Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00164/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00620/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 620 del 2020, proposto da ZA CO & Figli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ida Maria Dentamaro e Nicola Dentamaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carovigno, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Frediani, Andrea Ciardo, Riccardo Schininà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per il risarcimento del danno
subito dalla società ricorrente a causa degli illegittimi provvedimenti adottati, nonché degli illeciti comportamenti tenuti dal Comune di Carovigno in relazione al piano di lottizzazione in località Pantanagianni, compreso in zone T25 ( turistico – residenziale di ristrutturazione e completamento ) e T35 ( turistico – residenziale di espansione ) del Programma di Fabbricazione vigente;
previa, ove occorra,
declaratoria di nullità
o comunque annullamento della nota del Responsabile dell’area 3 Lavori Pubblici del Comune di Carovigno, datata 24 febbraio 2020, in quanto violativa/elusiva di giudicato inter partes , comunque illegittima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carovigno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa LE AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 18 maggio 2020 e notificato il successivo 16 giugno 2020, la società ricorrente ha adìto questo TAR per ottenere la condanna del Comune di Carovigno al risarcimento dei danni che lamenta di aver patito per gli atti e i comportamenti illegittimi dell’amministrazione intimata, determinanti la mancata (o ritardata) stipula della convenzione attuativa del Piano di lottizzazione in località “Pantagianni” e la conseguente mancata (o, eventualmente, ritardata) vendita dei suoli di sua proprietà e degli immobili ivi da edificare.
La domanda risarcitoria si inserisce all’interno di un complesso e risalente contenzioso tra l’amministrazione comunale e i proprietari delle aree interessate, che hanno già in precedenza promosso azione avanti al giudice amministrativo ai fini dell’esecuzione del progetto di lottizzazione edilizia.
In data 17 giugno 2020 si è costituito in giudizio, con atto di mera forma, il Comune di Carovigno.
In data 16 dicembre 2025 la società ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, chiedendo conseguente declaratoria, a spese compensate.
Con memoria depositata in data 22 dicembre 2025 l’amministrazione comunale ha spiegato difese, chiedendo la condanna di controparte alle spese di lite, deducendo l’infondatezza delle pretese azionate in giudizio.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 28 gennaio 2026, alla quale, previa discussione, è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a termini dell’art. 35, comma 1, lett. c) del codice di rito.
Secondo consolidato orientamento, infatti, “ Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o di diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso cioè che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può esclusivamente dichiarare l'improcedibilità del ricorso. ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 4 giugno 2025 n. 10913; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 1 luglio 2025, n. 1138).
Le spese di lite vanno compensate, considerato che le difese spiegate in giudizio dall’amministrazione sono successive alla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, svoltasi in modalità telematica da remoto, con l'intervento dei magistrati:
AN AS, Presidente
LE AR, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AR | AN AS |
IL SEGRETARIO