che, a causa della rappresentazione non veritiera dei fatti fornita loro dal rivenditore nonché intermediario del credito, erano stati aperti due contratti di finanziamento per l'acquisto della stessa autovettura e che il rivenditore, ottenuti entrambi, tratteneva l'importo del
9 primo;
- di tali fatti veniva fatta denuncia alla Guardia di Finanza di Bergamo;
- gli attori, ritenendo di dover corrispondere le rate di un solo finanziamento, non ricevendo risposta dalle finanziatrici, decidevano di pagare solo quelle del finanziamento SS.
Su queste basi gli attori sostenevano che il primo finanziamento fosse stato utilizzato per il pagamento di debiti personali della titolare di CI UT e che entrambi i finanziamenti rientrassero nella disciplina relativa ai contratti di credito collegati, ragione per cui CI UT di non aveva TE
agito quale semplice rivenditrice ma anche quale soggetto che, in forza della convenzione sottoscritta sia con SS che con , aveva Parte_3
assunto l'obbligazione di promuovere o concludere il contratto.
Secondo gli attori il contratto di finanziamento stipulato con ST sarebbe stato nullo, in quanto, per l'acquisto della stessa autovettura, era già stato sottoscritto un precedente finanziamento e la nullità sarebbe stata quella del difetto di causa.
In secondo luogo, il contratto sarebbe stato nullo per la mancata indicazione del bene e/o del servizio oggetto del contratto, in violazione dell'art. 124 comma 3 del dlvo 385/93, riportando la dicitura generica di autovettura.
In terzo luogo il contratto sarebbe stato nullo o comunque annullabile, in quanto concluso per effetto di raggiri di , da qualificarsi TE
ausiliaria di Deutche Bank ai sensi dell'art. 1228 e comunque dell'art. 1391
c.c. In sostanza il contratto sarebbe stato annullabile ai sensi dell'art. 1439
c.c..
Veniva, quindi, eccepita la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. nei confronti del posto che la clausola contrattuale con la quale lo stesso aveva Pt_2
rinunciato ai relativi termini sarebbe stata vessatoria e non oggetto di trattativa individuale.
Per tale motivo, dal momento che il credito era stato portato a sofferenza il
31 dicembre 2014, sarebbero inutilmente decorsi i termini di cui all'art. 1957
c.c. senza che l'opposta avesse agito nei confronti della debitrice principale.
10 Gli attori chiedevano, quindi, la restituzione delle somme corrisposte da
[...]
e, tenuto conto della responsabilità di CI UT ai sensi dell'art. _1
1357 e 2043 c.c., chiedeva che in caso di accoglimento delle domande di
, , venisse condannata a tenere Parte_3 Controparte_3
indenne gli opponenti di quanto dovuto all'opposta.
Il Tribunale assegnava, quindi, termine per la chiamata in causa del terzo che non si costituiva e, quindi all'udienza come spostata ai sensi dell'art. 269
c.p.c., veniva dichiarata contumace. TE
Il Tribunale, assunte le prove orali richieste da parte appellante, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza all'uopo fissata, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per le comparse.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale rigettava l'opposizione, condannando gli opponenti al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
Il Tribunale, con riguardo all'eccezione del difetto di causa del contratto di finanziamento stipulato con l'opposta, riteneva che la prospettazione attorea fosse erronea, “posto che gli stessi opponenti hanno affermato in citazione che la aveva utilizzato la somma versatale da SS s.p.a. “per _2 saldare debiti personali pregressi anziché per perfezionare l'acquisto dell'autovettura oggetto di compravendita”. Secondo il Tribunale, quindi “la funzione “di ottenere l'erogazione a favore del rivenditore (…) della somma corrispondente al prezzo di acquisto dell'autovettura” non è stata affatto assolta dal mutuo concesso da SS s.p.a., bensì da quello erogato dalla convenuta opposta, come risulta dal documento 5 da quest'ultima prodotto
(che comprova il versamento della somma mutuata in data 24 luglio 2012) nonché dal documento 4 (dal quale risulta che il giorno successivo è stato versato il prezzo del veicolo)”.
Con riguardo alla nullità dedotta per mancata specificazione del bene da acquistare all'interno del secondo contratto di finanziamento ed in violazione dell'art. 124 TUB, il Tribunale faceva presente che “il testo della norma da
11 ultimo citata vigente all'epoca della conclusione del contratto (in quanto sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141) non prevede siffatto requisito formale” e che il contratto era conforme alle prescrizioni contenute nell'art. 125 bis T.U.B.
Il Tribunale prendeva, quindi, posizione sulla richiesta subordinata di annullamento del contratto “per errore e per dolo”, ritenendo che la domanda non potesse essere accolta, considerato che la domanda di annullamento di un contratto, fondata sulla contestuale allegazione dei vizi dell'errore e del dolo, era da considerarsi inammissibile.
Il Tribunale riteneva, comunque, che la domanda fosse “ictu oculi infondata, in quanto gli opponenti non si dolgono né di essere incorsi in un errore essenziale riconducibile alla previsione dell'art. 1429 c.c. (non è stato dedotto alcun errore sulla natura, né sull'oggetto, né un errore sull'identità
o le qualità dell'oggetto della prestazione o dell'altro contraente, né infine alcun errore di diritto) né di essere stati vittime di artifici o raggiri rilevanti ai sensi dell'art. 1439 c.c., bensì del fatto che la avrebbe falsamente _2
dichiarato che vi era stato un ritardo nella consegna dell'autovettura per cause ad essa non imputabili e avrebbe suggerito di stipulare un finanziamento meno oneroso con la convenuta opposta estinguendo contestualmente il debito contratto con SS s.p.a. (in quanto “se si fosse concluso un nuovo contratto con l'autovettura sarebbe Parte_3 stata subito consegnata”). Si sarebbe trattato non di artifici o raggiri bensì di un semplice mendacio, del tutto irrilevante in quanto non vi sarebbe stato alcun nesso tra il ritardo nella consegna e la stipulazione del secondo finanziamento.
Con riguardo all'eccezione di inosservanza dei termini ex art. 1957 c.c., collegata a quella circa la natura di clausola vessatoria della relativa deroga pattizia, il Tribunale la riteneva infondata, in quanto la deroga all'art. 1957
c.c. non rientrava tra le clausole che si presumono vessatorie ai sensi dell'art. 33 Dlvo 206/2005, né tanto meno determinava, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
12 Secondo il Tribunale, quindi, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”. La clausola relativa a detta rinuncia non sarebbe rientrata, inoltre, “tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 secondo comma c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente”.
Con riguardo alla domanda di manleva svolta nei confronti di _2
, secondo il Tribunale “anche qualora si ritenesse di assimilare
[...]
l'intermediaria alla contraente non sarebbe _2 Parte_3
ravvisabile alcuna responsabilità precontrattuale della con _2
riferimento alla conclusione del contratto per cui è causa, trattandosi di contratto valido ed efficace”.
Secondo il Tribunale, non sarebbe configurabile alcuna altra forma di responsabilità aquiliana della terza chiamata, “in quanto l'asserito mendacio di quest'ultima (la quale avrebbe dichiarato che “se si fosse concluso un nuovo contratto con l'autovettura sarebbe stata subito Parte_3 consegnata”: citazione, p. 12) non è provato”, dal momento che i capitoli di prova dedotti non contenevano tale circostanza.
A parere del Tribunale non era nemmeno provato che la si fosse _2
appropriata di somme erogate da SS s.p.a. ed infatti, anche se tale circostanza era pacifica tra le parti costituite, ciò non avrebbe provato nulla nei confronti della terza contumace, in quanto gli opponenti non avevano offerto alcuna prova documentale od orale della percezione da parte della stessa di alcuna somma.
La Corte, dopo un primo rinvio per consentire la rinnovazione della notifica a , all'udienza del 17 marzo 2021, considerato che la stessa TE
13 non si era costituita e che la notifica era regolare, la dichiarava contumace.
La causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3 luglio 2024.
A tale udienza, celebratasi con modalità cartolari, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la Corte poneva la causa in decisione, assegnando i termini per comparse e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti si dolgono dell'erronea interpretazione e qualificazione dei fatti fornita dal Tribunale.
Non corrisponderebbe, infatti, al vero che i documenti 4 e 5 di controparte dimostrerebbero che sarebbe stato il secondo contratto di finanziamento ad aver assolto la funzione di ottenere l'erogazione, a favore del rivenditore, della somma corrispondente al prezzo dell'autovettura. Secondo gli appellanti, la circostanza che CI UT abbia ottenuto l'erogazione della somma finanziata da in data 24.7.2012, giorno antecedente a Parte_3
quello in cui la concessionaria provvedeva alla corresponsione del prezzo, sarebbe irrilevante ai fini di detta prova, provando semmai che la concessionaria provvedeva al pagamento dell'autovettura solo in quella data.
Gli appellanti ribadiscono che il secondo contratto era privo di causa per i motivi già dedotti in primo grado.
Negano di aver saputo che la RA , con i fondi derivanti dal primo _2 contratto, avrebbe acquistato beni personali. A tal fine, tra l'altro, producono la sentenza di condanna emessa dal Tribunale penale di Bergamo in data
28.8.2019 che, in relazione ai medesimi fatti oggetto di causa, ha condannato per il reato di truffa ai danni degli appellanti e di assoluzione di Persona_1
perché il fatto non costituisce reato. TE
Sotto altro profilo, rappresentano che l'appellata non ha fornito la prova che l'autovettura sarebbe stata acquistata con il denaro da questa erogato.
Con il secondo motivo di appello, si dolgono dell'erronea interpretazione fornita dal Tribunale all'art. 124 TUB nella parte in cui non prevedrebbe l'obbligo di specificazione dell'oggetto del contratto;
secondo gli appellanti,
14 l'indicazione contenuta nel contratto di “automobile nuova”, comporterebbe la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, peraltro evincibile dal testo dell'art. 125 bis TUB, vigente all'epoca di conclusione del contratto.
Con il terzo motivo, si dolgono della ritenuta inammissibilità delle domande di annullamento per dolo e in subordine per errore.
Al riguardo rappresentano di non avere proposto dette domande congiuntamente ma di aver, al contrario, avanzato la seconda in via subordinata alla prima, sicché la giurisprudenza richiamata dal Tribunale sarebbe del tutto inconferente.
Con il quarto motivo si dolgono del rigetto della domanda di annullamento del contratto per dolo della RA . TE
Contestano, in particolare, il capo della sentenza secondo cui la falsa rappresentazione della realtà fornita dalla , sarebbe stata un semplice _2
mendacio e non avrebbe integrato gli artifici e raggiri idonei a concretizzare il dolo contrattuale;
al riguardo valorizzano, altresì, il ruolo di contraente debole assunto dagli appellanti al momento della conclusione del contratto di credito collegato.
Gli appellanti rappresentano, quindi, che , quale titolare TE
della CI UT, era da considerarsi intermediario del credito ai sensi dell'art. 121 comma 1 TUB e quindi mandataria dell'appellata, nonché ausiliaria di questa ai sensi dell'art. 1228 c.c., avendo agito su incarico della Banca e sotto il suo controllo. Da ciò discenderebbe l'obbligo dell'appellata di rispondere della condotta dell'intermediaria anche con riguardo all'induzione in errore degli appellanti circa l'avvenuta estinzione del primo contratto di finanziamento.
Conseguentemente, secondo gli appellanti, sarebbe sussistente il dolo ex art. 1439 c.c., come peraltro dimostrato delle imputazioni formulate dalla
Procura della Repubblica di Bergamo allegate alla citazione, oltre che dalla sentenza di condanna del signor per il reato in questione. Persona_1
Con il quinto motivo di impugnazione si dolgono del capo della sentenza che, ritenendo che la deroga pattizia al disposto dell'art. 1957 c.c. non fosse da
15 considerarsi clausola abusiva, ha ritenuto la validità della deroga in questione, con conseguente rigetto dell'eccezione formulata da
[...]
. Parte_2
Parte appellante si richiama, quindi, al contenuto dell'atto di citazione in primo grado.
Con il sesto motivo, gli appellanti si dolgono del rigetto della domanda di manleva formulata nei confronti di . TE
Al riguardo ricordano che, con la seconda memoria istruttoria, sono stati formulati capitoli di prova volti a dimostrare la condotta illecita di _2
.
[...]
Rappresentano, in particolare, che, tra gli altri, è stato formulato il seguente: cap. 4: “Vero che nel luglio 2012 il signor proponeva al signor Persona_1
e alla RA di sottoscrivere un nuovo Parte_2 Parte_1
contratto di finanziamento con la e al contempo Parte_3 dichiarava che la CI UT avrebbe provveduto all'estinzione di quello con la SS s.p.a.”
Considerata l'ammissione della prova per interrogatorio formale sul punto e la mancata comparizione della , le circostanze dedotte nel capitolo _2
dovrebbero ritenersi provate, come parimenti provate dovrebbero ritenersi le circostanze riferite dal teste Testimone_1
Secondo parte appellante la responsabilità della deriverebbe anche _2 dalla querela e dell'esito del giudizio penale.
Con riguardo al capo della sentenza impugnata secondo cui non vi sarebbe prova che la abbia incassato il denaro relativo al contratto di _2
finanziamento stipulato con SS, richiamano l'attenzione sul fatto che l'art. 5 del contratto di finanziamento in questione, prevedeva testualmente che “il Cliente, con la firma del contratto a versare Parte_5
l'importo richiesto direttamente al fornitore convenzionato”
Parte appellata eccepisce, innanzitutto, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto privo di argomentazioni sul nesso di causa tra la diversa ricostruzione dei fatti prospettata e l'esito della lite.
16 Nel merito chiede il rigetto dell'appello, facendo presente che la è _2
stata assolta perché il fatto non costituisce reato.
Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'articolo 342 c.p.c.
Si tratta di eccezione infondata. Va rilevato che l'atto introduttivo contiene, nella sostanza, l'esposizione degli elementi richiesti dalla norma citata, essendo possibile individuare sia le censure mosse alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, sia gli argomenti che l'appellante intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione.
Ciò posto l'appello è fondato limitatamente al quinto e al sesto motivo di appello, mentre è infondato con riguardo ai primi quattro.
Il primo motivo di appello è infondato in quanto, diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, vi è la prova che l'autovettura è stata acquistata con il denaro erogato con il secondo finanziamento.
Ed infatti sono stati gli stessi appellanti a dichiarare che Parte_1
sottoscrisse il secondo finanziamento proprio per acquistare l'autovettura in questione, in quanto, per quello stipulato con SS, vi erano dei ritardi.
In secondo luogo sono stati gli stessi appellanti a dichiarare che l'autovettura
è stata consegnata loro pochi giorni dopo la conclusione del secondo finanziamento e, quindi, a distanza di cinque mesi dal primo.
Sussiste, pertanto, anche la prova logica che è stato il secondo finanziamento ad assolvere la causa propria del contratto di finanziamento, ossia di consentire l'acquisto dell'autovettura.
Il contratto in questione non è, quindi, nullo per difetto di causa.
Con riguardo al secondo motivo di appello, va innanzitutto osservato che, come rilevato dal Tribunale, l'art. 125 bis TUB non richiede l'indicazione specifica e analitica del bene da acquistare. Non è richiesta in particolare l'indicazione del numero di targa o del telaio dell'autovettura oggetto del finanziamento. Va, quindi, rilevato che la dicitura “autovettura nuova” è del tutto sufficiente a consentire l'identificazione del bene finanziato anche
17 tenuto conto della necessità di interpretare il contratto secondo buona fede, come stabilito dall'art.1366 c.c.. Si deve, quindi, ritenere che gli appellanti, sottoscrivendo il secondo finanziamento proprio per acquistare l'autovettura di cui adesso la RA è proprietaria, non possano invocare la _1
nullità del contratto perché non contiene l'indicazione della targa o del telaio dell'autovettura in questione.
Dal rigetto dei primi due motivi, discende l'infondatezza del terzo e del quarto, in quanto è del tutto estranea a eventuali cause di Parte_3
annullabilità del contratto di finanziamento stipulato con SS o a condotte di successive alla conclusione di quel contratto ed TE
estranee alla conclusione del secondo contratto che, come si è visto, è senz'altro valido ed efficace.
Il quinto motivo è invece fondato.
Va, innanzitutto, rilevato che con raccomandata del 5 dicembre 2014,
l'appellata, ha costituto in mora , invitandola a pagare le rate Parte_1
scadute e non pagate oltre agli interessi di mora nel termine di sette giorni, preavvertendola che, in difetto, sarebbe stata considerata decaduta dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. e che il contratto sarebbe stato ipso facto risolto ex art. 1456 c.c., con conseguente passaggio della relativa posizione a sofferenza.
Il termine iniziale per verificare il rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., coincide, in questo caso, proprio con il 12 dicembre 2014, vale a dire il settimo giorno successivo alla comunicazione del 5 dicembre
2014. A partire da tale data, infatti, doveva considerarsi Parte_1 decaduta dal beneficio del termine e con ciò, l'obbligazione doveva considerarsi scaduta.
La banca, peraltro, ricorreva per l'ingiunzione di pagamento di cui è causa solo il 29 aprile 2016, senza che, medio tempore, fossero state avanzate istanze di sorta nei confronti della debitrice.
Va, al riguardo, ricordato che l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per
18 l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato. Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016 (Rv. 638531 - 01)
Va, a questo punto, rilevato che l'art. 11 delle condizioni generali di contratto stabilisce che “il garante dispensa la banca dall'agire verso il cliente inadempiente nei termini di cui all'art. 1957 c.c." Si tratta, quindi, nella sostanza, di una rinuncia del fideiussore a far valere la decadenza derivante dal mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c.
Deve essere, quindi, evidenziato che la Corte di cassazione, in una recente pronuncia, ha affermato che è vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c.
(applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente. Cass.Sez. 3 -
, Ordinanza n. del 28/09/2023 (Rv. 669096 - 01).
La Suprema Corte ha altresì rilevato che una clausola del tutto simile a quella sopra trascritta, si appalesa allora senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore ad una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore di cui all'art. 1469 bis c.c., spettando peraltro al giudice di merito verificarne l'effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando, come nel caso di specie, tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l'esclusione dell'applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo ( d. lgs 6 settembre 2005, n. 206 ) ( v. Cass., 15/10/2019, n. 25914;
19 Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n.
24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890 ).
Questa Corte ritiene di dare continuità all'orientamento di legittimità appena sintetizzato e quindi, non essendo stata, la clausola sopra trascritta, oggetto di trattativa individuale, è da considerarsi vessatoria, in quanto nel derogare in termini più ampi il termine di sei mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art. 1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la
Banca garantita.
Ciò produce il significativo squilibrio di cui all'art. 33 comma 1 del codice del consumo.
La clausola in questione è quindi nulla ai sensi dell'art. 36 del Dlvo 206/2005.
Va, pertanto, rilevata la decadenza della Banca dal potere di escutere la garanzia fideiussoria nei confronti di , essendo decorso il Parte_2
termine di sei mesi dopo la scadenza dell'obbligazione principale senza che il creditore abbia avanzato istanze contro il debitore, come previsto dall'art. 1957 c.c..
Il decreto ingiuntivo opposto va, quindi, revocato con riguardo a
[...]
. Parte_2
Venendo ora al sesto motivo, lo stesso è fondato.
Va al riguardo premesso che, in primo grado, era stato ammesso il seguente capitolo di prova per interrogatorio formale e per testi:
4) “Vero che nel luglio 2012 il signor proponeva al signor Persona_1
e alla RA di sottoscrivere un nuovo Parte_2 Parte_1
contratto di finanziamento con la e al contempo Parte_3
dichiarava che la CI UT avrebbe provveduto all'estinzione di quello con la SS s.p.a.”
Va, altresì, rilevato che il Tribunale, con ordinanza del 15 maggio 2018 aveva ammesso l'interrogatorio formale di richiesto da parte TE
20 opponente, rinviando per l'incombente all'udienza del 17 ottobre 2018.
Dal verbale di tale udienza risulta che il difensore di parte opponente
“deposita l'ordinanza 15 maggio 2018 notificata il 29 maggio 2018 alla terza chiamata oggi non comparsa” e che il giudice, “dato atto” TE
ha ammesso la prova testimoniale, rinviando per l'incombente all'udienza del 4 marzo 2019.
Ebbene dal verbale dell'udienza del 4 marzo 2019, risulta che Tes_1
padre di ha confermato il capitolo in questione,
[...] Parte_2
riferendo di essere stato presente.
Su queste basi, la circostanza dedotta può ritenersi provata sia perché confermata dal teste sopra indicato sia perché la circostanza dedotta nel capitolo può ritenersi ammessa ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Se così stanno le cose, è provato in causa che , per il tramite TE
di , da considerarsi suo ausiliario ai sensi dell'art. 1228 c.c., abbia Persona_1
assicurato agli appellanti che avrebbe estinto il primo finanziamento, con ciò inducendoli a sottoscrivere il secondo.
Dall'istruttoria è altresì provato che il primo finanziamento non è stato affatto estinto, come dimostrano i solleciti di SS.
è stata quindi inadempiente all'obbligazione assunta di TE
estinguere il primo finanziamento, con ciò inducendo alla Parte_1
sottoscrizione del secondo, cosa che altrimenti non avrebbe fatto.
Con la sua condotta ha altresì cagionato un danno a TE _1
, pari all'importo del finanziamento IT non pagato.
[...]
Ed infatti e il di lei marito sono stati esposti alle azioni Parte_1
recuperatorie sia di SS che di , entrambe fondate su Parte_3
finanziamento erogato per la medesima autovettura.
La domanda di manleva svolta dagli appellanti va, pertanto, accolta.
va, quindi, condannata a tenere indenne di TE Parte_1
quanto dalla stessa dovuto a in virtù della presente sentenza. Parte_3
Con riguardo alle spese di lite, occorre considerare che gli appellanti, sin dal primo grado, sono stati assistiti dallo stesso difensore ed hanno assunto la
21 medesima linea difensiva.
In considerazione del complessivo esito di lite e della riforma parziale della sentenza appellata, ritiene la Corte che tra le parti costituite vi sia soccombenza reciproca che giustifica l'integrale compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello, e a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1299/19, pubblicata in data 4 giugno 2019, revoca il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla posizione di
[...]
. Parte_2
Compensa integralmente le spese di giudizio per entrambi i gradi di giudizio.
Condanna a tenere indenne di quanto da TE Parte_1
questa dovuto a in virtù della presente sentenza. Parte_3
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1429 c.c. determinante vizio del consenso degli attori, per tutti i motivi indicati in atti;
- per l'effetto: a) respingere le domande formulate nel merito da nei confronti degli attori opponenti, in quanto Parte_3
infondate in fatto ed in diritto;
b) condannare alla Parte_3
restituzione della somma di € 5.510,00 corrispondente all'importo indebitamente versato dalla RA a saldo delle prime n. 19 Parte_1
1429 c.c. determinante vizio del consenso degli attori, per tutti i motivi indicati in atti;
- per l'effetto: a) respingere le domande formulate nel merito da nei confronti degli attori opponenti, in quanto Parte_3
infondate in fatto ed in diritto;
b) condannare alla Pt_3 Parte_3 restituzione della somma di € 5.510,00 corrispondente all'importo indebitamente versato dalla RA a saldo delle prime n. 19 Parte_1
rate del contratto di credito collegato IT n. 00004972916200, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo effettivo, per tutti i motivi di cui in atti;
In via ulteriormente subordinata: - Accertare e dichiarare