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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12600 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.32971.2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(C.F. ), residente in 36015 – Parte_1 C.F._1
Schio (VI), via Btg. Ramina n. 17; (C.F. Controparte_1
), residente in [...]; C.F._2
(C.F. ), residente in 36015 – Controparte_2 C.F._3
Schio (VI), via Marostica n. 6; (C.F. PA
), residente in [...]
62; tutte difese e rappresentate in giudizio dall'avv. Paolo Spagnolo (C.F.
- e dall'avv. C.F._5 Email_1
Francesco Dellai ( CodiceFiscale_6
con domicilio eletto presso lo studio Email_2 dell'avv. Andrea Graziani in 00195 - Roma, Piazzale Clodio n. 14.
Parti ricorrenti ex art. 281 undecies c.p.c.
contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della di sita a Roma, in Via Controparte_4 CP_4
San Martino della Battaglia n. 4. parte intimata contumace contro
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(C.F. ) in persona del Controparte_5 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale ), presso i cui uffici in Roma, alla via dei P.IVA_2
Portoghesi, n. 12, è domiciliato per legge (PEC:
FAX 0696514000). Email_3 resistente
Oggetto: azione ex art. 43 D.L. n.36/2022. Risarcimento crimini di guerra.
FATTO
Le parti ricorrenti - , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
– premettevano di essere le eredi legittime del defunto sig. PA
, nato a [...] il [...] e deceduto a Schio (VI) il 18 Persona_1 febbraio 1981. La sig.ra (C.F. , nata a Parte_2 C.F._7
Venezia il 20 novembre 1925 e residente in [...], moglie del sig. e madre delle odierne ricorrenti, aveva già Persona_1 rinunciato all'eredità.
Il sig. , di professione impiegato e con titolo di studio “2° Persona_1 avviamento professionale”, era stato soldato di leva della classe 1919 presso il
Distretto Militare di Rovigo, con numero di matricola 9007, ed è stato chiamato alle armi dal medesimo distretto in data 10 maggio 1940, arruolato presso il 32°
Reggimento Artiglieria - Divisione Fanteria.
In data 11 aprile 1941 il sig. era stato imbarcato a bordo del Persona_1 piroscafo “Aventino” con destinazione Durazzo, nell'allora Regno di GO
(l'odierna Durrës, in Albania), in territorio dichiarato “in stato di guerra” (all. 5, pagina 2, righe 2 - 4). In data 12 settembre 1943 il sig. è stato Persona_1 catturato e fatto prigioniero dalle truppe della Germania Nazionalsocialista del
Terzo Reich, mentre si trovava presso il 32° Reggimento Artiglieria – Divisione
“Marche” a Ragusa, nell'allora Regno di GO (l'odierna Dubrovnik in
Croazia) (all. 5, pagina 2, righe 24 - 26).
In data 29 settembre 1943 il sig. era stato deportato presso il campo Persona_1 di concentramento nazista per prigionieri militari Stammlager XI B di
Fallingbostel (oggi Bad Fallingbostel), in per poi essere trasferito in CP_4 data 15 ottobre 1943 presso il campo di concentramento nazista per internati
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politici Mittelbau-Dora di Nordhausen, sempre in dove è stato CP_4 immatricolato al n. 0430.
Nel campo di concentramento Mittelbau-Dora di Nordhausen il sig. Persona_1 aveva lavorato - sotto minaccia e senza retribuzione - alla costruzione delle gallerie realizzate per la produzione delle Wunderwaffe tedesche, ed in particolare dei missili V1, ed è stato testimone della pubblica uccisione, mediante impiccagione o fucilazione, di diversi prigionieri, nonché del decesso di innumerevoli altri a causa delle condizioni di detenzione disumane. Dal campo di concentramento Mittelbau-Dora di Nordhausen, in data 20 agosto 1944, il sig.
era stato trasferito presso il campo secondario di Quedlinburg, per Persona_1 essere destinato alle squadre di internati politici impiegate dalla ditta
“Starkstromanlagen Aktiengesselshaft” nei lavori forzati per la realizzazione della linea elettrica che avrebbe dovuto fornire maggiore energia al campo di concentramento Mittelbau-Dora di Nordhausen. Al comando ed alla sorveglianza del campo secondario di Quedlinburg erano incaricati due sottoufficiali delle
Schutzstaffel (S.S.), ed il trattamento riservato ai prigionieri è stato definito dal sig. nei propri scritti come “incredibilmente feroce sia da parte dei Persona_1 sorveglianti che dai vari incaricati dalla Ditta che faceva eseguire i lavori per la linea elettrica, tanto che alla sera molto spesso qualcuno era malmenato, picchiato” con la precisazione che “anche sul lavoro a volte le guardie […] o i sorveglianti malmenavano i prigionieri e li picchiavano a sangue con pugni, legnate od altro”.
La ricostruzione delle vicende era stata possibile facendo ricorso agli scritti rinvenuti dalle ricorrenti dopo la morte del padre ed alle risposte dallo stesso fornite in data 17 settembre 1971 alle domande pervenutegli dal Procuratore Per_2 della “Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen”.
La cattura, la deportazione, la prigionia e la sottoposizione a lavori forzati del sig.
sono altresì confermate dalla seguente documentazione allegata al Persona_1 presente ricorso:
- certificato rilasciato dalla ditta “Starkstromanlagen Aktiengesselshaft” in data 18 giugno 1945, relativo ai lavori elettrici “Sachsen-Anholt A.G., Halle/Saile” dal 20 agosto 1944 al 13 aprile 1945; comunicazione per estratto dai documenti relativi alla permanenza in campi di concentramento, da parte del Comitato Internazionale
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della Croce Rossa, del 30 ottobre 1968; comunicazione di trasmissione del 22 gennaio 1969, ad opera del Comitato Internazionale della Croce Rossa, di una lettera ottenuta dal “Deutsche Dienststelle” di Berlino, datata 18 dicembre 1968, circa la cattura e la permanenza in campi di concentramento;
dichiarazione integrativa del Ministero della Difesa – Esercito, Distretto Militare di Rovigo –
Sezione Matricola, del 18 luglio 1950; dichiarazione integrativa del Ministero della Difesa – Esercito, Distretto Militare di Padova – Sezione Matricola Sott.li del 10 gennaio 1956. Il sig. aveva condiviso l'intero Per_3 Persona_1 periodo di prigionia presso il campo di concentramento Mittelbau-Dora di
Nordhausen, tra gli altri, con il Generale dell'armata belga , il CP_6 quale rilascerà in seguito una dichiarazione a conferma dello stato di prigioniero politico del sig. , presso il campo di concentramento di Nordhausen, Persona_1 dal 1943 al 20 agosto 1944. In data 13 aprile 1945 il sig. è stato Persona_1 liberato dalle truppe dell'esercito degli Stati Uniti d'America, rimanendo tuttavia a Quedlinburg fino al 29 giugno 1945 in attesa del rimpatrio. Il sig. Persona_1 era rientrato in Italia dalla prigionia in data 3 luglio 1945 (all. 5, pagina 2, riga
27). La prigionia del sig. aveva avuto quindi una durata di 579 Persona_1 giorni (pari ad 1 anno, 7 mesi e 1 giorno), cui vanno ad aggiungersi ulteriori 81 giorni (pari a 2 mesi e 21 giorni) per il rientro in Italia. In data 28 luglio 1945 il sig. era stato esaminato dalla Commissione Interrogatrice per i Persona_1 prigionieri di guerra del Distretto Militare di Rovigo, la quale ha concluso che
“nessun addebito può essere elevato in merito alle circostanze della cattura e al comportamento tenuto durante la prigionia” (all. 5, pagina 2, righe 28 - 32).
Le esperienze vissute tra il 1940 ed il 1945avevano segnato profondamente tutta la vita del sig. . Persona_1
Concludevano: accertato che il sig. è stato catturato e fatto Persona_1 prigioniero dalle truppe della Germania Nazionalsocialista del Terzo Reich in data
12 settembre 1943 a Ragusa, e successivamente deportato presso il campo di concentramento Mittelbau-Dora di Nordhausen ed il campo secondario di
Quedlinburg, per ivi essere sottoposto a lavori forzati, e dichiarata la piena responsabilità della per i danni subiti dal sig. Controparte_4
a causa del sequestro, della deportazione e dei lavori forzati a cui è Persona_1
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stato sottoposto, condannare la ad un equo Controparte_4 indennizzo iure hereditatis nei confronti delle eredi del sig. , Persona_1 comunque non inferiore ad euro 125.000,00, oltre ad interessi nella misura del 4% annuo e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo.
Spese e competenze di causa rifuse, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito le seconde.
Nessuno si costituiva per la CP_4
Si costituiva la difesa erariale per la parte resistente la quale concludeva chiedendo di affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al giacché Controparte_5 succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
in ogni caso, rigettare nel merito le domande, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.Spese vinte.
All'udienza del 24.6.2025 la causa era posta in decisione sulle rispettive comparse conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti ricorrenti, commessi iure imperii dalla nel CP_4 secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella fattispecie in esame – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
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Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla nel territorio italiano nel CP_4 corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga
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(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali,
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presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla nel 1909) CP_4 nonché dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di
Guerra del 27.07.1929. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di
Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla Potenza detentrice di impiegarli come lavoratori.
Peraltro, non appare condivisibile la teorica secondo la quale ogni violazione della
Convenzione di Ginevra assurga sempre e automaticamente al rango di crimine di guerra o contro l'umanità. Nel caso in esame, la restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato, ai sensi delle norme di diritto internazionale e non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere automaticamente sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità. Ai fini della configurabilità degli stessi nei confronti dei militari, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia. Tali atti, invero, in quanto espressamente consentiti, devono essere tenuti ben distinti da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato. L'Italia ha ratificato, con legge 12
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luglio 1999, n. 232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt. 6, 7, 8 e 8 bis. Agli effetti della giurisdizione della Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle
Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello Statuto stesso.
Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia del militare.
D) La fattispecie in esame.
Al fine di poter vagliare la domanda risarcitoria avanzata, occorre richiamare le vicende relative al de cuius alla luce delle allegazioni fornite.
In data 29 settembre 1943 il sig. era stato deportato presso il campo Persona_1 di concentramento nazista per prigionieri militari Stammlager XI B di
Fallingbostel (oggi Bad Fallingbostel), in Nel campo di CP_4 concentramento Mittelbau-Dora di Nordhausen il sig. ha lavorato - Persona_1 sotto minaccia e senza retribuzione.
In data 13 aprile 1945 il sig. è stato liberato. Persona_1
era nato a [...] il [...] e morì il 18 febbraio 1981. Persona_1
E) L'onere della prova del danno non patrimoniale.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, poiché la fattispecie descritta dalle parti ricorrenti è sussumibile nello schema del militare prigioniero,
è necessario fornire una prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra.
Costituisce onere del danneggiato (rectius, degli eredi) provare come il trattamento in concreto subito dal prigioniero sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta Convenzione in materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile.
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Il travalicamento di tali limiti deve essere provato nel caso concreto non essendo sufficiente il mero inquadramento all'interno della categoria degli I.M.I. al fine di ritenere configurabile un crimine di guerra sottoposto in quanto tale alla giurisdizione del giudice italiano. Invero, il legislatore statale nell'istituire il
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità di cui all'art. 43 del D.L. n.36/2022 ha previsto quale necessario presupposto per il risarcimento la sussistenza di un accertamento giudiziale dei pregiudizi subiti in concreto dal soggetto di cui è causa, secondo le regole proprie del processo civile. Ne discende che non può dedursi in via presuntiva la sussistenza di un crimine di guerra in conseguenza del solo inquadramento del militare prigioniero nella categoria degli I.M.I. Dunque, non possono assurgere a criterio presuntivo per l'accertamento del fatto illecito oggetto del presente giudizio le ricerche realizzate dagli storici relativamente alle generali condizioni dei prigionieri italiani, rimanendo impregiudicato l'onere per il ricorrente di fornire elementi probatori specificatamente riferiti al soggetto che si assume essere vittima del crimine di guerra oggetto del giudizio.
Dunque, il giudice è chiamato ad esercitare la propria giurisdizione unicamente qualora nel caso di specie a lui sottoposto sia stata fornita la prova della commissione di un crimine di guerra o contro l'umanità nei confronti del singolo individuo della cui cattura e prigionia si tratta.
Tale prova non risulta essere stata fornita dalle parti ricorrenti in quanto non viene dimostrato il fatto illecito asserito né, peraltro, il danno in concreto subito
(segnatamente, le specifiche circostanze personali in cui si è svolto il periodo di prigionia, il trattamento ricevuto durante la detenzione e le conseguenze dannose del comportamento posto in essere dai militari tedeschi in danno del militare italiano prigioniero). Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto - ai sensi della
Convenzione di Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli
Internati Militari Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra. In particolare, la Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una serie di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità. Tuttavia, è sempre
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necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato. Invero, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa
- di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa.
Nel caso di specie trattavasi di un militare dell'Esercito Italiano, il quale era stato catturato dalle Forze Armate Tedesche e, successivamente, sottoposto a lavori coatti. Posto che, come ampiamente illustrato, le norme internazionali vigenti all'epoca dei suddetti fatti consentivano espressamente la cattura e l'internamento dei militari
contro
-belligeranti, la restrizione in prigionia da parte della forza nemica non costituisce un elemento di per sé sufficiente al fine di ritenere provati gli elementi costitutivi del fatto illecito ex art.2043 c.c.
Ai fini della responsabilità extracontrattuale è necessario che il fatto sia illecito e, dunque, esorbitante le norme internazionali di riferimento. Tuttavia, le parti ricorrenti non hanno prodotto le prove degli elementi costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità. Invero, al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei militari tedeschi delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito.
È onere, dunque, dei ricorrenti fornire la prova dei fatti costitutivi di tale responsabilità.
In materia di onere probatorio relativo alla sofferenza morale, la Corte di
Cassazione ha recentemente precisato che, sebbene sia difficoltoso fornire una prova diretta e oggettiva del dolore interiore, il danneggiato deve comunque offrire elementi sufficientemente idonei a dimostrare l'esistenza e la gravità della sofferenza subita (cfr. ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023). Tale onere probatorio non risulta soddisfatto in quanto non è stata allegata alcuna documentazione relativa alle eventuali gravi violazioni della Convenzione di Ginevra.
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Sebbene non si possa dubitare delle gravi sofferenze arrecate guerra, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza dei crimini di guerra o contro l'umanità, non si può prescindere dal supporto probatorio in quanto ciò condurrebbe alla configurabilità di un danno in re ipsa, in diretto contrasto con quanto previsto dall'art.2697 c.c. secondo cui: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
La relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. n.28742/2018). Nel caso di specie, non sono stati provati fatti idonei a far ritenere che il periodo di prigionia abbia avuto ripercussioni per tutta la successiva esistenza del de cuius.
Peraltro, non sono stati allegati elementi che possano costituire indici di uno stravolgimento della vita del de cuius in grado di configurare il danno esistenziale affermato in citazione.
Al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, invero, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei soldati tedeschi, delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni conseguenza ingiusti patiti dal militare in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subìto.
Nessuno di tali elementi è stato provato in questo giudizio dai ricorrenti.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello
Stato straniero, bensì integrano crimini di guerra o contro l'umanità. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014).
Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
7.07.2020, n. 20442; Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946; Cass., Sez. Un.,
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29.07.2016, n. 15812; Cass., Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I Sez. Pen.,
14.09.2015, n. 43696). Solo ed unicamente in tali fattispecie è applicabile l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 238/2014.
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni delle parti ricorrenti, non risulta provata l'esistenza di un fatto, che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del militare prigioniero;
un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla
Corte di Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dai ricorrenti, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 15.9.2025 Il Giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.32971.2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
(C.F. ), residente in 36015 – Parte_1 C.F._1
Schio (VI), via Btg. Ramina n. 17; (C.F. Controparte_1
), residente in [...]; C.F._2
(C.F. ), residente in 36015 – Controparte_2 C.F._3
Schio (VI), via Marostica n. 6; (C.F. PA
), residente in [...]
62; tutte difese e rappresentate in giudizio dall'avv. Paolo Spagnolo (C.F.
- e dall'avv. C.F._5 Email_1
Francesco Dellai ( CodiceFiscale_6
con domicilio eletto presso lo studio Email_2 dell'avv. Andrea Graziani in 00195 - Roma, Piazzale Clodio n. 14.
Parti ricorrenti ex art. 281 undecies c.p.c.
contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della di sita a Roma, in Via Controparte_4 CP_4
San Martino della Battaglia n. 4. parte intimata contumace contro
1 2
(C.F. ) in persona del Controparte_5 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale ), presso i cui uffici in Roma, alla via dei P.IVA_2
Portoghesi, n. 12, è domiciliato per legge (PEC:
FAX 0696514000). Email_3 resistente
Oggetto: azione ex art. 43 D.L. n.36/2022. Risarcimento crimini di guerra.
FATTO
Le parti ricorrenti - , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
– premettevano di essere le eredi legittime del defunto sig. PA
, nato a [...] il [...] e deceduto a Schio (VI) il 18 Persona_1 febbraio 1981. La sig.ra (C.F. , nata a Parte_2 C.F._7
Venezia il 20 novembre 1925 e residente in [...], moglie del sig. e madre delle odierne ricorrenti, aveva già Persona_1 rinunciato all'eredità.
Il sig. , di professione impiegato e con titolo di studio “2° Persona_1 avviamento professionale”, era stato soldato di leva della classe 1919 presso il
Distretto Militare di Rovigo, con numero di matricola 9007, ed è stato chiamato alle armi dal medesimo distretto in data 10 maggio 1940, arruolato presso il 32°
Reggimento Artiglieria - Divisione Fanteria.
In data 11 aprile 1941 il sig. era stato imbarcato a bordo del Persona_1 piroscafo “Aventino” con destinazione Durazzo, nell'allora Regno di GO
(l'odierna Durrës, in Albania), in territorio dichiarato “in stato di guerra” (all. 5, pagina 2, righe 2 - 4). In data 12 settembre 1943 il sig. è stato Persona_1 catturato e fatto prigioniero dalle truppe della Germania Nazionalsocialista del
Terzo Reich, mentre si trovava presso il 32° Reggimento Artiglieria – Divisione
“Marche” a Ragusa, nell'allora Regno di GO (l'odierna Dubrovnik in
Croazia) (all. 5, pagina 2, righe 24 - 26).
In data 29 settembre 1943 il sig. era stato deportato presso il campo Persona_1 di concentramento nazista per prigionieri militari Stammlager XI B di
Fallingbostel (oggi Bad Fallingbostel), in per poi essere trasferito in CP_4 data 15 ottobre 1943 presso il campo di concentramento nazista per internati
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politici Mittelbau-Dora di Nordhausen, sempre in dove è stato CP_4 immatricolato al n. 0430.
Nel campo di concentramento Mittelbau-Dora di Nordhausen il sig. Persona_1 aveva lavorato - sotto minaccia e senza retribuzione - alla costruzione delle gallerie realizzate per la produzione delle Wunderwaffe tedesche, ed in particolare dei missili V1, ed è stato testimone della pubblica uccisione, mediante impiccagione o fucilazione, di diversi prigionieri, nonché del decesso di innumerevoli altri a causa delle condizioni di detenzione disumane. Dal campo di concentramento Mittelbau-Dora di Nordhausen, in data 20 agosto 1944, il sig.
era stato trasferito presso il campo secondario di Quedlinburg, per Persona_1 essere destinato alle squadre di internati politici impiegate dalla ditta
“Starkstromanlagen Aktiengesselshaft” nei lavori forzati per la realizzazione della linea elettrica che avrebbe dovuto fornire maggiore energia al campo di concentramento Mittelbau-Dora di Nordhausen. Al comando ed alla sorveglianza del campo secondario di Quedlinburg erano incaricati due sottoufficiali delle
Schutzstaffel (S.S.), ed il trattamento riservato ai prigionieri è stato definito dal sig. nei propri scritti come “incredibilmente feroce sia da parte dei Persona_1 sorveglianti che dai vari incaricati dalla Ditta che faceva eseguire i lavori per la linea elettrica, tanto che alla sera molto spesso qualcuno era malmenato, picchiato” con la precisazione che “anche sul lavoro a volte le guardie […] o i sorveglianti malmenavano i prigionieri e li picchiavano a sangue con pugni, legnate od altro”.
La ricostruzione delle vicende era stata possibile facendo ricorso agli scritti rinvenuti dalle ricorrenti dopo la morte del padre ed alle risposte dallo stesso fornite in data 17 settembre 1971 alle domande pervenutegli dal Procuratore Per_2 della “Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen”.
La cattura, la deportazione, la prigionia e la sottoposizione a lavori forzati del sig.
sono altresì confermate dalla seguente documentazione allegata al Persona_1 presente ricorso:
- certificato rilasciato dalla ditta “Starkstromanlagen Aktiengesselshaft” in data 18 giugno 1945, relativo ai lavori elettrici “Sachsen-Anholt A.G., Halle/Saile” dal 20 agosto 1944 al 13 aprile 1945; comunicazione per estratto dai documenti relativi alla permanenza in campi di concentramento, da parte del Comitato Internazionale
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della Croce Rossa, del 30 ottobre 1968; comunicazione di trasmissione del 22 gennaio 1969, ad opera del Comitato Internazionale della Croce Rossa, di una lettera ottenuta dal “Deutsche Dienststelle” di Berlino, datata 18 dicembre 1968, circa la cattura e la permanenza in campi di concentramento;
dichiarazione integrativa del Ministero della Difesa – Esercito, Distretto Militare di Rovigo –
Sezione Matricola, del 18 luglio 1950; dichiarazione integrativa del Ministero della Difesa – Esercito, Distretto Militare di Padova – Sezione Matricola Sott.li del 10 gennaio 1956. Il sig. aveva condiviso l'intero Per_3 Persona_1 periodo di prigionia presso il campo di concentramento Mittelbau-Dora di
Nordhausen, tra gli altri, con il Generale dell'armata belga , il CP_6 quale rilascerà in seguito una dichiarazione a conferma dello stato di prigioniero politico del sig. , presso il campo di concentramento di Nordhausen, Persona_1 dal 1943 al 20 agosto 1944. In data 13 aprile 1945 il sig. è stato Persona_1 liberato dalle truppe dell'esercito degli Stati Uniti d'America, rimanendo tuttavia a Quedlinburg fino al 29 giugno 1945 in attesa del rimpatrio. Il sig. Persona_1 era rientrato in Italia dalla prigionia in data 3 luglio 1945 (all. 5, pagina 2, riga
27). La prigionia del sig. aveva avuto quindi una durata di 579 Persona_1 giorni (pari ad 1 anno, 7 mesi e 1 giorno), cui vanno ad aggiungersi ulteriori 81 giorni (pari a 2 mesi e 21 giorni) per il rientro in Italia. In data 28 luglio 1945 il sig. era stato esaminato dalla Commissione Interrogatrice per i Persona_1 prigionieri di guerra del Distretto Militare di Rovigo, la quale ha concluso che
“nessun addebito può essere elevato in merito alle circostanze della cattura e al comportamento tenuto durante la prigionia” (all. 5, pagina 2, righe 28 - 32).
Le esperienze vissute tra il 1940 ed il 1945avevano segnato profondamente tutta la vita del sig. . Persona_1
Concludevano: accertato che il sig. è stato catturato e fatto Persona_1 prigioniero dalle truppe della Germania Nazionalsocialista del Terzo Reich in data
12 settembre 1943 a Ragusa, e successivamente deportato presso il campo di concentramento Mittelbau-Dora di Nordhausen ed il campo secondario di
Quedlinburg, per ivi essere sottoposto a lavori forzati, e dichiarata la piena responsabilità della per i danni subiti dal sig. Controparte_4
a causa del sequestro, della deportazione e dei lavori forzati a cui è Persona_1
4 5
stato sottoposto, condannare la ad un equo Controparte_4 indennizzo iure hereditatis nei confronti delle eredi del sig. , Persona_1 comunque non inferiore ad euro 125.000,00, oltre ad interessi nella misura del 4% annuo e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso fino all'effettivo soddisfo.
Spese e competenze di causa rifuse, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito le seconde.
Nessuno si costituiva per la CP_4
Si costituiva la difesa erariale per la parte resistente la quale concludeva chiedendo di affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al giacché Controparte_5 succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio;
in ogni caso, rigettare nel merito le domande, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione di prescrizione e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che esse avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ.Spese vinte.
All'udienza del 24.6.2025 la causa era posta in decisione sulle rispettive comparse conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene di dover dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione per i fatti lamentati dalle parti ricorrenti, commessi iure imperii dalla nel CP_4 secondo conflitto mondiale, in quanto gli stessi non sono qualificabili nella fattispecie in esame – allo stato delle allegazioni prodotte - come crimini di guerra o contro l'umanità.
A) La sentenza n. 238/2014 della Corte costituzionale.
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Al fine di dirimere la questione, si rende necessario richiamare la sentenza n.
238/2014 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della Legge n. 5 del 2013 - il quale obbliga il giudice nazionale ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di Giustizia che gli impone di negare la propria giurisdizione nelle cause di risarcimento dei danni per crimini contro l'umanità commessi dalla nel territorio italiano nel CP_4 corso della seconda guerra mondiale - nonché dell'art. 1, L. n. 848 del 1957
“limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona”. Da tale pronuncia di illegittimità costituzionale discende che il giudice italiano ha l'obbligo di esercitare la propria giurisdizione limitatamente agli atti iure imperii qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità. In tali fattispecie, invero, l'ingresso nel nostro ordinamento della norma internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile trova un ostacolo nella prevalente necessità di tutelare i diritti costituzionalmente inviolabili della persona previsti dagli artt.2 e 24 della Costituzione, conformemente alla teoria dei
contro
-limiti elaborata dalla Corte costituzionale.
Pertanto, al fine di affermare la giurisdizione del giudice italiano, è necessario verificare se nel caso di specie sia ravvisabile la sussistenza di un delictum iure imperii configurabile come crimine di guerra o contro l'umanità.
B) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
La definizione dei crimini di guerra è stata stabilita principalmente dallo Statuto di
Roma della Corte Penale Internazionale, che è entrato in vigore nel 2002.
Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle
Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale.
Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di
Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello
Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga
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(1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento
o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari».
Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso).
La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali,
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presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
C) La Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei
Prigionieri di guerra e la Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre.
Occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento della commissione dei fatti di cui è causa costituita dalla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907 (ratificata dalla nel 1909) CP_4 nonché dalla Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di
Guerra del 27.07.1929. Tali convenzioni prevedevano e legittimavano la cattura del militare
contro
-belligerante, la sua deportazione, il suo internamento nonché la sua sottoposizione a lavori, presumibilmente coatti. Il lavoro imposto al prigioniero, peraltro, è consentito espressamente anche dalla III Convenzione di
Ginevra del 1949, tuttora vigente;
quest'ultima, in particolare, all'art.21 prevede la facoltà di sottoporre i prigionieri di guerra all'internamento e all'art.49 consente alla Potenza detentrice di impiegarli come lavoratori.
Peraltro, non appare condivisibile la teorica secondo la quale ogni violazione della
Convenzione di Ginevra assurga sempre e automaticamente al rango di crimine di guerra o contro l'umanità. Nel caso in esame, la restrizione in prigionia del militare da parte della forza nemica rappresenta un fatto previsto e normativamente disciplinato, ai sensi delle norme di diritto internazionale e non può costituire di per sé un elemento sufficiente al fine di ritenere automaticamente sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità. Ai fini della configurabilità degli stessi nei confronti dei militari, occorre la sussistenza di un quid pluris che si sostanzi nella violazione di una o più disposizioni della Convenzione in materia di trattamento dei Prigionieri di guerra, stante la liceità della cattura e sottoposizione ai lavori nel campo militare sancita dalle norme internazionali in materia. Tali atti, invero, in quanto espressamente consentiti, devono essere tenuti ben distinti da tutti quei comportamenti qualificabili come crimini di guerra o contro l'umanità, i quali solo attribuiscono a questo giudice la giurisdizione sugli acta iure imperii commessi da un altro Stato. L'Italia ha ratificato, con legge 12
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luglio 1999, n. 232, lo Statuto della Corte penale internazionale nel quale le figure criminose rilevanti sono elencate agli artt. 6, 7, 8 e 8 bis. Agli effetti della giurisdizione della Corte, sono crimini di guerra: le infrazioni gravi delle
Convenzioni di Ginevra;
le violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati internazionali;
l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949; i crimini elencati all'art. 8 dello Statuto stesso.
Dal quadro normativo delineato emerge che la fattispecie deve assurgere a crimine di guerra o contro l'umanità e non semplicemente a costrizione in prigionia del militare.
D) La fattispecie in esame.
Al fine di poter vagliare la domanda risarcitoria avanzata, occorre richiamare le vicende relative al de cuius alla luce delle allegazioni fornite.
In data 29 settembre 1943 il sig. era stato deportato presso il campo Persona_1 di concentramento nazista per prigionieri militari Stammlager XI B di
Fallingbostel (oggi Bad Fallingbostel), in Nel campo di CP_4 concentramento Mittelbau-Dora di Nordhausen il sig. ha lavorato - Persona_1 sotto minaccia e senza retribuzione.
In data 13 aprile 1945 il sig. è stato liberato. Persona_1
era nato a [...] il [...] e morì il 18 febbraio 1981. Persona_1
E) L'onere della prova del danno non patrimoniale.
Quanto sopra, certamente, non significa che il militare non possa essere vittima anch'esso di crimini di guerra o contro l'umanità; tuttavia, poiché la fattispecie descritta dalle parti ricorrenti è sussumibile nello schema del militare prigioniero,
è necessario fornire una prova ulteriore rispetto al semplice internamento e alla sottoposizione al lavoro nel campo, così come previsto e consentito dalla
Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei Prigionieri di Guerra.
Costituisce onere del danneggiato (rectius, degli eredi) provare come il trattamento in concreto subito dal prigioniero sia sussumibile nella fattispecie invocata;
la prigionia, dunque, deve essere caratterizzata da una illiceità tale da porsi in palese contrasto sia con le disposizioni della suddetta Convenzione in materia sia con il diritto naturale umanitario il quale, preesistendo al crimine stesso, lo rende anche imprescrittibile.
9 10
Il travalicamento di tali limiti deve essere provato nel caso concreto non essendo sufficiente il mero inquadramento all'interno della categoria degli I.M.I. al fine di ritenere configurabile un crimine di guerra sottoposto in quanto tale alla giurisdizione del giudice italiano. Invero, il legislatore statale nell'istituire il
Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità di cui all'art. 43 del D.L. n.36/2022 ha previsto quale necessario presupposto per il risarcimento la sussistenza di un accertamento giudiziale dei pregiudizi subiti in concreto dal soggetto di cui è causa, secondo le regole proprie del processo civile. Ne discende che non può dedursi in via presuntiva la sussistenza di un crimine di guerra in conseguenza del solo inquadramento del militare prigioniero nella categoria degli I.M.I. Dunque, non possono assurgere a criterio presuntivo per l'accertamento del fatto illecito oggetto del presente giudizio le ricerche realizzate dagli storici relativamente alle generali condizioni dei prigionieri italiani, rimanendo impregiudicato l'onere per il ricorrente di fornire elementi probatori specificatamente riferiti al soggetto che si assume essere vittima del crimine di guerra oggetto del giudizio.
Dunque, il giudice è chiamato ad esercitare la propria giurisdizione unicamente qualora nel caso di specie a lui sottoposto sia stata fornita la prova della commissione di un crimine di guerra o contro l'umanità nei confronti del singolo individuo della cui cattura e prigionia si tratta.
Tale prova non risulta essere stata fornita dalle parti ricorrenti in quanto non viene dimostrato il fatto illecito asserito né, peraltro, il danno in concreto subito
(segnatamente, le specifiche circostanze personali in cui si è svolto il periodo di prigionia, il trattamento ricevuto durante la detenzione e le conseguenze dannose del comportamento posto in essere dai militari tedeschi in danno del militare italiano prigioniero). Occorre, invero, fornire la prova di un quid pluris rispetto all'internamento del militare che risulta consentito – come detto - ai sensi della
Convenzione di Ginevra, fonte normativa in base alla quale stabilire se gli
Internati Militari Italiani (I.M.I.) siano stati o meno vittime di crimini di guerra. In particolare, la Convenzione in esame, pur consentendo la cattura e la sottoposizione a lavori dei prigionieri, pone una serie di limiti il cui travalicamento esula dagli atti consentiti e può, astrattamente, portare alla configurazione di un crimine di guerra o contro l'umanità. Tuttavia, è sempre
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necessario fornire la prova delle violazioni lamentate e, dunque, dei trattamenti inumani posti in essere a danno del militare internato. Invero, i crimini di guerra o contro l'umanità integrano, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, un fatto illecito civile rilevante ex art.2043 c.c. che dà titolo al danneggiato - e ai suoi aventi causa
- di ottenere il risarcimento del danno solo dopo aver fornito la prova di tutti i suoi elementi costitutivi. In materia di responsabilità extracontrattuale, secondo l'ordinario criterio di riparto di cui all'art.2697 c.c., l'onere della prova grava sul danneggiato e sui suoi aventi causa.
Nel caso di specie trattavasi di un militare dell'Esercito Italiano, il quale era stato catturato dalle Forze Armate Tedesche e, successivamente, sottoposto a lavori coatti. Posto che, come ampiamente illustrato, le norme internazionali vigenti all'epoca dei suddetti fatti consentivano espressamente la cattura e l'internamento dei militari
contro
-belligeranti, la restrizione in prigionia da parte della forza nemica non costituisce un elemento di per sé sufficiente al fine di ritenere provati gli elementi costitutivi del fatto illecito ex art.2043 c.c.
Ai fini della responsabilità extracontrattuale è necessario che il fatto sia illecito e, dunque, esorbitante le norme internazionali di riferimento. Tuttavia, le parti ricorrenti non hanno prodotto le prove degli elementi costitutivi del crimine di guerra o contro l'umanità. Invero, al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei militari tedeschi delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni ingiusti patiti dal de cuius in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subito.
È onere, dunque, dei ricorrenti fornire la prova dei fatti costitutivi di tale responsabilità.
In materia di onere probatorio relativo alla sofferenza morale, la Corte di
Cassazione ha recentemente precisato che, sebbene sia difficoltoso fornire una prova diretta e oggettiva del dolore interiore, il danneggiato deve comunque offrire elementi sufficientemente idonei a dimostrare l'esistenza e la gravità della sofferenza subita (cfr. ordinanza n. 6444 del 3 marzo 2023). Tale onere probatorio non risulta soddisfatto in quanto non è stata allegata alcuna documentazione relativa alle eventuali gravi violazioni della Convenzione di Ginevra.
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Sebbene non si possa dubitare delle gravi sofferenze arrecate guerra, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale conseguenza dei crimini di guerra o contro l'umanità, non si può prescindere dal supporto probatorio in quanto ciò condurrebbe alla configurabilità di un danno in re ipsa, in diretto contrasto con quanto previsto dall'art.2697 c.c. secondo cui: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
La relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. n.28742/2018). Nel caso di specie, non sono stati provati fatti idonei a far ritenere che il periodo di prigionia abbia avuto ripercussioni per tutta la successiva esistenza del de cuius.
Peraltro, non sono stati allegati elementi che possano costituire indici di uno stravolgimento della vita del de cuius in grado di configurare il danno esistenziale affermato in citazione.
Al fine di ritenere sussistente il fatto illecito asserito, invero, occorre provare la violazione, nel caso concreto, da parte dei soldati tedeschi, delle disposizioni internazionali della Convenzione di Ginevra nonché i danni conseguenza ingiusti patiti dal militare in conseguenza del trattamento asseritamente disumano subìto.
Nessuno di tali elementi è stato provato in questo giudizio dai ricorrenti.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art.10 Cost.; tuttavia, quanto sopra non può mai verificarsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello
Stato straniero, bensì integrano crimini di guerra o contro l'umanità. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che ad essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando in tali fattispecie i
contro
-limiti (cfr. Corte cost. n. 238/2014).
Il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli Stati deve restare privo di effetti solo nella stretta ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens e, in quanto tali, lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (cfr. Cass. Civ., Sez. Un.,
7.07.2020, n. 20442; Cass., Sez. Un., 28.10.2015, n. 21946; Cass., Sez. Un.,
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29.07.2016, n. 15812; Cass., Sez. Un., 13.01.2017, n. 762; Cass., I Sez. Pen.,
14.09.2015, n. 43696). Solo ed unicamente in tali fattispecie è applicabile l'insegnamento della Corte costituzionale di cui alla sentenza n. 238/2014.
Nel caso di specie, alla luce delle allegazioni delle parti ricorrenti, non risulta provata l'esistenza di un fatto, che porti a ritenere sussistente un crimine di guerra o contro l'umanità perpetrato nei confronti del militare prigioniero;
un indizio o almeno un ragionamento logico deduttivo che consenta di ritenere applicabili alla fattispecie gli insegnamenti della Corte cost. n. 238/2014.
Per tali ragioni, questo Giudice dichiara il difetto assoluto di giurisdizione ai sensi dell'art.3 della legge 14.01.2013, n. 5, dell'art.1 della legge n. 848 del 1957 nonché dell'art.94 della Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla
Corte di Giustizia 3.2.2012, in quanto solo la sussistenza degli elementi costitutivi dei crimini di guerra o contro l'umanità può determinarne la giurisdizione relativamente ad atti compiuti iure imperii da un altro Stato.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla particolare vicenda storica vissuta dal de cuius e dai ricorrenti, in uno con la oggettiva sussistenza di incolmabili sofferenze in capo ai protagonisti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto assoluto di giurisdizione;
b) compensa le spese tra le parti.
Roma, 15.9.2025 Il Giudice
Alberto Cianfarini
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