Articolo 1683 del Codice civile
Articolo 1682Articolo 1684
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19 aprile 1942
Art. 1683.

(Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore).

Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantita' e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.

Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare.

Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarita' dei documenti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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