TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 03/06/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Paola Belvedere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta a N. 2133/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Moglia ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Parma, Galleria Bassa dei Magnani
n. 7
contro
, contumaci Controparte_1
In punto di: usucapione
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza in data 13.5.2025
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
dopo aver dedotto di essere già comproprietaria di taluni Parte_1 immobili posti nel Comune di Pellegrino Parmense come meglio identificati nell'atto introduttivo, ha rappresentato che da oltre venti anni possiede i predetti beni in via esclusiva senza contestazioni da parte di alcuno e in modo pubblico, pacifico e ininterrotto. Ha, quindi, chiesto che venga dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della piena proprietà degli immobili per cui è causa e, dunque, delle restanti quote facenti capo alla parte convenuta.
Nessuno si è costituito per parte convenuta, di cui ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
La domanda è fondata e merita, quindi, accoglimento.
Si rileva, in particolare, che i testi escussi, , e Testimone_1 Testimone_2
, hanno confermato che utilizza e si occupa da oltre Testimone_3 Parte_1 venti anni in via esclusiva degli immobili per cui è causa in difetto di rivendicazioni e contestazioni da alcuno. Nello specifico, per quanto riguarda il fabbricato, è emerso che l'attrice da oltre venti anni provvede alla relativa manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, avendo fatto eseguire un intervento di consolidamento della struttura portante del fabbricato stesso, la sistemazione della facciata esterna, la ristrutturazione dei balconi, la sostituzione di parte degli infissi, la ristrutturazione del bagno e della cucina, la riparazione dell'impianto idrico, il tinteggio delle pareti interne, la verniciatura degli infissi, e sostenendo per l'intero i relativi costi;
allo stesso modo, con riferimento ai terreni, è emerso che l'attrice da oltre venti anni provvede, anche con l'ausilio di persone dalla medesima incaricate, allo sfalcio dell'erba e al taglio dei boschi, trattenendo parte del legname per il proprio consumo e in parte vendendolo a terzi.
Tenuto, quindi, conto delle dichiarazioni univoche rese dai testi escussi in uno alla documentazione versata in atti e al comportamento processuale della parte convenuta rimasta contumace, deve ritenersi provato che la comproprietaria abbia usucapito la quota degli altri comproprietari convenuti per Parte_1 avere esteso la propria signoria di fatto sulla res communis sin da oltre venti anni in termini di esclusività, godendo dei beni in modo inconciliabile con la
2 possibilità di godimento altrui e, quindi, con una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non uti con dominus.
La domanda proposta merita, pertanto, accoglimento.
Nulla sulle spese di lite in ragione della natura del giudizio e della mancata opposizione di parte convenuta rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, nella persona del Giudice Unico dott. Paola Belvedere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) accerta e dichiara che è divenuta proprietaria esclusiva per Parte_1 intervenuta usucapione dei immobili censiti come segue:
Catasto Fabbricati del Comune di Pellegrino Parmense: foglio 54, mappale 450 (cat. A/3, cl. 2, consistenza 14 vani, sup. totale 335 mq, Rendita € 607,35); foglio 54, mappale 450 (ente urbano, ha 00.09.00);
Catasto Terreni del Comune di Pellegrino Parmense: foglio 54, mappale 132 (seminativo, cl. 3, sup 88 mq, RD € 0,23, RA €
0,45); foglio 54, mappale 209 (bosco ceduo, cl. 2, sup.
4.980 mq, RD € 5,14, RA
€ 0,77); foglio 54, mappale 210 (seminativo, cl. 3, sup. 18.500 mq, RD € 47,77, RA
€ 95,54); foglio 54, mappale 235 (bosco ceduo, cl. 2, sup. 480 mq, RD € 0,50, RA €
0,07);
2) ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio di provvedere alla trascrizione della presente sentenza di intervenuta usucapione con esonero da responsabilità;
3) nulla sulle spese di lite.
Così è deciso in Parma in data 3.6.2025.
Il Giudice Unico dott. Paola Belvedere
3