Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/03/2025, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
R.G. 2742/2024
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
Federica Benvenuti Presidente
Gianluca Brol Giudice relatore
Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 19-ter D.Lgs. n. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c. promosso da
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ZULIAN ALESSANDRA
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
FATTO E DIRITTO
§1 Svolgimento del processo
Con ricorso dd. 12/02/2024 ha impugnato il diniego di protezione Parte_1 speciale, notificato il 29/01/2024.
Con decreto dd. 22/02/2024 il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato.
Con il medesimo decreto, il Collegio ha fissato udienza ex art. 127-ter c.p.c., assegnando termine per il deposito di note conclusionali. La difesa ha depositato note il 21/02/2025.
1
Il Collegio, ritenuto il procedimento sufficientemente istruito, ha discusso il ricorso alla camera di consiglio del 11/03/2025.
§2 Motivi della decisione
Il ricorso è fondato, per i motivi di séguito esposti.
L'art. 19 co. 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998, nella versione ratione temporis vigente, vieta di espellere lo straniero ove esistano fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare, a meno che l'espulsione non appaia necessaria per la tutelare la sicurezza nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblici ovvero la protezione della salute. La valutazione dell'interesse alla tutela della vita privata e familiare tiene conto “della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”1.
Sulla base di tali principi, il ricorrente ha diritto alla concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale. Egli, infatti, risulta ormai integrato nel contesto sociale ospitante.
Sul versante abitativo, il Sig. conduce in locazione un immobile sito nel Comune di Pt_1
Schio (VI) (cfr. nota di deposito, doc. 001 – contratto di locazione e copia registrazione
A.d.E., doc. 002 – copia certificato anagrafico con timbro del Comune di Schio).
Il richiedente ha frequentato diversi corsi di formazione. In particolare, egli ha conseguito i seguenti attestati di formazione e/o di competenze: per il corso di formazione generale dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro in data 11/06/2023; per il percorso di operatore di sistemi elettrico-elettronici; per il corso di formazione per addetti alla conduzione di carrelli semoventi industriali in data 13/02/2024 (cfr. ricorso, doc. 008 – attestato frequenza;
nota di deposito, doc. 003 – attestazione di messa in trasparenza delle competenze, doc. 004 – attestato di frequenza, doc. 005=doc. 008 allegato al ricorso).
Il richiedente ha dimostrato la volontà di rendersi indipendente dal punto di vista economico, mediante la ricerca di opportunità lavorative. Infatti, egli ha lavorato come bracciante agricolo presso Società Cooperativa Agricola Polesana, con contratto a tempo parziale determinato dal 29/05/2018 al 08/11/2018 (cfr. ricorso, doc. 004 – comunicazione ). CP_2
Successivamente è stato assunto con contratto in somministrazione dal 17/04/2019 al
11/06/2019, tramite l'Agenzia per il lavoro Umana s.p.a., presso S.A.V.E.N.A. s.r.l. (cfr. ricorso, doc. 004 – contratto di assunzione a termine).
Il ricorrente ha lavorato nuovamente come bracciante agricolo, prima presso Abramo s.r.l.s., con contratto a tempo determinato dal 15/02/2019 al 31/05/2019 e, poi, presso Agrilavoro
s.r.l.s. dal 24/09/2019 al 31/12/2019 (cfr. ricorso, doc. 004 – comunicazione ). CP_2
Durante l'anno 2021, il ricorrente è stato assunto da Steel s.r.l. come carpentiere navale, con contratto a tempo determinato pieno dal 15/02/2021 al 14/05/2021 e, poi, da Aurora s.r.l. con la qualifica di facchino, con contratto a tempo determinato part-time dal 21/06/2021 al
31/07/2021 (cfr. ricorso, doc. 004 – comunicazione . e lettera di assunzione). CP_2
Egli ha lavorato, sempre come bracciante agricolo, per dal 08/02/2022 Parte_2 al 31/12/2022 (cfr. ricorso, doc. 004 – comunicazione .). CP_2
E', poi, stato assunto per il tramite dell'Agenzia per il lavoro Job Camere s.r.l., presso
Fonderia Corrà s.p.a. come operaio, dal 14/11/2022 al 30/11/2022, poi prorogato fino al
23/12/2022 (cfr. ricorso, doc. 004 – contratto di assunzione con lettera e successivo contratto prorogato).
Con contratto in somministrazione con decorrenza dal 21/03/2023 al 31/03/2023 il Sig. Pt_1 ha lavorato come operaio addetto al confezionamento, per il tramite dell'Agenzia per il lavoro presso la società Brazzale s.p.a.; tale contratto ha ricevuto tre proroghe: al CP_3
30/04/2023, al 27/05/2023 e al 30/09/2023 (cfr. ricorso, doc. 005 - contratti di lavoro e proroghe, doc. 007 – buste paga marzo-novembre2023; cfr. nota di deposito, doc. 014 – modello 730/2024, doc. 015 – CUD 2024).
Sempre per il tramite di il richiedente è stato assunto, con diversa mansione di CP_3 addetto estrusione reparto granulo, presso Sacme s.p.a. dal 12/10/2023 al 21/10/2023, con diverse proroghe: al 31/10/2023, al 18/11/2023, al 09/12/2023, al 20/01/2024 ed, infine, al
31/08/2024 (cfr. ricorso, doc. 005 - contratti di lavoro e proroghe, doc. 007 – buste paga marzo-novembre2023; nota di deposito, doc. 006 – contratto di lavoro Sacme s.p.a., doc. 007
– lettera di proroga al 31/10/2023, doc. 008 – lettera di proroga al 18/11/2023, doc. 009 – lettera /di proroga al 09/12/2023, doc. 010 – lettera di proroga al 20/01/2024, doc. 011 – lettera di proroga al 31/08/2024, doc. 014 – modello 730/2024, doc. 015 – CUD 2024).
Ha, inoltre, lavorato come manovale di officina con contratto a tempo determinato dal
15/01/2025 al 31/01/2025, presso Imo Cantieri s.r.l.s. (cfr. nota di deposito, doc. 012 – comunicazione .). CP_2
3 Ad oggi risulta occupato come addetto ai forni non rotativi presso VDP Fonderia s.p.a., con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 04/02/2025 (cfr. nota di deposito, doc.
013 – comunicazione .). CP_2
Tali circostanze vanno qualificate alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non può escludersi l'integrazione sociale del cittadino straniero in ragione del fatto che il contratto a tempo indeterminato sia stato sottoscritto pochi mesi prima della decisione (cfr. Cass. Civ. n. 33315/2022); l'integrazione deve valutarsi alla luce di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso contratti di lavoro a tempo determinato (cfr. Cass. Civ. n. 21240/2020); la sola integrazione lavorativa può comportare il riconoscimento del diritto (cfr. Cass. Civ. n.
10130/2022); la condizione di integrazione può ritenersi provata dallo svolgimento di tirocini formativi o frequentazione di corsi scolastici (cfr. Cass. Civ. n. 23571/2022).
Applicando tali principi al caso di specie può, quindi, affermarsi che il rimpatrio inciderebbe in maniera significativa e deteriore sulla qualità di vita del Sig. . L'allontanamento dal Pt_1 territorio dello Stato determinerebbe una lesione del diritto alla vita privata non giustificata da motivi di carattere generale. Non sono emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Va, dunque, accolta la domanda di protezione speciale.
§3 Spese di lite
Si compensano integralmente le spese di lite, stante la compiuta emersione delle circostanze rilevanti ai fini dell'accoglimento in epoca successiva alla decisione in sede amministrativa ed alla introduzione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
− RICONOSCE a (C.F. ) nato in Parte_1 C.F._1
SENEGAL il 19/03/1974, il diritto al permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 19 co.
1.1 del T.U. immigrazione
− COMPENSA integralmente le spese di lite
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 11/03/2025
Il Giudice est.
dr. Gianluca Brol Il Presidente
4 dr.ssa Federica Benvenuti
[Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Paola Cosmetico,
Funzionaria UPP]
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La Cassazione, in sede di prima interpretazione, ha chiarito che l'art. 19 co.
1.1. D.Lgs. n. 286/198 individua diversi parametri di radicamento sul territorio del cittadino straniero: 1) la situazione familiare;
2) la dimensione sociale;
3) la durata del soggiorno sul territorio nazionale;
4) le relazioni lavorative ed economiche, “le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (cfr. Cass. Civ. n. 7861 del 2022).
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