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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 05/06/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1051/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 1051 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto ripetizione indebito tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in Parte_1 virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Matteo Iacovelli e dall'Avvocato
Leandra Fiacco dell'Avvocatura Comunale, elettivamente domiciliato presso le rispettive PEC dei propri difensori;
ATTORE
E
nata a [...] [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce Controparte_1 Parte_1 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Salvatore Di Pardo e dall'Avv. Michele
Sansone, elettivamente domiciliata presso il primo difensore in Traversa via Crispi n. Parte_1
70/A;
CONVENUTA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]; CP_2
CONVENUTO-CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17 giugno 2021, il espose che: nella notte tra il 25 ed Parte_1
il 26 febbraio 2015, il tecnico comunale responsabile della Protezione Civile è intervenuto in
Campobasso, al confine tra la proprietà di di cui al foglio 118 p.lle n. 488 e 48 (poste Controparte_1
pagina 1 di 15 a monte) e le p.lle n. 43 del medesimo foglio 118 di proprietà di e n. 479 del medesimo CP_2 foglio 118 di proprietà di e (poste a valle); che nell'occasione, ha Persona_1 Persona_2 rilevato la caduta per ribaltamento del muro corrispondente ad una cantonale d'angolo ricondotta sia alla mancanza di manutenzione ordinaria (presenti piante di infestanti in prossimità dei giunti) sia alla mancanza di un sistema di regimentazione delle acque meteoriche cadute in abbondanza in quei giorni;
che non avendo provveduto la proprietaria del terreno posto a monte e quelli posti a valle ad eseguire i lavori di ripristino necessari, il Comune ha notificato l'ordinanza n.18/2015 intimandoli alla messa in sicurezza della parte crollata del muro di sostegno;
che avverso la predetta ordinanza la SI.ra e Pt_2
la SI.ra hanno proposto ricorso e che, accolto il ricorso con sentenza n. 329 del 17 agosto CP_1
2016, il TAR Molise ha osservato che il Comune di solo dopo aver dimostrato che il Parte_1
muro rientra nella proprietà degli eredi avrebbe potuto chiedere agli stessi il rimborso delle CP_1 spese dell'intervento; che dalle verifiche catastali è risultato che la SI.ra è proprietaria Controparte_1 delle particelle 488 e 48, e sono comproprietari ciascuno di ½ della particella 479 e, Per_2 Per_1 infine, è proprietario della particella 43; che mentre i SInori e hanno CP_2 Per_2 Per_1
provveduto al pagamento di quanto da loro dovuto, la SI.ra e il SI. non hanno CP_1 CP_2
provveduto a tanto e, pertanto, la prima è tenuta alla restituzione della somma di €. 11.339,77, di cui €
10.975,56 corrispondenti al totale delle spese relative alla conservazione della porzione di muro
CP_ confinante con i suoli dei SI.ri (foglio 118 part. 43) e (foglio 118 partic.479) Parte_3 compresa tra le fondamenta e l'altezza del proprio suolo ed €. 364,21 corrispondenti ad 1/2 delle spese relative alla conservazione della porzione di muro soprastante il proprio suolo, e il secondo, SI.
[...]
, è tenuto alla restituzione della somma di €. 145,26 corrispondente ad 1/2 delle spese relative CP_2
alla conservazione della porzione di muro soprastante il suolo a monte di proprietà di Sulla CP_1 base di tali premesse e invocando l'art. 887, comma 1, c.c. il ha concluso Parte_1 chiedendo di: “ Accertare e dichiarare l'obbligo di quale proprietaria del suolo di cui Controparte_1
al fl. 118 p.lle 488 e 48, e , quale proprietario del suolo di cui al fl. 118 p.lla 43, entrambi CP_2 in ed il conseguente diritto del al rimborso dell'importo di € Parte_1 Parte_1
11.485,03 quale quota complessiva della spesa per la messa in sicurezza in danno del muro di contenimento posto tra i loro suoli, oltre interessi dalla messa in mora al saldo effettivo;
in particolare: A. €. 11.339,77, di cui € 10.975,56 corrispondenti al totale delle spese Controparte_1
CP_ relative alla conservazione della porzione di muro confinante con i suoli dei SI.ri (foglio 118 part. 43) e (foglio 118 part. 479) compresa tra le fondamenta e l'altezza del proprio Parte_3 suolo ed €. 364,21 corrispondenti ad 1/2 delle spese relative alla conservazione della porzione di muro soprastante il proprio suolo;
B. €. 145,26 corrispondente ad 1/2 delle spese relative alla CP_2
pagina 2 di 15 conservazione della porzione di muro soprastante il suolo a monte di proprietà di 2. con CP_1
vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio.
Costituitasi in giudizio la sola quest'ultima ha eccepito: 1) il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva e la violazione del principio del ne bis in idem richiamando, in relazione ad un medesimo evento di crollo del muro accaduto nel 1973 su altra parte di esso, le seguenti decisioni di merito e di legittimità: a) la sentenza n. 96/96 con cui il Tribunale di Campobasso ha accertato: “il muraglione o scarpata in muratura, sito in sul Vico Colonna, crollato l'11 Aprile 1973, Parte_1 apparteneva ed appartiene al ed all'attore che ne sono Parte_1 CP_1 comproprietari ciascuno per la metà”, e “che ricorrono le ipotesi previste nel secondo e terzo comma dell'art. 22, L. 20 Marzo 1865 n. 2248, All. F, dovendosi il muraglione di cui si discute, almeno per la parte franata, considerare una scarpa in rialzo muraria oltrechè opera d'arte e comunque sembrando evidente - pur trovandosi il Vico Colonna nell'interno della città - che il detto muro faceva e fa parte di tale strada a cui è adiacente (…)”; b) la sentenza n. 74/98 della Corte d'Appello di Campobasso, che riformando in parte la sentenza di I° grado, ha accertato che: “deve escludersi che su di un bene demaniale possano convivere proprietà pubblica e proprietà privata in condominio;
lo esclude sia pure per obiter dictum la sentenza della Suprema Corte n. 117/85 e numerose altre, ma nella specie sono stati esibiti vari atti amministrativi con il quale il rivendicava a sé la proprietà del muro Pt_1
sia chiedendo un contributo regionale per il crollo del muraglione, sia negando alla precedente proprietà del fondo l'autorizzazione ad effettuare lavori sullo stesso manufatto, e ciò a tacere CP_1
di numerosi atti amministrativi aventi lo stesso oggetto che sono stati esibiti dalla difesa del CP_1
Va esclusa pertanto la proprietà condominiale del muraglione in capo al ed al Comune mentre CP_1
a questo ultimo ne va attribuita la esclusiva proprietà. Tale soluzione trova peraltro esplicita conferma nel dettato dell'art. 22L. 20/3/1865 all. F che sancisce la esclusiva proprietà dello stato, delle province
e dei comuni delle strade, quali facenti parti delle stesse, le scarpe in rialzo e le opere d'arte di ogni genere lungo le stesse”; c) la sentenza n. 10452/01 della Suprema Corte di Cassazione, che confermando la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso nella parte relativa alla proprietà del muro, ha riformato il capo della sentenza di merito sulle spese di riparazione dello stesso che andavano suddivise equamente tra il ed il “non avendo né il né il convenuto, Pt_1 CP_1 CP_1 Pt_1 chiesto, rispettivamente, in via principale o riconvenzionale, una pronuncia sull'obbligo di riparazione del muraglione”; d) la sentenza n. 329/16 del T.A.R. Molise che ha chiarito: “il dopo Pt_1
l'intervento di messa in sicurezza della parete pericolante, potrà accertare con idonea documentazione catastale o con perizia tecnica se il muro rientri nella proprietà degli eredi e, solo allora, CP_1 potrà stabilire se chiedere ai medesimi il rimborso delle spese dell'intervento”; che l'accertamento pagina 3 di 15 della proprietà dell'intero muro in capo al Comune di impedisce la riproposizione della Parte_1
medesima domanda in violazione del principio del ne bis in idem; che, in ogni caso, ai piedi del muro oggetto di controversia, vi è una strada pubblica (“Salita San RT) che, pur essendo stata da tempo occupata dai privati, non per questo il muro in questione aveva perso il suo carattere di demanialità essendo stato realizzato da tempo immemorabile con la funzione di scarpata in rialzo prospiciente la strada pubblica comunale;
2) Eccezione riconvenzionale di accertamento della proprietà del muro in capo al e non debenza delle somme richieste in ripetizione;
3) Infondatezza della Pt_1 domanda non essendo operante nella specie la normativa di cui all'art. 887, comma 1, c.c. trattandosi di muro demaniale sottratto alla disciplina di diritto comune, non qualificabile né come muro di cinta né come muro di contenimento ai sensi dell'art. 887 c.c., ma “muro scarpato” prospiciente la strada pubblica e facente parte di un'opera imponente di fortificazione dell'antico borgo medievale della città di che il muraglione è assoggettato alla condizione giuridica del demanio pubblico ai Parte_1
sensi dell'art. 823 c.c., in virtù dell'applicazione della presunzione di demanialità di cui all'art. 22, L. n.
2248 del 20/3/1865, All. F., come affermato dalla sentenza n. 74/98 della Corte d'Appello di
Campobasso (“Va esclusa pertanto la proprietà condominiale del muraglione in capo al ed al CP_1
mentre a questo ultimo ne va attribuita la esclusiva proprietà. Tale soluzione trova peraltro Pt_1
esplicita conferma nel dettato dell'art. 22 L.20/3/1865 all. F che sancisce la esclusiva proprietà dello stato, delle province e dei comuni delle strade, quali facenti parti delle stesse, le scarpe in rialzo e le opere d'arte di ogni genere lungo le stesse”) e dalla sentenza n. 96/96 del Tribunale di Campobasso
(“ricorrono le ipotesi previste nel secondo e terzo comma dell'art. 22, L. 20 Marzo 1865 n. 2248, All.
F, dovendosi il muraglione di cui si discute, almeno per la parte franata, considerare una scarpata in rialzo muraria oltrechè opera d'arte (…)”; che il carattere demaniale del muraglione e della strada ha comportato l'incommerciabilità, l'inidoneità al possesso, l'imprescrittibilità, l'inespropriabilità,
l'indisponibilità e la non sottraibilità alla destinazione pubblica, impedendo il verificarsi di qualsiasi ipotesi di acquisto, non solo a titolo derivativo ma anche a titolo originario da parte di privati. Sulla base di tali premesse e richiamata la storia, funzione e caratteristiche tecniche del muro, parte convenuta ha concluso chiedendo di: “ accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta;
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem;
in via subordinata, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale, accerti e dichiari
l'infondatezza della domanda essendo la proprietà del muro rinvenibile esclusivamente in capo al
e per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo della Sig.ra Parte_1
di procedere al rimborso dell'importo di € 11.339,77 quale quota della spesa per la Controparte_1
messa in sicurezza in danno del muro;
4) in via ulteriormente gradata: proceda ad una
pagina 4 di 15 rideterminazione del quantum debeatur in ragione dell'attività effettivamente resa e/o in via equitativa”.
Istruita la causa con la sola consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 18.10.2024 è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, è indubbio che il ha agito in giudizio nei confronti dei proprietari Parte_1
confinanti con il muro oggetto di causa per ottenere la restituzione delle spese sostenute per il ripristino del muro in questione invocando l'applicabilità dell'art. 887 c.c. e deducendo: 1) la esistenza di un consistente dislivello naturale tra i fondi confinanti appartenenti alla proprietà della SI.ra CP_1
a monte e ai SIg.ri , e a valle;
2) la preesistenza
[...] CP_2 Persona_1 Persona_2
sul confine tra i detti immobili di un muro con funzioni anche di contenimento del fondo posto a monte;
3) le cause del crollo da ascriversi all'incuria nell'opera di manutenzione ordinaria (presenza di piante infestanti in prossimità dei giunti) e l'assenza di un valido sistema di drenaggio o sfogo delle acque meteoriche sempre nel fondo a monte di proprietà della SI.ra CP_1
La SI.ra invece, come già esposto in premessa, eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1
ad causam e ad processus nonché richiamando il giudicato esterno formatosi sulla natura del muro in questione, deduce l'inapplicabilità al caso di specie della norma invocata dall'attore (cfr. art. 887 cod. civ.) e, inoltre, negando la propria titolarità del muro in questione e al fine di paralizzare la domanda introdotta dal ha avanzato eccezione riconvenzionale di accertamento della Parte_1 titolarità del muraglione in capo all'Ente convenuto anche sul presupposto per cui detto manufatto delimita una preesistente strada comunale (“Salita San RT) occupata dai proprietari dei fondi a valle e, come tale, era da qualificarsi bene demaniale per cui, in mancanza di titoli contrari, la proprietà si appartiene al . Parte_1
In punto di diritto, l'art. 887 c.c. è una norma che disciplina la costruzione del muro divisorio tra due fondi a diverso livello prevedendo che la parte del muro che va dalle fondamenta sino al livello più alto deve essere costruita a spese esclusive del proprietario del fondo superiore, mentre la parte di muro, superiore a detto livello, che assume la funzione di muro divisorio vero e proprio, va costruita a spese comuni. La disposizione in esame, nel disciplinare il regime delle spese di costruzione e manutenzione del muro di confine, pone una presunzione iuris tantum di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore, della parte di muro che va dalle fondamenta sino al livello del suo fondo e di proprietà comune tra i due vicini nella parte sovrastante detto livello;
è ammessa, pertanto, solo la prova contraria della proprietà esclusiva della globalità del muro, a favore di uno dei due confinanti, quando il muro sia stato costruito interamente sul suo fondo ( Cass. 13406/2001). Inoltre il criterio sopra descritto di ripartizione delle spese si applica nel caso in cui il dislivello tra i due fondi sia di origine pagina 5 di 15 naturale, con la conseguenza che esso non troverà applicazione e l'onere della costruzione sarà, invece, interamente a carico del proprietario del fondo inferiore, quando questi abbia modificato lo stato del terreno, dando origine ad un dislivello ex novo ovvero aumentando l'originario dislivello naturale con scavi e sbancamenti, in conseguenza dei quali sia divenuta indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, altrimenti non necessaria. In tal senso Cass. n. 4031/2007 secondo cui: “la fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. ( a norma del quale nei fondi a dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all'altezza del proprio suolo), presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale. Se il dislivello, invece, è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della relativa costruzione incombe su quest'ultimo”.
Richiamata la normativa di riferimento invocata dal nonché la pertinente Parte_1
giurisprudenza di legittimità, è incontestato che nella fattispecie in esame si è in presenza di un manufatto, attualmente posto nel pieno centro storico della città di che è stato realizzato Parte_1
in epoca medioevale e la cui funzione originaria, riferibile a tutta la sua lunghezza, era quella destinata ad altri e diversi scopi rispetto a quelli asseriti dal non esclusa quella di garantire la stabilità e Pt_1
conservazione di una strada comunale originariamente esistente (salita San Bartolomeo) ma occupata nel corso degli anni dai privati cittadini.
Ebbene, prima ancora di affrontare le eccezioni preliminari sollevate dalla SI.ra , devono CP_3
anzitutto essere poste in evidenza le risultanze della CTU disposta in questo giudizio.
Si apprende dalla consulenza tecnica che: 1) nella notte tra il 25 ed il 26 febbraio 2015 si è verificato il crollo del muro in corrispondenza del cantonale d'angolo posto al vertice dei confini tra la proprietà distinta in catasto al foglio di mappa n. 118 p.lla n. 48 posta a monte e quella delle p.lle n. 43 e n. 479 poste a valle;
2) il personale dei vigili del fuoco di hanno constatato che il crollo ha Parte_1
interessato un tratto del muro di circa tre metri tra la proprietà della SI.ra a monte e la Controparte_1
proprietà del SI. a valle;
3) la causa del crollo del muro, che svolge anche la Persona_2
funzione di contenimento del terreno a monte per l'accentuato dislivello, è dovuto alla saturazione del terreno a monte per le abbondanti precipitazioni meteorologiche;
4) l'intervento delle opere di ripristino eseguite dal sono state necessarie per non aggravare ulteriormente lo Parte_1
stato dei luoghi con pericolo per la pubblica e privata incolumità; 5) il dislivello tra i fondi ha origine naturale: “la collina Monforte, che culmina con l'altopiano sul quale sorge il Castello presenta una orografia ben definita. Tutta la città antica si inerpica verso la sommità della collina, in una caratteristica conformazione urbanistica che era tipica delle fortificazioni medioevali (o precedenti)
pagina 6 di 15 tese a proteggere le comunità che vi abitavano, dalle scorribande o dalle incursioni nemiche. E' evidente come questo dislivello naturale, talvolta lieve talaltra più accentuato, imponeva la costruzione di muri di contenimento in pietra per favorire l'edificazione di case, chiese, strade e quanto altro occorrente all'insediamento urbano. Nel corso degli anni e dei secoli le cinte murarie potrebbero essere state oggetto di modifiche, trasformazioni e rimaneggiamenti in base all'antropizzazione del territorio ed all'espansione del nucleo abitato fortificato. Il muro in questione, in ogni caso ha funzione di contenimento del terrapieno sul quale insiste la proprietà Od oggi non è possibile CP_1 stabilire chi sia l'artefice del muro. La configurazione della membratura, la materia di cui è costituito
e l'apparecchiatura dei conci, evidenziano che sia di epoca risalente e indefinita”; 6) la proprietà del muraglione non risulta da nessun documento storico, né vi è un riferimento specifico al muro in questione nel catalogo dei beni vincolati dal Ministero dei Beni Culturali e nemmeno nell'elenco dei fabbricati dello Stato: “nei pressi del sito ove si è verificato il cedimento strutturale esistono due elementi riportati in cartografia.
1. Si tratta di un manufatto a corpo unico con Controparte_4
pianta circolare, parete in muratura di pietra a corsi irregolari, che è parte del complesso di fortificazione edificato da a partire dal 1456 dopo il terremoto che distrusse gran parte Parte_4
del centro abitato.
2. Il Viale delle Rimembranze. Ubicato nel colle sulla cui sommità sorgono il
Castello Monforte e la Chiesa di S. Maria del Monte e sulle cui pendici, sul versante Sud-Ovest è situato il centro antico dell'abitato che, partendo dall'attigua Chiesa di San Giorgio, si sviluppa a valle. Originariamente spoglio e brullo, il colle nel corso degli anni è stato interessato, su tutti i versanti, da interventi di rimboschimento…..il manufatto più vicino all'area oggetto di causa è il fabbricato situato in Salita San Bartolomeo n. 18, in uso alla pubblica amministrazione”; 7) sulle spese di ripristino poste a base della richiesta del Comune di il consulente ha osservato di: “ non Parte_1
ppter esprimere alcun parere di congruità poiché in atti non è riportata la documentazione tecnica dell'intervento posto in essere. Non si rintraccia il rilievo del muro, la carpenteria delle opere strutturali, il computo metrico e l'elenco prezzi, le opere provvisionali per eseguire l'intervento in sicurezza ai sensi del D.L. 81/08. In mancanza di tutto ciò risulta difficile poter analizzare le spese affrontate dal e certificarne la congruità…..la documentazione trasmessa dal Parte_1
Comune di il giorno 04.03.2024 non era tra gli atti depositati sul portale telematico di Parte_1
Giustizia”. La documentazione tecnica è costituita da: Elenco prezzi;
Analisi del prezzo NP.01 nolo contrappeso;
Computo metrico;
Documentazione fotografica. Preliminarmente va precisato che
l'elaborato Computo Metrico è datato 21.12.2016, dunque successivo alla data di ultimazione dell'intervento, avvenuta il 30.06.2016. Sembrerebbe si tratti, quindi, di un documento di contabilità dei lavori eseguiti e non di computo metrico, preordinato alla esecuzione dell'intervento. In secondo
pagina 7 di 15 luogo va evidenziato che la documentazione fotografica ricevuta è in bianco e nero scannerizzata a risoluzione molto bassa;
come lo stesso On.le Giudice potrà constatare, gli elementi di dettaglio, rappresentati in foto, si distinguono poco e male. Infine, come già anticipato in relazione, non sono stati prodotti elaborati grafici, carpenterie ecc, dalle quali desumere le misure dei manufatti oggetto di intervento. Fatte queste precisazioni, entrando nel merito tecnico del quesito, avendo analizzato le voci di prezziario, l'analisi del nuovo prezzo e lo stato dei luoghi, per ciò che è stato possibile riscontrare, si può affermare che le opere di messa in sicurezza del muro crollato erano necessarie e le spese sostenute dal sono congrue…….Il giorno 19.03.2024 l'arch. Parte_1 [...]
ha trasmesso, a mezzo Pec, le proprie osservazioni alla bozza di relazione peritale. A pag. CP_5
2 il CTP scrive: “….la stradina sottostante la scarpa del muro e confinante con le proprietà
[...]
è sempre esistita per le motivazioni già esposte in perizia. Infatti, la stessa, ha svolto Per_3
una importante funzione di collegamento tra una delle porte di accesso al Centro Storico (Porta San
Paolo) e la parte alta del borgo antico. Inoltre, almeno per la prima parte (Vedi planimetria allegata), risulta “segnata nello stradario di come salita San Bartolomeo…..” Il CTU, nella Parte_1
risposta alle osservazioni, ha confermato che effettivamente nello stradario on-line del Comune di un tratto dell'area interessata dal crollo è nominata Salita San Bartolomeo. Parte_1
Riportati i punti più salienti della consulenza tecnica, non può revocarsi in dubbio, all'esito delle
CP_ indagine tecniche espletate, che tra gli immobili a valle di proprietà dei SInori , e Per_1
e quelli a monte di proprietà della SI.ra , esiste un muraglione realizzato in epoca Per_2 CP_3
medioevale, connotato da medesima struttura, consistenza muraria e medesime caratteristiche costruttive (cfr. rilievi fotografici e relazione peritale), muro che, originariamente avente funzione “per
l'edificazione di case, chiese, strade e quant'altro occorrente all'insediamento urbano” , nel corso degli anni ha assunto anche una funzione di contenimento o sostegno, non solo della posta a CP_6
monte, ma anche della proprietà per la presenza di un consistente dislivello naturale. È CP_1
dimostrato in causa che parte di detto muro, segnatamente quello confinante con la proprietà
è crollato per l'asserita assenza di un valido drenaggio o sfogo delle acque meteoriche nel Per_2
fondo a monte.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta sia fondata e vada accolta.
Va preliminarmente ribadito il principio più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo il quale nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Egli, pertanto, deve tenere conto dei limiti oggettivi della domanda, quali pagina 8 di 15 risultano non soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche dalle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, mentre non può desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale la quale, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti all'istruttore (cfr. Cass. n.
5402/2019).
Ebbene, dai passaggi argomentativi contenuti nell'atto di citazione e reiterati nella comparsa conclusionale parte attrice, deducendo in maniera espressa l'esistenza di un muraglione tra il fondo a CP_ monte di proprietà della SI.ra e di quelli a valle di proprietà dei SInori dei SInori , CP_3
e in relazione ad un nuovo evento di crollo avvenuto nel 2015 ha chiesto la Per_1 Per_2
condanna dei convenuti, comproprietari e corresponsabili ai doveri di custodia e manutenzione delle rispettive proprietà e del muraglione comune, al pagamento delle somme resesi necessarie per ripristinare la parte del muro crollato individuando nell'art. 887 c.c. la norma di condotta violata e produttiva del danno ingiusto.
In effetti, l'art. 887 c.c., nel disciplinare il regime delle spese di costruzione e conservazione del muro comune tra fondi a dislivello negli abitati, pone una presunzione semplice di comproprietà di detto muro, salvo il diritto degli interessati di provare con ogni mezzo (e il potere del giudice di raggiungere il relativo convincimento anche per via presuntiva) la proprietà esclusiva del muro a favore del proprietario del fondo sopraelevato o di quello sottostante, a seconda che il muro sia stato costruito interamente sul suolo di uno soltanto dei due confinanti, allo scopo, rispettivamente, di contenere il fondo sopraelevato o di realizzare una struttura necessaria o utile per il fondo a valle (cfr. Cass. n.
13406/01, Cass. n.4924/80); e che b) tale presunzione presuppone che il dislivello fra i due fondi confinanti abbia un'origine naturale (cfr. Cass. n. 3674/99).
Indiscusso che il dislivello ha origine naturale come accertato dal CTU e che si è in presenza di un muraglione costruito in epoca medioevale, in primo luogo non pare possa invocarsi al caso di specie la disposizione di cui all'art. 887 c.c. essendo pacifico che l'opera muraria, lungi dall'essere stata edificata ex novo, è ovviamente antecedente alla istituzione del catasto urbano (cfr. R.D.L. n. 652/1939), sicché il muro è stato edificato diversi secoli orsono, non si sa da chi, all'interno di un fondo che doveva essere originariamente unitario al fine di colmare il dislivello tra le quote del piano e “favorire l'edificazione di case, chiese, strade e quant'altro occorrente all'insediamento urbano” (cfr. così la CTU a pag. 21).
In secondo luogo, il Tribunale non può non tener conto dei giudicati formatisi nel corso degli anni tra le stesse parti dell'odierno giudizio in ordine alla proprietà del muro medioevale definitivamente attribuita al , così superando la presunzione di contitolarità del muro ex art. 887 c.c.. Parte_1
pagina 9 di 15 In particolare, degna di attenzione è la sentenza n. 74/98 della Corte di Appello di Campobasso che, riformando la sentenza n. 967/1986 del Tribunale, ha definitivamente chiarito che: “deve escludersi che su di un bene demaniale possano convivere proprietà pubblica e proprietà privata in condominio;
lo esclude, sia pure per obiter dictum, la sentenza della Suprema Corte n. 111/85 e numerose altre, ma nella specie sono stati esibiti vari atti amministrativi con i quali il Comune rivendicava a sé la proprietà del muro sia chiedendo un contributo regionale per il crollo del muraglione, sia negando alla precedente proprietà del fondo l'autorizzazione ad effettuare lavori sullo stesso CP_1
manufatto, e ciò a tacere di numerosi atti amministrativi aventi lo stesso oggetto che sono stati esibiti dalla difesa Va esclusa pertanto la proprietà condominiale del muraglione in capo al CP_1 CP_1 ed al Comune mentre a questo ultimo ne va attribuita la esclusiva proprietà”.
La decisione sul punto non è stata scalfita dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10452/2001, che si è pronunciata solo in ordine al vizio di ultrapetizione per avere la Corte d'Appello di Campobasso accolto una domanda (obbligo di riparazione del muraglione) mai richiesta dalle parti in quel giudizio.
In diritto, occorre premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che:” il giudicato interno e il giudicato esterno hanno la medesima autorità: dunque, anche quest'ultimo è rilevabile d'ufficio una volta entrato nella disponibilità del giudice, ove risultante dai documenti acquisiti al giudizio, a prescindere da qualsiasi istanza di parte, in quanto l'autorità del giudicato,
l'interesse al cui rispetto è di natura pubblicistica, non è nella disponibilità delle parti. Poiché peraltro il giudicato deve essere assimilato agli "elementi normativi", la cui interpretazione va inclusa nella sfera delle questioni di diritto e non degli apprezzamenti in fatto, in caso di giudicato esterno, il giudice di legittimità può direttamente accertarne l'esistenza e la portata con cognizione piena che si estende alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito" (cfr. Cass. Sez. Un. n. 226/2001; Cass. Sz. Un. 24664/2007).
Quanto al profilo soggettivo, è pacifico che il giudicato della Corte d'Appello si è formato tra le stesse identiche parti dell'odierno giudizio;
quanto al profilo oggettivo, si osserva che, secondo giurisprudenza costante, i limiti oggettivi del giudicato esterno, entro i quali esso fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, sono segnati dagli elementi costitutivi della domanda, ovvero il petitum mediato, cioè il bene della vita agognato dall'attore, e la causa petendi, cioè il titolo, il fatto giuridico sul quale l'azione si fonda, a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato), in quanto l'accertamento, che è coperto dall'autorità del giudicato, è comune alle sentenze non solo meramente dichiarative, ma anche di condanna e costitutive (cfr. Cass. 5925/2004). La causa petendi, in particolare, non consiste nelle singole richieste ed eccezioni, né nella norma o nel principio pagina 10 di 15 di diritto dedotti in giudizio ed applicati dal giudice in concreto, bensì nel fatto e nella situazione giuridica che del diritto costituiscono il fondamento (cfr. Cass. n. 10702/2008).
Ebbene, dall'esame della sentenza n. 74/1998 della Corte d'Appello di Campobasso, risulta che nel
1986 , dante causa della SI.ra , ha convenuto in giudizio il Parte_5 Controparte_1 Parte_1
esponendo che, con ricorso al ConSIlio di Stato, notificato il 25.5.1973, contestava e
[...] chiedeva l'annullamento, previa sospensione, delle Ordinanze emesse nei suoi confronti dal Sindaco del n. 32/73 e n. 35/73, per il ripristino immediato del muraglione, crollato Parte_1
l'11 aprile 1973 in vico Colonna della Citta di Campobasso e per lo sgombero del materiale di risulta provenienti dal crollo;
che il ConSIlio di Stato, previa sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, aveva trasmesso gli atti al nel frattempo istituito;
che proposto ricorso dal CP_7
Terzani, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 16.6.1986, ha dichiarato la giurisdizione dell'A.G.O. a conoscere della controversia;
che, riassunto il processo innanzi al Tribunale di
Campobasso, il riproponeva le medesime questioni sottoposte al ConSIlio di Stato precisando CP_1 che le contestate ordinanze erano state emesse sull'erroneo presupposto dell'appartenenza in proprietà ad esso del muraglione crollato precisando, altresì, che il muraglione era di età medioevale, CP_1 posta nel pieno centro storico, destinata a recingere e sostenere la collina di Monforte e l'antica Rocca che si di essa si erge, per cui costituiva bene di interesse storico artistico e culturale e doveva ritenersi, per la detta sua funzione, di proprietà pubblica del;
che, inoltre, essendo posto Parte_1 su suolo pubblico, costituiva pertinenza del demanio stradale (Vico Colonna) ai sensi dell'art. 22, L.
2248/1865 e che su detto manufatto, ai sensi della L. 1089/39, art. 11 e segg., non era consentito disporre alcuna modifica o restauro se non su autorizzazione o di concerto con la Soprintendenza;
che il
Tribunale di Campobasso con sentenza n. 967/1986 dichiarava che il muraglione in oggetto si apparteneva sia al che al , proprietari ciascuno per la metà; che con CP_1 Parte_1
l'appello il aveva dedutto che il Tribunale aveva acriticamente accolto la tesi del CTU senza CP_1
tener conto che il muraglione per la sua funzione e natura di bene avente interesse culturale, non poteva che appartenersi al che in varie circostanze ne aveva rivendicato la proprietà con vere e Pt_1 proprie azioni possessore. La corte d'Appello di Campobasso, rimarcando l'errata impostazione data dal nelle ordinanze impugnate per aver posto a fondamento della ingiunzione Parte_1
la proprietà in capo del muraglione crollato, chiariva che un obbligo di ripristino del mura CP_1 poteva sorgere solo dopo l'accertamento del nesso causale della causa del crollo nel senso che se esso era da attribuire alla cattiva regimentazione delle acque meteoriche sul fondo del l'obbligo CP_1
delle riparazioni sarebbe gravato sul se invece era da attribuire alla vetustà e/o fragilità del CP_1 muro, l'obbligo delle riparazioni sarebbe gravato a carico del ai sensi dell'art. Parte_1
pagina 11 di 15 2051 c.c.. Sulla base di tale prospettazione, pur affermando che sarebbe stato del tutto inutile l'accertamento della proprietà del manufatto, poiché la richiesta delle parti era indirizzata in tal senso, la Corte d'Appello ha proceduto a compiere la suddetta indagine accertando, come detto, la proprietà esclusiva del muraglione in capo al . Parte_1
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, è indubbio che la domanda avanzata dal Parte_1
vada qualificata come risarcitoria ex art. 2051 e/o art. 2043 c.c. atteso che sul presupposto
[...]
della presunzione di contitolarità del muro in questione, ha individuato nell'art. 887 c.c. la norma di condotta violata e produttiva del danno ingiusto (omessa manutenzione del muro da parte dei proprietari del fondo superiore ed inferiore con attribuibilità della causa del crollo al proprietario del fondo a monte per non aver provveduto ad eseguire le opere necessarie per la regimentazione delle acque meteoriche).
Al di là della circostanza che nell'odierno giudizio, al pari di quello precedentemente celebrato, oltre la mera deduzione, non è emersa la prova che la causa del crollo sia da ascriversi all'incuria nella manutenzione ordinaria o alla mancanza di un valido drenaggio o sfogo delle acque meteoriche nel fondo a monte o piuttosto alla vetustà o fragilità del muro, non vi è dubbio che le due domande presentano una chiara corrispondenza di elementi costitutivi: nel precedente giudizio, come nel presente, la causa petendi risulta infatti rappresentata dalla dedotta mancanza di manutenzione ordinaria e di un sistema di regimentazione delle acque meteoriche nel fondo soprastante, mentre il petitum è costituito dalla richiesta di rimborso delle somme sostenute per la messa in sicurezza del muraglione. Dunque, a fronte della medesima vicenda sostanziale, è indiscutibile che parte attrice mira a conseguire il medesimo bene della vita che già gli è stato negato con la pronuncia coperta da giudicato, ovvero, l'asserita titolarità del muraglione medioevale in capo ai convenuti.
A parere del Tribunale la proprietà del muraglione medioevale appartiene in tutta la sua interezza in via esclusiva al Comune di Parte_1
Sul punto, la tesi di parte attrice, secondo cui non opererebbe nella specie il giudicato intervenuto tra le stesse parti poiché il secondo crollo riguarda “una porzione di muro distante da quello precedente 50 metri”, non si condivide per due ordini di ragioni: in primis, secondo il costante insegnamento della
Corte di Cassazione, “qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse
pagina 12 di 15 da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” (cfr. Cass. n. 27304/2018); in secondo luogo, emerge in maniera evidente come la questione sottoposta al Tribunale incida sulle vecchie mura di cinta medioevali della citta di risalenti al X secolo e il cui interesse culturale e storico è Parte_1 nella loro natura, come si evince dagli atti istruttori tra cui la relazione di parte dell'arch.
[...]
(cfr. all. 8 della comparsa di costituzione), la relazione resa nel precedente giudizio dall'Ing. CP_5
(cfr. all. 4 seconda memoria istruttoria di parte attrice) e come emerge dallo stesso Persona_4
comportamento inequivocabile della Pubblica Amministrazione nell'aver adottato negli anni precedenti al presente giudizio vari atti amministrativi con i quali, rivendicando la proprietà esclusiva del muraglione, intendeva indiscutibilmente tutelare tale interesse pubblico (cfr. così nella motivazione della richiamata sentenza della Corte d'Appello di Campobasso).
In ogni caso, e al di là del giudicato formatosi, la rilevanza delle mura in questione trova ragione nell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, che sottopone a tutela i beni culturali di cui all'art. 10, comma 1, prima dell'istituzione del vincolo e quindi attribuisce rilevanza ai beni di interesse storico ancorché manca ancora la formale dichiarazione di interesse culturale. Quindi, il fatto che si tratta di bene immobile esistente da secoli e rispetto al quale il ne ha rivendicato la proprietà, giustifica Pt_1 il valore di bene culturale meritevole di tutela, pur nell'attuale assenza di un vincolo istituito ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.
Peraltro, emerge dalla CTU come: “nello stradario online, un tratto dell'area interessata dal crollo è nominata Salita San RT: sebbene parte di detta strada comunale è stata abusivamente occupata dai privati, ciò non toglie che l'originaria funzione del muraglione in questione, lungi dal costituire funzione di confine o contenimento tra i due fondi a monte e a valle, era quella di garantire la stabilità e la conservazione della strada ai sensi dell'art. 22 L. n. 2248/1865.
Considerata l'efficacia del giudicato esterno intervenuto tra le stesse parti sulla titolarità del muraglione medioevale in questione e, comunque, considerato che dagli atti istruttori è emerso il valore storico e culturale delle suddette mura, la domanda di ripetizione formulata dal non può Parte_1 essere accolta sia perché l'obbligo di manutenzione di quelle mura incombe sullo stesso Parte_1
e non sui privati e sia perché il quale proprietario del
[...] Parte_1
muraglione, a fronte della domanda di ripetizione, non ha dimostrato che la causa del secondo crollo è imputabile agli odierni convenuti, non avendo fornito prova alcuna, non solo della titolarità e/o contitolarità del bene in questione in capo ai convenuti, ma anche di una qualche loro responsabilità del crollo non essendo emerso la prova che l'evento sia stato provocato dalla negligenza del proprietario del fondo a monte per mancata regimentazione delle acque meteoriche. La domanda in ogni caso non avrebbe potuto trovare accoglimento anche sotto il profilo del quantum debeatur, perché indimostrato.
pagina 13 di 15 Qualora ai fini di una domanda di restituzione di somme si controverta, così come nel caso di specie, sulle opere effettivamente eseguite, è onere dell'attore fornirne la prova della loro entità e consistenza soprattutto quando vi è contrasto tra le parti, come in effetti ha contestato parte convenuta laddove, con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., a fronte della definitiva documentazione prodotta dal Parte_1
nel termine preclusivo, ha espressamente evidenziato come l'attore: “non ha fornito
[...]
documenti a sostegno della fondatezza della domanda, con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova”.
Così contestata la domanda, spettava al fornire la prova della congruità della Parte_1
somma richiesta rispetto alle opere eseguite e, per fare ciò, avrebbe dovuto preliminarmente dimostrare natura, entità e consistenza delle opere cui la domanda di restituzione si riferiva.
Posto specifico quesito al CTU sul punto, quest'ultimo così riferiva: “In merito alle spese il CTU non può esprimere alcun parere di congruità poiché in atti non è riportata la documentazione tecnica dell'intervento posto in essere. Non si rintraccia il rilievo del muro, la carpenteria delle opere strutturali, il computo metrico e l'elenco prezzi, le opere provvisionali per eseguire l'intervento in sicurezza ai sensi del D.L. 81/2008. In mancanza di tutto ciò risulta difficile poter analizzare le spese affrontate dal e certificarne la congruità” (cfr. pag. 22 della relazione). Parte_1
Evidenziava altresì il consulente che: “il giorno 4.3.2024 il ha trasmesso a Parte_1 mezzo PEC le proprie osservazioni alla bozza di relazione peritale……unitamente alla documentazione costituita da elenco prezzi, analisi del prezzo NP.01 nolo contrappeso, computo metrico e documentazione fotografica “. Il CTU, inoltre, trattandosi di elementi essenziali ai fini della risposta al quesito che gli era stato posto, rimetteva a questo giudice la decisione sul tardivo deposito della documentazione.
Ebbene, va senz'altro accolta l'eccezione di tardività della produzione documentale (cfr udienza del
28.6.2024), effettuata dal solo in sede di osservazioni alla consulenza, e, Parte_1
pertanto, irrituale, inammissibile perché prodotta in violazione del principio del contraddittorio.
In ogni caso, anche a volerne tenere conto, su detta documentazione il consulente si è espresso nei termini seguenti: “Va precisato che l'elaborato computo metrico è datato 21.12.2016, dunque successivo alla data di ultimazione dell'intervento, avvenuta il 30.6.2016. Sembrerebbe si tratti, quindi, di un documento di contabilità dei lavori eseguiti e non di computo metrico, preordinato alla esecuzione dell'intervento. In secondo luogo va evidenziato che la documentazione fotografica ricevuta
è in bianco e nero scannerizzata a risoluzione molto bassa. Come lo stesso On.le Giudice potrà constatare, gli elementi di dettaglio, rappresentati in foto, si distinguono poco e male. Infine, come già anticipato in relazione, non sono stati prodotti elaborati grafici, carpenteria ecc, dalle quali desumere
pagina 14 di 15 le misure dei manufatti oggetto di intervento” (cfr. pag. 29 della relazione). Ritenuta pienamente condivisibile l'osservazione del CTU sia sulla tardività del deposito della documentazione sia sulla sua inidoneità a fornire la dimostrazione dell'entità dei lavori complessivamente svolti e, correlativamente, delle spese sostenute, la domanda di restituzione somme svolta dal dovrà Parte_1
essere rigettata.
Le spese di lite e della CTU, seguendo la soccombenza, vengono poste a carico del Parte_1
e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal nei confronti della SI.ra Parte_1 CP_1
e , ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...] CP_2
provvede:
- rigetta la domanda proposta dal perché inammissibile;
Parte_1
- condanna il a rifondere alla parte convenuta costituita SI.ra Parte_1 CP_1
le spese del giudizio che liquida in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali
[...]
nella misura del 15%, IVA e CNPA nella misura di legge;
- pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico del . Parte_1
Così deciso in Campobasso, il 5 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
Michele Dentale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA resa nella controversia iscritta al numero 1051 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto ripetizione indebito tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in Parte_1 virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avvocato Matteo Iacovelli e dall'Avvocato
Leandra Fiacco dell'Avvocatura Comunale, elettivamente domiciliato presso le rispettive PEC dei propri difensori;
ATTORE
E
nata a [...] [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce Controparte_1 Parte_1 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avvocato Salvatore Di Pardo e dall'Avv. Michele
Sansone, elettivamente domiciliata presso il primo difensore in Traversa via Crispi n. Parte_1
70/A;
CONVENUTA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]; CP_2
CONVENUTO-CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17 giugno 2021, il espose che: nella notte tra il 25 ed Parte_1
il 26 febbraio 2015, il tecnico comunale responsabile della Protezione Civile è intervenuto in
Campobasso, al confine tra la proprietà di di cui al foglio 118 p.lle n. 488 e 48 (poste Controparte_1
pagina 1 di 15 a monte) e le p.lle n. 43 del medesimo foglio 118 di proprietà di e n. 479 del medesimo CP_2 foglio 118 di proprietà di e (poste a valle); che nell'occasione, ha Persona_1 Persona_2 rilevato la caduta per ribaltamento del muro corrispondente ad una cantonale d'angolo ricondotta sia alla mancanza di manutenzione ordinaria (presenti piante di infestanti in prossimità dei giunti) sia alla mancanza di un sistema di regimentazione delle acque meteoriche cadute in abbondanza in quei giorni;
che non avendo provveduto la proprietaria del terreno posto a monte e quelli posti a valle ad eseguire i lavori di ripristino necessari, il Comune ha notificato l'ordinanza n.18/2015 intimandoli alla messa in sicurezza della parte crollata del muro di sostegno;
che avverso la predetta ordinanza la SI.ra e Pt_2
la SI.ra hanno proposto ricorso e che, accolto il ricorso con sentenza n. 329 del 17 agosto CP_1
2016, il TAR Molise ha osservato che il Comune di solo dopo aver dimostrato che il Parte_1
muro rientra nella proprietà degli eredi avrebbe potuto chiedere agli stessi il rimborso delle CP_1 spese dell'intervento; che dalle verifiche catastali è risultato che la SI.ra è proprietaria Controparte_1 delle particelle 488 e 48, e sono comproprietari ciascuno di ½ della particella 479 e, Per_2 Per_1 infine, è proprietario della particella 43; che mentre i SInori e hanno CP_2 Per_2 Per_1
provveduto al pagamento di quanto da loro dovuto, la SI.ra e il SI. non hanno CP_1 CP_2
provveduto a tanto e, pertanto, la prima è tenuta alla restituzione della somma di €. 11.339,77, di cui €
10.975,56 corrispondenti al totale delle spese relative alla conservazione della porzione di muro
CP_ confinante con i suoli dei SI.ri (foglio 118 part. 43) e (foglio 118 partic.479) Parte_3 compresa tra le fondamenta e l'altezza del proprio suolo ed €. 364,21 corrispondenti ad 1/2 delle spese relative alla conservazione della porzione di muro soprastante il proprio suolo, e il secondo, SI.
[...]
, è tenuto alla restituzione della somma di €. 145,26 corrispondente ad 1/2 delle spese relative CP_2
alla conservazione della porzione di muro soprastante il suolo a monte di proprietà di Sulla CP_1 base di tali premesse e invocando l'art. 887, comma 1, c.c. il ha concluso Parte_1 chiedendo di: “ Accertare e dichiarare l'obbligo di quale proprietaria del suolo di cui Controparte_1
al fl. 118 p.lle 488 e 48, e , quale proprietario del suolo di cui al fl. 118 p.lla 43, entrambi CP_2 in ed il conseguente diritto del al rimborso dell'importo di € Parte_1 Parte_1
11.485,03 quale quota complessiva della spesa per la messa in sicurezza in danno del muro di contenimento posto tra i loro suoli, oltre interessi dalla messa in mora al saldo effettivo;
in particolare: A. €. 11.339,77, di cui € 10.975,56 corrispondenti al totale delle spese Controparte_1
CP_ relative alla conservazione della porzione di muro confinante con i suoli dei SI.ri (foglio 118 part. 43) e (foglio 118 part. 479) compresa tra le fondamenta e l'altezza del proprio Parte_3 suolo ed €. 364,21 corrispondenti ad 1/2 delle spese relative alla conservazione della porzione di muro soprastante il proprio suolo;
B. €. 145,26 corrispondente ad 1/2 delle spese relative alla CP_2
pagina 2 di 15 conservazione della porzione di muro soprastante il suolo a monte di proprietà di 2. con CP_1
vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio.
Costituitasi in giudizio la sola quest'ultima ha eccepito: 1) il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva e la violazione del principio del ne bis in idem richiamando, in relazione ad un medesimo evento di crollo del muro accaduto nel 1973 su altra parte di esso, le seguenti decisioni di merito e di legittimità: a) la sentenza n. 96/96 con cui il Tribunale di Campobasso ha accertato: “il muraglione o scarpata in muratura, sito in sul Vico Colonna, crollato l'11 Aprile 1973, Parte_1 apparteneva ed appartiene al ed all'attore che ne sono Parte_1 CP_1 comproprietari ciascuno per la metà”, e “che ricorrono le ipotesi previste nel secondo e terzo comma dell'art. 22, L. 20 Marzo 1865 n. 2248, All. F, dovendosi il muraglione di cui si discute, almeno per la parte franata, considerare una scarpa in rialzo muraria oltrechè opera d'arte e comunque sembrando evidente - pur trovandosi il Vico Colonna nell'interno della città - che il detto muro faceva e fa parte di tale strada a cui è adiacente (…)”; b) la sentenza n. 74/98 della Corte d'Appello di Campobasso, che riformando in parte la sentenza di I° grado, ha accertato che: “deve escludersi che su di un bene demaniale possano convivere proprietà pubblica e proprietà privata in condominio;
lo esclude sia pure per obiter dictum la sentenza della Suprema Corte n. 117/85 e numerose altre, ma nella specie sono stati esibiti vari atti amministrativi con il quale il rivendicava a sé la proprietà del muro Pt_1
sia chiedendo un contributo regionale per il crollo del muraglione, sia negando alla precedente proprietà del fondo l'autorizzazione ad effettuare lavori sullo stesso manufatto, e ciò a tacere CP_1
di numerosi atti amministrativi aventi lo stesso oggetto che sono stati esibiti dalla difesa del CP_1
Va esclusa pertanto la proprietà condominiale del muraglione in capo al ed al Comune mentre CP_1
a questo ultimo ne va attribuita la esclusiva proprietà. Tale soluzione trova peraltro esplicita conferma nel dettato dell'art. 22L. 20/3/1865 all. F che sancisce la esclusiva proprietà dello stato, delle province
e dei comuni delle strade, quali facenti parti delle stesse, le scarpe in rialzo e le opere d'arte di ogni genere lungo le stesse”; c) la sentenza n. 10452/01 della Suprema Corte di Cassazione, che confermando la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso nella parte relativa alla proprietà del muro, ha riformato il capo della sentenza di merito sulle spese di riparazione dello stesso che andavano suddivise equamente tra il ed il “non avendo né il né il convenuto, Pt_1 CP_1 CP_1 Pt_1 chiesto, rispettivamente, in via principale o riconvenzionale, una pronuncia sull'obbligo di riparazione del muraglione”; d) la sentenza n. 329/16 del T.A.R. Molise che ha chiarito: “il dopo Pt_1
l'intervento di messa in sicurezza della parete pericolante, potrà accertare con idonea documentazione catastale o con perizia tecnica se il muro rientri nella proprietà degli eredi e, solo allora, CP_1 potrà stabilire se chiedere ai medesimi il rimborso delle spese dell'intervento”; che l'accertamento pagina 3 di 15 della proprietà dell'intero muro in capo al Comune di impedisce la riproposizione della Parte_1
medesima domanda in violazione del principio del ne bis in idem; che, in ogni caso, ai piedi del muro oggetto di controversia, vi è una strada pubblica (“Salita San RT) che, pur essendo stata da tempo occupata dai privati, non per questo il muro in questione aveva perso il suo carattere di demanialità essendo stato realizzato da tempo immemorabile con la funzione di scarpata in rialzo prospiciente la strada pubblica comunale;
2) Eccezione riconvenzionale di accertamento della proprietà del muro in capo al e non debenza delle somme richieste in ripetizione;
3) Infondatezza della Pt_1 domanda non essendo operante nella specie la normativa di cui all'art. 887, comma 1, c.c. trattandosi di muro demaniale sottratto alla disciplina di diritto comune, non qualificabile né come muro di cinta né come muro di contenimento ai sensi dell'art. 887 c.c., ma “muro scarpato” prospiciente la strada pubblica e facente parte di un'opera imponente di fortificazione dell'antico borgo medievale della città di che il muraglione è assoggettato alla condizione giuridica del demanio pubblico ai Parte_1
sensi dell'art. 823 c.c., in virtù dell'applicazione della presunzione di demanialità di cui all'art. 22, L. n.
2248 del 20/3/1865, All. F., come affermato dalla sentenza n. 74/98 della Corte d'Appello di
Campobasso (“Va esclusa pertanto la proprietà condominiale del muraglione in capo al ed al CP_1
mentre a questo ultimo ne va attribuita la esclusiva proprietà. Tale soluzione trova peraltro Pt_1
esplicita conferma nel dettato dell'art. 22 L.20/3/1865 all. F che sancisce la esclusiva proprietà dello stato, delle province e dei comuni delle strade, quali facenti parti delle stesse, le scarpe in rialzo e le opere d'arte di ogni genere lungo le stesse”) e dalla sentenza n. 96/96 del Tribunale di Campobasso
(“ricorrono le ipotesi previste nel secondo e terzo comma dell'art. 22, L. 20 Marzo 1865 n. 2248, All.
F, dovendosi il muraglione di cui si discute, almeno per la parte franata, considerare una scarpata in rialzo muraria oltrechè opera d'arte (…)”; che il carattere demaniale del muraglione e della strada ha comportato l'incommerciabilità, l'inidoneità al possesso, l'imprescrittibilità, l'inespropriabilità,
l'indisponibilità e la non sottraibilità alla destinazione pubblica, impedendo il verificarsi di qualsiasi ipotesi di acquisto, non solo a titolo derivativo ma anche a titolo originario da parte di privati. Sulla base di tali premesse e richiamata la storia, funzione e caratteristiche tecniche del muro, parte convenuta ha concluso chiedendo di: “ accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta;
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem;
in via subordinata, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale, accerti e dichiari
l'infondatezza della domanda essendo la proprietà del muro rinvenibile esclusivamente in capo al
e per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza dell'obbligo della Sig.ra Parte_1
di procedere al rimborso dell'importo di € 11.339,77 quale quota della spesa per la Controparte_1
messa in sicurezza in danno del muro;
4) in via ulteriormente gradata: proceda ad una
pagina 4 di 15 rideterminazione del quantum debeatur in ragione dell'attività effettivamente resa e/o in via equitativa”.
Istruita la causa con la sola consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 18.10.2024 è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, è indubbio che il ha agito in giudizio nei confronti dei proprietari Parte_1
confinanti con il muro oggetto di causa per ottenere la restituzione delle spese sostenute per il ripristino del muro in questione invocando l'applicabilità dell'art. 887 c.c. e deducendo: 1) la esistenza di un consistente dislivello naturale tra i fondi confinanti appartenenti alla proprietà della SI.ra CP_1
a monte e ai SIg.ri , e a valle;
2) la preesistenza
[...] CP_2 Persona_1 Persona_2
sul confine tra i detti immobili di un muro con funzioni anche di contenimento del fondo posto a monte;
3) le cause del crollo da ascriversi all'incuria nell'opera di manutenzione ordinaria (presenza di piante infestanti in prossimità dei giunti) e l'assenza di un valido sistema di drenaggio o sfogo delle acque meteoriche sempre nel fondo a monte di proprietà della SI.ra CP_1
La SI.ra invece, come già esposto in premessa, eccependo il proprio difetto di legittimazione CP_1
ad causam e ad processus nonché richiamando il giudicato esterno formatosi sulla natura del muro in questione, deduce l'inapplicabilità al caso di specie della norma invocata dall'attore (cfr. art. 887 cod. civ.) e, inoltre, negando la propria titolarità del muro in questione e al fine di paralizzare la domanda introdotta dal ha avanzato eccezione riconvenzionale di accertamento della Parte_1 titolarità del muraglione in capo all'Ente convenuto anche sul presupposto per cui detto manufatto delimita una preesistente strada comunale (“Salita San RT) occupata dai proprietari dei fondi a valle e, come tale, era da qualificarsi bene demaniale per cui, in mancanza di titoli contrari, la proprietà si appartiene al . Parte_1
In punto di diritto, l'art. 887 c.c. è una norma che disciplina la costruzione del muro divisorio tra due fondi a diverso livello prevedendo che la parte del muro che va dalle fondamenta sino al livello più alto deve essere costruita a spese esclusive del proprietario del fondo superiore, mentre la parte di muro, superiore a detto livello, che assume la funzione di muro divisorio vero e proprio, va costruita a spese comuni. La disposizione in esame, nel disciplinare il regime delle spese di costruzione e manutenzione del muro di confine, pone una presunzione iuris tantum di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore, della parte di muro che va dalle fondamenta sino al livello del suo fondo e di proprietà comune tra i due vicini nella parte sovrastante detto livello;
è ammessa, pertanto, solo la prova contraria della proprietà esclusiva della globalità del muro, a favore di uno dei due confinanti, quando il muro sia stato costruito interamente sul suo fondo ( Cass. 13406/2001). Inoltre il criterio sopra descritto di ripartizione delle spese si applica nel caso in cui il dislivello tra i due fondi sia di origine pagina 5 di 15 naturale, con la conseguenza che esso non troverà applicazione e l'onere della costruzione sarà, invece, interamente a carico del proprietario del fondo inferiore, quando questi abbia modificato lo stato del terreno, dando origine ad un dislivello ex novo ovvero aumentando l'originario dislivello naturale con scavi e sbancamenti, in conseguenza dei quali sia divenuta indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, altrimenti non necessaria. In tal senso Cass. n. 4031/2007 secondo cui: “la fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. ( a norma del quale nei fondi a dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all'altezza del proprio suolo), presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale. Se il dislivello, invece, è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della relativa costruzione incombe su quest'ultimo”.
Richiamata la normativa di riferimento invocata dal nonché la pertinente Parte_1
giurisprudenza di legittimità, è incontestato che nella fattispecie in esame si è in presenza di un manufatto, attualmente posto nel pieno centro storico della città di che è stato realizzato Parte_1
in epoca medioevale e la cui funzione originaria, riferibile a tutta la sua lunghezza, era quella destinata ad altri e diversi scopi rispetto a quelli asseriti dal non esclusa quella di garantire la stabilità e Pt_1
conservazione di una strada comunale originariamente esistente (salita San Bartolomeo) ma occupata nel corso degli anni dai privati cittadini.
Ebbene, prima ancora di affrontare le eccezioni preliminari sollevate dalla SI.ra , devono CP_3
anzitutto essere poste in evidenza le risultanze della CTU disposta in questo giudizio.
Si apprende dalla consulenza tecnica che: 1) nella notte tra il 25 ed il 26 febbraio 2015 si è verificato il crollo del muro in corrispondenza del cantonale d'angolo posto al vertice dei confini tra la proprietà distinta in catasto al foglio di mappa n. 118 p.lla n. 48 posta a monte e quella delle p.lle n. 43 e n. 479 poste a valle;
2) il personale dei vigili del fuoco di hanno constatato che il crollo ha Parte_1
interessato un tratto del muro di circa tre metri tra la proprietà della SI.ra a monte e la Controparte_1
proprietà del SI. a valle;
3) la causa del crollo del muro, che svolge anche la Persona_2
funzione di contenimento del terreno a monte per l'accentuato dislivello, è dovuto alla saturazione del terreno a monte per le abbondanti precipitazioni meteorologiche;
4) l'intervento delle opere di ripristino eseguite dal sono state necessarie per non aggravare ulteriormente lo Parte_1
stato dei luoghi con pericolo per la pubblica e privata incolumità; 5) il dislivello tra i fondi ha origine naturale: “la collina Monforte, che culmina con l'altopiano sul quale sorge il Castello presenta una orografia ben definita. Tutta la città antica si inerpica verso la sommità della collina, in una caratteristica conformazione urbanistica che era tipica delle fortificazioni medioevali (o precedenti)
pagina 6 di 15 tese a proteggere le comunità che vi abitavano, dalle scorribande o dalle incursioni nemiche. E' evidente come questo dislivello naturale, talvolta lieve talaltra più accentuato, imponeva la costruzione di muri di contenimento in pietra per favorire l'edificazione di case, chiese, strade e quanto altro occorrente all'insediamento urbano. Nel corso degli anni e dei secoli le cinte murarie potrebbero essere state oggetto di modifiche, trasformazioni e rimaneggiamenti in base all'antropizzazione del territorio ed all'espansione del nucleo abitato fortificato. Il muro in questione, in ogni caso ha funzione di contenimento del terrapieno sul quale insiste la proprietà Od oggi non è possibile CP_1 stabilire chi sia l'artefice del muro. La configurazione della membratura, la materia di cui è costituito
e l'apparecchiatura dei conci, evidenziano che sia di epoca risalente e indefinita”; 6) la proprietà del muraglione non risulta da nessun documento storico, né vi è un riferimento specifico al muro in questione nel catalogo dei beni vincolati dal Ministero dei Beni Culturali e nemmeno nell'elenco dei fabbricati dello Stato: “nei pressi del sito ove si è verificato il cedimento strutturale esistono due elementi riportati in cartografia.
1. Si tratta di un manufatto a corpo unico con Controparte_4
pianta circolare, parete in muratura di pietra a corsi irregolari, che è parte del complesso di fortificazione edificato da a partire dal 1456 dopo il terremoto che distrusse gran parte Parte_4
del centro abitato.
2. Il Viale delle Rimembranze. Ubicato nel colle sulla cui sommità sorgono il
Castello Monforte e la Chiesa di S. Maria del Monte e sulle cui pendici, sul versante Sud-Ovest è situato il centro antico dell'abitato che, partendo dall'attigua Chiesa di San Giorgio, si sviluppa a valle. Originariamente spoglio e brullo, il colle nel corso degli anni è stato interessato, su tutti i versanti, da interventi di rimboschimento…..il manufatto più vicino all'area oggetto di causa è il fabbricato situato in Salita San Bartolomeo n. 18, in uso alla pubblica amministrazione”; 7) sulle spese di ripristino poste a base della richiesta del Comune di il consulente ha osservato di: “ non Parte_1
ppter esprimere alcun parere di congruità poiché in atti non è riportata la documentazione tecnica dell'intervento posto in essere. Non si rintraccia il rilievo del muro, la carpenteria delle opere strutturali, il computo metrico e l'elenco prezzi, le opere provvisionali per eseguire l'intervento in sicurezza ai sensi del D.L. 81/08. In mancanza di tutto ciò risulta difficile poter analizzare le spese affrontate dal e certificarne la congruità…..la documentazione trasmessa dal Parte_1
Comune di il giorno 04.03.2024 non era tra gli atti depositati sul portale telematico di Parte_1
Giustizia”. La documentazione tecnica è costituita da: Elenco prezzi;
Analisi del prezzo NP.01 nolo contrappeso;
Computo metrico;
Documentazione fotografica. Preliminarmente va precisato che
l'elaborato Computo Metrico è datato 21.12.2016, dunque successivo alla data di ultimazione dell'intervento, avvenuta il 30.06.2016. Sembrerebbe si tratti, quindi, di un documento di contabilità dei lavori eseguiti e non di computo metrico, preordinato alla esecuzione dell'intervento. In secondo
pagina 7 di 15 luogo va evidenziato che la documentazione fotografica ricevuta è in bianco e nero scannerizzata a risoluzione molto bassa;
come lo stesso On.le Giudice potrà constatare, gli elementi di dettaglio, rappresentati in foto, si distinguono poco e male. Infine, come già anticipato in relazione, non sono stati prodotti elaborati grafici, carpenterie ecc, dalle quali desumere le misure dei manufatti oggetto di intervento. Fatte queste precisazioni, entrando nel merito tecnico del quesito, avendo analizzato le voci di prezziario, l'analisi del nuovo prezzo e lo stato dei luoghi, per ciò che è stato possibile riscontrare, si può affermare che le opere di messa in sicurezza del muro crollato erano necessarie e le spese sostenute dal sono congrue…….Il giorno 19.03.2024 l'arch. Parte_1 [...]
ha trasmesso, a mezzo Pec, le proprie osservazioni alla bozza di relazione peritale. A pag. CP_5
2 il CTP scrive: “….la stradina sottostante la scarpa del muro e confinante con le proprietà
[...]
è sempre esistita per le motivazioni già esposte in perizia. Infatti, la stessa, ha svolto Per_3
una importante funzione di collegamento tra una delle porte di accesso al Centro Storico (Porta San
Paolo) e la parte alta del borgo antico. Inoltre, almeno per la prima parte (Vedi planimetria allegata), risulta “segnata nello stradario di come salita San Bartolomeo…..” Il CTU, nella Parte_1
risposta alle osservazioni, ha confermato che effettivamente nello stradario on-line del Comune di un tratto dell'area interessata dal crollo è nominata Salita San Bartolomeo. Parte_1
Riportati i punti più salienti della consulenza tecnica, non può revocarsi in dubbio, all'esito delle
CP_ indagine tecniche espletate, che tra gli immobili a valle di proprietà dei SInori , e Per_1
e quelli a monte di proprietà della SI.ra , esiste un muraglione realizzato in epoca Per_2 CP_3
medioevale, connotato da medesima struttura, consistenza muraria e medesime caratteristiche costruttive (cfr. rilievi fotografici e relazione peritale), muro che, originariamente avente funzione “per
l'edificazione di case, chiese, strade e quant'altro occorrente all'insediamento urbano” , nel corso degli anni ha assunto anche una funzione di contenimento o sostegno, non solo della posta a CP_6
monte, ma anche della proprietà per la presenza di un consistente dislivello naturale. È CP_1
dimostrato in causa che parte di detto muro, segnatamente quello confinante con la proprietà
è crollato per l'asserita assenza di un valido drenaggio o sfogo delle acque meteoriche nel Per_2
fondo a monte.
Ritiene il Tribunale che l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta sia fondata e vada accolta.
Va preliminarmente ribadito il principio più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo il quale nell'interpretazione della domanda giudiziale il giudice del merito incontra un duplice ordine di limiti, consistente nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. Egli, pertanto, deve tenere conto dei limiti oggettivi della domanda, quali pagina 8 di 15 risultano non soltanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche dalle conclusioni definitive precisate dopo la chiusura dell'istruzione, poste in relazione con la citazione e con le eventuali modifiche e trasformazioni delle conclusioni originarie, mentre non può desumere il concreto contenuto della domanda giudiziale dalla comparsa conclusionale la quale, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti all'istruttore (cfr. Cass. n.
5402/2019).
Ebbene, dai passaggi argomentativi contenuti nell'atto di citazione e reiterati nella comparsa conclusionale parte attrice, deducendo in maniera espressa l'esistenza di un muraglione tra il fondo a CP_ monte di proprietà della SI.ra e di quelli a valle di proprietà dei SInori dei SInori , CP_3
e in relazione ad un nuovo evento di crollo avvenuto nel 2015 ha chiesto la Per_1 Per_2
condanna dei convenuti, comproprietari e corresponsabili ai doveri di custodia e manutenzione delle rispettive proprietà e del muraglione comune, al pagamento delle somme resesi necessarie per ripristinare la parte del muro crollato individuando nell'art. 887 c.c. la norma di condotta violata e produttiva del danno ingiusto.
In effetti, l'art. 887 c.c., nel disciplinare il regime delle spese di costruzione e conservazione del muro comune tra fondi a dislivello negli abitati, pone una presunzione semplice di comproprietà di detto muro, salvo il diritto degli interessati di provare con ogni mezzo (e il potere del giudice di raggiungere il relativo convincimento anche per via presuntiva) la proprietà esclusiva del muro a favore del proprietario del fondo sopraelevato o di quello sottostante, a seconda che il muro sia stato costruito interamente sul suolo di uno soltanto dei due confinanti, allo scopo, rispettivamente, di contenere il fondo sopraelevato o di realizzare una struttura necessaria o utile per il fondo a valle (cfr. Cass. n.
13406/01, Cass. n.4924/80); e che b) tale presunzione presuppone che il dislivello fra i due fondi confinanti abbia un'origine naturale (cfr. Cass. n. 3674/99).
Indiscusso che il dislivello ha origine naturale come accertato dal CTU e che si è in presenza di un muraglione costruito in epoca medioevale, in primo luogo non pare possa invocarsi al caso di specie la disposizione di cui all'art. 887 c.c. essendo pacifico che l'opera muraria, lungi dall'essere stata edificata ex novo, è ovviamente antecedente alla istituzione del catasto urbano (cfr. R.D.L. n. 652/1939), sicché il muro è stato edificato diversi secoli orsono, non si sa da chi, all'interno di un fondo che doveva essere originariamente unitario al fine di colmare il dislivello tra le quote del piano e “favorire l'edificazione di case, chiese, strade e quant'altro occorrente all'insediamento urbano” (cfr. così la CTU a pag. 21).
In secondo luogo, il Tribunale non può non tener conto dei giudicati formatisi nel corso degli anni tra le stesse parti dell'odierno giudizio in ordine alla proprietà del muro medioevale definitivamente attribuita al , così superando la presunzione di contitolarità del muro ex art. 887 c.c.. Parte_1
pagina 9 di 15 In particolare, degna di attenzione è la sentenza n. 74/98 della Corte di Appello di Campobasso che, riformando la sentenza n. 967/1986 del Tribunale, ha definitivamente chiarito che: “deve escludersi che su di un bene demaniale possano convivere proprietà pubblica e proprietà privata in condominio;
lo esclude, sia pure per obiter dictum, la sentenza della Suprema Corte n. 111/85 e numerose altre, ma nella specie sono stati esibiti vari atti amministrativi con i quali il Comune rivendicava a sé la proprietà del muro sia chiedendo un contributo regionale per il crollo del muraglione, sia negando alla precedente proprietà del fondo l'autorizzazione ad effettuare lavori sullo stesso CP_1
manufatto, e ciò a tacere di numerosi atti amministrativi aventi lo stesso oggetto che sono stati esibiti dalla difesa Va esclusa pertanto la proprietà condominiale del muraglione in capo al CP_1 CP_1 ed al Comune mentre a questo ultimo ne va attribuita la esclusiva proprietà”.
La decisione sul punto non è stata scalfita dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10452/2001, che si è pronunciata solo in ordine al vizio di ultrapetizione per avere la Corte d'Appello di Campobasso accolto una domanda (obbligo di riparazione del muraglione) mai richiesta dalle parti in quel giudizio.
In diritto, occorre premettere che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che:” il giudicato interno e il giudicato esterno hanno la medesima autorità: dunque, anche quest'ultimo è rilevabile d'ufficio una volta entrato nella disponibilità del giudice, ove risultante dai documenti acquisiti al giudizio, a prescindere da qualsiasi istanza di parte, in quanto l'autorità del giudicato,
l'interesse al cui rispetto è di natura pubblicistica, non è nella disponibilità delle parti. Poiché peraltro il giudicato deve essere assimilato agli "elementi normativi", la cui interpretazione va inclusa nella sfera delle questioni di diritto e non degli apprezzamenti in fatto, in caso di giudicato esterno, il giudice di legittimità può direttamente accertarne l'esistenza e la portata con cognizione piena che si estende alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito" (cfr. Cass. Sez. Un. n. 226/2001; Cass. Sz. Un. 24664/2007).
Quanto al profilo soggettivo, è pacifico che il giudicato della Corte d'Appello si è formato tra le stesse identiche parti dell'odierno giudizio;
quanto al profilo oggettivo, si osserva che, secondo giurisprudenza costante, i limiti oggettivi del giudicato esterno, entro i quali esso fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, sono segnati dagli elementi costitutivi della domanda, ovvero il petitum mediato, cioè il bene della vita agognato dall'attore, e la causa petendi, cioè il titolo, il fatto giuridico sul quale l'azione si fonda, a prescindere dal tipo di sentenza adottato (petitum immediato), in quanto l'accertamento, che è coperto dall'autorità del giudicato, è comune alle sentenze non solo meramente dichiarative, ma anche di condanna e costitutive (cfr. Cass. 5925/2004). La causa petendi, in particolare, non consiste nelle singole richieste ed eccezioni, né nella norma o nel principio pagina 10 di 15 di diritto dedotti in giudizio ed applicati dal giudice in concreto, bensì nel fatto e nella situazione giuridica che del diritto costituiscono il fondamento (cfr. Cass. n. 10702/2008).
Ebbene, dall'esame della sentenza n. 74/1998 della Corte d'Appello di Campobasso, risulta che nel
1986 , dante causa della SI.ra , ha convenuto in giudizio il Parte_5 Controparte_1 Parte_1
esponendo che, con ricorso al ConSIlio di Stato, notificato il 25.5.1973, contestava e
[...] chiedeva l'annullamento, previa sospensione, delle Ordinanze emesse nei suoi confronti dal Sindaco del n. 32/73 e n. 35/73, per il ripristino immediato del muraglione, crollato Parte_1
l'11 aprile 1973 in vico Colonna della Citta di Campobasso e per lo sgombero del materiale di risulta provenienti dal crollo;
che il ConSIlio di Stato, previa sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, aveva trasmesso gli atti al nel frattempo istituito;
che proposto ricorso dal CP_7
Terzani, la Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 16.6.1986, ha dichiarato la giurisdizione dell'A.G.O. a conoscere della controversia;
che, riassunto il processo innanzi al Tribunale di
Campobasso, il riproponeva le medesime questioni sottoposte al ConSIlio di Stato precisando CP_1 che le contestate ordinanze erano state emesse sull'erroneo presupposto dell'appartenenza in proprietà ad esso del muraglione crollato precisando, altresì, che il muraglione era di età medioevale, CP_1 posta nel pieno centro storico, destinata a recingere e sostenere la collina di Monforte e l'antica Rocca che si di essa si erge, per cui costituiva bene di interesse storico artistico e culturale e doveva ritenersi, per la detta sua funzione, di proprietà pubblica del;
che, inoltre, essendo posto Parte_1 su suolo pubblico, costituiva pertinenza del demanio stradale (Vico Colonna) ai sensi dell'art. 22, L.
2248/1865 e che su detto manufatto, ai sensi della L. 1089/39, art. 11 e segg., non era consentito disporre alcuna modifica o restauro se non su autorizzazione o di concerto con la Soprintendenza;
che il
Tribunale di Campobasso con sentenza n. 967/1986 dichiarava che il muraglione in oggetto si apparteneva sia al che al , proprietari ciascuno per la metà; che con CP_1 Parte_1
l'appello il aveva dedutto che il Tribunale aveva acriticamente accolto la tesi del CTU senza CP_1
tener conto che il muraglione per la sua funzione e natura di bene avente interesse culturale, non poteva che appartenersi al che in varie circostanze ne aveva rivendicato la proprietà con vere e Pt_1 proprie azioni possessore. La corte d'Appello di Campobasso, rimarcando l'errata impostazione data dal nelle ordinanze impugnate per aver posto a fondamento della ingiunzione Parte_1
la proprietà in capo del muraglione crollato, chiariva che un obbligo di ripristino del mura CP_1 poteva sorgere solo dopo l'accertamento del nesso causale della causa del crollo nel senso che se esso era da attribuire alla cattiva regimentazione delle acque meteoriche sul fondo del l'obbligo CP_1
delle riparazioni sarebbe gravato sul se invece era da attribuire alla vetustà e/o fragilità del CP_1 muro, l'obbligo delle riparazioni sarebbe gravato a carico del ai sensi dell'art. Parte_1
pagina 11 di 15 2051 c.c.. Sulla base di tale prospettazione, pur affermando che sarebbe stato del tutto inutile l'accertamento della proprietà del manufatto, poiché la richiesta delle parti era indirizzata in tal senso, la Corte d'Appello ha proceduto a compiere la suddetta indagine accertando, come detto, la proprietà esclusiva del muraglione in capo al . Parte_1
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, è indubbio che la domanda avanzata dal Parte_1
vada qualificata come risarcitoria ex art. 2051 e/o art. 2043 c.c. atteso che sul presupposto
[...]
della presunzione di contitolarità del muro in questione, ha individuato nell'art. 887 c.c. la norma di condotta violata e produttiva del danno ingiusto (omessa manutenzione del muro da parte dei proprietari del fondo superiore ed inferiore con attribuibilità della causa del crollo al proprietario del fondo a monte per non aver provveduto ad eseguire le opere necessarie per la regimentazione delle acque meteoriche).
Al di là della circostanza che nell'odierno giudizio, al pari di quello precedentemente celebrato, oltre la mera deduzione, non è emersa la prova che la causa del crollo sia da ascriversi all'incuria nella manutenzione ordinaria o alla mancanza di un valido drenaggio o sfogo delle acque meteoriche nel fondo a monte o piuttosto alla vetustà o fragilità del muro, non vi è dubbio che le due domande presentano una chiara corrispondenza di elementi costitutivi: nel precedente giudizio, come nel presente, la causa petendi risulta infatti rappresentata dalla dedotta mancanza di manutenzione ordinaria e di un sistema di regimentazione delle acque meteoriche nel fondo soprastante, mentre il petitum è costituito dalla richiesta di rimborso delle somme sostenute per la messa in sicurezza del muraglione. Dunque, a fronte della medesima vicenda sostanziale, è indiscutibile che parte attrice mira a conseguire il medesimo bene della vita che già gli è stato negato con la pronuncia coperta da giudicato, ovvero, l'asserita titolarità del muraglione medioevale in capo ai convenuti.
A parere del Tribunale la proprietà del muraglione medioevale appartiene in tutta la sua interezza in via esclusiva al Comune di Parte_1
Sul punto, la tesi di parte attrice, secondo cui non opererebbe nella specie il giudicato intervenuto tra le stesse parti poiché il secondo crollo riguarda “una porzione di muro distante da quello precedente 50 metri”, non si condivide per due ordini di ragioni: in primis, secondo il costante insegnamento della
Corte di Cassazione, “qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse
pagina 12 di 15 da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo” (cfr. Cass. n. 27304/2018); in secondo luogo, emerge in maniera evidente come la questione sottoposta al Tribunale incida sulle vecchie mura di cinta medioevali della citta di risalenti al X secolo e il cui interesse culturale e storico è Parte_1 nella loro natura, come si evince dagli atti istruttori tra cui la relazione di parte dell'arch.
[...]
(cfr. all. 8 della comparsa di costituzione), la relazione resa nel precedente giudizio dall'Ing. CP_5
(cfr. all. 4 seconda memoria istruttoria di parte attrice) e come emerge dallo stesso Persona_4
comportamento inequivocabile della Pubblica Amministrazione nell'aver adottato negli anni precedenti al presente giudizio vari atti amministrativi con i quali, rivendicando la proprietà esclusiva del muraglione, intendeva indiscutibilmente tutelare tale interesse pubblico (cfr. così nella motivazione della richiamata sentenza della Corte d'Appello di Campobasso).
In ogni caso, e al di là del giudicato formatosi, la rilevanza delle mura in questione trova ragione nell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004, che sottopone a tutela i beni culturali di cui all'art. 10, comma 1, prima dell'istituzione del vincolo e quindi attribuisce rilevanza ai beni di interesse storico ancorché manca ancora la formale dichiarazione di interesse culturale. Quindi, il fatto che si tratta di bene immobile esistente da secoli e rispetto al quale il ne ha rivendicato la proprietà, giustifica Pt_1 il valore di bene culturale meritevole di tutela, pur nell'attuale assenza di un vincolo istituito ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.
Peraltro, emerge dalla CTU come: “nello stradario online, un tratto dell'area interessata dal crollo è nominata Salita San RT: sebbene parte di detta strada comunale è stata abusivamente occupata dai privati, ciò non toglie che l'originaria funzione del muraglione in questione, lungi dal costituire funzione di confine o contenimento tra i due fondi a monte e a valle, era quella di garantire la stabilità e la conservazione della strada ai sensi dell'art. 22 L. n. 2248/1865.
Considerata l'efficacia del giudicato esterno intervenuto tra le stesse parti sulla titolarità del muraglione medioevale in questione e, comunque, considerato che dagli atti istruttori è emerso il valore storico e culturale delle suddette mura, la domanda di ripetizione formulata dal non può Parte_1 essere accolta sia perché l'obbligo di manutenzione di quelle mura incombe sullo stesso Parte_1
e non sui privati e sia perché il quale proprietario del
[...] Parte_1
muraglione, a fronte della domanda di ripetizione, non ha dimostrato che la causa del secondo crollo è imputabile agli odierni convenuti, non avendo fornito prova alcuna, non solo della titolarità e/o contitolarità del bene in questione in capo ai convenuti, ma anche di una qualche loro responsabilità del crollo non essendo emerso la prova che l'evento sia stato provocato dalla negligenza del proprietario del fondo a monte per mancata regimentazione delle acque meteoriche. La domanda in ogni caso non avrebbe potuto trovare accoglimento anche sotto il profilo del quantum debeatur, perché indimostrato.
pagina 13 di 15 Qualora ai fini di una domanda di restituzione di somme si controverta, così come nel caso di specie, sulle opere effettivamente eseguite, è onere dell'attore fornirne la prova della loro entità e consistenza soprattutto quando vi è contrasto tra le parti, come in effetti ha contestato parte convenuta laddove, con la terza memoria ex art. 183 c.p.c., a fronte della definitiva documentazione prodotta dal Parte_1
nel termine preclusivo, ha espressamente evidenziato come l'attore: “non ha fornito
[...]
documenti a sostegno della fondatezza della domanda, con conseguente mancato assolvimento dell'onere della prova”.
Così contestata la domanda, spettava al fornire la prova della congruità della Parte_1
somma richiesta rispetto alle opere eseguite e, per fare ciò, avrebbe dovuto preliminarmente dimostrare natura, entità e consistenza delle opere cui la domanda di restituzione si riferiva.
Posto specifico quesito al CTU sul punto, quest'ultimo così riferiva: “In merito alle spese il CTU non può esprimere alcun parere di congruità poiché in atti non è riportata la documentazione tecnica dell'intervento posto in essere. Non si rintraccia il rilievo del muro, la carpenteria delle opere strutturali, il computo metrico e l'elenco prezzi, le opere provvisionali per eseguire l'intervento in sicurezza ai sensi del D.L. 81/2008. In mancanza di tutto ciò risulta difficile poter analizzare le spese affrontate dal e certificarne la congruità” (cfr. pag. 22 della relazione). Parte_1
Evidenziava altresì il consulente che: “il giorno 4.3.2024 il ha trasmesso a Parte_1 mezzo PEC le proprie osservazioni alla bozza di relazione peritale……unitamente alla documentazione costituita da elenco prezzi, analisi del prezzo NP.01 nolo contrappeso, computo metrico e documentazione fotografica “. Il CTU, inoltre, trattandosi di elementi essenziali ai fini della risposta al quesito che gli era stato posto, rimetteva a questo giudice la decisione sul tardivo deposito della documentazione.
Ebbene, va senz'altro accolta l'eccezione di tardività della produzione documentale (cfr udienza del
28.6.2024), effettuata dal solo in sede di osservazioni alla consulenza, e, Parte_1
pertanto, irrituale, inammissibile perché prodotta in violazione del principio del contraddittorio.
In ogni caso, anche a volerne tenere conto, su detta documentazione il consulente si è espresso nei termini seguenti: “Va precisato che l'elaborato computo metrico è datato 21.12.2016, dunque successivo alla data di ultimazione dell'intervento, avvenuta il 30.6.2016. Sembrerebbe si tratti, quindi, di un documento di contabilità dei lavori eseguiti e non di computo metrico, preordinato alla esecuzione dell'intervento. In secondo luogo va evidenziato che la documentazione fotografica ricevuta
è in bianco e nero scannerizzata a risoluzione molto bassa. Come lo stesso On.le Giudice potrà constatare, gli elementi di dettaglio, rappresentati in foto, si distinguono poco e male. Infine, come già anticipato in relazione, non sono stati prodotti elaborati grafici, carpenteria ecc, dalle quali desumere
pagina 14 di 15 le misure dei manufatti oggetto di intervento” (cfr. pag. 29 della relazione). Ritenuta pienamente condivisibile l'osservazione del CTU sia sulla tardività del deposito della documentazione sia sulla sua inidoneità a fornire la dimostrazione dell'entità dei lavori complessivamente svolti e, correlativamente, delle spese sostenute, la domanda di restituzione somme svolta dal dovrà Parte_1
essere rigettata.
Le spese di lite e della CTU, seguendo la soccombenza, vengono poste a carico del Parte_1
e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal nei confronti della SI.ra Parte_1 CP_1
e , ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...] CP_2
provvede:
- rigetta la domanda proposta dal perché inammissibile;
Parte_1
- condanna il a rifondere alla parte convenuta costituita SI.ra Parte_1 CP_1
le spese del giudizio che liquida in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali
[...]
nella misura del 15%, IVA e CNPA nella misura di legge;
- pone le spese della consulenza tecnica definitivamente a carico del . Parte_1
Così deciso in Campobasso, il 5 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Michele Dentale
pagina 15 di 15