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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/05/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 2908 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
nata a [...] in data [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Papalini, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] ed ivi residente, CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Girotti, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 18 dicembre 2024, i Sig.ri
[...]
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere Pt_1 CP_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie Per_1
Per_ (Viterbo, 1.10.2019) e (Viterbo, 15.07.2022), riconosciute da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" per circa 10 anni e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale delle figlie.
Quanto alle statuizioni economiche, entrambi i coniugi hanno dedotto di essere occupati in qualità di lavoratori dipendenti, ed in particolare la di Pt_1
lavorare presso il panificio “Valle Etrusca”, mentre il di lavorare presso CP_1
l'impresa edile Lenzo.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 13.02.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 24 aprile 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 CP_1
iscritto al n. 2908 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
[...]
2024, per l'effetto dispone:
A) affido delle figlie minori , di anni 5, e , di anni 2, ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica presso la madre;
B) la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
C) il padre terrà i figli presso di sé seguendo il seguente calendario a settimane alterne: . PRIMA e TERZA settimana del mese – fine settimana con il padre,
2 che le avrà con sé dalle 17 del venerdì alle 21 della domenica, quando le riporterà a casa dalla madre dopo averle fatte cenare: il padre, inoltre, terrà le figlie con sé un pomeriggio alla settimana (da individuarsi di comune accordo ma in modo fisso) dalle ore 17 con pernotto e sino alle ore 8 del giorno successivo, quando le condurrà a scuola ovvero a casa della madre. SECONDA
e settimana del mese – fine settimana con la madre: il padre terrà le Per_5
figlie con sé due pomeriggi alla settimana (da individuarsi di comune accordo ma in modo fisso) dalle ore 17 con pernotto e sino alle ore 8 del giorno successivo, quando le condurrà a scuola ovvero a casa della madre;
inoltre, nella stessa settimana il padre terrà le figlie con sé un terzo pomeriggio, senza pernotto, riportandole a casa dalla madre prima di cena;
le figlie trascorreranno alternativamente di anno in anno con il padre e con la madre i giorni festivi, seguendo il seguente calendario che, per concorde volontà delle parti, si applicherà a decorrere dalle festività del corrente anno: - Vigilia di Natale 2024 con la madre - Natale e Santo Stefano 2024 con il padre - 30-31 dicembre
2024/Capodanno 2025 con la madre - Epifania 2025 con il padre - Pasqua 2025 con la madre - Lunedì dell'Angelo 2025 con il padre - 25 aprile 2025 con la madre - 1° maggio 2025 con il padre - 2 giugno 2025 con la madre - Ferragosto
2025 con il padre - 1° novembre 2025 con la madre - 8 dicembre 2025 con il padre e dalla Vigilia di Natale 2025 il calendario si invertirà;
i genitori trascorreranno insieme alle bambine il giorno del rispettivo compleanno, ove ciò non costituisca motivo di tensione. Laddove questa soluzione non sia attuabile, il giorno del compleanno di ciascuna figlia sarà organizzato in modo tale che un genitore potrà stare a pranzo con la festeggiata e la sorella e l'altro genitore potrà stare a cena con le bimbe, osservandosi il principio dell'alternanza annuale;
per la festa di compleanno dei genitori e le Feste del Papà e della Mamma, le minori trascorreranno la ricorrenza col relativo festeggiato, con possibilità di recuperare le già menzionate giornate da parte dell'altro genitore, laddove cadano nel giorno di spettanza del “predetto”;
lo stesso è a dirsi per le feste di compleanno dei nonni materni e paterni;
entro il 31 maggio di ciascun anno i genitori si accorderanno per la gestione
3 delle vacanze estive delle figlie e ciascuno indicherà due settimane non consecutive da trascorrere con le figlie nei mesi di luglio e agosto;
le due settimane di ferie esclusive estive potranno essere anche consecutive a partire
Per_ dal compimento dei 4 anni della figlia più piccola, e quindi dopo il 15 luglio 2026; il genitore che non avrà indicato entro il 31 maggio il periodo di ferie esclusive non perderà il relativo diritto, dovendosi però adattare alle eventuali scelte già operate dall'altro. Nel periodo di ferie esclusive presso un genitore sarà comunque garantito all'altro almeno un contatto telefonico quotidiano, preferibilmente nella fascia oraria 17:00 – 19:00;
D) il padre contribuirà al mantenimento delle figlie minori versando alla madre la somma mensile di euro 200,00 (euro 100,00 per ciascuna figlia) a far data dal mese di novembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Civitavecchia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a novembre 2025 e base novembre 2024; quanto al vestiario, ciascun genitore provvederà autonomamente a provvedersi di quanto necessario alle bambine, sia ordinario che straordinario, di talché le figlie avranno un guardaroba a casa del padre ed un guardaroba a casa della madre;
E) i ricorrenti concordano che l'assegno unico per i figli venga trattenuto interamente dalla madre, rinunciando espressamente il signor al 50% di CP_1
sua spettanza in favore della signora Pt_1
F) i genitori concordano che, in caso di febbre delle minori, le stesse rimangano a casa con la madre, con facoltà per il padre di poter far loro visita previo accordo con la madre circa gli orari e diritto per il predetto di recuperare i giorni non goduti, mentre in caso di infreddature o malanni di altra natura, senza febbre, rimarranno in vigore le previsioni generali in tema di permanenza presso l'uno e l'altro genitore, confidando nel buon senso dei predetti;
G) entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambio di residenza e/o domicilio ai sensi di legge e autorizzano reciprocamente il rilascio/rinnovo del passaporto o altro documento equipollente;
H) qualsiasi pubblicazione sulle piattaforme social delle immagini delle minori potrà avvenire solamente previo l'espresso consenso di entrambi i genitori;
4 Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 9 maggio 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso dott.ssa Roberta Nardone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 2908 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra:
nata a [...] in data [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Papalini, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] ed ivi residente, CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Girotti, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 18 dicembre 2024, i Sig.ri
[...]
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere Pt_1 CP_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie Per_1
Per_ (Viterbo, 1.10.2019) e (Viterbo, 15.07.2022), riconosciute da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" per circa 10 anni e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale delle figlie.
Quanto alle statuizioni economiche, entrambi i coniugi hanno dedotto di essere occupati in qualità di lavoratori dipendenti, ed in particolare la di Pt_1
lavorare presso il panificio “Valle Etrusca”, mentre il di lavorare presso CP_1
l'impresa edile Lenzo.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 13.02.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 24 aprile 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della prole.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 CP_1
iscritto al n. 2908 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
[...]
2024, per l'effetto dispone:
A) affido delle figlie minori , di anni 5, e , di anni 2, ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica presso la madre;
B) la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli;
C) il padre terrà i figli presso di sé seguendo il seguente calendario a settimane alterne: . PRIMA e TERZA settimana del mese – fine settimana con il padre,
2 che le avrà con sé dalle 17 del venerdì alle 21 della domenica, quando le riporterà a casa dalla madre dopo averle fatte cenare: il padre, inoltre, terrà le figlie con sé un pomeriggio alla settimana (da individuarsi di comune accordo ma in modo fisso) dalle ore 17 con pernotto e sino alle ore 8 del giorno successivo, quando le condurrà a scuola ovvero a casa della madre. SECONDA
e settimana del mese – fine settimana con la madre: il padre terrà le Per_5
figlie con sé due pomeriggi alla settimana (da individuarsi di comune accordo ma in modo fisso) dalle ore 17 con pernotto e sino alle ore 8 del giorno successivo, quando le condurrà a scuola ovvero a casa della madre;
inoltre, nella stessa settimana il padre terrà le figlie con sé un terzo pomeriggio, senza pernotto, riportandole a casa dalla madre prima di cena;
le figlie trascorreranno alternativamente di anno in anno con il padre e con la madre i giorni festivi, seguendo il seguente calendario che, per concorde volontà delle parti, si applicherà a decorrere dalle festività del corrente anno: - Vigilia di Natale 2024 con la madre - Natale e Santo Stefano 2024 con il padre - 30-31 dicembre
2024/Capodanno 2025 con la madre - Epifania 2025 con il padre - Pasqua 2025 con la madre - Lunedì dell'Angelo 2025 con il padre - 25 aprile 2025 con la madre - 1° maggio 2025 con il padre - 2 giugno 2025 con la madre - Ferragosto
2025 con il padre - 1° novembre 2025 con la madre - 8 dicembre 2025 con il padre e dalla Vigilia di Natale 2025 il calendario si invertirà;
i genitori trascorreranno insieme alle bambine il giorno del rispettivo compleanno, ove ciò non costituisca motivo di tensione. Laddove questa soluzione non sia attuabile, il giorno del compleanno di ciascuna figlia sarà organizzato in modo tale che un genitore potrà stare a pranzo con la festeggiata e la sorella e l'altro genitore potrà stare a cena con le bimbe, osservandosi il principio dell'alternanza annuale;
per la festa di compleanno dei genitori e le Feste del Papà e della Mamma, le minori trascorreranno la ricorrenza col relativo festeggiato, con possibilità di recuperare le già menzionate giornate da parte dell'altro genitore, laddove cadano nel giorno di spettanza del “predetto”;
lo stesso è a dirsi per le feste di compleanno dei nonni materni e paterni;
entro il 31 maggio di ciascun anno i genitori si accorderanno per la gestione
3 delle vacanze estive delle figlie e ciascuno indicherà due settimane non consecutive da trascorrere con le figlie nei mesi di luglio e agosto;
le due settimane di ferie esclusive estive potranno essere anche consecutive a partire
Per_ dal compimento dei 4 anni della figlia più piccola, e quindi dopo il 15 luglio 2026; il genitore che non avrà indicato entro il 31 maggio il periodo di ferie esclusive non perderà il relativo diritto, dovendosi però adattare alle eventuali scelte già operate dall'altro. Nel periodo di ferie esclusive presso un genitore sarà comunque garantito all'altro almeno un contatto telefonico quotidiano, preferibilmente nella fascia oraria 17:00 – 19:00;
D) il padre contribuirà al mantenimento delle figlie minori versando alla madre la somma mensile di euro 200,00 (euro 100,00 per ciascuna figlia) a far data dal mese di novembre 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Civitavecchia, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione a novembre 2025 e base novembre 2024; quanto al vestiario, ciascun genitore provvederà autonomamente a provvedersi di quanto necessario alle bambine, sia ordinario che straordinario, di talché le figlie avranno un guardaroba a casa del padre ed un guardaroba a casa della madre;
E) i ricorrenti concordano che l'assegno unico per i figli venga trattenuto interamente dalla madre, rinunciando espressamente il signor al 50% di CP_1
sua spettanza in favore della signora Pt_1
F) i genitori concordano che, in caso di febbre delle minori, le stesse rimangano a casa con la madre, con facoltà per il padre di poter far loro visita previo accordo con la madre circa gli orari e diritto per il predetto di recuperare i giorni non goduti, mentre in caso di infreddature o malanni di altra natura, senza febbre, rimarranno in vigore le previsioni generali in tema di permanenza presso l'uno e l'altro genitore, confidando nel buon senso dei predetti;
G) entrambi i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambio di residenza e/o domicilio ai sensi di legge e autorizzano reciprocamente il rilascio/rinnovo del passaporto o altro documento equipollente;
H) qualsiasi pubblicazione sulle piattaforme social delle immagini delle minori potrà avvenire solamente previo l'espresso consenso di entrambi i genitori;
4 Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 9 maggio 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso dott.ssa Roberta Nardone
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