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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 29/07/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3241/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
- (Doc. identità brasiliano n° ; CPF: ), Parte_1 Numero_1 C.F._1 nata a [...] – SP – BRASILE il 25.02.1974, residente in [...]
OUTUBRO, 401, ALCOCHETE – SETÚBAL – PORTOGALLO;
- (Doc. identità brasiliano n° ; CPF: Parte_2 Numer_2 C.F._2
[...
), nato a [...] – SP – BRASILE il 17.06.1986, residente in [...]
BENEDITO LOUREIRO DE LIMA, 296, JUNDIAÍ – SP – BRASILE, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , Persona_1 nata a [...] – SP – BRASILE, il 13.02.2020 e , nato a [...] Persona_2
– SP – BRASILE, il 13.01.2016 (anche rappresentati dalla madre , Persona_3
CPF e Doc. d'identità brasiliano n° ); C.F._3 Numero_3
- (Doc. identità brasiliano n° ; CPF: Parte_3 Numero_4
), nata a [...] – SP – BRASILE il 30.04.1964, residente in [...], C.F._4
307, TORRE A, APARTAMENTO 103, BARUERI – SP – BRASILE;
- (Doc. identità brasiliano n° CPF: Controparte_1 Numero_5 C.F._5
[...
), nato a [...] – SP – BRASILE il 25.07.2001, residente in [...], 307, TORRE
A, APARTAMENTO 103, BARUERI – SP – BRASILE;
- (Doc. identità brasiliano n° ; CPF: ), nata Controparte_2 Numero_6 C.F._6
a CARAPICUIBA – SP – BRASILE l'11.04.1965, residente in [...], N!! 545,
1 SANTANA DE PARNAÍBA – SP – BRASILE;
- (Doc. identità brasiliano n° ; CPF: ), Controparte_3 Numero_7 C.F._7 nato a [...] – SP – BRASILE il 24.11.1999, residente in [...], 642, APARTAMENTO,
52, BLOCO SAN DIEGO, OSASCO – SP – BRASILE;
- (Doc. identità brasiliano n° ; ), nata a Parte_4 Numero_8 CodiceFiscale_8
OSASCO – SP – BRASILE il 23.06.1975, residente in [...],
40, CASA 3, SÃO PAULO – SP – BRASILE, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] – SP – Persona_4
BRASILE, il 14.02.2011 (anche rappresentato dal padre , CPF Persona_5
e Doc. d'identità brasiliano n° ), C.F._9 NumeroDiC_9
tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Enrico Valcalcer, unitamente all'Advogado Luciano Leitão ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale dell'Avv. Enrico Valcalcer, alla Via Matteotti
n° 21 B, Nocera Inferiore, giuste procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_4 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del
Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria;
-Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il 15 novembre 2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_4 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano R_
, nato nel Comune di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, il 27 novembre 1867, dai
[...] genitori italiani e , il quale, sempre a Palmi, il 5 luglio 1894 Controparte_5 Parte_5 aveva sposato (Cfr. l'estratto del certificato di nascita con coeva annotazione di Persona_7 matrimonio, rilasciato dal Comune di Palmi – doc. in atti n° 1); l'avo, dopo essere emigrato in Brasile,
2 ivi era morto in data 29 maggio 1932 (Cfr. il certificato di morte brasiliano – doc. in atti n° 1) e, non essendosi mai naturalizzato cittadino brasiliano (Cfr. il certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità brasiliane, il 24.09.2024 – doc. in atti n° 1), non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana .
Dall'unione matrimoniale tra e a Boa Esperança Do Sul - SP Persona_6 Persona_7
– Brasile, il 7 maggio 1900 era nato (Cfr. il certificato di nascita brasiliano Persona_8
– doc. in atti n° 2), il quale, il 9 maggio 1925, sempre a Boa Esperança Do Sul, aveva sposato
[...]
(Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 2) ed era successivamente ER deceduto ad Osasco - Brasile, il 20 marzo 1995 (Cfr. il certificato di morte brasiliano – doc. in atti n°
2).
Dall'unione matrimoniale tra e a Boa Esperança Do Sul - SP – Persona_8 Persona_9
Brasile, il 7 aprile 1926 era nata (Cfr. il certificato di nascita Persona_10 brasiliano – doc. in atti n° 3), la quale, il 3 ottobre 1947, a ÃO AL - SP - Brasile, aveva sposato
(Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 3) ed era Persona_11 successivamente deceduta a Cotia - SP - Brasile, il 7 agosto 2015 (Cfr. il certificato di morte brasiliano
– doc. in atti n° 3);
Dall'unione matrimoniale tra e a Quatà - SP – Brasile, il 20 maggio Persona_8 Persona_9
1935 era nata (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. Persona_12 in atti n° 9), la quale, il 15 giugno 1963, a Osasco - SP – Brasile, aveva sposato (Cfr. Persona_13 il certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 9)
• Sulla discendenza di (nipote dell'avo dante causa), in Persona_10 particolare sulla di lei prima figlia (Sposata Bassi). Persona_14
Dall'unione matrimoniale tra e a ÃO AL Persona_10 Persona_11
- SP – Brasile, il 25 settembre 1948 era nata Cfr. il certificato di nascita Persona_15 brasiliano – doc. in atti n° 4), la quale, il 14 dicembre 1968, a Osasco - SP – Brasile, aveva sposato
(Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 4). Controparte_6
Dall'unione matrimoniale tra e ad Osasco - SP – Brasile, Persona_15 Controparte_6 il 23 giugno 1975 era nata l'odierna ricorrente (Cfr. il certificato di Parte_4 nascita brasiliano – doc. in atti n° 5), la quale, il 18 maro 2006, sempre ad Osasco - SP - Brasile, aveva sposato (Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 5). Persona_5
Dall'unione matrimoniale tra e , a São Paulo - SP - Parte_4 Persona_5
Brasile, il 14 febbraio 2011 era nato , oggi rappresentato in giudizio da Persona_4
3 entrambi i genitori (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 6).
• Sulla discendenza di (nipote dell'avo dante causa), in Persona_10 particolare sulla di lei seconda figlia Parte_6
Dall'unione matrimoniale tra e a Osasco - SP Persona_10 Persona_11
– Brasile, il 24 ottobre 1965 era nata (Cfr. il certificato di nascita Parte_6 brasiliano – doc. in atti n° 7), la quale, il 14 marzo 1987, a São Paulo - SP - Brasile, aveva sposato
(Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 7) e Persona_16 successivamente, il 2 novembre 2020, la coppia aveva divorziato (Cfr. il certificato di divorzio brasiliano – doc. in atti n° 7)
Dall'unione matrimoniale tra e a São Paulo Parte_6 Persona_16
- SP – Brasile, il 24 novembre 1999 era nato l'odierno ricorrente Controparte_3
(Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 8), il quale, il 18 maro 2006, sempre ad Osasco
- SP – Brasile, aveva sposato (Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano – Persona_5 doc. in atti n° 8).
• Sulla discendenza di (nipote dell'avo dante causa). Persona_12
Dall'unione matrimoniale tra e (Cfr. doc. n° 9), a Persona_12 Persona_13
Osasco - SP – Brasile, il 30 aprile 1964 era nata l'odierna ricorrente Parte_3
(Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 10), la quale, il 16 ottobre
[...]
1980, a Carapicuíba - SP - Brasile, aveva sposato (Cfr. il certificato di Persona_17 matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 10) e successivamente, il 3 marzo 1995, la coppia aveva divorziato (Cfr. il certificato di divorzio brasiliano – doc. in atti n° 10); aveva Parte_3 contratto nuove nozze il 27 aprile 1996, con (Cfr. il certificato di matrimonio Persona_18 brasiliano – doc. in atti n° 10).
Dalla prima unione matrimoniale tra e a São Paulo - SP – Parte_3 Persona_17
Brasile, il 17 giugno 1986 era nato l'odierno ricorrente (Cfr. Parte_2 il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 11), il quale, il 18 maro 2006, a Carapicuíba - SP –
Brasile, aveva sposato (Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano – Persona_19 doc. in atti n° 11).
Dall'unione matrimoniale tra e erano nati, Parte_2 Persona_19
a Jundiaí - SP – Brasile, due figli (oggi rappresentati in giudizio da entrambi i genitori):
[...]
, nato il [...] (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti Persona_2
n° 12) ed , nata il [...] (Cfr. il certificato di nascita Persona_1
4 brasiliano – doc. in atti n° 13).
Dalla seconda unione matrimoniale tra e , a Osasco - SP – Parte_3 Persona_18
Brasile, il 25 luglio 2001 era nato l'odierno ricorrente (Cfr. Controparte_1 Parte_3 il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 14).
Dall'unione matrimoniale tra e (Cfr. doc. n° 9), erano Persona_12 Persona_13 anche nati, , altri due figli, anche loro odierni ricorrenti: Per_20 Controparte_2 nata l'[...] (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 15) e
[...]
, nata il 25 febbraio 1974 (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti Parte_7
n° 16).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna da avo italiano e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano di avere invano tentato di espletare l'iter amministrativo, seguendo le indicazioni fornite dal Consolato d'Italia competente. A tal proposito, i ricorrenti asserivano di non essere riusciti nemmeno ad ottenere un numero di prenotazione utile all'inserimento nelle liste di attesa, attraverso il servizio consolare
“PRENOT@MI” e, pertanto, desumevano che “In ogni caso, se pur gli odierni ricorrenti riuscissero ad effettuare regolarmente la prenotazione, le loro richieste non verrebbero evase di certo entro i termini di legge (2 anni)” e che “il tempo di attesa totale stimabile affinché i ricorrenti vengano convocati per la sola presentazione dei documenti presso il Consolato di Sao Paolo supera certamente i 15 anni”.
Quindi, sempre secondo i ricorrenti, “La assoluta incertezza in ordine alla definizione del procedimento da parte dell'autorità consolare si sostanzia in una grave lesione del diritto soggettivo, ingiustificata e irragionevole” lascerebbe l'accertamento giudiziale come unica alternativa l'alternativa per l'ottenimento del beneficio invocato.
Ancora, i ricorrenti argomentavano la derivazione del loro interesse ad agire anche dalla nota chiusura dell'Amministrazione italiana verso i discendenti c.d. di linea materna (ritenendo ormai superata la questione sulla legittimità dei richiedenti cittadinanza iure sanguinis per linea materna, con passaggio generazionale avvenuto in epoca precostituzionale), facendo particolare riferimento al passaggio generazionale che interessa figlia di , nata in Persona_10 Persona_21
Brasile il 7 aprile 1926 (“ancora oggi, l'amministrazione ritiene applicabile simile interpretazione unicamente con riferimento alle donne italiane che abbiano trasmesso la cittadinanza dopo il 1
5 gennaio 1948 e non anche a quelle, come l'ava degli odierni ricorrenti, che abbiano avuto i figli prima di tale data e che dunque al momento del parto avevano perduto automaticamente la cittadinanza ai sensi della legge precedentemente in vigore. Il rifiuto dell'amministrazione di accettare le richieste di cittadinanza italiana per linea materna derivanti da ave italiane nate prima del 1° Gennaio del 1948, legittima gli odierni ricorrenti ad agire giudizialmente per il riconoscimento dei propri diritti al riconoscimento della cittadinanza italiana”).
Il , in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio il 16 giugno 2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_4 dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia in Brasile, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa brasiliani (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912.
In ultimo, il resistente ha chiesto la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art CP_4
295 c.p.c., in attesa dell'esito della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992, siccome sollevata dal tribunale di OG
(procedimento N. R.G. 3080/2024, con ordinanza del 26 novembre 2024).
Attraverso il deposito di note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 18 giugno 2025, la difesa dei ricorrenti si riportava integralmente al ricorso introduttivo, e alle conclusioni ivi formulate nonché alla documentazione prodotta, impugnando e contestando tutto quanto dedotto e argomentato dal resistente;
insisteva pertanto per l'accoglimento integrale della domanda con condanna alle CP_4 spese di lite “in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
In data 26 giugno 2025, scaduti i termini per le note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in riserva per la decisione.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
6 Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_4 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
I ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, deducono di non essere riusciti a prenotare un appuntamento presso il competente Consolato in Brasile, attraverso l'unica modalità prevista, ovvero
7 quella telematica sul portale “PRENOT@MI”, depositando come prova dei tentativi alcuni screenshot, effettuati dai ricorrenti una sola volta ciascuno e privi, comunque, di una data di riferimento, che invitavano ad effettuare un nuovo tentativo il mese successivo, avendo la lista già
“raggiunto il limite massimo di iscrizioni per il mese corrente” (Cfr. doc. in atti n° 17); inoltre i ricorrenti argomentano che le loro richieste non potrebbero mai essere evase entro i termini di legge considerato che “alla data odierna risultano in via di presentazione i richiedenti iscritti nella lista anno 2011, così come risulta dalle comunicazioni ufficiali pubblicate sul sito del consolato”, rimandando al sito consolare (Cfr. doc. in atti n° 18) e che“inoltre dalle sole liste pubblicate sul sito
– anno 2018 – 2019– 2020- 2021 fino ad ottobre (ALL.19 – liste anno 2018-19-20-21) i richiedenti relativi ai suddetti anni risultano essere oltre 90 mila unità e considerato altresì che da rilevazioni pubblicate su riviste specializzate (ALL.20 – ARTICOLO RIVISTA CITTADINANZA ITALIANA) il consolato di sao paolo nel 2021 ha evaso in media 33,7 pratiche al giorno, ne discende che per la convocazione degli iscritti nelle liste dal 2018 al 2021 (fino ad ottobre) occorreranno circa 2670 giorni (=90000/33,7), ossia circa 7 anni e mezzo (=2670/365). Ovviamente tutto ciò senza considerare le liste degli anni tra il 2012 e il 2017 che non risultano più pubblicate per motivi di privacy” (Cfr. docc. in atti nn° 19-20-21).
In conclusione, non è stata raggiunta la prova dell'avvenuto inoltro della domanda in via amministrativa, la quale deve essere considerata omessa.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art.
100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento
e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del
8 merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti, non avendo dato prova di avere recentemente tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, avendo effettuato un unico accesso a testa, sulla piattaforma telematica “PRENOT@MI”, in date non specificate e, soprattutto, senza avere mai effettuato nuovi tentativi (così come suggerito nelle stesse risposte automatiche), non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato brasiliano sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata.
Infatti, tutte le prove allegate al ricorso (Cfr. doc. 18-19-20-21), riguardano presunti ritardi risalenti al lontano 2022 (oltre a riportare le liste nelle quali sono inseriti i richiedenti degli anni compresi tra il 2018 ed il 2023) e non sono state fornite prove riguardo gli attuali tempi di attesa.
Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
In definitiva, considerata l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge,
9 la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
In ultimo, non rileva quanto argomentato in ricorso a proposito della presenza di un passaggio generazionale in linea femminile, avvenuto in epoca precostituzionale, considerato che la discendenza de qua va considerata per “linea paterna”, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del
1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nei passaggi generazionali della trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti è Persona_10
nata il 07.04.1926, la quale può trasmettere il diritto “iure sanguinis” alle figlie
[...] [...]
nate rispettivamente il 25 settembre del Persona_15 Parte_6
1948 ed il 24 ottobre del 1965, senza che si possano subire interruzioni, in quanto le ultime due nate dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Pertanto, è indubbio che nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano prevede che il riconoscimento dello status civitatis spetti al e la relativa Controparte_4 domanda debba essere presentata in via amministrativa.
Talché persiste l'assenza di interesse ad agire per i ricorrenti, anche alla luce delle superiori argomentazioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_4 resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla CP_4 fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
10 Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 26 luglio 2025
Il Giudice unico
Flavio Tovani
11
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
- (Doc. identità brasiliano n° ; CPF: ), Parte_1 Numero_1 C.F._1 nata a [...] – SP – BRASILE il 25.02.1974, residente in [...]
OUTUBRO, 401, ALCOCHETE – SETÚBAL – PORTOGALLO;
- (Doc. identità brasiliano n° ; CPF: Parte_2 Numer_2 C.F._2
[...
), nato a [...] – SP – BRASILE il 17.06.1986, residente in [...]
BENEDITO LOUREIRO DE LIMA, 296, JUNDIAÍ – SP – BRASILE, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori , Persona_1 nata a [...] – SP – BRASILE, il 13.02.2020 e , nato a [...] Persona_2
– SP – BRASILE, il 13.01.2016 (anche rappresentati dalla madre , Persona_3
CPF e Doc. d'identità brasiliano n° ); C.F._3 Numero_3
- (Doc. identità brasiliano n° ; CPF: Parte_3 Numero_4
), nata a [...] – SP – BRASILE il 30.04.1964, residente in [...], C.F._4
307, TORRE A, APARTAMENTO 103, BARUERI – SP – BRASILE;
- (Doc. identità brasiliano n° CPF: Controparte_1 Numero_5 C.F._5
[...
), nato a [...] – SP – BRASILE il 25.07.2001, residente in [...], 307, TORRE
A, APARTAMENTO 103, BARUERI – SP – BRASILE;
- (Doc. identità brasiliano n° ; CPF: ), nata Controparte_2 Numero_6 C.F._6
a CARAPICUIBA – SP – BRASILE l'11.04.1965, residente in [...], N!! 545,
1 SANTANA DE PARNAÍBA – SP – BRASILE;
- (Doc. identità brasiliano n° ; CPF: ), Controparte_3 Numero_7 C.F._7 nato a [...] – SP – BRASILE il 24.11.1999, residente in [...], 642, APARTAMENTO,
52, BLOCO SAN DIEGO, OSASCO – SP – BRASILE;
- (Doc. identità brasiliano n° ; ), nata a Parte_4 Numero_8 CodiceFiscale_8
OSASCO – SP – BRASILE il 23.06.1975, residente in [...],
40, CASA 3, SÃO PAULO – SP – BRASILE, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...] – SP – Persona_4
BRASILE, il 14.02.2011 (anche rappresentato dal padre , CPF Persona_5
e Doc. d'identità brasiliano n° ), C.F._9 NumeroDiC_9
tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Enrico Valcalcer, unitamente all'Advogado Luciano Leitão ed elettivamente domiciliati presso lo studio professionale dell'Avv. Enrico Valcalcer, alla Via Matteotti
n° 21 B, Nocera Inferiore, giuste procure notarili autenticate e tradotte, nonché munite di Apostille, come in atti.
-Ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_4 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del
Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria;
-Resistente costituito-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato telematicamente il 15 novembre 2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_4 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano R_
, nato nel Comune di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, il 27 novembre 1867, dai
[...] genitori italiani e , il quale, sempre a Palmi, il 5 luglio 1894 Controparte_5 Parte_5 aveva sposato (Cfr. l'estratto del certificato di nascita con coeva annotazione di Persona_7 matrimonio, rilasciato dal Comune di Palmi – doc. in atti n° 1); l'avo, dopo essere emigrato in Brasile,
2 ivi era morto in data 29 maggio 1932 (Cfr. il certificato di morte brasiliano – doc. in atti n° 1) e, non essendosi mai naturalizzato cittadino brasiliano (Cfr. il certificato negativo di naturalizzazione, rilasciato dalle autorità brasiliane, il 24.09.2024 – doc. in atti n° 1), non aveva interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana .
Dall'unione matrimoniale tra e a Boa Esperança Do Sul - SP Persona_6 Persona_7
– Brasile, il 7 maggio 1900 era nato (Cfr. il certificato di nascita brasiliano Persona_8
– doc. in atti n° 2), il quale, il 9 maggio 1925, sempre a Boa Esperança Do Sul, aveva sposato
[...]
(Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 2) ed era successivamente ER deceduto ad Osasco - Brasile, il 20 marzo 1995 (Cfr. il certificato di morte brasiliano – doc. in atti n°
2).
Dall'unione matrimoniale tra e a Boa Esperança Do Sul - SP – Persona_8 Persona_9
Brasile, il 7 aprile 1926 era nata (Cfr. il certificato di nascita Persona_10 brasiliano – doc. in atti n° 3), la quale, il 3 ottobre 1947, a ÃO AL - SP - Brasile, aveva sposato
(Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 3) ed era Persona_11 successivamente deceduta a Cotia - SP - Brasile, il 7 agosto 2015 (Cfr. il certificato di morte brasiliano
– doc. in atti n° 3);
Dall'unione matrimoniale tra e a Quatà - SP – Brasile, il 20 maggio Persona_8 Persona_9
1935 era nata (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. Persona_12 in atti n° 9), la quale, il 15 giugno 1963, a Osasco - SP – Brasile, aveva sposato (Cfr. Persona_13 il certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 9)
• Sulla discendenza di (nipote dell'avo dante causa), in Persona_10 particolare sulla di lei prima figlia (Sposata Bassi). Persona_14
Dall'unione matrimoniale tra e a ÃO AL Persona_10 Persona_11
- SP – Brasile, il 25 settembre 1948 era nata Cfr. il certificato di nascita Persona_15 brasiliano – doc. in atti n° 4), la quale, il 14 dicembre 1968, a Osasco - SP – Brasile, aveva sposato
(Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 4). Controparte_6
Dall'unione matrimoniale tra e ad Osasco - SP – Brasile, Persona_15 Controparte_6 il 23 giugno 1975 era nata l'odierna ricorrente (Cfr. il certificato di Parte_4 nascita brasiliano – doc. in atti n° 5), la quale, il 18 maro 2006, sempre ad Osasco - SP - Brasile, aveva sposato (Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 5). Persona_5
Dall'unione matrimoniale tra e , a São Paulo - SP - Parte_4 Persona_5
Brasile, il 14 febbraio 2011 era nato , oggi rappresentato in giudizio da Persona_4
3 entrambi i genitori (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 6).
• Sulla discendenza di (nipote dell'avo dante causa), in Persona_10 particolare sulla di lei seconda figlia Parte_6
Dall'unione matrimoniale tra e a Osasco - SP Persona_10 Persona_11
– Brasile, il 24 ottobre 1965 era nata (Cfr. il certificato di nascita Parte_6 brasiliano – doc. in atti n° 7), la quale, il 14 marzo 1987, a São Paulo - SP - Brasile, aveva sposato
(Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 7) e Persona_16 successivamente, il 2 novembre 2020, la coppia aveva divorziato (Cfr. il certificato di divorzio brasiliano – doc. in atti n° 7)
Dall'unione matrimoniale tra e a São Paulo Parte_6 Persona_16
- SP – Brasile, il 24 novembre 1999 era nato l'odierno ricorrente Controparte_3
(Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 8), il quale, il 18 maro 2006, sempre ad Osasco
- SP – Brasile, aveva sposato (Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano – Persona_5 doc. in atti n° 8).
• Sulla discendenza di (nipote dell'avo dante causa). Persona_12
Dall'unione matrimoniale tra e (Cfr. doc. n° 9), a Persona_12 Persona_13
Osasco - SP – Brasile, il 30 aprile 1964 era nata l'odierna ricorrente Parte_3
(Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 10), la quale, il 16 ottobre
[...]
1980, a Carapicuíba - SP - Brasile, aveva sposato (Cfr. il certificato di Persona_17 matrimonio brasiliano – doc. in atti n° 10) e successivamente, il 3 marzo 1995, la coppia aveva divorziato (Cfr. il certificato di divorzio brasiliano – doc. in atti n° 10); aveva Parte_3 contratto nuove nozze il 27 aprile 1996, con (Cfr. il certificato di matrimonio Persona_18 brasiliano – doc. in atti n° 10).
Dalla prima unione matrimoniale tra e a São Paulo - SP – Parte_3 Persona_17
Brasile, il 17 giugno 1986 era nato l'odierno ricorrente (Cfr. Parte_2 il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 11), il quale, il 18 maro 2006, a Carapicuíba - SP –
Brasile, aveva sposato (Cfr. il certificato di matrimonio brasiliano – Persona_19 doc. in atti n° 11).
Dall'unione matrimoniale tra e erano nati, Parte_2 Persona_19
a Jundiaí - SP – Brasile, due figli (oggi rappresentati in giudizio da entrambi i genitori):
[...]
, nato il [...] (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti Persona_2
n° 12) ed , nata il [...] (Cfr. il certificato di nascita Persona_1
4 brasiliano – doc. in atti n° 13).
Dalla seconda unione matrimoniale tra e , a Osasco - SP – Parte_3 Persona_18
Brasile, il 25 luglio 2001 era nato l'odierno ricorrente (Cfr. Controparte_1 Parte_3 il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 14).
Dall'unione matrimoniale tra e (Cfr. doc. n° 9), erano Persona_12 Persona_13 anche nati, , altri due figli, anche loro odierni ricorrenti: Per_20 Controparte_2 nata l'[...] (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti n° 15) e
[...]
, nata il 25 febbraio 1974 (Cfr. il certificato di nascita brasiliano – doc. in atti Parte_7
n° 16).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna da avo italiano e, per l'effetto, essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
In particolare, sull'interesse ad agire, i ricorrenti argomentavano di avere invano tentato di espletare l'iter amministrativo, seguendo le indicazioni fornite dal Consolato d'Italia competente. A tal proposito, i ricorrenti asserivano di non essere riusciti nemmeno ad ottenere un numero di prenotazione utile all'inserimento nelle liste di attesa, attraverso il servizio consolare
“PRENOT@MI” e, pertanto, desumevano che “In ogni caso, se pur gli odierni ricorrenti riuscissero ad effettuare regolarmente la prenotazione, le loro richieste non verrebbero evase di certo entro i termini di legge (2 anni)” e che “il tempo di attesa totale stimabile affinché i ricorrenti vengano convocati per la sola presentazione dei documenti presso il Consolato di Sao Paolo supera certamente i 15 anni”.
Quindi, sempre secondo i ricorrenti, “La assoluta incertezza in ordine alla definizione del procedimento da parte dell'autorità consolare si sostanzia in una grave lesione del diritto soggettivo, ingiustificata e irragionevole” lascerebbe l'accertamento giudiziale come unica alternativa l'alternativa per l'ottenimento del beneficio invocato.
Ancora, i ricorrenti argomentavano la derivazione del loro interesse ad agire anche dalla nota chiusura dell'Amministrazione italiana verso i discendenti c.d. di linea materna (ritenendo ormai superata la questione sulla legittimità dei richiedenti cittadinanza iure sanguinis per linea materna, con passaggio generazionale avvenuto in epoca precostituzionale), facendo particolare riferimento al passaggio generazionale che interessa figlia di , nata in Persona_10 Persona_21
Brasile il 7 aprile 1926 (“ancora oggi, l'amministrazione ritiene applicabile simile interpretazione unicamente con riferimento alle donne italiane che abbiano trasmesso la cittadinanza dopo il 1
5 gennaio 1948 e non anche a quelle, come l'ava degli odierni ricorrenti, che abbiano avuto i figli prima di tale data e che dunque al momento del parto avevano perduto automaticamente la cittadinanza ai sensi della legge precedentemente in vigore. Il rifiuto dell'amministrazione di accettare le richieste di cittadinanza italiana per linea materna derivanti da ave italiane nate prima del 1° Gennaio del 1948, legittima gli odierni ricorrenti ad agire giudizialmente per il riconoscimento dei propri diritti al riconoscimento della cittadinanza italiana”).
Il , in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio il 16 giugno 2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il resistente lamentava l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse ad agire CP_4 dei ricorrenti, non essendo ancora decorso il termine di legge di 730 giorni, previsto per l'espletamento della pratica amministrativa di cittadinanza e non avendo i ricorrenti dedotto di avere mai presentato la domanda al Consolato d'Italia in Brasile, nonché argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale, sia per la mancanza della prova della data di arrivo dell'avo in Brasile, il quale, ad ogni modo, sarebbe comunque stato coinvolto nei vari processi di stabilizzazione di massa brasiliani (perdendo dunque la cittadinanza italiana e di conseguenza interrompendo il diritto a trasmetterla iure sanguinis ai sui discendenti), sia perché la discendenza de qua, va considerata in ragione del vecchio principio, contemplato dal Codice Civile italiano del 1865, dell'unicità della cittadinanza, vigente all'epoca e sancito dalla Legge 555/1912.
In ultimo, il resistente ha chiesto la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art CP_4
295 c.p.c., in attesa dell'esito della pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992, siccome sollevata dal tribunale di OG
(procedimento N. R.G. 3080/2024, con ordinanza del 26 novembre 2024).
Attraverso il deposito di note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 18 giugno 2025, la difesa dei ricorrenti si riportava integralmente al ricorso introduttivo, e alle conclusioni ivi formulate nonché alla documentazione prodotta, impugnando e contestando tutto quanto dedotto e argomentato dal resistente;
insisteva pertanto per l'accoglimento integrale della domanda con condanna alle CP_4 spese di lite “in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
In data 26 giugno 2025, scaduti i termini per le note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in riserva per la decisione.
Il Pubblico Ministero, regolarmente notiziato, non presentava osservazioni.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
6 Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_4 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
I ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, deducono di non essere riusciti a prenotare un appuntamento presso il competente Consolato in Brasile, attraverso l'unica modalità prevista, ovvero
7 quella telematica sul portale “PRENOT@MI”, depositando come prova dei tentativi alcuni screenshot, effettuati dai ricorrenti una sola volta ciascuno e privi, comunque, di una data di riferimento, che invitavano ad effettuare un nuovo tentativo il mese successivo, avendo la lista già
“raggiunto il limite massimo di iscrizioni per il mese corrente” (Cfr. doc. in atti n° 17); inoltre i ricorrenti argomentano che le loro richieste non potrebbero mai essere evase entro i termini di legge considerato che “alla data odierna risultano in via di presentazione i richiedenti iscritti nella lista anno 2011, così come risulta dalle comunicazioni ufficiali pubblicate sul sito del consolato”, rimandando al sito consolare (Cfr. doc. in atti n° 18) e che“inoltre dalle sole liste pubblicate sul sito
– anno 2018 – 2019– 2020- 2021 fino ad ottobre (ALL.19 – liste anno 2018-19-20-21) i richiedenti relativi ai suddetti anni risultano essere oltre 90 mila unità e considerato altresì che da rilevazioni pubblicate su riviste specializzate (ALL.20 – ARTICOLO RIVISTA CITTADINANZA ITALIANA) il consolato di sao paolo nel 2021 ha evaso in media 33,7 pratiche al giorno, ne discende che per la convocazione degli iscritti nelle liste dal 2018 al 2021 (fino ad ottobre) occorreranno circa 2670 giorni (=90000/33,7), ossia circa 7 anni e mezzo (=2670/365). Ovviamente tutto ciò senza considerare le liste degli anni tra il 2012 e il 2017 che non risultano più pubblicate per motivi di privacy” (Cfr. docc. in atti nn° 19-20-21).
In conclusione, non è stata raggiunta la prova dell'avvenuto inoltro della domanda in via amministrativa, la quale deve essere considerata omessa.
Detta conclusione assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione. Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art.
100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento
e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del
8 merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti, non avendo dato prova di avere recentemente tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, avendo effettuato un unico accesso a testa, sulla piattaforma telematica “PRENOT@MI”, in date non specificate e, soprattutto, senza avere mai effettuato nuovi tentativi (così come suggerito nelle stesse risposte automatiche), non vantino alcun interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui i tempi di attesa dell'evasione delle domande di cittadinanza da parte del consolato brasiliano sarebbero molto lunghi, dovendosi considerare la circostanza come non provata.
Infatti, tutte le prove allegate al ricorso (Cfr. doc. 18-19-20-21), riguardano presunti ritardi risalenti al lontano 2022 (oltre a riportare le liste nelle quali sono inseriti i richiedenti degli anni compresi tra il 2018 ed il 2023) e non sono state fornite prove riguardo gli attuali tempi di attesa.
Al riguardo si rileva che i ricorrenti avrebbero dovuto provare i diversi tentativi di presentazione della domanda amministrativa e dettagliatamente argomentare sugli attuali tempi di attesa di evasione delle istanze e, contestualmente, dare adeguata dimostrazione della circostanza per cui essi siano ben superiori all'attualità ai 730 giorni di legge.
In definitiva, considerata l'omessa prova dell'invio della domanda amministrativa, unitamente all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa, che non può presumersi - sic et simpliciter ed in via automatica - essere sempre superiore ai 730 giorni di legge,
9 la domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire.
In ultimo, non rileva quanto argomentato in ricorso a proposito della presenza di un passaggio generazionale in linea femminile, avvenuto in epoca precostituzionale, considerato che la discendenza de qua va considerata per “linea paterna”, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del
1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nei passaggi generazionali della trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti è Persona_10
nata il 07.04.1926, la quale può trasmettere il diritto “iure sanguinis” alle figlie
[...] [...]
nate rispettivamente il 25 settembre del Persona_15 Parte_6
1948 ed il 24 ottobre del 1965, senza che si possano subire interruzioni, in quanto le ultime due nate dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Pertanto, è indubbio che nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano prevede che il riconoscimento dello status civitatis spetti al e la relativa Controparte_4 domanda debba essere presentata in via amministrativa.
Talché persiste l'assenza di interesse ad agire per i ricorrenti, anche alla luce delle superiori argomentazioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti devono rifondere al CP_4 resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa (per cui vanno applicati i valori minimi) e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla CP_4 fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
10 Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, il 26 luglio 2025
Il Giudice unico
Flavio Tovani
11