Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 559 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2023 – avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' Avv. Saverio Valentino Menga ed elettivamente domiciliata, in virtù di mandato in calce al ricorso, presso lo studio legale dello stesso sito in Taranto alla Via Japigia n. 27 ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione di udienza dell'11.12.2025 per la ricorrente e per il
PM come da nota del 02.04.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.01.2023 ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio con in AN RG ON (TA) in data 08.08.1996; che dal matrimonio CP_1 sono nati cinque figli , (nata a [...] il [...]), (nata a Controparte_2 Persona_1
RO il 19.05.1997), (nata a [...] il [...]), Persona_2 Controparte_3
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]) e che la Controparte_4 convivenza familiare è divenuta improseguibile a causa delle condotte vessatorie poste in essere dal marito nei confronti della moglie e dei figli, privati del necessario sostegno morale ed economico.
Chiedeva quindi pronunciarsi la separazione personale dal marito;
porgli a carico l'obbligo di versarle la somma complessiva di euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei due
, che da diverso tempo l'aveva occupata impedendo alla ricorrente ed ai minori di farvi CP_1 rientro e ove , tra l'altro, a causa di un provvedimento restrittivo risultava ivi collocato agli arresti domiciliari .
Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza presidenziale del 02.05.2023, il convenuto non si presentava, sebbene ritualmente citato, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori, autorizzando i coniugi a vivere separati, ponendo a carico di l'obbligo di corrispondere la somma complessiva di euro 300,00 CP_1 mensili a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori , e (in ragione di CP_3 CP_4 euro 150,00 per ciascun figlio), con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, come da protocollo in uso presso questo tribunale ed assegno unico al 50%; stabiliva altresì l'affido esclusivo alla madre dei minori collocando i medesimi presso la madre e fissando la residenza nella casa coniugale, alla stessa assegnata, sita in
RO alla via Benedetto XV pal. B n. 4 int.
2. Disponeva infine la regolamentazione del diritto di visita del padre in ambiente protetto incaricando i Servizi Sociali del Comune di RO al fine di predisporre una calendarizzazione degli incontri , previa indagine ed opportuno accertamento in merito alle condizioni di vita delle parti e dei minori. Le parti erano dunque rimesse innanzi al
Giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 10.01.2024 il convenuto non si costituiva dinanzi al Giudice Istruttore, nonostante la rituale notifica del verbale dell'udienza presidenziale e dell'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori della separazione e il Giudice istruttore, su richiesta di parte ricorrente , in parziale modifica dell'ordinanza presidenziale disponeva la percezione dell'assegno unico al 100% dalla IG.ra , in ragione del disposto affido esclusivo dei figli minori. Pt_1
All'udienza del 18.09.2024 , il Giudice Istruttore, rilevato il mancato deposito della relazione informativa disposta con ordinanza del 02.05.2023 da parte dei Servizi Sociali di RO , ne sollecitava nuovamente l'invio e tale ente depositava la suddetta in data 05.12.2024.
All'udienza cartolare dell'11.12.2024 , precisate le conclusioni , il G.I. con ordinanza del 13.03.2025 nulla disponeva in ordine alla richiesta della ricorrente di cancellazione/revoca della residenza di dalla casa coniugale per le ragioni ivi indicate , e tratteneva la causa per la decisione CP_1 del Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale. *******
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, che non si è presentato all'udienza di comparizione personale né si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del verbale dell'udienza presidenziale.
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta impraticabile risulta non solo dalla circostanza che il convenuto non si è nemmeno costituito in giudizio, ma anche dal fatto che sono decorsi più di due anni dalla notificazione di copia del ricorso introduttivo e di tutti gli atti processuali e provvedimenti giudiziali (fra cui l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. pronunciata all'udienza del 02.05.2023), e non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione del convenuto evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Quanto agli ulteriori aspetti della separazione, ritiene il Collegio che, in assenza di elementi di giudizio di segno diverso, possano trovare conferma i provvedimenti già assunti in via provvisoria all'udienza presidenziale del 02.05.2023, come parzialmente modificati con ordinanza del
10.01.2024 in relazione alla percezione per intero dell'assegno unico da parte della . Pt_1
Quanto al regime di frequentazione tra genitore non collocatario e figli , dalla relazione dei Servizi
Sociali di RO è emerso che la genitrice nonostante il trascorso di maltrattamenti con l'ex marito- che riferisce non sono mai avvenuti alla presenza dei minori- riconosce il legame padre-figli costituito , e ha riferito di non opporsi acchè i minori continuino a coltivare relazione affettiva con il padre, evidenziando che ciò è comunque avvenuto , oltre che con videochiamante, anche mediante incontri mensili presso il carcere , avvenuti in un primo momento per il tramite della sorella maggiore
(ora trasferitasi poiché assunta presso la Marina Militare) e successivamente degli zii nei giorni Per_2 in cui si recano presso la Casa Circondariale di Taranto ove è detenuto il CP_1
Stante dunque la condizione di detenzione del le visite dei minori al padre presso la struttura CP_1 carceraria, le chiamate telefoniche e le eventuali videochiamate con gli stessi potranno essere esercitate previe eventuali autorizzazioni da parte dell'Autorità penale competente, ed in accordo con quanto previsto dall'ordinamento penitenziario, secondo quanto evidentemente già in essere , dovendo subordinare una puntuale calendarizzazione degli incontri padre-figli e monitoraggio da parte dei Servizi Sociali incaricati al temine dell'espiazione della pena da parte del CP_1 condannato ad anni quattro di reclusione (cfr relazione servizi sociali del 03.12.2024 ove si evidenzia in conclusione che “ … rilevato un positivo rapporto padre-figli , la mancanza di impedimenti allo stesso da parte della genitrice e il benessere socio familiare dei minori , non si rilevano, allo stato attuale, degli elementi di pregiudizio rispetto le condizioni di vita dei minori. Non riscontrandosi alcun impedimento al prosieguo degli incontri con il padre, che tuttavia data l'attuale misura detentiva non è possibile effettuare la calendarizzazione degli stessi, si propone la predisposizione di un monitoraggio finalizzato a verificare l'andamento e il prosieguo degli incontri nella prospettiva futura dell'uscita dal sistema carcerario” ; sentenza di condanna GUP, Dott.ssa Gianna Martino depositata in atti il 15.02.2024 ).
In considerazione dell'esito e della natura del giudizio appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale in intestazione riportata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la separazione personale fra i coniugi nata a [...] il Parte_1
07.02.1977 e , nato a [...] il [...] , i quali hanno contratto CP_1 matrimonio in AN RG ON (TA) l' 08.08.1996 con atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di AN RG ON (TA) dell'anno 1996 al n.35, parte II, serie A, ufficio
1 e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
2. conferma i provvedimenti provvisori emessi con ordinanza presidenziale del 02.05.2023, come parzialmente modificati con ordinanza del 10.01.2024 e per l'effetto:
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo al CP_1 mantenimento dei figli minori , e , la somma mensile di euro 300,00, CP_3 CP_4 in ragione di euro 150,00 ciascuno, a scadenza anticipata al giorno 5 di ogni mese, (rivalutata all'attualità a far data dal 02.05.2023) oltre successiva rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, come da protocollo in uso presso questo tribunale;
- dispone la percezione per intero dell'assegno unico da parte di Parte_1
- dispone l'affido esclusivo dei minori alla madre, confermando la loro collocazione presso il domicilio coniugale assegnato alla stessa , sito in RO alla via Benedetto XV pal. B
n. 4 int. 2.;
3. disciplina le modalità di visita e di intrattenimento dei figli minori con il padre secondo quanto indicato in motivazione , per cui , stante la condizione di detenzione del padre, le visite dei minori a quest'ultimo presso la struttura carceraria, le chiamate telefoniche e le videochiamate potranno essere esercitate previe eventuali autorizzazioni da parte dell'Autorità competente, ed in accordo con quanto previsto dall'ordinamento penitenziario;
4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di conIGlio del 20.06.2025 in Taranto
Il Giudice est. Il Presidente