Art. 13. 1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti al procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perche' abbiano applicazione le norme stabilite dalla legge costituzionale stessa.
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18 gennaio 1989
18 gennaio 1989
Giurisprudenza • 6
- 1. Trib. Savona, sentenza 04/07/2025, n. 439Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA Sezione CIVILE in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Laura Serra, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2342/2023, promossa con atto di citazione DA Parte_1 (C.F./P.IVA P.IVA_1 ) rappresentata e difesa dagli avv.ti ERNESTO ARDIA e GIUSEPPE SANGUINETI, come da procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente PARTE ATTRICE CONTRO Controparte_1 (C.F./P.IVA P.IVA_2 ), rappresentato e difeso dagli avv.ti FILIPPO PELLERANO e PIETRO SANNA, come da procura allegata alla comparsa di …Leggi di più...
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