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Ordinanza collegiale 22 aprile 2023
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01045/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le CH
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2023, proposto da
Vodafone Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Mele, Veronica Vitagliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Corridonia, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Forte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. Del provvedimento del Comune di Corridonia (Mc) prot.32567 datato 03.12.2022 e pervenuto a mezzo pec in pari data con il quale si comunica il rigetto dell'istanza ex art. 87 bis D.lgs 259/03 depositata da Vodafone Italia S.p.a. in data 4.07.2022 (impianto sito in via Sejano n. 59 fg 41 p.lla 802)
2. di tutti gli atti presupposti e consequenziali, comunque connessi;
e l’accertamento e declaratoria:
della formazione del titolo abilitativo per silenzio assenso formatosi ai sensi dell'art 87 bis del D. Lgs. 259/2003, sull'istanza prodotta dalla ricorrente all'ente comunale in data 04 luglio 2022, finalizzata alla modifica della Stazione Radio Base esistente e sita nel Comune di Corridonia (Mc) in via Sejano n. 59 s (fg 41 p.lla 802);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Corridonia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. IO IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota depositata in data 9 novembre 2025. Vodafone Italia SpA, alla luce del parere negativo reso da RP CH e della impossibilità di attivare l’impianto anche in caso di annullamento del provvedimento di rigetto ex articolo 87 bis d.lgs 259/2003, oggetto dell’odierna impugnazione, chiedeva la dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso.
Con nota in data 2 dicembre 2024, il Comune di Corridonia prendeva atto del deposito della istanza di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della controparte e chiedeva che il ricorso passasse in decisione senza discussione, lasciando al Tribunale ogni valutazione in merito alla richiesta avversaria di compensazione delle spese di lite.
Per quanto sopra, il Tribunale dichiara la sopravvenuta carenza interesse sul ricorso in epigrafe.
In ragione della complessità tecnica della controversia si ritiene sussistano le ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le CH (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA IG, Presidente
IO IU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IU | Renata MA IG |
IL SEGRETARIO