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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1873/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa AR ER UL Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg. 1873/2024, promossa in grado d'appello,
da
, in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, con sede in Taiwan (R.O.C.), Taipei City, Nangang Dist., Bade Road, Sec. 4, no.
778, 6F., rappresentata e difesa dall'avv. AR Clotilde Franzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Manara 5, Milano, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Trigari e Raffaella Pizzorno ed NTroparte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Milano (20122), Via Freguglia n.
10, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
contro
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_3 P.IVA_2 dr.ssa rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti CP_4
pagina 1 di 20 ER LC e ER AS ed elettivamente domiciliata presso i loro domicili digitali, con studio in via Roma 1/10, 16121 Genova, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 5427/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 24.05.2024
OGGETTO: Spedizione – Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo)
CONCLUSIONI
Le parti in vista dell'udienza dell'8 luglio 2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano, per le ragioni tutte esposte in atto
d'appello, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e/o istanza, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, XIa Sezione, n. 5427/2024 pubblicata il 24/05/2024, notificata il 27/05/2024 e qui impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis - dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità contrattuale, anche per dolo e/o colpa grave, dello spedizioniere-vettore e/o vettore contrattuale e del vettore di fatto NTroparte_5 CP_6 in relazione alla perdita (furto) della merce di cui è causa;
- accertare il diritto della
[...] società conchiudente ad agire in rivalsa nei Parte_1 confronti dei suddetti vettori, in via disgiunta o solidale o alternativa, allo scopo di ottenere il pieno risarcimento e/o rimborso della somma di Euro 100.000,00 da essa transattivamente corrisposta, come dimostrato in corso di causa, agli assicuratori della merce surrogatisi alla proprietaria ASUS, e perciò condannare i suddetti vettori, in via disgiunta o solidale o alternativa, al risarcimento e/o rimborso a favore della società conchiudente della suddetta somma (o altra somma meglio vista e ritenuta), oltre i danni da svalutazione monetaria, oltre gli interessi di legge sulle somme così rivalutate. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari (oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge)”.
pagina 2 di 20 L'odierna conchiudente inoltre chiede che, in via istruttoria, l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia disporre l'ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale dei legali rappresentanti NTr di entrambe le società convenute, e dedotti nella sua 2a memoria CP_6 CP_7 ex art. 183, 6° comma, c.p.c., ma non ammessi dal giudice di prime cure, richiesti nuovamente in sede di precisazione delle conclusioni, e che sono stati espressamente riproposti in atto di appello.
PARTE APPELLATA CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Milano, contrariis rejectis,
- in via principale: rigettare, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del 17.10.2024, l'appello proposto da
[...]
nonché, in generale, ogni domanda proposta da quest'ultima avverso Parte_1
confermando integralmente la sentenza n. 5427/2024 del Tribunale di Milano;
CP_1
- in via di denegato subordine: in caso di accoglimento anche solo parziale del presente appello
e di conseguente riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del 17.10.2024, l'assenza di ogni responsabilità in capo a nonché la piena ed esclusiva responsabilità di CP_1 CP_8
NTr in relazione a ogni pregiudizio patrimoniale e non che venisse accertato a carico di
[...] con riferimento ai fatti per cui è causa e conseguentemente condannare la prima in relazione NTr a ogni domanda dell'attrice che dovesse trovare accoglimento, tenendo ad ogni modo indenne da ogni eventuale pregiudizio;
- in ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi professionali relativi a entrambi i gradi di giudizio.”
PARTE APPELLATA CP_6
CP_
“Voglia l' a Corte d'Appello ex adverso adita,
- rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto Parte_1 ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 5427/2024.
In ogni caso,
- in via principale respingere la domanda formulata da Come nei confronti dell'odierna Pt_1
NT esponente oltrechè di in quanto inficiata da decadenza, prescrizione, difetto di legittimazione attiva e/o difetto di legittimazione passiva in capo all'esponente, oltrechè essere infondata in fatto e in diritto;
pagina 3 di 20 NT
- respingere la domanda di condanna formulata da parte di ei confronti di perché CP_3 inficiata da decadenza e/o prescrizione oltrechè infondata in fatto e in diritto;
- in via di denegato e non creduto subordine contenere la domanda di condanna nei confronti di nei limiti di cui all'art. IV, par. 5, lett. a) della Convenzione di Bruxelles del 1924 - CP_3 come modificata dal Protocollo di Bruxelles del 1979 – e di cui all'art. 22, III c., della
Convenzione di Montreal, come meglio esplicato negli atti del giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di Milano, le società e al fine di accertarne la responsabilità CP_1 CP_3 contrattuale per dolo e/o colpa grave, nelle rispettive qualità di vettore contrattuale e di vettore di fatto, nell'esecuzione del contratto di trasporto di due partite di merce, l'una da a CA (MI) e, Parte_2
l'altra da a Settala (MI), mai giunte a destinazione per trafugamento dei colli trasportati, a Parte_2 seguito di rapina subita dall'autista di CP_3
L'attrice chiedeva la condanna delle convenute al pagamento della somma di euro 100.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, corrispondente all'importo che la stessa, in forza di transazione, aveva versato agli assicuratori della mittente e proprietaria della merce Asus Technology
Holland, nei cui diritti questi ultimi si erano surrogati.
In particolare, l'attrice deduceva di aver stipulato a novembre-dicembre 2014, nella sua qualità di spedizioniere internazionale, con la società Asus, un contratto di spedizione dalla Cina all'Italia, avente ad oggetto materiale informatico e personal computer per il valore di euro 841.258,75.
Per il trasporto della merce dalla Cina l'attrice aveva stipulato un contratto di trasporto intermodale con la TE GO International di Shangai, che aveva effettuato regolarmente la NT consegna della merce presso il magazzino di i a fine dicembre 2014. Parte_2
NT L'attrice aveva, quindi, incaricato la società di provvedere al trasporto della merce dal magazzino di fino ai luoghi di destinazione finale, ossia CA per la società Esprinet S.p.a. Parte_2
NT e Settala per la società Ingram Micro S.r.l.. A sua volta, veva affidato il trasporto alla società CP_3
Nessuna delle due partite veniva consegnata alle rispettive destinatarie, in quanto, in data 2 gennaio 2015, si verificava la sottrazione dell'intero carico, a seguito di rapina.
pagina 4 di 20 Successivamente la mittente Asus Technology Holland B.V. aveva ceduto alla . CP_10
LTD i propri diritti sulla merce andata perduta, compresi i diritti di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili della perdita della merce, e quest'ultima in data 10.6.2015 riceveva a titolo di indennizzo assicurativo la somma complessiva di euro 925.384,63 da CA Century Insurance Co. Ltd e dagli altri coassicuratori cinesi, con contestuale surroga di questi ultimi nei diritti di Asus, anche nei confronti dei terzi vettori responsabili fino alla concorrenza della somma indicata.
Con e-mail in data 24/11/2015 i legali cinesi dei predetti assicuratori in surroga responsabilizzavano l'esponente per il furto della merce in questione e presentavano nei Parte_1 suoi riguardi formale richiesta di risarcimento danni.
NTr A sua volta, con lettera raccomandata del 26.11.2015, responsabilizzava la Parte_1 riguardo alla perdita della merce e presentava nei suoi confronti formale richiesta di risarcimento danni per l'importo di Euro 925.384,63.
Seguiva un contenzioso giudiziale radicato nel giugno 2016 innanzi all'autorità giudiziaria taiwanese da parte di CA e degli altri coassicuratori cinesi nei confronti di
[...]
NT
, Parte_1 CP_3
Con lettere raccomandate in data 07/11/2016, 09/08/2017, 22/03/2018, 27/02/2019 e 11/02/2020, NTr indirizzava al vettore ulteriori atti di messa in mora, con contestuale intimazione di Parte_1 risarcimento danni.
Nel frattempo, in Italia, l'autista del mezzo di trasporto di in relazione ai fatti per cui è CP_8 causa, veniva condannato con sentenza datata 22/03/2016, divenuta irrevocabile il 10/04/2016, dal GIP del Tribunale di Milano alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e ad € 1.000,00 di multa, perché, in concorso con altri imputati aveva simulato una rapina con sequestro di persona e si era impossessato del carico.
L'attrice deduceva che, in seguito, veniva a conoscenza del fatto che le compagnie assicurative che agivano in surroga, a maggio-giugno 2018, avevano raggiunto un accordo transattivo con in CP_3 forza del quale, dietro corresponsione di una somma -non precisata- da parte di quest'ultima, avevano NT rinunciato ad ogni pretesa nei confronti di TE GO ed e, conseguentemente, avevano CP_3 abbandonato l'azione giudiziaria instaurata a Taipei nei loro confronti.
Tuttavia, dal momento che era rimasta estranea all'accordo transattivo Parte_1 di cui sopra, i predetti assicuratori proseguivano il giudizio nei confronti della stessa.
Successivamente, in data 10 aprile 2020, raggiungeva, a sua volta, un Parte_1
pagina 5 di 20 accordo transattivo con gli assicuratori, che prevedeva il pagamento da parte della stessa della somma di euro 100.000,00.
NT Versato detto importo, con pec del 26 maggio 2020 l'attrice intimava alle società e CP_3 nelle loro qualità di vettore contrattuale e vettore di fatto, il pagamento della somma di euro 100.000,00,
a titolo di risarcimento danni, adducendo la loro responsabilità per dolo e/o per colpa grave, in ordine alla perdita della merce, in violazione degli obblighi contrattualmente assunti o comunque gravanti ex lege su di essi, ai sensi degli artt. 1683 ss. c.c. e segnatamente dell'art. 1693 c.c; l'attrice richiamava anche l'art. 1228 c.c. per la responsabilità delle stesse società per fatto dei loro dipendenti o ausiliari, accertato in sede penale, in forza della sentenza del GIP del Tribunale di Milano n. 16/944 sopra citata.
NTr Si costituiva la convenuta che chiedeva il rigetto delle domande attoree assumendo di aver svolto un ruolo di mero spedizioniere e che ogni responsabilità andava ascritta a che aveva CP_3 effettuato il trasporto.
NT ccepiva, preliminarmente, che , soggetto di diritto taiwanese, non Parte_1 aveva fornito la prova della sussistenza della condizione di reciprocità, ai sensi dell'art. 16 delle Preleggi
c.c., condizione necessaria per ottenere tutela giurisdizionale innanzi all'autorità giudiziaria italiana.
Rilevava che, in quanto mero spedizioniere, si era limitata a concludere il contratto di trasporto con il vettore di cui chiedeva la chiamata in causa, posto che nel furto della merce risultava aver CP_3 concorso un autista di quest'ultima società.
Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessa dal giudizio, nonché la mancata prova del danno subito dall'attrice con riferimento al quantum, dal momento che aveva determinato in via transattiva l'importo versato agli assicuratori, Parte_1 all'esito di una trattativa a cui la convenuta non aveva partecipato.
NT hiedeva, quindi, in via preliminare, che fosse dichiarata l'improcedibilità dell'azione ex art. 16 preleggi cod. civ., nonché l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, instava per il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate e, in via subordinata, domandava NT l'accertamento della responsabilità esclusiva di con condanna della medesima a rifondere a CP_3 le somme che eventualmente fosse stata condannata a versare all'attrice, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale eccepiva, in via preliminare, la decadenza CP_3 di dalla pretesa risarcitoria sia per intervenuta decorrenza del termine Parte_1 annuale previsto dalla Convenzione di Bruxelles del 1924 per il trasporto marittimo, essendo stata effettuata via mare una tratta del trasporto dalla Cina alla sede di Esprinet, sia del termine biennale pagina 6 di 20 previsto dalla Convenzione di Montreal del 1999 per il trasporto aereo, essendo stata effettuata per via aerea una tratta del trasporto dalla Cina alla sede di Ingram Micro. nella denegata ipotesi in cui CP_3 fosse applicabile, invece, al contratto di trasporto il diritto interno, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento, ai sensi dell'art. 2951 c.c., nonché la carenza di legittimazione attiva di
[...]
nei suoi confronti, sostenendo che erano legittimati attivi solo i destinatari della merce, Parte_1 nonché la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo intercorso alcun rapporto contrattuale tra la stessa e l'attrice.
assumeva inoltre che, stante il carattere tombale della transazione intervenuta in data CP_3
19.06.2018 tra la medesima e CA, la successiva transazione tra l'attrice e gli assicuratori non avrebbe potuto attribuire alcun diritto di surroga nei suoi confronti, in quanto tutte le pretese degli assicuratori sarebbero state già soddisfatte.
eccepiva, ulteriormente, il difetto di prova in ordine al quantum della domanda attorea, CP_3 ritenendo insufficienti, a tal fine, le fatture prodotte dall'attrice a dimostrazione del valore del carico rubato, pari ad € 841.258,75, e chiedeva, a tal fine, la produzione del contratto di compravendita della merce.
Infine, sosteneva che, in ogni caso, trovavano applicazione i limiti risarcitori previsti dalle convenzioni internazionali in materia di trasporto marittimo e aereo.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea per intervenuta decadenza, prescrizione, carenza di legittimazione attiva dell'attrice e passiva della convenuta, nonché per infondatezza nel merito;
in via subordinata, insisteva per la riduzione della domanda nei limiti previsti dall'art. IV, par.
5, lett. a), della Convenzione di Bruxelles del 1924, come modificata dal Protocollo di Bruxelles del
1979, e dall'art. 22, par. 3, lett. c), della Convenzione di Montreal, con vittoria di spese di lite.
depositava una seconda comparsa di costituzione e risposta in data 30.04.2021, in qualità CP_3
NT di terza chiamata in causa da in cui estendeva le eccezioni di intervenuta decadenza, prescrizione e NT di difetto di legittimazione attiva anche nei confronti della società convenuta contestando altresì nel merito le relative domande;
integrava le proprie conclusioni chiedendo il rigetto della domanda NT proposta da nonché la riduzione dell'eventuale obbligo risarcitorio nei limiti previsti dalle medesime convenzioni internazionali, già invocate in relazione alle domande di parte attrice.
Con sentenza n. 5427/2024 il Tribunale di Milano rigettava le domande attoree e condannava la società a rifondere a e le spese processuali liquidate Parte_1 CP_1 CP_3 in euro 12.000,00 per ciascuna delle convenute.
pagina 7 di 20 NT
Il Tribunale riteneva di esaminare preliminarmente l'eccezione sollevata da in ordine all'applicabilità dell'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile. Al riguardo considerava non contestato e provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che la società attrice fosse soggetto di diritto taiwanese.
Rilevava che l'art. 16 delle preleggi stabilisce che lo straniero può godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano solo a condizione di reciprocità, disposizione che si applica anche alle persone giuridiche. Rilevava che la norma ha natura imperativa e limita l'esercizio dei diritti patrimoniali da parte dello straniero, a prescindere dalla legge applicabile al rapporto.
Il primo giudice osservava che, ai fini della “reciprocità” non è necessaria una perfetta corrispondenza normativa, ma è sufficiente che lo Stato straniero riconosca al cittadino italiano un diritto analogo a quello che il soggetto straniero intende esercitare in Italia e che non applichi misure discriminatorie nei confronti del soggetto italiano che intenda esercitare il medesimo diritto.
Il Tribunale evidenziava che la condizione di reciprocità incontra limiti costituzionali nel proprio campo di applicazione, non potendo incidere sull'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dalla
Costituzione, tra cui l'accesso alla giurisdizione, ex art. 24 Cost. Ne deriva che lo straniero può convenire in giudizio il soggetto italiano davanti all'autorità giudiziaria italiana indipendentemente dalla condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle preleggi.
Il Tribunale sottolineava che l'art. 16 delle Preleggi, applicabile essenzialmente ai diritti a carattere patrimoniale, non ha subito modifiche a seguito della riforma del diritto internazionale privato del 1995, in quanto la condizione di reciprocità non riguarda l'ambito di applicazione della normativa del 1995, che stabilisce i criteri di scelta della legge applicabile in caso di sussistenza di elementi di internazionalità nella fattispecie concreta, ma si pone come limite esterno, qualunque sia la legge nazionale applicabile, all'esercizio di determinati diritti civili, da parte del soggetto straniero, in Italia.
Il primo giudice rilevava che, quando trova applicazione l'art. 16 Preleggi, incombe sullo straniero la prova che il trattamento dei cittadini italiani nello Stato cui appartiene soddisfa la condizione di reciprocità rispetto al diritto che lo stesso intende esercitare in Italia. Tale onere sussiste qualora la contestazione circa la sussistenza della condizione di reciprocità sia stata tempestivamente sollevata dalla controparte. Difettando la prova della reciprocità, la domanda deve essere respinta nel merito, in quanto il diritto invocato dallo straniero, non può godere di tutela giurisdizionale in applicazione dell'art 16 delle
Preleggi c.c..
Rilevato che, nel caso de quo, la controversia aveva ad oggetto diritti patrimoniali rivendicati da NT una persona giuridica straniera, non qualificabili come diritti fondamentali, e che la convenuta veva tempestivamente eccepito la mancanza della condizione di reciprocità, il Tribunale evidenziava che Pt_1 non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare la sussistenza di tale condizione di reciprocità,
[...]
pagina 8 di 20 in quanto non aveva allegato elementi o previsioni della normativa taiwanese attestanti il riconoscimento reciproco. Pertanto, non avendo l'attrice assolto all'onere probatorio in ordine alla sussistenza della condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 preleggi c.c., le domande attoree erano respinte.
Avverso tale sentenza proponeva appello per i motivi ivi formulati. Parte_1
NT Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata;
in via subordinata, domandava, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello, di NT accertare e dichiarare l'assenza di ogni responsabilità in capo a nonché la piena ed esclusiva responsabilità di in relazione a ogni pregiudizio, patrimoniale e non, che fosse eventualmente CP_3 accertato.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, poiché infondato in fatto e in diritto, con CP_3 conseguente conferma della sentenza di primo grado.
All'esito della prima udienza del 12.11.2024, il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza del 4.03.2025 -poi differita d'ufficio all' 8.7.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 8 luglio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 16.7.2025.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante deduce che il Tribunale ha errato nel respingere la domanda di applicando la regola della reciprocità di cui all'art. 16 delle Parte_1
Preleggi anche nei confronti della convenuta nonostante quest'ultima fosse decaduta, ex art. 167, CP_3 comma 2, c.p.c., dal proporre tale eccezione.
L'errore del giudice è dovuto al fatto che ha considerato la posizione processuale di non CP_3
NT NT quale convenuta insieme ad bensì solo come terza chiamata su istanza di mentre l'odierna NT NT appellante aveva contestualmente citato entrambe le società e e, solo in seguito, aveva CP_3
pagina 9 di 20 richiesto e ottenuto la chiamata in causa di per essere manlevata da quest'ultima in caso di CP_3 eventuale condanna. NT Al riguardo l'appellante rileva che solo la convenuta nella comparsa di risposta, aveva proposto l'eccezione relativa alla condizione di reciprocità, mentre aveva aderito all'eccezione CP_3
NT della convenuta nicamente in sede di comparsa conclusionale.
Tale questione preliminare non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte, pertanto, affinché si potesse considerare tempestivamente proposta, avrebbe dovuto essere sollevata da nella CP_3 propria comparsa di costituzione e risposta ex art. 167, comma 2, c.p.c.; ne consegue che l'adesione di alla predetta eccezione solo in sede di comparsa conclusionale non poteva produrre alcun effetto. CP_3
Col secondo motivo di gravame l'appellante assume che l'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile stabilisce che lo straniero, persona fisica o giuridica, è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano a condizione di reciprocità, salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
Tale condizione deve ritenersi sussistente quando l'ordinamento dello Stato estero riconosce a cittadini italiani diritti uguali o simili a quelli che lo straniero intende esercitare in Italia, senza discriminazioni.
Rileva che, come correttamente affermato dal Tribunale, l'art. 24, primo comma, Cost., enuncia il principio che allo straniero deve essere riconosciuto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, prescindendo dalla condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle Preleggi.
Tuttavia, il Tribunale -secondo l'appellante- avrebbe errato nel ritenere che l'art. 16 Preleggi costituisca un limite “esterno” all'esercizio in Italia di determinati diritti civili da parte del soggetto straniero, con la conseguenza che l'accertamento della legge straniera che assicura la condizione di reciprocità non sarebbe soggetta al principio iura novit curia, ma a quello sull'onere probatorio delle parti, alla stregua di un fatto costitutivo della pretesa azionata.
Diversamente il giudice, secondo avrebbe dovuto ritenere che la norma di diritto Parte_1 straniero la cui esistenza è atta ad assolvere alla suddetta condizione di reciprocità non può essere equiparata ad uno dei fatti della controversia, sicché la conoscenza di tale norma avrebbe dovuto essere acquisita dal giudice servendosi di ogni idoneo strumento, inclusi quelli indicati dall'art. 14 della legge n. 218/1995, in base al quale l'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice, il quale può avvalersi di ogni mezzo idoneo, incluse le informazioni fornite dal Ministero della Giustizia, da esperti o istituzioni specializzate. Ne consegue, secondo l'appellante, che spetta al giudice l'accertamento della legge straniera, nonché verificare d'ufficio l'esistenza o meno della condizione di reciprocità. pagina 10 di 20 L'appellante deduce che, in tal senso, si è espressa anche la Corte di Cassazione in talune pronunce che hanno appunto affermato che il giudice, nell'ambito di controversie aventi ad oggetto elementi di internazionalità, ha l'obbligo di accertare d'ufficio la normativa straniera ex art. 14 legge 218/95 e ciò anche ai fini della valutazione della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle Preleggi.
Pertanto, censura l'impostazione seguita dal giudice di primo grado, che ha posto Parte_1
l'onere probatorio della condizione di reciprocità in capo alla parte attrice straniera, senza attivare i poteri istruttori previsti dalla legge n. 218/1995 e dall'art. 213 c.p.c., omettendo così di procedere d'ufficio all'accertamento della normativa straniera rilevante nel caso di specie.
Col terzo motivo di appello l'appellante deduce, in subordine, che l'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile, risalente ad epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione, risulta incompatibile con i principi sanciti dall'art. 10, commi 1 e 2, Cost., secondo cui l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità alle norme e ai trattati internazionali.
Pertanto, l'applicazione concreta del principio di reciprocità previsto dall'art. 16 preleggi deve essere valutata alla luce degli obblighi internazionali assunti dall'Italia, sulla base di intese bilaterali o multilaterali che coinvolgano lo Stato nei confronti del quale si deve operare la verifica di reciprocità.
In tale contesto, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sancisce all'art. 14 il principio di non discriminazione, includendo espressamente il divieto di differenze di trattamento fondate sulla nazionalità. Inoltre, l'art. 1, primo comma, del Protocollo addizionale alla medesima Convenzione garantisce il diritto di proprietà, riconoscendolo come diritto fondamentale, soggetto unicamente a limitazioni giustificate dalla pubblica utilità.
A detta dell'appellante, alla luce di tali principi internazionali vincolanti per l'ordinamento interno,
l'applicazione della condizione di reciprocità, nei termini di cui all'art. 16 Preleggi, non potrebbe legittimamente operare nei confronti di una pretesa risarcitoria fondata su una lesione del diritto di proprietà. Ne consegue che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere applicabile la disciplina della reciprocità al caso di specie, ossia all'azione giudiziale promossa dall'appellante relativamente ad una richiesta risarcitoria per il furto di merce verificatosi nel corso di un trasporto, in quanto afferisce alla tutela del diritto di proprietà.
Con il quarto motivo di appello, in ulteriore subordine, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che il diritto azionato in giudizio possa essere ricondotto ad un diritto pagina 11 di 20 inviolabile, circostanza dalla quale sarebbe derivata l'inapplicabilità, al caso di specie, della condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile.
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che parte attrice non avesse fornito prova della sussistenza della condizione di reciprocità, sul presupposto che, nella controversia in esame, si discute di diritti patrimoniali vantati da una persona giuridica, non riconducibili in alcun modo ai diritti inviolabili.
L'appellante, per contro, osserva che, oltre alla rilevanza dei principi internazionali già richiamati, anche alla luce della Costituzione italiana devono ritenersi compresi tra i diritti inviolabili la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e il diritto di proprietà (art. 42 Cost.), con la conseguenza che al diritto oggetto del presente procedimento, mirante alla tutela risarcitoria per lesione del diritto di proprietà, non potrebbe essere applicata la condizione di reciprocità di cui all'art. 16 preleggi c.c..
Una volta superata la questione preliminare relativa alla condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle Preleggi, nel merito parte appellante ha insistito nelle proprie domande, reiterando le argomentazioni svolte a confutazione delle eccezioni proposte dalle controparti in primo grado e reiterate dalle stesse in appello.
I motivi di appello, che, in quanto tra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati, non sono fondati.
L'art. 16 delle Preleggi stabilisce che “Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere”.
La regola, introdotta dal legislatore del 1942, nasce come strumento di ritorsione politica, finalizzato alla protezione degli italiani all'estero, da utilizzare contro gli Stati che non riconoscono taluni diritti civili ai cittadini italiani;
per altro verso lo scopo della norma è quella di sollecitare detti Paesi ad adottare una legislazione che tuteli i cittadini italiani. L'interesse sotteso alla norma è dunque di natura pubblicistica.
Tale disposizione costituisce un regresso rispetto a quanto era previsto nel più liberale codice civile italiano del 1865, che aveva attribuito allo straniero un'incondizionata capacità di diritto privato, parificandolo al cittadino italiano.
La condizione di reciprocità è intesa come il presupposto o la condizione di efficacia delle norme che attribuiscono diritti agli stranieri.
pagina 12 di 20 Si ritiene che il principio in discussione abbia subito un ridimensionamento a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana nel 1948 e dell'adesione dell'Italia ai trattati internazionali in materia di diritti inviolabili della persona.
Conseguentemente l'art. 16 delle Preleggi opera unicamente quando non viene in considerazione un diritto fondamentale della persona e si applica, dunque, essenzialmente ai diritti di contenuto patrimoniale, come quelli oggetto del presente giudizio.
Il suo effetto giuridico, pertanto, è una limitazione dei diritti patrimoniali in Italia a carico di cittadini di Stati esteri che non riconoscono ai cittadini italiani i diritti che lo straniero vorrebbe far valere in Italia.
La Suprema Corte ha avuto modo di ribadire anche di recente che l'art. 16 delle Preleggi è tuttora vigente, sebbene debba essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua del principio enunciato dall'art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili della persona;
ne consegue che allo straniero, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, è sempre consentito domandare al giudice italiano tutela in caso di lesione di diritti inviolabili della persona, quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari (Cass. n. 12226 del 10.5.2021; Cass. n. 26741 del 18.9.2023).
Viceversa il diritto di proprietà, pur riconosciuto dall'art. 42 Cost., non è considerato un diritto inviolabile della persona, quindi non è escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 16 delle Preleggi.
La condizione di reciprocità non ha più alcuna operatività nell'ambito del diritto comunitario e il suo ambito di applicazione va progressivamente assottigliandosi anche per i cittadini extra UE stabilmente soggiornanti in Italia, per cui l'art. 16 delle Preleggi si applica oggi essenzialmente ai soggetti extra comunitari che siano persone giuridiche straniere o persone fisiche non regolarmente soggiornanti nel nostro Paese.
Tra i diritti civili non soggetti alla condizione di reciprocità vi è quello di agire in giudizio per la tutela giurisdizionale dei propri diritti, che trova il fondamento nell'art. 24 della Costituzione. Da ciò discende che tutti, sia i cittadini italiani che gli stranieri, possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e sotto tale profilo l'art. 16 delle Preleggi non può porre limiti.
Pertanto lo straniero potrà sempre convenire in giudizio il cittadino italiano davanti all'autorità giudiziaria italiana indipendentemente dalla condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle preleggi, che pone quindi una questione di merito e non di giurisdizione.
Tuttavia, se il convenuto contesta la sussistenza della condizione di reciprocità, il cittadino straniero è onerato della relativa prova.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, iniziato prima dell'entrata in vigore della legge n. 218/1995, ma proseguito anche successivamente, “Qualora lo straniero proponga dinanzi al pagina 13 di 20 giudice italiano una domanda nei confronti del cittadino italiano, l'esistenza della condizione di reciprocità, ai sensi dell'art. 16 delle preleggi, è fatto costitutivo della pretesa” (Cass. n. 14811 del
30.6.2014). In particolare, “l'esistenza della condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle preleggi, ponendosi come fatto costitutivo del diritto azionato dallo straniero, deve da lui essere provata in caso di contestazione” (Cass. n. 10360 del 7.8.2000; Cass. 20 dicembre 1995 n. 12978; 10 febbraio 1993
n. 1681 ).
E' stato, infatti, precisato che “L'accertamento della legge straniera che assicura la condizione di reciprocità, configurandosi tale legge come mero fatto, non è soggetto al principio "iura novit curia", ma a quello sull'onere probatorio ed è, quindi, riservato al giudice di merito, sottraendosi al sindacato di legittimità se correttamente e logicamente motivato: in altri termini, l'esistenza della condizione di reciprocità, prevista dall'art. 16 prel., ponendosi come fatto costitutivo del diritto azionato dallo straniero, deve essere da lui provata in caso di contestazione e la prova può essere data con ogni mezzo idoneo” (Cass. n. 5583/2000; Cass. n. 26063 del 30.10.2008).
Anche recentemente la Suprema Corte si è espressa nel senso che la dimostrazione della condizione di reciprocità va qualificata come fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal soggetto straniero avanti al giudice italiano. Così Cass. n. 24923 del 9.10.2018: “La prova dell'esistenza della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi sul trattamento dello straniero incombe, in caso di contestazione, su quest'ultimo, qualora detta condizione si ponga come fatto costitutivo del diritto da lui azionato;
ove, al contrario, il medesimo straniero sia convenuto in giudizio per accertare, con riferimento ad un suo acquisto, il mancato rispetto di tale condizione, è l'attore a dovere dimostrare questa circostanza”. Parimenti Cass. n. 14811/2014 ha ribadito che “qualora lo straniero proponga dinanzi al giudice italiano una domanda nei confronti del cittadino italiano, l'esistenza della condizione di reciprocità, ai sensi dell'art. 16 delle preleggi, è fatto costitutivo della pretesa”.
A fronte di tale consolidato orientamento, talune pronunce, come Corte di Cassazione n. 14777 del 24.6.2009, hanno, invece, ritenuto applicabile alla condizione di reciprocità l'art. 14 della legge
218/1995, secondo cui l'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. Sul punto l'appellante cita anche Cass. n. 12963/2011, Cass. n. 14209 del 5.5.2022 e Cass. n. 511 dell' 8.1.2024, che tuttavia non riguardano casi in cui era invocata la condizione di reciprocità ex art. 16 Preleggi, ma situazioni in cui la legge straniera disciplinava il caso concreto.
Il principio espresso dalla sentenza n. 14777/2009 della Suprema Corte non appare condivisibile.
Occorre, infatti, tener presente che l'art. 14 della legge 218/1995 si inserisce tra le norme di diritto internazionale privato, mentre l'art. 16 delle Preleggi non ha tale natura, né condivide la funzione di dette norme. pagina 14 di 20 Le norme di diritto internazionale privato di cui alla legge 218/1995 -a fronte di una fattispecie che presenta profili di trasnazionalità- stabiliscono quale ordinamento debba regolare il caso concreto.
Individuato detto ordinamento, ove risulti che debba trovare applicazione una norma straniera, in forza del principio iura novit curia, l'art. 14 l. 218/1995 stabilisce che l'individuazione del diritto straniero regolante il caso concreto deve essere effettuata dal giudice.
L'art. 14 legge 218/1995 stabilisce, dunque, che il giudice deve acquisire d'ufficio la conoscenza della norma straniera che è chiamato ad applicare al caso specifico sottoposto al suo esame, per effetto di quanto previsto dalle norme di diritto internazionale privato, che in ipotesi rinviano ad un determinato ordinamento straniero. In questo caso la norma straniera viene in considerazione come la disciplina da applicare al fatto dedotto in giudizio, ai fini dell'emissione della decisione da parte del giudice.
L'art. 16 delle Preleggi, invece, non è una norma di diritto internazionale privato e infatti non stabilisce quale ordinamento nazionale applicare nel singolo caso in cui sono presenti elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano.
Le norme di diritto internazionale privato sono “norme strumentali” che servono per richiamare l'ordinamento ritenuto più idoneo a regolamentare una determinata situazione che presenta profili internazionali.
L'art. 16 delle Preleggi è norma non strumentale, ma “materiale” sul trattamento dello straniero, ossia una norma che disciplina direttamente tale materia, stabilendo un limite al godimento dei diritti civili previsti dal nostro ordinamento da parte del cittadino straniero.
Essa costituisce il presupposto indispensabile per l'applicazione delle norme di diritto internazionale privato: solo se sussiste la condizione di reciprocità, potrà poi verificarsi, in base alle norme di diritto internazionale privato, quale disciplina -italiana o straniera- regoli la fattispecie.
L'art. 16 delle Preleggi assolve ad una funzione di difesa degli interessi nazionali e promuove il riconoscimento dei diritti dei cittadini italiani nel mondo, mentre la norma di diritto internazionale privato ha lo scopo di risolvere un conflitto fra norme nazionali con criteri quali l'uguaglianza fra legge straniera e lex fori.
La condizione di reciprocità costituisce una sorta di soglia per lo straniero che vuol far valere un diritto in Italia. Solo se l'esame preliminare di reciprocità è superato, si può passare a valutare l'applicazione delle norme di diritto internazionale privato.
Da tale diversità di natura e di funzione discende una ragionevole differenziazione nell'accertamento nei due casi del diritto straniero.
Lo straniero che voglia far valere un diritto in Italia, in caso di contestazione sul punto, dovrà preliminarmente dare dimostrazione della sussistenza della condizione di reciprocità. Essa costituisce pagina 15 di 20 una premessa necessaria al riconoscimento del suo diritto. In tal senso la verifica del diritto straniero sul punto rientra nel fatto costitutivo della pretesa fatta valere dall'attore, che dovrà farsi carico della relativa prova. In relazione alla condizione di reciprocità la disciplina straniera è un mero fatto perché non viene in considerazione come regola che il giudice deve applicare per decidere la controversia, ma come una precondizione che l'attore deve assolvere per ottenere tutela. Si è visto che la ratio dell'art. 16 è di difesa degli interessi nazionali e di ritorsione nei confronti degli Stati che non tutelano i diritti dei cittadini italiani sul loro territorio. Nei limiti in cui la condizione di reciprocità è oggi ancora vigente -ossia per soggetti extra UE non soggiornanti stabilmente in Italia e limitatamente ai diritti di natura patrimoniale- essa non ha mutato la sua natura, per cui è coerente con tale impostazione pretendere che il soggetto straniero che si rivolge al giudice italiano assolva preliminarmente a tale onere probatorio.
Diversamente, una volta superata detta verifica preliminare di reciprocità e accertato che lo straniero può far valere il suo diritto in Italia, il giudice farà applicazione delle norme di diritto internazionale privato e, in ossequio al principio iura novit iura, dovrà individuare d'ufficio la disciplina applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame, anche se si tratta di diritto straniero.
Il principio iura novit curia, esteso al diritto straniero dall'art. 14 della l. 218/1995, riguarda pertanto le norme, anche straniere, che il giudice deve applicare per decidere la causa.
L'art. 16 delle preleggi, invece, detta una precondizione che lo straniero deve dimostrare per ottenere tutela in giudizio di un determinato diritto: in tal caso il diritto straniero è richiamato non per disciplinare il caso concreto sottoposto all'esame del giudice, ma per verificare, in via preliminare, se lo
Stato di cittadinanza dell'attore riconoscerebbe, sul suo territorio, specularmente, un diritto analogo al cittadino italiano.
Nel caso oggetto del presente giudizio il diritto di Taiwan non regola la fattispecie oggetto di causa
-che è invece regolata dal diritto nazionale italiano, essendo il trasporto avvenuto in Italia ad opera di vettori italiani- ma l'attrice, vista la contestazione di avrebbe dovuto dimostrare, preliminarmente, CP_5 che l'ordinamento taiwanese riconosce sul suo territorio ai cittadini italiani un diritto e una tutela analoghi a quelli che ome ha azionato davanti al giudice italiano. Pt_1
Tale prova è mancata del tutto, per cui correttamente la domanda della stessa è stata respinta dal
Tribunale. Il parere sul diritto di Taiwan fornito dall'appellante nel presente grado è evidentemente tardivo.
La contestazione circa la sussistenza della condizione di reciprocità deve essere sollevata entro il termine in cui è possibile mettere in dubbio i fatti dedotti dall'attore a fondamento della sua domanda e quindi entro la prima memoria ex art. 183 c.c..
pagina 16 di 20 NT ha aderito all'eccezione fondata sull'art. 16 Preleggi sollevata da solo in comparsa CP_3 conclusionale, dunque tardivamente.
Tuttavia l'appello deve essere rigettato anche nei confronti di CP_3
Infatti, quanto ai rapporti tra l'appellante e deve rilevarsi che, secondo la stessa CP_3
NT prospettazione attorea, il contratto di trasporto era stato concluso da con la quale poi Parte_1 aveva materialmente incaricato CP_3
NT Tale ricostruzione trova conferma nella documentazione prodotta, da cui emerge che è stata NT incaricare Quest'ultima, pertanto, deve qualificarsi subvettore di non risulta aver instaurato CP_3 alcun rapporto contrattuale con Parte_1
Peraltro l'appellante ha agito in giudizio esclusivamente sul piano della responsabilità contrattuale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità contrattuale, anche per dolo e/o colpa grave, dello spedizioniere-vettore e/o vettore contrattuale EOL–
Eastern Overseas Logistics S.r.l. e del vettore di fatto in relazione alla perdita (furto) CP_6 della merce di cui è causa”. Le norme di cui nelle sue difese ome ha chiesto l'applicazione sono Pt_1 gli artt. 1683 e ss. e 1696 c.c. in materia di trasporto, mentre non è stata in alcun modo dedotta una responsabilità extracontrattuale da fatto illecito di CP_3
E' noto che, nel caso di trasporto con subtrasporto, non sussiste alcun rapporto contrattuale tra mittente e subvettore, essendo il mittente estraneo al contratto di subtrasporto (Cass. n. 4593 del
7.5.1999).
E' stato, infatti, affermato che la partecipazione al trasporto di più vettori successivi può assumere diverse configurazioni giuridiche, a seconda della posizione in cui ciascun vettore si colloca rispetto al rapporto inizialmente istituitosi con il mittente. In particolare, può aversi:
a) un contratto di trasporto con subtrasporto, quando il vettore esegue parte del trasporto avvalendosi di altro vettore e concludendo con lo stesso un contratto di subtrasporto in nome e per conto proprio;
in tal caso il subtrasportatore agisce come ausiliario del vettore originario e non si instaura alcun rapporto tra il mittente e il subtrasportatore, per cui non esiste una responsabilità solidale contrattuale di quest'ultimo col vettore principale verso il mittente, nei cui confronti risponde esclusivamente il vettore (Cass.7.8.1996,n. 7247 ; Cass. 17.4.1992,
n. 4728);
b) un contratto di trasporto con rispedizione, allorché il vettore si obbliga verso il mittente, oltre ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere in nome proprio, ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l'effettuazione della restante parte del percorso, con la conseguenza che vengono posti in essere pagina 17 di 20 due contratti collegati, rispettivamente di trasporto e di spedizione;
nel contratto di trasporto con rispedizione, per la parte che riguarda il trasporto della merce "oltre le linee" del vettore, questi assume solo gli obblighi dello spedizioniere ex art. 1699 c.c., con la conseguenza che non è configurabile una responsabilità dello stesso per detta seconda tratta di trasporto, non essendo configurabile una responsabilità dello spedizioniere per l'operato dei terzi da lui incaricati del trasporto, in quanto detti terzi non compiono un'attività che lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando essa oggetto della sua obbligazione;
detti terzi rispondono contrattualmente direttamente nei confronti del mittente (Cass.28.3.1995,
n. 3614);
c) un contratto di trasporto cumulativo, allorché più vettori si obbligano, con un unico contratto - mediante manifestazione di volontà negoziale contestuale o anche successiva, purché chiaramente diretta ad inserirsi nel rapporto contrattuale già costituito verso il mittente- a trasportare le cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno il trasporto per un tratto dell'intero percorso (Cass. 6.1.1982, n. 10). Nel trasporto cumulativo, a norma dell'art. 1700
c.c., i vari vettori successivi sono solidalmente responsabili sulla base dell'unico contratto, su cui si fonda detto tipo di trasporto.
Come noto, la figura del contratto con spedizioniere-vettore di cui all'art.1741 c.c. non introduce una diversa figura di contratto di trasporto, oltre quelle sopra elencate;
secondo la giurisprudenza e parte della dottrina, lo spedizioniere-vettore è solo un vettore fin dall'origine, in quanto l'art. 1741 gli assegna gli obblighi ed i diritti del vettore (Cass. n. 2505 del 1963).
Nel caso di specie dalla documentazione in atti emerge che aveva emesso cinque buoni di CP_5 consegna merce datati 2.1.2015 (docc. 33- 37 attrice) e cinque “borderò/distinta di carico” datati
2.1.2015 (docc. 28-32 attrice), che risultano poi controfirmati da sotto la voce “autista”. CP_3
L'emissione di un documento relativo al trasporto è, di norma, un indice sintomatico dell'assunzione
NT della qualità di vettore (Cass. n. 7556 del 13.8.1997). veva inoltre emesso fattura a per Parte_1 il servizio reso, con la dicitura “Delivery Door Milan Area”, che è riferita al servizio “door to door delivery”, ossia al trasporto dal ritiro della merce alla consegna finale, dicitura che depone per
NT l'assunzione di una vera e propria obbligazione di trasporto da parte di peraltro le fatture, al di là della previsione di una “documentation fee”, indicano un compenso unitario per il trasporto “door to door” e tale aspetto costituisce un ulteriore indice sintomatico dell'assunzione della veste di vettore da
NT NT parte di (doc. 6 . Al contempo, deve rilevarsi che non risulta documentalmente alcun contatto
NT diretto tra l'appellante e né risultano istruzioni di a per l'eventuale conclusione CP_3 Parte_1 di un contratto di trasporto per suo conto o comunicazioni di quest'ultima all'appellante circa il contratto pagina 18 di 20 di trasporto concluso in ipotesi per suo conto. Anche a livello di corrispondenza, appare significativo che NT Come risulta aver responsabilizzato per la perdita della merce con raccomandata in data Pt_1
26.11.2015 (doc. 47 atrice) e poi aver più volte interrotto la prescrizione nei confronti solo della medesima con lettere in data 07/11/2016, 09/08/2017, 22/03/2018, 27/02/2019 e 11/02/2020 (docc. 49 – NT 53 attrice), mentre risulta, a sua volta, aver responsabilizzato con missive in data 3.11.2015, CP_3
NTr 18.2.2016, 6.12.2016, 27.11.2017, 22.11.2018, 18.11.2019, 27.5.2020 (doc. 4 . Non sono state NT prodotte comunicazioni di i contestazione della propria responsabilità per l'operato del subvettore rispetto ad una propria pretesa qualità di spedizioniere. Solo con PEC in data 26.5.2020, per la CP_3 prima volta, l'appellante ha chiesto il risarcimento dei danni anche a CP_3
Pertanto, anche la corrispondenza intercorsa tra le parti, unita agli altri elementi documentali citati, NT NT depone nel senso che era stata incaricata da del trasporto e che poi aveva concluso Parte_1 un contratto di subtrasporto con CP_3
Dunque, dalle stesse prospettazioni dell'appellante, che ha allegato la qualità di vettore contrattuale NTr della sola e dagli elementi sopra menzionati può evincersi che non è ravvisabile alcun rapporto contrattuale tra e mentre d'altra parte l'appellante non ha dedotto in giudizio una Parte_1 CP_3 responsabilità extracontrattuale di quest'ultima in relazione alla sottrazione della merce, avendo unicamente invocato l'applicazione delle norme in materia di trasporto di cui agli artt. 1383 e ss. c.c..
Dovendosi, pertanto, configurare nel caso di specie un trasporto con subtrasporto, deve essere esclusa NT una responsabilità solidale verso l'appellante di e ravvisabile solo nel caso di trasporto CP_3 congiuntivo, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
Pertanto l'appello deve essere respinto anche nei confronti di CP_3
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado, in forza del principio di soccombenza di cui all'art. 91 cpc.
Le spese di lite sopportate da ciascuna parte appellata, per il grado di appello, tenuto conto del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 9.991,00, di cui euro 2.977 per studio, euro 1.911 per fase introduttiva, euro 5.103 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228. pagina 19 di 20
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
5427/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 24 maggio 2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a pagare ad a titolo di Parte_1 CP_1 rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di 9.991,00 euro, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. condanna a pagare a , a titolo di Parte_1 CP_6 rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di 9.991,00 euro, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.7.2025
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
AR ER UL
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa AR ER UL Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg. 1873/2024, promossa in grado d'appello,
da
, in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro tempore, con sede in Taiwan (R.O.C.), Taipei City, Nangang Dist., Bade Road, Sec. 4, no.
778, 6F., rappresentata e difesa dall'avv. AR Clotilde Franzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Manara 5, Milano, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTE contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Trigari e Raffaella Pizzorno ed NTroparte_2 elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Milano (20122), Via Freguglia n.
10, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
contro
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_3 P.IVA_2 dr.ssa rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti CP_4
pagina 1 di 20 ER LC e ER AS ed elettivamente domiciliata presso i loro domicili digitali, con studio in via Roma 1/10, 16121 Genova, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATA
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 5427/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 24.05.2024
OGGETTO: Spedizione – Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo)
CONCLUSIONI
Le parti in vista dell'udienza dell'8 luglio 2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano, per le ragioni tutte esposte in atto
d'appello, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e/o istanza, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, XIa Sezione, n. 5427/2024 pubblicata il 24/05/2024, notificata il 27/05/2024 e qui impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis - dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità contrattuale, anche per dolo e/o colpa grave, dello spedizioniere-vettore e/o vettore contrattuale e del vettore di fatto NTroparte_5 CP_6 in relazione alla perdita (furto) della merce di cui è causa;
- accertare il diritto della
[...] società conchiudente ad agire in rivalsa nei Parte_1 confronti dei suddetti vettori, in via disgiunta o solidale o alternativa, allo scopo di ottenere il pieno risarcimento e/o rimborso della somma di Euro 100.000,00 da essa transattivamente corrisposta, come dimostrato in corso di causa, agli assicuratori della merce surrogatisi alla proprietaria ASUS, e perciò condannare i suddetti vettori, in via disgiunta o solidale o alternativa, al risarcimento e/o rimborso a favore della società conchiudente della suddetta somma (o altra somma meglio vista e ritenuta), oltre i danni da svalutazione monetaria, oltre gli interessi di legge sulle somme così rivalutate. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari (oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge)”.
pagina 2 di 20 L'odierna conchiudente inoltre chiede che, in via istruttoria, l'Ecc.ma Corte d'Appello voglia disporre l'ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale dei legali rappresentanti NTr di entrambe le società convenute, e dedotti nella sua 2a memoria CP_6 CP_7 ex art. 183, 6° comma, c.p.c., ma non ammessi dal giudice di prime cure, richiesti nuovamente in sede di precisazione delle conclusioni, e che sono stati espressamente riproposti in atto di appello.
PARTE APPELLATA CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Milano, contrariis rejectis,
- in via principale: rigettare, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del 17.10.2024, l'appello proposto da
[...]
nonché, in generale, ogni domanda proposta da quest'ultima avverso Parte_1
confermando integralmente la sentenza n. 5427/2024 del Tribunale di Milano;
CP_1
- in via di denegato subordine: in caso di accoglimento anche solo parziale del presente appello
e di conseguente riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta del 17.10.2024, l'assenza di ogni responsabilità in capo a nonché la piena ed esclusiva responsabilità di CP_1 CP_8
NTr in relazione a ogni pregiudizio patrimoniale e non che venisse accertato a carico di
[...] con riferimento ai fatti per cui è causa e conseguentemente condannare la prima in relazione NTr a ogni domanda dell'attrice che dovesse trovare accoglimento, tenendo ad ogni modo indenne da ogni eventuale pregiudizio;
- in ogni caso: con vittoria delle spese e dei compensi professionali relativi a entrambi i gradi di giudizio.”
PARTE APPELLATA CP_6
CP_
“Voglia l' a Corte d'Appello ex adverso adita,
- rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto Parte_1 ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 5427/2024.
In ogni caso,
- in via principale respingere la domanda formulata da Come nei confronti dell'odierna Pt_1
NT esponente oltrechè di in quanto inficiata da decadenza, prescrizione, difetto di legittimazione attiva e/o difetto di legittimazione passiva in capo all'esponente, oltrechè essere infondata in fatto e in diritto;
pagina 3 di 20 NT
- respingere la domanda di condanna formulata da parte di ei confronti di perché CP_3 inficiata da decadenza e/o prescrizione oltrechè infondata in fatto e in diritto;
- in via di denegato e non creduto subordine contenere la domanda di condanna nei confronti di nei limiti di cui all'art. IV, par. 5, lett. a) della Convenzione di Bruxelles del 1924 - CP_3 come modificata dal Protocollo di Bruxelles del 1979 – e di cui all'art. 22, III c., della
Convenzione di Montreal, come meglio esplicato negli atti del giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 avanti al Tribunale di Milano, le società e al fine di accertarne la responsabilità CP_1 CP_3 contrattuale per dolo e/o colpa grave, nelle rispettive qualità di vettore contrattuale e di vettore di fatto, nell'esecuzione del contratto di trasporto di due partite di merce, l'una da a CA (MI) e, Parte_2
l'altra da a Settala (MI), mai giunte a destinazione per trafugamento dei colli trasportati, a Parte_2 seguito di rapina subita dall'autista di CP_3
L'attrice chiedeva la condanna delle convenute al pagamento della somma di euro 100.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, corrispondente all'importo che la stessa, in forza di transazione, aveva versato agli assicuratori della mittente e proprietaria della merce Asus Technology
Holland, nei cui diritti questi ultimi si erano surrogati.
In particolare, l'attrice deduceva di aver stipulato a novembre-dicembre 2014, nella sua qualità di spedizioniere internazionale, con la società Asus, un contratto di spedizione dalla Cina all'Italia, avente ad oggetto materiale informatico e personal computer per il valore di euro 841.258,75.
Per il trasporto della merce dalla Cina l'attrice aveva stipulato un contratto di trasporto intermodale con la TE GO International di Shangai, che aveva effettuato regolarmente la NT consegna della merce presso il magazzino di i a fine dicembre 2014. Parte_2
NT L'attrice aveva, quindi, incaricato la società di provvedere al trasporto della merce dal magazzino di fino ai luoghi di destinazione finale, ossia CA per la società Esprinet S.p.a. Parte_2
NT e Settala per la società Ingram Micro S.r.l.. A sua volta, veva affidato il trasporto alla società CP_3
Nessuna delle due partite veniva consegnata alle rispettive destinatarie, in quanto, in data 2 gennaio 2015, si verificava la sottrazione dell'intero carico, a seguito di rapina.
pagina 4 di 20 Successivamente la mittente Asus Technology Holland B.V. aveva ceduto alla . CP_10
LTD i propri diritti sulla merce andata perduta, compresi i diritti di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili della perdita della merce, e quest'ultima in data 10.6.2015 riceveva a titolo di indennizzo assicurativo la somma complessiva di euro 925.384,63 da CA Century Insurance Co. Ltd e dagli altri coassicuratori cinesi, con contestuale surroga di questi ultimi nei diritti di Asus, anche nei confronti dei terzi vettori responsabili fino alla concorrenza della somma indicata.
Con e-mail in data 24/11/2015 i legali cinesi dei predetti assicuratori in surroga responsabilizzavano l'esponente per il furto della merce in questione e presentavano nei Parte_1 suoi riguardi formale richiesta di risarcimento danni.
NTr A sua volta, con lettera raccomandata del 26.11.2015, responsabilizzava la Parte_1 riguardo alla perdita della merce e presentava nei suoi confronti formale richiesta di risarcimento danni per l'importo di Euro 925.384,63.
Seguiva un contenzioso giudiziale radicato nel giugno 2016 innanzi all'autorità giudiziaria taiwanese da parte di CA e degli altri coassicuratori cinesi nei confronti di
[...]
NT
, Parte_1 CP_3
Con lettere raccomandate in data 07/11/2016, 09/08/2017, 22/03/2018, 27/02/2019 e 11/02/2020, NTr indirizzava al vettore ulteriori atti di messa in mora, con contestuale intimazione di Parte_1 risarcimento danni.
Nel frattempo, in Italia, l'autista del mezzo di trasporto di in relazione ai fatti per cui è CP_8 causa, veniva condannato con sentenza datata 22/03/2016, divenuta irrevocabile il 10/04/2016, dal GIP del Tribunale di Milano alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e ad € 1.000,00 di multa, perché, in concorso con altri imputati aveva simulato una rapina con sequestro di persona e si era impossessato del carico.
L'attrice deduceva che, in seguito, veniva a conoscenza del fatto che le compagnie assicurative che agivano in surroga, a maggio-giugno 2018, avevano raggiunto un accordo transattivo con in CP_3 forza del quale, dietro corresponsione di una somma -non precisata- da parte di quest'ultima, avevano NT rinunciato ad ogni pretesa nei confronti di TE GO ed e, conseguentemente, avevano CP_3 abbandonato l'azione giudiziaria instaurata a Taipei nei loro confronti.
Tuttavia, dal momento che era rimasta estranea all'accordo transattivo Parte_1 di cui sopra, i predetti assicuratori proseguivano il giudizio nei confronti della stessa.
Successivamente, in data 10 aprile 2020, raggiungeva, a sua volta, un Parte_1
pagina 5 di 20 accordo transattivo con gli assicuratori, che prevedeva il pagamento da parte della stessa della somma di euro 100.000,00.
NT Versato detto importo, con pec del 26 maggio 2020 l'attrice intimava alle società e CP_3 nelle loro qualità di vettore contrattuale e vettore di fatto, il pagamento della somma di euro 100.000,00,
a titolo di risarcimento danni, adducendo la loro responsabilità per dolo e/o per colpa grave, in ordine alla perdita della merce, in violazione degli obblighi contrattualmente assunti o comunque gravanti ex lege su di essi, ai sensi degli artt. 1683 ss. c.c. e segnatamente dell'art. 1693 c.c; l'attrice richiamava anche l'art. 1228 c.c. per la responsabilità delle stesse società per fatto dei loro dipendenti o ausiliari, accertato in sede penale, in forza della sentenza del GIP del Tribunale di Milano n. 16/944 sopra citata.
NTr Si costituiva la convenuta che chiedeva il rigetto delle domande attoree assumendo di aver svolto un ruolo di mero spedizioniere e che ogni responsabilità andava ascritta a che aveva CP_3 effettuato il trasporto.
NT ccepiva, preliminarmente, che , soggetto di diritto taiwanese, non Parte_1 aveva fornito la prova della sussistenza della condizione di reciprocità, ai sensi dell'art. 16 delle Preleggi
c.c., condizione necessaria per ottenere tutela giurisdizionale innanzi all'autorità giudiziaria italiana.
Rilevava che, in quanto mero spedizioniere, si era limitata a concludere il contratto di trasporto con il vettore di cui chiedeva la chiamata in causa, posto che nel furto della merce risultava aver CP_3 concorso un autista di quest'ultima società.
Eccepiva, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo di essere estromessa dal giudizio, nonché la mancata prova del danno subito dall'attrice con riferimento al quantum, dal momento che aveva determinato in via transattiva l'importo versato agli assicuratori, Parte_1 all'esito di una trattativa a cui la convenuta non aveva partecipato.
NT hiedeva, quindi, in via preliminare, che fosse dichiarata l'improcedibilità dell'azione ex art. 16 preleggi cod. civ., nonché l'accertamento della propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, instava per il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate e, in via subordinata, domandava NT l'accertamento della responsabilità esclusiva di con condanna della medesima a rifondere a CP_3 le somme che eventualmente fosse stata condannata a versare all'attrice, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale eccepiva, in via preliminare, la decadenza CP_3 di dalla pretesa risarcitoria sia per intervenuta decorrenza del termine Parte_1 annuale previsto dalla Convenzione di Bruxelles del 1924 per il trasporto marittimo, essendo stata effettuata via mare una tratta del trasporto dalla Cina alla sede di Esprinet, sia del termine biennale pagina 6 di 20 previsto dalla Convenzione di Montreal del 1999 per il trasporto aereo, essendo stata effettuata per via aerea una tratta del trasporto dalla Cina alla sede di Ingram Micro. nella denegata ipotesi in cui CP_3 fosse applicabile, invece, al contratto di trasporto il diritto interno, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento, ai sensi dell'art. 2951 c.c., nonché la carenza di legittimazione attiva di
[...]
nei suoi confronti, sostenendo che erano legittimati attivi solo i destinatari della merce, Parte_1 nonché la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo intercorso alcun rapporto contrattuale tra la stessa e l'attrice.
assumeva inoltre che, stante il carattere tombale della transazione intervenuta in data CP_3
19.06.2018 tra la medesima e CA, la successiva transazione tra l'attrice e gli assicuratori non avrebbe potuto attribuire alcun diritto di surroga nei suoi confronti, in quanto tutte le pretese degli assicuratori sarebbero state già soddisfatte.
eccepiva, ulteriormente, il difetto di prova in ordine al quantum della domanda attorea, CP_3 ritenendo insufficienti, a tal fine, le fatture prodotte dall'attrice a dimostrazione del valore del carico rubato, pari ad € 841.258,75, e chiedeva, a tal fine, la produzione del contratto di compravendita della merce.
Infine, sosteneva che, in ogni caso, trovavano applicazione i limiti risarcitori previsti dalle convenzioni internazionali in materia di trasporto marittimo e aereo.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea per intervenuta decadenza, prescrizione, carenza di legittimazione attiva dell'attrice e passiva della convenuta, nonché per infondatezza nel merito;
in via subordinata, insisteva per la riduzione della domanda nei limiti previsti dall'art. IV, par.
5, lett. a), della Convenzione di Bruxelles del 1924, come modificata dal Protocollo di Bruxelles del
1979, e dall'art. 22, par. 3, lett. c), della Convenzione di Montreal, con vittoria di spese di lite.
depositava una seconda comparsa di costituzione e risposta in data 30.04.2021, in qualità CP_3
NT di terza chiamata in causa da in cui estendeva le eccezioni di intervenuta decadenza, prescrizione e NT di difetto di legittimazione attiva anche nei confronti della società convenuta contestando altresì nel merito le relative domande;
integrava le proprie conclusioni chiedendo il rigetto della domanda NT proposta da nonché la riduzione dell'eventuale obbligo risarcitorio nei limiti previsti dalle medesime convenzioni internazionali, già invocate in relazione alle domande di parte attrice.
Con sentenza n. 5427/2024 il Tribunale di Milano rigettava le domande attoree e condannava la società a rifondere a e le spese processuali liquidate Parte_1 CP_1 CP_3 in euro 12.000,00 per ciascuna delle convenute.
pagina 7 di 20 NT
Il Tribunale riteneva di esaminare preliminarmente l'eccezione sollevata da in ordine all'applicabilità dell'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile. Al riguardo considerava non contestato e provato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che la società attrice fosse soggetto di diritto taiwanese.
Rilevava che l'art. 16 delle preleggi stabilisce che lo straniero può godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano solo a condizione di reciprocità, disposizione che si applica anche alle persone giuridiche. Rilevava che la norma ha natura imperativa e limita l'esercizio dei diritti patrimoniali da parte dello straniero, a prescindere dalla legge applicabile al rapporto.
Il primo giudice osservava che, ai fini della “reciprocità” non è necessaria una perfetta corrispondenza normativa, ma è sufficiente che lo Stato straniero riconosca al cittadino italiano un diritto analogo a quello che il soggetto straniero intende esercitare in Italia e che non applichi misure discriminatorie nei confronti del soggetto italiano che intenda esercitare il medesimo diritto.
Il Tribunale evidenziava che la condizione di reciprocità incontra limiti costituzionali nel proprio campo di applicazione, non potendo incidere sull'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dalla
Costituzione, tra cui l'accesso alla giurisdizione, ex art. 24 Cost. Ne deriva che lo straniero può convenire in giudizio il soggetto italiano davanti all'autorità giudiziaria italiana indipendentemente dalla condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle preleggi.
Il Tribunale sottolineava che l'art. 16 delle Preleggi, applicabile essenzialmente ai diritti a carattere patrimoniale, non ha subito modifiche a seguito della riforma del diritto internazionale privato del 1995, in quanto la condizione di reciprocità non riguarda l'ambito di applicazione della normativa del 1995, che stabilisce i criteri di scelta della legge applicabile in caso di sussistenza di elementi di internazionalità nella fattispecie concreta, ma si pone come limite esterno, qualunque sia la legge nazionale applicabile, all'esercizio di determinati diritti civili, da parte del soggetto straniero, in Italia.
Il primo giudice rilevava che, quando trova applicazione l'art. 16 Preleggi, incombe sullo straniero la prova che il trattamento dei cittadini italiani nello Stato cui appartiene soddisfa la condizione di reciprocità rispetto al diritto che lo stesso intende esercitare in Italia. Tale onere sussiste qualora la contestazione circa la sussistenza della condizione di reciprocità sia stata tempestivamente sollevata dalla controparte. Difettando la prova della reciprocità, la domanda deve essere respinta nel merito, in quanto il diritto invocato dallo straniero, non può godere di tutela giurisdizionale in applicazione dell'art 16 delle
Preleggi c.c..
Rilevato che, nel caso de quo, la controversia aveva ad oggetto diritti patrimoniali rivendicati da NT una persona giuridica straniera, non qualificabili come diritti fondamentali, e che la convenuta veva tempestivamente eccepito la mancanza della condizione di reciprocità, il Tribunale evidenziava che Pt_1 non aveva fornito alcuna prova idonea a dimostrare la sussistenza di tale condizione di reciprocità,
[...]
pagina 8 di 20 in quanto non aveva allegato elementi o previsioni della normativa taiwanese attestanti il riconoscimento reciproco. Pertanto, non avendo l'attrice assolto all'onere probatorio in ordine alla sussistenza della condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 preleggi c.c., le domande attoree erano respinte.
Avverso tale sentenza proponeva appello per i motivi ivi formulati. Parte_1
NT Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata;
in via subordinata, domandava, in caso di accoglimento anche parziale dell'appello, di NT accertare e dichiarare l'assenza di ogni responsabilità in capo a nonché la piena ed esclusiva responsabilità di in relazione a ogni pregiudizio, patrimoniale e non, che fosse eventualmente CP_3 accertato.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello, poiché infondato in fatto e in diritto, con CP_3 conseguente conferma della sentenza di primo grado.
All'esito della prima udienza del 12.11.2024, il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza del 4.03.2025 -poi differita d'ufficio all' 8.7.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 8 luglio 2025 e decisa nella camera di consiglio del 16.7.2025.
Col primo motivo di impugnazione l'appellante deduce che il Tribunale ha errato nel respingere la domanda di applicando la regola della reciprocità di cui all'art. 16 delle Parte_1
Preleggi anche nei confronti della convenuta nonostante quest'ultima fosse decaduta, ex art. 167, CP_3 comma 2, c.p.c., dal proporre tale eccezione.
L'errore del giudice è dovuto al fatto che ha considerato la posizione processuale di non CP_3
NT NT quale convenuta insieme ad bensì solo come terza chiamata su istanza di mentre l'odierna NT NT appellante aveva contestualmente citato entrambe le società e e, solo in seguito, aveva CP_3
pagina 9 di 20 richiesto e ottenuto la chiamata in causa di per essere manlevata da quest'ultima in caso di CP_3 eventuale condanna. NT Al riguardo l'appellante rileva che solo la convenuta nella comparsa di risposta, aveva proposto l'eccezione relativa alla condizione di reciprocità, mentre aveva aderito all'eccezione CP_3
NT della convenuta nicamente in sede di comparsa conclusionale.
Tale questione preliminare non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte, pertanto, affinché si potesse considerare tempestivamente proposta, avrebbe dovuto essere sollevata da nella CP_3 propria comparsa di costituzione e risposta ex art. 167, comma 2, c.p.c.; ne consegue che l'adesione di alla predetta eccezione solo in sede di comparsa conclusionale non poteva produrre alcun effetto. CP_3
Col secondo motivo di gravame l'appellante assume che l'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile stabilisce che lo straniero, persona fisica o giuridica, è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino italiano a condizione di reciprocità, salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
Tale condizione deve ritenersi sussistente quando l'ordinamento dello Stato estero riconosce a cittadini italiani diritti uguali o simili a quelli che lo straniero intende esercitare in Italia, senza discriminazioni.
Rileva che, come correttamente affermato dal Tribunale, l'art. 24, primo comma, Cost., enuncia il principio che allo straniero deve essere riconosciuto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, prescindendo dalla condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle Preleggi.
Tuttavia, il Tribunale -secondo l'appellante- avrebbe errato nel ritenere che l'art. 16 Preleggi costituisca un limite “esterno” all'esercizio in Italia di determinati diritti civili da parte del soggetto straniero, con la conseguenza che l'accertamento della legge straniera che assicura la condizione di reciprocità non sarebbe soggetta al principio iura novit curia, ma a quello sull'onere probatorio delle parti, alla stregua di un fatto costitutivo della pretesa azionata.
Diversamente il giudice, secondo avrebbe dovuto ritenere che la norma di diritto Parte_1 straniero la cui esistenza è atta ad assolvere alla suddetta condizione di reciprocità non può essere equiparata ad uno dei fatti della controversia, sicché la conoscenza di tale norma avrebbe dovuto essere acquisita dal giudice servendosi di ogni idoneo strumento, inclusi quelli indicati dall'art. 14 della legge n. 218/1995, in base al quale l'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice, il quale può avvalersi di ogni mezzo idoneo, incluse le informazioni fornite dal Ministero della Giustizia, da esperti o istituzioni specializzate. Ne consegue, secondo l'appellante, che spetta al giudice l'accertamento della legge straniera, nonché verificare d'ufficio l'esistenza o meno della condizione di reciprocità. pagina 10 di 20 L'appellante deduce che, in tal senso, si è espressa anche la Corte di Cassazione in talune pronunce che hanno appunto affermato che il giudice, nell'ambito di controversie aventi ad oggetto elementi di internazionalità, ha l'obbligo di accertare d'ufficio la normativa straniera ex art. 14 legge 218/95 e ciò anche ai fini della valutazione della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle Preleggi.
Pertanto, censura l'impostazione seguita dal giudice di primo grado, che ha posto Parte_1
l'onere probatorio della condizione di reciprocità in capo alla parte attrice straniera, senza attivare i poteri istruttori previsti dalla legge n. 218/1995 e dall'art. 213 c.p.c., omettendo così di procedere d'ufficio all'accertamento della normativa straniera rilevante nel caso di specie.
Col terzo motivo di appello l'appellante deduce, in subordine, che l'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile, risalente ad epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione, risulta incompatibile con i principi sanciti dall'art. 10, commi 1 e 2, Cost., secondo cui l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità alle norme e ai trattati internazionali.
Pertanto, l'applicazione concreta del principio di reciprocità previsto dall'art. 16 preleggi deve essere valutata alla luce degli obblighi internazionali assunti dall'Italia, sulla base di intese bilaterali o multilaterali che coinvolgano lo Stato nei confronti del quale si deve operare la verifica di reciprocità.
In tale contesto, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sancisce all'art. 14 il principio di non discriminazione, includendo espressamente il divieto di differenze di trattamento fondate sulla nazionalità. Inoltre, l'art. 1, primo comma, del Protocollo addizionale alla medesima Convenzione garantisce il diritto di proprietà, riconoscendolo come diritto fondamentale, soggetto unicamente a limitazioni giustificate dalla pubblica utilità.
A detta dell'appellante, alla luce di tali principi internazionali vincolanti per l'ordinamento interno,
l'applicazione della condizione di reciprocità, nei termini di cui all'art. 16 Preleggi, non potrebbe legittimamente operare nei confronti di una pretesa risarcitoria fondata su una lesione del diritto di proprietà. Ne consegue che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere applicabile la disciplina della reciprocità al caso di specie, ossia all'azione giudiziale promossa dall'appellante relativamente ad una richiesta risarcitoria per il furto di merce verificatosi nel corso di un trasporto, in quanto afferisce alla tutela del diritto di proprietà.
Con il quarto motivo di appello, in ulteriore subordine, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che il diritto azionato in giudizio possa essere ricondotto ad un diritto pagina 11 di 20 inviolabile, circostanza dalla quale sarebbe derivata l'inapplicabilità, al caso di specie, della condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile.
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto che parte attrice non avesse fornito prova della sussistenza della condizione di reciprocità, sul presupposto che, nella controversia in esame, si discute di diritti patrimoniali vantati da una persona giuridica, non riconducibili in alcun modo ai diritti inviolabili.
L'appellante, per contro, osserva che, oltre alla rilevanza dei principi internazionali già richiamati, anche alla luce della Costituzione italiana devono ritenersi compresi tra i diritti inviolabili la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e il diritto di proprietà (art. 42 Cost.), con la conseguenza che al diritto oggetto del presente procedimento, mirante alla tutela risarcitoria per lesione del diritto di proprietà, non potrebbe essere applicata la condizione di reciprocità di cui all'art. 16 preleggi c.c..
Una volta superata la questione preliminare relativa alla condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle Preleggi, nel merito parte appellante ha insistito nelle proprie domande, reiterando le argomentazioni svolte a confutazione delle eccezioni proposte dalle controparti in primo grado e reiterate dalle stesse in appello.
I motivi di appello, che, in quanto tra loro strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati, non sono fondati.
L'art. 16 delle Preleggi stabilisce che “Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere”.
La regola, introdotta dal legislatore del 1942, nasce come strumento di ritorsione politica, finalizzato alla protezione degli italiani all'estero, da utilizzare contro gli Stati che non riconoscono taluni diritti civili ai cittadini italiani;
per altro verso lo scopo della norma è quella di sollecitare detti Paesi ad adottare una legislazione che tuteli i cittadini italiani. L'interesse sotteso alla norma è dunque di natura pubblicistica.
Tale disposizione costituisce un regresso rispetto a quanto era previsto nel più liberale codice civile italiano del 1865, che aveva attribuito allo straniero un'incondizionata capacità di diritto privato, parificandolo al cittadino italiano.
La condizione di reciprocità è intesa come il presupposto o la condizione di efficacia delle norme che attribuiscono diritti agli stranieri.
pagina 12 di 20 Si ritiene che il principio in discussione abbia subito un ridimensionamento a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana nel 1948 e dell'adesione dell'Italia ai trattati internazionali in materia di diritti inviolabili della persona.
Conseguentemente l'art. 16 delle Preleggi opera unicamente quando non viene in considerazione un diritto fondamentale della persona e si applica, dunque, essenzialmente ai diritti di contenuto patrimoniale, come quelli oggetto del presente giudizio.
Il suo effetto giuridico, pertanto, è una limitazione dei diritti patrimoniali in Italia a carico di cittadini di Stati esteri che non riconoscono ai cittadini italiani i diritti che lo straniero vorrebbe far valere in Italia.
La Suprema Corte ha avuto modo di ribadire anche di recente che l'art. 16 delle Preleggi è tuttora vigente, sebbene debba essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, alla stregua del principio enunciato dall'art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili della persona;
ne consegue che allo straniero, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, è sempre consentito domandare al giudice italiano tutela in caso di lesione di diritti inviolabili della persona, quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari (Cass. n. 12226 del 10.5.2021; Cass. n. 26741 del 18.9.2023).
Viceversa il diritto di proprietà, pur riconosciuto dall'art. 42 Cost., non è considerato un diritto inviolabile della persona, quindi non è escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 16 delle Preleggi.
La condizione di reciprocità non ha più alcuna operatività nell'ambito del diritto comunitario e il suo ambito di applicazione va progressivamente assottigliandosi anche per i cittadini extra UE stabilmente soggiornanti in Italia, per cui l'art. 16 delle Preleggi si applica oggi essenzialmente ai soggetti extra comunitari che siano persone giuridiche straniere o persone fisiche non regolarmente soggiornanti nel nostro Paese.
Tra i diritti civili non soggetti alla condizione di reciprocità vi è quello di agire in giudizio per la tutela giurisdizionale dei propri diritti, che trova il fondamento nell'art. 24 della Costituzione. Da ciò discende che tutti, sia i cittadini italiani che gli stranieri, possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e sotto tale profilo l'art. 16 delle Preleggi non può porre limiti.
Pertanto lo straniero potrà sempre convenire in giudizio il cittadino italiano davanti all'autorità giudiziaria italiana indipendentemente dalla condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle preleggi, che pone quindi una questione di merito e non di giurisdizione.
Tuttavia, se il convenuto contesta la sussistenza della condizione di reciprocità, il cittadino straniero è onerato della relativa prova.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, iniziato prima dell'entrata in vigore della legge n. 218/1995, ma proseguito anche successivamente, “Qualora lo straniero proponga dinanzi al pagina 13 di 20 giudice italiano una domanda nei confronti del cittadino italiano, l'esistenza della condizione di reciprocità, ai sensi dell'art. 16 delle preleggi, è fatto costitutivo della pretesa” (Cass. n. 14811 del
30.6.2014). In particolare, “l'esistenza della condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle preleggi, ponendosi come fatto costitutivo del diritto azionato dallo straniero, deve da lui essere provata in caso di contestazione” (Cass. n. 10360 del 7.8.2000; Cass. 20 dicembre 1995 n. 12978; 10 febbraio 1993
n. 1681 ).
E' stato, infatti, precisato che “L'accertamento della legge straniera che assicura la condizione di reciprocità, configurandosi tale legge come mero fatto, non è soggetto al principio "iura novit curia", ma a quello sull'onere probatorio ed è, quindi, riservato al giudice di merito, sottraendosi al sindacato di legittimità se correttamente e logicamente motivato: in altri termini, l'esistenza della condizione di reciprocità, prevista dall'art. 16 prel., ponendosi come fatto costitutivo del diritto azionato dallo straniero, deve essere da lui provata in caso di contestazione e la prova può essere data con ogni mezzo idoneo” (Cass. n. 5583/2000; Cass. n. 26063 del 30.10.2008).
Anche recentemente la Suprema Corte si è espressa nel senso che la dimostrazione della condizione di reciprocità va qualificata come fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal soggetto straniero avanti al giudice italiano. Così Cass. n. 24923 del 9.10.2018: “La prova dell'esistenza della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi sul trattamento dello straniero incombe, in caso di contestazione, su quest'ultimo, qualora detta condizione si ponga come fatto costitutivo del diritto da lui azionato;
ove, al contrario, il medesimo straniero sia convenuto in giudizio per accertare, con riferimento ad un suo acquisto, il mancato rispetto di tale condizione, è l'attore a dovere dimostrare questa circostanza”. Parimenti Cass. n. 14811/2014 ha ribadito che “qualora lo straniero proponga dinanzi al giudice italiano una domanda nei confronti del cittadino italiano, l'esistenza della condizione di reciprocità, ai sensi dell'art. 16 delle preleggi, è fatto costitutivo della pretesa”.
A fronte di tale consolidato orientamento, talune pronunce, come Corte di Cassazione n. 14777 del 24.6.2009, hanno, invece, ritenuto applicabile alla condizione di reciprocità l'art. 14 della legge
218/1995, secondo cui l'accertamento della legge straniera è compiuto d'ufficio dal giudice. Sul punto l'appellante cita anche Cass. n. 12963/2011, Cass. n. 14209 del 5.5.2022 e Cass. n. 511 dell' 8.1.2024, che tuttavia non riguardano casi in cui era invocata la condizione di reciprocità ex art. 16 Preleggi, ma situazioni in cui la legge straniera disciplinava il caso concreto.
Il principio espresso dalla sentenza n. 14777/2009 della Suprema Corte non appare condivisibile.
Occorre, infatti, tener presente che l'art. 14 della legge 218/1995 si inserisce tra le norme di diritto internazionale privato, mentre l'art. 16 delle Preleggi non ha tale natura, né condivide la funzione di dette norme. pagina 14 di 20 Le norme di diritto internazionale privato di cui alla legge 218/1995 -a fronte di una fattispecie che presenta profili di trasnazionalità- stabiliscono quale ordinamento debba regolare il caso concreto.
Individuato detto ordinamento, ove risulti che debba trovare applicazione una norma straniera, in forza del principio iura novit curia, l'art. 14 l. 218/1995 stabilisce che l'individuazione del diritto straniero regolante il caso concreto deve essere effettuata dal giudice.
L'art. 14 legge 218/1995 stabilisce, dunque, che il giudice deve acquisire d'ufficio la conoscenza della norma straniera che è chiamato ad applicare al caso specifico sottoposto al suo esame, per effetto di quanto previsto dalle norme di diritto internazionale privato, che in ipotesi rinviano ad un determinato ordinamento straniero. In questo caso la norma straniera viene in considerazione come la disciplina da applicare al fatto dedotto in giudizio, ai fini dell'emissione della decisione da parte del giudice.
L'art. 16 delle Preleggi, invece, non è una norma di diritto internazionale privato e infatti non stabilisce quale ordinamento nazionale applicare nel singolo caso in cui sono presenti elementi di estraneità rispetto all'ordinamento italiano.
Le norme di diritto internazionale privato sono “norme strumentali” che servono per richiamare l'ordinamento ritenuto più idoneo a regolamentare una determinata situazione che presenta profili internazionali.
L'art. 16 delle Preleggi è norma non strumentale, ma “materiale” sul trattamento dello straniero, ossia una norma che disciplina direttamente tale materia, stabilendo un limite al godimento dei diritti civili previsti dal nostro ordinamento da parte del cittadino straniero.
Essa costituisce il presupposto indispensabile per l'applicazione delle norme di diritto internazionale privato: solo se sussiste la condizione di reciprocità, potrà poi verificarsi, in base alle norme di diritto internazionale privato, quale disciplina -italiana o straniera- regoli la fattispecie.
L'art. 16 delle Preleggi assolve ad una funzione di difesa degli interessi nazionali e promuove il riconoscimento dei diritti dei cittadini italiani nel mondo, mentre la norma di diritto internazionale privato ha lo scopo di risolvere un conflitto fra norme nazionali con criteri quali l'uguaglianza fra legge straniera e lex fori.
La condizione di reciprocità costituisce una sorta di soglia per lo straniero che vuol far valere un diritto in Italia. Solo se l'esame preliminare di reciprocità è superato, si può passare a valutare l'applicazione delle norme di diritto internazionale privato.
Da tale diversità di natura e di funzione discende una ragionevole differenziazione nell'accertamento nei due casi del diritto straniero.
Lo straniero che voglia far valere un diritto in Italia, in caso di contestazione sul punto, dovrà preliminarmente dare dimostrazione della sussistenza della condizione di reciprocità. Essa costituisce pagina 15 di 20 una premessa necessaria al riconoscimento del suo diritto. In tal senso la verifica del diritto straniero sul punto rientra nel fatto costitutivo della pretesa fatta valere dall'attore, che dovrà farsi carico della relativa prova. In relazione alla condizione di reciprocità la disciplina straniera è un mero fatto perché non viene in considerazione come regola che il giudice deve applicare per decidere la controversia, ma come una precondizione che l'attore deve assolvere per ottenere tutela. Si è visto che la ratio dell'art. 16 è di difesa degli interessi nazionali e di ritorsione nei confronti degli Stati che non tutelano i diritti dei cittadini italiani sul loro territorio. Nei limiti in cui la condizione di reciprocità è oggi ancora vigente -ossia per soggetti extra UE non soggiornanti stabilmente in Italia e limitatamente ai diritti di natura patrimoniale- essa non ha mutato la sua natura, per cui è coerente con tale impostazione pretendere che il soggetto straniero che si rivolge al giudice italiano assolva preliminarmente a tale onere probatorio.
Diversamente, una volta superata detta verifica preliminare di reciprocità e accertato che lo straniero può far valere il suo diritto in Italia, il giudice farà applicazione delle norme di diritto internazionale privato e, in ossequio al principio iura novit iura, dovrà individuare d'ufficio la disciplina applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame, anche se si tratta di diritto straniero.
Il principio iura novit curia, esteso al diritto straniero dall'art. 14 della l. 218/1995, riguarda pertanto le norme, anche straniere, che il giudice deve applicare per decidere la causa.
L'art. 16 delle preleggi, invece, detta una precondizione che lo straniero deve dimostrare per ottenere tutela in giudizio di un determinato diritto: in tal caso il diritto straniero è richiamato non per disciplinare il caso concreto sottoposto all'esame del giudice, ma per verificare, in via preliminare, se lo
Stato di cittadinanza dell'attore riconoscerebbe, sul suo territorio, specularmente, un diritto analogo al cittadino italiano.
Nel caso oggetto del presente giudizio il diritto di Taiwan non regola la fattispecie oggetto di causa
-che è invece regolata dal diritto nazionale italiano, essendo il trasporto avvenuto in Italia ad opera di vettori italiani- ma l'attrice, vista la contestazione di avrebbe dovuto dimostrare, preliminarmente, CP_5 che l'ordinamento taiwanese riconosce sul suo territorio ai cittadini italiani un diritto e una tutela analoghi a quelli che ome ha azionato davanti al giudice italiano. Pt_1
Tale prova è mancata del tutto, per cui correttamente la domanda della stessa è stata respinta dal
Tribunale. Il parere sul diritto di Taiwan fornito dall'appellante nel presente grado è evidentemente tardivo.
La contestazione circa la sussistenza della condizione di reciprocità deve essere sollevata entro il termine in cui è possibile mettere in dubbio i fatti dedotti dall'attore a fondamento della sua domanda e quindi entro la prima memoria ex art. 183 c.c..
pagina 16 di 20 NT ha aderito all'eccezione fondata sull'art. 16 Preleggi sollevata da solo in comparsa CP_3 conclusionale, dunque tardivamente.
Tuttavia l'appello deve essere rigettato anche nei confronti di CP_3
Infatti, quanto ai rapporti tra l'appellante e deve rilevarsi che, secondo la stessa CP_3
NT prospettazione attorea, il contratto di trasporto era stato concluso da con la quale poi Parte_1 aveva materialmente incaricato CP_3
NT Tale ricostruzione trova conferma nella documentazione prodotta, da cui emerge che è stata NT incaricare Quest'ultima, pertanto, deve qualificarsi subvettore di non risulta aver instaurato CP_3 alcun rapporto contrattuale con Parte_1
Peraltro l'appellante ha agito in giudizio esclusivamente sul piano della responsabilità contrattuale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità contrattuale, anche per dolo e/o colpa grave, dello spedizioniere-vettore e/o vettore contrattuale EOL–
Eastern Overseas Logistics S.r.l. e del vettore di fatto in relazione alla perdita (furto) CP_6 della merce di cui è causa”. Le norme di cui nelle sue difese ome ha chiesto l'applicazione sono Pt_1 gli artt. 1683 e ss. e 1696 c.c. in materia di trasporto, mentre non è stata in alcun modo dedotta una responsabilità extracontrattuale da fatto illecito di CP_3
E' noto che, nel caso di trasporto con subtrasporto, non sussiste alcun rapporto contrattuale tra mittente e subvettore, essendo il mittente estraneo al contratto di subtrasporto (Cass. n. 4593 del
7.5.1999).
E' stato, infatti, affermato che la partecipazione al trasporto di più vettori successivi può assumere diverse configurazioni giuridiche, a seconda della posizione in cui ciascun vettore si colloca rispetto al rapporto inizialmente istituitosi con il mittente. In particolare, può aversi:
a) un contratto di trasporto con subtrasporto, quando il vettore esegue parte del trasporto avvalendosi di altro vettore e concludendo con lo stesso un contratto di subtrasporto in nome e per conto proprio;
in tal caso il subtrasportatore agisce come ausiliario del vettore originario e non si instaura alcun rapporto tra il mittente e il subtrasportatore, per cui non esiste una responsabilità solidale contrattuale di quest'ultimo col vettore principale verso il mittente, nei cui confronti risponde esclusivamente il vettore (Cass.7.8.1996,n. 7247 ; Cass. 17.4.1992,
n. 4728);
b) un contratto di trasporto con rispedizione, allorché il vettore si obbliga verso il mittente, oltre ad eseguire il trasporto per una parte del complessivo percorso, anche a concludere in nome proprio, ma per conto di quello, uno o più contratti di trasporto per l'effettuazione della restante parte del percorso, con la conseguenza che vengono posti in essere pagina 17 di 20 due contratti collegati, rispettivamente di trasporto e di spedizione;
nel contratto di trasporto con rispedizione, per la parte che riguarda il trasporto della merce "oltre le linee" del vettore, questi assume solo gli obblighi dello spedizioniere ex art. 1699 c.c., con la conseguenza che non è configurabile una responsabilità dello stesso per detta seconda tratta di trasporto, non essendo configurabile una responsabilità dello spedizioniere per l'operato dei terzi da lui incaricati del trasporto, in quanto detti terzi non compiono un'attività che lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando essa oggetto della sua obbligazione;
detti terzi rispondono contrattualmente direttamente nei confronti del mittente (Cass.28.3.1995,
n. 3614);
c) un contratto di trasporto cumulativo, allorché più vettori si obbligano, con un unico contratto - mediante manifestazione di volontà negoziale contestuale o anche successiva, purché chiaramente diretta ad inserirsi nel rapporto contrattuale già costituito verso il mittente- a trasportare le cose fino al luogo di destinazione, curando ciascuno il trasporto per un tratto dell'intero percorso (Cass. 6.1.1982, n. 10). Nel trasporto cumulativo, a norma dell'art. 1700
c.c., i vari vettori successivi sono solidalmente responsabili sulla base dell'unico contratto, su cui si fonda detto tipo di trasporto.
Come noto, la figura del contratto con spedizioniere-vettore di cui all'art.1741 c.c. non introduce una diversa figura di contratto di trasporto, oltre quelle sopra elencate;
secondo la giurisprudenza e parte della dottrina, lo spedizioniere-vettore è solo un vettore fin dall'origine, in quanto l'art. 1741 gli assegna gli obblighi ed i diritti del vettore (Cass. n. 2505 del 1963).
Nel caso di specie dalla documentazione in atti emerge che aveva emesso cinque buoni di CP_5 consegna merce datati 2.1.2015 (docc. 33- 37 attrice) e cinque “borderò/distinta di carico” datati
2.1.2015 (docc. 28-32 attrice), che risultano poi controfirmati da sotto la voce “autista”. CP_3
L'emissione di un documento relativo al trasporto è, di norma, un indice sintomatico dell'assunzione
NT della qualità di vettore (Cass. n. 7556 del 13.8.1997). veva inoltre emesso fattura a per Parte_1 il servizio reso, con la dicitura “Delivery Door Milan Area”, che è riferita al servizio “door to door delivery”, ossia al trasporto dal ritiro della merce alla consegna finale, dicitura che depone per
NT l'assunzione di una vera e propria obbligazione di trasporto da parte di peraltro le fatture, al di là della previsione di una “documentation fee”, indicano un compenso unitario per il trasporto “door to door” e tale aspetto costituisce un ulteriore indice sintomatico dell'assunzione della veste di vettore da
NT NT parte di (doc. 6 . Al contempo, deve rilevarsi che non risulta documentalmente alcun contatto
NT diretto tra l'appellante e né risultano istruzioni di a per l'eventuale conclusione CP_3 Parte_1 di un contratto di trasporto per suo conto o comunicazioni di quest'ultima all'appellante circa il contratto pagina 18 di 20 di trasporto concluso in ipotesi per suo conto. Anche a livello di corrispondenza, appare significativo che NT Come risulta aver responsabilizzato per la perdita della merce con raccomandata in data Pt_1
26.11.2015 (doc. 47 atrice) e poi aver più volte interrotto la prescrizione nei confronti solo della medesima con lettere in data 07/11/2016, 09/08/2017, 22/03/2018, 27/02/2019 e 11/02/2020 (docc. 49 – NT 53 attrice), mentre risulta, a sua volta, aver responsabilizzato con missive in data 3.11.2015, CP_3
NTr 18.2.2016, 6.12.2016, 27.11.2017, 22.11.2018, 18.11.2019, 27.5.2020 (doc. 4 . Non sono state NT prodotte comunicazioni di i contestazione della propria responsabilità per l'operato del subvettore rispetto ad una propria pretesa qualità di spedizioniere. Solo con PEC in data 26.5.2020, per la CP_3 prima volta, l'appellante ha chiesto il risarcimento dei danni anche a CP_3
Pertanto, anche la corrispondenza intercorsa tra le parti, unita agli altri elementi documentali citati, NT NT depone nel senso che era stata incaricata da del trasporto e che poi aveva concluso Parte_1 un contratto di subtrasporto con CP_3
Dunque, dalle stesse prospettazioni dell'appellante, che ha allegato la qualità di vettore contrattuale NTr della sola e dagli elementi sopra menzionati può evincersi che non è ravvisabile alcun rapporto contrattuale tra e mentre d'altra parte l'appellante non ha dedotto in giudizio una Parte_1 CP_3 responsabilità extracontrattuale di quest'ultima in relazione alla sottrazione della merce, avendo unicamente invocato l'applicazione delle norme in materia di trasporto di cui agli artt. 1383 e ss. c.c..
Dovendosi, pertanto, configurare nel caso di specie un trasporto con subtrasporto, deve essere esclusa NT una responsabilità solidale verso l'appellante di e ravvisabile solo nel caso di trasporto CP_3 congiuntivo, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
Pertanto l'appello deve essere respinto anche nei confronti di CP_3
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado, in forza del principio di soccombenza di cui all'art. 91 cpc.
Le spese di lite sopportate da ciascuna parte appellata, per il grado di appello, tenuto conto del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della domanda attorea, dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 9.991,00, di cui euro 2.977 per studio, euro 1.911 per fase introduttiva, euro 5.103 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228. pagina 19 di 20
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
5427/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano, pubblicata in data 24 maggio 2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a pagare ad a titolo di Parte_1 CP_1 rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di 9.991,00 euro, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. condanna a pagare a , a titolo di Parte_1 CP_6 rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di 9.991,00 euro, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.7.2025
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
AR ER UL
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