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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 905/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore
3) dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 905/2022 R.G. promossa da:
C.F. P. IVA con sede in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Cuorgné (TO), via Garibaldi n. 9, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore,
, C.F. e P. IVA con sede Parte_2 P.IVA_3 in Rivara (TO), corso Ogliani n. 9, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore,
, C.F. con sede in Parte_3 P.IVA_4
Prascorsano (TO), piazza Giacomo Enrietti n. 1, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Francesco Dal Piaz del foro di Torino, PEC presso il cui studio sono Email_1 elettivamente domiciliati in Torino, via Sant'Agostino n. 12
- APPELLANTI -
CONTRO
1 Controparte_1
, C.F. con sede in Castellamonte (TO), strada del Ghiaro
[...] P.IVA_5
Inferiore, in persona dei Commissari prof. avv. Paolo Benazzo e dott.ssa CP_1
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Nicola Bottero Persona_1 del foro di Torino, PEC presso il cui studio Email_2
è elettivamente domiciliato in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 94
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 13 giugno 2022, il Parte_1
l' e l
[...] Parte_2 Parte_3
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 535/2022,
[...]
emessa in data 3 maggio 2022 dal Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica,
pubblicata il 4 maggio 2022 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“1) accerta e dichiara la validità ed efficacia dello scioglimento del
[...]
dal contratto costitutivo del Controparte_2 diritto di superficie sul terreno contraddistinto in mappa alle particelle nn. 138- 150-151-152-153-
154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-584-660-661-665 del foglio n. 7 del Comune di
Rivara, stipulato dal in con la Controparte_1 CP_3 Controparte_4 [...] in data 21 febbraio 2000 e dal collegato contratto di appalto di servizi stipulato dalle parti Pt_2 in pari data;
2) convalida l'offerta per intimazione ex art. 1216 c.c. notificata dal
[...]
alla in data 1 ottobre Controparte_1 Parte_4
2018;
[... 3) condanna l' l' e il Parte_2 Parte_3 Pt_1
quali aventi causa della a prendere possesso del terreno Pt_1 Parte_4 di loro proprietà, contraddistinto in mappa alle particelle nn. 138-150-151-152-153-154-155-156-
157-158-159-160-161-162-163-164-165-584-660-661-665 del foglio n. 7 del Comune di Rivara;
4) accerta e dichiara che il Controparte_1 si è liberato dall'obbligo di restituire gli immobili sopra indicati all' Parte_2 all' e al quali aventi causa della Parte_3 Parte_1 [...]
a tutti gli effetti di legge, dal momento della consegna degli stessi al Parte_4 sequestratario nominato dal Presidente della Corte d'Appello di Torino, avvenuta in data 4 dicembre
2019, autorizzando il medesimo sequestratario a consegnare detti immobili agli Enti convenuti;
5) pone a carico dell' dell' e del Parte_2 Parte_3
quali aventi causa della tutte le spese Parte_1 Parte_4 inerenti e conseguenti alla nomina del sequestrario degli immobili sopra indicati, comprensive del compenso dello stesso sequestratario, a far data dal 27.06.2012;
2 6) accerta e dichiara l'intervenuta estinzione del diritto di superficie costituito a favore del
sul terreno contraddistinto in Controparte_1 mappa alle particelle nn. 138-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-
165-584-660-661-665 del foglio n. 7 del Comune di Rivara, ed il conseguente consolidamento della piena proprietà del medesimo terreno e delle opere edili su di esso realizzate in capo all'
[...]
all' e al quali aventi Parte_2 Parte_3 Parte_1 causa della con effetto dallo scioglimento del Commissario Parte_4 straordinario del dal contratto Controparte_1 costituivo del suddetto diritto di superficie ex art. 50 d. lgs. 270/1999 (27.06.2012);
7) visto l'art. 2651 c.c., ordina alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
8) accerta e dichiara che, con effetto dallo scioglimento del del Controparte_2
dal contratto costituivo del Controparte_1 diritto di superficie sui terreni sopra indicati siti nel Comune di Rivara (27.06.2012), tutti gli oneri relativi alla gestione post mortem della discarica ubicata sui medesimi terreni sono a carico della
Parte_4
9) condanna l' l' e il Parte_2 Parte_3 Parte_1
quali aventi causa della in solido tra loro, al pagamento
[...] Parte_4 in favore del la somma di euro Controparte_1
10.000,00 oltre agli interessi legali dalla messa in mora al saldo;
10) condanna l' l' e il Parte_2 Parte_3 Parte_1
quali aventi causa della in solido tra loro, alla rifusione
[...] Parte_4 in favore del delle spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in euro 286,00 per spese ed euro 8.000,00 oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, come per legge”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
Ai sensi del disposto dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e delle successive modifiche ed integrazioni, in specie operate dall'art. 221, quarto comma, del d.l. n.
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19, nella presente causa le udienze tenutesi nell'anno 2022 si sono svolte con la modalità della trattazione scritta, successivamente invece con le usuali modalità procedurali.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
3 - in via principale, nel merito, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado, che di seguito si riportano:
- In via principale: rigettare le domande avversarie avanzate in primo grado in quanto infondate per i motivi esposti,
- accertare e dichiarare l'invalidità ed inefficacia dello scioglimento del Commissario
Straordinario del dal contratto di appalto di servizi stipulato in data 21.02.2000 e CP_5 dal contratto costitutivo del diritto di superficie in pari data;
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'offerta per intimazione ex art. 1216 c.c. notificata dal
alla in data 1.10.2018 e, per l'effetto, CP_5 Controparte_6 revocarne la convalida;
- accertare e dichiarare che tutte le spese inerenti e conseguenti alla nomina del sequestratario, comprensive del compenso del medesimo, devono essere sostenute dal;
CP_5
- revocare l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta estinzione del diritto di superficie costituito a favore del sul terreno contraddistinto in mappa alle particelle nn. 138- CP_5
150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-584-660-661-665 del foglio
n. 7 del Comune di RIVARA e per l'effetto, revocare la trascrizione ex art. 2651 c.c. della Sentenza di primo grado presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- accertare e dichiarare che tutti gli oneri relativi alla gestione post mortem della Discarica ubicata sui medesimi terreni sono a carico del;
CP_5
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal dall' Controparte_7 [...]
e dall' al . Parte_2 Parte_3 CP_5
In ogni caso, col favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese generali al 15%,
IVA e CPA”.
Per parte AT:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, Respingere l'avversario appello e confermare integralmente l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e compensi tutti relativi a entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
Con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto difensore, nella sua qualità di procuratore antistatario di parte appellata”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Il Controparte_1
(di seguito ha agito in giudizio avverso il
[...] Controparte_5
4 l' e Parte_1 Parte_2
l allegando quanto segue: Parte_3
- di aver stipulato, con atto in data 21 febbraio 2000, con la
[...]
un contratto costitutivo di diritto di Parte_4
superficie, in suo favore, per anni trenta, sul terreno sito nel Comune di Rivara,
accatastato a foglio n. 7, particelle n. 138-150-151-152-153-154-155-156-157-
158-159-160-161-162-163-164-165-584-660-661-665, al fine di costruire le opere edili strumentali alla gestione “post mortem” della discarica ivi ubicata e quelle altre comunque rientranti nello Statuto del Controparte_5
- che, con sentenza del 21 febbraio 2010, il Tribunale di Ivrea ha dichiarato lo stato di insolvenza del i sensi della legge n. 270/99; Controparte_5
- che, con successivo decreto del 3 maggio 2010, il medesimo Tribunale ha ammesso il alla procedura di amministrazione Controparte_5
straordinaria e, in data 21 maggio 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico
ha nominato quale Commissario Straordinario il prof. avv. Persona_2
- che, con lettera del 27 giugno 2012, ricevuta il 28 giugno 2012, il Commissario
Straordinario ha comunicato alla Parte_4
la propria volontà di sciogliersi dal sopracitato contratto
[...]
costitutivo del diritto di superficie ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 270/99;
- che, in data 19 dicembre 2017, il Commissario Straordinario ha espressamente invitato la a prendere in Parte_4
consegna gli immobili oggetto del contratto costitutivo del diritto di superficie;
- che, non avendo la acconsentito Parte_4
a prendere in consegna i predetti immobili, in data 1° ottobre 2018, il
Commissario Straordinario le ha notificato atto di intimazione a ricevere in consegna detti immobili ex art. 1216 c.c.;
5 - che, in data 15 ottobre 2018, l'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Ivrea si è recato presso l'immobile sopra indicato e ha redatto il verbale di offerta per intimazione, nel quale ha dato atto che nessuno era comparso per la parte intimata, sicché l'offerta era da intendersi come non accettata;
- che, con ricorso ex artt. 1216, c. 2 c.c. e 79 disp. att. c.c. del 20 febbraio 2019, il
Commissario Straordinario ha chiesto al Presidente del Tribunale di Ivrea di nominare un sequestratario degli immobili di cui sopra, ponendo le relative spese a carico della Parte_4
- che la si è costituita nel relativo Parte_4
procedimento avanti al Tribunale di Ivrea, chiedendo il rigetto del ricorso;
- che, se con decreto del 18 giugno 2019, il Tribunale di Ivrea aveva dichiarato inammissibile il ricorso, a seguito di reclamo ex art. 79, II comma, disp. att. c.c. al Presidente della Corte d'Appello di Torino, in data 1° agosto 2019, in accoglimento dello stesso la Corte d'Appello, con decreto in data 15 ottobre
2019, ha nominato, quale sequestratario dei terreni, l'arch. , Persona_3
condannando la alla rifusione a Parte_4
favore di parte reclamante delle spese relative a entrambe le fasi del procedimento;
- che, con decreto n. 23 del 22 novembre 2019, il Commissario Liquidatore della ha disposto il trasferimento dei Parte_4
terreni e fabbricati sopra indicati, con i rapporti giuridici a essi inerenti, ai seguenti Enti subentranti: Parte_2
e Parte_3 Parte_1
- di aver provveduto, in data 4 dicembre 2019, a consegnare le chiavi della discarica di Rivara al Sequestratario, con conseguente immissione di quest'ultimo nel possesso dell'area;
domandando, sulla base di tali allegazioni:
6 - di voler convalidare l'offerta per intimazione notificata alla
[...]
e, per l'effetto, di dichiarare tenuti e Parte_4
condannare gli enti convenuti, l' Parte_1 [...]
e l' Parte_2 Parte_3
, quali aventi causa della stessa
[...] Parte_4
a prendere possesso dei terreni oggetto di causa;
[...]
- di accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dello scioglimento del
Commissario straordinario dal contratto costitutivo del diritto di superficie sui predetti immobili e, conseguentemente, l'estinzione del predetto diritto di superficie e la piena proprietà degli stessi immobili in capo agli ENTI
CONVENUTI;
- di dichiarare tenuti e condannare i convenuti alla rifusione, in suo favore, delle spese anticipate per la gestione “post mortem” della discarica di Rivara.
Il l' e Parte_1 Parte_2
l , costituitisi in giudizio, hanno contestato Parte_3
la fondatezza di tali domande, allegando e sostenendo:
- che, tra le parti, sarebbero stati stipulati due contratti diversi e autonomi, il primo relativo alla costituzione del diritto di superficie e il secondo relativo a un appalto;
- che, quanto al contratto di appalto, l'art. 50 del d.lgs. 270/1999 non potrebbe trovare applicazione, posto che entrambi i contraenti avrebbero già adempiuto alle rispettive obbligazioni e, infatti, da un lato, la Parte_4
avrebbe costituito il diritto di superficie e ceduto la
[...]
volumetria, e, dall'altro lato, il vrebbe già realizzato tutte Controparte_5
le opere di ripristino ambientale;
- che l'omessa nomina da parte della Parte_4
di un professionista, ex art. 5 del contratto di appalto, incaricato di
[...]
sovraintendere alle opere di ripristino ambientale, di effettuare il collaudo e di
7 prendere in consegna i manufatti non potrebbe giustificare la mancata effettuazione, da parte del delle opere di ripristino Controparte_5
ambientale;
- che, anche con riferimento al contratto costitutivo del diritto di superficie, non potrebbe trovare applicazione l'art. 50 del d.lgs. 270/1999, posto che, ai sensi dell'art. 6 del contratto in questione, “il diritto di superficie viene costituito a titolo gratuito”, e che quindi non sussisterebbero obbligazioni ineseguite a carico delle Amministrazioni;
- l'infondatezza della pretesa risarcitoria di euro 10.000,00 a titolo di spese sostenute dal per gli interventi indifferibili di Controparte_5
conservazione e manutenzione della discarica, essendo Controparte_5
l'unico soggetto legittimato a gestire la discarica.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, in accoglimento delle domande attoree, in primo luogo ha dichiarato la legittimità dello scioglimento del del dal contratto costitutivo del Controparte_2 Controparte_5
diritto di superficie sui terreni oggetto di giudizio, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs.
270/1999, come pure dal contratto di appalto, sulla base delle seguenti considerazioni:
- i contratti stipulati dal A.S.A. con la CP_5 Parte_4
sono contratti “di durata” in quanto il diritto di superficie
[...]
sugli immobili oggetto di causa è stato costituito “per anni trenta a decorrere dalla data di stipulazione del presente atto”;
- alla data dell'accesso della parte attrice alla procedura di amministrazione straordinaria, residuavano rilevanti obbligazioni a carico non solo del ma anche della Controparte_5 Parte_4
come quella di sovrintendere, tramite il professionista da essa
[...]
incaricato, all'esecuzione delle opere di ripristino, quella di effettuare il collaudo di dette opere una volta terminata la loro esecuzione e quella di prendere in
8 consegna i manufatti che il avrebbe realizzato sull'area Controparte_5
oggetto del diritto di superficie;
- i due contratti, di costituzione del diritto di superficie e di appalto, sono da ritenersi inscindibilmente e causalmente collegati tra loro attraverso lo schema del collegamento negoziale, posto che l'attribuzione al el Controparte_5
diritto di superficie era funzionale a consentire a tale Amministrazione lo svolgimento delle attività necessarie ai fini della gestione “post mortem” della discarica;
- che tale collegamento negoziale emerge dal fatto che i due contratti sono stati stipulati in pari data, dalla durata coincidente degli stessi e dal fatto che la stessa con determinazione n. 31 in Parte_4
data 18 febbraio 2000, ha espressamente riconosciuto la correlazione tra i due contratti.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha condannato le parti Convenute, in solido tra loro, a rifondere le spese anticipate dal per la Controparte_5
manutenzione della discarica, necessarie per ragioni di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, pari ad euro 10.000,00.
In secondo luogo, il Giudice di prime cure ha proceduto a convalidare, ai sensi dell'art. 1216, II comma c.c., l'offerta per intimazione notificata in data 1° ottobre
2018 dal alla Controparte_5 Parte_4
così liberando il primo dall'obbligo di restituire gli immobili oggetto di causa alle
Amministrazioni proprietarie, con effetto dalla consegna dei predetti beni al
Sequestratario, avvenuta in data 4 dicembre 2019.
Il Tribunale, infine, avendo dichiarato l'estinzione del diritto di superficie costituito a favore del sull'area oggetto di causa, ha condannato i Controparte_5
Convenuti a rifondere tanto le spese sostenute dall'attore inerenti e conseguenti la nomina del sequestratario degli immobili, a far data dal 27 giugno 2012, quanto le spese di lite.
9 Gli Appellanti ritengono la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, articolando tre motivi d'impugnazione così rubricati:
- “erronea applicazione degli artt. 50 del d.lgs. 270/1999, 2967 c.c. e 115 c.p.c. in relazione al preteso scioglimento del contratto d'appalto di servizi”;
- “erronea applicazione degli artt. 50 del d.lgs. n. 270/1999 e dell'art. 14
Preleggi”, relativamente al contratto costitutivo di diritto di superficie;
- “erroneo accoglimento della richiesta risarcitoria avanzata dal CP_5
.
[...]
TE AT si è costituita nel giudizio di secondo grado, domandando il rigetto del presentato appello.
2. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO COSTITUTIVO DI DIRITTO DI SUPERFICIE
In ordine logico, appare opportuno esaminare innanzitutto il secondo motivo d'impugnazione avanzato dagli Appellanti, in quanto inerente la prima e principale statuizione della sentenza appellata, con la quale il Tribunale ha ritenuto accertato e dichiarato “la validità ed efficacia dello scioglimento del Controparte_2
dal
[...] Controparte_1
contratto costitutivo del diritto di superficie”, ritenendo, fra l'altro, tale contratto collegato a quello di appalto di servizi.
Gli Appellanti, premesso che, ai sensi del disposto dell'art. 50 del d.lgs. n. 270/1999
“il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, anche ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria”, premesso altresì che il diritto di superficie è stato costituito a titolo gratuito, sostengono che “non potevano residuare obbligazioni di alcun genere in capo alla Parte_4
e da questo fanno discendere che sarebbe stato da ritenersi inapplicabile
[...]
il disposto dell'art. 50 del d.lgs. n. 270/1999, in quanto norma speciale, non suscettibile di interpretazione estensiva, ex art. 14 delle Preleggi, come tale non estensibile “a contratti collegati o connessi”, ovvero in correlazione a collegamento
10 negoziale con il contratto di appalto di servizi contestualmente stipulato dalle stesse parti.
Tale motivo di gravame è infondato e non può trovare accoglimento.
Il contratto costitutivo di diritto di superficie per un periodo di tempo determinato,
ex art. 953 c.c., con il quale la ha Parte_4
concesso, alla il diritto di costruire e mantenere Controparte_1
determinate costruzioni sopra il suolo di dati terreni di sua proprietà, per un arco temporale di anni trenta, indicava espressamente la finalità “di costruire delle opere edili strumentali alla gestione 'post mortem' della discarica ivi ubicata e quelle altre comunque rientranti nello Statuto del ”, con l'obbligo per il Controparte_5
beneficiario di attenersi, nella costruzione, alle vigenti norme legislative e amministrative, e precisando le stesse come “asservite alla gestione della discarica di
Rivara nel periodo trentennale della mineralizzazione dei rifiuti, o quelle altre previste dallo Statuto della , precisando altresì che “qualora, per Controparte_1
qualsiasi motivo, le opere costruite non fossero più utilizzate dalla Controparte_1
le stesse verranno acquisite al patrimonio della
[...] Parte_4
anche prima della scadenza del termine” trentennale.
[...]
Un contratto è qualificabile come ad esecuzione continuata ove preveda prestazioni delle parti, fra loro interdipendenti, che si estendono nel tempo, senza soluzione di continuità, per tutta la sua durata. Il contratto de quo, costitutivo di un diritto di superficie a tempo determinato, non è un contratto a esecuzione continuata nella parte in cui costituisce un diritto reale a titolo gratuito, ma in esso, nel presente caso, sono previste obbligazioni ad esecuzione continuata: rilevano, in specie, quella di costruire opere finalizzate alla gestione 'post mortem' della discarica, ma anche di utilizzarle a tal fine, con l'espressa previsione, fra l'altro, già in sé estremamente indicativa, che ove, “per qualsiasi motivo”, “le opere costruite non fossero più utilizzate” dalla le stesse “verranno acquisite al patrimonio della Controparte_1 [...]
anche prima della scadenza del termine trentennale. Parte_4
11 Da questo già discende la sussistenza, ex art. 50 del d.lgs. n. 270/1999, del diritto potestativo di sciogliersi da detto contratto, spettante in capo al Commissario
e da questi correttamente esercitato. CP_2
Inoltre, il collegamento negoziale fra il contratto costitutivo del diritto di superficie e il contratto di appalto di servizi senz'altro sussiste, e dalla qualificazione dell'art. 50 del d.lgs. n. 270/1999 come norma che prevede eccezioni a norme generali non discende l'inapplicabilità delle regole comuni sul collegamento negoziale: i due contratti, pur se esaminati partitamente e pur conservando la loro autonomia, risultano collegati da un nesso funzionale, essendo diretti a realizzare un unico e complesso interesse economico, del che correttamente il Tribunale ha tenuto conto nella loro interpretazione, in specie nella ricostruzione della comune volontà delle parti.
3. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI
Gli Appellanti, con il primo motivo d'impugnazione, sostengono che anche in relazione al contratto d'appalto di servizi il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere sussistente in capo al il diritto di cui all'art. 50 del d.lgs. n. Controparte_2
270/1999, dolendosi in particolare del fatto che il giudice di prime cure avrebbe
“radicalmente disapplicato” l'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, avendo “fatto proprie dichiarazioni unilaterali di controparte, nonostante, quest'ultima, nel corso dell'intero giudizio, abbia omesso persino di chiarire quali fossero le opere che la avrebbe dovuto sovrintendere”, e avrebbe altresì Parte_4
disapplicato l'art. 115 c.p.c., avendo omesso di considerare che la controparte ha Contr dichiarato agli atti che “non consta l'esistenza [di] inadempimenti contrattuali di in bonis”, ovvero che il avrebbe adempiuto a tutti i propri Controparte_5
obblighi, dal che discenderebbe che non poteva residuare in capo alla committente alcun obbligo di sovraintendere alla realizzazione delle opere di ripristino ambientale.
Inoltre, non sarebbe stata comunque da ritenersi sussistente un'obbligazione non adempiuta di “prendere in consegna i manufatti”, posto che la “presa in consegna” non costituisce un'obbligazione negoziale.
12 Anche tale motivo d'impugnazione risulta infondato.
Con lo stipulato contratto di appalto di servizi, la Parte_4
ha “affidato alla “la gestione 'post-mortem'
[...] Controparte_1
della discarica controllata sita in Rivara”, esplicitando che per “gestione” erano da intendersi determinate attività, fra cui un “diuturno monitoraggio” delle falde acquifere e del biogas, l'esecuzione di lavori di ripristino ambientale, specificate essere quelle corrispondenti “al progetto dell'ing. ”, da eseguirsi “sotto la direzione lavori Per_4
del professionista incaricato dalla , e Parte_4
nel complesso ogni altra “attività volta a portare a compimento il processo di mineralizzazione dei rifiuti conferiti” alla discarica.
Non risulta da parte del Tribunale alcuna violazione/disapplicazione né dell'art. 2697 c.c., né dell'art. 115 c.p.c..
All'indicazione, di parte AT, secondo la quale “non consta l'esistenza [di] Contr inadempimenti contrattuali di in bonis”, non può essere attribuita valenza ex art. 115 c. 1 c.p.c.: è stata effettuata dal Controparte_1
, che è soggetto giuridico diverso dalla
[...] [...]
in bonis; inoltre, con essa parte AT si è limita a sostenere che Controparte_1
non risultavano inadempimenti, sino alla data in cui l' appunto, era in bonis, CP_1
non che tutte le opere previste fossero state costruite, tantomeno che tutte le attività
fossero state svolte.
Le “opere” de quo, poi, risultano identificate, come sopra ricordato, dallo stesso contratto di appalto, in corrispondenza a quelle indicate nel “progetto dell'ing.
” e il a allegato, e non risulta essere stato contestato e Per_4 Controparte_5
nemmeno essere oggetto di appello, che, in termini generali, la
[...]
non abbia provveduto alla nomina di un Parte_4
professionista incaricato di sovraintendere la loro realizzazione, come pure di procedere al collaudo, non effettuato, delle opere edili realizzate.
Nel presente giudizio di appello, in occasione della prima udienza di trattazione, gli
Appellanti hanno prodotto documenti nuovi, in specie il “Certificato di Regolare
13 Esecuzione delle opere”, emesso da parte della Parte_4
nell'anno 2001, sulla cui base ritengono potersi ritenere provato sia il
[...]
compimento di “tutti i lavori previsti nel progetto dell'ing. ”, sia la non Per_4
necessità di un collaudo, in quanto, essendo stato emesso un Certificato di regolare esecuzione delle opere, trattavasi di opere che, per il loro valore, in base alle normative allora vigenti, non richiedevano un collaudo. Quanto all'utilizzabilità di tali documenti, gli Appellanti indicano che gli stessi sarebbero stati “reperiti fortuitamente”, nell'ottobre 2012, qualche giorno prima dell'udienza, sottolineando che si trattava di atti della i cui Parte_4
rapporti giuridici sono stati trasferiti agli Enti Appellanti, Parte_1
l e l Parte_2 Parte_3
, solo nel 2019, Enti che “non dispongono di personale idoneo a ricercare
[...]
e, soprattutto, ad individuare documenti rilevanti per un contenzioso giudiziario all'interno di scatoloni contenenti documentazione amministrativa di svariati decenni”.
Tali ragioni, tuttavia, non possono ritenersi sufficienti a dimostrare di non aver potuto produrre tali documenti in primo grado “per causa non imputabile” agli Enti
Appellanti, ex art. 345 c.p.c., essendo documenti che si trovavano nella loro disponibilità, relativi a fatti che, fra l'altro, dovevano ritenersi da tempo noti dagli amministratori locali. Non se ne può quindi ritenere l'utilizzabilità. Per mero inciso, può aggiungersi che sarebbe stata comunque da provare la coincidenza, solo unilateralmente asserita, dei lavori di cui così veniva certificata la regolare esecuzione,
con la totalità dei lavori progettati.
Il contratto de quo, inoltre, in ogni caso, risulta senz'altro non essere stato interamente eseguito, in relazione ai restanti obblighi di gestione della discarica, e altresì ad esecuzione continuata.
In questo stesso senso Parte AT ha fra l'altro indicato che, in un precedente giudizio, instaurato nel 2015 dalla la Parte_4
stessa avesse agito nei confronti del ichiedendo la “risoluzione Controparte_5
14 del contratto”: fatto che a sua volta ha valore indiziante nella ricostruzione della comune volontà delle parti in ordine al complesso delle obbligazioni fra loro contratte.
Del tutto correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto legittimo, anche a questo riguardo, l'esercizio del diritto potestativo spettante al in Controparte_2
virtù del disposto dell'art. 50 del d.lgs. n. 270/1999.
4. RICHIESTA RISARCITORIA – DIVERSI LIMITI TEMPORALI - INFONDATEZZA
Con il terzo motivo di impugnazione, si lamenta un'asserita erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato gli Appellanti a ripetere a parte attrice le spese di gestione “post-mortem” della discarica sin dal momento dello scioglimento del contratto operato dal in data 27 giugno 2012, anziché Controparte_2
solo dalla pronuncia della sentenza del Tribunale, da ritenersi a loro avviso avere natura costitutiva e non dichiarativa dell'obbligazione in carico delle Appellanti di accettare la restituzione dei terreni, il che risulterebbe suffragato sia da quanto affermato dalla Corte d'Assise di Ivrea che, in occasione del dissequestro della discarica in data 15 novembre 2017 (sequestro conseguente al rinvenimento di un cadavere), aveva operato lo stesso in favore del rilevando che Controparte_5
“non esistono pronunce giudiziarie, necessariamente costitutive, che annullino il regolamento contrattuale esistente tra le parti”; sia dal disposto della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Inquinamento del Suolo n. 117-
97239/2000 emessa in data 28 aprile 2000, con la quale la Provincia di Torino aveva autorizzato la variazione dell'autorizzazione n. 52-58212/1999 allo smaltimento dei rifiuti della discarica dalla al Pt_4 Parte_4
CP_5 CP_5
Anche tale ragione di gravame risulta infondata.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, ha accertato e dichiarato la sussistenza del diritto potestativo sopraindicato, in capo al commissario straordinario,
pronuncia che non ha valore costitutivo, e ha correttamente ritenuto che, poiché
l'esercizio di tale diritto risulta essere stata comunicato alla Parte_4
15 con lettera in data 27 giugno 2012, comunicazione di cui non è Parte_4
discussa la corretta ricezione, dal momento della sua ricezione sussistesse l'obbligazione del di riconsegnare i beni immobili de quo e, in Controparte_5
correlazione allo stesso, a fronte del rifiuto della Parte_4
di accettare detta riconsegna, una responsabilità della
[...] [...]
in ordine a tutte le spese da quel momento in avanti Parte_4
sostenute dal per necessità inerenti la perdurante detenzione e Controparte_5
disponibilità degli immobili stessi, ovvero a interventi indifferibili di manutenzione e messa in sicurezza della discarica.
L'affermazione della Corte d'Assise di Ivrea, contenuta nella motivazione di un provvedimento di dissequestro, al di là della sua valenza in ogni caso al più come mero accertamento incidentale, era da intendersi nello stesso senso: essendo in quella data controverso quale fosse il soggetto qualificabile come legittimo possessore del terreno
de quo, in assenza di una pronuncia giudiziaria sul punto, il dissequestro non poteva che essere operato in favore del soggetto che ancora materialmente deteneva l'immobile. Nulla di più.
Quanto alla Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e
Inquinamento del Suolo con la quale la Provincia di Torino aveva autorizzato la variazione dell'autorizzazione n. 52-58212/1999 allo smaltimento dei rifiuti della discarica dalla al CONSORZIO Parte_4
come era avvenuto nel 1999, ben poteva nel 2012 essere richiesto dalla CP_5
all'Autorità amministrativa Parte_4
competente la variazione del soggetto da ritenersi autorizzato, né questo poteva essere un adempimento da richiedersi al tantomeno quale condizione Controparte_5
per l'esercizio del diritto a sciogliersi dalle obbligazioni di cui ai contrati stipulati fra le parti.
Merita pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado.
16 5. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione delle cause di valore indeterminabile), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte AT, con distrazione delle stesse a favore dell'avv. Nicola Bottero, dichiaratosi antistatario, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 2.600,00
- per la fase introduttiva euro 1.700,00
- per la fase decisoria euro 3.500,00
Totale: euro 7.800,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna gli Appellanti, Parte_1
l e l Parte_2 Parte_3
, in solido fra loro, al pagamento delle spese per il presente grado di
[...]
17 giudizio, in favore della parte AT,
[...]
con distrazione delle stesse a favore Controparte_1
dell'avv. Nicola Bottero, dichiaratosi antistatario, liquidate nella misura di euro
7.800,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 28 febbraio 2024.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 905/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore
3) dott.ssa Giovanna Gianì Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 905/2022 R.G. promossa da:
C.F. P. IVA con sede in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Cuorgné (TO), via Garibaldi n. 9, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore,
, C.F. e P. IVA con sede Parte_2 P.IVA_3 in Rivara (TO), corso Ogliani n. 9, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore,
, C.F. con sede in Parte_3 P.IVA_4
Prascorsano (TO), piazza Giacomo Enrietti n. 1, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'avv. Francesco Dal Piaz del foro di Torino, PEC presso il cui studio sono Email_1 elettivamente domiciliati in Torino, via Sant'Agostino n. 12
- APPELLANTI -
CONTRO
1 Controparte_1
, C.F. con sede in Castellamonte (TO), strada del Ghiaro
[...] P.IVA_5
Inferiore, in persona dei Commissari prof. avv. Paolo Benazzo e dott.ssa CP_1
, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Nicola Bottero Persona_1 del foro di Torino, PEC presso il cui studio Email_2
è elettivamente domiciliato in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 94
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 13 giugno 2022, il Parte_1
l' e l
[...] Parte_2 Parte_3
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 535/2022,
[...]
emessa in data 3 maggio 2022 dal Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica,
pubblicata il 4 maggio 2022 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“1) accerta e dichiara la validità ed efficacia dello scioglimento del
[...]
dal contratto costitutivo del Controparte_2 diritto di superficie sul terreno contraddistinto in mappa alle particelle nn. 138- 150-151-152-153-
154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-584-660-661-665 del foglio n. 7 del Comune di
Rivara, stipulato dal in con la Controparte_1 CP_3 Controparte_4 [...] in data 21 febbraio 2000 e dal collegato contratto di appalto di servizi stipulato dalle parti Pt_2 in pari data;
2) convalida l'offerta per intimazione ex art. 1216 c.c. notificata dal
[...]
alla in data 1 ottobre Controparte_1 Parte_4
2018;
[... 3) condanna l' l' e il Parte_2 Parte_3 Pt_1
quali aventi causa della a prendere possesso del terreno Pt_1 Parte_4 di loro proprietà, contraddistinto in mappa alle particelle nn. 138-150-151-152-153-154-155-156-
157-158-159-160-161-162-163-164-165-584-660-661-665 del foglio n. 7 del Comune di Rivara;
4) accerta e dichiara che il Controparte_1 si è liberato dall'obbligo di restituire gli immobili sopra indicati all' Parte_2 all' e al quali aventi causa della Parte_3 Parte_1 [...]
a tutti gli effetti di legge, dal momento della consegna degli stessi al Parte_4 sequestratario nominato dal Presidente della Corte d'Appello di Torino, avvenuta in data 4 dicembre
2019, autorizzando il medesimo sequestratario a consegnare detti immobili agli Enti convenuti;
5) pone a carico dell' dell' e del Parte_2 Parte_3
quali aventi causa della tutte le spese Parte_1 Parte_4 inerenti e conseguenti alla nomina del sequestrario degli immobili sopra indicati, comprensive del compenso dello stesso sequestratario, a far data dal 27.06.2012;
2 6) accerta e dichiara l'intervenuta estinzione del diritto di superficie costituito a favore del
sul terreno contraddistinto in Controparte_1 mappa alle particelle nn. 138-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-
165-584-660-661-665 del foglio n. 7 del Comune di Rivara, ed il conseguente consolidamento della piena proprietà del medesimo terreno e delle opere edili su di esso realizzate in capo all'
[...]
all' e al quali aventi Parte_2 Parte_3 Parte_1 causa della con effetto dallo scioglimento del Commissario Parte_4 straordinario del dal contratto Controparte_1 costituivo del suddetto diritto di superficie ex art. 50 d. lgs. 270/1999 (27.06.2012);
7) visto l'art. 2651 c.c., ordina alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alla trascrizione della presente sentenza;
8) accerta e dichiara che, con effetto dallo scioglimento del del Controparte_2
dal contratto costituivo del Controparte_1 diritto di superficie sui terreni sopra indicati siti nel Comune di Rivara (27.06.2012), tutti gli oneri relativi alla gestione post mortem della discarica ubicata sui medesimi terreni sono a carico della
Parte_4
9) condanna l' l' e il Parte_2 Parte_3 Parte_1
quali aventi causa della in solido tra loro, al pagamento
[...] Parte_4 in favore del la somma di euro Controparte_1
10.000,00 oltre agli interessi legali dalla messa in mora al saldo;
10) condanna l' l' e il Parte_2 Parte_3 Parte_1
quali aventi causa della in solido tra loro, alla rifusione
[...] Parte_4 in favore del delle spese di lite, Controparte_1 che si liquidano in euro 286,00 per spese ed euro 8.000,00 oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa, come per legge”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
Ai sensi del disposto dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del d.l. 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e delle successive modifiche ed integrazioni, in specie operate dall'art. 221, quarto comma, del d.l. n.
34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020, in considerazione della situazione emergenziale determinata dall'epidemia di Covid-19, nella presente causa le udienze tenutesi nell'anno 2022 si sono svolte con la modalità della trattazione scritta, successivamente invece con le usuali modalità procedurali.
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis reiectis:
3 - in via principale, nel merito, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado, che di seguito si riportano:
- In via principale: rigettare le domande avversarie avanzate in primo grado in quanto infondate per i motivi esposti,
- accertare e dichiarare l'invalidità ed inefficacia dello scioglimento del Commissario
Straordinario del dal contratto di appalto di servizi stipulato in data 21.02.2000 e CP_5 dal contratto costitutivo del diritto di superficie in pari data;
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'offerta per intimazione ex art. 1216 c.c. notificata dal
alla in data 1.10.2018 e, per l'effetto, CP_5 Controparte_6 revocarne la convalida;
- accertare e dichiarare che tutte le spese inerenti e conseguenti alla nomina del sequestratario, comprensive del compenso del medesimo, devono essere sostenute dal;
CP_5
- revocare l'accertamento e la dichiarazione dell'intervenuta estinzione del diritto di superficie costituito a favore del sul terreno contraddistinto in mappa alle particelle nn. 138- CP_5
150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-584-660-661-665 del foglio
n. 7 del Comune di RIVARA e per l'effetto, revocare la trascrizione ex art. 2651 c.c. della Sentenza di primo grado presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;
- accertare e dichiarare che tutti gli oneri relativi alla gestione post mortem della Discarica ubicata sui medesimi terreni sono a carico del;
CP_5
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal dall' Controparte_7 [...]
e dall' al . Parte_2 Parte_3 CP_5
In ogni caso, col favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese generali al 15%,
IVA e CPA”.
Per parte AT:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, Respingere l'avversario appello e confermare integralmente l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese e compensi tutti relativi a entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
Con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto difensore, nella sua qualità di procuratore antistatario di parte appellata”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 28 febbraio 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Il Controparte_1
(di seguito ha agito in giudizio avverso il
[...] Controparte_5
4 l' e Parte_1 Parte_2
l allegando quanto segue: Parte_3
- di aver stipulato, con atto in data 21 febbraio 2000, con la
[...]
un contratto costitutivo di diritto di Parte_4
superficie, in suo favore, per anni trenta, sul terreno sito nel Comune di Rivara,
accatastato a foglio n. 7, particelle n. 138-150-151-152-153-154-155-156-157-
158-159-160-161-162-163-164-165-584-660-661-665, al fine di costruire le opere edili strumentali alla gestione “post mortem” della discarica ivi ubicata e quelle altre comunque rientranti nello Statuto del Controparte_5
- che, con sentenza del 21 febbraio 2010, il Tribunale di Ivrea ha dichiarato lo stato di insolvenza del i sensi della legge n. 270/99; Controparte_5
- che, con successivo decreto del 3 maggio 2010, il medesimo Tribunale ha ammesso il alla procedura di amministrazione Controparte_5
straordinaria e, in data 21 maggio 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico
ha nominato quale Commissario Straordinario il prof. avv. Persona_2
- che, con lettera del 27 giugno 2012, ricevuta il 28 giugno 2012, il Commissario
Straordinario ha comunicato alla Parte_4
la propria volontà di sciogliersi dal sopracitato contratto
[...]
costitutivo del diritto di superficie ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 270/99;
- che, in data 19 dicembre 2017, il Commissario Straordinario ha espressamente invitato la a prendere in Parte_4
consegna gli immobili oggetto del contratto costitutivo del diritto di superficie;
- che, non avendo la acconsentito Parte_4
a prendere in consegna i predetti immobili, in data 1° ottobre 2018, il
Commissario Straordinario le ha notificato atto di intimazione a ricevere in consegna detti immobili ex art. 1216 c.c.;
5 - che, in data 15 ottobre 2018, l'Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Ivrea si è recato presso l'immobile sopra indicato e ha redatto il verbale di offerta per intimazione, nel quale ha dato atto che nessuno era comparso per la parte intimata, sicché l'offerta era da intendersi come non accettata;
- che, con ricorso ex artt. 1216, c. 2 c.c. e 79 disp. att. c.c. del 20 febbraio 2019, il
Commissario Straordinario ha chiesto al Presidente del Tribunale di Ivrea di nominare un sequestratario degli immobili di cui sopra, ponendo le relative spese a carico della Parte_4
- che la si è costituita nel relativo Parte_4
procedimento avanti al Tribunale di Ivrea, chiedendo il rigetto del ricorso;
- che, se con decreto del 18 giugno 2019, il Tribunale di Ivrea aveva dichiarato inammissibile il ricorso, a seguito di reclamo ex art. 79, II comma, disp. att. c.c. al Presidente della Corte d'Appello di Torino, in data 1° agosto 2019, in accoglimento dello stesso la Corte d'Appello, con decreto in data 15 ottobre
2019, ha nominato, quale sequestratario dei terreni, l'arch. , Persona_3
condannando la alla rifusione a Parte_4
favore di parte reclamante delle spese relative a entrambe le fasi del procedimento;
- che, con decreto n. 23 del 22 novembre 2019, il Commissario Liquidatore della ha disposto il trasferimento dei Parte_4
terreni e fabbricati sopra indicati, con i rapporti giuridici a essi inerenti, ai seguenti Enti subentranti: Parte_2
e Parte_3 Parte_1
- di aver provveduto, in data 4 dicembre 2019, a consegnare le chiavi della discarica di Rivara al Sequestratario, con conseguente immissione di quest'ultimo nel possesso dell'area;
domandando, sulla base di tali allegazioni:
6 - di voler convalidare l'offerta per intimazione notificata alla
[...]
e, per l'effetto, di dichiarare tenuti e Parte_4
condannare gli enti convenuti, l' Parte_1 [...]
e l' Parte_2 Parte_3
, quali aventi causa della stessa
[...] Parte_4
a prendere possesso dei terreni oggetto di causa;
[...]
- di accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia dello scioglimento del
Commissario straordinario dal contratto costitutivo del diritto di superficie sui predetti immobili e, conseguentemente, l'estinzione del predetto diritto di superficie e la piena proprietà degli stessi immobili in capo agli ENTI
CONVENUTI;
- di dichiarare tenuti e condannare i convenuti alla rifusione, in suo favore, delle spese anticipate per la gestione “post mortem” della discarica di Rivara.
Il l' e Parte_1 Parte_2
l , costituitisi in giudizio, hanno contestato Parte_3
la fondatezza di tali domande, allegando e sostenendo:
- che, tra le parti, sarebbero stati stipulati due contratti diversi e autonomi, il primo relativo alla costituzione del diritto di superficie e il secondo relativo a un appalto;
- che, quanto al contratto di appalto, l'art. 50 del d.lgs. 270/1999 non potrebbe trovare applicazione, posto che entrambi i contraenti avrebbero già adempiuto alle rispettive obbligazioni e, infatti, da un lato, la Parte_4
avrebbe costituito il diritto di superficie e ceduto la
[...]
volumetria, e, dall'altro lato, il vrebbe già realizzato tutte Controparte_5
le opere di ripristino ambientale;
- che l'omessa nomina da parte della Parte_4
di un professionista, ex art. 5 del contratto di appalto, incaricato di
[...]
sovraintendere alle opere di ripristino ambientale, di effettuare il collaudo e di
7 prendere in consegna i manufatti non potrebbe giustificare la mancata effettuazione, da parte del delle opere di ripristino Controparte_5
ambientale;
- che, anche con riferimento al contratto costitutivo del diritto di superficie, non potrebbe trovare applicazione l'art. 50 del d.lgs. 270/1999, posto che, ai sensi dell'art. 6 del contratto in questione, “il diritto di superficie viene costituito a titolo gratuito”, e che quindi non sussisterebbero obbligazioni ineseguite a carico delle Amministrazioni;
- l'infondatezza della pretesa risarcitoria di euro 10.000,00 a titolo di spese sostenute dal per gli interventi indifferibili di Controparte_5
conservazione e manutenzione della discarica, essendo Controparte_5
l'unico soggetto legittimato a gestire la discarica.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, in accoglimento delle domande attoree, in primo luogo ha dichiarato la legittimità dello scioglimento del del dal contratto costitutivo del Controparte_2 Controparte_5
diritto di superficie sui terreni oggetto di giudizio, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs.
270/1999, come pure dal contratto di appalto, sulla base delle seguenti considerazioni:
- i contratti stipulati dal A.S.A. con la CP_5 Parte_4
sono contratti “di durata” in quanto il diritto di superficie
[...]
sugli immobili oggetto di causa è stato costituito “per anni trenta a decorrere dalla data di stipulazione del presente atto”;
- alla data dell'accesso della parte attrice alla procedura di amministrazione straordinaria, residuavano rilevanti obbligazioni a carico non solo del ma anche della Controparte_5 Parte_4
come quella di sovrintendere, tramite il professionista da essa
[...]
incaricato, all'esecuzione delle opere di ripristino, quella di effettuare il collaudo di dette opere una volta terminata la loro esecuzione e quella di prendere in
8 consegna i manufatti che il avrebbe realizzato sull'area Controparte_5
oggetto del diritto di superficie;
- i due contratti, di costituzione del diritto di superficie e di appalto, sono da ritenersi inscindibilmente e causalmente collegati tra loro attraverso lo schema del collegamento negoziale, posto che l'attribuzione al el Controparte_5
diritto di superficie era funzionale a consentire a tale Amministrazione lo svolgimento delle attività necessarie ai fini della gestione “post mortem” della discarica;
- che tale collegamento negoziale emerge dal fatto che i due contratti sono stati stipulati in pari data, dalla durata coincidente degli stessi e dal fatto che la stessa con determinazione n. 31 in Parte_4
data 18 febbraio 2000, ha espressamente riconosciuto la correlazione tra i due contratti.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha condannato le parti Convenute, in solido tra loro, a rifondere le spese anticipate dal per la Controparte_5
manutenzione della discarica, necessarie per ragioni di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, pari ad euro 10.000,00.
In secondo luogo, il Giudice di prime cure ha proceduto a convalidare, ai sensi dell'art. 1216, II comma c.c., l'offerta per intimazione notificata in data 1° ottobre
2018 dal alla Controparte_5 Parte_4
così liberando il primo dall'obbligo di restituire gli immobili oggetto di causa alle
Amministrazioni proprietarie, con effetto dalla consegna dei predetti beni al
Sequestratario, avvenuta in data 4 dicembre 2019.
Il Tribunale, infine, avendo dichiarato l'estinzione del diritto di superficie costituito a favore del sull'area oggetto di causa, ha condannato i Controparte_5
Convenuti a rifondere tanto le spese sostenute dall'attore inerenti e conseguenti la nomina del sequestratario degli immobili, a far data dal 27 giugno 2012, quanto le spese di lite.
9 Gli Appellanti ritengono la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata, articolando tre motivi d'impugnazione così rubricati:
- “erronea applicazione degli artt. 50 del d.lgs. 270/1999, 2967 c.c. e 115 c.p.c. in relazione al preteso scioglimento del contratto d'appalto di servizi”;
- “erronea applicazione degli artt. 50 del d.lgs. n. 270/1999 e dell'art. 14
Preleggi”, relativamente al contratto costitutivo di diritto di superficie;
- “erroneo accoglimento della richiesta risarcitoria avanzata dal CP_5
.
[...]
TE AT si è costituita nel giudizio di secondo grado, domandando il rigetto del presentato appello.
2. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO COSTITUTIVO DI DIRITTO DI SUPERFICIE
In ordine logico, appare opportuno esaminare innanzitutto il secondo motivo d'impugnazione avanzato dagli Appellanti, in quanto inerente la prima e principale statuizione della sentenza appellata, con la quale il Tribunale ha ritenuto accertato e dichiarato “la validità ed efficacia dello scioglimento del Controparte_2
dal
[...] Controparte_1
contratto costitutivo del diritto di superficie”, ritenendo, fra l'altro, tale contratto collegato a quello di appalto di servizi.
Gli Appellanti, premesso che, ai sensi del disposto dell'art. 50 del d.lgs. n. 270/1999
“il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, anche ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria”, premesso altresì che il diritto di superficie è stato costituito a titolo gratuito, sostengono che “non potevano residuare obbligazioni di alcun genere in capo alla Parte_4
e da questo fanno discendere che sarebbe stato da ritenersi inapplicabile
[...]
il disposto dell'art. 50 del d.lgs. n. 270/1999, in quanto norma speciale, non suscettibile di interpretazione estensiva, ex art. 14 delle Preleggi, come tale non estensibile “a contratti collegati o connessi”, ovvero in correlazione a collegamento
10 negoziale con il contratto di appalto di servizi contestualmente stipulato dalle stesse parti.
Tale motivo di gravame è infondato e non può trovare accoglimento.
Il contratto costitutivo di diritto di superficie per un periodo di tempo determinato,
ex art. 953 c.c., con il quale la ha Parte_4
concesso, alla il diritto di costruire e mantenere Controparte_1
determinate costruzioni sopra il suolo di dati terreni di sua proprietà, per un arco temporale di anni trenta, indicava espressamente la finalità “di costruire delle opere edili strumentali alla gestione 'post mortem' della discarica ivi ubicata e quelle altre comunque rientranti nello Statuto del ”, con l'obbligo per il Controparte_5
beneficiario di attenersi, nella costruzione, alle vigenti norme legislative e amministrative, e precisando le stesse come “asservite alla gestione della discarica di
Rivara nel periodo trentennale della mineralizzazione dei rifiuti, o quelle altre previste dallo Statuto della , precisando altresì che “qualora, per Controparte_1
qualsiasi motivo, le opere costruite non fossero più utilizzate dalla Controparte_1
le stesse verranno acquisite al patrimonio della
[...] Parte_4
anche prima della scadenza del termine” trentennale.
[...]
Un contratto è qualificabile come ad esecuzione continuata ove preveda prestazioni delle parti, fra loro interdipendenti, che si estendono nel tempo, senza soluzione di continuità, per tutta la sua durata. Il contratto de quo, costitutivo di un diritto di superficie a tempo determinato, non è un contratto a esecuzione continuata nella parte in cui costituisce un diritto reale a titolo gratuito, ma in esso, nel presente caso, sono previste obbligazioni ad esecuzione continuata: rilevano, in specie, quella di costruire opere finalizzate alla gestione 'post mortem' della discarica, ma anche di utilizzarle a tal fine, con l'espressa previsione, fra l'altro, già in sé estremamente indicativa, che ove, “per qualsiasi motivo”, “le opere costruite non fossero più utilizzate” dalla le stesse “verranno acquisite al patrimonio della Controparte_1 [...]
anche prima della scadenza del termine trentennale. Parte_4
11 Da questo già discende la sussistenza, ex art. 50 del d.lgs. n. 270/1999, del diritto potestativo di sciogliersi da detto contratto, spettante in capo al Commissario
e da questi correttamente esercitato. CP_2
Inoltre, il collegamento negoziale fra il contratto costitutivo del diritto di superficie e il contratto di appalto di servizi senz'altro sussiste, e dalla qualificazione dell'art. 50 del d.lgs. n. 270/1999 come norma che prevede eccezioni a norme generali non discende l'inapplicabilità delle regole comuni sul collegamento negoziale: i due contratti, pur se esaminati partitamente e pur conservando la loro autonomia, risultano collegati da un nesso funzionale, essendo diretti a realizzare un unico e complesso interesse economico, del che correttamente il Tribunale ha tenuto conto nella loro interpretazione, in specie nella ricostruzione della comune volontà delle parti.
3. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI
Gli Appellanti, con il primo motivo d'impugnazione, sostengono che anche in relazione al contratto d'appalto di servizi il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere sussistente in capo al il diritto di cui all'art. 50 del d.lgs. n. Controparte_2
270/1999, dolendosi in particolare del fatto che il giudice di prime cure avrebbe
“radicalmente disapplicato” l'art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, avendo “fatto proprie dichiarazioni unilaterali di controparte, nonostante, quest'ultima, nel corso dell'intero giudizio, abbia omesso persino di chiarire quali fossero le opere che la avrebbe dovuto sovrintendere”, e avrebbe altresì Parte_4
disapplicato l'art. 115 c.p.c., avendo omesso di considerare che la controparte ha Contr dichiarato agli atti che “non consta l'esistenza [di] inadempimenti contrattuali di in bonis”, ovvero che il avrebbe adempiuto a tutti i propri Controparte_5
obblighi, dal che discenderebbe che non poteva residuare in capo alla committente alcun obbligo di sovraintendere alla realizzazione delle opere di ripristino ambientale.
Inoltre, non sarebbe stata comunque da ritenersi sussistente un'obbligazione non adempiuta di “prendere in consegna i manufatti”, posto che la “presa in consegna” non costituisce un'obbligazione negoziale.
12 Anche tale motivo d'impugnazione risulta infondato.
Con lo stipulato contratto di appalto di servizi, la Parte_4
ha “affidato alla “la gestione 'post-mortem'
[...] Controparte_1
della discarica controllata sita in Rivara”, esplicitando che per “gestione” erano da intendersi determinate attività, fra cui un “diuturno monitoraggio” delle falde acquifere e del biogas, l'esecuzione di lavori di ripristino ambientale, specificate essere quelle corrispondenti “al progetto dell'ing. ”, da eseguirsi “sotto la direzione lavori Per_4
del professionista incaricato dalla , e Parte_4
nel complesso ogni altra “attività volta a portare a compimento il processo di mineralizzazione dei rifiuti conferiti” alla discarica.
Non risulta da parte del Tribunale alcuna violazione/disapplicazione né dell'art. 2697 c.c., né dell'art. 115 c.p.c..
All'indicazione, di parte AT, secondo la quale “non consta l'esistenza [di] Contr inadempimenti contrattuali di in bonis”, non può essere attribuita valenza ex art. 115 c. 1 c.p.c.: è stata effettuata dal Controparte_1
, che è soggetto giuridico diverso dalla
[...] [...]
in bonis; inoltre, con essa parte AT si è limita a sostenere che Controparte_1
non risultavano inadempimenti, sino alla data in cui l' appunto, era in bonis, CP_1
non che tutte le opere previste fossero state costruite, tantomeno che tutte le attività
fossero state svolte.
Le “opere” de quo, poi, risultano identificate, come sopra ricordato, dallo stesso contratto di appalto, in corrispondenza a quelle indicate nel “progetto dell'ing.
” e il a allegato, e non risulta essere stato contestato e Per_4 Controparte_5
nemmeno essere oggetto di appello, che, in termini generali, la
[...]
non abbia provveduto alla nomina di un Parte_4
professionista incaricato di sovraintendere la loro realizzazione, come pure di procedere al collaudo, non effettuato, delle opere edili realizzate.
Nel presente giudizio di appello, in occasione della prima udienza di trattazione, gli
Appellanti hanno prodotto documenti nuovi, in specie il “Certificato di Regolare
13 Esecuzione delle opere”, emesso da parte della Parte_4
nell'anno 2001, sulla cui base ritengono potersi ritenere provato sia il
[...]
compimento di “tutti i lavori previsti nel progetto dell'ing. ”, sia la non Per_4
necessità di un collaudo, in quanto, essendo stato emesso un Certificato di regolare esecuzione delle opere, trattavasi di opere che, per il loro valore, in base alle normative allora vigenti, non richiedevano un collaudo. Quanto all'utilizzabilità di tali documenti, gli Appellanti indicano che gli stessi sarebbero stati “reperiti fortuitamente”, nell'ottobre 2012, qualche giorno prima dell'udienza, sottolineando che si trattava di atti della i cui Parte_4
rapporti giuridici sono stati trasferiti agli Enti Appellanti, Parte_1
l e l Parte_2 Parte_3
, solo nel 2019, Enti che “non dispongono di personale idoneo a ricercare
[...]
e, soprattutto, ad individuare documenti rilevanti per un contenzioso giudiziario all'interno di scatoloni contenenti documentazione amministrativa di svariati decenni”.
Tali ragioni, tuttavia, non possono ritenersi sufficienti a dimostrare di non aver potuto produrre tali documenti in primo grado “per causa non imputabile” agli Enti
Appellanti, ex art. 345 c.p.c., essendo documenti che si trovavano nella loro disponibilità, relativi a fatti che, fra l'altro, dovevano ritenersi da tempo noti dagli amministratori locali. Non se ne può quindi ritenere l'utilizzabilità. Per mero inciso, può aggiungersi che sarebbe stata comunque da provare la coincidenza, solo unilateralmente asserita, dei lavori di cui così veniva certificata la regolare esecuzione,
con la totalità dei lavori progettati.
Il contratto de quo, inoltre, in ogni caso, risulta senz'altro non essere stato interamente eseguito, in relazione ai restanti obblighi di gestione della discarica, e altresì ad esecuzione continuata.
In questo stesso senso Parte AT ha fra l'altro indicato che, in un precedente giudizio, instaurato nel 2015 dalla la Parte_4
stessa avesse agito nei confronti del ichiedendo la “risoluzione Controparte_5
14 del contratto”: fatto che a sua volta ha valore indiziante nella ricostruzione della comune volontà delle parti in ordine al complesso delle obbligazioni fra loro contratte.
Del tutto correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto legittimo, anche a questo riguardo, l'esercizio del diritto potestativo spettante al in Controparte_2
virtù del disposto dell'art. 50 del d.lgs. n. 270/1999.
4. RICHIESTA RISARCITORIA – DIVERSI LIMITI TEMPORALI - INFONDATEZZA
Con il terzo motivo di impugnazione, si lamenta un'asserita erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato gli Appellanti a ripetere a parte attrice le spese di gestione “post-mortem” della discarica sin dal momento dello scioglimento del contratto operato dal in data 27 giugno 2012, anziché Controparte_2
solo dalla pronuncia della sentenza del Tribunale, da ritenersi a loro avviso avere natura costitutiva e non dichiarativa dell'obbligazione in carico delle Appellanti di accettare la restituzione dei terreni, il che risulterebbe suffragato sia da quanto affermato dalla Corte d'Assise di Ivrea che, in occasione del dissequestro della discarica in data 15 novembre 2017 (sequestro conseguente al rinvenimento di un cadavere), aveva operato lo stesso in favore del rilevando che Controparte_5
“non esistono pronunce giudiziarie, necessariamente costitutive, che annullino il regolamento contrattuale esistente tra le parti”; sia dal disposto della Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Inquinamento del Suolo n. 117-
97239/2000 emessa in data 28 aprile 2000, con la quale la Provincia di Torino aveva autorizzato la variazione dell'autorizzazione n. 52-58212/1999 allo smaltimento dei rifiuti della discarica dalla al Pt_4 Parte_4
CP_5 CP_5
Anche tale ragione di gravame risulta infondata.
Il Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, ha accertato e dichiarato la sussistenza del diritto potestativo sopraindicato, in capo al commissario straordinario,
pronuncia che non ha valore costitutivo, e ha correttamente ritenuto che, poiché
l'esercizio di tale diritto risulta essere stata comunicato alla Parte_4
15 con lettera in data 27 giugno 2012, comunicazione di cui non è Parte_4
discussa la corretta ricezione, dal momento della sua ricezione sussistesse l'obbligazione del di riconsegnare i beni immobili de quo e, in Controparte_5
correlazione allo stesso, a fronte del rifiuto della Parte_4
di accettare detta riconsegna, una responsabilità della
[...] [...]
in ordine a tutte le spese da quel momento in avanti Parte_4
sostenute dal per necessità inerenti la perdurante detenzione e Controparte_5
disponibilità degli immobili stessi, ovvero a interventi indifferibili di manutenzione e messa in sicurezza della discarica.
L'affermazione della Corte d'Assise di Ivrea, contenuta nella motivazione di un provvedimento di dissequestro, al di là della sua valenza in ogni caso al più come mero accertamento incidentale, era da intendersi nello stesso senso: essendo in quella data controverso quale fosse il soggetto qualificabile come legittimo possessore del terreno
de quo, in assenza di una pronuncia giudiziaria sul punto, il dissequestro non poteva che essere operato in favore del soggetto che ancora materialmente deteneva l'immobile. Nulla di più.
Quanto alla Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e
Inquinamento del Suolo con la quale la Provincia di Torino aveva autorizzato la variazione dell'autorizzazione n. 52-58212/1999 allo smaltimento dei rifiuti della discarica dalla al CONSORZIO Parte_4
come era avvenuto nel 1999, ben poteva nel 2012 essere richiesto dalla CP_5
all'Autorità amministrativa Parte_4
competente la variazione del soggetto da ritenersi autorizzato, né questo poteva essere un adempimento da richiedersi al tantomeno quale condizione Controparte_5
per l'esercizio del diritto a sciogliersi dalle obbligazioni di cui ai contrati stipulati fra le parti.
Merita pertanto integrale conferma la sentenza di primo grado.
16 5. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
Ai sensi del disposto degli artt. 91 ss c.p.c. alla soccombenza consegue la condanna alle spese del grado.
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (determinato in misura rientrante nello scaglione delle cause di valore indeterminabile), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese del gravame si liquidano, in favore della parte AT, con distrazione delle stesse a favore dell'avv. Nicola Bottero, dichiaratosi antistatario, nei seguenti termini:
- per la fase di studio euro 2.600,00
- per la fase introduttiva euro 1.700,00
- per la fase decisoria euro 3.500,00
Totale: euro 7.800,00
oltre a rimborso forfetario spese generali del 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, c. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte "è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione": va pertanto dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
rigetta la presentata impugnazione e conferma la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., condanna gli Appellanti, Parte_1
l e l Parte_2 Parte_3
, in solido fra loro, al pagamento delle spese per il presente grado di
[...]
17 giudizio, in favore della parte AT,
[...]
con distrazione delle stesse a favore Controparte_1
dell'avv. Nicola Bottero, dichiaratosi antistatario, liquidate nella misura di euro
7.800,00, oltre a rimborso forfetario del 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 28 febbraio 2024.
il Giudice estensore il Presidente dott. Roberto Rivello dott. Alfredo Grosso
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