Articolo 13 della Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1
Articolo 12Articolo 14
Versione
18 gennaio 1989
Art. 13. 1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti al procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perche' abbiano applicazione le norme stabilite dalla legge costituzionale stessa.
Entrata in vigore il 18 gennaio 1989
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