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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/02/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di conSIlio
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Alina Rossato Presidente
dott. ssa Barbara De Munari Giudice
dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 597/2023 R.G.
da con gli avv.ti GLORIOSO CHIARA e GRIGOLON Parte_1
GIULIANA, come da procura in atti;
ricorrente contro
DA con l'avv. LUCIANO ALESSANDRO, come da Controparte_1
procura in atti;
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, 2
1. dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 _2
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di procedere alle
[...]
annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
2. affidare i tre figli , e in via esclusiva alla madre, Per_1 Per_2 Per_3
attribuendo alla stessa la facoltà espressa di assumere autonomamente anche tutte le
decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla
salute e alla scelta della residenza abituale della minore (c.d. affido super esclusivo),
confermando il collocamento dei medesimi, anche ai fini della residenza anagrafica,
presso l'abitazione della madre;
3. disporre che il padre non possa vedere né chiamare né tenere con sé i figli;
4. assegnare la casa coniugale di Padova, via Forabosco n. 11, con tutto quanto
l'arreda, alla Signora che vi abiterà insieme ai figli;
_1
5. disporre che sia tenuto a corrispondere a , con Controparte_2 Parte_1
decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo, entro il giorno 5 di ogni
mese, un contributo complessivo al mantenimento dei tre figli non inferiore ad €
600,00.=, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito
dell'istruttoria, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle
spese straordinarie da sostenersi per gli stessi, secondo il seguente schema. Spese
mediche che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) visite
specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b)
farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure dentistiche nel limite di €
500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori;
d) trattamenti sanitari urgenti
non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari. Spese mediche che
richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) cure dentistiche che superino il
2 3
costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non
convenzionato; d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale. Spese scolastiche
che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) rette della scuola
d'infanzia, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di
testo richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento. Spese
scolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) rette dell'asilo
nido, tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di
specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni
private; e) alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche che non
richiedono il preventivo accordo tra i genitori: a) un'attività sportiva e pertinente
attrezzatura. Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo tra i
genitori: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e
ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby
sitter. Tutte le spese straordinarie verranno rimborsate al genitore che ha sostenuto
la relativa spesa all'altro previa esibizione delle pezze giustificative. Nel caso di
spese straordinarie che richiedono il previo accordo tra i genitori, il genitore che
propone la spesa deve preventivamente comunicarla per iscritto all'altro genitore;
in caso di mancato riscontro scritto entro 10 giorni dalla comunicazione, la spesa si
intende approvata.
6. in ogni caso, con condanna del Sig. alla integrale refusione in favore _2
della Sig.ra delle spese di giudizio, a titolo di competenze professionali, _1
rimborso forfetario per spese generali, IVA, CPA e spese non imponibili, come per
legge.”
3 4
Conclusioni parte resistente:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda:
- dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Controparte_2 _1
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di procedere
[...]
alle conseguenti annotazioni e trascrizioni;
- affidare i tre figli minori , e congiuntamente ad Per_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, e facoltà per il
padre di vederli e tenerli con sé, salvo il caso in cui intervengano diversi accordi tra
i genitori: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla
domenica sera dopo cena, alle ore 21:00; nella settimana che termina con un fine
settimana materno, per due pomeriggi, dall'uscita di scuola alle ore 20:00; nella
settimana che termina con un fine settimana paterno, li terrà con sé solo un
pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00; per tre settimane intere, anche
non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro la fine
del mese di aprile di ogni anno;
per una settimana almeno durante le vacanze
natalizie (e comunque per la metà del periodo complessivo di sospensione della
frequenza scolastica per le feste natalizie), alternando di anno in anno con la madre
le festività di Natale e quella dell'Epifania; durante l'intero periodo di vacanze
scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre;
sempre alternandosi con la
madre, per ogni ponte infrannuale che comporti sospensione della frequenza
scolastica. Le descritte condizioni inerenti l'esercizio del diritto di visita del padre
potranno essere attuate solo una volta revocata la misura cautelare
dell'allontanamento dalla casa familiare attualmente in essere.
4 5
- disporre un contributo al mantenimento da parte del SI. in favore dei figli _2
minori , e , quantificato in €.150,00 per ciascun figlio, Per_1 Per_2 Per_3
da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, o quella diversa somma che sarà
ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50%
delle spese straordinarie da sostenersi per gli stessi, secondo le Linee Guida del
CNF.
- In ogni caso con vittoria di compensi e spese ex DM n. 147/2022.”
Conclusioni pubblico ministero:
“Visti gli atti, si interviene, riservandosi l'esercizio delle facoltà previste dalla
legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso, depositato in data 30.01.2023, chiedeva che venisse Parte_1
pronunciata la separazione personale dal coniuge Parte_2
- premetteva che le parti avevano contratto matrimonio civile in data 17.03.2007 a
Padova (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 53, Parte I, anno 2007;
- riferiva che dall'unione coniugale erano nati tre figli: , nato a [...] Per_1
in data 11.02.2008; nato a [...] il [...] e , nato a [...] Per_2 Per_3
il 02.10.2013;
- dichiarava che da tempo il rapporto coniugale si era deteriorato e che il resistente,
di comune accordo col coniuge, nel mese di ottobre 2022, si era allontanato dalla residenza coniugale;
5 6
- rappresentava che la stessa svolgeva la professione di infermiera, percependo un reddito annuale netto di circa € 20.000,00 e che percepiva integralmente l'assegno unico e l'indennità di frequenza scolastica, riconosciuta ai minori ed erogata
CP_ dall' (per 9 mesi all'anno) pari ad € 300,00 per ciascun figlio, essendo i tre figli della coppia affetti fa “nistagno congenito”;
- riferiva che il resistente era laureato in economia e commercio e svolgeva la professione di imprenditore;
nonché, era socio della Società Innovatech Impianti
s.r.l.s. che si occupava della fabbricazione di semiconduttori per il settore dell'energia rinnovabile;
- rappresentava che da quando il resistente si era allontanato dalla casa coniugale aveva continuato a vedere i figli dal lunedì' al venerdì dalle 07.00 alle 08.00 e, a volte, trascorreva con gli stessi qualche ora nel fine settimana;
- formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
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“CONCLUSIONI
Nel merito:
1. dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 _2
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di procedere alle
[...]
annotazioni e trascrizioni previste dalla legge;
2. assumere gli altri provvedimenti in maniera conforme a quelli richiesti per la fase
presidenziale;
3. in ogni caso, con condanna del Sig. alla integrale refusione in favore _2
della Sig.ra delle spese di giudizio, a titolo di competenze professionali, _1
rimborso forfetario per spese generali, IVA, CPA e spese non imponibili, come per
legge.”.
- All'udienza presidenziale del 04.05.2023, dinnanzi al Presidente delegato,
compariva soltanto parte ricorrente con il proprio difensore il quale chiedeva termine per il rinnovo della notifica;
il Presidente delegato, preso atto di tale richiesta, fissava un nuovo termine per la notifica a parte convenuta e rinviava all'udienza del
21.09.2023.
- In data 01.06.2023 il Tribunale di Padova, sezione Penale GUP, comunicava,
mediante deposito, ordinanza del 31.05.2023 del G.I.P. Dott.ssa Bergamasco che disponeva nei confronti del resistente le misure cautelari Controparte_2
dell'allontanamento dalla casa coniugale e il divieto di avvicinamento nei confronti del coniuge e dei figli;
nonché, il divieto di comunicare con le persone offese con il telefono e con qualsiasi altro mezzo (Proc. n. 3579/2023 r.g. G.I.P., cfr. deposito del
01.06.2023) .
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- Con memoria difensiva, depositata in data 08.09.2023, si costituiva parte resistente nulla opponendo alla richiesta di separazione, ma contestando quanto dedotto ed argomentato da controparte nel ricorso introduttivo;
-riferiva di essere il legale rappresentante di una società che si occupava di installazione di impianti nel settore dell'energia rinnovabile e che negli ultimi mesi si era trovato in gravi difficoltà economiche;
- dichiarava che le parti in causa nel mese di aprile 2021 avevano concordato di addivenire ad una separazione consensuale per “mero comodo”, al solo fine di mettere a riparo i beni di famiglia da eventuali azioni esecutive da parte dei creditori dell'attività imprenditoriale del resistente e, nell'ottica di tale accordo, lo stesso aveva spontaneamente lasciato la casa coniugale nel mese di ottobre del 2022;
- riferiva che il rapporto matrimoniale tra le parti non si era mai interrotto e che lo stesso aveva continuato a frequentare, con regolarità, i figli e ad avere “affectio
coniugalis” col coniuge ed, a dimostrazione di quanto dichiarato, allegava una fattura inerente al periodo di vacanza trascorsa a San Martino di Castrozza nel mese di gennaio 2023 (cfr. doc. 2 fascicolo parte resistente, deposito dell'08.09.2023);
- allegava di aver sempre contribuito al mantenimento dei figli versando mensilmente al coniuge la somma complessiva di € 1.000,00 (cfr. doc. 3 fascicolo parte resistente,
deposito dell'08.09.2023);
- riferiva che, solo casualmente, nel corso di un colloquio telefonico col coniuge verso la fine del mese di maggio 2023 aveva appreso di una relazione extraconiugale della ricorrente e che la notizia lo aveva profondamente ferito causandogli uno stato d'ira che lo aveva indotto a rivolgere delle minacce ai danni del coniuge da cui era scaturito il procedimento penale n. 3579/2023 r.g. G.I.P;
8 9
- formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda:
- dichiarare la separazione personale tra i coniugi e Controparte_2 _1
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova di procedere
[...]
alle conseguenti annotazioni e trascrizioni;
- affidare i tre figli minori , e congiuntamente ad Per_1 Per_2 Per_3
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, e facoltà per il
padre di vederli e tenerli con sé, salvo il caso in cui intervengano diversi accordi tra
i genitori: a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla
domenica sera dopo cena, alle ore 21:00; nella settimana che termina con un fine
settimana materno, per due pomeriggi, dall'uscita di scuola alle ore 20:00; nella
settimana che termina con un fine settimana paterno, li terrà con sé solo un
pomeriggio, dall'uscita da scuola sino alle ore 20:00; per tre settimane intere, anche
non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro la fine
del mese di aprile di ogni anno;
per una settimana almeno durante le vacanze
natalizie (e comunque per la metà del periodo complessivo di sospensione della
frequenza scolastica per le feste natalizie), alternando di anno in anno con la madre
le festività di Natale e quella dell'Epifania; durante l'intero periodo di vacanze
scolastiche pasquali, ad anni alterni con la madre;
sempre alternandosi con la
madre, per ogni ponte infrannuale che comporti sospensione della frequenza
scolastica. Le descritte condizioni inerenti l'esercizio del diritto di visita del padre
potranno essere attuate solo una volta revocata la misura cautelare
dell'allontanamento dalla casa familiare attualmente in essere.
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- disporre un contributo al mantenimento da parte del SI. in favore dei figli _2
minori , e , quantificato in €.150,00 per ciascun figlio, Per_1 Per_2 Per_3
da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, o quella diversa somma che sarà
ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50%
delle spese straordinarie da sostenersi per gli stessi, secondo le Linee Guida del
CNF.
- In ogni caso con vittoria di compensi e spese ex DM n. 147/2022.”
- Con note scritte, depositate in data 12.09.2023, parte ricorrente riferiva che in data
25.05.2023 aveva presentato, presso la Questura di Padova, querela nei confronti del coniuge a seguito della quale era stato instaurato, a carico del resistente, il procedimento penale n. 3579/2023 R.G. G.I.P.;
- rappresentava che, in sede penale, erano state disposte a carico del resistente delle misure cautelari a cui faceva seguito decreto di giudizio immediato del 03.07.2023,
per il reato di cui all'art. 572 c.p. (cfr. doc. 13 deposito fascicolo parte ricorrente del
12.09.2023);
-pertanto, alla luce del procedimento penale pendente nei confronti del resistente e delle misure cautelari vigenti, detta parte chiedeva che l'udienza di comparizione delle parti, fissata per il 21.09.2023, si svolgesse con le dovute cautele e, in riforma di quanto chiesto in sede di ricorso introduttivo, chiedeva che venisse disposto l'affido super-esclusivo della prole minorenne alla medesima senza previsione del diritto di visita paterno stante la vigenza delle misure cautelari .
- Con decreto del 19.09.2023, il Presidente delegato, preso atto della richiesta di parte ricorrente, confermava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno
21.09.2023 fissando orari distinti di comparizione delle parti;
10 11
- con ordinanza del 21.09.2023 l'allora Presidente, previa audizione separata delle parti, emetteva i seguenti provvedimenti presidenziali:
“1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) dispone l'affidamento super esclusivo dei figli minori a favore della madre, SI.ra
; Parte_1
3) assegna la casa coniugale alla SI.ra , ove risiederà insieme Parte_1
ai figli;
4) pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_2 [...]
, con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di _1
contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di euro 450,00 (150 per
ciascun figlio), da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50%
delle spese straordinarie, secondo il protocollo in essere dinanzi a questo Tribunale;
5) dispone che il SI. provveda a richiedere il cambio di Parte_2
residenza entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione della presente
pronuncia”.
- In data 16.10.2023 il difensore di parte resistente depositava rinuncia al mandato .
- In data 20.10.2023 parte ricorrente depositava memoria integrativa nella quale, in riforma di quanto chiesto in sede di ricorso introduttivo, stante la vigenza di misure cautelari nei confronti del resistente, chiedeva che venisse disposto l'affido super esclusivo della prole alla stessa con conferma del collocamento dei minori presso l'abitazione coniugale;
nessuna previsione di visite paterne stante il divieto di contatti disposto in sede penale e la conferma delle restanti domande, formulate in sede di costituzione .
11 12
- All'udienza del 26.06.2024, svoltasi in modalità cartolare, solo parte ricorrente precisava le conclusioni avanti il nuovo Giudice istruttore subentrato in corso di causa nella gestione del fascicolo che, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
* * *
1. Sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile alle domande svolte
Preliminarmente, va rilevato che la fattispecie presenta elementi di estraneità,
poiché il resistente è cittadino brasiliano ed, in assenza di allegazioni contrarie, si presume che possieda la relativa cittadinanza.
Appare, quindi, necessario verificare per ogni domanda proposta la sussistenza della competenza giurisdizionale del Giudice adito e, in caso positivo, la legge applicabile.
Con riferimento, quindi, alla domanda sullo status di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito Tribunale sulla base dell'art. 3, lett. A, punto i)
Reg. (UE) n. 1111/2019, per il quale è competente a decidere l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi” che si applica a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (così Corte di Giustizia
CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07, v. , che Parte_3 Parte_4
precisa che il Regolamento in questione "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che
hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri",
giurisprudenza che, se anche riferita al regolamento precedente, Reg. (CE) n.
2201/2003, deve ritenersi riferibile anche a quello vigente attesa l'identità di ratio
normativa ed indipendentemente dalle norme sulla giurisdizione previste dal diritto nazionale, e quindi a prescindere anche dall'art. 32 della legge 31.5.1995 n. 218, le quali
12 13
si applicano soltanto in via residuale ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, laddove nessun giudice di uno Stato membro sia competente in base agli articoli da 7 a 11 del
Regolamento stesso). Va ricordato, sul punto, che la nozione di “residenza abituale” nel diritto europeo si identifica nel “luogo che denota una certa integrazione in un ambiente
sociale e familiare” (cfr. CGUE 2.4.2009, C. 523/2007, c. A., giurisprudenza Per_4
che, seppur riferita al precedente Regolamento in materia, è estendibile anche al
Regolamento ivi applicato). Nel caso di specie risulta documentato in atti che entrambe le parti risiedono fin dall'instaurazione del procedimento in Italia (cfr. doc. ti 1 e 2
ricorso introduttivo).
Per quanto riguarda la legge applicabile a detta domanda, l'art. 8, lett. A Reg. (UE) n.
1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, insussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza
abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”, ovvero, nel caso di specie, per le ragioni sopra esposte, la legge italiana.
Con riferimento, poi alla domanda relativa alla responsabilità genitoriale, sussiste parimenti la competenza giurisdizionale del Tribunale adito sulla in base all'art. 7 del
Regolamento CE n. 1111/2019 che prevede che: “Le autorità giurisdizionali di uno Stato
membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un
minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono
adite.”. Va, quindi, ricordato che per “residenza abituale” nel caso dei figli minori si intende quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale
e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni
del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale
stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequenza
13 14
scolastica, della conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del
minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A.; CGUE 28.06.2018 C-512/17 HR
che, se anche riferita al precedente regolamento, si ritiene applicabile anche a quello vigente in quanto è stata riportata la formulazione dell'articolo previgente). Nel caso in esame, i figli della coppia risiedono in Italia conducendo ivi la loro vita sociale e scolastica.
Procedendo all'individuazione della disciplina applicabile detta domanda, opera la convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n.
742 (si veda Cass. Sez. un.
9.1.2001 n.1), oggi sostituita dalla convenzione dell'Aja del
19/10/1996, che all'art. 16 rinvia direttamente, per la disciplina della responsabilità
genitoriale, alla legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro,
che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità diretta a partire dal
2016. Ne consegue che nel caso concreto, essendo i minori residenti in modo stabile in
Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Quanto alla domanda di mantenimento della prole minorenne, inoltre, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito Tribunale italiano sulla base del Regolamento CE
n. 4/2009 che, in base all'art. 1, si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di parentela. In particolare, l'art. 3, lett. b), del suddetto regolamento, prevede che sia competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede
abitualmente” che, nel caso di specie, è l'Italia essendo ivi residenti sia la madre che i minori.
Quanto, infine, alla disciplina sostanziale da applicare alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli, va applicato l'art.15 del Regolamento (CE) n.
14 15
4/2009, a norma del quale “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è
determinata secondo il Protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge
applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”.
Detto Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza
abituale del creditore” e nel caso di specie, essendo sia la madre che la prole minorenne residente in Italia, si applica la legge italiana.
* * *
2. Sulla domanda di separazione personale dei coniugi.
La domanda di separazione personale fra i coniugi, ricorrendo i presupposti di legge di cui all'art. 151 c.c., ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, il fallimento del tentativo di conciliazione e la mancata riconciliazione, va accolta.
* * *
3. Sulla domanda di affido dei minori, collocamento, regolamentazione del diritto di
visita e assegnazione della casa coniugale.
Va evidenziato, previamente, che parte resistente non ha più partecipato al giudizio dopo la rinuncia al mandato da parte del relativo legale depositata in data 16.10.23,
pertanto all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 26.06.24 non ha formulato conclusioni. Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “In
caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione
delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate,
ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata
rigettata l'ammissione.” (cfr. Cass. Civ. n. 26523 del 20/11/2020) non potendosi ritenere la mera assenza quale elemento da solo idoneo ad essere interpretato quale rinuncia alle
15 16
domande tempestivamente svolte anche se non RA . Verranno, quindi, considerate le domande precedentemente svolte da detta parte e riportate in epigrafe.
Quanto alla domanda di affido, collocamento e regolamentazione del diritto di visita presso il genitore non collocatario, le parti hanno formulato conclusioni difformi.
Parte ricorrente ha chiesto che venisse disposto l'affidamento super-esclusivo alla medesima dei minori, con collocamento degli stessi presso la casa coniugale con assegnazione alla stessa perché vi coabiti con i figli;
parte resistente ha chiesto, al contrario, che venisse disposto l'affidamento congiunto dei minori con collocamento presso la madre.
A sostegno della propria istanza parte ricorrente ha allegato l'ordinanza del 31.05.2023
della Sezione del G.I.P del Tribunale di Padova (proc. n. 3579/2023 R.G. – G.I.P.) (cfr.
doc. n. 12, deposito del 12.09.2023 fascicolo parte ricorrente) con la quale venivano disposte nei confronti del resistente le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal coniuge e dai figli minori;
nonché il divieto di comunicare con gli stessi con qualsiasi mezzo.
Rilevato, sul punto, che non risultano allegate circostanze nuove, rispetto a quelle esaminate in sede di provvedimenti provvisori, e che, allo stato degli atti, l'affidamento condiviso chiesto da parte resistente risulterebbe pregiudizievole per la prole minorenne,
in assenza peraltro di allegazioni in ordine ad un'eventuale revoca della misura che risulta incompatibile con il regime ordinario di affido, si conferma quanto disposto con ordinanza presidenziale del 28.09.2023. Va, pertanto, disposto l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, con collocamento degli stessi nella residenza familiare affinchè coabitino con quest'ultima.
Nulla si dispone in punto di visite paterne per le ragioni sopra indicate .
16 17
* * *
4. Sulla domanda di mantenimento della prole.
Parte ricorrente ha chiesto che venga disposto, a carico del padre, un assegno di mantenimento in favore della prole di € 600,00 (€ 200,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
Parte resistente ha chiesto che l'assegno in favore della prole a suo carico non fosse superiore ad € 150,00 a figlio (complessivi € 450,00), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Passando, quindi, all'esame della situazione economica delle parti si rileva quanto segue.
Parte ricorrente ha prodotto i modelli 730/2020, 730/2021 e 730/2022, dai quali risulta un reddito complessivo lordo annuo di € 23.865 per l'anno d'imposta 2019 e una retribuzione mensile netta basata su 12 mensilità di circa € 1.764,58; un reddito complessivo lordo annuo di € 24.079 per l'anno d'imposta 2020 e una retribuzione mensile netta basata su 12 mensilità di circa € 1.768; un reddito complessivo lordo annuo di € 25.000 per l'anno d'imposta 2021 e una retribuzione mensile netta basata su 12
mensilità di circa € 1.856 (cfr. doc. ti 5, 6 e 7 fascicolo parte ricorrente ricorso introduttivo).
Parte resistente ha prodotto i CUD relativi agli anni 2022 e 2023, dai quali risulta un reddito lordo complessivo annuo pari ad € 5.315,40 per l'anno d'imposta 2021; un reddito complessivo lordo annuo pari ad € 10.598,76 per l'anno d'imposta 2022:
Non risulta allegata ulteriore documentazione reddituale aggiornata delle parti in causa.
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Preso atto della documentazione esaminata e considerato che tutti gli oneri di cura ed assistenza gravano sulla madre, si ritiene congruo confermare i provvedimenti economici resi con l'ordinanza presidenziale del 28.09.2023, con conseguente onere a carico del resistente di pagamento in favore della ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma complessiva di € 450,00 (€ 150,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento della prole, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie definite come da protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
* * *
5. Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
e vanno poste a carico del resistente .
Ritenuto, quindi, necessario, considerato il valore della causa in oggetto indeterminabile ed in applicazione dell'art. 5, co.6, D.M. 55/2014, aggiornato al D.M.
147/22, far riferimento allo scaglione “da € 26.000,01 ad € 52.000,00” relativo ai procedimenti di cognizione avanti al tribunale ed ai valori medi ivi previsti relativi alla fase di studio, introduttiva e decisionale, le spese si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Padova, 1^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, matrimonio contratto a Padova, il 17.03.2007 e trascritto nei registri Parte_2
dello stato civile del suddetto Comune, al n. al n. 53, Parte I, anno 2007;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
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3. Conferma quanto disposto con ordinanza del 28.09.2023, ovvero:
“dispone l'affidamento super esclusivo dei figli minori a favore della madre, SI.ra
; Parte_1
-assegna la casa coniugale alla SI.ra , ove risiederà insieme ai Parte_1
figli;
-pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_2 [...]
, _1
con effetto dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al
mantenimento dei figli minori, la somma di euro 450,00 (150 per ciascun figlio), da
rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese
straordinarie, secondo il protocollo in essere dinanzi a questo Tribunale”
4. Condanna parte resistente alla rifusione a parte ricorrente delle spese sostenute che si liquidano in € 5.810,00 per compensi, oltre IVA e CPA ed al rimborso di spese forfettarie pari al 15% del compenso.
Padova, così deciso nella camera di conSIlio dell'11.02.2025.
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente Dott.ssa Alina Rossato
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