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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1683.
(Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore).
Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantita' e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.
Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare.
Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarita' dei documenti.
(Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore).
Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantita' e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.
Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare.
Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarita' dei documenti.
Commentari • 18
- 1. Cassazione civile n. 20808/2010https://www.brocardi.it/ · 222.77101
[…] inadempimenti od omissioni dei soggetti incaricati al trasporto delle cose oggetto di spedizione, era affetta da nullità). (massima n. 2) La responsabilità del vettore nei confronti del mittente (o del subvettore nei confronti del subcommittente) per la perdita della merce non è esclusa o attenuata dalla omessa indicazione da parte del mittente della natura, quantità o peso di tale merce a norma dell'art. 1683 c.c. se manchi ogni collegamento causale tra l'omissione o inesattezza delle indicazioni predette ed il fatto che ha determinato la predetta perdita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, […]
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Giurisprudenza • 267
- 1. Trib. Teramo, sentenza 05/09/2025, n. 1018Provvedimento: […] soggetto alla disciplina dettata dagli art. 1683 ss. c.c ., […] ai sensi e per gli effetti dell'art. 1683 c.c ., […] non sussiste più la presunzione iuris ed de iure che la perdita dei valori non denunciati sia dovuta a fatto stesso del mittente – attualmente combinando l'onere dell'esatta indicazione della natura delle cose da trasportare (a carico del mittente ex art. 1683 c.c . 1° comma) con la sanzione per cui sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni ( art. 1683 terzo comma c.c .) e con il principio secondo il quale il vettore non risponde della perdita o avaria che deriva dal fatto del mittente […]Leggi di più...
- vendita con spedizione·
- art. 1693 c.c.·
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- responsabilità vettoriale