TRIB
Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/05/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 14/05/2025, pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. COGLIANDRO MARIO
- Ricorrente – contro
Controparte_1
rappr. e dif. Dall'avv. SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10/12/2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare “la illegittimità, nullità ed inefficacia del trasferimento disposto in data 14 LUGLIO 2021 e per l'effetto sentire ordinare alla di disporre il trasferimento del ricorrente presso il Controparte_1
punto vendita di Bari alla Via Capruzzi n.236” ovvero, in subordine, di “dichiarare la illegittimità, nullità ed inefficacia nullità, del rifiuto manifestato da parte datoriale con missiva del 22 ottobre 2021, e per l'effetto sentire ordinare alla di Controparte_1 disporre il suo trasferimento” .
Si costituiva parte convenuta deducendo di avere agito legittimamente, e chiedeva pertanto il rigetto nel merito.
Il procuratore della parte ricorrente all'udienza del 14 maggio 2025 chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che a far data dal 6 febbraio 2023 il ricorrente aveva ottenuto il trasferimento nella sede di Bari.
Il procuratore di parte resistente non concordava con la richiesta declaratoria e chiedeva proseguirsi nella prova testimoniale.
Il giudice si riservava.
****
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, e dalla esibita documentazione, risulta che parte resistente abbia trasferito il ricorrente presso la sede di Bari a far data dal 6 febbraio 2023.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Occorre invero rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese” (sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N°
10553).
Non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese. Ed allora, da un lato deve rilevarsi che il trasferimento presso la sede di Bari è sopravvenuto allorquando il giudizio era già pendente (dovendosi ovviamente avere riguardo, sotto tale profilo, per i procedimenti che si introducono con ricorso, alla data di deposito dell'atto introduttivo).
D'altro canto, però, parte ricorrente, a fronte di specifiche contestazioni e allegazioni di parte resistente circa l'impossibilità alla data della richiesta, sia per ragioni organizzative che di tutela di altri lavoratori nella medesima situazione del ricorrente, di procedere al trasferimento, non ha dedotto alcunché.
Né i testi escussi hanno con le loro dichiarazioni apportato alcun elemento di valutazione.
Si configura, all'evidenza, una soccombenza reciproca alla stregua della quale, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
spese integralmente compensate.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 17 maggio 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 14/05/2025, pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. COGLIANDRO MARIO
- Ricorrente – contro
Controparte_1
rappr. e dif. Dall'avv. SCHIAVONE ENRICO CLAUDIO
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10/12/2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare “la illegittimità, nullità ed inefficacia del trasferimento disposto in data 14 LUGLIO 2021 e per l'effetto sentire ordinare alla di disporre il trasferimento del ricorrente presso il Controparte_1
punto vendita di Bari alla Via Capruzzi n.236” ovvero, in subordine, di “dichiarare la illegittimità, nullità ed inefficacia nullità, del rifiuto manifestato da parte datoriale con missiva del 22 ottobre 2021, e per l'effetto sentire ordinare alla di Controparte_1 disporre il suo trasferimento” .
Si costituiva parte convenuta deducendo di avere agito legittimamente, e chiedeva pertanto il rigetto nel merito.
Il procuratore della parte ricorrente all'udienza del 14 maggio 2025 chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che a far data dal 6 febbraio 2023 il ricorrente aveva ottenuto il trasferimento nella sede di Bari.
Il procuratore di parte resistente non concordava con la richiesta declaratoria e chiedeva proseguirsi nella prova testimoniale.
Il giudice si riservava.
****
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, e dalla esibita documentazione, risulta che parte resistente abbia trasferito il ricorrente presso la sede di Bari a far data dal 6 febbraio 2023.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Occorre invero rimarcare che: “La cessazione della materia del contendere … si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese” (sic CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2009 N°
10553).
Non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese. Ed allora, da un lato deve rilevarsi che il trasferimento presso la sede di Bari è sopravvenuto allorquando il giudizio era già pendente (dovendosi ovviamente avere riguardo, sotto tale profilo, per i procedimenti che si introducono con ricorso, alla data di deposito dell'atto introduttivo).
D'altro canto, però, parte ricorrente, a fronte di specifiche contestazioni e allegazioni di parte resistente circa l'impossibilità alla data della richiesta, sia per ragioni organizzative che di tutela di altri lavoratori nella medesima situazione del ricorrente, di procedere al trasferimento, non ha dedotto alcunché.
Né i testi escussi hanno con le loro dichiarazioni apportato alcun elemento di valutazione.
Si configura, all'evidenza, una soccombenza reciproca alla stregua della quale, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
spese integralmente compensate.
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 17 maggio 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)